Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/08/2003, n. 11833
CASS
Sentenza 5 agosto 2003

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Con riferimento all'art. 52 del c.c.n.l. per gli addetti alle industrie chimico - farmaceutiche, che prevede un termine massimo di cinque giorni entro il quale, dopo l'instaurazione del contraddittorio disciplinare ed il ricevimento delle giustificazioni del lavoratore, la sanzione deve essere emanata, attribuendo all'inutile decorso del termine il significato predeterminato di accoglimento delle giustificazioni dell'incolpato, con conseguente decadenza del datore di lavoro dalla facoltà di esercitare il potere disciplinare, non viola alcun canone ermeneutico il giudice del merito che, distinguendo il momento perfezionativo dell'atto da quello di efficacia, riferisca detto termine al perfezionamento dell'atto, fatto coincidere con la spedizione della lettera contenente l'irrogazione della sanzione, essendo irragionevole - anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002 - che un effetto di decadenza possa discendere dal compimento di un'attività non riferibile direttamente alla parte ma a terzi (nel caso di specie ufficio postale).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/08/2003, n. 11833
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11833
Data del deposito : 5 agosto 2003

Testo completo