Articolo 5 della Legge 26 settembre 1985, n. 482
Articolo 4Articolo 6
Versione
1 ottobre 1985
Art. 5.
E' in ogni caso riliquidata ai sensi del primo comma dell'articolo 4 l'imposta dovuta sulle indennita' e altre somme percepite a decorrere dal 1 gennaio 1980. La riliquidazione deve essere richiesta ai sensi del quinto comma del predetto articolo.
Entrata in vigore il 1 ottobre 1985
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