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21 novembre 1967
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10 dicembre 1994
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23 ottobre 1999
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Art. 26. (( 1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 4, comma 1; 6, comma 1; 8, comma 7, e' punita con l'arresto fino a sei mesi.
2. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3; 6, comma 2; 7, comma 2; 8, commi 1, 2, 4, 5; 15, comma 1; 17, comma 1; 18; 21; 22 e' punita con l'arresto non superiore a sei mesi o con l'ammenda fino a lire dieci milioni.
3. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 8, comma 6; 17, comma 2; 19; 20, primo e secondo comma e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni.
4. Chiunque adibisce al lavoro i minori nei casi previsti dall'articolo 4, comma 2, senza l'autorizzazione della direzione provinciale del lavoro, e' punito con la sanzione amministrativa fino a lire cinque milioni.
5. Chiunque adibisce al lavoro gli adolescenti nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3, senza l'autorizzazione della direzione provinciale del lavoro, e' punito con la sanzione amministrativa fino a lire cinque milioni.
6. Le sanzioni previste per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 3; 4, comma 1; 6, comma 1, si applicano in misura non inferiore alla meta' del massimo a chi, rivestito di autorita' o incaricato della vigilanza sopra un minore, ne consente l'avvio al lavoro in violazione delle disposizioni contenute nei medesimi articoli.
7. L'autorita' competente a ricevere il rapporto con le violazioni amministrative previste dal presente articolo e ad emettere l'ordinanzaingiunzione e' la direzione provinciale del lavoro.
8. Alle contravvenzioni di cui al comma 2 si applicano le disposizioni del capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 )) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D. Lgs 9 settembre 1994, n. 566 ha disposto (con l' art. 1, comma 2) che "Per le violazioni di cui agli articoli 19 , 20 e 23 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 , sanzionate ai sensi dell'art. 26 della medesima legge,come sostituito dal comma 1 del presente articolo, non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall' art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ".
2. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3; 6, comma 2; 7, comma 2; 8, commi 1, 2, 4, 5; 15, comma 1; 17, comma 1; 18; 21; 22 e' punita con l'arresto non superiore a sei mesi o con l'ammenda fino a lire dieci milioni.
3. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 8, comma 6; 17, comma 2; 19; 20, primo e secondo comma e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni.
4. Chiunque adibisce al lavoro i minori nei casi previsti dall'articolo 4, comma 2, senza l'autorizzazione della direzione provinciale del lavoro, e' punito con la sanzione amministrativa fino a lire cinque milioni.
5. Chiunque adibisce al lavoro gli adolescenti nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3, senza l'autorizzazione della direzione provinciale del lavoro, e' punito con la sanzione amministrativa fino a lire cinque milioni.
6. Le sanzioni previste per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 3; 4, comma 1; 6, comma 1, si applicano in misura non inferiore alla meta' del massimo a chi, rivestito di autorita' o incaricato della vigilanza sopra un minore, ne consente l'avvio al lavoro in violazione delle disposizioni contenute nei medesimi articoli.
7. L'autorita' competente a ricevere il rapporto con le violazioni amministrative previste dal presente articolo e ad emettere l'ordinanzaingiunzione e' la direzione provinciale del lavoro.
8. Alle contravvenzioni di cui al comma 2 si applicano le disposizioni del capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 )) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D. Lgs 9 settembre 1994, n. 566 ha disposto (con l' art. 1, comma 2) che "Per le violazioni di cui agli articoli 19 , 20 e 23 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 , sanzionate ai sensi dell'art. 26 della medesima legge,come sostituito dal comma 1 del presente articolo, non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall' art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ".
Commentari • 4
- 1. Quando le star sono bambini: il contratto di attore minorenneValentina Ertola · https://www.iusinitinere.it/ · 1
Shirley Temple, Judy Garland, Emma Watson, Elio Germano, Drew Barrymore, questi nomi, che fama e successo hanno fatto entrare nell'“albo” degli attori più amati di sempre, hanno tutti una cosa in comune: hanno iniziato la propria carriera prima di raggiungere la maggiore età. Sono oramai numerosi gli attori che hanno partecipato alle riprese di una pellicola cinematografica in tenera età, e certo la cosa non ci fa correre a chiamare gli assistenti sociali, tuttavia, tanto per rassicurare chi potrebbe ancora nutrire dei dubbi in proposito, una normativa specifica in proposito esiste, forte dell'“appoggio” di tutte le varie fonti normative, internazionali e non, disciplinanti l'attività …
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Giurisprudenza • 26
- 1. TAR Palermo, sez. III, sentenza 14/03/2022, n. 808Provvedimento: […] si accertava che la documentazione prodotta per dimostrare il possesso di risorse economiche adeguate ai fini del rilascio del permesso di soggiorno non era corrispondente al vero; che la circostanza di cui al punto precedente è stata confermata dallo stesso interessato con atto verbalizzato in data 15/03/2021; che a carico del cittadino straniero risulta un decreto penale di condanna emesso in data -OMISSIS- dal G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta e divenuto esecutivo il 03/06/2017, per i reati di cui agli artt. 26 comma 2 Legge 977/1967 (violazione norme sul lavoro dei minori), nonché un procedimento penale pendente per reati di cui agli artt. 474, 517 e 648 c.p .”;Leggi di più...
- annullamento provvedimento amministrativo·
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