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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 14/02/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.L. 475/2023
TRIBUNALE DI MANTOVA
-Sezione lavoro-
*****
Nella causa civile iscritta al n. R.G. lav. 475/2023 promossa da:
(cod. fisc. ), con l'avv. Marco Dibitonto Parte_1 C.F._1
Email_1
Ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso a mezzo dei funzionari delegati dell dott.ssa Angelica CP_2
De Rubertis e dott.ssa Valeria Vecchio
PEC: Email_2
*****
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 14.2.2025, alle ore 9.15 dinnanzi al Giudice Emanuele Croci, sono comparsi in video conferenza:
Per il ricorrente, l'avv. Dibitonto
Per il convenuto, la dottoressa Vecchio;
****
Il Giudice prende atto dell'identità dei soggetti partecipanti, che collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale di udienza.
Su invito del giudice i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza stessa. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
*****
A questo punto, i procuratori delle parti discutono la causa riportandosi agli atti e chiedono l'accoglimento delle conclusioni in essi formulate.
*****
Esaurita la discussione,
Il Giudice, Si ritira in camera di consiglio, dando atto che i procuratori rinunciano alla lettura del dispositivo.
Su invito del giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
*****
All'esito della camera di consiglio, il giudice pronuncia la seguente sentenza, pubblicamente letta
14.02.2025 CP_2
IL GIUDICE DEL LAVORO
Emanuele CROCI
Pag. 2 di 13 UDIENZA DEL 14.02.2025 N. 475/2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE LAVORO
***** in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott.
Emanuele CROCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 53 Legge 133/2008 nella controversia di primo grado promossa da
(cod. fisc. ), con l'avv. Marco Parte_1 C.F._1
Dibitonto
Email_1
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso a mezzo dei funzionari delegati dell' dott.ssa Angelica CP_2
De Rubertis e dott.ssa Valeria Vecchio
PEC: Email_2
- CONVENUTO RESISTENTE-
Oggetto: carta docente All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
*****
1. Le conclusioni delle parti
Pag. 3 di 13 1.1. Con ricorso depositato in data 16.7.2023, la ricorrente ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Mantova – Sezione Lavoro – il Controparte_1
per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
Accerti e dichiari il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, ex art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015,
- condanni il ad adottare ogni atto necessario per consentire alla parte Controparte_1 ricorrente il godimento della carta elettronica docente per gli anni scolastici;
2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021; - 2021/2022; - per un importo complessivo di € 2.000,00, (pari ad € 500,00 per ciascun anno), quale contributo alla formazione del ricorrente.
- condanni il in persona del Ministro protempore, al pagamento delle competenze Controparte_1 legali, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, tenuto conto dell'art. 4, comma 1 bis, del Decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 introdotto dall'ar. 1 del Decreto 8 marzo 2018, n. 37 el Ministero della Giustizia, pubblicato sulla GU n. 96 del 26-4-2018, che prevede che: “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”
*****
1.2. Il , costituitosi in Controparte_1 giudizio in giudizio, ha contestato le pretese avversarie, chiedendo:
Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1 co. 121 l. n.
107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpreta-zione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21:
Nella ipotesi in cui non disponga la sospensione del procedimento, ritenendo la causa matura per la decisione, Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adito:
1. l'infondatezza della domanda azionata ex adverso e, per l'effetto, rigettarla;
2. In ogni caso rigettare la domanda con riferimento all'annualità 2023/2024 stante il riconoscimento amministrativo del bonus in questione ai sensi dell'art. dell'art. 15 del D.L. 69/2023 con dichiarazione della cessazione della materia del contendere;
3. accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto preteso per il periodo antecedente al 27.07.2018 per decorso del termine quinquennale;
4. in subordine, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda, rigettata la domanda di condanna al pagamento di somme, riconoscere, in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo;
Pag. 4 di 13 rigettare per infondatezza la domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione e di accessori in qualsiasi forma.
Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito”.”.
*** * ***
2. Fatto e svolgimento del processo
2.1. La ricorrente ha esposto, nel proprio atto introduttivo, di aver lavorato in qualità di docente come dipendente del , con contratto a tempo determinato, Controparte_1
- dal 25.09.2018 al 30.06.2019;
- dal 25.09.2019 al 30.06.2020;
- dal 24.09.2020 al 30.06.2021;
- dal 06.09.2021 al 30.06.2022 (doc. 1 – ricorso)
2.2. Aggiunge di essere attualmente assunta a tempo indeterminato dall'01.09.2022 presso l'istituto scolastico Gonzaga a come risulta dal contratto prodotto dalla stessa CP_2
(doc 4 - ricorso);
2.3. Ciò svolgendo attività, sotto ogni profilo, omogenee rispetto a quelle dei colleghi a tempo indeterminato.
2.4. Con il ricorso la stessa lamenta di non aver potuto usufruire, diversamente dai docenti di ruolo, della carta elettronica dell'importo di € 500,00 annuo prevista dall'art. 1, comma
121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, per l'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali. Beneficio che è stato illegittimamente negato da parte dell'amministrazione, e ciò in violazione del principio di non discriminazione, come riconosciuto dalla giurisprudenza sul punto.
2.5. Il , costituitosi in giudizio, resisteva all'azione avversaria, eccependo (i) in via CP_1 preliminare, la necessità di sospendere il giudizio ai fini di una nuova rimessione alla Corte di Giustizia della pregiudiziale interpretativa, nonché di attendere la decisione della
Cassazione sulla medesima questione;
(ii) sempre in via preliminare, la prescrizione del diritto azionato dalla ricorrente con riferimento al periodo precedente al 27.7.2018 per decorso del termine quinquennale;
(iii) nel merito, il rigetto delle domande avversarie, ritenendole infondate, e ciò, in sintesi, sia perché il trattamento differenziato dei docenti con contratto tempo determinato non sarebbe discriminatorio, sia perché i ricorrenti non avrebbero dato prova di aver sostenuto alcuna spesa relativamente alla formazione;
(iv) la
Pag. 5 di 13 cessazione della materia del contendere in relazione all'annualità 2022/23 (v) in subordine, di riconoscere il diritto azionato alle medesime condizioni dei docenti di ruolo, con esclusione di qualsiasi condanna dell'amministrazione al pagamento di somme di denaro direttamente a parte ricorrente.
2.6. Radicato il contraddittorio, all'esito dell'udienza di comparizione delle parti, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, il giudice riteneva la causa matura per la decisione e fissava udienza di discussione.
2.7. All'udienza di discussione, la difesa della ricorrente evidenziava che la stessa è attualmente in servizio, come da documentazione allegata, non contestata dal convenuto.
*****
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
*****
3. Ragioni della decisione
Al fine di dare conto delle ragioni dell'accoglimento del ricorso - nonché di illustrare le eccezioni preliminari sollevate dalla resistente - è utile ricostruire sinteticamente il quadro normativo e giurisprudenziale in materia.
*** * ***
3.1. Inquadramento normativo della controversia
3.1.1 Ai sensi dell'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_3 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né
Pag. 6 di 13 reddito imponibile”. I successivi D.P.C.M. 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016 hanno confermato l'esclusione dal beneficio in parola dei docenti assunti a tempo determinato, riservandola ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.
*****
3.1.2. Sulla questione oggetto di causa, si è pronunziata la Corte di Giustizia Europea, nella causa C-450/21, con ordinanza resa in data 18 maggio 2022, a mezzo della quale ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di CP_1 sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
3.1.3. Nella suddetta decisione, il Giudice Europeo ha evidenziato come, “ai sensi dell'articolo
282 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (supplemento ordinario alla GURI n. 115, del 19 maggio 1994), l'aggiornamento delle conoscenze [sia] un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica”, e come “l'articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 27 novembre
Pag. 7 di 13 2007, preved[a], al comma 1, che l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizi”.
3.1.4. Come ha già correttamente osservato il Tribunale di Milano, “considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro
(al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro” (Trib. Milano, Sez. Lav., 14 dicembre 2022, n. 3006). E nella stessa direzione si è pronunciato anche questo tribunale (sentenza tribunale di Mantova n.
161/2023 del 6.7.2023).
3.1.5. In questo senso, d'altronde, si è espresso il Consiglio di Stato con sentenza 16 marzo
2022, n. 1842, a mezzo della quale ha affermato che “spetta all'amministrazione pubblica l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, osservando: “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti” (parte motiva).
3.1.6. Il Giudice Amministrativo, peraltro, ha evidenziato come “…il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grav[i] su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere – come fa la sentenza appellata – che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento” (parte motiva).
3.1.7. Sulla base della richiamata motivazione, sono stati annullati il D.P.C.M. 25 settembre
2015, la nota applicativa del 15 ottobre 2015, n. 15219, e il D.P.C.M. 28 novembre 2016,
Pag. 8 di 13 nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta docente.
*****
3.2. Le eccezioni preliminari sollevate dalla resistente
3.2.1. Chiarito il contesto legislativo e giurisprudenziale, è appena il caso di osservare, in via preliminare, come la richiesta dell'amministrazione resistente di disporre un nuovo rinvio alla Corte di Giustizia e comunque la sospensione del presente giudizio in attesa della pronuncia della Cassazione non meriti accoglimento, alla luce della copiosa giurisprudenza, sia merito che di legittimità, consolidatasi sui temi posti ad oggetto del presente processo, non da ultima la sentenza della Cassazione del 27.10.2023 n. 29961, resa all'esito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. e sopra ampiamente citata.
******
3.2.2. Quanto all'eccezione di prescrizione (parziale) dei diritti azionati dalla ricorrente, va osservato, prima di tutto, come la deduzione della convenuta investa le sole prestazioni maturate nel periodo anteriore al 27.7.2018.
3.2.3. Al riguardo, occorre ricordare come la disciplina giuridica di questa fattispecie sia stata di recente ricostruita dalla giurisprudenza di legittimità nei termini seguenti: “l'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica); invece, l'azione risarcitoria, stante la sua natura contrattuale, si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data di uscita dell'insegnante dal sistema scolastico” (Cass.
Sez. L Sentenza n. 29961 del 27/10/2023 (Rv. 669340 - 04))
3.2.4. Fatta questa precisazione in via generale, va osservato come l'eccezione in parola sia comunque infondata, per il motivo che la ricorrente in data 6.7.2023 ha inviato al CP_1 convenuto una diffida per rivendicare i diritti posti ad oggetto del presente giudizio, con conseguente effetto interruttivo della prescrizione nel momento di ricezione della stessa.
3.2.5. A quella data, infatti, con riferimento all'annualità 2018/2019, il termine di prescrizione non era ancora decorso, essendo la ricorrente in servizio dal 25.9.2018 e solo
Pag. 9 di 13 da quel momento esigibile il diritto azionato. Pertanto, l'eccezione del dovrà CP_1 essere disattesa.
*****
3.3. Nel merito: fondatezza delle domande azionate dalla parte ricorrente
3.3.1. I principi richiamati nei paragrafi precedenti debbono trovare applicazione anche nel caso di specie, posto che non si ravvisa nessuna ragione obiettiva tale da giustificare un differente trattamento dell'odierna parte ricorrente rispetto ai docenti di ruolo.
3.3.2. Il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento attiene al livello qualitativo che deve essere, necessariamente, garantito dai docenti nello svolgimento delle attività di insegnamento loro demandate: un livello qualitativo che deve essere analogamente elevato, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa a tempo indeterminato, a tempo determinato per l'intera durata di un anno scolastico, ovvero a tempo determinato per supplenze brevi che coprano – in ogni caso – un arco temporale significativo e rilevante, tenuto conto della funzione propria dell'emolumento di cui si discute.
3.3.3. Diversamente argomentando, si giungerebbe a escludere per una parte degli studenti degli istituti scolastici statali – quelli interessati da supplenze di breve periodo – il diritto al medesimo livello qualitativo di insegnamento assicurato agli altri. Conseguenza, evidentemente, inaccettabile.
*****
3.3.4. Si osservi, d'altra parte, che in questa specifica prospettiva si è recentemente pronunziato il Supremo Collegio, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c.
3.3.5. Con sentenza del 27 ottobre 2023, n. 29961, infatti, la Corte di Cassazione ha sottolineato come la ratio sottesa all'istituto sia quella di sostegno alla formazione e aggiornamento dei docenti (per i quali, si è visto, la formazione è – al contempo – diritto e dovere), ed ha ravvisato la necessità di rimuovere la discriminazione per disparità di trattamento subita dagli assunti a tempo determinato (per le assunzioni sussumibili nel concetto di didattica annua ovvero per supplenze per vacanza su organico di diritto e di fatto) rispetto ai docenti di ruolo, con conseguente diritto al riconoscimento della carta docente alla stregua di questi ultimi.
Pag. 10 di 13 3.3.6. Il Giudice di legittimità ha escluso la natura retributiva dell'istituto e, nell'ambito dell'azione di adempimento tipica di questa tipologia di contenzioso, ha affermato che permane l'inserimento nel sistema scolastico – e, dunque, il diritto alla carta ove maturato per una certa annualità – sino a quando il docente precario resti iscritto nelle graduatorie per le supplenze e riceva eventualmente incarichi di supplenza. Per contro, in caso di cessazione dal servizio e/o esclusione dalle graduatorie, la carta non può più ritenersi fruibile e l'unico diritto eventualmente esercitabile è quello al risarcimento del danno.
3.3.7. A dispetto di quanto sostenuto dall'Amministrazione convenuta nelle difese svolte in questa tipologia di contenzioso, peraltro, il Supremo Collegio ha escluso che possa assumere rilevanza la mancata presentazione della domanda da parte del docente precario, così come che possa trovare applicazione il regime di decadenza previsto per il caso di mancata utilizzazione nel biennio.
*****
3.3.8. Ciò posto, da ultimo, si osserva quanto segue.
3.3.9. Con l'art. 15 D.L. 69/2023, rubricato “Disposizioni in materia di Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente - Caso ARES (2021) 5623843”, il Legislatore ha disposto che “
1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementata di 10,9 milioni di euro nell'anno 2023. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26”.
3.3.10. La suddetta previsione non ha rilievo alcuno ai fini della presente decisione, non solo in quanto destinata a esplicare efficacia solo per il futuro e non rispetto agli Anni
Scolastici passati, ma altresì in quanto – regolamentando le sole supplenze annuali su posto vacante e disponibile (ossia, le supplenze con decorrenza sino al 31 agosto di ciascun anno scolastico) – lascia comunque prive di disciplina, con ogni conseguente criticità, le altre tipologie di supplenze.
3.3.11. In ogni caso, rispetto a tali annualità, non è stata azionata alcuna pretesa da parte della ricorrente.
Pag. 11 di 13
4. Conclusioni
4.1. Alla luce di quanto sin qui considerato, deve dunque ritenersi accertato il diritto della ricorrente di ottenere rispettivamente la carta docente per gli anni scolastici indicati nel ricorso introduttivo per l'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, non dando applicazione, per i motivi anzidetti, alle citate norme interne confliggenti con il dettato comunitario sopra ricostruito.
*****
4.2.
Considerato che
parte ricorrente è attualmente inserita nel sistema scolastico, come dimostrato dalla stessa, l'Amministrazione convenuta deve essere condannata a mettere a disposizione della stessa la suddetta carta docente, o altro equipollente, così che egli ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
4.3. In proposito si osserva, da un lato, che non può darsi luogo a una condanna di mero pagamento dell'importo corrispondente poiché, in questo modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza il vincolo funzionale di destinazione imposto dal Legislatore proprio all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015; dall'altro, che l'importo di cui si discute non può essere maggiorato di interessi, in quanto – ex art. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016 – lo stesso è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni, nemmeno ove venga utilizzato nell'anno successivo a quello di erogazione.
*****
4.4. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, l'Amministrazione convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di cui al dispositivo che tiene conto della natura seriale della controversia.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando,
in accoglimento del ricorso,
ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita,
accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di €
500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del
Pag. 12 di 13 personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022;
Conseguentemente, condanna la parte convenuta resistente a mettere a disposizione della ricorrente, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente, detta carta docente, o altro equipollente, per l'importo complessivo di € 2.000,00, così che la stessa ricorrente ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, che liquida a favore di parte ricorrente in complessivi € 930,00, oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi a favore del procuratore.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Mantova, 14.2.2025
IL GIUDICE
dott. Emanuele CROCI
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TRIBUNALE DI MANTOVA
-Sezione lavoro-
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Nella causa civile iscritta al n. R.G. lav. 475/2023 promossa da:
(cod. fisc. ), con l'avv. Marco Dibitonto Parte_1 C.F._1
Email_1
Ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso a mezzo dei funzionari delegati dell dott.ssa Angelica CP_2
De Rubertis e dott.ssa Valeria Vecchio
PEC: Email_2
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VERBALE DI UDIENZA
Oggi 14.2.2025, alle ore 9.15 dinnanzi al Giudice Emanuele Croci, sono comparsi in video conferenza:
Per il ricorrente, l'avv. Dibitonto
Per il convenuto, la dottoressa Vecchio;
****
Il Giudice prende atto dell'identità dei soggetti partecipanti, che collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale di udienza.
Su invito del giudice i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza stessa. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
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A questo punto, i procuratori delle parti discutono la causa riportandosi agli atti e chiedono l'accoglimento delle conclusioni in essi formulate.
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Esaurita la discussione,
Il Giudice, Si ritira in camera di consiglio, dando atto che i procuratori rinunciano alla lettura del dispositivo.
Su invito del giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
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All'esito della camera di consiglio, il giudice pronuncia la seguente sentenza, pubblicamente letta
14.02.2025 CP_2
IL GIUDICE DEL LAVORO
Emanuele CROCI
Pag. 2 di 13 UDIENZA DEL 14.02.2025 N. 475/2023 R.G.L.
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In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE LAVORO
***** in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott.
Emanuele CROCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 53 Legge 133/2008 nella controversia di primo grado promossa da
(cod. fisc. ), con l'avv. Marco Parte_1 C.F._1
Dibitonto
Email_1
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso a mezzo dei funzionari delegati dell' dott.ssa Angelica CP_2
De Rubertis e dott.ssa Valeria Vecchio
PEC: Email_2
- CONVENUTO RESISTENTE-
Oggetto: carta docente All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
*****
1. Le conclusioni delle parti
Pag. 3 di 13 1.1. Con ricorso depositato in data 16.7.2023, la ricorrente ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Mantova – Sezione Lavoro – il Controparte_1
per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
Accerti e dichiari il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, ex art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015,
- condanni il ad adottare ogni atto necessario per consentire alla parte Controparte_1 ricorrente il godimento della carta elettronica docente per gli anni scolastici;
2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021; - 2021/2022; - per un importo complessivo di € 2.000,00, (pari ad € 500,00 per ciascun anno), quale contributo alla formazione del ricorrente.
- condanni il in persona del Ministro protempore, al pagamento delle competenze Controparte_1 legali, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, tenuto conto dell'art. 4, comma 1 bis, del Decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 introdotto dall'ar. 1 del Decreto 8 marzo 2018, n. 37 el Ministero della Giustizia, pubblicato sulla GU n. 96 del 26-4-2018, che prevede che: “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”
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1.2. Il , costituitosi in Controparte_1 giudizio in giudizio, ha contestato le pretese avversarie, chiedendo:
Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1 co. 121 l. n.
107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpreta-zione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21:
Nella ipotesi in cui non disponga la sospensione del procedimento, ritenendo la causa matura per la decisione, Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adito:
1. l'infondatezza della domanda azionata ex adverso e, per l'effetto, rigettarla;
2. In ogni caso rigettare la domanda con riferimento all'annualità 2023/2024 stante il riconoscimento amministrativo del bonus in questione ai sensi dell'art. dell'art. 15 del D.L. 69/2023 con dichiarazione della cessazione della materia del contendere;
3. accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto preteso per il periodo antecedente al 27.07.2018 per decorso del termine quinquennale;
4. in subordine, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda, rigettata la domanda di condanna al pagamento di somme, riconoscere, in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo;
Pag. 4 di 13 rigettare per infondatezza la domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione e di accessori in qualsiasi forma.
Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito”.”.
*** * ***
2. Fatto e svolgimento del processo
2.1. La ricorrente ha esposto, nel proprio atto introduttivo, di aver lavorato in qualità di docente come dipendente del , con contratto a tempo determinato, Controparte_1
- dal 25.09.2018 al 30.06.2019;
- dal 25.09.2019 al 30.06.2020;
- dal 24.09.2020 al 30.06.2021;
- dal 06.09.2021 al 30.06.2022 (doc. 1 – ricorso)
2.2. Aggiunge di essere attualmente assunta a tempo indeterminato dall'01.09.2022 presso l'istituto scolastico Gonzaga a come risulta dal contratto prodotto dalla stessa CP_2
(doc 4 - ricorso);
2.3. Ciò svolgendo attività, sotto ogni profilo, omogenee rispetto a quelle dei colleghi a tempo indeterminato.
2.4. Con il ricorso la stessa lamenta di non aver potuto usufruire, diversamente dai docenti di ruolo, della carta elettronica dell'importo di € 500,00 annuo prevista dall'art. 1, comma
121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, per l'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali. Beneficio che è stato illegittimamente negato da parte dell'amministrazione, e ciò in violazione del principio di non discriminazione, come riconosciuto dalla giurisprudenza sul punto.
2.5. Il , costituitosi in giudizio, resisteva all'azione avversaria, eccependo (i) in via CP_1 preliminare, la necessità di sospendere il giudizio ai fini di una nuova rimessione alla Corte di Giustizia della pregiudiziale interpretativa, nonché di attendere la decisione della
Cassazione sulla medesima questione;
(ii) sempre in via preliminare, la prescrizione del diritto azionato dalla ricorrente con riferimento al periodo precedente al 27.7.2018 per decorso del termine quinquennale;
(iii) nel merito, il rigetto delle domande avversarie, ritenendole infondate, e ciò, in sintesi, sia perché il trattamento differenziato dei docenti con contratto tempo determinato non sarebbe discriminatorio, sia perché i ricorrenti non avrebbero dato prova di aver sostenuto alcuna spesa relativamente alla formazione;
(iv) la
Pag. 5 di 13 cessazione della materia del contendere in relazione all'annualità 2022/23 (v) in subordine, di riconoscere il diritto azionato alle medesime condizioni dei docenti di ruolo, con esclusione di qualsiasi condanna dell'amministrazione al pagamento di somme di denaro direttamente a parte ricorrente.
2.6. Radicato il contraddittorio, all'esito dell'udienza di comparizione delle parti, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, il giudice riteneva la causa matura per la decisione e fissava udienza di discussione.
2.7. All'udienza di discussione, la difesa della ricorrente evidenziava che la stessa è attualmente in servizio, come da documentazione allegata, non contestata dal convenuto.
*****
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
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3. Ragioni della decisione
Al fine di dare conto delle ragioni dell'accoglimento del ricorso - nonché di illustrare le eccezioni preliminari sollevate dalla resistente - è utile ricostruire sinteticamente il quadro normativo e giurisprudenziale in materia.
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3.1. Inquadramento normativo della controversia
3.1.1 Ai sensi dell'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_3 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né
Pag. 6 di 13 reddito imponibile”. I successivi D.P.C.M. 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016 hanno confermato l'esclusione dal beneficio in parola dei docenti assunti a tempo determinato, riservandola ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.
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3.1.2. Sulla questione oggetto di causa, si è pronunziata la Corte di Giustizia Europea, nella causa C-450/21, con ordinanza resa in data 18 maggio 2022, a mezzo della quale ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di CP_1 sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
3.1.3. Nella suddetta decisione, il Giudice Europeo ha evidenziato come, “ai sensi dell'articolo
282 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (supplemento ordinario alla GURI n. 115, del 19 maggio 1994), l'aggiornamento delle conoscenze [sia] un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica”, e come “l'articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 27 novembre
Pag. 7 di 13 2007, preved[a], al comma 1, che l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizi”.
3.1.4. Come ha già correttamente osservato il Tribunale di Milano, “considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro
(al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro” (Trib. Milano, Sez. Lav., 14 dicembre 2022, n. 3006). E nella stessa direzione si è pronunciato anche questo tribunale (sentenza tribunale di Mantova n.
161/2023 del 6.7.2023).
3.1.5. In questo senso, d'altronde, si è espresso il Consiglio di Stato con sentenza 16 marzo
2022, n. 1842, a mezzo della quale ha affermato che “spetta all'amministrazione pubblica l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, osservando: “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti” (parte motiva).
3.1.6. Il Giudice Amministrativo, peraltro, ha evidenziato come “…il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grav[i] su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere – come fa la sentenza appellata – che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento” (parte motiva).
3.1.7. Sulla base della richiamata motivazione, sono stati annullati il D.P.C.M. 25 settembre
2015, la nota applicativa del 15 ottobre 2015, n. 15219, e il D.P.C.M. 28 novembre 2016,
Pag. 8 di 13 nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta docente.
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3.2. Le eccezioni preliminari sollevate dalla resistente
3.2.1. Chiarito il contesto legislativo e giurisprudenziale, è appena il caso di osservare, in via preliminare, come la richiesta dell'amministrazione resistente di disporre un nuovo rinvio alla Corte di Giustizia e comunque la sospensione del presente giudizio in attesa della pronuncia della Cassazione non meriti accoglimento, alla luce della copiosa giurisprudenza, sia merito che di legittimità, consolidatasi sui temi posti ad oggetto del presente processo, non da ultima la sentenza della Cassazione del 27.10.2023 n. 29961, resa all'esito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. e sopra ampiamente citata.
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3.2.2. Quanto all'eccezione di prescrizione (parziale) dei diritti azionati dalla ricorrente, va osservato, prima di tutto, come la deduzione della convenuta investa le sole prestazioni maturate nel periodo anteriore al 27.7.2018.
3.2.3. Al riguardo, occorre ricordare come la disciplina giuridica di questa fattispecie sia stata di recente ricostruita dalla giurisprudenza di legittimità nei termini seguenti: “l'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica); invece, l'azione risarcitoria, stante la sua natura contrattuale, si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data di uscita dell'insegnante dal sistema scolastico” (Cass.
Sez. L Sentenza n. 29961 del 27/10/2023 (Rv. 669340 - 04))
3.2.4. Fatta questa precisazione in via generale, va osservato come l'eccezione in parola sia comunque infondata, per il motivo che la ricorrente in data 6.7.2023 ha inviato al CP_1 convenuto una diffida per rivendicare i diritti posti ad oggetto del presente giudizio, con conseguente effetto interruttivo della prescrizione nel momento di ricezione della stessa.
3.2.5. A quella data, infatti, con riferimento all'annualità 2018/2019, il termine di prescrizione non era ancora decorso, essendo la ricorrente in servizio dal 25.9.2018 e solo
Pag. 9 di 13 da quel momento esigibile il diritto azionato. Pertanto, l'eccezione del dovrà CP_1 essere disattesa.
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3.3. Nel merito: fondatezza delle domande azionate dalla parte ricorrente
3.3.1. I principi richiamati nei paragrafi precedenti debbono trovare applicazione anche nel caso di specie, posto che non si ravvisa nessuna ragione obiettiva tale da giustificare un differente trattamento dell'odierna parte ricorrente rispetto ai docenti di ruolo.
3.3.2. Il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento attiene al livello qualitativo che deve essere, necessariamente, garantito dai docenti nello svolgimento delle attività di insegnamento loro demandate: un livello qualitativo che deve essere analogamente elevato, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa a tempo indeterminato, a tempo determinato per l'intera durata di un anno scolastico, ovvero a tempo determinato per supplenze brevi che coprano – in ogni caso – un arco temporale significativo e rilevante, tenuto conto della funzione propria dell'emolumento di cui si discute.
3.3.3. Diversamente argomentando, si giungerebbe a escludere per una parte degli studenti degli istituti scolastici statali – quelli interessati da supplenze di breve periodo – il diritto al medesimo livello qualitativo di insegnamento assicurato agli altri. Conseguenza, evidentemente, inaccettabile.
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3.3.4. Si osservi, d'altra parte, che in questa specifica prospettiva si è recentemente pronunziato il Supremo Collegio, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c.
3.3.5. Con sentenza del 27 ottobre 2023, n. 29961, infatti, la Corte di Cassazione ha sottolineato come la ratio sottesa all'istituto sia quella di sostegno alla formazione e aggiornamento dei docenti (per i quali, si è visto, la formazione è – al contempo – diritto e dovere), ed ha ravvisato la necessità di rimuovere la discriminazione per disparità di trattamento subita dagli assunti a tempo determinato (per le assunzioni sussumibili nel concetto di didattica annua ovvero per supplenze per vacanza su organico di diritto e di fatto) rispetto ai docenti di ruolo, con conseguente diritto al riconoscimento della carta docente alla stregua di questi ultimi.
Pag. 10 di 13 3.3.6. Il Giudice di legittimità ha escluso la natura retributiva dell'istituto e, nell'ambito dell'azione di adempimento tipica di questa tipologia di contenzioso, ha affermato che permane l'inserimento nel sistema scolastico – e, dunque, il diritto alla carta ove maturato per una certa annualità – sino a quando il docente precario resti iscritto nelle graduatorie per le supplenze e riceva eventualmente incarichi di supplenza. Per contro, in caso di cessazione dal servizio e/o esclusione dalle graduatorie, la carta non può più ritenersi fruibile e l'unico diritto eventualmente esercitabile è quello al risarcimento del danno.
3.3.7. A dispetto di quanto sostenuto dall'Amministrazione convenuta nelle difese svolte in questa tipologia di contenzioso, peraltro, il Supremo Collegio ha escluso che possa assumere rilevanza la mancata presentazione della domanda da parte del docente precario, così come che possa trovare applicazione il regime di decadenza previsto per il caso di mancata utilizzazione nel biennio.
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3.3.8. Ciò posto, da ultimo, si osserva quanto segue.
3.3.9. Con l'art. 15 D.L. 69/2023, rubricato “Disposizioni in materia di Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente - Caso ARES (2021) 5623843”, il Legislatore ha disposto che “
1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementata di 10,9 milioni di euro nell'anno 2023. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26”.
3.3.10. La suddetta previsione non ha rilievo alcuno ai fini della presente decisione, non solo in quanto destinata a esplicare efficacia solo per il futuro e non rispetto agli Anni
Scolastici passati, ma altresì in quanto – regolamentando le sole supplenze annuali su posto vacante e disponibile (ossia, le supplenze con decorrenza sino al 31 agosto di ciascun anno scolastico) – lascia comunque prive di disciplina, con ogni conseguente criticità, le altre tipologie di supplenze.
3.3.11. In ogni caso, rispetto a tali annualità, non è stata azionata alcuna pretesa da parte della ricorrente.
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4. Conclusioni
4.1. Alla luce di quanto sin qui considerato, deve dunque ritenersi accertato il diritto della ricorrente di ottenere rispettivamente la carta docente per gli anni scolastici indicati nel ricorso introduttivo per l'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, non dando applicazione, per i motivi anzidetti, alle citate norme interne confliggenti con il dettato comunitario sopra ricostruito.
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4.2.
Considerato che
parte ricorrente è attualmente inserita nel sistema scolastico, come dimostrato dalla stessa, l'Amministrazione convenuta deve essere condannata a mettere a disposizione della stessa la suddetta carta docente, o altro equipollente, così che egli ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
4.3. In proposito si osserva, da un lato, che non può darsi luogo a una condanna di mero pagamento dell'importo corrispondente poiché, in questo modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza il vincolo funzionale di destinazione imposto dal Legislatore proprio all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015; dall'altro, che l'importo di cui si discute non può essere maggiorato di interessi, in quanto – ex art. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016 – lo stesso è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni, nemmeno ove venga utilizzato nell'anno successivo a quello di erogazione.
*****
4.4. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, l'Amministrazione convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di cui al dispositivo che tiene conto della natura seriale della controversia.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando,
in accoglimento del ricorso,
ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita,
accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di €
500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del
Pag. 12 di 13 personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022;
Conseguentemente, condanna la parte convenuta resistente a mettere a disposizione della ricorrente, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente, detta carta docente, o altro equipollente, per l'importo complessivo di € 2.000,00, così che la stessa ricorrente ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, che liquida a favore di parte ricorrente in complessivi € 930,00, oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi a favore del procuratore.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Mantova, 14.2.2025
IL GIUDICE
dott. Emanuele CROCI
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