Art. 5.
E' in ogni caso riliquidata ai sensi del primo comma dell'articolo 4 l'imposta dovuta sulle indennita' e altre somme percepite a decorrere dal 1 gennaio 1980. La riliquidazione deve essere richiesta ai sensi del quinto comma del predetto articolo.
E' in ogni caso riliquidata ai sensi del primo comma dell'articolo 4 l'imposta dovuta sulle indennita' e altre somme percepite a decorrere dal 1 gennaio 1980. La riliquidazione deve essere richiesta ai sensi del quinto comma del predetto articolo.