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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/05/2025, n. 1671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1671 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dr.ssa Aurelia Cuomo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n.2031del R.G.A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto un'opposizione avviso di pagamento
t r a
Parte_1
(P.IVA ) in persona del Commissario Liquidatore avv. Fabio Siani
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso, dall'avv. Vincenzo Landolfi, giusta procura in atti
Attore
e
in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., Controparte_1
( rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Paolino, giusta procura in atti PartitaIVA_2
Convenuto
OGGETTO: annullamento delibera
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.03.2023, il Parte_1
ha impugnato la delibera n. 24 del 10.05.2022
[...] adottata dal con cui l'Ente ha inteso recedere Controparte_2
unilateralmente dal . Parte_1
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto la natura obbligatoria dell'appartenenza ai consorzi di bacino prevista per legge nell'ambito della regolamentazione dell'attività pubblica di gestione integrata, raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, come de resto ribadito dall'art. 10 dello statuto consortile.
Ritualmente si è costituito in giudizio il il quale ha contestato la Controparte_1 natura obbligatoria dell'appartenenza al consorzio e comunque l'intervenuta impossibilità di raggiungimento dello scopo, causa legale di cessazione dello stesso. All' udienza dell'16.04.2025 il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione ha riservato la decisione.
Merito.
Ciò premesso, la domanda è fondata e va accolta.
L'art. 200 del d.lgs. 152/2006 ha previsto che la gestione dei rifiuti urbani fosse organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o). L'art. 201 del decreto citato, nel definire e nel circoscrivere le competenze delle ATO, così disponeva: "[…] 2. L'Autorità
d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti. 3.
L'Autorità d'ambito organizza il servizio e determina gli obiettivi da perseguire per garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza;
a tal fine adotta un apposito piano d'ambito in conformità a quanto previsto dall'articolo 203, comma 3. 4. Per la gestione ed erogazione del servizio di gestione integrata e per il perseguimento degli obiettivi determinati dall'Autorità d'ambito, sono affidate, ai sensi dell'articolo 202 e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sull'evidenza pubblica, le seguenti attività: a) la realizzazione, gestione ed erogazione dell'intero servizio, comprensivo delle attività di gestione e realizzazione degli impianti;
b) la raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO. 5.
In ogni ambito: a) è raggiunta, nell'arco di cinque anni dalla sua costituzione, l'autosufficienza di smaltimento anche, ove opportuno, attraverso forme di cooperazione e collegamento con altri soggetti pubblici e privati;
b) è garantita la presenza di almeno un impianto di trattamento a tecnologia complessa, compresa una discarica di servizio”. La funzione delle ATO, dunque, era quella di organizzare, gestire ed erogare l'intero servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
Con Legge Regionale 4/07, la ha modificato il precedente assetto, determinando Controparte_3
il trasferimento delle funzioni in materia di smaltimento/gestione dei rifiuti urbani in ambito provinciale, determinando quindi la graduale cessazione delle funzioni dei preesistenti Consorzi obbligatori. Conseguentemente, si è dato avvio alla fase di liquidazione dei medesimi - per Pt_1 quanto d'interesse - con decreto n. 3/10 del Presidente della Provincia di Salerno e con specificazione che le attività di raccolta e gestione dei rifiuti sarebbero rimaste di competenza consortile fino ad avvenuta liquidazione e completa riorganizzazione del ciclo dei rifiuti (cfr. nota prot. n. 51840/16
Vice Presidente Giunta Regionale Campania). Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, bisogna interrogarsi sulla possibilità per il singolo
Ente consorziato, a panorama normativo invariato, di recedere unilateralmente dal Parte_1
1.
[...]
Ora, il per la gestione integrata di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani - Parte_1 Parte_1
1 è stato appunto costituito quale soggetto di diritto pubblico in modo obbligatorio dalla legge regionale n. 10/93 ed in tale sfera normativa ha operato sino alla prevista liquidazione nei termini del decreto legge 30.12.2009 n. 195 convertito con modificazioni dalla L. 25/2010, poi prorogati dal D.L.
n.1/2013. Una determinazione unilaterale del non ha quindi forza normativa né valore CP_1
negoziale tale da sciogliere il vincolo che lega il opponente al , proprio in quanto CP_1 Parte_1
l'appartenenza, disposta per ambito territoriale, è prevista per legge;
come del resto ribadito anche all'art. 10 dello statuto consortile. In proposito si osserva che anche qualora si volesse riconoscere all'ente una facoltà di recesso unilaterale indipendentemente da una specifica previsione statutaria
(assente nel caso di specie) il perfezionamento della fattispecie e, quindi, l'effetto estintivo del vincolo collaborativo si sarebbe potuto realizzare unicamente mediante accettazione della volontà di recedere del soggetto consorziato da parte del (cfr. Tribunale Benevento sez. II, 27/04/2016, n.1197; Parte_1
Consiglio di Stato V Sezione 13.10.2005 n. 5660; Consiglio Stato , sez. VI, 20 maggio 1995 n. 494;
11.4.2005 n. 455; T.A.R. Napoli Campania n. 10471/2006 ): infatti, la natura bilaterale Parte_2
del rapporto di diritto pubblico in questione e l'inconfigurabilità di una posizione di vera e propria primazia di un soggetto rispetto all'altro, pone il vincolo in termini di sostanziale pariteticità, con la conseguenza che solo una forma consensuale può determinarne efficacemente lo scioglimento.
Tanto premesso, nemmeno possono condividersi le argomentazioni proposte dal
[...]
circa l'impossibilità oggettiva di raggiungimento dello scopo proprio del Controparte_1 [...]
. Parte_1
È pur vero che l'Ente è in fase di liquidazione e che pertanto ragionevolmente sono state messe in atto attività dismissive del patrimonio in vista della cessazione delle sue funzioni ma ciò non implica la possibilità di recesso. L'Ente ha dunque avviato una fase volta all'espletamento delle attività necessarie alla cessazione delle sue funzioni, il suo scopo è dunque in tal senso mutato rispetto a quello originariamente previsto e fino a quando non sarà intervenuto ex lege il passaggio delle funzioni dai Consorzi agli ATO, con individuazione delle modalità di svolgimento associato del servizio pubblico, l'obbligatorietà della partecipazione per i Comuni non può essere posta in discussione;
anche perché – diversamente operando – ove si ammettesse la possibilità di recesso per ciascun consorziato, l'Ente non sarebbe posto nelle condizioni di completare l'attività imposta per legge. La domanda va pertanto accolta con annullamento della delibera n. 24 del 10.05.2022 adottata dal
. Controparte_2
La eccezionalità delle questioni trattate e l'assenza di precedenti sul punto da parte dell'intestato
Tribunale giustifica la compensazione interale delle spese di lite.
La eccezionalità delle questioni trattate e l'assenza di precedenti sul punto da parte dell'intestato
Tribunale giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie la domanda e per l'effetto annulla la delibera n. 24 del 10.05.2022 adottata dal Consiglio del Comune di;
CP_2 Controparte_1
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Nocera Inferiore, 12.05.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Aurelia Cuomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dr.ssa Aurelia Cuomo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n.2031del R.G.A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto un'opposizione avviso di pagamento
t r a
Parte_1
(P.IVA ) in persona del Commissario Liquidatore avv. Fabio Siani
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso, dall'avv. Vincenzo Landolfi, giusta procura in atti
Attore
e
in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., Controparte_1
( rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Paolino, giusta procura in atti PartitaIVA_2
Convenuto
OGGETTO: annullamento delibera
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.03.2023, il Parte_1
ha impugnato la delibera n. 24 del 10.05.2022
[...] adottata dal con cui l'Ente ha inteso recedere Controparte_2
unilateralmente dal . Parte_1
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto la natura obbligatoria dell'appartenenza ai consorzi di bacino prevista per legge nell'ambito della regolamentazione dell'attività pubblica di gestione integrata, raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, come de resto ribadito dall'art. 10 dello statuto consortile.
Ritualmente si è costituito in giudizio il il quale ha contestato la Controparte_1 natura obbligatoria dell'appartenenza al consorzio e comunque l'intervenuta impossibilità di raggiungimento dello scopo, causa legale di cessazione dello stesso. All' udienza dell'16.04.2025 il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione ha riservato la decisione.
Merito.
Ciò premesso, la domanda è fondata e va accolta.
L'art. 200 del d.lgs. 152/2006 ha previsto che la gestione dei rifiuti urbani fosse organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o). L'art. 201 del decreto citato, nel definire e nel circoscrivere le competenze delle ATO, così disponeva: "[…] 2. L'Autorità
d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti. 3.
L'Autorità d'ambito organizza il servizio e determina gli obiettivi da perseguire per garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza;
a tal fine adotta un apposito piano d'ambito in conformità a quanto previsto dall'articolo 203, comma 3. 4. Per la gestione ed erogazione del servizio di gestione integrata e per il perseguimento degli obiettivi determinati dall'Autorità d'ambito, sono affidate, ai sensi dell'articolo 202 e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sull'evidenza pubblica, le seguenti attività: a) la realizzazione, gestione ed erogazione dell'intero servizio, comprensivo delle attività di gestione e realizzazione degli impianti;
b) la raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO. 5.
In ogni ambito: a) è raggiunta, nell'arco di cinque anni dalla sua costituzione, l'autosufficienza di smaltimento anche, ove opportuno, attraverso forme di cooperazione e collegamento con altri soggetti pubblici e privati;
b) è garantita la presenza di almeno un impianto di trattamento a tecnologia complessa, compresa una discarica di servizio”. La funzione delle ATO, dunque, era quella di organizzare, gestire ed erogare l'intero servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
Con Legge Regionale 4/07, la ha modificato il precedente assetto, determinando Controparte_3
il trasferimento delle funzioni in materia di smaltimento/gestione dei rifiuti urbani in ambito provinciale, determinando quindi la graduale cessazione delle funzioni dei preesistenti Consorzi obbligatori. Conseguentemente, si è dato avvio alla fase di liquidazione dei medesimi - per Pt_1 quanto d'interesse - con decreto n. 3/10 del Presidente della Provincia di Salerno e con specificazione che le attività di raccolta e gestione dei rifiuti sarebbero rimaste di competenza consortile fino ad avvenuta liquidazione e completa riorganizzazione del ciclo dei rifiuti (cfr. nota prot. n. 51840/16
Vice Presidente Giunta Regionale Campania). Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, bisogna interrogarsi sulla possibilità per il singolo
Ente consorziato, a panorama normativo invariato, di recedere unilateralmente dal Parte_1
1.
[...]
Ora, il per la gestione integrata di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani - Parte_1 Parte_1
1 è stato appunto costituito quale soggetto di diritto pubblico in modo obbligatorio dalla legge regionale n. 10/93 ed in tale sfera normativa ha operato sino alla prevista liquidazione nei termini del decreto legge 30.12.2009 n. 195 convertito con modificazioni dalla L. 25/2010, poi prorogati dal D.L.
n.1/2013. Una determinazione unilaterale del non ha quindi forza normativa né valore CP_1
negoziale tale da sciogliere il vincolo che lega il opponente al , proprio in quanto CP_1 Parte_1
l'appartenenza, disposta per ambito territoriale, è prevista per legge;
come del resto ribadito anche all'art. 10 dello statuto consortile. In proposito si osserva che anche qualora si volesse riconoscere all'ente una facoltà di recesso unilaterale indipendentemente da una specifica previsione statutaria
(assente nel caso di specie) il perfezionamento della fattispecie e, quindi, l'effetto estintivo del vincolo collaborativo si sarebbe potuto realizzare unicamente mediante accettazione della volontà di recedere del soggetto consorziato da parte del (cfr. Tribunale Benevento sez. II, 27/04/2016, n.1197; Parte_1
Consiglio di Stato V Sezione 13.10.2005 n. 5660; Consiglio Stato , sez. VI, 20 maggio 1995 n. 494;
11.4.2005 n. 455; T.A.R. Napoli Campania n. 10471/2006 ): infatti, la natura bilaterale Parte_2
del rapporto di diritto pubblico in questione e l'inconfigurabilità di una posizione di vera e propria primazia di un soggetto rispetto all'altro, pone il vincolo in termini di sostanziale pariteticità, con la conseguenza che solo una forma consensuale può determinarne efficacemente lo scioglimento.
Tanto premesso, nemmeno possono condividersi le argomentazioni proposte dal
[...]
circa l'impossibilità oggettiva di raggiungimento dello scopo proprio del Controparte_1 [...]
. Parte_1
È pur vero che l'Ente è in fase di liquidazione e che pertanto ragionevolmente sono state messe in atto attività dismissive del patrimonio in vista della cessazione delle sue funzioni ma ciò non implica la possibilità di recesso. L'Ente ha dunque avviato una fase volta all'espletamento delle attività necessarie alla cessazione delle sue funzioni, il suo scopo è dunque in tal senso mutato rispetto a quello originariamente previsto e fino a quando non sarà intervenuto ex lege il passaggio delle funzioni dai Consorzi agli ATO, con individuazione delle modalità di svolgimento associato del servizio pubblico, l'obbligatorietà della partecipazione per i Comuni non può essere posta in discussione;
anche perché – diversamente operando – ove si ammettesse la possibilità di recesso per ciascun consorziato, l'Ente non sarebbe posto nelle condizioni di completare l'attività imposta per legge. La domanda va pertanto accolta con annullamento della delibera n. 24 del 10.05.2022 adottata dal
. Controparte_2
La eccezionalità delle questioni trattate e l'assenza di precedenti sul punto da parte dell'intestato
Tribunale giustifica la compensazione interale delle spese di lite.
La eccezionalità delle questioni trattate e l'assenza di precedenti sul punto da parte dell'intestato
Tribunale giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie la domanda e per l'effetto annulla la delibera n. 24 del 10.05.2022 adottata dal Consiglio del Comune di;
CP_2 Controparte_1
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Nocera Inferiore, 12.05.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Aurelia Cuomo