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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/04/2025, n. 4834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4834 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 12087/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Giudice dott.
Francesco Rigato, ha pronunciato mediante deposito telematico la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Tavernese come da Parte_1
procura allegata al ricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Roma, viale Gorizia n. 52
Ricorrente
CONTRO
, in persona del pro-tempore, rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici in
Roma, Via dei Portoghesi n. 12.
Resistente
in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro-tempore
Convenuto contumace
OGGETTO: lavoro penitenziario - differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso, depositato in data 25/03/2024 e ritualmente notificato, si Parte_1
rivolgeva al Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma in ragione del mancato adeguamento delle mercedi dovute dal Ministero della Giustizia per il lavoro svolto quale detenuto.
Il ricorrente esponeva di essere stato detenuto:
- dal mese di marzo 2005 sino al mese di gennaio 2010 presso la Casa circondariale di
Catania;
- da gennaio 2010 ad agosto 2017 presso la Casa di reclusione di Tempio Pausania;
- da agosto 2017 sino alla data di redazione del ricorso introduttivo del presente giudizio
(21.3.2024) presso la Casa circondariale di Caltanissetta.
Rilevava di aver lavorato dal mese di maggio 2005 sino ad agosto 2023 in modo continuativo ai sensi degli artt. 20 e segg. L. 354/75 (allegava le buste paga). Più precisamente, affermava di aver lavorato quale aiuto cuciniere da maggio a settembre
2005; quale addetto alla lavanderia nei mesi di giugno e luglio 2007; come spesino nei mesi compresi tra gennaio e agosto del 2008; ancora quale spesino dal mese di luglio al mese di dicembre del 2009; nel 2014 aveva lavorato quale aiuto addetto alla cucina a febbraio e marzo e quale addetto alle pulizie nel mese di novembre del 2014. Affermava di aver lavorato da febbraio ad agosto e poi anche a dicembre 2015 quale assistente spesa detenuti e nel mese di novembre sia come addetto alle pulizie che come addetto alla spesa dei detenuti. Da gennaio ad aprile 2016 aveva lavorato come assistente alla spesa dei detenuti. Medesima mansione di addetto alla spesa detenuti aveva poi svolto in modo continuativo da febbraio a luglio del 2017.
Precisava che le buste paga prodotte in giudizio riportano esattamente le somme che sono state corrisposte al ricorrente costituite dai 2/3 di quanto previsto dalla contrattazione collettiva vigente nel 1993 senza che siano mai stati adeguati dall'Amministrazione resistente gli importi pur incrementati nel frattempo dalla contrattazione collettiva.
Per tale ragione con note del 31.5.2023 e del 21.12.2013 aveva diffidato l'Amministrazione all'adeguamento senza tuttavia ottenere alcun riscontro.
Dopo avere esposto le ragioni in diritto poste a base delle richieste formulate, rilevando al contempo che l'art. 22 L. 354/75 prevede espressamente che la mercede spettante ai lavoranti detenuti deve essere non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro e osservando che allo scopo di adeguare le mercedi a tale disposto normativo è istituita apposita commissione, osservava come
2 quest'ultima si è riunita solo nel 1993 con la conseguenza che successivamente non è stato più disposto alcun adeguamento. Assumeva pertanto che la retribuzione corrispostagli nel tempo fosse sostanzialmente pari ai due terzi di quella prevista dai contratti collettivi vigenti nel 1993. Rilevava che in giurisprudenza (Corte di cassazione, sentenza Cass. Sez I pen. n. 36250 dell'8.7.2004) era stata ritenuta la necessità, pur in mancanza di adeguamenti della mercede da parte della commissione prevista dall'art. 22 della L. 354/75, di procedere all'aggiornamento avendo riguardo alla retribuzione prevista dai contratti collettivi di lavoro che si sono via via succeduti durante il periodo di lavoro prestato dal detenuto. Pertanto da detta pronuncia faceva derivare la conseguenza che gli incrementi possono comunque essere riconosciuti anche in mancanza di adeguamenti da parte della apposita commissione. L'ultima occasione in cui detta commissione si è riunita risale infatti al 2003 e in quella sede al fine di determinare il quantum delle mercedi spettanti a ciascun detenuto ha proceduto nel modo seguente:
1) in primo luogo sono stati individuati gli inquadramenti carcerari presenti all'interno delle strutture carcerarie quali "addetto ai servizi vari di istituto", metalmeccanici, falegnami, calzolai, edili, grafici, agricoli (v. all. 4 nota del Ministero della Giustizia del 10.11.1993);
2) sono stati quindi individuati i contratti collettivi di lavoro esterni da prendere a parametro di riferimento ai fini dell'inquadramento dei lavoratori interni alle strutture penitenziarie;
3) in relazione a ciascun inquadramento carcerario e per ciascun livello la retribuzione spettante è stata poi parametratata ai due terzi di quelle previste dai contratti collettivi di riferimento (v. all. 4)
Così, la commissione ha evidenziato che per la quantificazione delle mercedi spettanti ai detenuti lavoratori addetti ai servizi vari di istituto occorre dunque prendere a riferimento il trattamento economico previsto dal CCNL Alberghi e mense;
in caso di detenuto lavoratore metalmeccanico occorre fare riferimento al CCNL Metalmeccanici;
in caso di lavoratore detenuto falegname il riferimento è al CCNL "Legno (piccole e medie imprese)"; al CCNL EDILI occorre poi fare riferimento in caso di lavoratori detenuti edili. Per quantificare le mercedi spettanti ai lavoratori detenuti agricoli occorre fare riferimento a quanto previsto dal CCNL "agricoli" e così via.
La stessa commissione ha poi disposto che per individuare la riconducibilità all'inquadramento carcerario delle mansioni svolte dai detenuti così come indicate nei prospetti paga del Ministero della Giustizia, occorre poi fare riferimento al c.d. "prospetto mansioni" predisposto dall'Amministrazione penitenziaria (all. 5 al ricorso). In tale contesto, l'aiuto cuciniere rientra dunque nel novero degli addetti ai servizi vari di istituto;
3 l'aiuto cuciniere riceve una mercede quantificata con riferimento al CCNL Alberghi e mense" per il 6° livello di inquadramento;
la mansioni di addetto alla lavanderia rientra nell'inquadramento carcerario degli "addetti ai servizi vari di istituto"; Per quantificare la mercede spettante al detenuto addetto alla lavanderia deve essere fatto riferimento alla paga sindacale del CCNL Alberghi e mense con riguardo al 6° livello di inquadramento. La mercede spettante allo spesino è costituita poi dai due terzi di quella prevista dal CCNL
Alberghi e mense per il 6° livello di inquadramento. Il c.d. "prospetto mansioni" (v. all. 5) individua il criterio di raccordo tra inquadramento carcerario e inquadramento contrattuale di riferimento previsto dai CCNL di volta in volta presi a riferimento.
Ciò posto, il ricorrente allegava al ricorso (all. 6) prospetto di calcolo delle mercedi spettanti secondo la sequenza contrattuale. Precisava inoltre di aver tenuto fermo l'inquadramento datogli dall'Amministrazione e il numero di ore di lavoro conteggiate, calcolando poi i due terzi della retribuzione prevista dai CCNL di riferimento.
Dedotto il diritto al riconoscimento di quanto spettante per le ferie maturate e non godute, posto che l'art. 20 co. 16 L. 354/75 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non riconosce il diritto al riposo annuale retribuito al detenuto che presti la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'amministrazione carceraria (Corte cost.
22.5.2001 n. 158); rilevato che la Corte d'Appello di Roma (cfr. sentenza n. 2956 del 25.3.2014) ha affermato la spettanza al detenuto lavoratore anche del TFR sulla base della appena richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 158/2001; rilevato che plurime sono state nel tempo le pronunce sia del Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro che della Corte d'Appello di Roma che hanno accolto le ragioni dei detenuti lavoratori, rassegnava le seguenti conclusioni, chiedendo:
(a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente - ai sensi degli artt. 36 Cost., 2099 cod. civ.
e 22 L. 354/1975 – a vedersi riconosciuto per i periodi lavorativi prestati (così come individuati nel presente ricorso, negli estratti mercedi e nei compiegati conteggi) il trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti al momento di esecuzione della prestazione lavorativa, così come analiticamente individuati nei compiegati conteggi;
(b) conseguentemente, condannare il , in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, a corrispondere in favore del ricorrente l'importo di Euro 7.526,10 quale differenze retributive spettanti a titolo di retribuzione ordinaria e differita, rol, indennità di ferie e indennità sostitutiva delle ferie, maturate e non godute, nonché l'ulteriore importo di
Euro 547,09 a titolo di trattamento di fine rapporto;
e, così, complessivamente la somma di
4 Euro 8.073,19 (ottomilasettantatre/19), così come risultante dai compiegati conteggi in relazione ai contratti collettivi succedutisi nel tempo ed analiticamente ivi indicati ovvero altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, quale quantificabile sulla scorta della documentazione versata in atti;
(c) quanto precede oltre accessori come per legge dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
(d) con ogni conseguenza prevista dalla legge in punto di regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa;
(e) con vittoria di spese, competenze ed onorari (oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 15%) da distrarsi a favore del difensore che si dichiarava antistatario.
Notificati il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza, il si Controparte_1
costituiva quindi tempestivamente nel presente giudizio, con memoria depositata il
13.09.2024, ed eccepiva anzitutto la maturazione del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. tenuto conto di quanto rilevato dalla Corte di cassazione (Sent. n.
17476 del 25.6.2024) allorché ha evidenziato che la cessazione del rapporto di lavoro certamente ricorre in caso di cessazione dello stato di detenzione, pur essendo onere dell'amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro può considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della cessazione dello stato di detenzione (come in caso di sopraggiunti limiti di età, stato di salute, sopravvenuta inidoneità al lavoro). Ciò posto, il resistente ha osservato che il ricorrente è stato scarcerato il 27.10.2017 CP_1
(cfr. all. 3) sicché il termine di prescrizione deve ritenersi ampiamente maturato.
In ogni caso, parte resistente contestava i conteggi sul presupposto che alcune voci non possano essere riconosciute al ricorrente. Ciò nel caso della quattordicesima, delle ferie e dei permessi non goduti in quanto non dimostrati. Parimenti non dovuto secondo l'Amministrazione convenuta i compensi raddoppiati per lavoro festivo in quanto non determinato dalla commissione ex art. 23 L. 354/75. Ciò determina l'inattendibilità dei conteggi proposti dal ricorrente.
Concludeva quindi chiedendo il rigetto del ricorso
CP_ L' , regolarmente citato in giudizio, non si è costituito e deve esserne dichiarata la contumacia.
5 A seguito di istruttoria documentale, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, viste le note scritte depositate da parte ricorrente, la causa viene decisa con la presente sentenza.
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Parte ricorrente rivendica l'adeguamento della retribuzione per il lavoro svolto in ambito carcerario nel periodo compreso tra il mese di maggio 2005 e il mese di luglio 2017 come
è dato evincere dai conteggi allegati al ricorso. Come emerge dagli stessi conteggi e dalle buste paga prodotte, la prestazione lavorativa non è stata continuativa. Oggetto di rivendicazione sono le differenze retributive asseritamente maturate con riferimento ai seguenti periodi che si evincono dalle buste paga allegate al ricorso (all. 3).
Anno 2005: mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
anno 2007: mesi di agosto e settembre;
anno 2008: mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto;
anno 2009: mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre;
anno 2014: mesi di febbraio, marzo e novembre;
anno 2015: mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, agosto, novembre e dicembre;
anno 2016: mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile;
anno 2017: mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio.
Il Ministero resistente appunta le sue osservazioni:
a) sulla ritenuta maturazione del termine di prescrizione quinquennale delle pretese del ricorrente ai sensi dell'art. 2948 c.c.;
d) sulla ritenuta erronea quantificazione delle somme pretese dalla ricorrente e sulla necessità di compensare le spettanze della lavoratrice con la spese di mantenimento in carcere.
Con riferimento alle questioni attinenti alla prescrizione proposte dalla Amministrazione resistente, la Corte di cassazione ha avuto modo di volgere plurime osservazioni con due recenti e ravvicinate pronunce (Cass. S.L. Sent. n. 17484 del 25.6.2024 e Cass. S.L.
Sent. n. 22706 del 5.8.2024).
E' stato rilevato anzitutto che mentre secondo l'originaria formulazione, l'art. 20 della L.
354/75 (c.d. Ordinamento Penitenziario), pur affermando che il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato, ne sanciva l'obbligatorietà, tanto che l'art. 77 n. 3 del
6 DPR 230/2000, recante il Regolamento di attuazione della L. 354/75, prevedeva l'applicazione di sanzioni disciplinari in caso di volontario inadempimento degli obblighi lavorativi, specie di chi avesse assunto atteggiamenti passivi dopo avere accettato l'offerta di lavoro. La Corte costituzionale (Corte cost. n. 158/2001) aveva al riguardo rilevato che
"il lavoro dei detenuti, che nella concezione giuridica posta alla base del regolamento carcerario del 1931 si poneva come un fattore di aggravata afflizione, cui dovevano sottostare quanti erano stati privati della libertà, è oggi divenuto, a séguito delle innovazioni dell'ordinamento penitenziario ispirate all'evoluzione della sensibilità politico- sociale, un elemento del trattamento rieducativo". In tale ottica la Corte di cassazione con la seconda delle pronunce sopra menzionate, ha quindi osservato che anche l'obbligatorietà, "si pone come uno dei mezzi al fine del recupero della persona, valore centrale per il nostro sistema penitenziario non solo sotto il profilo della dignità individuale ma anche sotto quello della valorizzazione delle attitudini e delle specifiche capacità lavorative del singolo. La legge prevede, perciò, che al condannato sia assicurato un lavoro, nella forma consentita più idonea, ivi comprese quella dell'esercizio in proprio di attività intellettuali, artigianali ed artistiche (art. 49 del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431) o quella del tirocinio retribuito (quattordicesimo e quindicesimo comma dell'art. 20 in esame).... Ove ne sussistano le caratteristiche, alla soggezione derivante dallo stato di detenzione si affianca, distinguendosene, uno specifico rapporto di lavoro subordinato, con il suo contenuto di diritti (tra cui quelli previsti dall'art. 2109 del codice civile) e di obblighi. Con ulteriore pronuncia (Corte cost. n. 361/2006) ha inoltre rilevato che due sono
i punti fermi in tema di lavoro penitenziario: "Il primo consiste nella necessaria tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dai rapporti di lavoro instauratisi nell'ambito dell'organizzazione penitenziaria. Tali diritti non sono soltanto quelli dei detenuti, ma anche quelli degli altri soggetti del rapporto, quali i datori di lavoro, che non devono subire indirettamente menomazioni della propria sfera giuridica per il solo fatto di aver stipulato contratti con persone sottoposte a restrizione della libertà personale. Il secondo punto consiste nella possibilità che il legislatore ponga limiti ai diritti in questione in rapporto alla condizione restrittiva della libertà personale cui è sottoposto il lavoratore detenuto. La configurazione sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dai rapporti di lavoro dei detenuti possono quindi non coincidere con quelle che contrassegnano il lavoro libero, se ciò risulta necessario per mantenere integre le modalità essenziali di esecuzione della pena, e per assicurare, con la previsione di specifiche modalità di svolgimento del processo, le corrispondenti esigenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria. In
7 altre parole, i diritti dei detenuti devono trovare un ragionevole bilanciamento nel diritto della collettività alla corretta esecuzione delle sanzioni penali. Il terzo punto, derivante dai primi due, e costituito dalla illegittimità di ogni "irrazionale ingiustificata discriminazione", con riguardo ai diritti inerenti alle prestazioni lavorative, tra i detenuti e gli altri cittadini.
La Corte di cassazione (con la già menzionata pronuncia n. 22706 del 5.8.2024) ha quindi ulteriormente rilevato che il testo attualmente vigente dell'art. 20 L. 354/75, all'esito di numerose novelle, prevede ora, al comma 1, che: "Negli istituti penitenziari e nelle strutture ove siano eseguite misure privative della libertà devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere organizzati e gestiti, all'interno e all'esterno dell'istituto, lavorazioni e servizi attraverso l'impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati. Possono, altresì, essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da enti pubblici o privati e corsi di formazione professionale organizzati e svolti da enti pubblici o privati". È rimasta la previsione di cui al comma 2, secondo cui: "Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato". È però stato eliminato il riferimento alla obbligatorietà del lavoro posto che essa, oltre ad essere in contrasto con il carattere non afflittivo del lavoro penitenziario, era in contrasto con il principio del libero consenso al trattamento penitenziario (non vi è stata, però, l'analoga abrogazione dell'obbligatorietà del lavoro negli articoli del codice penale che la prevedono - artt. 22, 23
e 25 - come coessenziale all'esecuzione delle pene detentive dell'ergastolo, della reclusione e dell'arresto) ed è stato precisato, al comma 3, che: "L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale". È stata prevista, ai commi 3
e ss., l'istituzione di una commissione presso ogni istituto penitenziario composta dal direttore o altro dirigente penitenziario delegato, dai responsabili dell'area sicurezza e dell'area giuridico-pedagogica, dal dirigente sanitario della struttura penitenziaria, da un funzionario dell'ufficio per l'esecuzione penale esterna, dal direttore del centro per
l'impiego o da un suo delegato, da un rappresentante sindacale unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e un rappresentante unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello territoriale con il compito: a) di formare due elenchi, uno generico e l'altro per qualifica, per l'assegnazione del al lavoro dei detenuti e degli internati;
b) di individuare le attività lavorative o i posti di lavoro ai quali, per motivi di
8 sicurezza, sono assegnati detenuti o internati, in deroga agli elenchi di cui alla lettera a); c) di stabilire criteri per l'avvicendamento nei posti di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, nel rispetto delle direttive emanate dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Tale commissione, prevista solo con la riforma del
2018, stabilisce autonomamente le regole per l'avvicendamento e forma gli elenchi da cui attingere a rotazione. Non vi sono graduatorie vere e proprie né la preventiva individuazione da parte del legislatore di criteri, di punteggi ovvero di priorità”.
Nell'ambito della finalità rieducativa il lavoro carcerario comporta dunque due profili di doverosità: uno è quello dato dalla considerazione secondo la quale la struttura penitenziaria deve farsi carico del dovere di assicurare il lavoro, sia pure compatibilmente con le condizioni dell'istituto penitenziario e tenuto conto del rapporto intercorrente tra lavoro e numero di detenuti che quindi possono vantare al riguardo non un diritto ma una aspettativa;
l'altro è dato dalla considerazione secondo la quale il detenuto, se vuole svolgere lavoro inframurario, deve dimostrare, anche attraverso il costante impegno nel lavoro, quella regolare condotta che porta alla remissione del debito o all'applicazione dei regimi alternativi alla detenzione. La Corte di cassazione ha pertanto ulteriormente rilevato che “I detenuti che lavorano sono remunerati, hanno diritto a ferie, ad assenze per malattia retribuite, a contributi assistenziali e pensionistici. Dunque, per l'ordinamento penitenziario riformato il lavoro carcerario smette di essere formalmente obbligatorio - lo rimane nelle previsioni del codice penale -, il lavoratore non è più un "lavorante" e la retribuzione non è più una "mercede"”. La funzione rieducativa della pena unifica dunque i rapporti di lavoro e li rende allo stesso tempo differenti dal "lavoro libero", non tanto per le modalità di svolgimento, quanto piuttosto per il contesto in grado di determinare 'metus' in capo al detenuto-lavoratore inteso non tanto come timore di rappresaglie da parte del datore di lavoro, quanto come consapevolezza della non coincidenza degli istituti posti a tutela del lavoro libero con quelli propri del lavoro libero, sul presupposto della necessità di preservare le modalità essenziali di esecuzione della pena e le corrispondenti esigenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria. In altre parole il metus del lavoratore – detenuto è legato sostanzialmente alla consapevolezza che i posti di lavoro a disposizione della popolazione penitenziaria sono quantitativamente e qualitativamente dimensionati in rapporto alle effettive esigenze di ogni singolo istituto ed ai servizi in esso previsti e le stesse lavorazioni penitenziarie sono organizzate - sulla base di direttive - dai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, sentite le commissioni regionali per il lavoro penitenziario oltre alle direzioni dei singoli istituti (cfr. art. 25 bis dell'ord.
9 penitenz. come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 124/2018). In altre parole, la Corte ha rilevato che le condizioni in cui versa la casa circondariale che ospita il detenuto e le modalità esecutive della pena non consentono di prevedere se sia possibile svolgere una qualche attività lavorativa o anche la sola assegnazione a mansioni diverse o simili a quella già svolte. La conseguenza di tale stato di cose è che il detenuto si trova in una posizione di soggezione o metus desumibile da plurimi elementi che la Corte ha così individuato: “a) l'essere rimessa alla direzione dell'istituto l'elaborazione e l'indicazione di un piano di lavoro in relazione al numero dei detenuti, all'organico del personale civile e di polizia penitenziaria disponibile e alle strutture produttive;
b) l'inidoneità della previsione legislativa di una commissione interna a realizzare un sistema che non rimetta in concreto alla discrezionalità dell'istituto la scelta del detenuto da assegnare al lavoro (commissione, come detto, introdotta solo con la riforma del 2018 e comunque autonoma nel deliberare criteri ed elenchi: si consideri che il comma 6 del nuovo art. 20 dell'ord. penitenz. prevede che alle riunioni della commissione partecipa un rappresentante dei detenuti e degli internati ma "senza potere deliberativo"); c) la notoria scarsezza dei lavori in rapporto al numero dei detenuti;
d) la endemica carenza di risorse da investire in retribuzioni;
e) la presenza di possibilità di lavoro solo in taluni istituti penitenziari e non in altri;
f) l'assenza di regole generali e predeterminate tali da garantire una certa forma di controllo preventivo
(come ad esempio graduatorie in qualche modo paragonabili, pur nella diversità della tipologia dei rapporti - cfr. Cass. 17 agosto 2009, n. 18309; Cass. 8 maggio 2019, n.
12205; Cass. 19 gennaio 2024, n. 2092 ed anche, per implicito, Cass. 5 gennaio 2024, n.
396 su cui v. infra -, a quelle dei supplenti nel settore scolastico)”.
Numerose sono state le pronunce con le quali la Corte di cassazione (cfr. Cass. 9 aprile
2015, n. 7147; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3925; Cass. 11 febbraio 2015, n. 2696; Cass.
16 febbraio 2015, n. 3062; si veda anche Cass. 15 ottobre 2007, n. 21573 e la più recente
Cass. 24 ottobre 2019, n. 27340 che tali precedenti richiama) ha affermato che la prescrizione non decorre in costanza di rapporto di lavoro tra il detenuto lavoratore e l'amministrazione carceraria ma soltanto dalla cessazione del rapporto stesso. In tali precedenti si è ritenuta non condivisibile la tesi posta dai ricorrenti secondo cui la sospensione del termine prescrizionale dovrebbe estendersi all'intero periodo di detenzione e dunque permanere una volta che il rapporto di lavoro sia cessato e si protragga invece il rapporto detentivo, dovendo decorrere il termine prescrizionale solo dalla cessazione della detenzione. Riguardo a quest'ultima tesi la Corte di cassazione ha tuttavia da ultimo rilevato che essa non trova fondamento in disposizioni normative,
10 mentre il principio affermato nelle citate pronunce va inteso nel limitato senso della sospensione con riferimento al rapporto di lavoro, a nulla rilevando la condizione di detenuto, restando quest'ultimo gravato degli oneri probatori propri di qualsivoglia credito e pretesa.
Con riferimento alla decorrenza della prescrizione, in passato si erano contese il campo la tesi secondo la quale essa dovrebbe decorrere dalle singole cessazioni e quella che invece individuava il dies a quo nell'ultima cessazione. Al riguardo è stato osservato che nell'attuale quadro normativo il lavoro svolto dalle persone detenute è sostanzialmente allineato a quello svolto dai cittadini liberi, non è formalmente obbligatorio (ancorché con le precisazioni di cui sopra), in ragione del principio di libera adesione al trattamento, non è afflittivo, ha una funzione risocializzante coerente con il dettato degli artt. 1, primo comma e 27, terzo comma della Costituzione e deve favorire l'acquisizione di una formazione professionale adeguata al mercato. Tuttavia, sulla scorta di quanto già osservato, il lavoratore si trova pur sempre in condizioni di soggezione rispetto alle determinazioni dell'istituto penitenziario e ai disposti avvicendamenti per periodi limitati sul medesimo posto di lavoro con modalità necessarie a conciliare l'impegno sancito a carico dell'Amministrazione di "assicurare" ai detenuti il lavoro (art. 15, comma 2, ord. penitenz. cit.) circostanza che determina la scarsa offerta di lavoro in carcere.
La Corte (con la già richiamata pronuncia n. 22706 del 5.8.2024) è andata oltre rispetto alle precedenti pronunce, giungendo ad affermare che deve essere dato adeguato rilievo alla “speciale situazione dei lavoratori carcerari che si trovano in una situazione di attesa della "chiamata al lavoro" rispetto alla quale non hanno alcun potere di controllo o di scelta. Lo stato di soggezione quanto a tale "chiamata al lavoro" ed il connesso "metus" riverbera, poi, i suoi effetti sul percorso di rieducazione sul quale il proficuo svolgimento di attività lavorativa ha certamente una significativa valenza. 14. In questo quadro, non rilevano ai fini della prescrizione le cessazioni intermedie, che, a ben guardare, neppure sono realmente tali configurandosi piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, se si considera che vi sono una chiamata e un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, cui seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione.
Certamente, una cessazione del rapporto di lavoro vi è con la fine dello stato di detenzione che non dipende dalla volontà del recluso o internato il quale non può rifiutarla, al fine di mantenere il rapporto di lavoro (come affermato da questa Corte nella già citata recente
Cass. 5 gennaio 2024, n. 396 la cessazione per fine pena del rapporto di lavoro intramurario svolto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria dà luogo ad uno
11 stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della NASPI).
Ma prima di questo momento, le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata.
15. In ogni caso, è onere dell'amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della fine dello stato di detenzione ed a tal fine, oltre alla cessazione della detenzione, possono rilevare altre circostanze (come ad es. l'età, lo stato di salute o di idoneità al lavoro etc.)…”. 16. In conclusione, per quanto qui rileva, la decorrenza della prescrizione non va collegata alla data di cessazione dello stato di detenzione (ciò in conformità con i plurimi precedenti di questa Corte sopra ricordati), ma va piuttosto collegata al momento del venir meno del rapporto di lavoro (da ritenersi unico, non essendo configurabili cessazioni intermedie)”.
Le argomentazioni svolte dalla Corte di cassazione con le più volte richiamate pronunce da ultimo assunte in materia, ritenute pienamente condivisibili e tali da poter essere fatte proprie da questo Tribunale, consentono quindi di giungere ad alcuni punti fermi:
1) la prescrizione dei diritti del lavoratore detenuto nascenti dal rapporto di lavoro con l'Amministrazione penitenziaria è quinquennale;
2) il rapporto di lavoro del detenuto alle dipendenze della Amministrazione penitenziaria, anche se svolto in periodi tra loro distinti e non continuativi, va considerato come un unico rapporto nel cui ambito le cessazioni intermedie sono solo delle sospensioni, venendo l'intero rapporto unificato dalla condizione detentiva del lavoratore;
3) la prescrizione dei diritti del detenuto - lavoratore non decorre dalle singole interruzioni che possono connotare il rapporto di lavoro, ma dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, che può non coincidere con le dimissioni dall'istituto per fine pena.
Applicando tali principi si considera anzitutto che l'Amministrazione ha compiutamente individuato il momento in cui il rapporto di lavoro con l poteva ritenersi concluso, CP_4
ossia quello della scarcerazione avvenuta il 27.10.2017 (cfr. all. 3 alla memoria difensiva recante l'elenco dei movimenti che hanno riguardato il ricorrente nel periodo qui di interesse). Il termine quinquennale di maturazione della prescrizione secondo quanto osservato dalla Amministrazione convenuta è dunque maturato il 27.10.2022 a fronte della
12 prima diffida inviata nell'interesse del in data 31.5.2023, dunque a prescrizione Pt_1
ormai maturata. La Corte di cassazione afferma costantemente che, pur verificandosi plurimi rapporti di lavoro tra amministrazione e detenuto lavoratore, essi sono unificati dallo stato di detenzione, sicché la prescrizione inizia a decorrere dalla data di cessazione del rapporto di lavoro che può anche coincidere con la scarcerazione che, nel caso in esame è avvenuta in data successiva alla fine dell'ultimo rapporto di lavoro qui di rilievo, concluso a luglio del 2017 (come chiaramente si evince dalla busta paga all. 3 al ricorso).
Tuttavia, secondo il ricorrente detta unificazione opererebbe anche con riguardo al successivo periodo di detenzione in relazione al quale il ha ripreso attività Pt_1
lavorativa inframuraria a partire dal mese di aprile 2020, a circa due anni e mezzo di distanza dalla precedente scarcerazione dell'ottobre del 2017. Assume il ricorrente che non può ritenersi maturata alcuna prescrizione perché la nuova carcerazione con instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro determinerebbe l'unificazione del secondo periodo di lavoro con il primo, con conseguente impossibilità di maturazione della prescrizione stessa dovuta alla sospensione del suo decorso in ragione della successione di plurimi contratti a tempo indeterminato tra le medesime parti. Tale assunto non solo non trova alcun supporto normativo, ma è anche smentito dalla giurisprudenza della Corte di cassazione. Proprio con recente pronuncia (Cass. Sez. l. n. 17484 del 25.6.2024 – RV
671593) la Corte ha affermato esplicitamente che “13. Ed allora rileva la speciale situazione dei lavoratori carcerari che si trovano in una situazione di attesa della “chiamata al lavoro” rispetto alla quale non hanno alcun potere di controllo o di scelta. Lo stato di soggezione quanto a tale “chiamata al lavoro” ed il connesso “metus” riverbera, poi, i suoi effetti sul percorso di rieducazione sul quale il proficuo svolgimento di attività lavorativa ha certamente una significativa valenza. 14. In questo quadro, non rilevano ai fini della prescrizione le cessazioni intermedie, che, a ben guardare, neppure sono realmente tali configurandosi piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, se si considera che vi sono una chiamata e un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, cui seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione. Certamente, una cessazione del rapporto di lavoro vi è con la fine dello stato di detenzione che non dipende dalla volontà del recluso o internato il quale non può rifiutarla, al fine di mantenere il rapporto di lavoro (come affermato da questa Corte nella già citata recente Cass. 5 gennaio 2024, n. 396 la cessazione per fine pena del rapporto di lavoro intramurario svolto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della NASPI). Ma
13 prima di questo momento, le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata. 15. In ogni caso, è onere dell'amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della fine dello stato di detenzione ed a tal fine, oltre alla cessazione della detenzione, possono rilevare altre circostanze (come ad es. l'età, lo stato di salute o di idoneità al lavoro etc.) che non possono qui essere esaminate in dettaglio, non venendo in evidenza nel caso di specie.
16. In conclusione, per quanto qui rileva, la decorrenza della prescrizione non va collegata alla data di cessazione dello stato di detenzione (ciò in conformità con i plurimi precedenti di questa Corte sopra ricordati), ma va piuttosto collegata al momento del venir meno del rapporto di lavoro (da ritenersi unico, non essendo configurabili cessazioni intermedie)”.
Come rilevato esplicitamente nella pronuncia appena richiamata, non rilevano dunque le cessazioni intermedie, da intendere piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, purché inserite “in un unico contesto di detenzione”, posto che la scarcerazione deve essere necessariamente ritenuta quale causa di cessazione del rapporto di lavoro posto che determina l'impossibilità per il detenuto di mantenere la sua posizione lavorativa in contesto detentivo. In tale ottica, pertanto, un successivo periodo di detenzione nel corso del quale il medesimo detenuto abbia eventualmente intrapreso nuova attività lavorativa inframuraria, non può dunque secondo quanto osservato dalla Corte di cassazione, avere effetto unificante con il precedente periodo di lavoro svolto in relazione a precedente e distinto contesto detentivo. La conseguenza è pertanto che la prescrizione dei diritti derivanti dalla attività lavorativa svolta dal ricorrente tra maggio 2005 e luglio 2017 al più tardi è maturata decorso il quinquennio dalla scarcerazione del 27.10.2017, ossia il
27.10.2022, ben prima che fosse inviata la prima delle due diffide (quella datata
31.5.2023) alla Amministrazione resistente.
La pacifica applicabilità alla fattispecie in esame del regime prescrizionale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., in una con l'insussistenza di cause interruttive della prescrizione antecedenti alla diffida del 31.5.2023, allorché la prescrizione era già maturata,
14 costituiscono elementi che consentono di ritenere irrimediabilmente prescritti i diritti oggi azionati.
Il ricorso deve dunque essere respinto.
La circostanza che l'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, in forza del quale la prescrizione decorre non dalla data di fine dei singoli periodo lavorativi che si susseguano nell'ambito di un unico contesto detentivo, ma dalla cessazione vera e propria del rapporto di lavoro con l'Amministrazione, eventualmente per scarcerazione o per sopraggiunta inidoneità al lavoro o per limiti di età, si è strutturato successivamente alla proposizione del ricorso, induce a ritenere sussistenti valide ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Roma, 22 aprile 2025
Il Giudice
Francesco Rigato
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