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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/02/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di LI sezione lavoro nelle persone dei Sigg. Magistrati
Dott. Antonietta Savino Presidente
Dott. Stefania Basso Consigliere rel.
Dott. Anna Rita Motti Consigliere ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 18/02/2025, tenuta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1789 dell'anno 2024 del Ruolo
Lavoro/Previdenza
TRA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Claudia Lepore, Carlo Lepore Parte_1
e Agostino Iaccarino con elezione di domicilio digitale ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
; e Email_1 Email_2
Email_3
Ricorrente in riassunzione
E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Maria Pia Tedeschi, elettivamente domiciliato in LI, via A. de
Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura CP_1
Resistente in riassunzione
NONCHÉ
in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di LI, presso i cui uffici domicilia in LI alla Via Diaz n.11
Resistente in riassunzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 01.07.2024, ha Parte_1
riassunto la causa a seguito del rinvio disposto dalla Suprema Corte con ordinanza n. 9822/2024 del 11.04.2024.
La ricorrente, titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in qualità collaboratore ed esperto linguistico (CEL, legge 236/1995), ha premesso di aver convenuto in giudizio l' per Controparte_3
l'accertamento del suo diritto al pagamento delle differenze retributive maturate dall'anno accademico 2008 sino all'anno 2014 sulla base della paga oraria contemplata nel contratto di lavoro a termine dell' a.a.1994-1995, fondando la sua domanda su quanto accertato giudizialmente con le sentenze n. 3140//2005 del
Tribunale di LI (resa in sede di appello), n. 22302/2010 del Tribunale di LI
e n.7825/2014 della Corte d'Appello di LI. Deduceva, infatti, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado di essere stata assunta dall'
[...]
(ex in qualità di collaboratore ed esperto Controparte_2 CP_3
linguistico della lingua tedesca, con contratto a tempo determinato a.a. 1994-1995 che prevedeva per un impegno annuale di 136 ore la retribuzione di £ 14.236.678; di aver visto rigettata la domanda proposta al Pretore di LI, in funzione di
Giudice del Lavoro (sentenza 14312 del 25 giugno 1998), tesa ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del termine finale apposto al contratto di lavoro subordinato stipulato con l'Istituto Universitario Orientale per l'a.a. 1994-1995 con la conseguente declaratoria dell'esistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dall'inizio della prestazione lavorativa in qualità di Pt_2 oltre che l'applicazione delle clausole contrattuali contenute nel contratto di lavoro per l'a.a. 1994-1995 e la condanna dell'Istituto Universitario Orientale a retribuire le ore di lavoro svolte nell'a.a. 1995-1996 (318 ore complessive) in base alla retribuzione oraria prevista nel contratto di lavoro per l'a.a. 1994-1995, oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Evidenziava, quindi, che avverso tale sentenza aveva proposto appello avanti al Tribunale di LI, Sezione Lavoro che con sentenza n. 3140, depositata in cancelleria il 1° settembre 2005, accoglieva il gravame riformando integralmente la sentenza impugnata e statuendo:
“1) accoglie l'appello e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza dichiara la nullità dei termini apposti ai contratti di lavoro subordinato precedentemente stipulati e per l'effetto l'intercorrenza di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dall'inizio della prestazione lavorativa coincidente con la stipulazione del primo contratto di lavoro dei ricorrenti;
2) dichiara la validità delle clausole contrattuali contenute nei contratti di lavoro stipulati prima del concorso con diritto allo svolgimento delle mansioni, dedotte nei contratti ed in concreto svolte con l'impegno orario ed il trattamento economico da tali contratti previsti con conseguente declaratoria di inefficacia delle clausole contrattuali stipulate successivamente al concorso;
3) condanna l'Istituto Universitario Orientale a retribuire le ore di lavoro svolte nell'a.a. 1994-1995 in base alla retribuzione oraria prevista nel contratto di lavoro per l'a.a. 1994-1995 da calcolarsi dividendo il trattamento economico complessivo per il monte orario previsto da contratto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo”.
Rimarcava che tale ultima statuizione era stata successivamente corretta nel senso che la condanna dell'Istituto era da intendersi come condanna alla retribuzione per le ore svolte nell'a.a. 1995-1996 in base alla retribuzione oraria prevista nel contratto di lavoro per l'a.a. 1994-1995.
Allegava, inoltre, che - con ricorso notificato in data 06.11.2008 aveva convenuto in altro giudizio l' chiedendo - sulla Controparte_2
base del precedente giudicato (Tribunale di LI n.3140/2005) - la condanna dell'Istituto al pagamento in suo favore di € 79.964,28 dei quali 8.678,22 per l'a.a.
1995-1996 ed € 71.286,06 per gli anni 1997-2007 con vittoria di spese, competenze ed onorari;
che il Tribunale di LI con sentenza n. 22302/2010 accoglieva la domanda riconoscendole il trattamento economico in relazione alla sentenza n.
3140/05; che tale sentenza veniva appellata dall' ; che la Corte d'Appello CP_2 con sentenza n. 7825/14 dichiarava l'estinzione del giudizio d'appello ai sensi dell'art. 26 della legge 240/2010 affermando espressamente il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale n. 22302/10.
Il Tribunale di LI, con la sentenza n.3120/2016, rigettava la domanda, osservando che il giudicato di cui alla sentenza 22302/2010 sarebbe strato travolto dalla decisione d'appello 7825/2014 che ha disposto l'estinzione del giudizio e che, comunque, la ricorrente non avrebbe enunciato le ragioni per le quali avrebbe ancora diritto alla remunerazione delle ore di lavoro svolte negli anni accademici
2008/2014 in base alla retribuzione oraria prevista per l'anno accademico 1994/95. Avverso tale decisione, la proponeva impugnazione che veniva rigettata Pt_1 dalla Corte d'Appello di LI con la sentenza n.1234/2020: veniva ritenuto, infatti, che il giudicato formatosi con la sentenza n 3140/2005 del Tribunale di
LI cessava di produrre effetti con l'entrata in vigore con il CCNL di comparto del 06.03.1996, richiamato nel contratto di lavoro 1995-1996 e che la predetta contrattazione collettiva avrebbe mutato la situazione contrattuale della ricorrente.
La decisione è stata impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione sulla base di una pluralità di motivi.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.9822 dell'11.4.2024, ha accolto il primo motivo ricorso.
Sulla base di tali premesse la ricorrente in riassunzione ha quindi, concluso chiedendo: “1) accertare in base alla sentenza 22302/10 del Tribunale di LI, passata in giudicato, il diritto della ricorrente ad essere remunerata per gli anni accademici 2008 fino al 2014 in base alla retribuzione oraria prevista nel contratto per l'a.a. 1994-1995;
2) condannare l' in persona del Rettore Controparte_2
p.t. a corrispondere alla ricorrente per gli anni accademici dal 2008 sino al 2014
l'importo di Euro 41.162,62, pari alle differenze retributive maturate nei predetti anni accademici, calcolate sulla base della paga oraria prevista per l'a.a. 1994-
1995, oltre interessi e rivalutazione e con versamento dei contributi previdenziali”.
Si è costituita l' richiamando le sue precedenti Controparte_2 difese ed ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sent. n.
3120/2016 del Tribunale di LI.
Si è costituito anche l' che ha così concluso: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita CP_1
pronunciarsi sulla fondatezza o meno delle domande avversarie relative alla invocata regolarizzazione contributiva, accertando, in caso di accoglimento, la retribuzione imponibile nonché l'effettivo periodo interessato”.
La Corte, all'esito dell'udienza del 18.02.2025, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., lette le note ritualmente depositate dalle parti, ha deciso la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello avverso la sent. n. 3120/2016 del Tribunale di LI proposto dall'odierna ricorrente è fondato e va, pertanto, accolto, tenendo conto dei rilievi formulati dalla Suprema Corte con l'ordinanza di rinvio n. 9822/2024. In particolare, la Cassazione così ha statuito: “
2. Il primo motivo di ricorso è fondato.
La decisione impugnata ha escluso la possibilità per la ricorrente di invocare
l'esistenza di un preesistente vincolo di giudicato derivante sia dalla sentenza del
Tribunale di LI n. 3140/2005 sia dalla sentenza del Tribunale di LI n.
22302/2010 – passata in giudicato a seguito della declaratoria di estinzione del giudizio di appello adottata dalla Corte d'appello di LI con la sentenza n.
7825/2014 (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 2941 del 07/02/2013 e Cass. Sez. L,
Sentenza n. 1776 del 28/01/2014) – affermando che entrambi i giudicati erano da ritenersi superati dal sopravvenire della Legge n. 63/2004 (recte: dal D.L. n.
2/2004, convertito – appunto - con Legge n. 63/2004) in quanto riferiti al periodo temporale sino al 2007, mentre la Corte territoriale stessa era chiamata a pronunciarsi sul periodo dal 2008 in poi.
Tale affermazione risulta erronea, sol che si consideri che il secondo giudizio promosso dalla ricorrente era stato definito in primo grado con sentenza pronunciata nel 2010 ed era passato in giudicato a seguito della pronuncia adottata dalla Corte d'appello nel 2014 sulla scorta della previsione di cui all'art.
26, comma 3, ultimo periodo, Legge n. 240/2010, e cioè della previsione che dettava anche l'interpretazione autentica dell'art. 1, D.L. n. 2/2004.
È quindi evidente – atteso che la decisione di estinzione assunta dalla Corte partenopea non era stata comunque oggetto di gravame – che il precedente giudicato invocato dalla ricorrente in ordine alla sentenza del Tribunale di LI
n. 22302/2010 doveva ritenersi formato anche nella vigenza proprio della disciplina di cui all'art. 1, D.L. n. 2/2004, essendo riferito – come peraltro osserva la stessa decisione impugnata – anche ad un periodo di lavoro successivo all'adozione di detto atto normativo.
Risulta, quindi, erronea la decisione della Corte partenopea nel momento in cui ha ritenuto che il giudicato sceso sulla decisione del Tribunale di LI n.
22302/2010 fosse stato superato dall'adozione del D.L. n. 2/2004.
Questa Corte, infatti (cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 37269 del 29/11/2021;
Cass. Sez. L - Sentenza n. 20765 del 17/08/2018; Cass. Sez. L, Sentenza n. 15493 del 23/07/2015), ha reiteratamente affermato il principio per cui in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto - sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro -
l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento.
Nel caso ora in esame il formarsi del precedente giudicato con riferimento anche ad un periodo che avrebbe potuto essere interessato dalla disciplina del D.L.
2/2004 impediva di configurare quest'ultimo come sopravvenienza di diritto idonea
a limitare gli effetti del giudicato, con la conseguenza che la Corte d'appello avrebbe dovuto statuire sul gravame tenendo conto della disciplina del rapporto come era scaturita dal giudicato sceso sulla sentenza del Tribunale di LI n.
22302/2010.”.
Alla luce di tali principi va analizzata la fattispecie sottoposta al vaglio di questa
Corte.
In punto di fatto, va evidenziato che:
- il Tribunale di LI, Sezione Lavoro, con sentenza n. 3140/2005, accoglieva il gravame avverso la sent. n. 14312/1998 del Pretore di LI, in funzione di giudice del lavoro così statuendo:
1)“accoglie l'appello e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza dichiara la nullità dei termini apposti ai contratti di lavoro subordinato precedentemente stipulati e per l'effetto l'intercorrenza di un unico rapporto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato a far data dall'inizio della prestazione lavorativa coincidente con la stipulazione del primo contratto di lavoro dei ricorrenti;
2) dichiara la validità delle clausole contrattuali contenute nei contratti di lavoro stipulati prima del concorso con diritto allo svolgimento delle mansioni, dedotte nei contratti ed in concreto svolte con l'impegno orario ed il trattamento economico da tali contratti previsti con conseguente declaratoria di inefficacia delle clausole contrattuali stipulate successivamente al concorso;
3) condanna l'Istituto Universitario Orientale a retribuire le ore di lavoro svolte nell'a.a. 1994-1995 in base alla retribuzione oraria prevista nel contratto di lavoro per l'a.a. 1994-1995 da calcolarsi dividendo il trattamento economico complessivo per il monte orario previsto da contratto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo”.; - tale ultima statuizione è stata successivamente corretta nel senso che la condanna dell'Istituto era da intendersi come condanna alla retribuzione per le ore svolte nell'a.a. 1995-1996 in base alla retribuzione oraria prevista nel contratto di lavoro per l'a.a. 1994-1995;
- il Tribunale di LI, con sentenza n. 22302/2010, ha accolto la domanda riconoscendo all'odierna ricorrente il trattamento economico in relazione alla sentenza n. 3140/05;
- la Corte d'Appello, con sentenza n. 7825/14, ha dichiarato l'estinzione del giudizio d'appello ai sensi dell'art. 26 della legge 240/2010.
La suprema Corte, con l'ordinanza di rinvio, ha chiaramente affermato che le sent. nn. 3140/2005 e 22303/2010 sono passate in giudicato e risultano essere vincolanti per la definizione del presente giudizio, dovendosi riconoscere il diritto della Pt_1
al pagamento delle differenze retributive per gli anni oggetto di causa
“in base alla retribuzione oraria prevista nel contratto di lavoro per l'a.a. 1994-
1995 da calcolarsi dividendo il trattamento economico complessivo per il monte orario previsto da contratto”.
Al riguardo, l' ha articolato le sue difese senza in alcun modo tenere CP_2
conto della statuizione della Cassazione, ma soprattutto senza in alcun modo contestare i conteggi effettuati dalla parte.
Pertanto, in accoglimento dell'appello e in riforma della sent. n. 3120/2016,
l' va condannata al pagamento della complessiva Controparte_2 somma di € 41.162,62, pari alle differenze retributive maturate negli anni accademici dal 2008 sino al 2014, calcolate sulla base della paga oraria prevista per l'a.a. 1994-1995, oltre interessi e rivalutazione e con versamento dei contributi previdenziali.
Le spese di lite sono compensate per la metà in considerazione degli alterni esiti;
in virtù del principio della soccombenza la restante parte viene posta a carico dell' appellata;
integralmente compensate le spese con l' in CP_2 CP_1
considerazione della marginalità della sua posizione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: a seguito del ricorso in riassunzione dopo il giudizio di
Cassazione, accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma Parte_1
della sentenza n. 3120/2016 del Tribunale di LI, in funzione di giudice del lavoro, condanna l' al pagamento della complessiva Controparte_2 somma di € 41.162,62, oltre interessi e rivalutazione monetaria e al versamento dei relativi contributi previdenziali.
Compensa per la metà le spese di tutti i gradi. Condanna l' Controparte_2
l pagamento della restante metà che già compensata, si liquida in € 1.756,50
[...] per il primo grado, in € 1.654,00 per il secondo grado, in € 1.378,00 per il giudizio di legittimità ed in € 1.736,50 per questo grado di giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
LI 18.02.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Antonietta Savino