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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 08/05/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3235/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n. 3235/2022 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. MARTINELLO IVANA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. CORRIAS EUGENIO presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Cessazione effetti civili del matrimonio”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente, del seguente tenore:
Per parte ricorrente “Piaccia al Giudice Ill.mo, premesse tutte le Parte_1 declaratorie del caso ed emessi i provvedimenti ritenuti opportuni, anche in parziale modifica delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del presente giudizio: NEL MERITO: Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai SIg.ri e Parte_1 CP_1 in Cuasso al Monte (VA) il 27/12/2014, ed ivi trascritto al n. 5 parte II Serie A del registro
[...] degli atti di matrimonio dell'anno 2014. Ordinare all'ufficiale dello stato civile del Comune di
pagina 1 di 10 Cuasso al Monte (VA) di procedere alle trascrizioni ed annotazioni di legge dell'emananda Per_ sentenza. -Disporre l'affidamento condiviso della figlia con collocazione preferenziale presso la madre, presso cui manterrà la residenza. -Confermare l'assegnazione della casa coniugale al
SI. -Disporre il diritto di visita del SI. come segue: -nella settimana con turno _1 _1 di lavoro al mattino, il padre potrà tenere con sé la figlia il martedì dall'uscita di scuola fino alle ore 20:30 (si precisa che la madre preleverà la figlia all'uscita di scuola e la accompagnerà all'abitazione del padre); - nella settimana con turno di lavoro al pomeriggio, dalle ore 9:30 del sabato fino alle ore 20:30 della domenica;
- festività pasquali alternate, secondo il seguente calendario: Pasqua 2025 con la madre, Lunedì dell'Angelo 2025 con il papà, Pasqua 2026 con il papà, Lunedì dell'Angelo 2026 con la mamma;
- festività natalizie alternate, secondo il seguente calendario: Vigilia 2024 con la mamma, AL e S. FA 2024 con il papà, Vigilia 2025 con il papà, AL e S. FA 2025 con la mamma;
anche la festività di S. ES ed PI seguiranno il criterio dell'alternanza; - in occasione della festa del papà (dall'uscita di scuola fino alle ore 21:00); - per quanto concerne le vacanze estive, due settimane anche non consecutive da concordare entro il mese di Maggio di ogni anno;
- ponti e festività varie durante l'anno verranno equamente suddivisi tra i genitori seguendo il criterio dell'alternanza; - Disporre il diritto del SI.
a telefonate quotidiane con la figlia nella fascia di orario compresa tra le ore 17:00 e le _1 ore 19:00; -Disporre in capo al SI. l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia _1 corrispondendo alla SI.ra , entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di € CP_1
600,00= (Euro seicento/00), oltre al 50% delle spese straordinarie. IN VIA SUBORDINATA: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni che saranno ritenute opportune dall'Ill.mo Tribunale nel preminente interesse della figlia minore, anche all'esito della CTU e del percorso Co.Ge. Salvis juribus”.
Per parte resistente : “Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni diversa e Controparte_1 contraria istanza, eccezione deduzione disattesa così giudicare: 1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai SInori e Controparte_1 Parte_1 in Cuasso Al Monte il 27.12.2014, trascritto negli atti di matrimonio dello stesso Comune
[...] di Cuasso Al Monte in data 29.12.2014 parte II serie A nr. 8 anno 2014, ordinando la trascrizione dell'emananda sentenza sui registri dello stato Civile del Comune di Cuasso Al Monte. 2) Affidare Per_ la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre SInora . 3) Dare atto che il Controparte_1 padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore ogni fine settimana alternato dal sabato ore
10.30 alla domenica sino alle ore 20.00, nonché mercoledì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore
20.00 sempre tenendo conto degli impegni scolastici della minore. Nella ipotesi, nel fine settimana di competenza, il SInor per lavoro o per altra ragione, fosse nella impossibilità di tenere _1 Per_ con sé la minore starà con la madre o, nel caso di impegno limitato alla sola giornata del Per_ sabato, il SInor terrà con sé la domenica dalle ore 10.30 alle ore 20.00. Per quanto _1 attiene le vacanze Natalizie la minore trascorrerà, ad anni alterni, il giorno di AL con un genitore e il giorno di Santo FA con l'altro genitore, nonché, alternativamente un anno il giorno di Capodanno con un genitore e il giorno dell'PI con l'altro genitore. Relativamente alle festività pasquali la minore trascorrerà, sempre ad anni alterni, la giornata di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore. Per quanto attiene le vacanze estive la minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo, anche non consecutivo, di una settimana, impegnandosi le parti a concordare il rispettivo periodo di vacanza da trascorrere con la figlia
pagina 2 di 10 entro il 30 aprile di ogni anno. 4)Fare carico al SInor di corrispondere alla SI.ra _1
, entro il giorno 5 di ogni mese, quale concorso ordinario al mantenimento della figlia CP_1 Per_
la somma non inferiore ad euro 1.400,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo la variazione ISTAT, oltre agli assegni familiari corrisposti dal datore di lavoro, con percepimento integrale da parte della SI.ra del cosiddetto assegno unico figli versato dall' 5) CP_1 CP_2
Fare carico alle parti di assumere in ragione il SInor del 75% la SI.ra del 25% _1 CP_1 Per_ le spese straordinarie inerenti eSIenze della figlia come definite dal Comitato Scientifico del
Tribunale di Varese. 6) Assolvere reciprocamente le parti dalla corresponsione di assegno divorzile. 7) Fare carico al SInor di assumere le rate del mutuo gravante sulla goduta ex _1 casa familiare delle quali le parti sono comproprietari ciascuna della quota del 50%. 8) Dare atto della inammissibilità di ogni altra domanda svolta con il ricorso introduttivo dal ricorrente. 9) Con vittoria di spese compensi del giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 09/12/2022 Parte_1
conveniva in giudizio esponendo quanto segue: Controparte_1
• di aver contratto matrimonio con la SI.ra in data 27/12/2014, in Cuasso Controparte_1
al Monte (Va) come da atto di matrimonio n. 5, parte II, Serie A, anno 2014;
Per_
• da detta unione è nata la figlia (16/01/2015);
• nel corso degli anni la relazione coniugale si era deteriorata, fino al punto che era venuta meno l'unione affettiva e sentimentale;
• di essersi separato consensualmente con la SI.ra comparendo entrambi avanti al CP_1
Presidente del Tribunale di Varese in data 05/12/2018. La separazione veniva omologata con decreto n. 85/2019 del 08/03/2019;
• che nel corso degli anni la resistente aveva spesso disatteso gli accordi presi in sede di separazione, prendendo decisioni in modo arbitrario riguardanti la figlia senza rispettare il diritto di visita del padre ed impedendo anche il pernotto continuativo della figlia presso di lui;
• che sotto il profilo economico, rilevava la necessità di disporre una revisione dell'assegno Per_ di mantenimento della figlia stante una riduzione del proprio reddito dovuto alla modifica della tassazione svizzera gravante sullo stesso e ai costi legati al secondo figlio nato dall'unione con l'attuale compagna disoccupata.
Ciò posto ricorreva al Tribunale di Varese per sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la SI.ra ; con riferimento alle domande accessorie, CP_1
chiedeva: l'assegnazione della casa coniugale a sé con pagamento integrale della rata del mutuo;
l'affidamento congiunto ai genitori della figlia minore, con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre secondo quanto stabilito nel ricorso;
la previsione di un assegno di mantenimento della figlia minore da determinarsi in €. 900,00= mensili,
pagina 3 di 10 oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso al Tribunale di Varese. In via istruttoria, chiedeva disporsi idonea Ctu sul nucleo familiare.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 03/02/2023, si costituiva in giudizio la SI.ra contestando quanto ex adverso dedotto circa la crisi coniugale e Controparte_1
sottolineando di non aver mai ostacolato la relazione tra la figlia ed il padre il quale tuttavia, a seguito della nuova relazione sentimentale e della nascita di un figlio, aveva modificato la propria condotta sotto il profilo collaborativo e di dialogo con la resistente, venendo meno anche le sue
Per_ attenzioni nei confronti della figlia Quest'ultima, tra l'altro, aveva manifestato il rifiuto di pernottare dal padre, non riuscendo ad inserirsi nel nuovo contesto familiare paterno e soprattutto a relazionarsi con la compagna dello stesso.
Tanto premesso, aderiva quindi alla domanda di divorzio chiedendo di confermare l'affidamento congiunto della figlia con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno. Per quanto riguarda l'aspetto economico, chiedeva di porre a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia pari alla somma di € 1.400,00 mensili oltre al 75% delle spese straordinarie. In via istruttoria, chiedeva il rigetto della richiesta di
Ctu e domandava di conferire incarico ai Servizi Sociali allo scopo di monitorare il nucleo familiare materno e paterno della minore.
A seguito di udienza fissata per la comparizione personale dei coniugi in data 14/02/2023, il
Presidente del Tribunale, sentite liberamente le parti, con ordinanza in data 19/02/2023 confermava
Per_ l'affidamento condiviso della figlia con collocamento presso la madre e frequentazioni con il padre secondo il calendario indicato nel provvedimento. Confermava l'assegnazione della casa coniugale al padre, ponendo a carico dello stesso l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di
€. 1.200,00 per il mantenimento della minore, oltre al 60% delle spese straordinarie secondo le linee guida del Tribunale di Varese.
Quindi rimetteva le parti avanti al Giudice Istruttore per l'udienza del 4/04/2023.
Attivato il contradditorio, all'udienza fissata avanti al Giudice Istruttore nominato, parte ricorrente chiedeva la nomina di un Ctu al fine di verificare l'adeguatezza del percorso educativo Per_ (istruzione domiciliare) scelto per la figlia La resistente si associava alla richiesta, chiedendo che l'approfondimento della Ctu riguardasse entrambi i contesti familiari. Il Giudice, a scioglimento della riserva, disponeva C.T.U. psicodiagnostica sul nucleo familiare, provvedendo a nominare la
Dott.ssa che accettava l'incarico e, all'esito dei propri accertamenti, depositava la Persona_2
relazione finale in data 23/11/2023.
All'udienza del 5/12/2023, avanti al Giudice Dott.ssa Elena Fumagalli alla quale veniva riassegnata la causa, le parti, alla luce delle conclusioni esposte nell'elaborato peritale, dichiaravano pagina 4 di 10 di essere disponibili ad intraprendere il percorso CO.GE conSIliato dal CTU e di aver individuato i
Per_ professionisti ai quali demandare l'incarico di seguire la figlia dando altresì atto di concordare il cambio del percorso scolastico della bambina. Dopo discussione in merito alle problematiche economiche che ancora contrapponevano le parti, a scioglimento della riserva assunta, con ordinanza in data 18/12/2023 il Giudice disponeva che venisse data attuazione agli interventi proposti dal Ctu nella relazione peritale ed a tal proposito nominava il coordinatore genitoriale
(inizialmente la Dott.ssa in seguito, stante l'impossibilità della stessa, sostituita Persona_3
dall'Avv. Paola Gandini), ponendo le spese della specialista al 50% a carico delle parti. Precisati i compiti attributi al coordinatore genitoriale e fissato il termine per il deposito della prima relazione, rinviava all'udienza al 28/05/2024.
Acquisita la relazione del CO.GE., il Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183 c.p.c.
e rinviava la causa per provvedere sulle richieste istruttorie, disponendo, stante la manifestata volontà delle parti, la prosecuzione del percorso di CO.GE la cui seconda relazione di aggiornamento veniva depositata in data 23/09/2024.
All'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, acquisita l'ultima relazione del
Co.ge del 01/01/2025 e le produzioni reddituali delle parti in causa, quest'ultime davano atto di aver raggiunto un accordo per la disciplina delle facoltà di visita del padre come da conclusioni
Per_ rassegnate dalla ricorrente con una sola correzione dell'orario di prelievo di il sabato mattina.
Il Giudice, dato atto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***********
Deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra
(C.F. ) nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(C.F. ) nato a [...] il [...], i Controparte_1 C.F._2
quali hanno contratto matrimonio in data 27/12/2014, in Cuasso al Monte (Va) come da atto di matrimonio n. 5, parte II, Serie A, anno 2014.
Ricorrono, infatti le condizioni ed i presupposti di legge.
Dal tenore degli atti introduttivi e degli altri atti di causa depositati nel corso del procedimento, nonché dal contegno delle parti, emerge chiara l'opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, e l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale fra essi. Ricorre, pertanto, il presupposto di legge ai sensi dell'art. 2 della Legge n.
898/1970 per la dichiarazione richiesta, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. B) della
Legge citata, posto che la separazione personale dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dall'avvenuta comparizione degli stessi innanzi al Presidente del Tribunale di
Varese in data 5/12/2018 per la separazione personale.
pagina 5 di 10 1) La responsabilità genitoriale: affido – collocamento.
Per_
Deve essere confermato l'affido condiviso di ad entrambi i genitori in mancanza di elementi che possano giustificare una deroga al principio della bigenitorialità. Peraltro sono le stesse parti a formulare tale richiesta, consapevoli del fatto che la figlia minore ha diritto a fruire della presenza di entrambi i genitori con i quali ha un rapporto sereno.
I positivi risultati raggiunti attraverso il Coordinatore Genitoriale in ordine alla suddivisione dei tempi e delle frequentazioni con la figlia consentono di addivenire ad una definizione del presente giudizio ma non comportano, come suggerito nella relazione informativa redatta dal
CO.GE. in data 02/01/2025 il venir meno dell'opportunità di proseguire il percorso, essendo necessario che i genitori vengano ancora aiutati al fine di ricostruire un clima più aperto e di dialogo
Per_ tra di loro che ponga al centro l'interesse di Il Collegio, dato atto della disponibilità sin qui mostrata dagli ex coniugi a trovare una modalità proficua di gestione della figlia, invita e sprona gli stessi a proseguire nel percorso in atto.
Per_ Premesso tutto ciò, deve essere disposto il collocamento prevalente di presso la madre con le seguenti facoltà di visita a favore del padre come concordato dalle parti in sede di ultima udienza, recependo le conclusioni formulate dal ricorrente con la correzione dell'orario di prelievo
Per_ di il sabato mattina, da indicarsi alle ore 10, per maggiore comodità della minore, e con alcune integrazioni decise dal Collegio allo scopo di creare un giusto equilibrio nei rapporti genitori/figlia:
- nella settimana con turno di lavoro al mattino, il padre potrà tenere con sé la figlia il martedì dall'uscita di scuola fino alle ore 20:30 (si precisa che la madre preleverà la figlia all'uscita di scuola e la accompagnerà all'abitazione del padre);
- nella settimana con turno di lavoro al pomeriggio, il padre terrà con sé la figlia dalle ore
10.00 del sabato fino alle ore 20:30 della domenica;
- festività natalizie alternate, a partire dalla vigilia 2025 con il papà, AL e S. FA
2025 con la mamma;
anche la festività di S. ES ed PI seguiranno il criterio dell'alternanza;
- festività pasquali alternate, a partire da Pasqua 2026 con il papà, Lunedì dell'Angelo 2026 con la mamma;
- in occasione della festa del papà e della festa della mamma, la figlia potrà trascorrere la giornata con il genitore festeggiato dall'uscita di scuola fino alle ore 21:00;
- per quanto concerne le vacanze estive, entrambi i genitori potranno trascorrere con la figlia due settimane anche non consecutive da concordare entro il mese di maggio di ogni anno;
- ponti e festività varie durante l'anno verranno equamente suddivisi tra i genitori seguendo il criterio dell'alternanza;
pagina 6 di 10 - ciascun genitore si impegna, quando ha con sé la bambina, a consentire all'altro telefonate quotidiane con la figlia nella fascia di orario compresa tra le ore 17:00 e le ore 19:00.
La regolamentazione di cui ai punti precedenti sarà osservata salvo diverso accordo fra i genitori ed in ogni caso con quella elasticità necessaria a salvaguardare il preminente interesse di
Per_
Anche da questo punto di vista i genitori si sono impegnati a mantenere in essere fra loro un dialogo costruttivo e ragionevole.
2) Le pronunce di carattere economico.
Per quanto concerne i provvedimenti di natura economica riguardanti il mantenimento della
Per_ figlia minore nata a [...] in data [...] si osserva che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di Cassazione, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, ovvero maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle eSIenze attuali dei figli e del tenore di vita da lui goduto (Cfr ex multis Cass. Sez. VI-I, ord.
1/3/2018, n. 4811).
Nel caso di specie, la situazione economico-reddituale delle parti è come di seguito compendiabile:
- il SI. lavora in Svizzera come operaio con contratto di lavoro a Parte_1
tempo indeterminato full time. Nel corso del giudizio sono stati prodotti i certificati salariali dai quali si evincono i seguenti redditi annui netti: CHF 70.756,00= anno 2022, CHF
71.718,00= anno 2023; sono state altresì depositate le ultime buste paga dalle quali risultano stipendi mensili netti nel corso del 2024 mediamente ammontanti a circa CHF 5.600,00=. Egli risulta gravato dal pagamento integrale della rata di mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare, quota che è pari a circa €. 900= mensili. Dalla unione con la nuova compagna sono nati due figli (29/12/2021) e (5/12/2023). La compagna risulta disoccupata. Per_4 Per_5
Per_
- La SI.ra risulta disoccupata dalla nascita della figlia in Controparte_1
quanto di comune accordo con il marito ha lascito il lavoro da commessa per occuparsi della
Pt_ figlia. Ad oggi, ha prodotto agli atti un contratto di lavoro a tempo determinato
(7/01/2025-06/01/2026), part-time 20 ore settimanali, contratto con CO SR (paga base €
4,63763= all'ora più contingenza € 3,01468 e Pr. Reg. € 0,34179). Stante l'orario di Pt_3
lavoro part time, anche se non sono state prodotte buste paga, la retribuzione mensile è stata indicata di circa €. 650. Non è gravata dal pagamento del canone di locazione della abitazione che viene corrisposto dalla compagna convivente della resistente, persona percettrice di un proprio reddito. L'aver intrapreso un'attività lavorativa, per quanto a tempo parziale, costituisce un miglioramento della situazione economcia della SInora . CP_1
pagina 7 di 10 Ciò premesso, considerata la situazione reddituale delle parti come sopra compendiata alla luce della documentazione in atti e della mutata situazione di vita di entrambi i genitori, tenuto conto Per_ dell'età della minore attualmente di 9 anni, e delle eSIenze fisiologicamente connesse alla età della medesima, nonché tenuto conto che il ricorrente dovrà provvedere al mantenimento degli altri due figli (29/12/2021) e (5/12/2023) nati dall'unione con la nuova compagna Per_4 Per_5
(la quale risulta essere disoccupata), il Collegio ritiene congruo porre a carico del padre l'obbligo
Per_ di contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento dell'importo mensile di €.
900=, entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 70% delle spese straordinarie nell'interesse della stessa. come da Linee Guida in uso avanti a questo Tribunale.
L'AU verrà incamerato al 100% dalla madre, come è avvenuto sino ad ora.
3) Casa coniugale e pagamento del mutuo
Nessuna statuizione deve essere adottata con riferimento all'assegnazione della casa coniugale, avendo il genitore collocatario lasciato la stessa e non essendovi contrasto tra le parti sul fatto che nell'immobili continui a vivere il SI. Inammissibile è poi la domanda formulata _1
dalla resistente diretta a porre a carico del ricorrente l'obbligo di pagamento della rata mensile di mutuo dell'ex casa familiare di cui le parti sono comproprietarie ciascuna per la quota del 50%, posto che il contratto che le parti avevano concluso con la banca erogatrice ed i rapporti tra le stesse esulano da qualsiasi vaglio del giudice della famiglia, rientrando nell'ambito dell'autonomia negoziale e di accordi liberamenti assunti tra le parti (è pacifico che attualmente il SI. _1
provvede a pagare integralmente il mutuo, circostanza che è stata tenuta in considerazione nella comparazione delle rispettive disponibilità economiche).
4) Le spese di lite e di CTU
Attesa la natura del giudizio, gli interessi del minore coinvolto, nonché la parziale reciproca soccombenza delle parti, si giustifica ex art. 92 co. 2 c.p.c. l'integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, devono essere poste in via definitiva a carico delle parti in via solidale e in misura del 50% ciascuna;
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra Parte_1
(C.F. ) nato a [...] il [...], e
[...] C.F._1
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
30/09/1985, matrimonio celebrato in data 27/12/2014, in Cuasso al Monte (Va) con atto pagina 8 di 10 trascritto presso i Registri dello Stato civile del predetto Comune come da atto di matrimonio n. 5, parte II, Serie A, anno 2014;
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza;
3) DISPONE che la figlia minore rimanga affidata congiuntamente ad entrambi i Persona_6 genitori con collocamento prevalente presso la madre;
4) DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sè la figlia, salvo diverso accordo tra le parti e tenuto conto delle eSIenze della minore:
- nella settimana con turno di lavoro al mattino, il padre potrà tenere con sé la figlia il martedì dall'uscita di scuola fino alle ore 20:30 (si precisa che la madre preleverà la figlia all'uscita di scuola e la accompagnerà all'abitazione del padre);
- nella settimana con turno di lavoro al pomeriggio, il padre terrà con sé la figlia dalle ore
10.00 del sabato fino alle ore 20:30 della domenica;
- festività natalizie alternate, a partire dalla vigilia 2025 con il papà, AL e S. FA
2025 con la mamma;
anche la festività di S. ES ed PI seguiranno il criterio dell'alternanza;
- festività pasquali alternate, a partire da Pasqua 2026 con il papà, Lunedì dell'Angelo
2026 con la mamma;
- in occasione della festa del papà e della festa della mamma, la figlia potrà trascorrere la giornata con il genitore festeggiato dall'uscita di scuola fino alle ore 21:00;
- per quanto concerne le vacanze estive, entrambi i genitori potranno trascorrere con la figlia due settimane anche non consecutive da concordare entro il mese di maggio di ogni anno;
- ponti e festività varie durante l'anno verranno equamente suddivisi tra i genitori seguendo il criterio dell'alternanza;
- ciascun genitore si impegna, quando ha con sé la bambina, a consentire all'altro telefonate quotidiane con la figlia nella fascia di orario compresa tra le ore 17:00 e le ore 19:00.
5) DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento ordinario indiretto della figlia mediante la corresponsione dell'importo di €. 900= mensili entro il giorno 15 di ogni mese;
somma soggetta a rivalutazione annuale Istat di legge;
oltre al 70% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Varese;
AU al 100% alla madre:
6) RIGETTA/DICHIARA INAMMISSIBILI le altre domande;
7) PONE le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico delle parti in via solidale e in misura del 50% ciascuna;
8) COMPENSA le spese di lite fra le parti;
Così deciso in Varese, nella Camera di ConSIlio del 8/5/2025.
pagina 9 di 10 Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n. 3235/2022 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. MARTINELLO IVANA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. CORRIAS EUGENIO presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Cessazione effetti civili del matrimonio”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente, del seguente tenore:
Per parte ricorrente “Piaccia al Giudice Ill.mo, premesse tutte le Parte_1 declaratorie del caso ed emessi i provvedimenti ritenuti opportuni, anche in parziale modifica delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del presente giudizio: NEL MERITO: Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai SIg.ri e Parte_1 CP_1 in Cuasso al Monte (VA) il 27/12/2014, ed ivi trascritto al n. 5 parte II Serie A del registro
[...] degli atti di matrimonio dell'anno 2014. Ordinare all'ufficiale dello stato civile del Comune di
pagina 1 di 10 Cuasso al Monte (VA) di procedere alle trascrizioni ed annotazioni di legge dell'emananda Per_ sentenza. -Disporre l'affidamento condiviso della figlia con collocazione preferenziale presso la madre, presso cui manterrà la residenza. -Confermare l'assegnazione della casa coniugale al
SI. -Disporre il diritto di visita del SI. come segue: -nella settimana con turno _1 _1 di lavoro al mattino, il padre potrà tenere con sé la figlia il martedì dall'uscita di scuola fino alle ore 20:30 (si precisa che la madre preleverà la figlia all'uscita di scuola e la accompagnerà all'abitazione del padre); - nella settimana con turno di lavoro al pomeriggio, dalle ore 9:30 del sabato fino alle ore 20:30 della domenica;
- festività pasquali alternate, secondo il seguente calendario: Pasqua 2025 con la madre, Lunedì dell'Angelo 2025 con il papà, Pasqua 2026 con il papà, Lunedì dell'Angelo 2026 con la mamma;
- festività natalizie alternate, secondo il seguente calendario: Vigilia 2024 con la mamma, AL e S. FA 2024 con il papà, Vigilia 2025 con il papà, AL e S. FA 2025 con la mamma;
anche la festività di S. ES ed PI seguiranno il criterio dell'alternanza; - in occasione della festa del papà (dall'uscita di scuola fino alle ore 21:00); - per quanto concerne le vacanze estive, due settimane anche non consecutive da concordare entro il mese di Maggio di ogni anno;
- ponti e festività varie durante l'anno verranno equamente suddivisi tra i genitori seguendo il criterio dell'alternanza; - Disporre il diritto del SI.
a telefonate quotidiane con la figlia nella fascia di orario compresa tra le ore 17:00 e le _1 ore 19:00; -Disporre in capo al SI. l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia _1 corrispondendo alla SI.ra , entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di € CP_1
600,00= (Euro seicento/00), oltre al 50% delle spese straordinarie. IN VIA SUBORDINATA: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni che saranno ritenute opportune dall'Ill.mo Tribunale nel preminente interesse della figlia minore, anche all'esito della CTU e del percorso Co.Ge. Salvis juribus”.
Per parte resistente : “Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni diversa e Controparte_1 contraria istanza, eccezione deduzione disattesa così giudicare: 1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai SInori e Controparte_1 Parte_1 in Cuasso Al Monte il 27.12.2014, trascritto negli atti di matrimonio dello stesso Comune
[...] di Cuasso Al Monte in data 29.12.2014 parte II serie A nr. 8 anno 2014, ordinando la trascrizione dell'emananda sentenza sui registri dello stato Civile del Comune di Cuasso Al Monte. 2) Affidare Per_ la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre SInora . 3) Dare atto che il Controparte_1 padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore ogni fine settimana alternato dal sabato ore
10.30 alla domenica sino alle ore 20.00, nonché mercoledì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore
20.00 sempre tenendo conto degli impegni scolastici della minore. Nella ipotesi, nel fine settimana di competenza, il SInor per lavoro o per altra ragione, fosse nella impossibilità di tenere _1 Per_ con sé la minore starà con la madre o, nel caso di impegno limitato alla sola giornata del Per_ sabato, il SInor terrà con sé la domenica dalle ore 10.30 alle ore 20.00. Per quanto _1 attiene le vacanze Natalizie la minore trascorrerà, ad anni alterni, il giorno di AL con un genitore e il giorno di Santo FA con l'altro genitore, nonché, alternativamente un anno il giorno di Capodanno con un genitore e il giorno dell'PI con l'altro genitore. Relativamente alle festività pasquali la minore trascorrerà, sempre ad anni alterni, la giornata di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore. Per quanto attiene le vacanze estive la minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo, anche non consecutivo, di una settimana, impegnandosi le parti a concordare il rispettivo periodo di vacanza da trascorrere con la figlia
pagina 2 di 10 entro il 30 aprile di ogni anno. 4)Fare carico al SInor di corrispondere alla SI.ra _1
, entro il giorno 5 di ogni mese, quale concorso ordinario al mantenimento della figlia CP_1 Per_
la somma non inferiore ad euro 1.400,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo la variazione ISTAT, oltre agli assegni familiari corrisposti dal datore di lavoro, con percepimento integrale da parte della SI.ra del cosiddetto assegno unico figli versato dall' 5) CP_1 CP_2
Fare carico alle parti di assumere in ragione il SInor del 75% la SI.ra del 25% _1 CP_1 Per_ le spese straordinarie inerenti eSIenze della figlia come definite dal Comitato Scientifico del
Tribunale di Varese. 6) Assolvere reciprocamente le parti dalla corresponsione di assegno divorzile. 7) Fare carico al SInor di assumere le rate del mutuo gravante sulla goduta ex _1 casa familiare delle quali le parti sono comproprietari ciascuna della quota del 50%. 8) Dare atto della inammissibilità di ogni altra domanda svolta con il ricorso introduttivo dal ricorrente. 9) Con vittoria di spese compensi del giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 09/12/2022 Parte_1
conveniva in giudizio esponendo quanto segue: Controparte_1
• di aver contratto matrimonio con la SI.ra in data 27/12/2014, in Cuasso Controparte_1
al Monte (Va) come da atto di matrimonio n. 5, parte II, Serie A, anno 2014;
Per_
• da detta unione è nata la figlia (16/01/2015);
• nel corso degli anni la relazione coniugale si era deteriorata, fino al punto che era venuta meno l'unione affettiva e sentimentale;
• di essersi separato consensualmente con la SI.ra comparendo entrambi avanti al CP_1
Presidente del Tribunale di Varese in data 05/12/2018. La separazione veniva omologata con decreto n. 85/2019 del 08/03/2019;
• che nel corso degli anni la resistente aveva spesso disatteso gli accordi presi in sede di separazione, prendendo decisioni in modo arbitrario riguardanti la figlia senza rispettare il diritto di visita del padre ed impedendo anche il pernotto continuativo della figlia presso di lui;
• che sotto il profilo economico, rilevava la necessità di disporre una revisione dell'assegno Per_ di mantenimento della figlia stante una riduzione del proprio reddito dovuto alla modifica della tassazione svizzera gravante sullo stesso e ai costi legati al secondo figlio nato dall'unione con l'attuale compagna disoccupata.
Ciò posto ricorreva al Tribunale di Varese per sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la SI.ra ; con riferimento alle domande accessorie, CP_1
chiedeva: l'assegnazione della casa coniugale a sé con pagamento integrale della rata del mutuo;
l'affidamento congiunto ai genitori della figlia minore, con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre secondo quanto stabilito nel ricorso;
la previsione di un assegno di mantenimento della figlia minore da determinarsi in €. 900,00= mensili,
pagina 3 di 10 oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso al Tribunale di Varese. In via istruttoria, chiedeva disporsi idonea Ctu sul nucleo familiare.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 03/02/2023, si costituiva in giudizio la SI.ra contestando quanto ex adverso dedotto circa la crisi coniugale e Controparte_1
sottolineando di non aver mai ostacolato la relazione tra la figlia ed il padre il quale tuttavia, a seguito della nuova relazione sentimentale e della nascita di un figlio, aveva modificato la propria condotta sotto il profilo collaborativo e di dialogo con la resistente, venendo meno anche le sue
Per_ attenzioni nei confronti della figlia Quest'ultima, tra l'altro, aveva manifestato il rifiuto di pernottare dal padre, non riuscendo ad inserirsi nel nuovo contesto familiare paterno e soprattutto a relazionarsi con la compagna dello stesso.
Tanto premesso, aderiva quindi alla domanda di divorzio chiedendo di confermare l'affidamento congiunto della figlia con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno. Per quanto riguarda l'aspetto economico, chiedeva di porre a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia pari alla somma di € 1.400,00 mensili oltre al 75% delle spese straordinarie. In via istruttoria, chiedeva il rigetto della richiesta di
Ctu e domandava di conferire incarico ai Servizi Sociali allo scopo di monitorare il nucleo familiare materno e paterno della minore.
A seguito di udienza fissata per la comparizione personale dei coniugi in data 14/02/2023, il
Presidente del Tribunale, sentite liberamente le parti, con ordinanza in data 19/02/2023 confermava
Per_ l'affidamento condiviso della figlia con collocamento presso la madre e frequentazioni con il padre secondo il calendario indicato nel provvedimento. Confermava l'assegnazione della casa coniugale al padre, ponendo a carico dello stesso l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di
€. 1.200,00 per il mantenimento della minore, oltre al 60% delle spese straordinarie secondo le linee guida del Tribunale di Varese.
Quindi rimetteva le parti avanti al Giudice Istruttore per l'udienza del 4/04/2023.
Attivato il contradditorio, all'udienza fissata avanti al Giudice Istruttore nominato, parte ricorrente chiedeva la nomina di un Ctu al fine di verificare l'adeguatezza del percorso educativo Per_ (istruzione domiciliare) scelto per la figlia La resistente si associava alla richiesta, chiedendo che l'approfondimento della Ctu riguardasse entrambi i contesti familiari. Il Giudice, a scioglimento della riserva, disponeva C.T.U. psicodiagnostica sul nucleo familiare, provvedendo a nominare la
Dott.ssa che accettava l'incarico e, all'esito dei propri accertamenti, depositava la Persona_2
relazione finale in data 23/11/2023.
All'udienza del 5/12/2023, avanti al Giudice Dott.ssa Elena Fumagalli alla quale veniva riassegnata la causa, le parti, alla luce delle conclusioni esposte nell'elaborato peritale, dichiaravano pagina 4 di 10 di essere disponibili ad intraprendere il percorso CO.GE conSIliato dal CTU e di aver individuato i
Per_ professionisti ai quali demandare l'incarico di seguire la figlia dando altresì atto di concordare il cambio del percorso scolastico della bambina. Dopo discussione in merito alle problematiche economiche che ancora contrapponevano le parti, a scioglimento della riserva assunta, con ordinanza in data 18/12/2023 il Giudice disponeva che venisse data attuazione agli interventi proposti dal Ctu nella relazione peritale ed a tal proposito nominava il coordinatore genitoriale
(inizialmente la Dott.ssa in seguito, stante l'impossibilità della stessa, sostituita Persona_3
dall'Avv. Paola Gandini), ponendo le spese della specialista al 50% a carico delle parti. Precisati i compiti attributi al coordinatore genitoriale e fissato il termine per il deposito della prima relazione, rinviava all'udienza al 28/05/2024.
Acquisita la relazione del CO.GE., il Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183 c.p.c.
e rinviava la causa per provvedere sulle richieste istruttorie, disponendo, stante la manifestata volontà delle parti, la prosecuzione del percorso di CO.GE la cui seconda relazione di aggiornamento veniva depositata in data 23/09/2024.
All'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, acquisita l'ultima relazione del
Co.ge del 01/01/2025 e le produzioni reddituali delle parti in causa, quest'ultime davano atto di aver raggiunto un accordo per la disciplina delle facoltà di visita del padre come da conclusioni
Per_ rassegnate dalla ricorrente con una sola correzione dell'orario di prelievo di il sabato mattina.
Il Giudice, dato atto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra
(C.F. ) nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(C.F. ) nato a [...] il [...], i Controparte_1 C.F._2
quali hanno contratto matrimonio in data 27/12/2014, in Cuasso al Monte (Va) come da atto di matrimonio n. 5, parte II, Serie A, anno 2014.
Ricorrono, infatti le condizioni ed i presupposti di legge.
Dal tenore degli atti introduttivi e degli altri atti di causa depositati nel corso del procedimento, nonché dal contegno delle parti, emerge chiara l'opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, e l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale fra essi. Ricorre, pertanto, il presupposto di legge ai sensi dell'art. 2 della Legge n.
898/1970 per la dichiarazione richiesta, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. B) della
Legge citata, posto che la separazione personale dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dall'avvenuta comparizione degli stessi innanzi al Presidente del Tribunale di
Varese in data 5/12/2018 per la separazione personale.
pagina 5 di 10 1) La responsabilità genitoriale: affido – collocamento.
Per_
Deve essere confermato l'affido condiviso di ad entrambi i genitori in mancanza di elementi che possano giustificare una deroga al principio della bigenitorialità. Peraltro sono le stesse parti a formulare tale richiesta, consapevoli del fatto che la figlia minore ha diritto a fruire della presenza di entrambi i genitori con i quali ha un rapporto sereno.
I positivi risultati raggiunti attraverso il Coordinatore Genitoriale in ordine alla suddivisione dei tempi e delle frequentazioni con la figlia consentono di addivenire ad una definizione del presente giudizio ma non comportano, come suggerito nella relazione informativa redatta dal
CO.GE. in data 02/01/2025 il venir meno dell'opportunità di proseguire il percorso, essendo necessario che i genitori vengano ancora aiutati al fine di ricostruire un clima più aperto e di dialogo
Per_ tra di loro che ponga al centro l'interesse di Il Collegio, dato atto della disponibilità sin qui mostrata dagli ex coniugi a trovare una modalità proficua di gestione della figlia, invita e sprona gli stessi a proseguire nel percorso in atto.
Per_ Premesso tutto ciò, deve essere disposto il collocamento prevalente di presso la madre con le seguenti facoltà di visita a favore del padre come concordato dalle parti in sede di ultima udienza, recependo le conclusioni formulate dal ricorrente con la correzione dell'orario di prelievo
Per_ di il sabato mattina, da indicarsi alle ore 10, per maggiore comodità della minore, e con alcune integrazioni decise dal Collegio allo scopo di creare un giusto equilibrio nei rapporti genitori/figlia:
- nella settimana con turno di lavoro al mattino, il padre potrà tenere con sé la figlia il martedì dall'uscita di scuola fino alle ore 20:30 (si precisa che la madre preleverà la figlia all'uscita di scuola e la accompagnerà all'abitazione del padre);
- nella settimana con turno di lavoro al pomeriggio, il padre terrà con sé la figlia dalle ore
10.00 del sabato fino alle ore 20:30 della domenica;
- festività natalizie alternate, a partire dalla vigilia 2025 con il papà, AL e S. FA
2025 con la mamma;
anche la festività di S. ES ed PI seguiranno il criterio dell'alternanza;
- festività pasquali alternate, a partire da Pasqua 2026 con il papà, Lunedì dell'Angelo 2026 con la mamma;
- in occasione della festa del papà e della festa della mamma, la figlia potrà trascorrere la giornata con il genitore festeggiato dall'uscita di scuola fino alle ore 21:00;
- per quanto concerne le vacanze estive, entrambi i genitori potranno trascorrere con la figlia due settimane anche non consecutive da concordare entro il mese di maggio di ogni anno;
- ponti e festività varie durante l'anno verranno equamente suddivisi tra i genitori seguendo il criterio dell'alternanza;
pagina 6 di 10 - ciascun genitore si impegna, quando ha con sé la bambina, a consentire all'altro telefonate quotidiane con la figlia nella fascia di orario compresa tra le ore 17:00 e le ore 19:00.
La regolamentazione di cui ai punti precedenti sarà osservata salvo diverso accordo fra i genitori ed in ogni caso con quella elasticità necessaria a salvaguardare il preminente interesse di
Per_
Anche da questo punto di vista i genitori si sono impegnati a mantenere in essere fra loro un dialogo costruttivo e ragionevole.
2) Le pronunce di carattere economico.
Per quanto concerne i provvedimenti di natura economica riguardanti il mantenimento della
Per_ figlia minore nata a [...] in data [...] si osserva che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di Cassazione, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, ovvero maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle eSIenze attuali dei figli e del tenore di vita da lui goduto (Cfr ex multis Cass. Sez. VI-I, ord.
1/3/2018, n. 4811).
Nel caso di specie, la situazione economico-reddituale delle parti è come di seguito compendiabile:
- il SI. lavora in Svizzera come operaio con contratto di lavoro a Parte_1
tempo indeterminato full time. Nel corso del giudizio sono stati prodotti i certificati salariali dai quali si evincono i seguenti redditi annui netti: CHF 70.756,00= anno 2022, CHF
71.718,00= anno 2023; sono state altresì depositate le ultime buste paga dalle quali risultano stipendi mensili netti nel corso del 2024 mediamente ammontanti a circa CHF 5.600,00=. Egli risulta gravato dal pagamento integrale della rata di mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare, quota che è pari a circa €. 900= mensili. Dalla unione con la nuova compagna sono nati due figli (29/12/2021) e (5/12/2023). La compagna risulta disoccupata. Per_4 Per_5
Per_
- La SI.ra risulta disoccupata dalla nascita della figlia in Controparte_1
quanto di comune accordo con il marito ha lascito il lavoro da commessa per occuparsi della
Pt_ figlia. Ad oggi, ha prodotto agli atti un contratto di lavoro a tempo determinato
(7/01/2025-06/01/2026), part-time 20 ore settimanali, contratto con CO SR (paga base €
4,63763= all'ora più contingenza € 3,01468 e Pr. Reg. € 0,34179). Stante l'orario di Pt_3
lavoro part time, anche se non sono state prodotte buste paga, la retribuzione mensile è stata indicata di circa €. 650. Non è gravata dal pagamento del canone di locazione della abitazione che viene corrisposto dalla compagna convivente della resistente, persona percettrice di un proprio reddito. L'aver intrapreso un'attività lavorativa, per quanto a tempo parziale, costituisce un miglioramento della situazione economcia della SInora . CP_1
pagina 7 di 10 Ciò premesso, considerata la situazione reddituale delle parti come sopra compendiata alla luce della documentazione in atti e della mutata situazione di vita di entrambi i genitori, tenuto conto Per_ dell'età della minore attualmente di 9 anni, e delle eSIenze fisiologicamente connesse alla età della medesima, nonché tenuto conto che il ricorrente dovrà provvedere al mantenimento degli altri due figli (29/12/2021) e (5/12/2023) nati dall'unione con la nuova compagna Per_4 Per_5
(la quale risulta essere disoccupata), il Collegio ritiene congruo porre a carico del padre l'obbligo
Per_ di contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento dell'importo mensile di €.
900=, entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 70% delle spese straordinarie nell'interesse della stessa. come da Linee Guida in uso avanti a questo Tribunale.
L'AU verrà incamerato al 100% dalla madre, come è avvenuto sino ad ora.
3) Casa coniugale e pagamento del mutuo
Nessuna statuizione deve essere adottata con riferimento all'assegnazione della casa coniugale, avendo il genitore collocatario lasciato la stessa e non essendovi contrasto tra le parti sul fatto che nell'immobili continui a vivere il SI. Inammissibile è poi la domanda formulata _1
dalla resistente diretta a porre a carico del ricorrente l'obbligo di pagamento della rata mensile di mutuo dell'ex casa familiare di cui le parti sono comproprietarie ciascuna per la quota del 50%, posto che il contratto che le parti avevano concluso con la banca erogatrice ed i rapporti tra le stesse esulano da qualsiasi vaglio del giudice della famiglia, rientrando nell'ambito dell'autonomia negoziale e di accordi liberamenti assunti tra le parti (è pacifico che attualmente il SI. _1
provvede a pagare integralmente il mutuo, circostanza che è stata tenuta in considerazione nella comparazione delle rispettive disponibilità economiche).
4) Le spese di lite e di CTU
Attesa la natura del giudizio, gli interessi del minore coinvolto, nonché la parziale reciproca soccombenza delle parti, si giustifica ex art. 92 co. 2 c.p.c. l'integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, devono essere poste in via definitiva a carico delle parti in via solidale e in misura del 50% ciascuna;
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra Parte_1
(C.F. ) nato a [...] il [...], e
[...] C.F._1
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
30/09/1985, matrimonio celebrato in data 27/12/2014, in Cuasso al Monte (Va) con atto pagina 8 di 10 trascritto presso i Registri dello Stato civile del predetto Comune come da atto di matrimonio n. 5, parte II, Serie A, anno 2014;
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza;
3) DISPONE che la figlia minore rimanga affidata congiuntamente ad entrambi i Persona_6 genitori con collocamento prevalente presso la madre;
4) DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sè la figlia, salvo diverso accordo tra le parti e tenuto conto delle eSIenze della minore:
- nella settimana con turno di lavoro al mattino, il padre potrà tenere con sé la figlia il martedì dall'uscita di scuola fino alle ore 20:30 (si precisa che la madre preleverà la figlia all'uscita di scuola e la accompagnerà all'abitazione del padre);
- nella settimana con turno di lavoro al pomeriggio, il padre terrà con sé la figlia dalle ore
10.00 del sabato fino alle ore 20:30 della domenica;
- festività natalizie alternate, a partire dalla vigilia 2025 con il papà, AL e S. FA
2025 con la mamma;
anche la festività di S. ES ed PI seguiranno il criterio dell'alternanza;
- festività pasquali alternate, a partire da Pasqua 2026 con il papà, Lunedì dell'Angelo
2026 con la mamma;
- in occasione della festa del papà e della festa della mamma, la figlia potrà trascorrere la giornata con il genitore festeggiato dall'uscita di scuola fino alle ore 21:00;
- per quanto concerne le vacanze estive, entrambi i genitori potranno trascorrere con la figlia due settimane anche non consecutive da concordare entro il mese di maggio di ogni anno;
- ponti e festività varie durante l'anno verranno equamente suddivisi tra i genitori seguendo il criterio dell'alternanza;
- ciascun genitore si impegna, quando ha con sé la bambina, a consentire all'altro telefonate quotidiane con la figlia nella fascia di orario compresa tra le ore 17:00 e le ore 19:00.
5) DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento ordinario indiretto della figlia mediante la corresponsione dell'importo di €. 900= mensili entro il giorno 15 di ogni mese;
somma soggetta a rivalutazione annuale Istat di legge;
oltre al 70% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Varese;
AU al 100% alla madre:
6) RIGETTA/DICHIARA INAMMISSIBILI le altre domande;
7) PONE le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico delle parti in via solidale e in misura del 50% ciascuna;
8) COMPENSA le spese di lite fra le parti;
Così deciso in Varese, nella Camera di ConSIlio del 8/5/2025.
pagina 9 di 10 Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
pagina 10 di 10