TRIB
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 13/03/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE – AREA COMMERCIALE
in composizione monocratica, nella persona della Giudice designata, dott.ssa Diletta Calò, pronuncia ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 621/2019 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1872/2018 del 12.12.2018 emesso da questo Tribunale (R.G. n. 6417/2018), promossa da:
e rappresentati e Parte_1 Parte_2 difesi dall' avv. Giuseppe Laghezza, giusta mandato in atti, ed entrambi ammessi al patrocinio a spese dello Stato;
-opponenti, attori in riconvenzionale-
CONTRO
in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Enrico Romano, giusta mandato in atti;
-opposta, convenuta in riconvenzionale-
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 4 dicembre
2024 svoltasi nella modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Il presente giudizio di cognizione ha origine dall'opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il D.I.
n. 1872/2018 con il quale il Tribunale di Trani ha ingiunto a (in Parte_1
1 qualità di debitrice principale) e (in qualità di garante) il pagamento, in Parte_2 solido fra loro, della somma di € 106.879,79, oltre interessi e spese, in favore di
[...]
Cont er rinveniente dal contratto di conto corrente n. Controparte_1
22069/2014 del 27.03.2014 (n. rapp. 051-330-0001555) e dai contratti di mutuo chirografario nn.ri 2014/39507 del 5.6.2014 e 2015/94298 del 10.11.2015.
A fondamento della spiegata opposizione, gli attori hanno eccepito: a) l'incompetenza del
Tribunale a favore dell'Arbitro Bancario Finanziario e/o Conciliatore Bancario Finanziario, previsto pattiziamente dalle parti come condizione di procedibilità dell'azione giudiziale;
b) la violazione dell'art. 9 della convenzione conclusa dall'istituto di credito con Cofidi che e quindi la mancanza di un valido mandato in favore della Banca, non legittimata ad agire per la riscossione dei crediti azionati in via monitoria;
c) l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione di cui al d.lgs. n° 28/2010; d) con riferimento al contratto di conto corrente, l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in violazione dell'art. 1283 c.c. e l'applicazione di costo e oneri non pattuiti anche in relazione a sconfinamenti extrafido;
e) con riferimento ai rapporti di mutuo, l'applicazione di interessi di mora sui ratei scaduti già comprensivi degli interessi corrispettivi, con conseguente violazione del divieto di anatocismo e in ogni caso l'usurarietà degli stessi;
f) con riferimento al rapporto di garanzia, la violazione dell'art. 1956 c.c. con conseguente effetto liberatorio del fideiussore, anche in considerazione della violazione del generale canone della buona fede contrattuale per aver agito giudizialmente, nonostante la volontà di risolvere bonariamente la controversia e di ottemperare al pagamento di quanto dovuto.
Sulla scorta di tali eccezioni, gli opponenti hanno chiesto di: “in via preliminare dichiarare
l'incompetenza funzionale dell'adito Tribunale a favore dell'arbitrato e, quindi, revocare e porre nel nulla il 15
Decreto Ingiuntivo opposto;
2. sempre in via preliminare dichiarare il mancato rispetto dell'art. 9 della convenzione tra la e il Cofidi.it e, quindi, revocare e porre nel Controparte_1 nulla il Decreto Ingiuntivo opposto;
3. in via preliminare, infine, accertare e dichiarare il mancato esperimento del procedimento di mediazione, sospendere il presente giudizio e assegnare un termine per la presentazione della domanda di mediazione;
4. revocare e porre nel nulla il Decreto Ingiuntivo opposto, per i titoli e le causali di cui ai nn° 4, 5, 7 e 8 della presente narrativa:
5. accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal fideiussore, sia per il contratto di conto corrente sia per i contratti di mutuo, per l'intervenuta liberazione, anche ai sensi dell'art.
1956 c.c., per i titoli e le causali di cui ai nn° 6 e 9 della presente narrativa;
6. determinare, in conseguenza di tanto, l'effettivo saldo dei conti correnti e dei contratti di mutuo oggetto di causa;
7. in accoglimento della
2 riconvenzionale proposta dagli opponenti, condannare la in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno per mancato rispetto Parte_3 della buona fede contrattuale, in favore degli opponenti, pari a € 80.000,00, o a quella minore o maggiore somma che l'On. Giudice Adito volesse stabilire secondo equità, nei limiti del valore indicato dalla controparte, per i motivi e le causali già argomentati al n° 10;”. Il tutto con vittoria di spese del giudizio.
Istauratosi il contraddittorio, si è costituita er Controparte_1
Cont che ha specificamente contestato le avverse doglianze, concludendo, previa concessione della provvisoria esecutività, per il rigetto sia dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo impugnato, che della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno avanzata dagli opponenti.
Accolta l'istanza ex art. 648 c.p.c., il precedente Giudice ha onerato parte attrice di dare impulso al procedimento di mediazione obbligatoria nel termine di cui all'art.art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 che tuttavia ha avuto esito negativo.
Quindi all'esito della c.d. appendice scritta, la causa è stata istruita a mezzo CTU contabile, con il l'ausilio del dott. , cui sono stati sottoposti i quesiti di cui all'ordinanza Persona_1 del 30 settembre 2020.
Concluse le attività peritali ed esaminato l'elaborato depositato dal CTU, all'udienza del
9.6.2021, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza del 15 giugno 2022 per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di una serie di rinvii disposti in ragione del carico di ruolo e della necessità di definire procedimenti di più antica iscrizione a ruolo, nelle more dei quali si è infruttuosamente tentata la conciliazione ex art. 185 bis c.p.c., all'udienza del 4 dicembre 2024 (la prima svoltasi dinanzi alla scrivente) la causa è stata introitata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 comma c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
L'opposizione è infondata e va rigettata con conseguente conferma del titolo monitorio impugnato.
Mette conto ribadire che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, che si connota per la sua struttura particolare: in seguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo, infatti, è rimessa all'ingiunto l'iniziativa di dare ulteriore impulso al processo per la contestazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata (soltanto provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto) o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure
3 impeditivi della stessa pretesa (che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la previsione di un contraddittorio eventuale e differito).
Tale particolare struttura del procedimento per decreto ingiuntivo, nel quale non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, si riflette sulla distribuzione dell'onere della prova: l'ingiunto, pur avendo la posizione processuale di attore, sostanzialmente è convenuto in giudizio, con la conseguenza che grava sul creditore-attore in senso sostanziale l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto;
mentre il debitore-convenuto in senso sostanziale ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea.
Va poi precisato che nel caso di specie l'opposta-attrice in senso sostanziale ha dedotto di essere titolare di crediti di fonte contrattuale nei confronti degli opponenti-convenuti in senso sostanziale e si duole dell'inadempimento di questi ultimi per il mancato rimborso delle facilitazioni creditizie erogate.
Sicchè, nel caso de quo vertendosi in tema di inadempimento contrattuale, trova piena applicazione il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto
e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (così le Sezioni Unite n.
13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: v. da ultimo Cass. n.
13685/2019).
Ciò puntualizzato, deve rilevarsi che l'opposta-attrice in senso sostanziale ha adempiuto all'onus probandi su di essa gravante, producendo all'uopo:
a) quanto al rapporto di conto corrente:
1. contratto bancario n. 22069 del 27/03/2014 relativo al c/c 0001555, con le successive modificazioni intervenute in corso di rapporto (vedi doc. n. 5 del fascicolo di parte opposta);
2. estratti di c/c dalla data di inizio dal 27/03/2014 (data di apertura del conto) sino alla data del 20/07/2018, quando il debito è stato passato a sofferenza (doc. n. 6);
b) quanto ai rapporti di finanziamento:
4 1. contratto di mutuo chirografario avente n. 2014/39507 del 05/06/2014 dell'importo di €
59.383,06 (doc. n. 3);
2. contratto di mutuo chirografario avente n. 2015/94298 del 10/11/2015 dell'importo di €
39.000,00 (doc. n. 4);
c) quanto al rapporto di garanzia:
1. contratti di fideiussione sottoscritto da in data 5/06/2014 fino alla Parte_2 concorrenza di € 80.500,00 (doc. n. 7 del fascicolo monitorio);
2. contratti di fideiussione sottoscritto da in data 10/11/2015 fino alla Parte_2 concorrenza di € 173.000,00 (doc. n. 8 del fascicolo monitorio).
Risultano, dunque, acquisiti i titoli dei crediti azionati.
A fronte dell'adempimento dell'onus probandi da parte dell'opposta dei fatti costitutivi delle pretese fatte valere, nessuno dei fatti estintivi, impeditivi e modificativi dedotti dagli opponenti
è idoneo a paralizzare le domande attoree.
*****
In merito alla eccezione pregiudiziale di incompetenza e/o improcedibilità, deve rilevarsi che il ricorso all'Arbitrato Bancario Finanziario è una mera facoltà riconosciuta al cliente e alla banca, in un'ottica di deflazione del contenzioso. Ciò, tuttavia, non significa che il previo esperimento di tale procedura sia condizione di procedibilità della domanda, in assenza di qualsivoglia previsione normativa in tal senso. D'altronde, le stesse parti, all'ultimo comma dell'art. 13 dei contratti di finanziamento, riconoscono che il ricorso all'ABF è condizione di procedibilità “in quanto stabilito dalla legge”.
Per mera completezza, giova ricordare che l'art. 128 bis TUB prevede soltanto che "i soggetti di cui all'articolo 115 - ossia gli intermediari - aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela". Dal tenore letterale della norma non emerge alcun obbligo, neppure implicito, per l'intermediario di ricorrere all'ABF in luogo dell'autorità giurisdizionale né, tanto meno, potrebbe evincersi l'istituzione di una sorta di condizione di procedibilità per il cliente, che resta libero di poter scegliere lo strumento di miglior tutela delle proprie ragioni, consista esso nel ricorso all'ABF ovvero al rimedio giurisdizionale, ferma sempre in quest'ultimo caso la procedura di mediazione, questa sì condizione obbligatoria di procedibilità, prevista dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010, che infatti è richiamata dal comma terzo della disposizione in esame.
La contestazione relativa al mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria è superata dall'effettivo svolgimento della procedura, conclusasi negativamente come risulta dal
5 verbale datato 3 ottobre 2019 depositato dagli stessi opponenti.
Del tutto inconferente è poi il richiamo all'art. 9 delle convenzioni intercorse fra l'istituto di credito e Cofidi, stante la estraneità degli opponenti a tali accordi. Come noto, infatti, ai sensi dell'art. 1372 c.c. il contratto ha efficacia vincolante solo fra i soggetti paciscenti.
*****
Tanto appurato, quanto alle contestazioni nel merito dei singoli rapporti da cui originano i crediti azionati dall'istituto di credito, deve rilevarsi quanto segue.
a) Sui profili di nullità parziale del rapporto di conto corrente.
Risulta per tabulas che il contratto di apertura del conto corrente di cui si discetta, come pure le successive modificazioni, riportano analiticamente e puntualmente le condizioni economiche, che sono state quindi pattuite per iscritto.
Deve pertanto escludersi qualsiasi profilo di nullità delle clausole sugli interessi, in quanto - come detto- rispondenti al requisito della forma scritta ex art. 117 TUB.
Allo stesso modo, le verifiche compiute dall'Ausiliare hanno consentito di accertare che nel corso del rapporto sono state applicate commissioni e spese in conformità alle pattuizioni contenute nei contratti, tutti sottoscritti dalla . Pt_1
Del pari, la doglianza relativa all'applicazione di sconfinamenti extra fido è smentita dalle risultanze documentali, atteso che nel contratto datato 30/03/2015 vi è una apertura di credito sino a € 15.000,00 e sino alla data del 30/10/2015, con previsione di tassi differenti in caso di sconfinamento;
nel successivo contratto del 10/11/2015 e sino al 10/11/2016 vi è una apertura di credito sino ai € 20.000,00 sempre con la pattuizione di un differente tasso debitore per il caso di sconfinamenti.
Quanto poi alla contestata illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, vengono in rilevo i seguenti elementi:
- il contratto per cui è causa è stato sottoscritto in data 27 marzo 2014, dunque successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000;
- è espressamente indicata come periodicità di liquidazione “DARE AVERE
TRIMESTRALE”.
Ebbene, tale pattuizione rende legittimo l'anatocismo al rapporto controverso, in quanto determina la capitalizzazione con identica periodicità trimestrale, a debito e a credito, in conformità con il dettato dell'art. 120 TUB e della delibera CICR 09 febbraio 2000, attuativa dell'art. 25 comma 2 del D.Lgs. 342/99, che trova applicazione al contratto in esame, stipulato
6 -come detto- nel 2014.
b) Sui profili di nullità parziale dei rapporti di mutuo.
I contratti di mutuo oggetto di causa sono due: il primo, stipulato in data 05/06/2014, prevede un importo finanziato di € 59.383,06 con un periodo di ammortamento di n. 15 anni, durante il quale il contraente si impegna a corrispondere n. 180 rate di ammortamento con periodicità mensile, comprensive di capitale e di interessi, determinati al tasso misto pari ad uno spread di
5 punti percentuali più il parametro Euribor sei mesi. Il tasso di interesse alla data di sottoscrizione del contratto è pertanto pari al 5,427%. E' stato altresì convenuto un tasso di mora, nei casi di ritardato pagamento, pari al tasso contrattuale vigente maggiorato di 3 punti percentuali, corrispondente quindi al 8,427%. Le spese di istruttoria sono pari all'1% del capitale erogato e quindi ammontano a € 593,83, mentre le spese per imposta sostitutiva sono pari a € 148,46; risultano anche spese di sollecito pari a € 5,00. Il secondo contratto di mutuo chirografario n. 94298, stipulato in data 10/11/2015, prevede l'erogazione dell'importo di €
39.000,00 con un periodo di ammortamento di n. 10 anni, durante il quale il contraente si impegna a corrispondere n. 120 rate di ammortamento con periodicità mensile, comprensive di capitale e di interessi, determinati al tasso misto pari ad uno spread di n. 5,50 punti percentuali più il parametro Euribor sei mesi. Il tasso di interesse alla data di sottoscrizione del contratto è pertanto pari al 5,220%.
Il tasso di mora, nei casi di ritardato pagamento, è pari al tasso contrattuale vigente maggiorato di 3 punti percentuali, corrispondente quindi al 8,5220%. Anche per tale contratto le spese di istruttoria sono pari al 1% del capitale erogato, quindi ammontano a € 390,00, mentre le spese per imposta sostitutiva sono pari a € 97,50; risultano pattuite spese di sollecito pari a € 5,00.
Così sinteticamente riepilogate le principali condizioni dei contratti di mutuo, la violazione dell'art. 1283 c.c. non coglie nel segno.
Per un verso, infatti, la doglianza degli opponenti secondo cui l'istituto di credito avrebbe calcolato gli interessi moratori non solo sul capitale ma sulle rate insolute, composte da capitale e interessi, è rimasta una mera deduzione difensiva, priva di qualsivoglia riscontro probatorio.
Per altro verso, neppure la previsione del piano di ammortamento c.d. alla francese si pone in frizione con il divieto di anatocismo, in quanto il maggior carico di interessi derivante dal metodo alla francese non deriva dalla moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale
7 effetto della scelta concordata dei contraenti di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente.
Al riguardo viene in rilievo il recente intervento delle Sezioni Unite, le quali hanno espresso il principio per cui "In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti" (SS.UU. n. 15130/2024).
Sebbene i contratti oggetti di giudizio siano a tasso variabile, non vi è alcuna ragionevole preclusione al riconoscimento della validità della stessa pronuncia anche per i mutui bancari a tasso variabile. Difatti la Suprema Corte, ai fini della legittimità di un contratto avente tale peculiarità, ritiene fondamentale l'indicazione di determinati elementi quali l'importo erogato, la durata del prestito, il tasso di interesse annuale (TAN) ed effettivo (TAEG), la periodicità
(numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi. Tali elementi sono tutti presenti e riscontrabili nei rapporti di cui si discetta, come innanzi rilevato.
Si soggiunga che, come condivisibilmente osservato in recenti pronunce di merito, prescindendo dalla pattuizione di un tasso di interessi fisso ovvero variabile, la cognizione di tali elementi giuridici ed economici permette al mutuatario di ricostruire l'esborso finale al quale è tenuto (Trib. Padova ord. n. 12.06.2022, nonché più di recente Trib. Torino sentenza n.6351 del 13 dicembre 2024), in ottemperanza ai criteri dettati dalle norme di trasparenza e, segnatamente, dall'art. 117 comma 4 TUB.
Da ultimo, va respinta l'eccezione di usurarietà originaria dei tassi di interesse pattuiti nei contratti di finanziamento.
In disparte ogni considerazione sulla genericità della doglianza, è significativo che la stessa relazione tecnica di parte, depositata dagli opponenti (a prescindere dall'errato parametro di riferimento utilizzato, più favorevole ai debitori), non rileva l'originario superamento dei tassi c.d. soglia, ma al più degli sforamenti nel corso dei rapporti, come tali irrilevanti ai fini dell'applicazione della sanzione dell'art. 1815 c.c. (S.U. 24675/2017: “Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108/1996, non si verifica la nullità o
8 l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula”).
c) Sul rapporto di garanzia.
In relazione al rapporto di garanzia intercorso con gli opponenti Parte_2 lamentano la violazione dell'art. 1956 c.c. per avere la erogato credito al debitore CP_1 principale, seppure non meritevole.
L'eccezione si appalesa generica e infondata sotto plurimi profili. Da un lato, infatti, gli opponenti si sono limitati ad allegare, senza tuttavia fornire elementi di prova circa le condizioni economiche e patrimoniali di illiquidità e squilibrio finanziario della debitrice principale che, naturalmente, non possono ricavarsi né dalla semplice esposizione debitoria dell'obbligato principale, ben potendo questa trovare diverse giustificazioni, né dal fatto che anni addietro fosse stato dichiarato fallito (cfr. Cass. n. 2524/2006 “Il fideiussore che chiede la liberazione della prestata garanzia, invocando l'applicazione dell'art. 1956 c.c., ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche”). Dall'altro, viene in rilievo la pattuizione contenuta nella dichiarazione di garanzia, in forza della quale “il fideiussore avrà cura di tenersi informato sulle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei rapporti con la Banca”. Dal tenore della citata previsione contrattuale si desume che il garante ha assunto l'onere di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e di informarsi dei suoi rapporti con la banca.
d) Sulla violazione della buona fede in executivis da parte dell'istituto di credito.
Da ultimo, gli opponenti si dolgono del comportamento scorretto e contrario a buona fede dell'istituto di credito, per avere dichiarato il debitore decaduto dal beneficio del termine, assegnando un termine molto ristretto per il rientro dell'esposizione debitoria, nonostante fossero pendenti trattative di definizione bonaria anche con il coinvolgimento di Cofidi.
Ebbene, nei contratti di mutuo de quibus risultano inserite apposite pattuizioni negoziali che prevedono nel caso di omesso pagamento di due rate la decadenza del mutuatario dal beneficio del termine e legittimano il mutuante all'azione di adempimento per ottenere l'immediata restituzione dell'intero importo dovuto (cfr. art. 5).
Tali clausole contrattuali sono chiare nel delineare un'ipotesi di decadenza dal beneficio del
9 termine aggiuntiva rispetto a quelle previste dall'art. 1186 c.c., norma di carattere generale, derogabile dalle parti (da ultimo Cassazione civile, Sez. VI, n. 2411 del 27 gennaio 2022 secondo la quale “La disposizione di carattere generale dell'art. 1186 cod. civ., che consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione anche quando pe essa sia stato stabilito un termine nell'interesse del debitore, se questo è divenuto insolvente o ha diminuito per fatto proprio le garanzie o non ha dato le garanzie promesse, può essere derogata dalle parti o dalla disciplina particolare dei singoli contratti (cfr. Cass. n. 9307 del 1994, ribadita, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 20042 del 2020”).
Va altresì considerato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “Lo stato di insolvenza che rileva, ai sensi dell'art. 1186 c.c., ai fini della decadenza del debitore dal beneficio del termine non richiede una situazione di definitivo dissesto, ma soltanto il verificarsi di uno squilibrio nella capacità di fare fronte alle obbligazioni;
tale accertamento ha natura di apprezzamento di fatto ed incorre nel vizio di insufficiente motivazione il giudice di merito che si limiti, sul punto, ad evidenziare una generica difficoltà di un'impresa commerciale ad agire sul mercato” (Cassazione civile sez. II, 14/05/2008, n.12126; Cass. n. 1343 del 1978).
Orbene, va osservato che alla data del 20 luglio 2018, allorchè la banca ha inviato alla debitrice e al garante la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, le rate insolute erano ben cinque. E' evidente allora che alcun contegno contrario a buona fede è addebitabile all'istituto di credito.
D'altronde è significativo che gli opponenti prima contestino alla banca l'inosservanza dell'art. 1956 c.c. e poi, al contrario, contestino la sussistenza dei presupposti per avvalersi della disposizione di cui all'art. 1186 c.c.
*****
In conclusione, l'opposizione è infondata e va respinta. Ne consegue la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della parte opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite che si liquidano, d'ufficio in assenza di nota spese, come in dispositivo secondo i seguenti criteri: applicazione della Tabella n. 2 allegata al DM 55/2014, come da ultimo modificato, scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00 in base al valore del credito accertato, parametri medi per le fasi 1, 2 e 3, massimi per la fase decisionale di fatto resa necessaria dal contegno processuale di controparte che non ha inteso aderire alla proposta conciliativa.
Tale comportamento, in uno con la manifesta infondatezza dei motivi della presente opposizione, giustifica altresì la revoca dell'ammissione di parte opponente al patrocinio a
10 spese dello Stato (cfr. Cass. n. 7869/2020 “La revoca dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato è conseguenza automatica, ex art. 74, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, della dichiarazione di manifesta infondatezza della domanda. Tale misura mira ad evitare i costi derivanti dalla proposizione di domande infondate o di iniziative giudiziarie attivate con malafede e colpa grave ed è oggetto di apprezzamento da parte del giudice di merito”).
Del pari gli oneri di CTU, liquidati in corso di causa, devono essere posti definitivamente e interamente a carico degli opponenti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara ai sensi dell'art. 653 c.p.c. definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1872/2018 (RG n. 6417/2018) emesso da questo
Tribunale, in persona della Giudice dott.ssa Maria Azzurra Guerra;
2. revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dei signori Parte_1
e
[...] Parte_2
3. condanna parte opponente a pagare in favore dell'opposta le spese di lite, che si liquidano in €. 16.230,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
4. pone gli oneri di CTU definitivamente e interamente a carico della parte opponente.
Così deciso in Trani, 14 marzo 2025
La Giudice
Diletta Calò
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE – AREA COMMERCIALE
in composizione monocratica, nella persona della Giudice designata, dott.ssa Diletta Calò, pronuncia ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 621/2019 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1872/2018 del 12.12.2018 emesso da questo Tribunale (R.G. n. 6417/2018), promossa da:
e rappresentati e Parte_1 Parte_2 difesi dall' avv. Giuseppe Laghezza, giusta mandato in atti, ed entrambi ammessi al patrocinio a spese dello Stato;
-opponenti, attori in riconvenzionale-
CONTRO
in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Enrico Romano, giusta mandato in atti;
-opposta, convenuta in riconvenzionale-
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 4 dicembre
2024 svoltasi nella modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Il presente giudizio di cognizione ha origine dall'opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il D.I.
n. 1872/2018 con il quale il Tribunale di Trani ha ingiunto a (in Parte_1
1 qualità di debitrice principale) e (in qualità di garante) il pagamento, in Parte_2 solido fra loro, della somma di € 106.879,79, oltre interessi e spese, in favore di
[...]
Cont er rinveniente dal contratto di conto corrente n. Controparte_1
22069/2014 del 27.03.2014 (n. rapp. 051-330-0001555) e dai contratti di mutuo chirografario nn.ri 2014/39507 del 5.6.2014 e 2015/94298 del 10.11.2015.
A fondamento della spiegata opposizione, gli attori hanno eccepito: a) l'incompetenza del
Tribunale a favore dell'Arbitro Bancario Finanziario e/o Conciliatore Bancario Finanziario, previsto pattiziamente dalle parti come condizione di procedibilità dell'azione giudiziale;
b) la violazione dell'art. 9 della convenzione conclusa dall'istituto di credito con Cofidi che e quindi la mancanza di un valido mandato in favore della Banca, non legittimata ad agire per la riscossione dei crediti azionati in via monitoria;
c) l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione di cui al d.lgs. n° 28/2010; d) con riferimento al contratto di conto corrente, l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in violazione dell'art. 1283 c.c. e l'applicazione di costo e oneri non pattuiti anche in relazione a sconfinamenti extrafido;
e) con riferimento ai rapporti di mutuo, l'applicazione di interessi di mora sui ratei scaduti già comprensivi degli interessi corrispettivi, con conseguente violazione del divieto di anatocismo e in ogni caso l'usurarietà degli stessi;
f) con riferimento al rapporto di garanzia, la violazione dell'art. 1956 c.c. con conseguente effetto liberatorio del fideiussore, anche in considerazione della violazione del generale canone della buona fede contrattuale per aver agito giudizialmente, nonostante la volontà di risolvere bonariamente la controversia e di ottemperare al pagamento di quanto dovuto.
Sulla scorta di tali eccezioni, gli opponenti hanno chiesto di: “in via preliminare dichiarare
l'incompetenza funzionale dell'adito Tribunale a favore dell'arbitrato e, quindi, revocare e porre nel nulla il 15
Decreto Ingiuntivo opposto;
2. sempre in via preliminare dichiarare il mancato rispetto dell'art. 9 della convenzione tra la e il Cofidi.it e, quindi, revocare e porre nel Controparte_1 nulla il Decreto Ingiuntivo opposto;
3. in via preliminare, infine, accertare e dichiarare il mancato esperimento del procedimento di mediazione, sospendere il presente giudizio e assegnare un termine per la presentazione della domanda di mediazione;
4. revocare e porre nel nulla il Decreto Ingiuntivo opposto, per i titoli e le causali di cui ai nn° 4, 5, 7 e 8 della presente narrativa:
5. accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal fideiussore, sia per il contratto di conto corrente sia per i contratti di mutuo, per l'intervenuta liberazione, anche ai sensi dell'art.
1956 c.c., per i titoli e le causali di cui ai nn° 6 e 9 della presente narrativa;
6. determinare, in conseguenza di tanto, l'effettivo saldo dei conti correnti e dei contratti di mutuo oggetto di causa;
7. in accoglimento della
2 riconvenzionale proposta dagli opponenti, condannare la in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno per mancato rispetto Parte_3 della buona fede contrattuale, in favore degli opponenti, pari a € 80.000,00, o a quella minore o maggiore somma che l'On. Giudice Adito volesse stabilire secondo equità, nei limiti del valore indicato dalla controparte, per i motivi e le causali già argomentati al n° 10;”. Il tutto con vittoria di spese del giudizio.
Istauratosi il contraddittorio, si è costituita er Controparte_1
Cont che ha specificamente contestato le avverse doglianze, concludendo, previa concessione della provvisoria esecutività, per il rigetto sia dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo impugnato, che della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno avanzata dagli opponenti.
Accolta l'istanza ex art. 648 c.p.c., il precedente Giudice ha onerato parte attrice di dare impulso al procedimento di mediazione obbligatoria nel termine di cui all'art.art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 che tuttavia ha avuto esito negativo.
Quindi all'esito della c.d. appendice scritta, la causa è stata istruita a mezzo CTU contabile, con il l'ausilio del dott. , cui sono stati sottoposti i quesiti di cui all'ordinanza Persona_1 del 30 settembre 2020.
Concluse le attività peritali ed esaminato l'elaborato depositato dal CTU, all'udienza del
9.6.2021, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza del 15 giugno 2022 per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di una serie di rinvii disposti in ragione del carico di ruolo e della necessità di definire procedimenti di più antica iscrizione a ruolo, nelle more dei quali si è infruttuosamente tentata la conciliazione ex art. 185 bis c.p.c., all'udienza del 4 dicembre 2024 (la prima svoltasi dinanzi alla scrivente) la causa è stata introitata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 comma c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
L'opposizione è infondata e va rigettata con conseguente conferma del titolo monitorio impugnato.
Mette conto ribadire che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, che si connota per la sua struttura particolare: in seguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo, infatti, è rimessa all'ingiunto l'iniziativa di dare ulteriore impulso al processo per la contestazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata (soltanto provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto) o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure
3 impeditivi della stessa pretesa (che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la previsione di un contraddittorio eventuale e differito).
Tale particolare struttura del procedimento per decreto ingiuntivo, nel quale non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, si riflette sulla distribuzione dell'onere della prova: l'ingiunto, pur avendo la posizione processuale di attore, sostanzialmente è convenuto in giudizio, con la conseguenza che grava sul creditore-attore in senso sostanziale l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto;
mentre il debitore-convenuto in senso sostanziale ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea.
Va poi precisato che nel caso di specie l'opposta-attrice in senso sostanziale ha dedotto di essere titolare di crediti di fonte contrattuale nei confronti degli opponenti-convenuti in senso sostanziale e si duole dell'inadempimento di questi ultimi per il mancato rimborso delle facilitazioni creditizie erogate.
Sicchè, nel caso de quo vertendosi in tema di inadempimento contrattuale, trova piena applicazione il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto
e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (così le Sezioni Unite n.
13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: v. da ultimo Cass. n.
13685/2019).
Ciò puntualizzato, deve rilevarsi che l'opposta-attrice in senso sostanziale ha adempiuto all'onus probandi su di essa gravante, producendo all'uopo:
a) quanto al rapporto di conto corrente:
1. contratto bancario n. 22069 del 27/03/2014 relativo al c/c 0001555, con le successive modificazioni intervenute in corso di rapporto (vedi doc. n. 5 del fascicolo di parte opposta);
2. estratti di c/c dalla data di inizio dal 27/03/2014 (data di apertura del conto) sino alla data del 20/07/2018, quando il debito è stato passato a sofferenza (doc. n. 6);
b) quanto ai rapporti di finanziamento:
4 1. contratto di mutuo chirografario avente n. 2014/39507 del 05/06/2014 dell'importo di €
59.383,06 (doc. n. 3);
2. contratto di mutuo chirografario avente n. 2015/94298 del 10/11/2015 dell'importo di €
39.000,00 (doc. n. 4);
c) quanto al rapporto di garanzia:
1. contratti di fideiussione sottoscritto da in data 5/06/2014 fino alla Parte_2 concorrenza di € 80.500,00 (doc. n. 7 del fascicolo monitorio);
2. contratti di fideiussione sottoscritto da in data 10/11/2015 fino alla Parte_2 concorrenza di € 173.000,00 (doc. n. 8 del fascicolo monitorio).
Risultano, dunque, acquisiti i titoli dei crediti azionati.
A fronte dell'adempimento dell'onus probandi da parte dell'opposta dei fatti costitutivi delle pretese fatte valere, nessuno dei fatti estintivi, impeditivi e modificativi dedotti dagli opponenti
è idoneo a paralizzare le domande attoree.
*****
In merito alla eccezione pregiudiziale di incompetenza e/o improcedibilità, deve rilevarsi che il ricorso all'Arbitrato Bancario Finanziario è una mera facoltà riconosciuta al cliente e alla banca, in un'ottica di deflazione del contenzioso. Ciò, tuttavia, non significa che il previo esperimento di tale procedura sia condizione di procedibilità della domanda, in assenza di qualsivoglia previsione normativa in tal senso. D'altronde, le stesse parti, all'ultimo comma dell'art. 13 dei contratti di finanziamento, riconoscono che il ricorso all'ABF è condizione di procedibilità “in quanto stabilito dalla legge”.
Per mera completezza, giova ricordare che l'art. 128 bis TUB prevede soltanto che "i soggetti di cui all'articolo 115 - ossia gli intermediari - aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela". Dal tenore letterale della norma non emerge alcun obbligo, neppure implicito, per l'intermediario di ricorrere all'ABF in luogo dell'autorità giurisdizionale né, tanto meno, potrebbe evincersi l'istituzione di una sorta di condizione di procedibilità per il cliente, che resta libero di poter scegliere lo strumento di miglior tutela delle proprie ragioni, consista esso nel ricorso all'ABF ovvero al rimedio giurisdizionale, ferma sempre in quest'ultimo caso la procedura di mediazione, questa sì condizione obbligatoria di procedibilità, prevista dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010, che infatti è richiamata dal comma terzo della disposizione in esame.
La contestazione relativa al mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria è superata dall'effettivo svolgimento della procedura, conclusasi negativamente come risulta dal
5 verbale datato 3 ottobre 2019 depositato dagli stessi opponenti.
Del tutto inconferente è poi il richiamo all'art. 9 delle convenzioni intercorse fra l'istituto di credito e Cofidi, stante la estraneità degli opponenti a tali accordi. Come noto, infatti, ai sensi dell'art. 1372 c.c. il contratto ha efficacia vincolante solo fra i soggetti paciscenti.
*****
Tanto appurato, quanto alle contestazioni nel merito dei singoli rapporti da cui originano i crediti azionati dall'istituto di credito, deve rilevarsi quanto segue.
a) Sui profili di nullità parziale del rapporto di conto corrente.
Risulta per tabulas che il contratto di apertura del conto corrente di cui si discetta, come pure le successive modificazioni, riportano analiticamente e puntualmente le condizioni economiche, che sono state quindi pattuite per iscritto.
Deve pertanto escludersi qualsiasi profilo di nullità delle clausole sugli interessi, in quanto - come detto- rispondenti al requisito della forma scritta ex art. 117 TUB.
Allo stesso modo, le verifiche compiute dall'Ausiliare hanno consentito di accertare che nel corso del rapporto sono state applicate commissioni e spese in conformità alle pattuizioni contenute nei contratti, tutti sottoscritti dalla . Pt_1
Del pari, la doglianza relativa all'applicazione di sconfinamenti extra fido è smentita dalle risultanze documentali, atteso che nel contratto datato 30/03/2015 vi è una apertura di credito sino a € 15.000,00 e sino alla data del 30/10/2015, con previsione di tassi differenti in caso di sconfinamento;
nel successivo contratto del 10/11/2015 e sino al 10/11/2016 vi è una apertura di credito sino ai € 20.000,00 sempre con la pattuizione di un differente tasso debitore per il caso di sconfinamenti.
Quanto poi alla contestata illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, vengono in rilevo i seguenti elementi:
- il contratto per cui è causa è stato sottoscritto in data 27 marzo 2014, dunque successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000;
- è espressamente indicata come periodicità di liquidazione “DARE AVERE
TRIMESTRALE”.
Ebbene, tale pattuizione rende legittimo l'anatocismo al rapporto controverso, in quanto determina la capitalizzazione con identica periodicità trimestrale, a debito e a credito, in conformità con il dettato dell'art. 120 TUB e della delibera CICR 09 febbraio 2000, attuativa dell'art. 25 comma 2 del D.Lgs. 342/99, che trova applicazione al contratto in esame, stipulato
6 -come detto- nel 2014.
b) Sui profili di nullità parziale dei rapporti di mutuo.
I contratti di mutuo oggetto di causa sono due: il primo, stipulato in data 05/06/2014, prevede un importo finanziato di € 59.383,06 con un periodo di ammortamento di n. 15 anni, durante il quale il contraente si impegna a corrispondere n. 180 rate di ammortamento con periodicità mensile, comprensive di capitale e di interessi, determinati al tasso misto pari ad uno spread di
5 punti percentuali più il parametro Euribor sei mesi. Il tasso di interesse alla data di sottoscrizione del contratto è pertanto pari al 5,427%. E' stato altresì convenuto un tasso di mora, nei casi di ritardato pagamento, pari al tasso contrattuale vigente maggiorato di 3 punti percentuali, corrispondente quindi al 8,427%. Le spese di istruttoria sono pari all'1% del capitale erogato e quindi ammontano a € 593,83, mentre le spese per imposta sostitutiva sono pari a € 148,46; risultano anche spese di sollecito pari a € 5,00. Il secondo contratto di mutuo chirografario n. 94298, stipulato in data 10/11/2015, prevede l'erogazione dell'importo di €
39.000,00 con un periodo di ammortamento di n. 10 anni, durante il quale il contraente si impegna a corrispondere n. 120 rate di ammortamento con periodicità mensile, comprensive di capitale e di interessi, determinati al tasso misto pari ad uno spread di n. 5,50 punti percentuali più il parametro Euribor sei mesi. Il tasso di interesse alla data di sottoscrizione del contratto è pertanto pari al 5,220%.
Il tasso di mora, nei casi di ritardato pagamento, è pari al tasso contrattuale vigente maggiorato di 3 punti percentuali, corrispondente quindi al 8,5220%. Anche per tale contratto le spese di istruttoria sono pari al 1% del capitale erogato, quindi ammontano a € 390,00, mentre le spese per imposta sostitutiva sono pari a € 97,50; risultano pattuite spese di sollecito pari a € 5,00.
Così sinteticamente riepilogate le principali condizioni dei contratti di mutuo, la violazione dell'art. 1283 c.c. non coglie nel segno.
Per un verso, infatti, la doglianza degli opponenti secondo cui l'istituto di credito avrebbe calcolato gli interessi moratori non solo sul capitale ma sulle rate insolute, composte da capitale e interessi, è rimasta una mera deduzione difensiva, priva di qualsivoglia riscontro probatorio.
Per altro verso, neppure la previsione del piano di ammortamento c.d. alla francese si pone in frizione con il divieto di anatocismo, in quanto il maggior carico di interessi derivante dal metodo alla francese non deriva dalla moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale
7 effetto della scelta concordata dei contraenti di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente.
Al riguardo viene in rilievo il recente intervento delle Sezioni Unite, le quali hanno espresso il principio per cui "In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti" (SS.UU. n. 15130/2024).
Sebbene i contratti oggetti di giudizio siano a tasso variabile, non vi è alcuna ragionevole preclusione al riconoscimento della validità della stessa pronuncia anche per i mutui bancari a tasso variabile. Difatti la Suprema Corte, ai fini della legittimità di un contratto avente tale peculiarità, ritiene fondamentale l'indicazione di determinati elementi quali l'importo erogato, la durata del prestito, il tasso di interesse annuale (TAN) ed effettivo (TAEG), la periodicità
(numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi. Tali elementi sono tutti presenti e riscontrabili nei rapporti di cui si discetta, come innanzi rilevato.
Si soggiunga che, come condivisibilmente osservato in recenti pronunce di merito, prescindendo dalla pattuizione di un tasso di interessi fisso ovvero variabile, la cognizione di tali elementi giuridici ed economici permette al mutuatario di ricostruire l'esborso finale al quale è tenuto (Trib. Padova ord. n. 12.06.2022, nonché più di recente Trib. Torino sentenza n.6351 del 13 dicembre 2024), in ottemperanza ai criteri dettati dalle norme di trasparenza e, segnatamente, dall'art. 117 comma 4 TUB.
Da ultimo, va respinta l'eccezione di usurarietà originaria dei tassi di interesse pattuiti nei contratti di finanziamento.
In disparte ogni considerazione sulla genericità della doglianza, è significativo che la stessa relazione tecnica di parte, depositata dagli opponenti (a prescindere dall'errato parametro di riferimento utilizzato, più favorevole ai debitori), non rileva l'originario superamento dei tassi c.d. soglia, ma al più degli sforamenti nel corso dei rapporti, come tali irrilevanti ai fini dell'applicazione della sanzione dell'art. 1815 c.c. (S.U. 24675/2017: “Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108/1996, non si verifica la nullità o
8 l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula”).
c) Sul rapporto di garanzia.
In relazione al rapporto di garanzia intercorso con gli opponenti Parte_2 lamentano la violazione dell'art. 1956 c.c. per avere la erogato credito al debitore CP_1 principale, seppure non meritevole.
L'eccezione si appalesa generica e infondata sotto plurimi profili. Da un lato, infatti, gli opponenti si sono limitati ad allegare, senza tuttavia fornire elementi di prova circa le condizioni economiche e patrimoniali di illiquidità e squilibrio finanziario della debitrice principale che, naturalmente, non possono ricavarsi né dalla semplice esposizione debitoria dell'obbligato principale, ben potendo questa trovare diverse giustificazioni, né dal fatto che anni addietro fosse stato dichiarato fallito (cfr. Cass. n. 2524/2006 “Il fideiussore che chiede la liberazione della prestata garanzia, invocando l'applicazione dell'art. 1956 c.c., ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche”). Dall'altro, viene in rilievo la pattuizione contenuta nella dichiarazione di garanzia, in forza della quale “il fideiussore avrà cura di tenersi informato sulle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei rapporti con la Banca”. Dal tenore della citata previsione contrattuale si desume che il garante ha assunto l'onere di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e di informarsi dei suoi rapporti con la banca.
d) Sulla violazione della buona fede in executivis da parte dell'istituto di credito.
Da ultimo, gli opponenti si dolgono del comportamento scorretto e contrario a buona fede dell'istituto di credito, per avere dichiarato il debitore decaduto dal beneficio del termine, assegnando un termine molto ristretto per il rientro dell'esposizione debitoria, nonostante fossero pendenti trattative di definizione bonaria anche con il coinvolgimento di Cofidi.
Ebbene, nei contratti di mutuo de quibus risultano inserite apposite pattuizioni negoziali che prevedono nel caso di omesso pagamento di due rate la decadenza del mutuatario dal beneficio del termine e legittimano il mutuante all'azione di adempimento per ottenere l'immediata restituzione dell'intero importo dovuto (cfr. art. 5).
Tali clausole contrattuali sono chiare nel delineare un'ipotesi di decadenza dal beneficio del
9 termine aggiuntiva rispetto a quelle previste dall'art. 1186 c.c., norma di carattere generale, derogabile dalle parti (da ultimo Cassazione civile, Sez. VI, n. 2411 del 27 gennaio 2022 secondo la quale “La disposizione di carattere generale dell'art. 1186 cod. civ., che consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione anche quando pe essa sia stato stabilito un termine nell'interesse del debitore, se questo è divenuto insolvente o ha diminuito per fatto proprio le garanzie o non ha dato le garanzie promesse, può essere derogata dalle parti o dalla disciplina particolare dei singoli contratti (cfr. Cass. n. 9307 del 1994, ribadita, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 20042 del 2020”).
Va altresì considerato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “Lo stato di insolvenza che rileva, ai sensi dell'art. 1186 c.c., ai fini della decadenza del debitore dal beneficio del termine non richiede una situazione di definitivo dissesto, ma soltanto il verificarsi di uno squilibrio nella capacità di fare fronte alle obbligazioni;
tale accertamento ha natura di apprezzamento di fatto ed incorre nel vizio di insufficiente motivazione il giudice di merito che si limiti, sul punto, ad evidenziare una generica difficoltà di un'impresa commerciale ad agire sul mercato” (Cassazione civile sez. II, 14/05/2008, n.12126; Cass. n. 1343 del 1978).
Orbene, va osservato che alla data del 20 luglio 2018, allorchè la banca ha inviato alla debitrice e al garante la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, le rate insolute erano ben cinque. E' evidente allora che alcun contegno contrario a buona fede è addebitabile all'istituto di credito.
D'altronde è significativo che gli opponenti prima contestino alla banca l'inosservanza dell'art. 1956 c.c. e poi, al contrario, contestino la sussistenza dei presupposti per avvalersi della disposizione di cui all'art. 1186 c.c.
*****
In conclusione, l'opposizione è infondata e va respinta. Ne consegue la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della parte opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite che si liquidano, d'ufficio in assenza di nota spese, come in dispositivo secondo i seguenti criteri: applicazione della Tabella n. 2 allegata al DM 55/2014, come da ultimo modificato, scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00 in base al valore del credito accertato, parametri medi per le fasi 1, 2 e 3, massimi per la fase decisionale di fatto resa necessaria dal contegno processuale di controparte che non ha inteso aderire alla proposta conciliativa.
Tale comportamento, in uno con la manifesta infondatezza dei motivi della presente opposizione, giustifica altresì la revoca dell'ammissione di parte opponente al patrocinio a
10 spese dello Stato (cfr. Cass. n. 7869/2020 “La revoca dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato è conseguenza automatica, ex art. 74, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, della dichiarazione di manifesta infondatezza della domanda. Tale misura mira ad evitare i costi derivanti dalla proposizione di domande infondate o di iniziative giudiziarie attivate con malafede e colpa grave ed è oggetto di apprezzamento da parte del giudice di merito”).
Del pari gli oneri di CTU, liquidati in corso di causa, devono essere posti definitivamente e interamente a carico degli opponenti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara ai sensi dell'art. 653 c.p.c. definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1872/2018 (RG n. 6417/2018) emesso da questo
Tribunale, in persona della Giudice dott.ssa Maria Azzurra Guerra;
2. revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dei signori Parte_1
e
[...] Parte_2
3. condanna parte opponente a pagare in favore dell'opposta le spese di lite, che si liquidano in €. 16.230,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
4. pone gli oneri di CTU definitivamente e interamente a carico della parte opponente.
Così deciso in Trani, 14 marzo 2025
La Giudice
Diletta Calò
11