Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/05/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3866 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2024
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. DEMESTRI CARLO, come da C.F._1
procura in atti,
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. ALFARONE SIMONA, come da C.F._2
procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
21/11/2024, i coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di BRINDISI (BR) il 12/09/1987;
13/06/1988, nato a [...] il [...] e Persona_2 Persona_3
nata a [...] il [...], tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
[...]
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I sigg.ri e convengono di vivere Controparte_1 Parte_1
separatamente e di fissare la loro residenza ove credono più opportuno. 2) Il sig. CP_1
si obbliga a corrispondere direttamente in favore della sig.ra a
[...] Parte_1
titolo di contributo per il suo mantenimento, entro il giorno 20 di ogni mese, un assegno mensile di € 500,00 (euro cinquecento/00), soggetto all'aggiornamento annuale secondo gli indici ISTAT. 3) Le parti, sigg.ri e con la presente Controparte_1 Parte_1
scrittura dichiarano di avere regolato tutti i loro rapporti economici e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere per nessuna causale o ragione. 4) La presente scrittura sarà vincolante per le parti sin dalla sottoscrizione a prescindere dalla data in cui verrà omologata dal Tribunale Civile di Messina. 5) Spese legali compensate”.
All'udienza del 23/04/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 21/11/2024, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo
[...]
sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di BRINDISI (BR) di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il
12/09/1987.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 24/04/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.