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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/12/2025, n. 2413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2413 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data odierna all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2169/2024 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] [...] e residente in Parte_1
Sant'Agata Di Militello in Contrada Muti n.3/B, Cod. Fisc.
( ), elettivamente domiciliata in Messina Via XXVII Luglio C.F._1
34 is. 195 presso e nello studio dell'Avvocato Francesco Micali che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale CP_
RESISTENTE
OGGETTO: pensione di vecchiaia anticipata.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/07/2024 parte ricorrente esponeva di aver presentato domanda amministrativa n. 2091967400100 in data 27/06/2023, al fine di ottenere la pensione di vecchiaia anticipata in quanto affetta da patologie tali da renderla invalida nella misura pari o superiore all'80%; che l' CP_1
convenuto rigettava la suddetta domanda con provvedimento del 18.08.2023 non riconoscendo la ricorrente invalida in misura pari o superiore all'80%; che con ricorso amministrativo del 23.02.2024, la ricorrente impugnava il citato provvedimento;
che il suddetto ricorso amministrativo veniva definito amministrativamente in sede di autotutela con la seguente motivazione: “Il Centro
Medico Legale, con visita del 06/03/2024, ha ritenuto il ricorrente invalido, nella misura pari o superiore all'80%, dalla stessa data”.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi che, ricorrendo i presupposti di legge, la ricorrente è invalida nella misura pari o superiore all'80% dal compimento dei 57 anni di età e/o dalla diversa data accertanda, senza soluzione di continuità ed in via definitiva e che, pertanto, ha diritto ad usufruire del requisito ridotto di età per il conseguimento da parte dell' della pensione di vecchiaia anticipata CP_1
formulata in atti dal riconoscimento della percentuale di invalidità dell'80% e/o dalla diversa data accertanda, senza soluzione di continuità ed in via definitiva e, conseguentemente, condannarsi l' al pagamento della predetta prestazione CP_1
(pensione di vecchiaia anticipata) con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, o ultima accertata dalla disponenda consulenza tecnica d'ufficio, con gli interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre accessori con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore.
CP_ L' costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 08.01.20225 contestava la fondatezza della domanda ex adverso proposta non per insussistenza del requisito sanitario, bensì con riferimento alla decorrenza del trattamento.
Concludeva chiedendo pertanto il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e tramite la nomina del CTU.
In data odierna la causa viene decisa.
La domanda attorea è meritevole di accoglimento parziale.
Incontestata la sussistenza in capo alla ricorrente del necessario requisito
2 contributivo nonché di quello anagrafico (come da documentazione ), il c.t.u. CP_1
nominato nel corso del giudizio ha accertato che è affetta da Parte_1
patologie, analiticamente descritte nella relazione, che comportano una invalidità in misura non inferiore all'80% e quindi in misura superiore a quella normativamente richiesta per il conseguimento della provvidenza invocata, ma solo a decorrere dal 06.03.2024
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. dunque, sono sorrette da congrua motivazione e basate su considerazioni medico – legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici.
Sulla base delle considerazioni che precedono, va pertanto dichiarato che la ricorrente possiede tutti i requisiti richiesti ex lege per il conseguimento della pensione anticipata di vecchiaia, a decorrere dal 06.03.2025.
Quanto alla decorrenza della suddetta pensione, relativamente al regime delle
“finestre mobili”, sul punto una recente pronuncia della Suprema Corte ha chiarito che la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità va inclusa nel meccanismo delle finestre mobili di cui all'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla I. n. 122 del 2010 (ordinanza n. 15626/2021).
Va, pertanto, dichiarato che alla ricorrente compete il riconoscimento del diritto a pensione di vecchiaia anticipata per invalidità dal 01.04.2025, trascorsi, cioè, 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti.
Il raggiungimento dello stato invalidante in epoca successiva all'introduzione del presente giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati come da separato decreto, si pongono
CP_ definitivamente a carico dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1
CP_ depositato in data 12.07.2024 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di al Parte_1
conseguimento della pensione di vecchia anticipata a decorrere
3 CP_ dall'01/04/2025 e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere i relativi ratei con la suindicata decorrenza, oltre interessi legali dalle singole scadenze fino al soddisfo;
- compensa integralmente tra le parti le spese giudiziali;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto.
Patti, 23 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
4
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data odierna all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2169/2024 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] [...] e residente in Parte_1
Sant'Agata Di Militello in Contrada Muti n.3/B, Cod. Fisc.
( ), elettivamente domiciliata in Messina Via XXVII Luglio C.F._1
34 is. 195 presso e nello studio dell'Avvocato Francesco Micali che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale CP_
RESISTENTE
OGGETTO: pensione di vecchiaia anticipata.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/07/2024 parte ricorrente esponeva di aver presentato domanda amministrativa n. 2091967400100 in data 27/06/2023, al fine di ottenere la pensione di vecchiaia anticipata in quanto affetta da patologie tali da renderla invalida nella misura pari o superiore all'80%; che l' CP_1
convenuto rigettava la suddetta domanda con provvedimento del 18.08.2023 non riconoscendo la ricorrente invalida in misura pari o superiore all'80%; che con ricorso amministrativo del 23.02.2024, la ricorrente impugnava il citato provvedimento;
che il suddetto ricorso amministrativo veniva definito amministrativamente in sede di autotutela con la seguente motivazione: “Il Centro
Medico Legale, con visita del 06/03/2024, ha ritenuto il ricorrente invalido, nella misura pari o superiore all'80%, dalla stessa data”.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi che, ricorrendo i presupposti di legge, la ricorrente è invalida nella misura pari o superiore all'80% dal compimento dei 57 anni di età e/o dalla diversa data accertanda, senza soluzione di continuità ed in via definitiva e che, pertanto, ha diritto ad usufruire del requisito ridotto di età per il conseguimento da parte dell' della pensione di vecchiaia anticipata CP_1
formulata in atti dal riconoscimento della percentuale di invalidità dell'80% e/o dalla diversa data accertanda, senza soluzione di continuità ed in via definitiva e, conseguentemente, condannarsi l' al pagamento della predetta prestazione CP_1
(pensione di vecchiaia anticipata) con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, o ultima accertata dalla disponenda consulenza tecnica d'ufficio, con gli interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre accessori con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore.
CP_ L' costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 08.01.20225 contestava la fondatezza della domanda ex adverso proposta non per insussistenza del requisito sanitario, bensì con riferimento alla decorrenza del trattamento.
Concludeva chiedendo pertanto il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e tramite la nomina del CTU.
In data odierna la causa viene decisa.
La domanda attorea è meritevole di accoglimento parziale.
Incontestata la sussistenza in capo alla ricorrente del necessario requisito
2 contributivo nonché di quello anagrafico (come da documentazione ), il c.t.u. CP_1
nominato nel corso del giudizio ha accertato che è affetta da Parte_1
patologie, analiticamente descritte nella relazione, che comportano una invalidità in misura non inferiore all'80% e quindi in misura superiore a quella normativamente richiesta per il conseguimento della provvidenza invocata, ma solo a decorrere dal 06.03.2024
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. dunque, sono sorrette da congrua motivazione e basate su considerazioni medico – legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici.
Sulla base delle considerazioni che precedono, va pertanto dichiarato che la ricorrente possiede tutti i requisiti richiesti ex lege per il conseguimento della pensione anticipata di vecchiaia, a decorrere dal 06.03.2025.
Quanto alla decorrenza della suddetta pensione, relativamente al regime delle
“finestre mobili”, sul punto una recente pronuncia della Suprema Corte ha chiarito che la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità va inclusa nel meccanismo delle finestre mobili di cui all'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla I. n. 122 del 2010 (ordinanza n. 15626/2021).
Va, pertanto, dichiarato che alla ricorrente compete il riconoscimento del diritto a pensione di vecchiaia anticipata per invalidità dal 01.04.2025, trascorsi, cioè, 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti.
Il raggiungimento dello stato invalidante in epoca successiva all'introduzione del presente giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati come da separato decreto, si pongono
CP_ definitivamente a carico dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1
CP_ depositato in data 12.07.2024 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di al Parte_1
conseguimento della pensione di vecchia anticipata a decorrere
3 CP_ dall'01/04/2025 e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere i relativi ratei con la suindicata decorrenza, oltre interessi legali dalle singole scadenze fino al soddisfo;
- compensa integralmente tra le parti le spese giudiziali;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto.
Patti, 23 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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