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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/07/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
DOTT. PIETRO SCRUTERI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1°203/2019 R.G.A.C., assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 12 marzo 2025 , vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli avvocati Concetta Stella e Antonio Maritati, giusta Parte_1 procura in atti
E
rappresentato dal suo procuratore in persona Controparte_1 Controparte_2 del suo procuratore, in giudizio con il ministero dell'avv. Mario Mari giusta procura in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI: per l'appellante < Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni istanza, deduzione o eccezione contraria, accogliere la presente domanda e per l'effetto:- In via preliminare
e pregiudiziale, riformare la sentenza impugnata e ,per l'effetto, dichiarare la legittimazione passiva della società convenuta appellata, per tutte le motivazioni esposte;
- Nel merito, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, riformata ed annullata integralmente la sentenza impugnata, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale di già Controparte_1 [...]
, come rassegnate nell'atto di citazione ed in tutti gli atti del giudizio di primo grado, Controparte_3
e cioè:- accertare la conclusione del contratto tra e Parte_1 Controparte_4 giusta accettazione della richiesta di allacciamento e di fornitura di energia elettrica del 25.10.2012; CP_
- accertare che , già . si è resa inadempiente Controparte_1 Controparte_5 al succitato contratto di fornitura;
- accertare che il suddetto comportamento inadempiente è stato causa immediata e diretta dei danni subiti dall'odierno appellante;
- Condannare Controparte_1 al risarcimento dei danni subiti dall'appellante per il mancato godimento degli
[...] immobili nella misura come riportata nell'atto introduttivo del precedente grado di giudizio o in quella misura che l'Ecc.ma Corte di Appello adita riterrà più congrua;
- Con vittoria di onorari, spese e competenze, oltre oneri di legge, del doppio grado di giudizio.>
Per l'appellata < voglia l'ecc.ma corte d'appello adita Disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
e respinta preliminarmente distanza inibitoria le rigettare in tutto l'appello confermando la sentenza di primo grado invia del tutto subordinata pur dovendosi ritenere le circostanze di fatto articolate provate dai documenti non contestati in sede istruttoria voglia preliminarmente ammettere la prova per testi già articolata in primo grado è riportata nelle premesse in fatto del presente atto con i testi ivi indicati. Con vittoria di spese e competenze ed onorari del giudizio >
§1) La vicenda controversa e la sentenza impugnata
ha adito il Tribunale di Paola esponendo: Parte_1 che in data 19 gennaio 2012 aveva inoltrato ad una richiesta per Controparte_3
l'allacciamento alla rete elettrica di un fabbricato realizzato nel comune di Belvedere Marittimo;
che l' aveva richiesto l'inoltro di documentazione e che egli aveva CP_2 Controparte_1 tempestivamente dato seguito a detta richiesta inviando la documentazione ed effettuando poi il pagamento ( tramite bonifico bancario dell'8 gennaio 2013 ) dell'importo di € 7.520,91 cui è seguito l'emissione della relativa fattura da parte di CP_2 che dopo la conclusione del contratto ( da considerare avvenuta per effetto dell'inoltro dei documenti e del pagamento dell'importo richiesto ) ha comunicato, con missiva del 25 Parte_2 ottobre 2012, che l'allacciamento era subordinato alla cessione da parte del cliente di un quoziente di terreno per collocare una nuova cabina elettrica di trasformazione richiamando sul punto una dichiarazione di impegno in realtà mai sottoscritta dall'attore; che a carico della società fornitrice Energia Servizio Elettrico sussiste un indubbio CP_1 inadempimento contrattuale, a nulla rilevando la richiesta di disponibilità del suolo ( non assecondata dall'attore ) proveniente dalla società distributrice, posto che detta richiesta è giunta quando il contratto era già concluso ed era pertanto insorto l'obbligo della società di fornire l'energia elettrica;
ha dedotto che per effetto dell'inadempimento ha provocato all'attore ingenti danno determinando l'interruzione delle trattative per due unità immobiliari presenti all'interno del fabbricato cui si riferisce la richiesta di allacciamento, con consequenziale perdita del prezzo di vendita e per la mancata locazione di una serie di altri appartamenti sempre all'interno dello stabile.
Alla luce di tali rilievi ha chiesto al Tribunale di accertare l'inadempimento della società convenuta, di condannarla all'adempimento e al risarcimento del danno.
Alla domanda attrice ha resistito la società convenuta fornendo una ricostruzione dei fatti completamente differente e, in particolare, rappresentando la seguente cronologia degli eventi: in data 6/12/2011 ha contattato telefonicamente la società per richiedere un Parte_3 allaccio collettivo;
in data 7/12/2011 viene inoltrata al cliente una lettera nella quale è descritta tutta la documentazione che questi avrebbe dovuto produrre per consentire alla società di inoltrare al distributore la domanda di sopralluogo e preventivo;
con lettera del 24 gennaio 2012 la società convenuta ha chiesto al cliente l'inoltro della documentazione mancante;
con lettera dell'8 maggio 2012, previo accordo telefonico, viene ribadita la richiesta di documentazione con nuovo inoltro della missiva del 24 gennaio che conteneva l'elenco completo;
in data 9 giugno 2012 l'attore ha mandato nuovamente la documentazione anche stavolta incompleta;
seguono varie interlocuzioni e vari inoltri sempre incompleti fino a quando il 28 settembre 2012 la documentazione del cliente risulta finalmente completa;
in data 1ottobre 2012 viene inoltrata al distributore la richiesta di sopralluogo preventivo e in data
25 ottobre 2012, pervenuto il preventivo di spesa di quest'ultimo, lo stesso è stato inviato a Parte_1 unitamente alla documentazione da compilare e da restituire;
in data 8 gennaio 2013 ha inoltrato l'accettazione del preventivo e la ricevuta del Parte_1 pagamento;
richiesta e ottenuta una piccola integrazione del pagamento, il 17 gennaio 2013 è stata inoltrata al distributore la richiesta di allaccio;
solo in data 21 gennaio 2014 ha lamentato via fax la mancata esecuzione dei lavori Parte_1 inoltrando le comunicazioni di e- distribuzione del 25 ottobre 2012 e del 22 novembre 2013 nelle quali era precisato che l'allaccio era subordinato alla cessione di un'area per la realizzazione di una nuova cabina.
Ha quindi dedotto di aver chiesto ed ottenuto da tutta la documentazione Parte_2 riguardante l'allaccio dalla quale emerge con evidenza che sin dal primo sopralluogo a fu Parte_1 indicata la necessità della cessione di un quoziente di fondi terreno per realizzare una nuova cabina elettrica;
il rifiuto di acconsentire a detta cessione ha determinato il blocco della pratica.
Ha quindi concluso affermando che nessun addebito può essere mosso alla società convenuta non solo perché la realizzazione dell'allaccio può essere curata solo dal distributore ma anche perché nel caso in esame il mancato allacciamento è dipeso esclusivamente dalla condotta dell'attore.
Ha ancora eccepito l'assoluta mancanza di prova in ordine ai danni invocati dalla parte e del nesso causale che legherebbe i medesimi alla condotta della convenuta.
La causa è stata istruita esclusivamente con le produzioni documentali delle parti. Con sentenza del 4 aprile 2019 il Tribunale di Paola ha ritenuto che nessun obbligo potesse configurarsi a carico della società convenuta perché detta società Controparte_1 si occupa esclusivamente della vendita di energia elettrica mentre l'allacciamento è di competenze di e- distribuzione s.p.a. Attesa l'assenza di titolarità passiva del rapporto obbligatorio
§2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
Avverso la sentenza del Tribunale di Paola ha proposto tempestivamente appello Parte_1 con atto di citazione notificato il 31 maggio 2019 affidandolo ai motivi che saranno di seguito esaminati.
Con comparsa di risposta depositata il 22 ottobre 2019 si è costituita Controparte_1
rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
[...]
Con ordinanza del 13 dicembre 2019 è stata rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
A seguito della soppressione della terza sezione civile di questa corte la causa è stata rimessa a12 marzo 2025 alla seconda sezione ed è stata fissata una nuova udienza dei precisazione delle conclusioni per il 12 marzo 2025 poi sostituita dal deposito telematico di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.. Entrambe le parti hanno depositato note di trattazione e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cp.c.
Con un unico articolato motivo l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata per avere il giudice rilevato d'ufficio una circostanza che doveva costituire oggetto di una eccezione di parte.
L'appellante in particolare si sofferma a lungo sulla distinzione delle nozioni di legitimatio ad causam
e legittimazione passiva evidenziando che mentre la prima integrando una condizione di proponibilità della domanda deve essere verificata d'ufficio dal giudice la seconda invece attiene al merito della controversia e, pertanto, deve essere oggetto di una specifica eccezione di parte che, secondo l'assunto dell'appellante, nel caso in esame non è mai stata proposta. Il motivo prosegue poi nell'argomentazione della fondatezza della domanda attraverso la dimostrazione che la società convenuta era l'unica controparte contrattuale dell'appellante e che solo su di essa gravasse l'impegno contrattualmente assunto di curare l'allacciamento, impegno nella specie non onerato nonostante il regolare pagamento da parte dell'utente degli oneri richiesti.
Il motivo è complessivamente infondato e deve essere disatteso per le ragioni di seguito enunciate.
Deve in primo luogo rilevarsi che, per come esattamente rilevato dall'appellata, la questione della titolarità dell'obbligo di procedere all'allacciamento seppure non declinata in una formale eccezione di difetto di legittimazione passiva è stata ampiamente sollevata dalla convenuta che nella propria comparsa di risposta ha evidenziato che l'allacciamento è di competenza del distributore, precisando di avere esattamente eseguito la propria prestazione proprio rimettendo l'intera pratica al distributore per l'ulteriore corso. D'altra parte proprio perché il difetto di legittimazione passiva, ovvero di titolarità dell'obbligazione, è difesa squisitamente di merito essa non richiede il ricorso a formule sacramentali ben potendo risultare dalla complessiva contestazione della pretesa avversaria.
Escluso quindi che il tribunale abbia deciso sulla base di un inammissibile rilievo officioso, la fondatezza del motivo di appello deve essere verificata sotto il diverso profilo della deduzione della esistenza di una obbligazione contrattuale gravante dall'appellata e da questa disatteso, non oggetto di specifico scrutinio da parte del giudice di primo grado.
La tesi sostenuta sin dall'inizio dall'appellante in primo grado e coltivata nell'attuale grado del giudizio è che attraverso una serie di interlocuzioni tra e Parte_1 Controparte_1
inquadrabili sostanzialmente nella figura negoziale della formazione progressiva del
[...] consenso si sia infine giunti alla stipula di un accordo contrattuale nel quale la prestazione a carico di consiste nel versamento dell'importo richiesto e quella dovuta dal Parte_1 [...] nell'allacciamento alla rete elettrica. Non esistendo un documento unitario Controparte_1 nel quale le parti hanno consacrato le rispettive obbligazioni contrattuali, la ricostruzione del contenuto di dette obbligazioni deve necessariamente avvenire attraverso l'esame del contenuto delle singole interlocuzioni.
E' pacifico tra le parti che l'iter negoziale sia iniziato con un contatto telefonico avvenuto il 6 dicembre 2011 nel corso del quale ha avanzato a Parte_1 Controparte_1 richiesta di allacciamento. A fronte di questo contatto telefonico la società inoltra a
[...] Parte_1 una prima missiva ( datata 7 dicembre 2011 ) del seguente tenore informiamo che per inoltrare al Distributore la richiesta di sopralluogo/ preventivo, è necessario l'INVIO IN UN'UNICA SOLUZIONE a - Casella Postale Controparte_3
1100 -85100 POTENZA o al FAX 800 900 150 della seguente documentazione…>
Già da questa prima missiva inizia a delinearsi quale sia il ruolo svolto nella vicenda dalla società convenuta e quali gli impegni dalla stessa assunti.
Sulla stessa linea si pone la successiva missiva del 24 gennaio 2012 che nell'evidenziare al richiedente l'incompletezza della documentazione inoltrata così si esprime < Le ricordiamo che per inoltrare al
Distributore la richiesta di sopralluogo /preventivo è necessario l'invio in unica soluzione a ENEL
Servizio Elettrico Spa… della seguente documentazione … >
Di uguale tenore la missiva del 18 settembre 2012 sempre relativa alla contestazione della incompletezza della documentazione inoltrata < per inoltrare al distributore la richiesta di sopralluogo/preventivo siamo costretti nostro malgrado a richiederle il renvio di tutta la documentazione che per sua comodità elenchiamo di seguito .. > Ancora nella missiva del 25 ottobre 2012 si riferisce < precisamo che daremo corso al trasferimento dell'ordine di a solo al ricevimento … > CP_7 Parte_2
In questa stessa missiva si fa anche riferimento all'allegato preventivo tecnico del distributore nel quale testualmente di legge < Tempi di esecuzione del contratto: 60 gg lavorativi a partire dalla data in cui riceverà da l'accettazione di questa Parte_2 Controparte_3 proposta. I tempi previsti per l'esecuzione dei lavori sia semplici che complessi sono da intendersi al netto di eventuali tempi per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni e per l'ultimazione delle opere a carico del cliente riportate nella specifica tecnica consegnata dal distributore al momento del sopralluogo > Nella specifica tecnica pure allegata in atti è espressamente menzionata la necessità di cessione del terreno per la costruzione di una cabina
Alla luce degli stralci sopra riportati appare allora evidente l'infondatezza della tesi dell'appellante secondo la quale lo schema di conclusione del contratto sarebbe questo: 1) richiesta di allacciamento da parte dell'utente 2) richiesta della documentazione del contratto da parte di Controparte_3
3) inoltro della documentazione = conclusione del contratto con assunzione dell'obbligo di
[...] allacciamento da parte del Controparte_1
Al contrario da quella documentazione emerge con evidenza che l'unico impegno mai assunto da
è stato quello di rimettere la pratica ad per il Controparte_3 Parte_2 successivo corso. In tutta l'interlocuzione preparatoria è stato sempre estremamente chiaro che l'allacciamento sarebbe stato curato da . Parte_2
Già questo sarebbe sufficiente a sconfessare la tesi della responsabilità contrattuale propinata da parte attrice.
A tanto deve aggiungersi che dalla documentazione versata in atti emerge chiaramente che all'esito del sopralluogo l' rappresentò a che per eseguire l'allacciamento Parte_2 Parte_3 era necessaria la cessione di un quoziente di terreno per realizzare una nuova cabina elettrica.
Tanto risulta chiaramente dalla missiva di del 25 ottobre 2012, indirizzata ad Parte_2 [...]
, nella quale si legge < … vi comunichiamo che l'allacciamento dello stesso è subordinato Parte_1 alla cessione da parte vostra di idoneo terreno per la costruzione di una nuova cabina elettrica di trasformazione MT/BT per come vostro impegno accettato e sottoscritto nella specifica tecnica in occasione del sopralluogo da parte dei nostri tecnici di in data 23 ottobre 2012. Vi ribadiamo Pt_4 quindi che i lavori potranno essere da noi avviati solo dopo l'acquisizione del predetto terreno medita la stipula del rogito notarile >
In realtà in questa missiva, per come evidenziato dall'appellata, è contenuta una imprecisione poiché la specifica tecnica che prevedeva la cessione del quoziente di terreno non fu mai sottoscritta da che si è sempre rifiutato di acconsentire a quanto richiesto da Parte_1 Parte_2 sull'erroneo presupposto che si trattasse di una richiesta illegittima fondata su una unilaterale modifica del rapporto contrattuale già validamente sorto con Controparte_3
Consegue da quanto fin qui esposto che il mancato allacciamento della corrente elettrica non solo non può configurarsi alla stregua di un inadempimento contrattuale da parte dell'appellata, ma trova la sua unica causa nella condotta ostruzionistica dello stesso appellante che ha rifiutato l'adempimento che gli fu indicato come necessario da e- distribuzione sin dal primo sopralluogo. Della necessità di tale adempimento la parte era pienamente consapevole nel momento in cui effettuò il versamento dell'importo richiesto nel preventivo di spesa, non trovando alcun riscontro nella cronologia degli eventi per come fin qui ricostruita la tesi secondo la quale la cessione del terreno fu tardivamente avanzata solo quando il contratto si era ormai perfezionato in altri termini.
Tanto vale a confermare, seppure con più ampia motivazione, la tesi della infondatezza della domanda attrice sposata dal giudice di primo grado.
Per mera completezza deve qui rilevarsi che dal tenore delle difese svolte in questo grado del giudizio non risulta chiaro se l'appellante abbia inteso coltivare la domanda di adempimento originariamente proposta, che ove così non fosse tutto quanto fin qui esposto sarebbe comunque ulteriormente superato dalla considerazione che la domanda di risarcimento del danno ( che a questo punto sarebbe l'unica superstite ) è restata priva di qualsiasi riscontro probatorio.
L'appello deve essere quindi essere rigettato
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al dm n. 55 del 2014 come modificati dal dm n. 147 del 2022 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario indeterminabile di bassa complessità.
Atteso il tenore della decisione deve darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
p.q.m.
La Corte d'appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Paola n. 262 del 2019 e nei confronti di Controparte_1 così provvede:
[...] rigetta l'appallo; condanna l'appellante al pagamento nei confronti di delle spese di Controparte_1 lite di questo grado del giudizio che liquida in € 9991 oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%; dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione
Così deciso il 4 luglio 2025
La Presidente est.
Silvana FE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
DOTT. PIETRO SCRUTERI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1°203/2019 R.G.A.C., assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 12 marzo 2025 , vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli avvocati Concetta Stella e Antonio Maritati, giusta Parte_1 procura in atti
E
rappresentato dal suo procuratore in persona Controparte_1 Controparte_2 del suo procuratore, in giudizio con il ministero dell'avv. Mario Mari giusta procura in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI: per l'appellante < Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni istanza, deduzione o eccezione contraria, accogliere la presente domanda e per l'effetto:- In via preliminare
e pregiudiziale, riformare la sentenza impugnata e ,per l'effetto, dichiarare la legittimazione passiva della società convenuta appellata, per tutte le motivazioni esposte;
- Nel merito, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, riformata ed annullata integralmente la sentenza impugnata, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale di già Controparte_1 [...]
, come rassegnate nell'atto di citazione ed in tutti gli atti del giudizio di primo grado, Controparte_3
e cioè:- accertare la conclusione del contratto tra e Parte_1 Controparte_4 giusta accettazione della richiesta di allacciamento e di fornitura di energia elettrica del 25.10.2012; CP_
- accertare che , già . si è resa inadempiente Controparte_1 Controparte_5 al succitato contratto di fornitura;
- accertare che il suddetto comportamento inadempiente è stato causa immediata e diretta dei danni subiti dall'odierno appellante;
- Condannare Controparte_1 al risarcimento dei danni subiti dall'appellante per il mancato godimento degli
[...] immobili nella misura come riportata nell'atto introduttivo del precedente grado di giudizio o in quella misura che l'Ecc.ma Corte di Appello adita riterrà più congrua;
- Con vittoria di onorari, spese e competenze, oltre oneri di legge, del doppio grado di giudizio.>
Per l'appellata < voglia l'ecc.ma corte d'appello adita Disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
e respinta preliminarmente distanza inibitoria le rigettare in tutto l'appello confermando la sentenza di primo grado invia del tutto subordinata pur dovendosi ritenere le circostanze di fatto articolate provate dai documenti non contestati in sede istruttoria voglia preliminarmente ammettere la prova per testi già articolata in primo grado è riportata nelle premesse in fatto del presente atto con i testi ivi indicati. Con vittoria di spese e competenze ed onorari del giudizio >
§1) La vicenda controversa e la sentenza impugnata
ha adito il Tribunale di Paola esponendo: Parte_1 che in data 19 gennaio 2012 aveva inoltrato ad una richiesta per Controparte_3
l'allacciamento alla rete elettrica di un fabbricato realizzato nel comune di Belvedere Marittimo;
che l' aveva richiesto l'inoltro di documentazione e che egli aveva CP_2 Controparte_1 tempestivamente dato seguito a detta richiesta inviando la documentazione ed effettuando poi il pagamento ( tramite bonifico bancario dell'8 gennaio 2013 ) dell'importo di € 7.520,91 cui è seguito l'emissione della relativa fattura da parte di CP_2 che dopo la conclusione del contratto ( da considerare avvenuta per effetto dell'inoltro dei documenti e del pagamento dell'importo richiesto ) ha comunicato, con missiva del 25 Parte_2 ottobre 2012, che l'allacciamento era subordinato alla cessione da parte del cliente di un quoziente di terreno per collocare una nuova cabina elettrica di trasformazione richiamando sul punto una dichiarazione di impegno in realtà mai sottoscritta dall'attore; che a carico della società fornitrice Energia Servizio Elettrico sussiste un indubbio CP_1 inadempimento contrattuale, a nulla rilevando la richiesta di disponibilità del suolo ( non assecondata dall'attore ) proveniente dalla società distributrice, posto che detta richiesta è giunta quando il contratto era già concluso ed era pertanto insorto l'obbligo della società di fornire l'energia elettrica;
ha dedotto che per effetto dell'inadempimento ha provocato all'attore ingenti danno determinando l'interruzione delle trattative per due unità immobiliari presenti all'interno del fabbricato cui si riferisce la richiesta di allacciamento, con consequenziale perdita del prezzo di vendita e per la mancata locazione di una serie di altri appartamenti sempre all'interno dello stabile.
Alla luce di tali rilievi ha chiesto al Tribunale di accertare l'inadempimento della società convenuta, di condannarla all'adempimento e al risarcimento del danno.
Alla domanda attrice ha resistito la società convenuta fornendo una ricostruzione dei fatti completamente differente e, in particolare, rappresentando la seguente cronologia degli eventi: in data 6/12/2011 ha contattato telefonicamente la società per richiedere un Parte_3 allaccio collettivo;
in data 7/12/2011 viene inoltrata al cliente una lettera nella quale è descritta tutta la documentazione che questi avrebbe dovuto produrre per consentire alla società di inoltrare al distributore la domanda di sopralluogo e preventivo;
con lettera del 24 gennaio 2012 la società convenuta ha chiesto al cliente l'inoltro della documentazione mancante;
con lettera dell'8 maggio 2012, previo accordo telefonico, viene ribadita la richiesta di documentazione con nuovo inoltro della missiva del 24 gennaio che conteneva l'elenco completo;
in data 9 giugno 2012 l'attore ha mandato nuovamente la documentazione anche stavolta incompleta;
seguono varie interlocuzioni e vari inoltri sempre incompleti fino a quando il 28 settembre 2012 la documentazione del cliente risulta finalmente completa;
in data 1ottobre 2012 viene inoltrata al distributore la richiesta di sopralluogo preventivo e in data
25 ottobre 2012, pervenuto il preventivo di spesa di quest'ultimo, lo stesso è stato inviato a Parte_1 unitamente alla documentazione da compilare e da restituire;
in data 8 gennaio 2013 ha inoltrato l'accettazione del preventivo e la ricevuta del Parte_1 pagamento;
richiesta e ottenuta una piccola integrazione del pagamento, il 17 gennaio 2013 è stata inoltrata al distributore la richiesta di allaccio;
solo in data 21 gennaio 2014 ha lamentato via fax la mancata esecuzione dei lavori Parte_1 inoltrando le comunicazioni di e- distribuzione del 25 ottobre 2012 e del 22 novembre 2013 nelle quali era precisato che l'allaccio era subordinato alla cessione di un'area per la realizzazione di una nuova cabina.
Ha quindi dedotto di aver chiesto ed ottenuto da tutta la documentazione Parte_2 riguardante l'allaccio dalla quale emerge con evidenza che sin dal primo sopralluogo a fu Parte_1 indicata la necessità della cessione di un quoziente di fondi terreno per realizzare una nuova cabina elettrica;
il rifiuto di acconsentire a detta cessione ha determinato il blocco della pratica.
Ha quindi concluso affermando che nessun addebito può essere mosso alla società convenuta non solo perché la realizzazione dell'allaccio può essere curata solo dal distributore ma anche perché nel caso in esame il mancato allacciamento è dipeso esclusivamente dalla condotta dell'attore.
Ha ancora eccepito l'assoluta mancanza di prova in ordine ai danni invocati dalla parte e del nesso causale che legherebbe i medesimi alla condotta della convenuta.
La causa è stata istruita esclusivamente con le produzioni documentali delle parti. Con sentenza del 4 aprile 2019 il Tribunale di Paola ha ritenuto che nessun obbligo potesse configurarsi a carico della società convenuta perché detta società Controparte_1 si occupa esclusivamente della vendita di energia elettrica mentre l'allacciamento è di competenze di e- distribuzione s.p.a. Attesa l'assenza di titolarità passiva del rapporto obbligatorio
§2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
Avverso la sentenza del Tribunale di Paola ha proposto tempestivamente appello Parte_1 con atto di citazione notificato il 31 maggio 2019 affidandolo ai motivi che saranno di seguito esaminati.
Con comparsa di risposta depositata il 22 ottobre 2019 si è costituita Controparte_1
rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
[...]
Con ordinanza del 13 dicembre 2019 è stata rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
A seguito della soppressione della terza sezione civile di questa corte la causa è stata rimessa a12 marzo 2025 alla seconda sezione ed è stata fissata una nuova udienza dei precisazione delle conclusioni per il 12 marzo 2025 poi sostituita dal deposito telematico di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.. Entrambe le parti hanno depositato note di trattazione e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cp.c.
Con un unico articolato motivo l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata per avere il giudice rilevato d'ufficio una circostanza che doveva costituire oggetto di una eccezione di parte.
L'appellante in particolare si sofferma a lungo sulla distinzione delle nozioni di legitimatio ad causam
e legittimazione passiva evidenziando che mentre la prima integrando una condizione di proponibilità della domanda deve essere verificata d'ufficio dal giudice la seconda invece attiene al merito della controversia e, pertanto, deve essere oggetto di una specifica eccezione di parte che, secondo l'assunto dell'appellante, nel caso in esame non è mai stata proposta. Il motivo prosegue poi nell'argomentazione della fondatezza della domanda attraverso la dimostrazione che la società convenuta era l'unica controparte contrattuale dell'appellante e che solo su di essa gravasse l'impegno contrattualmente assunto di curare l'allacciamento, impegno nella specie non onerato nonostante il regolare pagamento da parte dell'utente degli oneri richiesti.
Il motivo è complessivamente infondato e deve essere disatteso per le ragioni di seguito enunciate.
Deve in primo luogo rilevarsi che, per come esattamente rilevato dall'appellata, la questione della titolarità dell'obbligo di procedere all'allacciamento seppure non declinata in una formale eccezione di difetto di legittimazione passiva è stata ampiamente sollevata dalla convenuta che nella propria comparsa di risposta ha evidenziato che l'allacciamento è di competenza del distributore, precisando di avere esattamente eseguito la propria prestazione proprio rimettendo l'intera pratica al distributore per l'ulteriore corso. D'altra parte proprio perché il difetto di legittimazione passiva, ovvero di titolarità dell'obbligazione, è difesa squisitamente di merito essa non richiede il ricorso a formule sacramentali ben potendo risultare dalla complessiva contestazione della pretesa avversaria.
Escluso quindi che il tribunale abbia deciso sulla base di un inammissibile rilievo officioso, la fondatezza del motivo di appello deve essere verificata sotto il diverso profilo della deduzione della esistenza di una obbligazione contrattuale gravante dall'appellata e da questa disatteso, non oggetto di specifico scrutinio da parte del giudice di primo grado.
La tesi sostenuta sin dall'inizio dall'appellante in primo grado e coltivata nell'attuale grado del giudizio è che attraverso una serie di interlocuzioni tra e Parte_1 Controparte_1
inquadrabili sostanzialmente nella figura negoziale della formazione progressiva del
[...] consenso si sia infine giunti alla stipula di un accordo contrattuale nel quale la prestazione a carico di consiste nel versamento dell'importo richiesto e quella dovuta dal Parte_1 [...] nell'allacciamento alla rete elettrica. Non esistendo un documento unitario Controparte_1 nel quale le parti hanno consacrato le rispettive obbligazioni contrattuali, la ricostruzione del contenuto di dette obbligazioni deve necessariamente avvenire attraverso l'esame del contenuto delle singole interlocuzioni.
E' pacifico tra le parti che l'iter negoziale sia iniziato con un contatto telefonico avvenuto il 6 dicembre 2011 nel corso del quale ha avanzato a Parte_1 Controparte_1 richiesta di allacciamento. A fronte di questo contatto telefonico la società inoltra a
[...] Parte_1 una prima missiva ( datata 7 dicembre 2011 ) del seguente tenore informiamo che per inoltrare al Distributore la richiesta di sopralluogo/ preventivo, è necessario l'INVIO IN UN'UNICA SOLUZIONE a - Casella Postale Controparte_3
1100 -85100 POTENZA o al FAX 800 900 150 della seguente documentazione…>
Già da questa prima missiva inizia a delinearsi quale sia il ruolo svolto nella vicenda dalla società convenuta e quali gli impegni dalla stessa assunti.
Sulla stessa linea si pone la successiva missiva del 24 gennaio 2012 che nell'evidenziare al richiedente l'incompletezza della documentazione inoltrata così si esprime < Le ricordiamo che per inoltrare al
Distributore la richiesta di sopralluogo /preventivo è necessario l'invio in unica soluzione a ENEL
Servizio Elettrico Spa… della seguente documentazione … >
Di uguale tenore la missiva del 18 settembre 2012 sempre relativa alla contestazione della incompletezza della documentazione inoltrata < per inoltrare al distributore la richiesta di sopralluogo/preventivo siamo costretti nostro malgrado a richiederle il renvio di tutta la documentazione che per sua comodità elenchiamo di seguito .. > Ancora nella missiva del 25 ottobre 2012 si riferisce < precisamo che daremo corso al trasferimento dell'ordine di a solo al ricevimento … > CP_7 Parte_2
In questa stessa missiva si fa anche riferimento all'allegato preventivo tecnico del distributore nel quale testualmente di legge < Tempi di esecuzione del contratto: 60 gg lavorativi a partire dalla data in cui riceverà da l'accettazione di questa Parte_2 Controparte_3 proposta. I tempi previsti per l'esecuzione dei lavori sia semplici che complessi sono da intendersi al netto di eventuali tempi per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni e per l'ultimazione delle opere a carico del cliente riportate nella specifica tecnica consegnata dal distributore al momento del sopralluogo > Nella specifica tecnica pure allegata in atti è espressamente menzionata la necessità di cessione del terreno per la costruzione di una cabina
Alla luce degli stralci sopra riportati appare allora evidente l'infondatezza della tesi dell'appellante secondo la quale lo schema di conclusione del contratto sarebbe questo: 1) richiesta di allacciamento da parte dell'utente 2) richiesta della documentazione del contratto da parte di Controparte_3
3) inoltro della documentazione = conclusione del contratto con assunzione dell'obbligo di
[...] allacciamento da parte del Controparte_1
Al contrario da quella documentazione emerge con evidenza che l'unico impegno mai assunto da
è stato quello di rimettere la pratica ad per il Controparte_3 Parte_2 successivo corso. In tutta l'interlocuzione preparatoria è stato sempre estremamente chiaro che l'allacciamento sarebbe stato curato da . Parte_2
Già questo sarebbe sufficiente a sconfessare la tesi della responsabilità contrattuale propinata da parte attrice.
A tanto deve aggiungersi che dalla documentazione versata in atti emerge chiaramente che all'esito del sopralluogo l' rappresentò a che per eseguire l'allacciamento Parte_2 Parte_3 era necessaria la cessione di un quoziente di terreno per realizzare una nuova cabina elettrica.
Tanto risulta chiaramente dalla missiva di del 25 ottobre 2012, indirizzata ad Parte_2 [...]
, nella quale si legge < … vi comunichiamo che l'allacciamento dello stesso è subordinato Parte_1 alla cessione da parte vostra di idoneo terreno per la costruzione di una nuova cabina elettrica di trasformazione MT/BT per come vostro impegno accettato e sottoscritto nella specifica tecnica in occasione del sopralluogo da parte dei nostri tecnici di in data 23 ottobre 2012. Vi ribadiamo Pt_4 quindi che i lavori potranno essere da noi avviati solo dopo l'acquisizione del predetto terreno medita la stipula del rogito notarile >
In realtà in questa missiva, per come evidenziato dall'appellata, è contenuta una imprecisione poiché la specifica tecnica che prevedeva la cessione del quoziente di terreno non fu mai sottoscritta da che si è sempre rifiutato di acconsentire a quanto richiesto da Parte_1 Parte_2 sull'erroneo presupposto che si trattasse di una richiesta illegittima fondata su una unilaterale modifica del rapporto contrattuale già validamente sorto con Controparte_3
Consegue da quanto fin qui esposto che il mancato allacciamento della corrente elettrica non solo non può configurarsi alla stregua di un inadempimento contrattuale da parte dell'appellata, ma trova la sua unica causa nella condotta ostruzionistica dello stesso appellante che ha rifiutato l'adempimento che gli fu indicato come necessario da e- distribuzione sin dal primo sopralluogo. Della necessità di tale adempimento la parte era pienamente consapevole nel momento in cui effettuò il versamento dell'importo richiesto nel preventivo di spesa, non trovando alcun riscontro nella cronologia degli eventi per come fin qui ricostruita la tesi secondo la quale la cessione del terreno fu tardivamente avanzata solo quando il contratto si era ormai perfezionato in altri termini.
Tanto vale a confermare, seppure con più ampia motivazione, la tesi della infondatezza della domanda attrice sposata dal giudice di primo grado.
Per mera completezza deve qui rilevarsi che dal tenore delle difese svolte in questo grado del giudizio non risulta chiaro se l'appellante abbia inteso coltivare la domanda di adempimento originariamente proposta, che ove così non fosse tutto quanto fin qui esposto sarebbe comunque ulteriormente superato dalla considerazione che la domanda di risarcimento del danno ( che a questo punto sarebbe l'unica superstite ) è restata priva di qualsiasi riscontro probatorio.
L'appello deve essere quindi essere rigettato
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al dm n. 55 del 2014 come modificati dal dm n. 147 del 2022 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario indeterminabile di bassa complessità.
Atteso il tenore della decisione deve darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
p.q.m.
La Corte d'appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Paola n. 262 del 2019 e nei confronti di Controparte_1 così provvede:
[...] rigetta l'appallo; condanna l'appellante al pagamento nei confronti di delle spese di Controparte_1 lite di questo grado del giudizio che liquida in € 9991 oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%; dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione
Così deciso il 4 luglio 2025
La Presidente est.
Silvana FE