Articolo 824 bis del Codice di procedura civile
Articolo 726Articolo 728
Versione
2 marzo 2006
Art. 824-bis.
(( (Efficacia del lodo).)) ((Salvo quanto disposto dall'articolo 825, il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorita' giudiziaria.))
Entrata in vigore il 2 marzo 2006
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