Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/01/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 7509/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da con l'Avv. NATALE GIUSEPPE e l'Avv. Parte_1
NAPPA ANTONIO;
parte elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico;
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
con l'avv. SERAFINO
[...]
FRANCESCO e l'avv. ROVELLI STEFANO;
parte legalmente domiciliata presso l'Ufficio per la gestione del contenzioso, in via Soderini 24, Milano;
- RESISTENTE -
Oggetto: carta elettronica di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 14/06/2024, Parte_1
ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano –
[...]
Sezione Lavoro – il , per sentir accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: “1) previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi
121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo
Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22,
2022/23 e conseguentemente condannare il al Controparte_1 riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
2) in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 condannare il
[...]
al pagamento della somma di € 2.000,00 o di quella minore Controparte_1
o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.;
3) Condannare il , in persona del l.r.p.t.,al Controparte_1 pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e spese generali al 15%, oltre Iva e C.p.A., con attribuzione in favore degli Avv.ti Antonio
Nappa e Giuseppe Natale quali anticipatari anche delle spese”.
2. Si è ritualmente costituito in giudizio il Controparte_1
, eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso.
[...]
3. Con successivo deposito del 23.10.2024, parte ricorrente ha prodotto il contratto di lavoro attualmente in essere con l'Amministrazione convenuta.
4. Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice, ritenuta ammissibile e rilevante la documentazione depositata, ha invitato alla discussione e all'esito ha depositato dispositivo con contestuali motivazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di cui alle seguenti motivazioni.
2 6. Come risulta dalla documentazione in atti, Parte_1
ha lavorato alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta
[...] in forza di contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2019/20,
2020/21, 2021/22 e 2022/23. Come risulta dalla documentazione in atti, la ricorrente sta lavorando alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta in forza di contratto a tempo determinato nell'anno scolastico
2024/2025, tuttora in corso.
7. La cornice normativa di riferimento deve individuarsi nell'art. 1, comma
121, della l. 13 luglio 2015, n. 107, il quale così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche informato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_2
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico,
[...] inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il comma 124 stabilisce che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
8. Il d.P.C.M. 23 settembre 2015 rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” ha così
3 individuato i destinatari della suddetta Carta elettronica: “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” (art.2). Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta
è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”. Il successivo
D.P.C.M. del 28.11.2016 all'art 3, ha confermato che «la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari». In tale contesto si inserisce altresì la nota prot. 15219 CP_3 del 15.10.2015, il cui punto n. 2 rubricato «Destinatari» dispone che «La
Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti di periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art.2 DPCM)».
9. L'istituto della Carta Docente va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici. Il d. lgs. n. 297 del 1994, art. 282 stabilisce, al comma 1, che "l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (...) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica". Coerentemente, secondo l'art. 63 del CCNL di comparto, "la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane"; la disposizione aggiunge altresì che "l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in
4 servizio" e che tale formazione si realizza "anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale"; precisandosi poi ancora, al comma 2, l'impegno a realizzare "una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo". L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che "la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità".
10. Sulla compatibilità con il diritto dell'unione europea, è recentemente intervenuta la Corte di Giustizia, su domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo 267 TFU, affermando che: “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le
«condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”, e pertanto, tale disposizione va interpretata nel senso che “osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato CP_1 di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR CP_1
500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022,
n.450).
5 11. Sul punto è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione, con sentenza del 27/10/2023, n. 29961, su questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c. affermando che: “L'art. 1, comma 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. E' stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n.
31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte
Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
12. A parere del giudicante, i principi giurisprudenziali sopra richiamati sono senza dubbio applicabili al caso di specie, non essendovi evidenza alcuna che giustifichi un diverso trattamento tra i docenti di ruolo e quelli precari. Nel caso in esame, è pacifico e documentale che la ricorrente abbia svolto attività di docente a tempo determinato in istituzioni scolastiche per
6 supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2) e che non abbia mai usufruito della Carta elettronica.
13. Si osserva, inoltre, che il convenuto nel presente giudizio CP_1 non ha allegato né offerto di dimostrare ragioni obiettive in forza delle quali si possa ritenere giustificato il differente trattamento tra la docente assunta a termine e quelli già in ruolo (essendo invece irrilevante la natura non di ruolo del rapporto di impiego ovvero la novità di ogni singolo contratto di assunzione a termine).
14. Sull'eccezione di estinzione del diritto, sollevata dal CP_1 convenuto, va richiamato quanto recentemente argomentato dalla Corte di
Cassazione (27/10/2023, n. 29961): “Va in proposito considerato, come si
è già detto al punto 12.3, che la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione "di scopo". Tuttavia, nel valutare tale evenienza rispetto al personale precario, la nozione di "cessazione" va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio.
Così però non è e lo dimostra - a fini argomentativi - il sopravvenuto D.L. 69 del 2023, cit. Infatti, l'art. 15 di tale D.L. consente l'accesso alla Carta a chi non è di ruolo. Poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico.
Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso. Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione. Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla
7 fuoriuscita di essi dal sistema scolastico. E' infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente. 16.2 Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico. In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno, di cui si dirà più in dettaglio con riferimento al caso di cui al giudizio a quo. 16.3 Dunque, in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”.
15. Nel caso in esame, la ricorrente ha dato prova della sussistenza di un contratto in essere con il quale docente a termine, e dunque del CP_1 suo permanente inserimento nel sistema scolastico tale da giustificare l'esercizio del diritto all'adempimento.
16. Va, pertanto, accertato il diritto della ricorrente ad ottenere il beneficio economico di cui all'art. 1, comma 121, l. 107 del 13 luglio 2015 per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23. In conseguenza di tale accertamento, non essendo possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore
(ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.), vanno condannate le
Amministrazioni resistenti all'attribuzione in favore di parte ricorrente del beneficio economico di cui all'art. 1, comma 121, Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) mediante accredito sulla carta elettronica della docente per i suddetti anni nei limiti degli
8 importi e secondo le modalità di utilizzo di cui alla menzionata norma e successivi decreti di attuazione.
17. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore della parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto del valore della controversia e delle fasi del giudizio, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Sentenza esecutiva.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa,
1. accerta e dichiara il diritto di ad Parte_1 usufruire del beneficio economico di €500,00 annui tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107 del 13 luglio 2015 rispettivamente per i seguenti anni scolastici: 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23;
2. condanna parte resistente ad attribuire alla parte ricorrente il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del docente per i suddetti anni scolastici;
3. condanna il a rimborsare alla parte Controparte_1 ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 1.030,00 oltre spese generali, contributo unificato e accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Sentenza esecutiva.
Milano, 16.01.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
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