Sentenza 5 agosto 2003
Massime • 1
Con riferimento all'art. 52 del c.c.n.l. per gli addetti alle industrie chimico - farmaceutiche, che prevede un termine massimo di cinque giorni entro il quale, dopo l'instaurazione del contraddittorio disciplinare ed il ricevimento delle giustificazioni del lavoratore, la sanzione deve essere emanata, attribuendo all'inutile decorso del termine il significato predeterminato di accoglimento delle giustificazioni dell'incolpato, con conseguente decadenza del datore di lavoro dalla facoltà di esercitare il potere disciplinare, non viola alcun canone ermeneutico il giudice del merito che, distinguendo il momento perfezionativo dell'atto da quello di efficacia, riferisca detto termine al perfezionamento dell'atto, fatto coincidere con la spedizione della lettera contenente l'irrogazione della sanzione, essendo irragionevole - anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002 - che un effetto di decadenza possa discendere dal compimento di un'attività non riferibile direttamente alla parte ma a terzi (nel caso di specie ufficio postale).
Commentari • 2
- 1. Cassazione: licenziamenti sanzioni disciplinariAvv. Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 23 ottobre 2010
- 2. Licenziamento, impugnazione, notifica, conseguenzeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 13 maggio 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/08/2003, n. 11833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11833 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TREZZA Vincenzo - Presidente -
Dott. DELL'ANNO Paolino - Consigliere -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR EP, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato RAFFAELE MACCARI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MONSANTO ITALIANA S.P.A.;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 01/01/0927 proposto da:
MONSANTO ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MARZIO 1, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO VIANELLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BRUNO GUIDA, giusta procura notarile Dr. Scarpone Rep. 2447 del 20/12/00.
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché
contro
AR EP;
- intimato -
avverso la sentenza n. 9018/00 del Tribunale di MILANO, depositata il 19/07/00 R.G.N. 864/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/02/03 dal Consigliere Dott. Camillo FILADORO;
udito l'Avvocato ANTONIO VIANELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 18 aprile 19 luglio 2000, il Tribunale di Milano rigettava l'appello proposto dall'informatore medico scientifico, SE RE, avverso la decisione del locale Pretore, che aveva ritenuto legittime due delle tre sanzioni disciplinari inflitte al dipendente dalla AN Italiana, annullando invece la prima delle tre sanzioni erogate, in quanto sproporzionata all'entità del fatto contestato.
Rispondendo ad una specifica eccezione sollevata dal RE, i giudici di appello osservavano che il termine di cinque giorni, stabilito dall'art. 52 del CCNL industria chimica per l'irrogazione della sanzione disciplinare, deve intendersi interamente a disposizione del datore di lavoro "per la sua brevità e tenuto conto della sua funzione di consentire una riflessione al datore di lavoro e di evitare al lavoratore lunghe attese".
Rileva ancora il Tribunale che sarebbe assurdo interpretare la predetta disposizione nel senso che il termine di cinque giorni debba ricomprendere anche il tempo necessario al recapito al domicilio del lavoratore (qualunque esso sia).
Nel merito, le due ultime mancanze addebitate al lavoratore dovevano ritenersi provate. Le stesse venivano giudicate inadempimenti agli obblighi contrattuali così gravi e reiterati da potere essere definiti come vera e propria insubordinazione e inottemperanza reiterata agli ordini dei diretti superiori.
I testi escussi avevano confermato che il RE non aveva effettuato le visite ai medici indicate nelle comunicazioni alla società e non aveva neppure provveduto - nei confronti dei medici visitati - a consegnare il materiale informativo che la stessa società gli aveva consegnato per una migliore informazione scientifica.
Per le ultime due infrazioni, pertanto, il Tribunale considerava pienamente giustificate le sanzioni conservative adottate. A diverse conclusioni i giudici di appello pervenivano, invece, per la prima delle sanzioni inflitte, ritenuta sproporzionata rispetto alla mancanza contestata. Il Tribunale non mancava di sottolineare che la stessa costituiva solo la prima di una lunga serie di addebiti disciplinari contestati nel corso del rapporto di lavoro, "che forse avrebbe potuto essere gradualmente recuperato con una minima sanzione".
Avverso tale decisione il RE propone ricorso per cassazione sorretto da due motivi.
Resiste la s.p.a. AN Italiana proponendo a sua volta ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi devono essere riuniti, in quanto proposti contro la medesima decisione.
Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 52 CCNL per gli addetti alle industrie chimico-farmaceutiche, applicabile alla fattispecie e vigente all'epoca dei fatti di causa e dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (art. 360 n.3 codice di procedura civile).
L'art.52 del contratto collettivo di lavoro applicabile al caso di specie prevede un termine massimo di cinque giorni, entro il quale, dopo l'instaurazione del contraddittorio disciplinare ed il ricevimento delle giustificazioni del lavoratore, la sanzione deve essere applicata, attribuendo all'inutile decorso di esso il significato predeterminato di accoglimento delle giustificazioni dell'incolpato, con conseguente decadenza del datore di lavoro dalla facoltà di esercitare nel caso concreto il potere disciplinare. In tale contesto, non può ritenersi sufficiente ad impedire il venir meno del potere disciplinare viri, mero atto di affidamento alle poste per la spedizione della lettera raccomandata che comunica il provvedimento disciplinare. Il motivo è infondato. I giudici di appello hanno fornito una loro, motivata, interpretazione della clausola contrattuale applicabile al caso di specie, ritenendo sufficiente la spedizione della lettera contenente la irrogazione della sanzione disciplinare entro il termine dì cinque giorni.
Di fronte a questa valutazione del testo contrattuale, il ricorrente propone una diversa lettura dell'art. 52 del CCNL, senza peraltro spiegare quale canone di interpretazione dei contratti sarebbe stato violato dai giudici milanesi. Donde un profilo di inammissibilità dello stesso motivo.
Tra l'altro, in una recente decisione, questa Corte ha confermato una interpretazione in tutto conforme a quella contenuta nella sentenza impugnata, resa in quel caso dai giudici di appello con riferimento ad una fattispecie regolata dall'art. 23 del CCNL metalmeccanici (in questo caso, tuttavia, il lavoratore aveva censurato la norma contrattuale per violazione e falsa applicazione degli articoli 1362.
1334,1335 del codice civile). In tale decisione si è distinto, nell'ambito degli atti unilaterali recettivi, il momento perfezionativo dell'atto da quello della comunicazione del provvedimento, che attiene esclusivamente alla sua efficacia come tale, estraneo al momento perfezionativo della fattispecie (Cass. 7 settembre 2000 n. 18806; cfr. anche Cass. 9 dicembre 1994 n. 10547). Questa Corte ha osservato, a tale riguardo, che "il riferimento al momento perfezionativo dell'atto piuttosto che a quello della sua efficacia in mancanza di univoci elementi interpretativi di segno contrario della clausola contrattuale si presenta senza dubbio più adeguato ad un termine, come quello in oggetto, la cui scadenza determina la decadenza dall'esercizio del potere. In tal modo, infatti, l'inosservanza del termine viene ascritta alla mancata attuazione di un comportamento imputabile al soggetto su cui incombe, e non anche all'attività necessaria a porre in essere il processo comunicativo, di regola affidato all'ufficio postale e, quindi, ad un terzo".
Tali considerazioni valgono, a maggior ragione, con riguardo alla norma censurata nel caso di specie, la quale utilizza una formulazione inequivocabile sul piano testuale (emanato), a differenza di quella contenuta nel contratto collettivo nazionale di lavoro dei metalmeccanici, certamente meno chiara sul piano letterale ("se il provvedimento non verrà comminato"). Sotto altro e completamente distinto profilo, deve essere poi rilevato che in una materia del tutto diversa, quella della notificazione degli atti giudiziali, la Corte Costituzionale, con la sentenza 477 del 26 novembre 2002, ha dichiarato incostituzionale il combinato disposto dell'art. 149 codice di procedura civile e dell'art. 4, 3 comma, della legge 20 novembre 1982 n. 890, nella parte in cui prevedono la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario, anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.
Le affermazioni contenute in tale decisioni possono infatti essere generalizzate, nel senso che è del tutto irragionevole che un effetto di decadenza (nel caso di specie, del potere di esercitare il potere disciplinare) possa discendere dal compimento di una attività non riferibile direttamente alla parte, ma a soggetti estranei.
Donde un ulteriore profilo di infondatezza del primo motivo di ricorso.
Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 codice di procedura civile). La censura riguarda esclusivamente la terza sanzione disciplinare, quella irrogata per la mancata consegna della scheda tecnica del nuovo prodotto Arcotec.
La valutazione circa la legittimità della sanzione in questione, osserva il ricorrente principale, si basa esclusivamente sul giudizio di maggiore attendibilità impresso alla deposizione del teste Di SA (area manager del RE), ritenuta più dettagliata delle generiche dichiarazioni rese dai medici ambulatoriali assunti attraverso una prova delegata. In realtà, questi ultimi avevano dichiarato senza alcuna incertezza che la scheda era stata loro consegnata, sicché doveva concludersi per la inesistenza ovvero per la contraddittorietà della motivazione, quanto al nesso di coerenza logica tra le varie ragioni che la compongono.
Anche questo motivo appare infondato.
Il ricorrente principale, attraverso la denuncia di un vizio della motivazione, tende a proporre una diversa valutazione del materiale probatorio acquisito agli atti.
I giudici di appello, tra l'altro, avevano spiegato chiaramente le ragioni per le quali avevano ritenuto più attendibili le dichiarazioni rese dal diretto superiore del RE (Di SA) rispetto alle generiche deposizioni dei medici ambulatoriali. Il Tribunale ha ricordato che Di SA, opportunamente interrogato, aveva significativamente riportato il contenuto della presentazione del prodotto fatta dal RE ai vari medici ambulatoriali (a conferma del fatto che quella effettuata era anche la prima visita), ricordando che il RE - al quale aveva richiesto il motivo per cui non avesse consegnato le schede informative - aveva risposto di averle terminate. I giudici di appello hanno concluso, con un accertamento incensurabile in questa sede, che "il materiale non fu consegnato durante le visite come sarebbe stato logico per integrare l'informazione orale e renderla più persuasiva". Può ora essere esaminato il ricorso incidentale, con il quale la s.p.a. AN Italiana denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 codice di procedura civile), per la parte in cui la sentenza impugnata ha confermato la decisione del Pretore, che aveva dichiarato illegittima e annullato la prima sanzione disciplinare del 20 giugno 1996.
La ricorrente incidentale osserva che, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, la contestazione era stata preceduta da numerosi inviti all'approfondimento scientifico e da alcuni richiami verbali del ed. area manager.
Non risponderebbe neppure al vero che la prima contestazione disciplinare si baserebbe solo su valutazioni del tutto soggettive. Dal materiale probatorio acquisito (documenti e prove testimoniali raccolte dal Pretore) era risultato che i risultati ottenuti dal RE erano di pessimo livello, che lo stesso era stato più volte invitato ad applicarsi con maggiore impegno e profitto dai suoi diretti superiori.
Ai test di controllo, il RE aveva dimostrato di non avere studiato il materiale didattico distribuito agli informatori medico scientifici e di ignorare persino alcune nozioni elementari di base (come la differenza tra artrite reumatoide e osteoartrosi, tra ernia del disco e discopatia).
La rilevanza e la gravità del comportamento del RE, ad avviso della società, emergeva con tutta evidenza, tenuto conto della particolare preparazione richiestagli e più volte sollecitata in relazione al lancio del nuovo prodotto - che si riferiva proprio alle malattie ed ai rimedi indicati test per i quali il RE, nella sua qualità di informatore medico scientifico, era stato istruito con materiale didattico ed incontri da oltre due anni. La società concludeva osservando che il RE era risultato il peggiore (con due sole risposte esatte su dodici) nel confronto con tutti gli altri informatori medico scientifici, per quanto riguarda l'esattezza delle risposte al test somministratogli. Con la stessa comunicazione, al RE era stato contestato di avere svolto un numero di contatti assolutamente insufficiente in occasione della sua permanenza a Catanzaro. La società indicava il numero delle visite a medici ambulatoriali, effettuate in tale occasione, ponendolo a raffronto con i dati di precedenti trasferte nella stessa città. Le dichiarazioni del Di SA erano state confermate anche dal LU con riferimento alla inottemperanza agli ordini dei superiori circa il numero delle visite da effettuare.
Anche il ricorso incidentale è infondato.
Con motivazione adeguata e sufficiente, i giudici di appello hanno esaminato tutto il materiale probatorio acquisito, concludendo che i fatti contestati con la prima lettera di addebito non erano così gravi da meritare la sanzione adottata.
Gli stessi giudici hanno sul punto osservato che si trattava, in effetti, dei primi addebiti contestati nel corso di un lungo rapporto di lavoro, che - con ogni probabilità - avrebbe potuto anche essere recuperato con un uso graduale del potere disciplinare. A fronte di tale motivato accertamento, si infrangono le censure della ricorrente incidentale.
Conclusivamente, i due ricorsi devono essere rigettati, con la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2003