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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 29/05/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Oristano, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 493 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Ghilarza, alla via Lucania n. 8, presso lo studio dell'Avv. ROSANNA
CARTA, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
contro
, nato a [...] il [...] (C.F. , elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato in Oristano, alla Via Rockfeller n. 8, presso lo studio dell'Avv. ROSSELLA OPPO, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano;
INTERVENUTO PER LEGGE
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Pagina 1 Nell'interesse delle parti:
“Pronuncia della separazione personale tra i coniugi;
- Impegno da parte del resistente di procedere entro tre mesi dalla pronuncia della sentenza, all'esecuzione materiale, a proprio carico, di tutti i lavori necessari a rendere indipendente il piano superiore da quello inferiore, con rimozione della scala interna e ripristino degli autonomi ingressi, nonché a ripristinare la cucina del piano superiore e ad arredarla e renderla funzionale, sempre a proprie spese;
Per_
- Affidamento condiviso della figlia minorenne , con collocamento della stessa presso la madre ma tempi di permanenza liberi presso il padre;
- Assegnazione del piano superiore, reso autonomo, alla ricorrente, e del piano inferiore dell'immobile al resistente;
- Assegno di mantenimento a carico del resistente di euro 100,00 mensili da versare alla medesima mediante bonifico bancario su conto a ella intestato entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione
ISTAT, quale contributo per il mantenimento della coniuge;
- Assegno di mantenimento a carico del resistente di quale contributo per il mantenimento della figlia minorenne e del figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente di complessivi euro 200,00
(100,00 per ciascun figlio) da versare in favore della ricorrente mediante bonifico bancario su conto corrente a ella intestato entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT;
- Spese straordinarie nell'interesse della figlia minore ripartite al 50% tra i coniugi;
- Accordo del resistente circa l'integrale percezione dell'assegno unico per la figlia minorenne in favore della madre;
- Impegno della ricorrente a curare il passaggio di proprietà in proprio favore della Volkswagen
RA non appena reperirà attività lavorativa;
- Spese di lite compensate”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“il Tribunale voglia disporre in conformità alle condizioni congiuntamente verbalizzate da Pt_1
e ”.
[...] CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 10.06.2024, la ricorrente ha adito il Tribunale di Oristano Parte_1
allo scopo di ottenere la separazione personale dal coniuge , nonché il riconoscimento CP_1 dell'affidamento condiviso a entrambi i genitori della figlia minore di età con Per_2
Pagina 2 collocazione prevalente presso la residenza materna e la regolamentazione del diritto di visita del padre secondo le modalità indicate in ricorso.
Sotto il profilo patrimoniale, inoltre, la ricorrente ha chiesto che venisse disposta l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore, per abitarvi unitamente ai figli (ormai Persona_3
maggiore di età, ma non ancora economicamente autosufficiente) e (ancore minorenne). Per_2
Sul piano economico, infine, la ricorrente ha domandato che venisse disposto l'obbligo in capo al resistente di corrispondere mensilmente nei suoi confronti la somma mensile di euro 100,00 a titolo di mantenimento, nonché il contributo mensile per il mantenimento dei figli pari a complessivi euro
300,00 (corrispondenti a euro 150,00 per ciascun figlio), oltre al rimborso nella misura del 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N. e delle spese scolastiche, ludiche e straordinarie preventivamente concordate tra i genitori.
A fondamento di quanto domandato, parte ricorrente ha premesso che:
- in data 18.08.2004, aveva contratto matrimonio a IA (Marocco) col resistente CP_1
(trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Ghilarza al n. 1, p. 2, s. C,
[...]
anno 2004);
- dall'unione coniugale erano nati due figli: (Nuoro, 16.09.2005) e Persona_3
(Oristano, 27.03.2009); Per_2
- sin dai primi tempi, dopo essersi trasferita definitivamente in Italia nel settembre del 2004, la convivenza col coniuge era risultata turbolenta a causa del carattere irascibile del e dei CP_1
numerosi comportamenti oltraggiosi, offensivi e denigratori dallo stesso posti in essere nei suoi confronti;
- in conseguenza dell'insanabile frattura creatasi, erano giunti ormai da tempo a vivere da separati in casa;
- stante il definitivo deterioramento dei rapporti col coniuge, non potendo più essere ricostituita la comunione materiale e spirituale posta a fondamento del matrimonio, era addivenuta alla decisione di chiedere la separazione personale dal coniuge.
Tramite comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 21.10.2024, si è costituito nell'odierno giudizio il resistente il quale, pur non opponendosi alla domanda di separazione di CP_1
parte ricorrente, ha contestato il contenuto del ricorso introduttivo allegando che:
- doveva ritenersi del tutto falso quanto asserito in merito al suo carattere irascibile e ai suoi comportamenti offensivi e denigratori;
- la causa del venir meno del sodalizio matrimoniale, semmai, doveva essere ricercata nel comportamento e nelle determinazioni della ricorrente la quale, senza alcun motivo, aveva deciso di separarsi;
Pagina 3 - alle sue richieste di spiegazioni, difatti, la ricorrente aveva sempre fornito risposte diverse ed evasive, senza mai indicare le ragioni specifiche di tale decisione;
- con riguardo al rapporto con i figli, ai quali era sempre stato unito da un forte legame affettivo, aveva sempre esercitato il proprio ruolo educativo con attenzione e responsabilità, senza mai far mancare loro nulla;
- malgrado la separazione di fatto, i coniugi avevano trovato un equilibrio familiare vivendo nei due differenti piani della casa coniugale, costituita da due distinte unità abitative del tutto indipendenti tra loro e con ingressi separati;
Tutto ciò premesso, parte resistente ha concluso aderendo alla domanda di separazione personale dei coniugi formulata dalla ricorrente nonché alla richiesta di affidamento congiunto a entrambi i genitori della figlia minore Per contro, tuttavia, il ha domandato che venissero rigettate le Per_2 CP_1 avverse domande di assegnazione dell'intera casa familiare in favore della ricorrente, oltre all'obbligo a proprio carico di provvedere al pagamento dell'assegno di mantenimento mensile a favore della moglie e dei figli.
Le parti sono comparse personalmente, con i rispettivi procuratori, all'udienza del 09.12.2024 dinanzi al Giudice delegato il quale, a seguito di audizione e interlocuzione con le stesse, ha formulato una proposta conciliativa corrispondente alle conclusioni in seguito rassegnate dalle parti.
Alla medesima udienza, infatti, le parti hanno dato atto della volontà di accettare la proposta conciliativa in questione e hanno precisato le suddette conclusioni conformi. Stante l'accordo raggiunto, pertanto, non è stata ritenuta dal Giudice la necessità di adottare eventuali provvedimenti provvisori e urgenti.
Alla luce delle conclusioni rassegnate, rilevato che a norma dell'art. 473 bis 22, ult. co., c.p.c., le parti hanno provveduto in udienza alla discussione orale della causa e alla precisazione delle suddette conclusioni conformi, la causa è stata ritenuta matura ed è stata trattenuta in decisione dal Giudice con riserva di riferire al Collegio.
***
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
Dalle risultanze processuali, difatti, e in particolar modo dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, è emerso il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve, pertanto, essere pronunciata la separazione personale tra i coniugi Parte_1 CP_1
.
[...]
Pagina 4 Il Collegio ritiene, inoltre, che debbano essere integralmente recepite anche le residue condizioni congiuntamente stabilite dalle parti, in quanto eque e conformi a soddisfare gli interessi dei coniugi e della stessa prole.
Sul punto, le parti hanno in primo luogo concordemente concluso affinché la figlia minore Per_2
– ormai sedicenne – venisse affidata congiuntamente a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la residenza anagrafica della madre e con la regolamentazione libera dei tempi di frequentazione col padre.
Una simile previsione deve senz'altro ritenersi, allo stato, la più idonea a tutelare gli interessi prevalenti di anche alla luce delle peculiari esigenze di vita connesse alla sua giovane Per_2
età, assicurando al tempo stesso la possibilità per ella di coltivare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambe le figure genitoriali – dando equo risalto anche alla figura paterna – nel pieno rispetto del principio della bigenitorialità enunciato dall'art. 337 ter c.c.
Vale la pena osservare, sul punto, che le parti hanno previsto un regime di visita libero nei confronti del padre da ritenersi pienamente conforme all'età di – ormai sedicenne – e alla necessità Per_2
di garantire nei suoi confronti un'adeguata libertà di scelta dei tempi e delle modalità di frequentazione del genitore non collocatario, tenendo conto dei suoi impegni, delle sue preferenze e delle esigenze di vita quotidiana tipiche di un'adolescente.
Tali modalità di regolamentazione libera, inoltre, risultano pienamente congrue e idonee a garantire anche un'adeguata partecipazione del padre al percorso di crescita e di sviluppo della figlia minore, nonché pienamente conformi ad assicurare l'assolvimento dei propri compiti di educazione e di cura naturalmente connessi all'esercizio funzionale della responsabilità genitoriale.
Per giunta, in assenza di specifiche contestazioni tra i genitori, deve ritenersi che questo schema ricalchi quello già sperimentato di fatto dal nucleo familiare – anche prima della presentazione della domanda di separazione personale dei coniugi – a cui, peraltro, risulta già essere abituata. Per_2
Anche la scelta delle parti di rendere indipendenti i due piani dell'abitazione familiare, affinché possano risiedervi in maniera del tutto indipendente, con assegnazione del piano superiore alla ricorrente per risiedervi stabilmente con i figli, deve ritenersi idonea a preservare gli equilibri familiari raggiunti e, soprattutto, a conservare le abitudini di vita della figlia minore.
Sul punto giova richiamare anche la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale, dato che l'assegnazione della casa familiare al coniuge è consentita unicamente con riguardo all'immobile che abbia effettivamente costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza e nell'esclusivo interesse dei figli minori, il giudice può limitare l'assegnazione della casa familiare a una porzione dell'immobile consentendo che la rimanente porzione dell'abitazione sia abitata dall'altra parte (Cass. Civ., Sez. I, 08/08/2023, n. 24106).
Pagina 5 Per tali ragioni, nulla osta a prendere atto della volontà del di impegnarsi a procedere – a proprie CP_1
spese ed entro tre mesi dalla pronuncia della sentenza – all'esecuzione materiale dei lavori necessari a rendere indipendenti i due piani della casa coniugale, nonché a ripristinare la cucina del piano superiore al fine di renderla pienamente funzionale.
Quanto agli aspetti economici, le parti hanno concordato affinché venisse disposto l'obbligo in capo al di corrispondere mensilmente in favore della ricorrente la somma mensile di complessivi CP_1
euro 100,00 a titolo di mantenimento nei suoi confronti. Con riguardo, inoltre, al mantenimento dei figli le parti hanno convenuto la misura del contributo mensile pari a complessivi euro 200,00 da corrispondere per il mantenimento di (maggiorenne, ma non ancora Persona_3
economicamente autosufficiente) e di (ancora minore di età). Per_2
La misura dell'assegno concordata dalle parti deve ritenersi congrua ed equa a garantire un sufficiente supporto economico al genitore collocatario, nonché ad assicurare il soddisfacimento delle ordinarie esigenze di vita quotidiana dei figli, tenuto conto della loro età e dell'attuale capacità reddituale delle parti, così come rappresentata dalle stesse nel corso del presente giudizio.
All'udienza del 09.12.2024, difatti, la ricorrente ha dato atto di aver svolto l'attività di badante a partire dall'anno 2023 fino al mese di ottobre del 2024 e di percepire attualmente il solo assegno di disoccupazione pari a euro 400,00 mensili.
Alla medesima udienza, il ha reso noto di essere pensionato da 5 anni e di percepire una CP_1 pensione di circa 960,00 euro mensili, oltre all'assegno unico universale per la figlia pari a euro
180,00 mensili.
Dall'esame degli atti del processo risulta prodotta la sola documentazione reddituale del , dalla CP_1 quale emerge che: a) nell'anno 2021 ha conseguito un reddito pari a euro 11.824,00 (v. doc. 1 allegato alla comparsa); b) nell'anno 2022 ha conseguito un reddito di euro 12.123,00 (v. doc. 2); c) nell'anno
2023 ha conseguito un reddito imponibile di euro 13.025,00 (v. doc. 3).
Alla luce delle condizioni economiche delle parti, posto che dagli atti del procedimento sono emersi redditi non elevati per entrambe le parti, deve ritenersi che la misura dell'assegno stabilito in misura minima – così come convenuto dalle parti – pari a euro 100,00 in favore della ricorrente e complessivi euro 200,00 a titolo di mantenimento dei figli – debba ritenersi congruo e proporzionato alle rispettive capacità reddituali dei genitori, nonché sufficientemente adeguato a soddisfare le esigenze di vita della figlia minore e del figlio maggiore di età, ma non ancora economicamente Per_2
indipendente, Persona_3
Malgrado l'entità minima dell'importo complessivo stabilito dalle parti, la misura concordata deve comunque ritenersi condivisibile stante la volontà concorde delle stesse parti di riconoscere l'integrale percezione dell'assegno unico universale in favore della madre.
Pagina 6 Sulla base di tali constatazioni, pertanto, devono essere integralmente recepite da questo Collegio le conclusioni conformi congiuntamente formulate dalle parti.
Nulla osta, inoltre, alla volontà espressa dalla ricorrente di impegnarsi a curare il passaggio di proprietà in proprio favore della Volkswagen RA non appena reperirà un'attività lavorativa.
La definizione conciliativa dell'odierna vertenza, infine, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi ata a ERFOUD (MAROCCO) Parte_1
il 15.01.1972 e nato a [...] il [...], mandando al CP_1
competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 1, p.
2, s. C, anno 2004 – Comune di Ghilarza);
Sull'accordo delle parti: Per_
2. dispone l'affidamento condiviso della figlia minorenne con collocamento della stessa presso la madre ma tempi di permanenza liberi presso il padre;
3. dispone, con riguardo al contributo per il mantenimento della ricorrente, l'obbligo in capo a di corrispondere mensilmente in favore di l'assegno di CP_1 Parte_1
mantenimento pari a euro 100,00 mensili da versare alla medesima mediante bonifico bancario su conto a ella intestato entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT, quale contributo per il mantenimento della coniuge;
4. dispone, con riguardo al contributo per il mantenimento della figlia minorenne e del figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente, che il padre corrisponda mensilmente alla ricorrente complessivi euro 200,00 (100,00 per ciascun figlio) da versare in favore della ricorrente mediante bonifico bancario su conto corrente a ella intestato entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT;
5. prende atto dell'impegno da parte del resistente di procedere, entro tre mesi dalla pronuncia della sentenza, all'esecuzione materiale a proprio carico di tutti i lavori necessari a rendere indipendente il piano superiore da quello inferiore, con rimozione della scala interna e ripristino degli autonomi ingressi, nonché a ripristinare la cucina del piano superiore e ad arredarla e renderla funzionale, sempre a proprie spese;
spese straordinarie nell'interesse della figlia minore ripartite al 50% tra i coniugi;
6. dispone l'assegnazione del piano superiore, reso autonomo, alla ricorrente, prendendo atto che il piano inferiore dell'immobile verrà abitato dal resistente;
Pagina 7 7. prende atto della volontà delle parti affinché la ricorrente percepisca la misura integrale dell'assegno unico per la figlia minorenne;
8. prende atto dell'impegno della ricorrente a curare il passaggio di proprietà in proprio favore della Volkswagen RA non appena reperirà attività lavorativa.
Compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
28.5.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela
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