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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/06/2025, n. 4997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4997 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37491/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice Roberta Mandelli esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti e le domande ivi formulate, esaminati gli atti e i documenti di causa, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come segue.
Si comunichi.
Milano, 18 giugno 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mandelli, all'esito dell'udienza del 23 maggio
2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37491/2024 promossa da:
- (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Ermanno Gorpia, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Milano, alla via Anfossi n. 12, presso il difensore ricorrente contro
- (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, elettivamente domiciliato in Milano, alla via Freguglia n. 1, presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Milano resistente
Oggetto: opposizione avverso il provvedimento prefettizio di revoca della patente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c depositato in data 21-10-2024 e ritualmente notificato alla
, il sig. ha convenuto in giudizio avanti questo Tribunale la Controparte_2 Parte_1
per sentir dichiarare accertare l'illegittimità del provvedimento di revoca della Controparte_2
pagina 2 di 9 patente di guida emesso in data 04-02-2005 e il conseguente diritto del ricorrente a disporre del titolo abilitativo alla guida, con vittoria di spese e competenze di lite.
Parte ricorrente ha dedotto quanto segue:
- in data 04-02-2005 il Prefetto di Milano revocava al sig. la patente di guida a Parte_1
seguito dell'applicazione da parte del Tribunale di Milano della misura della sorveglianza speciale di
P.S.;
- tale provvedimento veniva emesso sulla base della sola constatazione dell'applicazione della citata misura;
- il provvedimento di revoca della patente è illegittimo perchè emesso in modo automatico, senza alcun vaglio motivazionale con riferimento alle circostanze del caso concreto, richiesto in forza della sentenza n. 99/2020 della Corte Costituzionale, intervenuta successivamente a tale provvedimento.
Con decreto del 12-11-2024 il Giudice fissava udienza di discussione per il giorno 14-01-2025.
Ritualmente chiamato in giudizio, in data 03-01-2025 si costituiva in giudizio il
[...]
, mediante comparsa di costituzione e risposta, che Controparte_1
sostituiva la precedente del 23-12-2024, deducendo quanto segue:
- il provvedimento di revoca della patente è stato emesso in data 04-02-2005 a seguito dell'applicazione al ricorrente della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, cessata il 20-08-
2008, in applicazione dell'art. 120, comma 2, CdS nella versione antecedente la sentenza n. 99/2020 della Corte Costituzionale;
- accertata la pericolosità sociale del ricorrente, in data 17-01-2019 il Tribunale di Milano applicava nuovamente al sig. la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, cessata il Parte_1
07-01-2023;
- in data 20-06-2023 il sig. formulava istanza di riesame alla Prefettura di Milano, Parte_1
chiedendo l'annullamento del provvedimento di revoca della patente;
l'istanza dava esito negativo;
- successivamente il ricorrente presentava domanda per il conseguimento di nuovo titolo abilitativo alla guida, che veniva disattesa ai sensi dell'art. 120, comma 1, CdS, in presenza di cause ostative preesistenti alla richiesta;
- a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale, la è tenuta a riattivare, su istanza di CP_2
parte, il riesame della posizione del ricorrente per verificare, in contradditorio tra le parti, la permanenza delle esigenze di tutela della sicurezza pubblica che avevano indotto il Prefetto alla pagina 3 di 9 revoca;
dalla citata pronuncia della Consulta non consegue automaticamente il diritto del ricorrente alla restituzione della patente;
- né in sede amministrativa, né in sede giurisdizionale il ricorrente ha dedotto bisogni individuali, di natura lavorativa o familiare, tali da rendere indispensabile la restituzione della patente;
- al contrario, dalla documentazione versata in atti emerge la persistente pericolosità sociale del sig.
. Parte_1
All'udienza del 14-01-2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice, esaminate le note scritte delle parti, rinviava il procedimento all'udienza del 23-05-2025 per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. In tale udienza, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il
Giudice pronunciava sentenza redatta in calce all'ordinanza ex art. 127 ter c.p.c.
2. Il ricorso proposto dal sig. è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che Parte_1
seguono.
2.1. Preliminarmente deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario.
Infatti, si ritengono applicabili alla fattispecie in esame i principi espressi nella pronuncia resa dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte, di cui alla sentenza n. 26391/2020, nella quale si è affermato che:
“Anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 99/2020, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, C.d.S., nella parte in cui dispone che il prefetto "provvede", invece che "può provvedere", alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, la revoca della patente si presenta come espressione dell'esercizio, non di discrezionalità amministrativa, ma di un potere che non degrada e non affievolisce la posizione di diritto soggettivo del privato;
ne consegue che la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto il provvedimento di revoca adottato dal prefetto continua a spettare, secondo la regola base di riparto, al giudice ordinario”.
Nella citata sentenza la Corte di Cassazione ha escluso che, una volta venuto meno l'automatismo della revoca, in via amministrativa, della patente di guida, a seguito della sottoposizione del suo titolare a una misura di prevenzione, e divenuto il provvedimento prefettizio di revoca della patente frutto di una valutazione caso per caso – ciò determini un mutamento della situazione soggettiva incisa da tale provvedimento in termini di interesse legittimo.
Come rilevato dalla Corte: “la prospettiva che muove la valutazione del prefetto, destinata ad esplicarsi in un sistema non più contrassegnato dall'automatismo della revoca, ma improntato ai
pagina 4 di 9 criteri di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza e attento ai risvolti del caso concreto, è in linea con l'implementazione, risultante dall'intervento manipolativo del tessuto normativa ad opera della Corte costituzionale, della posizione soggettiva del titolare della patente, nel quadro di una disciplina che, nel delineare l'assetto del rapporto intersoggettivo tra privato e pubblica amministrazione, non si declina in una regolamentazione delle corrette modalità di esercizio del potere a tutela del pubblico interesse, ma si dipana attraverso la previsione delle condizioni in presenza delle quali è consentita la revoca. Attività di valutazione non discrezionale è, dunque, quella affidata al prefetto, il quale è chiamato ad accertare e a rinvenire, nella fattispecie al suo esame, gli elementi e le circostanze del bilanciamento operato dalla Corte costituzionale per ricondurre a conformità alla Costituzione l'art. 120, comma 2, del codice della strada. Il provvedimento di revoca del titolo abilitativo potrà alla fine essere adottato, ma non come effetto di una scelta dell'autorità amministrativa di prevalenza dell'interesse pubblico primario (la valutazione di inaffidabilità soggettiva alla guida del mezzo di colui che sia stato sottoposto ad una misura di prevenzione essendo già precostituita, sia pure non più con valenza automatica), bensì in esito al mancato riscontro di ragioni impeditive derivanti dal contenuto individualizzante della misura di prevenzione o di esigenze personali legate all'utilizzo della patente per l'inserimento del prevenuto nel circuito lavorativo”.
2.2. Venendo al merito, nell'atto introduttivo del giudizio il sig. ha chiesto al Parte_1
Tribunale di dichiarare l'illegittimità del provvedimento di revoca della patente di guida adottato dalla
Prefettura di Milano in data 04-02-2005 in conseguenza dell'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., con conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente a disporre della patente di guida.
Dall'esame della documentazione versata in atti, la vicenda può essere ricostruita nei termini che seguono:
- con provvedimento del 04-02-2005, notificato al sig. in data 10-02-2005, la Parte_1
B rilasciata il 18-09-2001 al NumeroDiPatente_1 NumeroD_2
ricorrente, in conseguenza della nota n. 30058/2/ datata 01-02-2005, con la quale la Questura di
Milano, Divisione Anticrimine, comunicava che il sig. era sottoposto ai vincoli della Parte_1
misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni due, irrogata dal
Tribunale di Milano, sezione autonoma misure di prevenzione con decreto n. 94/2004 del 02-04-2004
(doc. n. 3 di parte resistente);
pagina 5 di 9 - in data 20-08-2006 la misura della sorveglianza speciale veniva dichiarata cessata (doc. n. 9 di parte resistente);
- con sentenza divenuta irrevocabile in data 28-01-2022, la Corte d'Appello di Milano confermava la condanna inflitta al ricorrente dal Tribunale di Milano in data 22-02-2021 per i reati di cui all'art. 73 dpr n. 309/1990 (doc. n. 5 di parte resistente);
- con provvedimento del 17-01-2019 il Tribunale di Milano, sezione autonoma misure di prevenzione, applica al ricorrente la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di anni due, cessata il 06-01-2023 (doc. n. 9 di parte resistente);
- in data 20-06-2023 il sig. inviava a mezzo pec alla Prefettura di Milano istanza di Parte_1
autotutela finalizzata ad ottenere l'annullamento del provvedimento prefettizio di revoca della patente (doc. n. 6 di parte resistente);
- con provvedimento del 17-07-2023, la Prefettura di Milano disponeva la conferma del provvedimento di revoca della patente, non essendo applicabile la sentenza della Corte Costituzionale
n. 99/2020 ai “rapporti già esauriti” (doc. n. 7 di parte resistente);
- in data 21-03-2024 il ricorrente presentava domanda di ammissione all'esame di guida ai sensi dell'art. 120, comma 1, CdS, che veniva rigettata per la sussistenza di cause ostative (doc. n. 8 di parte resistente).
2.3. Ciò posto, con riferimento alla normativa applicabile nel caso di specie, non pare inutile rammentare che l'art. 120 c.d.s. prevede quanto segue: “1. Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n.
1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma
2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo
pagina 6 di 9 del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede
(n.d.r. nel senso conseguente alle pronunce della Corte Costituzionale) alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1. 3. La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni.”
Il caso di specie ricade nell'ipotesi di cui al secondo comma, in quanto è pacifico che il sig. Pt_1
fosse già titolare di patente di guida, seppur revocata.
[...]
2.4. Innanzitutto, pare utile rammentare che la sentenza n. 99/2020 della Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 120, secondo comma, CdS nella parte in cui dispone che il prefetto “provvede”, invece che “può provvedere” alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo n. 6 settembre 2011 n. 159.
Nella citata sentenza, richiamando le argomentazioni già espresse nelle precedenti sentenze n.
22/2018 e n. 24/2020, la Corte ha affermato i seguenti principi: “Possono essere, infatti, sottoposti a misure di prevenzione soggetti condannati o indiziati per ipotesi delittuose di differenti gravità – che vanno dai reati di elevato allarme sociale (come quelli di terrorismo e associativi di stampo mafioso) a reati di meno intenso pericolo sociale – ovvero anche «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» (art. 1, lettera b, del d.lgs. n. 159 del 2011).
E tale diversità delle fattispecie, che rilevano come indice di pericolosità sociale, coerentemente si riflette, sul piano giudiziario, nella diversa durata (da uno a cinque anni) e nella differente modulabilità della misura di prevenzione adottata dal Tribunale (artt. 6 e 8 del d.lgs. n. 159 del 2011).
Dal che, anche riguardo a tali misure, l'irragionevolezza del meccanismo, previsto dal censurato art.
120, comma 2, cod. strada, che ricollega in via automatica a tale varietà e diversa gravità di ipotesi di pericolosità sociale, l'identico effetto di revoca prefettizia della patente di guida. Effetto, quest'ultimo, suscettibile, per di più, di innescare un corto circuito all'interno dell'ordinamento, nel caso in cui
l'utilizzo della patente sia funzionale alla «ricerca di un lavoro» che al destinatario della misura di prevenzione sia prescritta dal Tribunale ai sensi dell'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011.”.
pagina 7 di 9 Il carattere non più automatico e vincolato del provvedimento prefettizio che ne consegue è destinato a dispiegarsi non già, ovviamente, sul piano di un riesame della pericolosità del soggetto destinatario della misura di prevenzione, bensì su quello di una verifica della necessità/opportunità o meno della revoca della patente di guida in via amministrativa a fronte della specifica misura di prevenzione cui nel caso concreto è sottoposto il suo titolare. E ciò, come detto, anche al fine di non contraddire l'eventuale finalità di inserimento del soggetto nel circuito lavorativo, che la misura stessa si proponga.
Ciò premesso, questo giudice, ritiene che dai principi e dagli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, discendano i seguenti corollari:
- l'oggetto dell'odierna controversia ex art. 120 comma, comma 2 C.d.S., è il diritto alla patente di guida e l'accertamento dell'inesistenza delle condizioni di legge per la revoca, malgrado il provvedimento prefettizio;
- in mancanza di un termine decadenziale di legge, la causa può essere proposta nell'ordinario termine di prescrizione;
conseguentemente, il ricorso non può ritenersi tardivamente spiegato né può ritenersi che il diritto soggettivo sotteso al provvedimento amministrativo impugnato (diritto di guidare un veicolo, espressione di una libertà fondamentale costituzionalmente tutelata) attenga a un rapporto giuridico esaurito, non essendosi compiuta alcuna prescrizione e non essendo intervenute pronunce passate in giudicato;
- poiché l'accertamento fatto dal prefetto non comporta un componimento discrezionale di interessi pubblici e privati, ma una semplice applicazione di criteri di giudizio elastici quasi giurisdizionali
(proporzionalità e ragionevolezza), il giudice ordinario ha cognizione diretta delle condizioni per la revoca della patente, senza che tale potere di accertamento trovi un limite (o un filtro) nella motivazione del provvedimento amministrativo;
- la semplice mancanza di una specifica motivazione della revoca – assenza del tutto plausibile visto che il potere doveva esercitarsi in modo automatico fino alle recenti pronunce della Consulta – non è motivo sufficiente all'accoglimento della domanda, se l'attore non prova l'obiettiva inesistenza delle condizioni per la revoca della patente.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito alcuna prova in ordine all'insussistenza delle condizioni di legge per la revoca della patente, limitandosi ad allegare come lo stesso provvedimento “è stato emesso sulla base della sola constatazione dell'essere il ricorrente destinatario di una misura di prevenzione” (pag. 2 del ricorso) e riferendo genericamente la necessità della patente per il pagina 8 di 9 reperimento di un impiego e il mantenimento dei due figli conviventi (di cui uno maggiorenne). Tali circostanze, allegate e non suffragate da alcun elemento probatorio dal quale risulti possibile desumere un'utilità effettiva e concreta della patente, non sono sufficienti, in considerazione di quanto sopra esposto, ad escludere l'opportunità/necessità della disposta revoca.
Per converso, la parte resistente ha correttamente evidenziato la condotta criminosa reiterata del ricorrente, sottolineando come, da ultimo, “nel 2019 gli è stata nuovamente applicata dal Tribunale di
Milano la misura di prevenzione della sorveglianza speciale” (pagg. 8 della comparsa di costituzione).
In applicazione dei principi della Consulta, l'eventuale provvedimento di revoca va adottato non in base a un riesame della pericolosità del soggetto, bensì di una verifica di necessità-opportunità della revoca della patente di guida a fronte della specifica misura di prevenzione cui è sottoposto il suo titolare. Tale verifica comporta la necessità di indagare se il possesso della patente possa rappresentare, alla luce della condanna riportata, un elemento sintomatico dell'aggravamento della pericolosità sociale del reo, in quanto in grado di agevolare la commissione di nuovi reati ovvero se, al contrario, se possa costituire un valido strumento di reintegrazione del soggetto nella società civile.
Come già evidenziato, il ricorrente non fornito prove sulla necessità di disporre del titolo abilitativo alla guida per finalità familiari, lavorative o di salute, diversamente dalla parte resistente che, invece, ha allegato elementi sufficienti per ritenere infondata, sulla base dei criteri di proporzionalità e ragionevolezza sopra enunciati e in considerazione dell'inaffidabilità morale del titolare della patente, la misura della revoca del titolo.
Per le ragioni sopra esposte, le domande formulate dal ricorrente devono essere integralmente rigettate.
3. Le spese di lite vengono compensate tra le parti, stante la presenza di orientamenti giurisprudenziali difformi in ordine all'applicazione della pronuncia della Consulta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così dispone:
1) rigetta il ricorso proposto dal sig. ; Parte_1
2) spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Milano, 18 giugno 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice Roberta Mandelli esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti e le domande ivi formulate, esaminati gli atti e i documenti di causa, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come segue.
Si comunichi.
Milano, 18 giugno 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mandelli, all'esito dell'udienza del 23 maggio
2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37491/2024 promossa da:
- (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Ermanno Gorpia, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Milano, alla via Anfossi n. 12, presso il difensore ricorrente contro
- (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, elettivamente domiciliato in Milano, alla via Freguglia n. 1, presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Milano resistente
Oggetto: opposizione avverso il provvedimento prefettizio di revoca della patente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c depositato in data 21-10-2024 e ritualmente notificato alla
, il sig. ha convenuto in giudizio avanti questo Tribunale la Controparte_2 Parte_1
per sentir dichiarare accertare l'illegittimità del provvedimento di revoca della Controparte_2
pagina 2 di 9 patente di guida emesso in data 04-02-2005 e il conseguente diritto del ricorrente a disporre del titolo abilitativo alla guida, con vittoria di spese e competenze di lite.
Parte ricorrente ha dedotto quanto segue:
- in data 04-02-2005 il Prefetto di Milano revocava al sig. la patente di guida a Parte_1
seguito dell'applicazione da parte del Tribunale di Milano della misura della sorveglianza speciale di
P.S.;
- tale provvedimento veniva emesso sulla base della sola constatazione dell'applicazione della citata misura;
- il provvedimento di revoca della patente è illegittimo perchè emesso in modo automatico, senza alcun vaglio motivazionale con riferimento alle circostanze del caso concreto, richiesto in forza della sentenza n. 99/2020 della Corte Costituzionale, intervenuta successivamente a tale provvedimento.
Con decreto del 12-11-2024 il Giudice fissava udienza di discussione per il giorno 14-01-2025.
Ritualmente chiamato in giudizio, in data 03-01-2025 si costituiva in giudizio il
[...]
, mediante comparsa di costituzione e risposta, che Controparte_1
sostituiva la precedente del 23-12-2024, deducendo quanto segue:
- il provvedimento di revoca della patente è stato emesso in data 04-02-2005 a seguito dell'applicazione al ricorrente della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, cessata il 20-08-
2008, in applicazione dell'art. 120, comma 2, CdS nella versione antecedente la sentenza n. 99/2020 della Corte Costituzionale;
- accertata la pericolosità sociale del ricorrente, in data 17-01-2019 il Tribunale di Milano applicava nuovamente al sig. la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, cessata il Parte_1
07-01-2023;
- in data 20-06-2023 il sig. formulava istanza di riesame alla Prefettura di Milano, Parte_1
chiedendo l'annullamento del provvedimento di revoca della patente;
l'istanza dava esito negativo;
- successivamente il ricorrente presentava domanda per il conseguimento di nuovo titolo abilitativo alla guida, che veniva disattesa ai sensi dell'art. 120, comma 1, CdS, in presenza di cause ostative preesistenti alla richiesta;
- a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale, la è tenuta a riattivare, su istanza di CP_2
parte, il riesame della posizione del ricorrente per verificare, in contradditorio tra le parti, la permanenza delle esigenze di tutela della sicurezza pubblica che avevano indotto il Prefetto alla pagina 3 di 9 revoca;
dalla citata pronuncia della Consulta non consegue automaticamente il diritto del ricorrente alla restituzione della patente;
- né in sede amministrativa, né in sede giurisdizionale il ricorrente ha dedotto bisogni individuali, di natura lavorativa o familiare, tali da rendere indispensabile la restituzione della patente;
- al contrario, dalla documentazione versata in atti emerge la persistente pericolosità sociale del sig.
. Parte_1
All'udienza del 14-01-2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice, esaminate le note scritte delle parti, rinviava il procedimento all'udienza del 23-05-2025 per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. In tale udienza, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il
Giudice pronunciava sentenza redatta in calce all'ordinanza ex art. 127 ter c.p.c.
2. Il ricorso proposto dal sig. è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che Parte_1
seguono.
2.1. Preliminarmente deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario.
Infatti, si ritengono applicabili alla fattispecie in esame i principi espressi nella pronuncia resa dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte, di cui alla sentenza n. 26391/2020, nella quale si è affermato che:
“Anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 99/2020, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, C.d.S., nella parte in cui dispone che il prefetto "provvede", invece che "può provvedere", alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, la revoca della patente si presenta come espressione dell'esercizio, non di discrezionalità amministrativa, ma di un potere che non degrada e non affievolisce la posizione di diritto soggettivo del privato;
ne consegue che la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto il provvedimento di revoca adottato dal prefetto continua a spettare, secondo la regola base di riparto, al giudice ordinario”.
Nella citata sentenza la Corte di Cassazione ha escluso che, una volta venuto meno l'automatismo della revoca, in via amministrativa, della patente di guida, a seguito della sottoposizione del suo titolare a una misura di prevenzione, e divenuto il provvedimento prefettizio di revoca della patente frutto di una valutazione caso per caso – ciò determini un mutamento della situazione soggettiva incisa da tale provvedimento in termini di interesse legittimo.
Come rilevato dalla Corte: “la prospettiva che muove la valutazione del prefetto, destinata ad esplicarsi in un sistema non più contrassegnato dall'automatismo della revoca, ma improntato ai
pagina 4 di 9 criteri di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza e attento ai risvolti del caso concreto, è in linea con l'implementazione, risultante dall'intervento manipolativo del tessuto normativa ad opera della Corte costituzionale, della posizione soggettiva del titolare della patente, nel quadro di una disciplina che, nel delineare l'assetto del rapporto intersoggettivo tra privato e pubblica amministrazione, non si declina in una regolamentazione delle corrette modalità di esercizio del potere a tutela del pubblico interesse, ma si dipana attraverso la previsione delle condizioni in presenza delle quali è consentita la revoca. Attività di valutazione non discrezionale è, dunque, quella affidata al prefetto, il quale è chiamato ad accertare e a rinvenire, nella fattispecie al suo esame, gli elementi e le circostanze del bilanciamento operato dalla Corte costituzionale per ricondurre a conformità alla Costituzione l'art. 120, comma 2, del codice della strada. Il provvedimento di revoca del titolo abilitativo potrà alla fine essere adottato, ma non come effetto di una scelta dell'autorità amministrativa di prevalenza dell'interesse pubblico primario (la valutazione di inaffidabilità soggettiva alla guida del mezzo di colui che sia stato sottoposto ad una misura di prevenzione essendo già precostituita, sia pure non più con valenza automatica), bensì in esito al mancato riscontro di ragioni impeditive derivanti dal contenuto individualizzante della misura di prevenzione o di esigenze personali legate all'utilizzo della patente per l'inserimento del prevenuto nel circuito lavorativo”.
2.2. Venendo al merito, nell'atto introduttivo del giudizio il sig. ha chiesto al Parte_1
Tribunale di dichiarare l'illegittimità del provvedimento di revoca della patente di guida adottato dalla
Prefettura di Milano in data 04-02-2005 in conseguenza dell'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., con conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente a disporre della patente di guida.
Dall'esame della documentazione versata in atti, la vicenda può essere ricostruita nei termini che seguono:
- con provvedimento del 04-02-2005, notificato al sig. in data 10-02-2005, la Parte_1
B rilasciata il 18-09-2001 al NumeroDiPatente_1 NumeroD_2
ricorrente, in conseguenza della nota n. 30058/2/ datata 01-02-2005, con la quale la Questura di
Milano, Divisione Anticrimine, comunicava che il sig. era sottoposto ai vincoli della Parte_1
misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni due, irrogata dal
Tribunale di Milano, sezione autonoma misure di prevenzione con decreto n. 94/2004 del 02-04-2004
(doc. n. 3 di parte resistente);
pagina 5 di 9 - in data 20-08-2006 la misura della sorveglianza speciale veniva dichiarata cessata (doc. n. 9 di parte resistente);
- con sentenza divenuta irrevocabile in data 28-01-2022, la Corte d'Appello di Milano confermava la condanna inflitta al ricorrente dal Tribunale di Milano in data 22-02-2021 per i reati di cui all'art. 73 dpr n. 309/1990 (doc. n. 5 di parte resistente);
- con provvedimento del 17-01-2019 il Tribunale di Milano, sezione autonoma misure di prevenzione, applica al ricorrente la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di anni due, cessata il 06-01-2023 (doc. n. 9 di parte resistente);
- in data 20-06-2023 il sig. inviava a mezzo pec alla Prefettura di Milano istanza di Parte_1
autotutela finalizzata ad ottenere l'annullamento del provvedimento prefettizio di revoca della patente (doc. n. 6 di parte resistente);
- con provvedimento del 17-07-2023, la Prefettura di Milano disponeva la conferma del provvedimento di revoca della patente, non essendo applicabile la sentenza della Corte Costituzionale
n. 99/2020 ai “rapporti già esauriti” (doc. n. 7 di parte resistente);
- in data 21-03-2024 il ricorrente presentava domanda di ammissione all'esame di guida ai sensi dell'art. 120, comma 1, CdS, che veniva rigettata per la sussistenza di cause ostative (doc. n. 8 di parte resistente).
2.3. Ciò posto, con riferimento alla normativa applicabile nel caso di specie, non pare inutile rammentare che l'art. 120 c.d.s. prevede quanto segue: “1. Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n.
1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma
2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo
pagina 6 di 9 del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede
(n.d.r. nel senso conseguente alle pronunce della Corte Costituzionale) alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1. 3. La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni.”
Il caso di specie ricade nell'ipotesi di cui al secondo comma, in quanto è pacifico che il sig. Pt_1
fosse già titolare di patente di guida, seppur revocata.
[...]
2.4. Innanzitutto, pare utile rammentare che la sentenza n. 99/2020 della Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 120, secondo comma, CdS nella parte in cui dispone che il prefetto “provvede”, invece che “può provvedere” alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo n. 6 settembre 2011 n. 159.
Nella citata sentenza, richiamando le argomentazioni già espresse nelle precedenti sentenze n.
22/2018 e n. 24/2020, la Corte ha affermato i seguenti principi: “Possono essere, infatti, sottoposti a misure di prevenzione soggetti condannati o indiziati per ipotesi delittuose di differenti gravità – che vanno dai reati di elevato allarme sociale (come quelli di terrorismo e associativi di stampo mafioso) a reati di meno intenso pericolo sociale – ovvero anche «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» (art. 1, lettera b, del d.lgs. n. 159 del 2011).
E tale diversità delle fattispecie, che rilevano come indice di pericolosità sociale, coerentemente si riflette, sul piano giudiziario, nella diversa durata (da uno a cinque anni) e nella differente modulabilità della misura di prevenzione adottata dal Tribunale (artt. 6 e 8 del d.lgs. n. 159 del 2011).
Dal che, anche riguardo a tali misure, l'irragionevolezza del meccanismo, previsto dal censurato art.
120, comma 2, cod. strada, che ricollega in via automatica a tale varietà e diversa gravità di ipotesi di pericolosità sociale, l'identico effetto di revoca prefettizia della patente di guida. Effetto, quest'ultimo, suscettibile, per di più, di innescare un corto circuito all'interno dell'ordinamento, nel caso in cui
l'utilizzo della patente sia funzionale alla «ricerca di un lavoro» che al destinatario della misura di prevenzione sia prescritta dal Tribunale ai sensi dell'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011.”.
pagina 7 di 9 Il carattere non più automatico e vincolato del provvedimento prefettizio che ne consegue è destinato a dispiegarsi non già, ovviamente, sul piano di un riesame della pericolosità del soggetto destinatario della misura di prevenzione, bensì su quello di una verifica della necessità/opportunità o meno della revoca della patente di guida in via amministrativa a fronte della specifica misura di prevenzione cui nel caso concreto è sottoposto il suo titolare. E ciò, come detto, anche al fine di non contraddire l'eventuale finalità di inserimento del soggetto nel circuito lavorativo, che la misura stessa si proponga.
Ciò premesso, questo giudice, ritiene che dai principi e dagli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, discendano i seguenti corollari:
- l'oggetto dell'odierna controversia ex art. 120 comma, comma 2 C.d.S., è il diritto alla patente di guida e l'accertamento dell'inesistenza delle condizioni di legge per la revoca, malgrado il provvedimento prefettizio;
- in mancanza di un termine decadenziale di legge, la causa può essere proposta nell'ordinario termine di prescrizione;
conseguentemente, il ricorso non può ritenersi tardivamente spiegato né può ritenersi che il diritto soggettivo sotteso al provvedimento amministrativo impugnato (diritto di guidare un veicolo, espressione di una libertà fondamentale costituzionalmente tutelata) attenga a un rapporto giuridico esaurito, non essendosi compiuta alcuna prescrizione e non essendo intervenute pronunce passate in giudicato;
- poiché l'accertamento fatto dal prefetto non comporta un componimento discrezionale di interessi pubblici e privati, ma una semplice applicazione di criteri di giudizio elastici quasi giurisdizionali
(proporzionalità e ragionevolezza), il giudice ordinario ha cognizione diretta delle condizioni per la revoca della patente, senza che tale potere di accertamento trovi un limite (o un filtro) nella motivazione del provvedimento amministrativo;
- la semplice mancanza di una specifica motivazione della revoca – assenza del tutto plausibile visto che il potere doveva esercitarsi in modo automatico fino alle recenti pronunce della Consulta – non è motivo sufficiente all'accoglimento della domanda, se l'attore non prova l'obiettiva inesistenza delle condizioni per la revoca della patente.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito alcuna prova in ordine all'insussistenza delle condizioni di legge per la revoca della patente, limitandosi ad allegare come lo stesso provvedimento “è stato emesso sulla base della sola constatazione dell'essere il ricorrente destinatario di una misura di prevenzione” (pag. 2 del ricorso) e riferendo genericamente la necessità della patente per il pagina 8 di 9 reperimento di un impiego e il mantenimento dei due figli conviventi (di cui uno maggiorenne). Tali circostanze, allegate e non suffragate da alcun elemento probatorio dal quale risulti possibile desumere un'utilità effettiva e concreta della patente, non sono sufficienti, in considerazione di quanto sopra esposto, ad escludere l'opportunità/necessità della disposta revoca.
Per converso, la parte resistente ha correttamente evidenziato la condotta criminosa reiterata del ricorrente, sottolineando come, da ultimo, “nel 2019 gli è stata nuovamente applicata dal Tribunale di
Milano la misura di prevenzione della sorveglianza speciale” (pagg. 8 della comparsa di costituzione).
In applicazione dei principi della Consulta, l'eventuale provvedimento di revoca va adottato non in base a un riesame della pericolosità del soggetto, bensì di una verifica di necessità-opportunità della revoca della patente di guida a fronte della specifica misura di prevenzione cui è sottoposto il suo titolare. Tale verifica comporta la necessità di indagare se il possesso della patente possa rappresentare, alla luce della condanna riportata, un elemento sintomatico dell'aggravamento della pericolosità sociale del reo, in quanto in grado di agevolare la commissione di nuovi reati ovvero se, al contrario, se possa costituire un valido strumento di reintegrazione del soggetto nella società civile.
Come già evidenziato, il ricorrente non fornito prove sulla necessità di disporre del titolo abilitativo alla guida per finalità familiari, lavorative o di salute, diversamente dalla parte resistente che, invece, ha allegato elementi sufficienti per ritenere infondata, sulla base dei criteri di proporzionalità e ragionevolezza sopra enunciati e in considerazione dell'inaffidabilità morale del titolare della patente, la misura della revoca del titolo.
Per le ragioni sopra esposte, le domande formulate dal ricorrente devono essere integralmente rigettate.
3. Le spese di lite vengono compensate tra le parti, stante la presenza di orientamenti giurisprudenziali difformi in ordine all'applicazione della pronuncia della Consulta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così dispone:
1) rigetta il ricorso proposto dal sig. ; Parte_1
2) spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Milano, 18 giugno 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
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