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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 21/10/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 5299/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott. Susanna Menegazzi Giudice
Dott. Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 08/09/2025 da:
Parte_1
con l'avv. CANAL GIORGIO
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. CANAL GIORGIO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di
1 pronunciare la separazione personale del matrimonio e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero, il quale nulla oppone;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
matrimonio il 07/09/2013 e trascritto al n. 73, Parte_2 CP_1
Parte I, Serie -, Anno 2013 del registro degli atti di matrimonio del Comune di
Treviso alle seguenti condizioni:
2) Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori e avrà Per_1
residenza presso la madre nell'immobile sito in Treviso, Via Dell'Olmo n. 5, dalla predetta condotto in locazione a decorrere dall'01/10/2025. La responsabilità
genitoriale sul minore verrà esercitata separatamente dai genitori per le questioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggior interesse relative a istruzione, educazione e salute saranno assunte di comune accordo dai genitori,
tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione, delle aspirazioni e del benessere del figlio.
3) Si dà atto che le parti concordano che il collocamento di sia paritetico con Per_1
suddivisione al 50% tra i genitori del tempo che il figlio minore trascorre con
2 ciascuno di loro.
Le parti concordano, altresì, che, durante il periodo di spettanza del padre, Per_1
effettui il pernotto presso l'abitazione del predetto solo da quando il sig. Pt_3
reperirà un alloggio idoneo alle esigenze del minore e in tal direzione egli si obbliga a comunicare immediatamente il suo nuovo indirizzo di residenza alla sig.ra non appena lo reperirà. Finché il padre non avrà la disponibilità di un Parte_1
immobile idoneo ad ospitare il minore, il pernotto di presso il padre verrà Per_1
sospeso ed esso non potrà essere, in ogni caso, effettuato presso l'aeroporto militare NI LL sito in Treviso, Strada Canizzano n.22.
In particolare, il padre potrà stare con il figlio secondo il seguente calendario, Per_1
allegato al ricorso (doc. 26):
a) prima settimana: dal lunedì pomeriggio al mercoledì mattina, con due pernotti,
e dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina con tre pernotti;
b) seconda settimana: dal mercoledì pomeriggio al venerdì mattina con due pernotti.
La madre potrà stare con il figlio nei seguenti giorni (cfr. doc. 26): a) prima Per_1
settimana: dal mercoledì pomeriggio al venerdì mattina, con due pernotti;
b) seconda settimana: dal lunedì pomeriggio al mercoledì mattina con due pernotti e dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina con tre pernotti;
- vacanze estive: durante tale periodo il padre potrà tenere con sé due/tre Per_1
settimane, anche non consecutive;
nell'arco delle due/ tre settimane estive di sua spettanza , il padre potrà tenere con sè la prima ovvero l'ultima settimana Per_1
di agosto;
la madre potrà tenere con sé per due/tre settimane estive, anche Per_1
non consecutive;
- vacanze natalizie: starà con i genitori in egual misura e trascorrerà una Per_1
3 settimana con l'uno e la successiva con l'altro, alternando di anno in anno tra gli stessi la settimana dalla Vigilia di Natale sino a Capodanno e la settimana da
Capodanno sino all'Epifania;
- vacanze pasquali: starà con i genitori in egual misura e trascorrerà metà Per_1
delle vacanze pasquali con un genitore e metà con l'altro, alternando di anno in anno tra gli stessi il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- compleanno: trascorrerà la giornata del compleanno della mamma con la Per_1
predetta e la giornata del compleanno del papà con il predetto, a prescindere dal calendario quindicinale ordinario previsto al punto 3;
- ponti scolastici: li trascorrerà al 50% presso il padre ed al 50% presso la Per_1
madre, in via equamente suddivisa fra i genitori.
4) Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio per tutto il tempo in cui starà con lui provvedendo ad ogni sua esigenza o bisogno ordinario;
le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori secondo il protocollo per il processo di famiglia in uso presso il Tribunale di Treviso, da intendersi qui richiamato.
Le parti convengono che la sig.ra ercepisca il 100% dell'assegno unico Parte_1
in favore di a titolo di contributo di mantenimento del padre in favore del Per_1
figlio.
Il sig. si impegna a comunicare immediatamente alla sig.ra Pt_3 Parte_1
quando il figlio di primo letto sarà autosufficiente al fine di valutare le Per_2
condizioni economico patrimoniali delle parti nell'ottica di una eventuale modifica del contributo di mantenimentodi . Per_1
5) Si dà atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di nulla pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo di mantenimento.
4 6) Si dà atto che le parti convengono che la parte inadempiente al contratto preliminare immobiliare sottoscritto in data 25/07/2025 corrisponderà ai promittenti acquirenti anche la quota parte della caparra corrisposta dall'altro comproprietario.
7) Si dà atto che le parti dichiarano di aver regolato fra loro ogni altro rapporto personale e/o patrimoniale e di nulla avere a pretendere gli uni dagli altri per qualsivoglia ragione e/o titolo, ad eccezione della divisione dei beni comuni da loro concordata, secondo una lista predisposta e allegata al presente atto (doc. 27).
8) Le spese legali relative al procedimento su domanda congiunta di separazione saranno sopportate esclusivamente dalla sig.ra eccetto il Parte_1
versamento dell'IVA di €.764,36, siccome determinata sulla base del preventivo del 07/07/2025 dell'avv. RG Canal fatto tenere alle parti, che il sig. Pt_3
rimborserà alla sig.ra una volta emessa la sentenza di separazione e Parte_1
previa trasmissione al predetto della relativa fattura a saldo da parte dell'avv.
RG Canal.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 21/10/2025.
Il Presidente rel-est
Dott. Daniela Ronzani
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