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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1237/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
MUSTO LUIGI, Relatore
D'ORIANO MILENA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5011/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4059/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
11 e pubblicata il 05/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19332400001321 TARI 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7340/2025 depositato il
05/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4059/11/2025 del 12 febbraio 2025, depositata il 5 marzo 2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli in composizione monocratica ha rigettato il ricorso proposto da Ricorrente_1
contro
Publiservizi S.r.l. avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 19332400001321, notificato il 4 maggio
2024, relativo alla TARI 2017, per un importo complessivo pari a € 925,73, deducendo la decadenza quinquennale dell'azione accertatrice (art. 1, comma 161, L. 296/2006) e un presunto difetto di motivazione dell'atto.
Si è costituita Publiservizi S.r.l., concessionaria del Comune di Nola, depositando copia della notifica di un avviso/sollecito ordinario recapitato al contribuente il 30 dicembre 2022, ritenuto idoneo a interrompere i termini per l'accertamento.
Il Giudice di primo grado, con motivazione alla quale si rinvia, ha rigettato il ricorso ed ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 349,00 oltre accessori di legge.
In particolare, il primo Giudice ha ritenuto che l'atto del 30.12.2022 costituiva valido atto prodromico interruttivo dei termini;
ogni doglianza sulla decadenza e sulla prescrizione riferita alla fase antecedente era preclusa, non essendo stato impugnato tale atto nei termini;
l'atto impugnato risultava completo e conforme al modello normativo;
la prescrizione successiva doveva comunque tenere conto degli 85 giorni di sospensione COVID-19, in linea con Cass. n. 960/2025.
Il contribuente ha proposto appello, sostenendo: che il sollecito/avviso ordinario non fosse idoneo a interrompere la decadenza;
che tale sollecito fosse comunque viziato nella notifica, perché ricevuto da soggetto privo di CAN;
che la sentenza di primo grado fosse affetta da ultrapetizione, avendo il Giudice affrontato il tema della prescrizione mai eccepito con l'atto introduttivo;
che l'avviso di accertamento fosse immotivato, poiché non indicava immobile, metrature, aliquote, criteri di calcolo.
Nelle memorie illustrative depositate nel grado di appello (10 novembre 2025), il contribuente ha ribadito tali eccezioni.
L'appellata Publiservizi, nel grado, è rimasta contumace.
All'udienza del 2 dicembre 2025 il Collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato, ritenendosi pienamente condivisibile la decisione impugnata che ha ricostruito correttamente il rapporto tra l'atto impugnato nel 2024 e l'atto anteriore del 30.12.2022.
Pur qualificato dall'appellante come “mero sollecito”, l'atto del 2022 costituisce, per contenuto e funzione, un avviso ordinario che anticipa e preannuncia la pretesa tributaria e che – pur non essendo un avviso di accertamento esecutivo – è idoneo a interrompere la prescrizione e segnare il momento dal quale la pretesa diviene conoscibile al contribuente.
L'appellante insiste nel ritenere che solo l'accertamento esecutivo possa interrompere la decadenza ex art. 1, comma 161, L. 296/2006. Tuttavia, l'appello ignora un dato decisivo: l'atto del 30.12.2022 non è stato impugnato nei termini, e, una volta divenuto definitivo, tutte le contestazioni sulla tempestività, sulla regolarità della notifica, sulla sua idoneità o meno a interrompere o meno la decadenza, sono precluse ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 546/1992.
Occorre ribadire che la decadenza può essere fatta valere solo contro l'atto che la determinerebbe;
non è possibile sollevarla a valle, contro un atto successivo, per rimettere in discussione un precedente atto ormai definitivo.
L'appello, dunque, non scalfisce il nucleo della decisione di primo grado: la doglianza sulla decadenza è preclusa, perché riferita a un atto notificato nel 2022 e non (più) impugnabile.
Neppure convince la deduzione sulla notifica irregolare, perché: la presunta irregolarità riguarda un atto estraneo al presente giudizio, mai autonomamente impugnato;
anche volendo tenerne conto, l'appellante non fornisce alcun elemento concreto che consenta di ritenere inesistente, e non semplicemente nulla o irregolare, la notificazione.
E l'inesistenza della notifica è l'unica evenienza che permetterebbe di superare il limite preclusivo dell'art. 21.
Per quanto attiene ai dedotti vizi di ultrapetizione, l'appellante sostiene che il primo giudice abbia affrontato il tema della prescrizione, sebbene mai dedotto.
Tale eccezione non si ritiene condivisibile atteso che lo sviluppo argomentativo del primo giudice si colloca interamente all'interno della materia del contendere
Invero, il contribuente aveva eccepito la decadenza;
l'Ente aveva replicato richiamando la notifica del 2022; diveniva necessario verificare se e quali termini fossero maturati dopo tale notifica.
In questo quadro, il riferimento alla prescrizione successiva non introduce un tema estraneo, ma rappresenta un passaggio logico necessario per verificare la persistenza della pretesa.
Il primo giudice ha semplicemente risposto alle questioni introdotte dalle parti, come imposto dall'art. 36 d. lgs. 546/1992.
Anche l'eccezione sul difetto di motivazione dell'avviso di accertamento non merita accoglimento.
L'appellante censura l'atto per non aver indicato immobile, metrature, aliquote e criteri di calcolo. Tuttavia:
l'avviso richiama puntualmente l'avviso/sollecito precedente, che già conteneva tali elementi;
l'appellante non ha prodotto tale atto per dimostrare la dedotta incompletezza;
Il Giudice di primo grado ha correttamente valutato la completezza degli elementi essenziali, anche in relazione al sistema TARI del Comune di Nola, che prevede la possibilità di rinvio per relationem.
L'invocazione dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente resta aspecifica, non essendo indicato quale elemento essenziale manchi e come tale mancanza avrebbe impedito l'esercizio del diritto di difesa.
La censura, pertanto, si risolve in una mera contestazione formale, priva di riscontri documentali.
Questa prende atto delle memorie depositate il 10.11.2025, ma rileva che esse riproducono integralmente motivi già posti nell'atto di appello, senza apportare elementi nuovi o decisivi.
La giurisprudenza richiamata (CGT Campania n. 2448/2025) tratta vicende non assimilabili, riferite a meri avvisi di pagamento, e non risulta utile a superare la preclusione derivante dall'omessa impugnazione dell'atto del 2022.
Tanto premesso, e ribadite le considerazioni svolte, assorbite le residue eccezioni, l'appello va rigettato.
Nulla per le spese, stante la mancata costituzione in giudizio dell' appellato.
P.Q.M.
respinge l'appello. Nulla per le spese e competenze del grado.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
MUSTO LUIGI, Relatore
D'ORIANO MILENA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5011/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4059/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
11 e pubblicata il 05/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19332400001321 TARI 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7340/2025 depositato il
05/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4059/11/2025 del 12 febbraio 2025, depositata il 5 marzo 2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli in composizione monocratica ha rigettato il ricorso proposto da Ricorrente_1
contro
Publiservizi S.r.l. avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 19332400001321, notificato il 4 maggio
2024, relativo alla TARI 2017, per un importo complessivo pari a € 925,73, deducendo la decadenza quinquennale dell'azione accertatrice (art. 1, comma 161, L. 296/2006) e un presunto difetto di motivazione dell'atto.
Si è costituita Publiservizi S.r.l., concessionaria del Comune di Nola, depositando copia della notifica di un avviso/sollecito ordinario recapitato al contribuente il 30 dicembre 2022, ritenuto idoneo a interrompere i termini per l'accertamento.
Il Giudice di primo grado, con motivazione alla quale si rinvia, ha rigettato il ricorso ed ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 349,00 oltre accessori di legge.
In particolare, il primo Giudice ha ritenuto che l'atto del 30.12.2022 costituiva valido atto prodromico interruttivo dei termini;
ogni doglianza sulla decadenza e sulla prescrizione riferita alla fase antecedente era preclusa, non essendo stato impugnato tale atto nei termini;
l'atto impugnato risultava completo e conforme al modello normativo;
la prescrizione successiva doveva comunque tenere conto degli 85 giorni di sospensione COVID-19, in linea con Cass. n. 960/2025.
Il contribuente ha proposto appello, sostenendo: che il sollecito/avviso ordinario non fosse idoneo a interrompere la decadenza;
che tale sollecito fosse comunque viziato nella notifica, perché ricevuto da soggetto privo di CAN;
che la sentenza di primo grado fosse affetta da ultrapetizione, avendo il Giudice affrontato il tema della prescrizione mai eccepito con l'atto introduttivo;
che l'avviso di accertamento fosse immotivato, poiché non indicava immobile, metrature, aliquote, criteri di calcolo.
Nelle memorie illustrative depositate nel grado di appello (10 novembre 2025), il contribuente ha ribadito tali eccezioni.
L'appellata Publiservizi, nel grado, è rimasta contumace.
All'udienza del 2 dicembre 2025 il Collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato, ritenendosi pienamente condivisibile la decisione impugnata che ha ricostruito correttamente il rapporto tra l'atto impugnato nel 2024 e l'atto anteriore del 30.12.2022.
Pur qualificato dall'appellante come “mero sollecito”, l'atto del 2022 costituisce, per contenuto e funzione, un avviso ordinario che anticipa e preannuncia la pretesa tributaria e che – pur non essendo un avviso di accertamento esecutivo – è idoneo a interrompere la prescrizione e segnare il momento dal quale la pretesa diviene conoscibile al contribuente.
L'appellante insiste nel ritenere che solo l'accertamento esecutivo possa interrompere la decadenza ex art. 1, comma 161, L. 296/2006. Tuttavia, l'appello ignora un dato decisivo: l'atto del 30.12.2022 non è stato impugnato nei termini, e, una volta divenuto definitivo, tutte le contestazioni sulla tempestività, sulla regolarità della notifica, sulla sua idoneità o meno a interrompere o meno la decadenza, sono precluse ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 546/1992.
Occorre ribadire che la decadenza può essere fatta valere solo contro l'atto che la determinerebbe;
non è possibile sollevarla a valle, contro un atto successivo, per rimettere in discussione un precedente atto ormai definitivo.
L'appello, dunque, non scalfisce il nucleo della decisione di primo grado: la doglianza sulla decadenza è preclusa, perché riferita a un atto notificato nel 2022 e non (più) impugnabile.
Neppure convince la deduzione sulla notifica irregolare, perché: la presunta irregolarità riguarda un atto estraneo al presente giudizio, mai autonomamente impugnato;
anche volendo tenerne conto, l'appellante non fornisce alcun elemento concreto che consenta di ritenere inesistente, e non semplicemente nulla o irregolare, la notificazione.
E l'inesistenza della notifica è l'unica evenienza che permetterebbe di superare il limite preclusivo dell'art. 21.
Per quanto attiene ai dedotti vizi di ultrapetizione, l'appellante sostiene che il primo giudice abbia affrontato il tema della prescrizione, sebbene mai dedotto.
Tale eccezione non si ritiene condivisibile atteso che lo sviluppo argomentativo del primo giudice si colloca interamente all'interno della materia del contendere
Invero, il contribuente aveva eccepito la decadenza;
l'Ente aveva replicato richiamando la notifica del 2022; diveniva necessario verificare se e quali termini fossero maturati dopo tale notifica.
In questo quadro, il riferimento alla prescrizione successiva non introduce un tema estraneo, ma rappresenta un passaggio logico necessario per verificare la persistenza della pretesa.
Il primo giudice ha semplicemente risposto alle questioni introdotte dalle parti, come imposto dall'art. 36 d. lgs. 546/1992.
Anche l'eccezione sul difetto di motivazione dell'avviso di accertamento non merita accoglimento.
L'appellante censura l'atto per non aver indicato immobile, metrature, aliquote e criteri di calcolo. Tuttavia:
l'avviso richiama puntualmente l'avviso/sollecito precedente, che già conteneva tali elementi;
l'appellante non ha prodotto tale atto per dimostrare la dedotta incompletezza;
Il Giudice di primo grado ha correttamente valutato la completezza degli elementi essenziali, anche in relazione al sistema TARI del Comune di Nola, che prevede la possibilità di rinvio per relationem.
L'invocazione dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente resta aspecifica, non essendo indicato quale elemento essenziale manchi e come tale mancanza avrebbe impedito l'esercizio del diritto di difesa.
La censura, pertanto, si risolve in una mera contestazione formale, priva di riscontri documentali.
Questa prende atto delle memorie depositate il 10.11.2025, ma rileva che esse riproducono integralmente motivi già posti nell'atto di appello, senza apportare elementi nuovi o decisivi.
La giurisprudenza richiamata (CGT Campania n. 2448/2025) tratta vicende non assimilabili, riferite a meri avvisi di pagamento, e non risulta utile a superare la preclusione derivante dall'omessa impugnazione dell'atto del 2022.
Tanto premesso, e ribadite le considerazioni svolte, assorbite le residue eccezioni, l'appello va rigettato.
Nulla per le spese, stante la mancata costituzione in giudizio dell' appellato.
P.Q.M.
respinge l'appello. Nulla per le spese e competenze del grado.