Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 23/01/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1135/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Rossella Atzeni - Presidente -
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere -
Dott.ssa Laura Casale - Consigliere relatore - riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello avente ad oggetto: Vendita di cose immobili.
Proposta da:
in persona dell'amministratore unico (c.f. Parte_1 CP
), con sede legale in Palma de Mallorca (ES), Calle de Fabrica, n. 36, C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto d'appello, dall'avv. Carlo Paolo Brevi (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Torino, Via Caprie, C.F._2
n. 12;
-Appellante
-contro-
(C.F. ), nato a [...] il [...], con studio in Controparte_2 C.F._3
Savona, Corso Italia n. 8/3, non in proprio, ma in nome e per conto, nella qualità di Amministratore di Sostegno in via definitiva, di (C.F. ), nato a [...] il CP_3 C.F._4
11/11/1963 e residente in [...], fraz. San Giovanni, località Rocca, n. 45, in virtù del provvedimento di nomina del Giudice Tutelare del Tribunale di Savona in data 31 gennaio 2023 (R.G.
n. 1057/2023), rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
studio, sito in Savona, Via Paleocapa, n.10/6;
-Appellato
-per la riforma-
della sentenza n. 809/23 del Tribunale di Savona, pubblicata in data 09.11.23 e notificata in data
13.11.23.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “L'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, Voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 809/2023 emessa dal
Tribunale di Savona, Sezione 1° Civile, Giudice Dott.ssa Laura Serra, nell'ambito del giudizio N.R.G.
589/2022, depositata in cancelleria in data 09.11.2023, notificata il 13.11.2023, accogliere le conclusioni già avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: • Accertare che il contratto preliminare stipulato in data 23.02.2020 tra il sig. e la società è lecito CP_3 Parte_1
e legittimo;
• Accertare che il contratto preliminare stipulato in data 23.02.2020 tra il sig. CP_3
e la società è stato stipulato in buona fede da entrambi i contraenti;
e
[...] Parte_1
conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede
l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e-o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e più precisamente: ammettere CTU Medico - Legale sulla persona del sig. per verificare la Sua effettiva incapacità di intendere e volere CP_3
con riferimento allo specifico contratto del 23.02.2020 concluso con la società amministrate Pt_1
da , essendo un dato di fatto che al momento della stipula del preliminare il sig. CP CP_3 non era affatto sotto l'egida dell'Amministrazione di Sostegno. Con vittoria di spese e
[...]
compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellato: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, reiectis contraris, previa ogni pronuncia di merito o di rito volta all'accoglimento delle presenti conclusioni, voglia :
1- dichiarare inammissibili le domande formulate dalla 2- rigettare integralmente l'appello Parte_1
proposto dalla in persona dell'amministratore Unico Rizzo Sergio, nei Parte_1 confronti del rag. , rappresentato dall' in via definitiva avv. , CP_3 CP_4 Controparte_2
siccome palesemente infondato in fatto ed in diritto per le motivazione dedotte, confermando integralmente in ogni sua parte l'impugnata sentenza n. 809/2023 del Tribunale di Savona;
3- sempre e comunque, vinte le spese e le competenze legali del presente giudizio, comprese le spese generali, CPA ed IVA.”.
***
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, in qualità di amministratore di Controparte_2
sostegno di , adiva il Tribunale di Savona esponendo che: CP_3
• dal contratto preliminare datato 23 febbraio 2020, risultava che avesse promesso CP_3 in vendita a in persona del rappresentante legale , l'immobile sito in Varazze, Pt_1 CP
Via Bagnasco n. 23 int. 21;
• il prezzo per la vendita del bene era fissato in euro 360.000,00 da versarsi secondo le seguenti modalità: - contestualmente alla sottoscrizione del preliminare, a titolo di caparra confirmatoria, mediante la consegna di merce per il controvalore di € 194.400,00, comprendente: 10 bancali di serrande per esterno, per mq. 720, in policarbonato trasparente antisfondamento compresi gli accessori, oltre a nn.
1.000 casseforti da spiaggia tipo sembox;
- al 01/08/2020, a titolo di acconto, mediante la consegna di merce per il controvalore di € 97.200,00, comprendente 5 bancali di serrande per esterno, per mq. 360, in policarbonato trasparente antisfondamento compresi gli accessori;
- il saldo di € 13.400,00 in denaro al momento del rogito notarile, tramite assegno circolare non trasferibile;
• tale contratto doveva essere annullato per incapacità del contraente promittente venditore, ai sensi degli artt. 1425 e 428 c.c perché, a seguito di un trauma cranico subito a novembre 2017, il CP_3 risultava affetto da un'infermità psichica e cognitiva abituale, con incapacità a provvedere ai propri interessi nonché a compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza l'assistenza o la rappresentanza di una terza persona che lo tutelasse dal commettere atti di disposizione a sé pregiudizievoli;
• detta infermità, riconoscibile all'esterno dai terzi contraenti, era stata giudizialmente accertata dal
CTU Dott. in data 26.10.2020 nell'ambito del procedimento di amministrazione Persona_1 di sostegno a carico dell'infermo, presentato dalla di lui madre, in data 10.04.2020;
• il contratto preliminare, privo di data certa, appariva datato 23.02.2020, ma, laddove effettivamente sottoscritto dal sarebbe potuto risalire ad epoca in cui il disponente era già sottoposto ad CP_3 amministrazione di sostegno;
in ogni caso, già a febbraio 2020 il era certamente incapace, CP_3
risalendo tale condizione all'evento traumatico del 2017;
• il contratto, inoltre, avrebbe presentato diversi elementi di anomalia, considerato che: 1) sebbene asseritamente stipulato a febbraio 2020, era stato registrato solo l'anno successivo;
2) il pagamento del prezzo di vendita a mezzo in serrande e casseforti era previsto in favore di un soggetto che svolgeva attività di commercialista e, quindi, estranea a quella di commercializzazione di serramenti;
3) vi era assoluta incertezza sull'effettiva consegna delle merci costituenti il prezzo di vendita;
• veniva disconosciuta la sottoscrizione apposta dal ricevente sulle fatture attestanti la ricezione delle forniture;
• in una comunicazione e-mail del 31.07.2020, il legale del , amministratore unico di CP Parte_1
manifestava la disponibilità a versare l'acconto nel rispetto della scadenza del termine previsto
[...]
(01/08/2020), tuttavia, in una successiva e-mail, del 09.09.2020, un differente legale della società allegava le fatture datate 23.02.2020 e 15.06.2020 attestanti l'asserita già avvenuta consegna delle merci.
Tutto ciò premesso, nell'interesse dell'amministrato , chiedeva al Controparte_2 CP_3
Tribunale di Savona di accertare e dichiarare la mancata sottoscrizione del contratto preliminare e delle fatture attestanti la consegna delle merci ivi indicate, la nullità e/o annullabilità del negozio per incapacità naturale del contraente, e conseguentemente, dispensare l'originario attore dall'obbligo di restituire la prestazione ricevuta qualora ne fosse stata accertata l'effettiva dazione, in quanto non rivolta a suo vantaggio oppure, in via di mero subordine, accertato l'obbligo di restituire la prestazione ricevuta, limitarla all'effettivo vantaggio conseguito.
2. Si costituiva la in persona dell'Amministratore unico , eccependo Parte_1 CP
che:
• il rappresentante legale della società aveva origini savonesi e aveva conosciuto da tempo CP_3
, al quale aveva affidato inizialmente la sua contabilità e con cui aveva poi stretto un rapporto
[...]
amicale;
• desiderava avviare un'attività parallela a quella principale di esperto contabile, con CP_3
la commercializzazione dei prodotti di e aveva conseguentemente deciso di mettere a Pt_1
disposizione della società alcuni magazzini di sua proprietà per stoccare la merce spagnola e organizzare una rete commerciale di vendita tra le sue conoscenze;
• tuttavia, non avendo sufficiente liquidità per l'avvio del business, aveva proposto al di pagare CP
la merce mediante la vendita di un appartamento di sua proprietà in Varazze;
• in tale contesto, le parti avevano stipulato il contratto preliminare di compravendita oggetto di causa, in data 23.02.2020, regolarmente registrato a Torino il 21.08.2021;
• in adempimento dell'accordo raggiunto, consegnava a tutta la merce contemplata Pt_1 CP_3
nel preliminare per un controvalore di euro 249.400,00 e il promittente venditore rilasciava apposita quietanza, sottoscrivendo le fatture di consegna dei prodotti;
• , più volte sollecitato alla stipula del rogito, non addiveniva alla conclusione del CP_3
definitivo e al contempo perdeva la disponibilità della merce ricevuta, evidentemente provvedendo alla relativa vendita;
• l'unico soggetto danneggiato dall'operazione era il , in quanto non aveva ricevuto in CP
trasferimento il bene immobile, pur avendo pagato il relativo prezzo, nelle modalità contrattualmente concordate.
La originaria convenuta concludeva chiedendo al Tribunale di Savona: - in via principale,
l'accertamento della legittimità del preliminare, della buona fede di entrambi i contraenti, e, conseguentemente, l'emissione di una sentenza ex art. 2932 c.c. che ordinasse il trasferimento della proprietà dell'immobile in favore della - in via subordinata, l'accertamento della buona Parte_1 fede di entrambi i contraenti e, conseguentemente, la condanna dell'odierno appellato alla restituzione alla della merce consegnata e, qualora impossibilitato a farlo, al pagamento del Parte_1
risarcimento del danno patito dalla società.
3. La causa veniva istruita documentalmente e veniva decisa con la sentenza impugnata, con cui il
Tribunale di Savona così statuiva: “1) Dichiara inammissibili le domande riconvenzionali avanzate da;
2) Dispone l'annullamento del contratto preliminare concluso tra Parte_1 CP_3
e in data 23.2.2020; 3) Accerta che non è tenuto a
[...] Parte_1 CP_3
restituire al promissario acquirente la prestazione ricevuta;
4) condanna al Parte_1 pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali che liquida in € 1.227,23 per esborsi ed in € 17.252,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso forfettario spese generali,
I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.”.
In particolare, secondo il Giudice di prime cure:
- le domande riconvenzionali proposte da e aventi ad oggetto l'emissione di sentenza Pt_1
costitutiva ex art. 2932 c.c. e la condanna di controparte alla restituzione della merce consegnate e/o del suo controvalore sarebbero state inammissibili perché la convenuta si sarebbe costituita in giudizio oltre il termine previsto dall'art. 166 c.p.c.;
- nel merito, la domanda di annullamento del contratto preliminare ai sensi dell'art. 1425 c.c. sarebbe stata fondata in quanto la CTU svolta sulla persona di nel procedimento per la CP_3 nomina di un amministrazione di sostegno a suo beneficio nell'anno 2020 avrebbe accertato che, a seguito di un trauma cranico subito nel 2017, egli non sarebbe stato capace di provvedere autonomamente ai suoi interessi, la sua volontà avrebbe essere condizionata da abusi e induzioni di terzi, l'incapacità sarebbe stata abituale e riconoscibile dall'esterno; la condizione del CP_3 sarebbe stata evincibile anche dallo scambio di mail del 2021 tra quest'ultimo e il legale di CP
, dal quale sarebbe emerso che l'odierno appellato non avesse compreso l'operazione
[...]
contrattuale per cui è causa;
- le modalità di pagamento del prezzo pattuito nel preliminare di compravendita sarebbero state anomale e lesive degli interessi del CP_3
- l'originaria convenuta non sarebbe riuscita a dimostrare che la commercializzazione dei prodotti promessi dalla al in cambio dell'immobile in Varazze fosse mai stata oggetto della Pt_1 CP_3 professione o, in generale, dell'attività dell'odierno appellato;
- la malafede della società convenuta sarebbe emersa dal fatto che l'amministratore unico della era legato da un rapporto di amicizia con e dal fatto che, subito dopo la Pt_1 CP_3 conclusione del preliminare, avrebbe subito cominciato ad occupare l'immobile oggetto CP
di causa, senza che il regolamento contrattuale prevedesse alcunché in ordine all'anticipato possesso in favore del promissario acquirente e senza corrispondere alcun canone.
4. Con atto di citazione in appello notificato in data 13.12.23, impugnava la Parte_1
predetta decisione, deducendo tre motivi.
4.1. Col primo motivo, incentrato sulla prova della presunta incapacità naturale di al Persona_2 momento della stipula del contratto preliminare (23.02.20), l'appellante sosteneva che il Tribunale di
Savona avrebbe erroneamente assunto come unica prova sul punto la consulenza medico legale eseguita sulle condizioni psico- fisiche dell'odierno appellato in un diverso procedimento, del tutto diverso da quello presente quanto all'oggetto.
Secondo la tesi della tale perizia avrebbe potuto assumere, al più, la qualità di mero indizio Pt_1
che, come tale, avrebbe dovuto essere confermato da altri elementi e comunque da una nuova indagine tecnica.
4.2. Col secondo motivo, riguardante gli effetti lesivi del contratto de quo per gli interessi di R_
, l'appellante impugnava la sentenza nella parte in cui essa avrebbe ritenuto pregiudizievole
[...] per l'odierno appellato il contratto preliminare di compravendita concluso tra le parti in data 23 febbraio 2020.
Sul punto, la osservava che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Savona, il Pt_1
per il quale non vi sarebbe stata alcuna prova che alla suddetta data fosse incapace di CP_3
intendere e di volere, avrebbe ben compreso gli effetti del contratto di permuta sottoscritto.
Inoltre, dallo scambio di mail tra il e l'avv. del 2021 si sarebbe potuto evincere CP_3 CP_5 che il primo fosse consapevole del significato dell'operazione commerciale intrapresa e che egli avrebbe ricevuto la merce.
Tale ultima circostanza, infine, sarebbe emersa altresì dal sopralluogo compiuto a Varazze e a Celle
Ligure nell'ambito dell'esperimento del tentativo di conciliazione tra le parti.
4.3. Col terzo motivo, l'appellante censurava la sentenza nella parte in cui essa aveva ravvisato la malafede della società nell'occupazione dell'immobile da parte dell'amministratore della stessa e nel rapporto di amicizia tra il e il . CP_3 CP
In particolare, secondo l'originaria convenuta, l'occupazione dell'immobile sarebbe stata solo la conseguenza giuridica degli effetti reali del contratto di permuta concluso nel caso di specie.
Per altro verso, la relazione esistente tra e non sarebbe stata da sé CP CP_3 idonea a provare la malafede della società, anche perché il fatto che la asserita incapacità dell'odierno appellato fosse riconoscibile all'esterno sarebbe stato affermato da un CTU in un diverso processo e, comunque, non con riferimento allo specifico giorno in cui veniva stipulato il contratto per cui è causa
(23.02.20).
5. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.04.24, si costituiva in giudizio nella sua qualità di amministratore di sostegno di , contestando le Controparte_2 CP_3
argomentazioni avversarie e, in particolare, sostenendo:
• quanto al primo motivo, che le risultanze della perizia eseguita dallo psichiatra dott. Per_1
nel procedimento per A.d.S. a carico del erano risultate inequivoche e nette CP_3 nell'affermare la incapacità naturale di quest'ultimo al momento della stipula dell'atto; che tale valutazione sarebbe stata confermata dall'indagine tecnica espletata dal dott. a Per_3
distanza di circa due anni da quella del dott. ; che dalla CTU esperita sarebbe emerso Per_1
che, nel periodo successivo al trauma cranico subìto nel 2017, il aveva alienato a CP_3 terzi due immobili, aveva versato al proprio legale compensi per euro 400.000,00 e aveva elargito alla propria convivente dell'epoca somme per oltre 250.000,00, circostanze che, come correttamente ritenuto dal Tribunale di Savona, deponevano chiaramente la menomata capacità di discernimento del disponente nonché l'approfittarsi della sua condizione da parte di terzi;
• quanto al secondo motivo, che, come condivisibilmente opinato dal primo Giudice, sarebbe stata palesemente contro gli interessi del la decisione di acquistare merce per oltre CP_3
300.000,00 euro senza prima avere predisposto la gestione e l'organizzazione della attività di commercializzazione delle stesse;
che, dall'esame degli estratti dei conti riconducibili al non sarebbe emersa alcuna spesa o alcun provento riferibile a tale attività; che dallo CP_3
scambio di e-mails del 2021 tra il e il si sarebbe compreso che il primo non CP_3 CP
avesse compreso il significato del contratto concluso, perché egli avrebbe ritenuto, da un lato, di potere mettere in vendita liberamente l'immobile una volta liberato dal e, dall'altro, CP
che la merce depositata non fosse di sua proprietà ma a disposizione dello stesso acquirente;
• quanto al terzo motivo, che il preliminare stipulato inter partes non avrebbe prodotto alcun effetto reale immediato;
che la malafede della come giustamente deciso dal Tribunale Pt_1 di Savona, sarebbe emersa dal fatto che abbia fin da subito occupato l'immobile CP di Varazza già di proprietà dell'odierno appellato, senza corrispondere alcunché a quest'ultimo; che non vi sarebbe stata chiarezza sulle modalità e sulle tempistiche di consegna della merce oggetto del contratto preliminare del 23.02.20.
6. Con ordinanza del 03.05.24, la Corte, in persona del Consigliere Istruttore, rinviava la causa all'udienza del 09.01.25 per la rimessione in decisione collegiale ex art. 352 c.p.c., concedendo alle parti i termini di sessanta giorni prima della predetta udienza per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, di trenta giorni prima della predetta udienza per il deposito delle comparse conclusionali e di quindici giorni prima della predetta udienza per il deposito delle note di replica.
7. Con ordinanza del 10.01.25, la Corte, nella persona del Consigliere Istruttore, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
8. In via preliminare, va rilevato che non è stato oggetto di impugnazione il capo della sentenza contenente la dichiarazione di inammissibilità delle domande riconvenzionali avanzate in primo grado da sicchè il relativo capo della sentenza è passato in giudicato. Parte_1
9. Quanto al merito, l'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.
9.1. Ed invero, quanto al primo motivo, non appare corrispondere al vero l'assunto difensivo della difesa di parte appellante a mente del quale il Tribunale di Savona avrebbe erroneamente assunto come unica prova della presunta incapacità naturale di al momento della stipula del Persona_2
contratto preliminare (23.02.20 la consulenza medico legale a firma del Dott. , consulenza Per_1 espletata nell'ambito del procedimento di apertura in di lui favore dell'amministrazione di sostegno.
Come si evince, infatti, dalla più che congrua motivazione contenuta nella sentenza di primo grado, sono stati valutati al riguardo altri elementi oggettivi, tutti concordanti nel senso invocato dall'allora parte attrice ex artt. 428 e 1425 c.c., emergenti dalla stessa consulenza tecnica - che avuto, si badi, natura sia c.d. deducente che c.d. percipiente - e cioè che nel periodo successivo al trauma cranico riportato dal sig. nel 2017 egli aveva alienato a terzi ben due immobili di sua proprietà, aveva CP_3
inoltre versato in favore del proprio legale, che lo assisteva nella causa di separazione e di affidamento del figlio, compensi professionali per oltre 400.000,00 euro, ed aveva altresì elargito alla propria convivente dell'epoca somme per oltre 250.000,00 euro.
Elementi che sono stati ritenuti, del tutto condivisibilmente, idonei a dimostrare la menomata capacità di discernimento del e la corrispondente più che concreta possibilità di approfittamento della CP_3
sua condizione da parte di terzi.
9.2.Non solo, ma il Giudice di primo grado ha ritenuto “ulteriormente significativo” lo scambio di mail intercorso tra il sig. e l'avvocato del signor ad agosto 2021, ove il promittente CP_3 CP venditore scrive “semplice io sono sempre amico di ho solo bisogno che mi liberi la casa gli CP pago le serrande di celle appena vendo e si viene a prendere quelle che sono a Varazze” posto che tale mail dimostra che il sig. non avesse neppure compreso il senso della pattuizione CP_3
contrattuale e dei vincoli giuridici nascenti dal preliminare, ritenendo, da un lato, di poter mettere liberamente in vendita l'immobile, con richiesta di liberazione da parte del sig. , e d'altro lato, CP
che la merce depositata presso i suoi magazzini non fosse di sua proprietà, ma a disposizione dello stesso acquirente (doc. 12 parte convenuta).
Come ha infatti osservato anche la difesa dell'appellato, tale mail, scambiata nel periodo in cui il era stato da poco sottoposto alla misura di protezione dell'amministraizone di sostegno, CP_3
dimostrava come lo stesso non avesse compreso il significato del contratto sottoscritto, i suoi vincoli ed effetti.
9.3. A ciò si aggiunga che la suddetta condizione in capo al era stata già confermata dal dott. CP_3
, la cui perizia era stata prodotta dalla stessa parte attrice, il quale, il 22.5.2022, nel Per_3 rivalutare le complessive condizione del pur dando atto di un'evoluzione, per fortuna, in CP_3 senso favorevole, ha tuttavia concluso che egli fosse solo in parte in grado di provvedere ai propri interessi, essendo in grado di svolgere “gli atti della quotidianità e le attività micro-contrattuali, mentre ritengo necessiti ancora di rappresentanza per le incombenze economico-gestionali di maggior portata”….. Si ribadisce che il paziente è attualmente impossibilitato a provvedere in totale autonomia ai propri interessi, per cui necessita dell'assistenza di un A.D.S., soprattutto per le incombenze economico-gestionali di maggiore portata risultando la misura dell'A.D.S. una buona garanzia per il miglior bilanciamento tra cura, protezione, valorizzazione e recupero degli spazi di autonomia”.
In questa situazione, è stato confermato che, anche a distanza di due anni dalla data della presunta stipula del contratto preliminare di compravendita per cui è causa, il sig. fosse incapace di CP_3
intendere di volere ex art. 428 c.c. e che tale condizione fosse riconoscibile dai terzi.
9.4. Da qui l'inutilità di altra C.T.U. da disporsi in questo grado di giudizio nonché, valutati anche gli altri atti dispositivi “sospetti” ripotati in precedenza come posti in essere dal l'infondatezza CP_3
del motivo in esame.
10. Per quanto riguarda il secondo motivo, con cui l'appellante, per vero, ripercorre gli elementi costitutivi dell'art. 428 c.c cercando di sostenerne l'insussistenza nella specie senza tuttavia, a rigore, confrontarsi specificamente con la motivazione resa dal Giudice di primo grado, in punto “concreta lesività” in danno del del contratto per cui è causa, non corrisponde al vero che la decisione CP_3
appellata abbia desunto la lesività del contratto dalla mancata prova della consegna della merce, avendo invece la sentenza valutato e valorizzato, ancora una volta, diversi elementi ricorrenti nella fattispecie concreta quali l'anomalia dell'operazione commerciale, data dallo “scambio” di un attico di valore a Varazze con la fornitura di serrande e che il svolgeva attività di commercialista CP_3
e non risultava da alcuna parte che egli avesse in animo di intraprendere un'attività commerciale che prevedesse appunto la fornitura di serrande.
10.1. Del tutto condivisibilmente, inoltre, il Giudice di primo grado non ha ritenuto significative le foto del dinnanzi ad un certo numero di bancali, avendo osservato che tale rappresentazione CP_3
fotografica fosse solo compatibile con il fatto che lo stesso aveva messo a disposizione i suoi magazzini per ospitare la merce in questione.
10.2. Se a ciò si aggiunge, come ha osservato la difesa di parte appellata, che non vi è agli atti un solo documento, contabile o contrattuale, che attesti che il abbia mai proceduto ad una sola CP_3
vendita di tali prodotti, e che parte appellante del resto mai lo ha neppure allegato o cercato di provare, appare chiara la concreta lesività del contratto per il il quale svolgeva l'attività di CP_3 commercialista e non era certo in grado di commercializzare tali prodotti né risulta che lo abbia mai fatto.
10.3. Appare quindi evidente quindi che nessun vantaggio ha tratto il dalla stipula del CP_3 contratto preliminare ma, anzi, solo un “grave pregiudizio” di perdere un attico a Varazze a i sensi e per gli effetti di cui all'art. 428 c.c..
Da qui l'infondatezza anche del motivo in esame.
11. Ad analoghe conclusioni ritiene la Corte di pervenire con riguardo al terzo motivo, strettamente connesso ai precedenti, avente ad oggetto la parte della decisione che ha ravvisato la malafede della società nell'occupazione dell'immobile da parte dell'amministratore della stessa e nel rapporto di amicizia tra il e il . CP_3 CP
11.1. Ancora una volta, non convincono le censure di parte appellante a fronte della ricostruzione dei fatti fornita da parte appellata e della più che esaustiva motivazione resa anche sul punto dalla sentenza appellata.
Ed invero, il contratto stipulato tra le parti ed oggetto del presente giudizio era un contratto preliminare, con nessun effetto reale conseguente che legittimasse la sua occupazione da parte del promittente acquirente.
11.2. Inoltre, è' pacifico, perché affermato dalla stessa difesa dell'allora convenuto, che il CP
conoscesse da tempo il con cui aveva instaurato un rapporto amicale sicchè appare CP_3 inverosimile che egli non potesse rendersi conto dell'incapacità a contrarre del medesimo, CP_3
per la cui descrizione del deficit cognitivo si rimanda alle perizie in atti a firma dei dottori e Per_4
. Per_3
Inoltre, il Giudice di primo grado ha ricordato altre circostanze oggettive realizzatesi nella specie e cioè: che in data 10.7.2020 l'A.d.S. avv. unitamente al geom. e ad altri, si era CP_6 CP_7 recata presso l'immobile di Via Bagnasco n. 23/21 di Varazze all'interno del quale veniva rinvenuto il sig. il quale aveva dichiarato che il Rag. gli aveva concesso di rimanere CP CP_3 nell'appartamento sino alla domenica successiva e che già in passato, su autorizzazione del CP_3
stesso, aveva utilizzato occasionalmente detto immobile, omettendo tuttavia di riferire circa l'esistenza di un qualche contratto preliminare di permuta concluso con il Rag. che CP_3 giustificasse la sua permanenza nell'abitazione.
11.3. Né, tantomeno, si è verificata la riconsegna delle chiavi al come invece il aveva CP_3 CP assicurato all'avv. , avendo anzi che il occupato l'immobile in questione senza alcuna CP_6 CP legittimazione da oltre due anni senza corrispondere alcunchè al rag. e per lui al suo CP_3
Amministratore di sostegno.
Del tutto condivisibilmente, inoltre, il Giudice di primo grado ha desunto ulteriori prove circa la scorrettezza della condotta del dalla contraddizione emersa dai documenti sulla avvenuta CP
consegna delle merci in favore del CP_3
In effetti, le fatture asseritamente sottoscritte dal e prodotte dalla che avrebbero CP_3 Pt_1
dovuto attestare la ricevuta per consegna della merce rispettivamente in data 23.2.2020 e 15.6.2020, sono state disconosciute dall'allora attore e l'allora convenuto non ha formulato istanza di verificazione sicchè le stesse appaiono inutilizzabili.
11.4. Risultano infine in atti alcune e-mail trasmesse dagli avvocati del sig. al difensor CP dell'amministratore di sostegno del dalle quali appare potersi trarre la conclusione circa il CP_3
mancato pagamento quanto meno del secondo acconto da parte del . CP
Da qui l'infondatezza anche del motivo in esame con conseguente rigetto dell'intero appello ed integrale conferma della sentenza appellata.
12. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in conformità alla nota spese di parte appellata, come in dispositivo in base al D.M. n. 147/22, assumendo come scaglione di riferimento di valore della causa quello compreso tra euro 260.000,00 ad euro 520.0000,00 e applicando i valori medi per tutte le fasi.
13. Si dà atto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n.
115, l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza,
- Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
- Conferma integralmente la sentenza appellata n. 809/23 del Tribunale di Savona, pubblicata in data 09.11.23,
- Condanna l'appellante a rifondere a favore dell'appellato , così come rappresentato CP_3
in atti, le spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 20.119,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si dà atto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115,
l'appello è stato integralmente rigettato. Così deciso in Genova, il 15.1.2025
Il Consigliere Estensore
dott.ssa Laura Casale
Il Presidente
dott.ssa Rossella Atzeni