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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/10/2025, n. 2917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2917 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3380/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE I CIVILE così composta: dott. CO ON Presidente relatore dott.ssa Rossella Milone Consigliere dott.ssa Cristina Ravera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al numero di ruolo generale 3380/2024, promossa da:
i signori (C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3 cu amen in primo grado, dall'avv. Marco Romanato ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, sito in Verona, piazza Renato Simoni, n. 3, Appellanti contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
Appellata contumace nonché contro
C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
Appellata contumace
e contro
(C.F. ), rappresentata e difesa, come da procura allegata Controparte_3 P.IVA_3 telematicamente all'atto di intervento, dagli avv.ti Nicola Cera e Stefano Peron, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi, sito in Vicenza, via Ermes Jacchia, n. 115, Intervenuta CONCLUSIONI pagina 1 di 10 Per i signori , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
Voglia l'adita Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa accogliere lo spiegato appello in riforma della sentenza n. 8289/2024, resa nel procedimento n. 47730/2021 R.g. del Tribunale di Milano, pubblicata in data 25.09.2024, notificata in data 04.10.2024 e per l'effetto accogliere le conclusioni tutte del giudizio di primo grado che appresso si riportano
In via principale nel merito
Dichiarare nulle, annullabili o di nessuna efficacia le fideiussioni omnibus imposte da Controparte_4
agli odierni attori.
[...]
, accertare e dichiarare che gli attori nulla devono alle convenute in ragione dei rapporti per cui è causa.
In via subordinata
Dichiarare nulle, annullabili o di nessuna efficacia le clausole citate in narrativa, mutuate dallo schema di fideiussione omnibus ABI 2003, e trasposte nelle fideiussioni omnibus imposte da Controparte_4 agli odierni attori.
[...]
l'effetto, accertare e dichiarare la liberazione dei fideiussori odierni attori, per intervenuta decadenza dei soggetti garantiti ai sensi dell'art. 1957 cod.civ.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi di causa.
In via istruttoria
ORDINE DI ESIBIZIONE
- Emettere ordine di esibizione nei confronti di TE NP SP (anche per l'incorporata
[...]
), Banco BPM SP, ED SP, BA Popolare dell'Emilia R Controparte_5
BA Carige SP, relativo all'esibizione del modulo standard per le fideiussioni omnibus utilizzato dalle negli anni 2009, (…) 2010, 2011, 2012 oppure alternativamente relativo a n. 10 fideiussioni omnibus per ciascuno dei predetti istituti, sottoscritte nel periodo 01.04.2009 – 31.05.2009 e dal 01.10.2012 al 30.11.2014 con oscuramento del nome dei garanti e garantiti.
PROVA PER TESTI
- Ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze, previa la formula “vero che” da intendersi ivi trascritta:
1. Tra la fine del 2008 e l'inizio del 2009 la società progettava la realizzazione di un CP_6 complesso immobiliare di circa 40 appartamenti in Legn
pagina 2 di 10
2. Tra la fine del 2008 e l'inizio del 2009, al fine di finanziare il progetto di edificazione di circa n. 40 appartamenti in GO (VR), la società si poneva alla ricerca di un finanziamento bancario, CP_6 contattando BA Antonveneta, filiale di gi MPS), Crediveneto, filiale di GO, ED filiale di GO, Cassa di Risparmio del Veneto filiale di GO, BA Veneta 1896 BCC filiale di GO.
3. Tra la fine del 2008 e l'inizio del 2009 gli istituti BA Antonveneta, filiale di GO (Oggi MPS), Crediveneto, filiale di GO, ED filiale di GO, Cassa di Risparmio del Veneto filiale di GO, BA Veneta 1896 BCC filiale di GO, si dicevano disposte a finanziare il progetto edilizio presentato da CP_6
4. Tra la fine zio del 2009 gli istituti BA Antonveneta, filiale di GO (Oggi MPS), Crediveneto, filiale di GO, ED filiale di GO, Cassa di Risparmio del Veneto filiale di GO, BA Veneta 1896 BCC filiale di GO, per finanziare il progetto edilizio di CP_6 di costruzione di circa n. 40 appartamenti in GO (VR) chiedevano quale garanzia l ipoteca di primo grado sugli immobili costruendi e il rilascio di una fideiussione da parte di tutti i soci sul modello che si rammostra la teste (All. 1). Si indica a teste:
- di Este (PD) Testimone_1
Per Controparte_3
In via principale e di merito, rigettare tutte le domande degli appellanti in quanto inammissibili, prescritte ed infondate in fatto ed in diritto e, di conseguenza, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 8289/2024 del 25/09/2024 emessa nel procedimento n. 47730/2021 RG pendente dinanzi al Tribunale di Milano. In ogni caso Con vittoria di spese e compensi di primo grado e di appello, oltre a rimborso forfettario, CPA ed IVA, se dovuta. In via istruttoria Si chiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I signori , e hanno convenuto avanti il Parte_1 Parte_2 Parte_3
Tribunale ito “ Controparte_1 Controparte_1
” o la “BA”), nonché (di seguito
[...] Controparte_2
”), chiedendo (i) in via ideiussioni CP_2
o lasciate dagli stessi alla BA a garanzia dei debiti contratti dalla società CP_6
(di seguito “ ) e (ii) in via subordinata, la dichiarazione di
[...] CP_6 clausole nn. 2, 6 e 8 delle medesime fideiussioni, con conseguente dichiarazione di liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1957 c.c.
A fondamento delle domande proposte gli attori hanno dedotto:
pagina 3 di 10 (i) di aver prestato – in data 30 aprile 2009 e successivamente in data 31 ottobre 2012 – fideiussione omnibus per l'importo massimo di euro 3.900.000,00 (poi esteso ad euro 4.200.000,00) a favore di BA Antonveneta S.p.A. (oggi a Controparte_1 garanzia dei debiti contratti con la BA da CP_6
(ii) che, pur essendo state rilasciate nell 2009 e nell'ottobre del 2012, tali fideiussioni riproducevano lo schema predisposto nell'ottobre del 2002 dall'Associazione AN IA (di seguito anche solo “schema ABI”), schema che nel 2005 era stato censurato dalla BA d'AL come contenente disposizioni lesive della concorrenza;
(iii) che, pertanto, tali fideiussioni dovevano considerarsi nulle, con conseguente liberazione dei fideiussori;
(iv) che, in ogni caso, dovevano considerarsi nulle le clausole nn. 2, 6 e 8 – in quanto conformi a quelle censurate a suo tempo dalla BA d'AL – e, in particolare, la clausola n. 8 di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.; (v) che, pertanto, i fideiussori dovevano comunque considerarsi liberati, non avendo la BA “intrapreso alcuna idonea iniziativa nei confronti della debitrice principale” ai sensi dell'art. 1957, comma 1, c.c. (cfr. atto di citazione primo grado, pag. 9).
– quale soggetto beneficiario del compendio comprendente il rapporto contestato CP_2 to alla scissione parziale di – si è costituita in giudizio, Controparte_1 eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Venezia a favore di quello di Milano e chiedendo, nel merito, il rigetto di tutte le domande proposte dagli attori.
è rimasta contumace. Controparte_1
Con ordinanza in data 27 ottobre 2021 il Tribunale di Venezia ha dichiarato la propria incompetenza a favore del Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di impresa, assegnando alle parti termine di legge per la riassunzione.
Con atto di citazione notificato in data 19 novembre 2021 i signori , e Parte_1 Pt_2 hanno riassunto la causa avanti il Tribunale di Milano – Sez al in Parte_3
impresa, reiterando le domande già proposte avanti al Tribunale di Venezia.
si è costituita con comparsa depositata in data 24 marzo 2022, eccependo CP_2 petenza territoriale del Tribunale di Milano a favore del Tribunale di Verona in relazione alla sola domanda formulata ai sensi dell'art. 1957 c.c. e chiedendo, in ogni caso, il rigetto di tutte le domande proposte dagli attori. è rimasta Controparte_1 contumace anche avanti al Tribunale di Milano.
All'udienza di prima comparizione del 26 aprile 2022 il giudice ha assegnato alle parti termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e fissato l'udienza del 18 ottobre 2022 per la discussione delle istanze istruttorie. A tale udienza il giudice, in accoglimento dell'istanza di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. formulata da parte attrice, ha ordinato ad alcuni istituti di credito di esibire in giudizio i modelli di fideiussione omnibus utilizzati ad aprile 2009 e ottobre 2012, fissando l'udienza del 21 marzo 2023 per la verifica pagina 4 di 10 dell'avvenuta esecuzione dell'ordine di esibizione. A tale ultima udienza il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza dell'11 giugno 2024 per la precisazione delle conclusioni. All'udienza dell'11 giugno 2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e il giudice ha riservato la causa in decisione al Collegio, assegnando alle parti termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con sentenza pubblicata in data 25 settembre 2024 il Tribunale di Milano – oltre ad aver respinto l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta, per motivi che qui non rilevano, non avendo impugnato tale capo della sentenza – ha rigettato CP_2 tutte le domande proposte dagli
In particolare, quanto all'asserita nullità totale dei contratti di fideiussione, il Tribunale ha richiamato: (i) da un lato, il principio per cui “la nullità dell'intesa a monte determina la nullità derivata del contratto di fideiussione a valle limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI dichiarati nulli dal provvedimento della BA d'AL n. 55/2005” (cfr. Cass. S.U., 30 dicembre 2021, n. 41994); (ii) dall'altro lato, il principio per cui “l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata” (Cass., 21 maggio 2007, n. 11673). Ha quindi affermato che nella specie – anche a voler ritenere che alcune clausole dei contratti di fideiussione stipulati fossero nulle per l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale a monte – gli attori non avevano comunque dato prova dell'interdipendenza di tali clausole nulle con il resto del contratto, né del fatto che, in mancanza di quelle clausole, essi non avrebbero concluso il contratto. Di qui l'infondatezza della domanda di nullità totale proposta dagli attori in via principale.
Quanto all'asserita nullità parziale, invece, il Tribunale ha anzitutto osservato che le fideiussioni oggetto di causa erano state stipulate nel 2009 e nel 2012, vale a dire in un periodo in cui nessuna indagine era stata svolta dalla BA d'AL e nessuna intesa anticoncorrenziale era stata accertata. Pertanto, secondo il Tribunale, la causa instaurata dai signori , e andava inquadrata tra le cause c.d. stand alone, ossia tra Parte_1 Pt_2 Parte_3 le cause rispetto alle quali il provvedimento della BA d'AL n. 55 del 2005 non poteva assumere valore di prova privilegiata rispetto alla sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale e la parte interessata aveva quindi l'onere di dimostrare la persistenza di tale intesa.
Ciò premesso, il Tribunale ha escluso che nella specie gli attori avessero dato prova della sussistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza. Ed invero, quanto alle quattro fideiussioni rilasciate a favore di altri istituti di credito negli anni 2002, 2007 e 2008 prodotte dagli attori, esse dovevano considerarsi quantitativamente e qualitativamente inidonee a dimostrare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale. Quanto poi ai moduli acquisiti in seguito all'ordine di esibizione disposto in corso di causa, dagli stessi risultava che “due istituti di credito di rilevanza nazionale e diffusione capillare come (…) e ED (…) si Pt_4 discostavano dallo schema ABI”. Il che era sufficiente – ad avvis ribunale – ad escludere pagina 5 di 10 la sussistenza di un'intesa limitativa della libertà di concorrenza all'epoca del rilascio delle garanzie in questione. Di qui l'infondatezza della domanda di nullità parziale proposta dagli attori in via subordinata.
Quanto poi alla domanda ai sensi dell'art. 1957 c.c. – consequenziale alla domanda di nullità parziale – il Tribunale ha osservato che – anche a voler ritenere nulle le clausole nn. 2, 6 e 8 dei contratti di fideiussione – l'applicazione dell'art. 1957 c.c. nel caso di specie non avrebbe comunque determinato la decadenza del creditore garantito. Ed invero, trattandosi di fideiussioni a prima richiesta, l'onere di attivazione previsto dall'art. 1957 c.c. doveva considerarsi adempiuto dalla BA tramite le comunicazioni di revoca degli affidamenti e costituzione in mora inviate a e ai fideiussori, non essendo in tal caso necessaria CP_6 la proposizione di una doman .
Avverso tale sentenza hanno proposto appello i signori , e sulla Parte_1 Pt_2 Parte_3 base dei motivi che saranno successivamente esaminati.
Con comparsa depositata in data 15 aprile 2025 è intervenuta nel giudizio di appello
[...]
(di seguito “ ) in qualità di cessionaria del credito di CP_3 CP_3 CP_2 chiedendo il rigetto dell'appello, mentre e non si sono Controparte_1 CP_2 costituite.
All'udienza del 7 maggio 2025 le parti, su invito del Presidente istruttore, hanno precisato le loro conclusioni e a tal fine si sono riportate a quelle contenute nei rispettivi atti. Il Presidente, preso atto della mancata comparizione di e di Controparte_1 CP_2
e rilevata la regolarità della notifica, ha dichiarato la ha la causa al 22 ottobre 2025 per la discussione avanti al Collegio, assegnando termine fino al 14 ottobre 2025 per il deposito di note conclusive, note che sono state poi depositate dalla sola CP_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il loro primo motivo, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale
– dopo aver richiamato i principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 41994 del 2021 – ha osservato che nel caso di specie, anche a voler predicare la nullità delle clausole nn. 2, 6 e 8 dei contratti di fideiussione stipulati dagli attori, tale nullità non si sarebbe comunque estesa ai contratti nella loro interezza, dal momento che gli attori non avevano allegato – né tantomeno provato – che in mancanza di quelle clausole essi non avrebbero prestato la garanzia.
Ad avviso degli appellanti, infatti, le clausole nn. 2, 6 e 8 non sarebbero “semplici accessori contrattuali, bensì elementi essenziali che incidono profondamente sull'equilibrio del contratto”, con la conseguenza che “la loro eliminazione altererebbe radicalmente il contenuto e la funzione delle pagina 6 di 10 fideiussioni rendendole irriconoscibili rispetto alla versione originaria” (cfr. atto di appello, pag. 5). Non solo. Sempre secondo gli appellanti la rimozione delle clausole in questione avrebbe
“potuto spingere la banca a non concludere affatto l'accordo alle medesime condizioni” (cfr. atto di appello, pag. 6). Sicché non si potrebbe sostenere che le parti avrebbero concluso il contratto anche senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità.
Ritiene la Corte che tale motivo sia infondato - e che non meriti, dunque, accoglimento -per le seguenti ragioni. L'art. 1419, comma 1, c.c. dispone che “la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità”. Tale disposizione è interpretata nel senso che “la nullità di singole clausole (…) si estende all'intero contratto (…) solo ove l'interessato dimostri che (…) i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità” (cfr., tra le tante, Cass., 5 febbraio 2016, n. 2314). Tale evenienza, tuttavia, difficilmente può riscontrarsi in casi come quello oggetto del presente giudizio. Ed invero – come sottolineato anche dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 41994 del 2021 – “avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto”, sicché è altamente probabile che il fideiussore – quale soggetto normalmente legato al debitore principale e, quindi, interessato all'ottenimento del finanziamento – avrebbe prestato la fideiussione anche in mancanza delle clausole asseritamente nulle. D'altra parte – sempre secondo le Sezioni Unite – “è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole favorevoli, atteso che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti”.
Ebbene, la Corte osserva che il Tribunale ha correttamente applicato al caso di specie i principi di cui sopra, ritenendo – a ragione – che nel caso di specie non fosse stato allegato, né tantomeno provato, “che nell'ipotesi di nullità parziale il fideiussore non avrebbe stipulato la garanzia, essendo, viceversa, verosimile il contrario, atteso che il contratto di fideiussione, depurato delle clausole nulle, sarebbe stato più favorevole per il fideiussore” (cfr. sentenza impugnata, pag. 10).
Né varrebbe obiettare che, in mancanza delle clausole nn. 2, 6 e 8, sarebbe stata la BA a non voler concludere l'operazione. Invero, l'eliminazione di tali clausole non è comunque idonea a far venir meno la ragione pratica della fideiussione, che è quella di garantire un debito altrui. È quindi ragionevole presumere che la BA avrebbe concesso il finanziamento anche in mancanza delle clausole contestate, a fronte del rilascio di una fideiussione a garanzia del debito. Diversamente opinando, la BA avrebbe finito per sottrarsi sistematicamente alla concessione del credito e dunque per rinunciare ad una delle sue funzioni tipiche. Il che non avrebbe alcun senso logico, considerato che – così come le altre Controparte_1 banche – era ed è soggetto professionalment ito.
pagina 7 di 10 Con il secondo e il terzo motivo – che vengono trattati congiuntamente, data la loro stretta connessione – gli appellanti lamentano che il Tribunale avrebbe erroneamente qualificato le fideiussioni oggetto di causa come contratti autonomi di garanzia e avrebbe quindi, altrettanto erroneamente, applicato al caso di specie il principio per cui, se la garanzia è autonoma, l'onere di attivazione di cui all'art. 1957 c.c. è soddisfatto con una semplice richiesta stragiudiziale, non essendo necessaria la proposizione di un'apposita domanda giudiziale.
Secondo gli appellanti, infatti, “l'inserimento di una clausola a prima richiesta e senza eccezioni” non sarebbe “di per sé sufficiente a qualificare la fideiussione come un contratto autonomo di garanzia se non si dimostra che la volontà delle parti era effettivamente orientata a creare un'obbligazione indipendente rispetto al contratto principale” (cfr. atto di appello, pag. 8). In ogni caso, sempre ad avviso degli appellanti, “la nullità delle clausole contrattuali censurate” comporterebbe “la riviviscenza dell'art. 1957 c.c. nella sua interezza, inclusa la previsione dell'obbligo per il creditore di agire giudizialmente entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale” (cfr. atto di appello, pag. 12).
Ritiene la Corte che anche il secondo e il terzo motivo di appello siano infondati.
Come recentemente ribadito dalla Suprema Corte “in presenza di una clausola a prima richiesta, onde evitare la decadenza prevista dall'art. 1957 cod. civ., non è necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare 'a prima richiesta' l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio (…). A maggior ragione, nel caso in questione, ove l'applicazione dell'art. 1957 cod. civ. non deriva da una scelta pattizia, ma dalla pronuncia di nullità parziale della clausola derogatoria contenuta nel negozio di garanzia (perché ritenuto conforme allo schema ABI giudicato come anticoncorrenziale dall'autorità garante), secondo la tradizionale esegesi di tale norma, l'impedimento della decadenza si determina anche solo con un'attività extragiudiziale, e dunque non solo iniziando l'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale, ma anche soltanto rivolgendo al fideiussore la richiesta di adempimento (…) poiché se il rinvio si intendesse anche alla previsione di un'azione giudiziale, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta” (cfr. Cass., 27 febbraio 2025, n. 5179; nello stesso senso vedi anche Cass., 26 settembre 2017, n. 22346, nonché Cass., 21 maggio 2008, n. 13078).
Ebbene, la Corte osserva che il Tribunale ha correttamente applicato al caso di specie i principi affermati dalla Suprema Corte, ritenendo che, essendo le fideiussioni oggetto di causa a prima richiesta – circostanza incontestata e in ogni caso documentalmente provata – la BA avesse assolto tempestivamente l'onere di attivazione di cui all'art. 1957, comma 1, c.c. mediante la richiesta stragiudiziale del 25 agosto 2020, richiesta pervenuta alla società debitrice in data 26 agosto 2020 e ai fideiussori in data 8 settembre 2020 (quanto ai signori e ) e 17 settembre 2020 (quanto al signor e formulata Parte_1 Pt_2 Parte_3 me revoca degli affidamenti e alla chiusura di ogn in essere tra le parti (cfr. doc. n. 11 fasc. I grado attori e doc. n. 7 fasc. I grado ). CP_2
pagina 8 di 10 Né può avere alcun rilievo quanto affermato dagli appellanti nell'atto di appello, e cioè che la presenza di una clausola a prima richiesta non basterebbe a determinare l'autonomia dei contratti di garanzia stipulati. Ed invero, ciò che importa perché l'onere di attivazione di cui all'art. 1957 c.c. possa considerarsi soddisfatto con una semplice richiesta stragiudiziale è che la garanzia sia a prima richiesta, in quanto è la sussistenza di una clausola di pagamento a prima richiesta – e non anche la natura autonoma della prestata garanzia – ad escludere la necessità per il creditore di agire giudizialmente contro il debitore principale. Questo perché, se così non fosse – se, cioè, il creditore fosse tenuto ad agire giudizialmente contro il debitore principale prima di avanzare le sue pretese nei confronti del garante – vi sarebbe un'insanabile contraddizione tra due regole: quella di fonte negoziale che prevede il pagamento del fideiussore a prima richiesta e quella di fonte legale che subordina il pagamento del fideiussore alla previa proposizione di una domanda giudiziale nei confronti del debitore principale.
L'infondatezza del secondo e del terzo motivo di appello determina l'assorbimento del quarto motivo, con cui gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di nullità parziale delle fideiussioni oggetti di causa, osservando che tali fideiussioni erano state stipulate in un periodo non oggetto di indagine da parte della BA d'AL e ritenendo, d'altra parte, che, nella specie, non fosse stato dimostrata la sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale avente a oggetto l'inserimento nei formulari utilizzati di clausole dal contenuto analogo a quelle contestate.
Invero, come risulta anche dalle conclusioni formulate dagli attori (odierni appellanti) sia in primo grado, sia in appello, l'accertamento della nullità parziale delle fideiussioni – e, segnatamente, delle clausole nn. 2, 6 e 8 – è funzionale a consentire la riviviscenza dell'art. 1957 c.c. – cui le parti hanno derogato con clausola n. 8 – e, conseguentemente, la liberazione dei fideiussori per intervenuta decadenza del creditore. Tale risultato, tuttavia, non potrebbe comunque raggiungersi alla luce di quanto osservato con riferimento al secondo e terzo motivo di appello. Il che rende irrilevante qualsivoglia accertamento in merito alla nullità parziale delle fideiussioni stipulate.
Per tutte le ragioni esposte l'appello deve essere rigettato.
Quanto, infine, alle spese del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza e, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e ss.mm., pare congruo liquidarle secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento (2.000.000,001-4.000.000) e dunque in complessivi euro 15.643,00 (di cui euro 4.822,00 per la fase di studio, euro 2.804,00 per la fase introduttiva, euro 8.017,00 per la fase decisionale e nulla per la fase istruttoria, che non si è svolta), oltre spese generali (15%) e oneri di legge, se e in quanto dovuti.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando in contumacia di e di Controparte_1
e così Controparte_2 provvede: 1) respinge l'appello proposto dai signori , e Parte_1 Parte_2 [...] avverso la sentenza del Tribunale di e set Parte_3 blicata in data 25 settembre 2024, sentenza che dunque conferma;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di delle spese del Controparte_3 presente grado di giudizio, che liquida in euro 15.643, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge;
3) dà atto che sussistono, in capo a parte appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 – bis art. 13 cit.
Milano, 22 ottobre 2025
Il Presidente estensore
CO ON
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Stefania Grassi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE I CIVILE così composta: dott. CO ON Presidente relatore dott.ssa Rossella Milone Consigliere dott.ssa Cristina Ravera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al numero di ruolo generale 3380/2024, promossa da:
i signori (C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3 cu amen in primo grado, dall'avv. Marco Romanato ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, sito in Verona, piazza Renato Simoni, n. 3, Appellanti contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
Appellata contumace nonché contro
C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
Appellata contumace
e contro
(C.F. ), rappresentata e difesa, come da procura allegata Controparte_3 P.IVA_3 telematicamente all'atto di intervento, dagli avv.ti Nicola Cera e Stefano Peron, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi, sito in Vicenza, via Ermes Jacchia, n. 115, Intervenuta CONCLUSIONI pagina 1 di 10 Per i signori , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
Voglia l'adita Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa accogliere lo spiegato appello in riforma della sentenza n. 8289/2024, resa nel procedimento n. 47730/2021 R.g. del Tribunale di Milano, pubblicata in data 25.09.2024, notificata in data 04.10.2024 e per l'effetto accogliere le conclusioni tutte del giudizio di primo grado che appresso si riportano
In via principale nel merito
Dichiarare nulle, annullabili o di nessuna efficacia le fideiussioni omnibus imposte da Controparte_4
agli odierni attori.
[...]
, accertare e dichiarare che gli attori nulla devono alle convenute in ragione dei rapporti per cui è causa.
In via subordinata
Dichiarare nulle, annullabili o di nessuna efficacia le clausole citate in narrativa, mutuate dallo schema di fideiussione omnibus ABI 2003, e trasposte nelle fideiussioni omnibus imposte da Controparte_4 agli odierni attori.
[...]
l'effetto, accertare e dichiarare la liberazione dei fideiussori odierni attori, per intervenuta decadenza dei soggetti garantiti ai sensi dell'art. 1957 cod.civ.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi di causa.
In via istruttoria
ORDINE DI ESIBIZIONE
- Emettere ordine di esibizione nei confronti di TE NP SP (anche per l'incorporata
[...]
), Banco BPM SP, ED SP, BA Popolare dell'Emilia R Controparte_5
BA Carige SP, relativo all'esibizione del modulo standard per le fideiussioni omnibus utilizzato dalle negli anni 2009, (…) 2010, 2011, 2012 oppure alternativamente relativo a n. 10 fideiussioni omnibus per ciascuno dei predetti istituti, sottoscritte nel periodo 01.04.2009 – 31.05.2009 e dal 01.10.2012 al 30.11.2014 con oscuramento del nome dei garanti e garantiti.
PROVA PER TESTI
- Ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze, previa la formula “vero che” da intendersi ivi trascritta:
1. Tra la fine del 2008 e l'inizio del 2009 la società progettava la realizzazione di un CP_6 complesso immobiliare di circa 40 appartamenti in Legn
pagina 2 di 10
2. Tra la fine del 2008 e l'inizio del 2009, al fine di finanziare il progetto di edificazione di circa n. 40 appartamenti in GO (VR), la società si poneva alla ricerca di un finanziamento bancario, CP_6 contattando BA Antonveneta, filiale di gi MPS), Crediveneto, filiale di GO, ED filiale di GO, Cassa di Risparmio del Veneto filiale di GO, BA Veneta 1896 BCC filiale di GO.
3. Tra la fine del 2008 e l'inizio del 2009 gli istituti BA Antonveneta, filiale di GO (Oggi MPS), Crediveneto, filiale di GO, ED filiale di GO, Cassa di Risparmio del Veneto filiale di GO, BA Veneta 1896 BCC filiale di GO, si dicevano disposte a finanziare il progetto edilizio presentato da CP_6
4. Tra la fine zio del 2009 gli istituti BA Antonveneta, filiale di GO (Oggi MPS), Crediveneto, filiale di GO, ED filiale di GO, Cassa di Risparmio del Veneto filiale di GO, BA Veneta 1896 BCC filiale di GO, per finanziare il progetto edilizio di CP_6 di costruzione di circa n. 40 appartamenti in GO (VR) chiedevano quale garanzia l ipoteca di primo grado sugli immobili costruendi e il rilascio di una fideiussione da parte di tutti i soci sul modello che si rammostra la teste (All. 1). Si indica a teste:
- di Este (PD) Testimone_1
Per Controparte_3
In via principale e di merito, rigettare tutte le domande degli appellanti in quanto inammissibili, prescritte ed infondate in fatto ed in diritto e, di conseguenza, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 8289/2024 del 25/09/2024 emessa nel procedimento n. 47730/2021 RG pendente dinanzi al Tribunale di Milano. In ogni caso Con vittoria di spese e compensi di primo grado e di appello, oltre a rimborso forfettario, CPA ed IVA, se dovuta. In via istruttoria Si chiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I signori , e hanno convenuto avanti il Parte_1 Parte_2 Parte_3
Tribunale ito “ Controparte_1 Controparte_1
” o la “BA”), nonché (di seguito
[...] Controparte_2
”), chiedendo (i) in via ideiussioni CP_2
o lasciate dagli stessi alla BA a garanzia dei debiti contratti dalla società CP_6
(di seguito “ ) e (ii) in via subordinata, la dichiarazione di
[...] CP_6 clausole nn. 2, 6 e 8 delle medesime fideiussioni, con conseguente dichiarazione di liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1957 c.c.
A fondamento delle domande proposte gli attori hanno dedotto:
pagina 3 di 10 (i) di aver prestato – in data 30 aprile 2009 e successivamente in data 31 ottobre 2012 – fideiussione omnibus per l'importo massimo di euro 3.900.000,00 (poi esteso ad euro 4.200.000,00) a favore di BA Antonveneta S.p.A. (oggi a Controparte_1 garanzia dei debiti contratti con la BA da CP_6
(ii) che, pur essendo state rilasciate nell 2009 e nell'ottobre del 2012, tali fideiussioni riproducevano lo schema predisposto nell'ottobre del 2002 dall'Associazione AN IA (di seguito anche solo “schema ABI”), schema che nel 2005 era stato censurato dalla BA d'AL come contenente disposizioni lesive della concorrenza;
(iii) che, pertanto, tali fideiussioni dovevano considerarsi nulle, con conseguente liberazione dei fideiussori;
(iv) che, in ogni caso, dovevano considerarsi nulle le clausole nn. 2, 6 e 8 – in quanto conformi a quelle censurate a suo tempo dalla BA d'AL – e, in particolare, la clausola n. 8 di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.; (v) che, pertanto, i fideiussori dovevano comunque considerarsi liberati, non avendo la BA “intrapreso alcuna idonea iniziativa nei confronti della debitrice principale” ai sensi dell'art. 1957, comma 1, c.c. (cfr. atto di citazione primo grado, pag. 9).
– quale soggetto beneficiario del compendio comprendente il rapporto contestato CP_2 to alla scissione parziale di – si è costituita in giudizio, Controparte_1 eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Venezia a favore di quello di Milano e chiedendo, nel merito, il rigetto di tutte le domande proposte dagli attori.
è rimasta contumace. Controparte_1
Con ordinanza in data 27 ottobre 2021 il Tribunale di Venezia ha dichiarato la propria incompetenza a favore del Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di impresa, assegnando alle parti termine di legge per la riassunzione.
Con atto di citazione notificato in data 19 novembre 2021 i signori , e Parte_1 Pt_2 hanno riassunto la causa avanti il Tribunale di Milano – Sez al in Parte_3
impresa, reiterando le domande già proposte avanti al Tribunale di Venezia.
si è costituita con comparsa depositata in data 24 marzo 2022, eccependo CP_2 petenza territoriale del Tribunale di Milano a favore del Tribunale di Verona in relazione alla sola domanda formulata ai sensi dell'art. 1957 c.c. e chiedendo, in ogni caso, il rigetto di tutte le domande proposte dagli attori. è rimasta Controparte_1 contumace anche avanti al Tribunale di Milano.
All'udienza di prima comparizione del 26 aprile 2022 il giudice ha assegnato alle parti termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e fissato l'udienza del 18 ottobre 2022 per la discussione delle istanze istruttorie. A tale udienza il giudice, in accoglimento dell'istanza di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. formulata da parte attrice, ha ordinato ad alcuni istituti di credito di esibire in giudizio i modelli di fideiussione omnibus utilizzati ad aprile 2009 e ottobre 2012, fissando l'udienza del 21 marzo 2023 per la verifica pagina 4 di 10 dell'avvenuta esecuzione dell'ordine di esibizione. A tale ultima udienza il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza dell'11 giugno 2024 per la precisazione delle conclusioni. All'udienza dell'11 giugno 2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e il giudice ha riservato la causa in decisione al Collegio, assegnando alle parti termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con sentenza pubblicata in data 25 settembre 2024 il Tribunale di Milano – oltre ad aver respinto l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta, per motivi che qui non rilevano, non avendo impugnato tale capo della sentenza – ha rigettato CP_2 tutte le domande proposte dagli
In particolare, quanto all'asserita nullità totale dei contratti di fideiussione, il Tribunale ha richiamato: (i) da un lato, il principio per cui “la nullità dell'intesa a monte determina la nullità derivata del contratto di fideiussione a valle limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI dichiarati nulli dal provvedimento della BA d'AL n. 55/2005” (cfr. Cass. S.U., 30 dicembre 2021, n. 41994); (ii) dall'altro lato, il principio per cui “l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata” (Cass., 21 maggio 2007, n. 11673). Ha quindi affermato che nella specie – anche a voler ritenere che alcune clausole dei contratti di fideiussione stipulati fossero nulle per l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale a monte – gli attori non avevano comunque dato prova dell'interdipendenza di tali clausole nulle con il resto del contratto, né del fatto che, in mancanza di quelle clausole, essi non avrebbero concluso il contratto. Di qui l'infondatezza della domanda di nullità totale proposta dagli attori in via principale.
Quanto all'asserita nullità parziale, invece, il Tribunale ha anzitutto osservato che le fideiussioni oggetto di causa erano state stipulate nel 2009 e nel 2012, vale a dire in un periodo in cui nessuna indagine era stata svolta dalla BA d'AL e nessuna intesa anticoncorrenziale era stata accertata. Pertanto, secondo il Tribunale, la causa instaurata dai signori , e andava inquadrata tra le cause c.d. stand alone, ossia tra Parte_1 Pt_2 Parte_3 le cause rispetto alle quali il provvedimento della BA d'AL n. 55 del 2005 non poteva assumere valore di prova privilegiata rispetto alla sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale e la parte interessata aveva quindi l'onere di dimostrare la persistenza di tale intesa.
Ciò premesso, il Tribunale ha escluso che nella specie gli attori avessero dato prova della sussistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza. Ed invero, quanto alle quattro fideiussioni rilasciate a favore di altri istituti di credito negli anni 2002, 2007 e 2008 prodotte dagli attori, esse dovevano considerarsi quantitativamente e qualitativamente inidonee a dimostrare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale. Quanto poi ai moduli acquisiti in seguito all'ordine di esibizione disposto in corso di causa, dagli stessi risultava che “due istituti di credito di rilevanza nazionale e diffusione capillare come (…) e ED (…) si Pt_4 discostavano dallo schema ABI”. Il che era sufficiente – ad avvis ribunale – ad escludere pagina 5 di 10 la sussistenza di un'intesa limitativa della libertà di concorrenza all'epoca del rilascio delle garanzie in questione. Di qui l'infondatezza della domanda di nullità parziale proposta dagli attori in via subordinata.
Quanto poi alla domanda ai sensi dell'art. 1957 c.c. – consequenziale alla domanda di nullità parziale – il Tribunale ha osservato che – anche a voler ritenere nulle le clausole nn. 2, 6 e 8 dei contratti di fideiussione – l'applicazione dell'art. 1957 c.c. nel caso di specie non avrebbe comunque determinato la decadenza del creditore garantito. Ed invero, trattandosi di fideiussioni a prima richiesta, l'onere di attivazione previsto dall'art. 1957 c.c. doveva considerarsi adempiuto dalla BA tramite le comunicazioni di revoca degli affidamenti e costituzione in mora inviate a e ai fideiussori, non essendo in tal caso necessaria CP_6 la proposizione di una doman .
Avverso tale sentenza hanno proposto appello i signori , e sulla Parte_1 Pt_2 Parte_3 base dei motivi che saranno successivamente esaminati.
Con comparsa depositata in data 15 aprile 2025 è intervenuta nel giudizio di appello
[...]
(di seguito “ ) in qualità di cessionaria del credito di CP_3 CP_3 CP_2 chiedendo il rigetto dell'appello, mentre e non si sono Controparte_1 CP_2 costituite.
All'udienza del 7 maggio 2025 le parti, su invito del Presidente istruttore, hanno precisato le loro conclusioni e a tal fine si sono riportate a quelle contenute nei rispettivi atti. Il Presidente, preso atto della mancata comparizione di e di Controparte_1 CP_2
e rilevata la regolarità della notifica, ha dichiarato la ha la causa al 22 ottobre 2025 per la discussione avanti al Collegio, assegnando termine fino al 14 ottobre 2025 per il deposito di note conclusive, note che sono state poi depositate dalla sola CP_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il loro primo motivo, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale
– dopo aver richiamato i principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 41994 del 2021 – ha osservato che nel caso di specie, anche a voler predicare la nullità delle clausole nn. 2, 6 e 8 dei contratti di fideiussione stipulati dagli attori, tale nullità non si sarebbe comunque estesa ai contratti nella loro interezza, dal momento che gli attori non avevano allegato – né tantomeno provato – che in mancanza di quelle clausole essi non avrebbero prestato la garanzia.
Ad avviso degli appellanti, infatti, le clausole nn. 2, 6 e 8 non sarebbero “semplici accessori contrattuali, bensì elementi essenziali che incidono profondamente sull'equilibrio del contratto”, con la conseguenza che “la loro eliminazione altererebbe radicalmente il contenuto e la funzione delle pagina 6 di 10 fideiussioni rendendole irriconoscibili rispetto alla versione originaria” (cfr. atto di appello, pag. 5). Non solo. Sempre secondo gli appellanti la rimozione delle clausole in questione avrebbe
“potuto spingere la banca a non concludere affatto l'accordo alle medesime condizioni” (cfr. atto di appello, pag. 6). Sicché non si potrebbe sostenere che le parti avrebbero concluso il contratto anche senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità.
Ritiene la Corte che tale motivo sia infondato - e che non meriti, dunque, accoglimento -per le seguenti ragioni. L'art. 1419, comma 1, c.c. dispone che “la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità”. Tale disposizione è interpretata nel senso che “la nullità di singole clausole (…) si estende all'intero contratto (…) solo ove l'interessato dimostri che (…) i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità” (cfr., tra le tante, Cass., 5 febbraio 2016, n. 2314). Tale evenienza, tuttavia, difficilmente può riscontrarsi in casi come quello oggetto del presente giudizio. Ed invero – come sottolineato anche dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 41994 del 2021 – “avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto”, sicché è altamente probabile che il fideiussore – quale soggetto normalmente legato al debitore principale e, quindi, interessato all'ottenimento del finanziamento – avrebbe prestato la fideiussione anche in mancanza delle clausole asseritamente nulle. D'altra parte – sempre secondo le Sezioni Unite – “è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole favorevoli, atteso che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti”.
Ebbene, la Corte osserva che il Tribunale ha correttamente applicato al caso di specie i principi di cui sopra, ritenendo – a ragione – che nel caso di specie non fosse stato allegato, né tantomeno provato, “che nell'ipotesi di nullità parziale il fideiussore non avrebbe stipulato la garanzia, essendo, viceversa, verosimile il contrario, atteso che il contratto di fideiussione, depurato delle clausole nulle, sarebbe stato più favorevole per il fideiussore” (cfr. sentenza impugnata, pag. 10).
Né varrebbe obiettare che, in mancanza delle clausole nn. 2, 6 e 8, sarebbe stata la BA a non voler concludere l'operazione. Invero, l'eliminazione di tali clausole non è comunque idonea a far venir meno la ragione pratica della fideiussione, che è quella di garantire un debito altrui. È quindi ragionevole presumere che la BA avrebbe concesso il finanziamento anche in mancanza delle clausole contestate, a fronte del rilascio di una fideiussione a garanzia del debito. Diversamente opinando, la BA avrebbe finito per sottrarsi sistematicamente alla concessione del credito e dunque per rinunciare ad una delle sue funzioni tipiche. Il che non avrebbe alcun senso logico, considerato che – così come le altre Controparte_1 banche – era ed è soggetto professionalment ito.
pagina 7 di 10 Con il secondo e il terzo motivo – che vengono trattati congiuntamente, data la loro stretta connessione – gli appellanti lamentano che il Tribunale avrebbe erroneamente qualificato le fideiussioni oggetto di causa come contratti autonomi di garanzia e avrebbe quindi, altrettanto erroneamente, applicato al caso di specie il principio per cui, se la garanzia è autonoma, l'onere di attivazione di cui all'art. 1957 c.c. è soddisfatto con una semplice richiesta stragiudiziale, non essendo necessaria la proposizione di un'apposita domanda giudiziale.
Secondo gli appellanti, infatti, “l'inserimento di una clausola a prima richiesta e senza eccezioni” non sarebbe “di per sé sufficiente a qualificare la fideiussione come un contratto autonomo di garanzia se non si dimostra che la volontà delle parti era effettivamente orientata a creare un'obbligazione indipendente rispetto al contratto principale” (cfr. atto di appello, pag. 8). In ogni caso, sempre ad avviso degli appellanti, “la nullità delle clausole contrattuali censurate” comporterebbe “la riviviscenza dell'art. 1957 c.c. nella sua interezza, inclusa la previsione dell'obbligo per il creditore di agire giudizialmente entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale” (cfr. atto di appello, pag. 12).
Ritiene la Corte che anche il secondo e il terzo motivo di appello siano infondati.
Come recentemente ribadito dalla Suprema Corte “in presenza di una clausola a prima richiesta, onde evitare la decadenza prevista dall'art. 1957 cod. civ., non è necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare 'a prima richiesta' l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio (…). A maggior ragione, nel caso in questione, ove l'applicazione dell'art. 1957 cod. civ. non deriva da una scelta pattizia, ma dalla pronuncia di nullità parziale della clausola derogatoria contenuta nel negozio di garanzia (perché ritenuto conforme allo schema ABI giudicato come anticoncorrenziale dall'autorità garante), secondo la tradizionale esegesi di tale norma, l'impedimento della decadenza si determina anche solo con un'attività extragiudiziale, e dunque non solo iniziando l'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale, ma anche soltanto rivolgendo al fideiussore la richiesta di adempimento (…) poiché se il rinvio si intendesse anche alla previsione di un'azione giudiziale, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta” (cfr. Cass., 27 febbraio 2025, n. 5179; nello stesso senso vedi anche Cass., 26 settembre 2017, n. 22346, nonché Cass., 21 maggio 2008, n. 13078).
Ebbene, la Corte osserva che il Tribunale ha correttamente applicato al caso di specie i principi affermati dalla Suprema Corte, ritenendo che, essendo le fideiussioni oggetto di causa a prima richiesta – circostanza incontestata e in ogni caso documentalmente provata – la BA avesse assolto tempestivamente l'onere di attivazione di cui all'art. 1957, comma 1, c.c. mediante la richiesta stragiudiziale del 25 agosto 2020, richiesta pervenuta alla società debitrice in data 26 agosto 2020 e ai fideiussori in data 8 settembre 2020 (quanto ai signori e ) e 17 settembre 2020 (quanto al signor e formulata Parte_1 Pt_2 Parte_3 me revoca degli affidamenti e alla chiusura di ogn in essere tra le parti (cfr. doc. n. 11 fasc. I grado attori e doc. n. 7 fasc. I grado ). CP_2
pagina 8 di 10 Né può avere alcun rilievo quanto affermato dagli appellanti nell'atto di appello, e cioè che la presenza di una clausola a prima richiesta non basterebbe a determinare l'autonomia dei contratti di garanzia stipulati. Ed invero, ciò che importa perché l'onere di attivazione di cui all'art. 1957 c.c. possa considerarsi soddisfatto con una semplice richiesta stragiudiziale è che la garanzia sia a prima richiesta, in quanto è la sussistenza di una clausola di pagamento a prima richiesta – e non anche la natura autonoma della prestata garanzia – ad escludere la necessità per il creditore di agire giudizialmente contro il debitore principale. Questo perché, se così non fosse – se, cioè, il creditore fosse tenuto ad agire giudizialmente contro il debitore principale prima di avanzare le sue pretese nei confronti del garante – vi sarebbe un'insanabile contraddizione tra due regole: quella di fonte negoziale che prevede il pagamento del fideiussore a prima richiesta e quella di fonte legale che subordina il pagamento del fideiussore alla previa proposizione di una domanda giudiziale nei confronti del debitore principale.
L'infondatezza del secondo e del terzo motivo di appello determina l'assorbimento del quarto motivo, con cui gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di nullità parziale delle fideiussioni oggetti di causa, osservando che tali fideiussioni erano state stipulate in un periodo non oggetto di indagine da parte della BA d'AL e ritenendo, d'altra parte, che, nella specie, non fosse stato dimostrata la sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale avente a oggetto l'inserimento nei formulari utilizzati di clausole dal contenuto analogo a quelle contestate.
Invero, come risulta anche dalle conclusioni formulate dagli attori (odierni appellanti) sia in primo grado, sia in appello, l'accertamento della nullità parziale delle fideiussioni – e, segnatamente, delle clausole nn. 2, 6 e 8 – è funzionale a consentire la riviviscenza dell'art. 1957 c.c. – cui le parti hanno derogato con clausola n. 8 – e, conseguentemente, la liberazione dei fideiussori per intervenuta decadenza del creditore. Tale risultato, tuttavia, non potrebbe comunque raggiungersi alla luce di quanto osservato con riferimento al secondo e terzo motivo di appello. Il che rende irrilevante qualsivoglia accertamento in merito alla nullità parziale delle fideiussioni stipulate.
Per tutte le ragioni esposte l'appello deve essere rigettato.
Quanto, infine, alle spese del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza e, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e ss.mm., pare congruo liquidarle secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento (2.000.000,001-4.000.000) e dunque in complessivi euro 15.643,00 (di cui euro 4.822,00 per la fase di studio, euro 2.804,00 per la fase introduttiva, euro 8.017,00 per la fase decisionale e nulla per la fase istruttoria, che non si è svolta), oltre spese generali (15%) e oneri di legge, se e in quanto dovuti.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando in contumacia di e di Controparte_1
e così Controparte_2 provvede: 1) respinge l'appello proposto dai signori , e Parte_1 Parte_2 [...] avverso la sentenza del Tribunale di e set Parte_3 blicata in data 25 settembre 2024, sentenza che dunque conferma;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di delle spese del Controparte_3 presente grado di giudizio, che liquida in euro 15.643, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge;
3) dà atto che sussistono, in capo a parte appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 – bis art. 13 cit.
Milano, 22 ottobre 2025
Il Presidente estensore
CO ON
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Stefania Grassi
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