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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/12/2025, n. 4478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4478 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 15 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 500/2023
Promossa da
(c.f. rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
RI TA EC, nel cui studio in Linguaglossa ha eletto domicilio, via Ospedale, 8
- ricorrente -
CONTRO
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'avvocato ALESSANDRA VETRI giusta procura generale in Notar di Fiumicino Persona_1
-resistente-
Oggetto: opposizione avverso ordinanze ingiunzioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16/1/2023, il ricorrente proponeva opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni n. OI-001038795, n. OI-001620865 e n. OI-002009675, notificate dall' in data CP_1
15/12/2022 e aventi ad oggetto sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali ex art. 2, comma 1 bis, DL 463/1983, convertito in L. 638/83, relative agli anni 2016, 2017 e 2018, dell'importo complessivo di euro 30.000,00. Con riferimento all'ordinanza ingiunzione n. OI-001038795 eccepiva l'intervenuta prescrizione, tenuto conto che l'inadempienza contributiva contestata fosse afferente all'anno 2016 e che l'atto di accertamento presupposto non fosse stato mai notificato. Deduceva pertanto che fossero decorsi cinque anni dalla maturazione dell'obbligo contributivo alla notifica dell'ordinanza ingiunzione, con la conseguenza che la pretesa contributiva dovesse ritenersi prescritta. Invocava l'applicazione nella specie del termine quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995 per le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, evidenziando l'efficacia estintiva della prescrizione e l'illegittima irrogazione delle sanzioni.
Con riguardo a tutte le ordinanze ingiunzioni opposte, eccepiva l'infondatezza della pretesa contributiva, osservando che gravasse sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi delle violazioni contestate. Deduceva sul punto che i contributi asseritamente dovuti per l'anno
2016, oggetto dell'ordinanza ingiunzione n. OI-001038795, fossero stati oggetto di regolarizzazione spontanea in seguito ad istanza presentata il 27/10/2016 prot.
2100.27/10/2016.0363413, e che il pagamento degli stessi fosse avvenuto con modello F24 dell'8/11/2016 che allegava. Rilevava inoltre che i contributi previdenziali relativi all'anno 2017, oggetto dell'ordinanza ingiunzione n. OI-001620865, fossero stati pagati per la quota a carico dei dipendenti con modello F35 del 28/3/2019. Osservava che il datore di lavoro non fosse punibile, né assoggettabile a sanzione amministrativa nel caso in cui provvedesse al versamento delle omesse ritenute previdenziali ed assistenziali entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione. Rilevava pertanto che, con riferimento agli anni 2016 e 2017, non sussistesse alcuna inadempienza e dunque mancasse il presupposto stesso dei provvedimenti impugnati.
Eccepiva infine l'illegittima determinazione delle sanzioni, indicate solo in modo generico ed in misura sproporzionata, e ciò anche alla luce della propria condotta esente da colpa.
Chiedeva pertanto, in via subordinata, che le sanzioni fossero limitate ad un'unica sanzione e che questa fosse ridotta nel suo ammontare.
Chiedeva in definitiva che, in considerazione degli importi richiesti e del danno grave che sarebbe potuto derivare da un'eventuale esecuzione, fosse sospesa l'efficacia esecutiva delle ordinanze ingiunzioni opposte;
nel merito, chiedeva che dette ordinanze fossero annullate o modificate in un'unica sanzione, ridotta nell'importo, con conseguente condanna alle spese. Con decreto del 22/1/2023, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, veniva sospesa l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissata l'udienza di comparizione.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' . L'ente osservava preliminarmente CP_1
che l'ordinanza ingiunzione n. OI-1038795 riguardasse violazioni accertate per l'anno 2016, relative al terzo trimestre 2015 e al primo e secondo trimestre 2016; l'ordinanza ingiunzione n.
OI-1620865 riguardasse violazioni relative all'anno 2017, con versamenti eseguiti nelle date del
28/3/2019 e 18/4/2019, oltre i termini di legge;
e che l'ordinanza ingiunzione n. OI-2009675 riguardasse violazioni accertate per l'anno 2018 i cui importi fossero rimasti insoluti.
Produceva in allegato i provvedimenti di rideterminazione delle sanzioni, emessi in conformità alle previsioni del D.L. n. 48/2023 e nel rispetto dei parametri di cui al messaggio
. 24/05/2023.0001931. Nel merito s'intratteneva sulla disciplina della notifica per CP_1 CP_2
compiuta giacenza ed evidenziava la fonte dell'obbligazione rappresentata dalla notifica degli accertamenti. Osservava in particolare che le ordinanze ingiunzioni fossero state precedute dalla notifica degli atti di accertamento, riguardanti l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori e dichiarate nelle denunzie mensili trasmesse all' nei flussi UniEmens. Evidenziava che il ricorrente non avesse CP_1
provveduto a versare gli importi contestati negli atti di accertamento e che il giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione fosse un giudizio chiuso in quanto il giudice dovesse decidere esclusivamente sui motivi di opposizione e, in conformità all'art. 112 c.p.c, nei limiti soggettivi e oggettivi delle domande proposte. Evidenziava inoltre di aver dato prova della notifica degli atti di accertamento e, nel merito, osservava che la trasmissione da parte del datore di lavoro del flusso telematico Uniemens contenente gli appositi modelli DM10/M costituisse piena prova della corresponsione delle retribuzioni, e ciò in quanto i suddetti modelli avessero natura ricognitiva della situazione debitoria e la loro presentazione equivalesse all'attestazione di aver corrisposto le retribuzioni in relazione alle quali fosse stato omesso il versamento dei contributi. Evidenziava dunque che dai DM10/M Uniemens si ricavasse il debito inteso quale importo specifico che il datore di lavoro dichiarasse dovuto all'Istituto, con la conseguenza che dovesse ritenersi legittimo il recupero da parte dell' di CP_1
quel credito, oggetto di autodenuncia del datore di lavoro. Osservava inoltre che il ricorrente non avesse contestato specificamente l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e che tale circostanza dovesse ritenersi ammessa ex art. 115 c.p.c. Osservava ancora che l'illecito in esame non richiedesse il dolo specifico e che si concretizzasse con la sola coscienza e volontà dell'omissione o della tardività delle ritenute;
deduceva che non assumesse alcun rilievo la circostanza che il trasgressore avesse commesso l'illecito in presenza di una situazione di difficoltà economica e che l'impresa fosse sottoposta ad una procedura concorsuale.
Evidenziava, poi, di aver provato tramite documentazione la corretta notifica delle diffide prodromiche alle ordinanze ingiunzioni e rilevava l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, da non confondersi con quella relativa ai contributi e alle sanzioni civili. Osservava in particolare che, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689/1981, la prescrizione quinquennale venisse interrotta dagli atti tipici della procedura sanzionatoria, quali la notificazione della contestazione, dell'ordinanza ingiunzione e del ruolo esattoriale. Richiamava il disposto dell'art. 2943, co. 4 c.c., in forza del quale l'atto di accertamento della violazione regolarmente notificato determinasse l'effetto interruttivo della prescrizione, evidenziando che il dies a quo di decorrenza della prescrizione dovesse identificarsi con la data di entrata in vigore della nuova disciplina di cui al d.lgs. n. 8/2016, operando altresì la sospensione per il periodo di tre mesi per il versamento delle quote omesse nonché la sospensione dal 23/2/2020 al 31/5/2020 disposta dall'art. 103, comma 6 bis, d.l. n. 18/2020 conv. con modificazioni dalla legge n.
27/2020. Concludeva che nessuna prescrizione fosse maturata nella specie, essendo stata interrotta dalla notifica delle diffide versate in atti. Con riguardo alla determinazione delle sanzioni, rilevava che l' tenesse conto dell'importo delle ritenute omesse, CP_3
dell'eventuale reiterazione della violazione e della condotta volta ad eliminare o attenuare le conseguenze della violazione stessa, in osservanza al disposto dell'art. 11 della legge n.
689/1981, teso a garantire l'interesse pubblico all'osservanza dall'obbligo del datore di lavoro di versare i contributi dovuti, destinati a finanziare le prestazioni previdenziali dei lavoratori.
Evidenziava di aver proceduto alla rettifica dell'ammontare delle ordinanze ingiunzioni, emettendo i provvedimenti conseguenti, e precisava che fosse consentito al ricorrente di eseguire il pagamento in misura ridotta con il versamento di un importo pari alla metà della sanzione, come rideterminata secondo i criteri di calcolo, con la conseguenza che, nell'ipotesi di pagamento eseguito nei termini, dovesse essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Chiedeva pertanto, in via pregiudiziale, la declaratoria di inammissibilità in caso di tardività del ricorso e, in via principale, il rigetto delle domande proposte e la conferma delle ordinanze ingiunzioni opposte, dichiarandone l'esecutorietà; in via subordinata, inoltre, chiedeva che, dato atto della rideterminazione delle ordinanze ingiunzioni stesse, il ricorrente fosse condannato al pagamento delle somme accertate e dovute a titolo di sanzione amministrativa.
Con memoria del 6/12/2024 si costituiva per l' , quale nuovo procuratore, l'avvocato CP_1
LE ET, riportandosi alle domande, difese ed accezioni già sollevate nei precedenti atti e verbali di causa.
Il ricorrente depositava note di trattazione con le quali insisteva nell'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva con riferimento all'anno 2016, e nell'infondatezza della pretesa stessa;
evidenziava la regolarizzazione spontanea per quanto attiene all'anno 2016 e gli intervenuti pagamenti nei termini di legge, per quanto attiene all'anno 2017. Ribadiva che, in ogni caso, le sanzioni irrogate fossero immotivate e sproporzionate ed insisteva nelle conclusioni già rassegnate in ricorso.
Con successive note di trattazione del 6/11/2024, il ricorrente, preso atto della rideterminazione delle sanzioni, mostrava la propria disponibilità al pagamento dell'importo rideterminato, chiedendo di essere ammesso al beneficio della rateazione.
Con ordinanza del 12/10/2023, la causa veniva rinviata allo scopo di verificare l'eventuale cessazione della materia del contendere tramite pagamento della sanzione rideterminata. Ed ancora, con ordinanza del 26/11/2024, alla luce della disponibilità al pagamento mostrata dal ricorrente, la trattazione della causa veniva rinviata allo scopo di sollecitare l'interlocuzione dell' sulla richiesta di pagamento rateale. CP_1
Infine, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva delegato il sottoscritto giudice onorario per la trattazione e decisione della stessa e fissata l'udienza del 15 dicembre 2025, disponendo che detta udienza fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
L' ha depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato, CP_1
insistendo nelle proprie conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
**********
In via preliminare, si rileva l'ammissibilità dell'opposizione in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine di trenta giorni dalla notificazione dei provvedimenti, per come previsto dall'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 150/2011: il ricorso in opposizione è stato depositato in data 16/1/2023, entro il termine di 30 giorni dalla notifica delle ordinanze ingiunzioni avvenuta il 15/12/2022 (cfr. avvisi di ricevimento in atti), tenuto conto che i giorni del 14 e 15 gennaio 2023 cadevano rispettivamente di sabato e di domenica.
Or, si osserva che oggetto di opposizione sono le ordinanze ingiunzioni emesse dall' con CP_1
cui è stato intimato al ricorrente, nella sua qualità di titolare della ditta individuale Sangrigoli
Orazio, il pagamento delle sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relativamente agli anni 2016, 2017 e 2018.
Stante l'oggetto della controversia, è opportuno premettere che il decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo
2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quella di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016.
In particolare, il citato art. 2 del decreto-legge n. 463/1983, nel testo aggiornato e attualmente in vigore, al comma 1, prevede che “Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate
e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali e assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro”.
Il suddetto art. 2, al comma 1-bis, come novellato dall'art. 3 del d.lgs. n. 8/2016, ha altresì stabilito che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore
a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032.
Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Gli effetti che derivano dall'omesso versamento delle ritenute previdenziali risultano pertanto collegati al relativo importo e, conseguentemente: la prima ipotesi, punita con la reclusione e con la multa nei casi in cui l'importo non versato sia superiore ed euro 10.000 annui, configura una fattispecie di reato;
mentre la seconda ipotesi, di omesso versamento di ritenute di importo inferiore ad euro 10.000, configura la fattispecie dequalificata in illecito amministrativo, ricorrente nella specie.
Ed infatti, con le ordinanze ingiunzioni opposte, l' ha intimato il pagamento della sanzione CP_1
amministrativa in relazione all'omesso versamento di ritenute di importo inferiore ad euro
10.000, fattispecie integrante l'illecito amministrativo di cui si è detto.
Ciò premesso, venendo all'eccezione di omessa notifica dell'atto di accertamento sottostante all'ordinanza ingiunzione n. 001038795, relativa all'anno 2016, si osserva che risulta versato in atti l'accertamento stesso, prot. .2100.08/11/2017.0476822, nonché copia dell'avviso di CP_1
ricevimento relativo alla notifica per posta, il cui collegamento con l'atto in questione si ricava dal numero di protocollo “No.RG: 08/11/2017.0476822” riportato nell'avviso di ricevimento stesso. Dall'esame di detto documento si evince che, in data 27/11/2017, il plico non è stato consegnato al domicilio del destinatario per assenza dello stesso, che è stato immesso avviso nella cassetta, e che è stata spedita la comunicazione di avvenuto deposito dell'atto; risulta inoltre che detto ultimo non è stato ritirato entro il termine di dieci giorni.
Con riguardo alla notifica in esame, si osserva che non è stata prodotta la CAD, vale a dire la comunicazione di avvenuto deposito spedita con raccomandata sicchè, in assenza della stessa, la notifica non può ritenersi perfezionata.
La notifica dell'atto di accertamento quindi, in quanto incompleta, non può ritenersi regolarmente eseguita e deve considerarsi nulla.
Il rilievo sollevato sul punto dal ricorrente va quindi valutato come fondato.
Ne consegue, altresì, la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata con riferimento ai contributi in esame (anno 2016). Considerato infatti che le violazioni contestate afferiscono al terzo trimestre 2015 e al primo e secondo trimestre 2016, tenuto conto dell'irrituale notifica dell'atto di accertamento di cui si è detto,
al momento della notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta (15/12/2022) era già maturato il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 28 della legge 689/1981, e ciò pur tenendo conto dei periodi di sospensione intervenuti nella specie. Ci si riferisce alla sospensione per il periodo di tre mesi per il versamento delle quote omesse nonché alla sospensione dal 23/2/2020 al 31/5/2020 disposta dall'art. 103, comma 6 bis, d.l. n. 18/2020 conv. con modificazioni dalla legge n. 27/2020.
Ne consegue che le somme richieste a titolo di sanzione amministrativa con l'ordinanza ingiunzione n. OI-1038795 devono dichiararsi non dovute per intervenuta prescrizione.
Venendo ora all'esame dell'eccezione di infondatezza della pretesa contributiva, si osserva che l' , con riferimento alle violazioni relative all'anno 2017, oggetto dell'ordinanza ingiunzione CP_1
n. OI-1620865, ha rilevato la tardività dei versamenti eseguiti dal ricorrente nelle date del
28/3/2019 e del 18/4/2019; mentre, con riferimento alle violazioni inerenti all'anno 2018, oggetto dell'ordinanza ingiunzione n. OI-2009675, ha eccepito che i relativi importi fossero rimasti insoluti.
Or, venendo all'esame delle ritenute previdenziali inerenti agli anni 2017 e 2018, il ricorrente ha dato prova di taluni pagamenti (cfr. F35 del 28/3/2019) senza tuttavia dimostrare la tempestività degli stessi né la completezza dell'adempimento e, dunque, l'estinzione dell'obbligazione.
Ne discende che, stante l'assenza di prova in ordine al tempestivo ed integrale pagamento delle ritenute previdenziali, che viceversa l'azienda ha dichiarato all' con le denunce mensili CP_1
deve ritenersi sussistente nella specie l'omissione contributiva. Pt_2
Ed infatti, nei flussi Uniemens contenenti le dichiarazioni mensili degli obblighi contributivi facenti capo all'azienda e dovuti all' , l'azienda dichiara di aver trattenuto le quote a carico CP_1
dei lavoratori dipendenti ed omette di versarle al suddetto ente.
La presentazione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'Istituto previdenziale (cosiddetti modelli DM10) costituisce piena prova della corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell' , sono formate CP_1 esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalle denunce aziendali fornite dallo stesso contribuente (tra le tante, Cass. pen. 24 settembre 2020, n.
28672; Cass. pen., 15 ottobre 2019, n. 51214). Detti modelli hanno infatti natura ricognitiva della situazione debitoria e la loro presentazione equivale all'attestazione di aver corrisposto le retribuzioni in relazione alle quali è stato omesso il versamento dei contributi (Cass. pen., 10 aprile 2013, n. 37145).
Occorre inoltre precisare che l'illecito in esame non richiede il dolo specifico, ma si concretizza con la sola coscienza e volontà dell'omissione o della tardività delle ritenute (Cass. pen., 4 aprile 2012, n. 39470; Cass. pen., 18 novembre 2009, n. 2354), di talchè nessuna rilevanza può assumere la circostanza che il trasgressore abbia commesso l'illecito in presenza di una situazione di difficoltà economica (Cass. pen. 16 maggio 2019, n. 36421; Cass. pen., 12 febbraio 2015, n. 11353; Cass. pen. 12 giugno 2013, n. 37528) ovvero abbia deciso di destinare risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti urgenti (Cass. pen. 3 luglio 2014, n. 31464), né il datore di lavoro è esonerato dalla responsabilità nel caso abbia conferito l'incarico per il versamento delle ritenute previdenziali ad altro soggetto o ad un professionista, incombendo comunque sul medesimo l'obbligo di vigilare sull'adempimento dell'obbligazione da parte del terzo (tra le tante, Cass. pen. 18 luglio 2017; n. 39072; Cass. pen. 10 settembre 2013, n. 37130;
Cass. pen. 14 maggio 2012, n. 18100). Inoltre, l'illecito sussiste anche nell'ipotesi in cui il datore di lavoro abbia corrisposto soltanto acconti sulle retribuzioni spettanti ai lavoratori
(Cass. pen., 28 agosto 2018, n. 39043; Cass. pen., 7 novembre 2012, n. 42919) e non è escluso neanche da un provvedimento di ammissione al pagamento in forma rateale della contribuzione dovuta (Cass. pen., 16 maggio 2014, n. 32598; Cass. pen., 15 giugno 2015, n.
24917).
Ed invero, l'omissione in esame richiede il dolo generico della consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, sicchè non rilevano, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, le circostanze suindicate.
Tanto dedotto e rilevato, nella specie ricorrono tutte le condizioni prescritte dalla normativa vigente per la notifica degli atti di accertamento e per l'emanazione delle ordinanze ingiunzioni opposte.
Venendo ora all'esame dell'ultimo motivo di opposizione, si osserva che il ricorrente ha eccepito l'illegittima determinazione delle sanzioni, contestando la quantificazione delle stesse come indicate nelle ordinanze ingiunzioni e chiedendo la loro eventuale riduzione ad un'unica sanzione, ridotta nel suo ammontare.
Al riguardo si osserva che la graduazione della sanzione amministrativa rientra nella piena discrezionalità del Legislatore, che ha valutato a priori la gravità del comportamento del datore di lavoro che non versa all' le ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, CP_1
già denunciate all'ente, trattenendo per sé le somme prelevate ai lavoratori.
Or, dall'esame delle ordinanze ingiunzioni opposte emerge che l' ha determinato ai sensi CP_1
dell'art. 11 della legge n. 689/1981 gli importi dovuti, avendo riguardo alla gravità delle violazioni, tenuto conto del disvalore del comportamento tenuto (inosservanza dell'obbligo del datore di lavoro di versare i contributi dovuti, destinati a finanziare le prestazioni previdenziali dei lavoratori), nonché alla personalità e alle condizioni economiche del trasgressore.
Si osserva, in ogni caso, che l' ha dedotto e dimostrato (cfr. provvedimenti di rettifica in CP_1
atti) di aver rideterminato gli importi delle sanzioni richieste con le ordinanze opposte, in applicazione dell'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso.
Occorre pertanto dare atto della modifica da parte dell' dell'ordinanza ingiunzione n. OI- CP_1
1038795, con determinazione della sanzione amministrativa in euro 631,17; dell'ordinanza ingiunzione n. OI-1620865, con determinazione della sanzione amministrativa in euro 667,42;
e dell'ordinanza ingiunzione n. OI-2009675, con determinazione della sanzione amministrativa in euro 1.701,70.
Si dà atto, altresì, che non è stata data prova di pagamenti successivi alla suddetta rideterminazione.
In definitiva, per le considerazioni svolte, l'opposizione va accolta limitatamente all'ordinanza ingiunzione n. OI-1038795, stante l'intervenuta prescrizione, e rigettata nel resto.
Avuto riguardo all'esito della controversia e alla riduzione delle sanzioni applicate in corso di causa, si ritiene sussistano valide ragioni per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 500/2023 R.G., così statuisce:
Accerta e dichiara la modifica da parte dell' , intervenuta nelle more, dell'ordinanza CP_1
ingiunzione n. OI-1038795, con determinazione della sanzione amministrativa in euro 631,17; dell'ordinanza ingiunzione n. OI-1620865, con determinazione della sanzione amministrativa in euro 667,42; e dell'ordinanza ingiunzione n. OI-2009675, con determinazione della sanzione amministrativa in euro 1.701,70;
Dichiara non dovute per intervenuta prescrizione le somme richieste a titolo di sanzione amministrativa con l'ordinanza ingiunzione n. OI-1038795;
Rigetta nel resto l'opposizione e, per l'effetto, conferma le ordinanze ingiunzioni n. OI-1620865
e n. OI-2009675;
Compensa le spese fra le parti.
Così deciso in Catania il 15 dicembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 15 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 500/2023
Promossa da
(c.f. rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
RI TA EC, nel cui studio in Linguaglossa ha eletto domicilio, via Ospedale, 8
- ricorrente -
CONTRO
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'avvocato ALESSANDRA VETRI giusta procura generale in Notar di Fiumicino Persona_1
-resistente-
Oggetto: opposizione avverso ordinanze ingiunzioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16/1/2023, il ricorrente proponeva opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni n. OI-001038795, n. OI-001620865 e n. OI-002009675, notificate dall' in data CP_1
15/12/2022 e aventi ad oggetto sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali ex art. 2, comma 1 bis, DL 463/1983, convertito in L. 638/83, relative agli anni 2016, 2017 e 2018, dell'importo complessivo di euro 30.000,00. Con riferimento all'ordinanza ingiunzione n. OI-001038795 eccepiva l'intervenuta prescrizione, tenuto conto che l'inadempienza contributiva contestata fosse afferente all'anno 2016 e che l'atto di accertamento presupposto non fosse stato mai notificato. Deduceva pertanto che fossero decorsi cinque anni dalla maturazione dell'obbligo contributivo alla notifica dell'ordinanza ingiunzione, con la conseguenza che la pretesa contributiva dovesse ritenersi prescritta. Invocava l'applicazione nella specie del termine quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995 per le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, evidenziando l'efficacia estintiva della prescrizione e l'illegittima irrogazione delle sanzioni.
Con riguardo a tutte le ordinanze ingiunzioni opposte, eccepiva l'infondatezza della pretesa contributiva, osservando che gravasse sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi delle violazioni contestate. Deduceva sul punto che i contributi asseritamente dovuti per l'anno
2016, oggetto dell'ordinanza ingiunzione n. OI-001038795, fossero stati oggetto di regolarizzazione spontanea in seguito ad istanza presentata il 27/10/2016 prot.
2100.27/10/2016.0363413, e che il pagamento degli stessi fosse avvenuto con modello F24 dell'8/11/2016 che allegava. Rilevava inoltre che i contributi previdenziali relativi all'anno 2017, oggetto dell'ordinanza ingiunzione n. OI-001620865, fossero stati pagati per la quota a carico dei dipendenti con modello F35 del 28/3/2019. Osservava che il datore di lavoro non fosse punibile, né assoggettabile a sanzione amministrativa nel caso in cui provvedesse al versamento delle omesse ritenute previdenziali ed assistenziali entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione. Rilevava pertanto che, con riferimento agli anni 2016 e 2017, non sussistesse alcuna inadempienza e dunque mancasse il presupposto stesso dei provvedimenti impugnati.
Eccepiva infine l'illegittima determinazione delle sanzioni, indicate solo in modo generico ed in misura sproporzionata, e ciò anche alla luce della propria condotta esente da colpa.
Chiedeva pertanto, in via subordinata, che le sanzioni fossero limitate ad un'unica sanzione e che questa fosse ridotta nel suo ammontare.
Chiedeva in definitiva che, in considerazione degli importi richiesti e del danno grave che sarebbe potuto derivare da un'eventuale esecuzione, fosse sospesa l'efficacia esecutiva delle ordinanze ingiunzioni opposte;
nel merito, chiedeva che dette ordinanze fossero annullate o modificate in un'unica sanzione, ridotta nell'importo, con conseguente condanna alle spese. Con decreto del 22/1/2023, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, veniva sospesa l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissata l'udienza di comparizione.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' . L'ente osservava preliminarmente CP_1
che l'ordinanza ingiunzione n. OI-1038795 riguardasse violazioni accertate per l'anno 2016, relative al terzo trimestre 2015 e al primo e secondo trimestre 2016; l'ordinanza ingiunzione n.
OI-1620865 riguardasse violazioni relative all'anno 2017, con versamenti eseguiti nelle date del
28/3/2019 e 18/4/2019, oltre i termini di legge;
e che l'ordinanza ingiunzione n. OI-2009675 riguardasse violazioni accertate per l'anno 2018 i cui importi fossero rimasti insoluti.
Produceva in allegato i provvedimenti di rideterminazione delle sanzioni, emessi in conformità alle previsioni del D.L. n. 48/2023 e nel rispetto dei parametri di cui al messaggio
. 24/05/2023.0001931. Nel merito s'intratteneva sulla disciplina della notifica per CP_1 CP_2
compiuta giacenza ed evidenziava la fonte dell'obbligazione rappresentata dalla notifica degli accertamenti. Osservava in particolare che le ordinanze ingiunzioni fossero state precedute dalla notifica degli atti di accertamento, riguardanti l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori e dichiarate nelle denunzie mensili trasmesse all' nei flussi UniEmens. Evidenziava che il ricorrente non avesse CP_1
provveduto a versare gli importi contestati negli atti di accertamento e che il giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione fosse un giudizio chiuso in quanto il giudice dovesse decidere esclusivamente sui motivi di opposizione e, in conformità all'art. 112 c.p.c, nei limiti soggettivi e oggettivi delle domande proposte. Evidenziava inoltre di aver dato prova della notifica degli atti di accertamento e, nel merito, osservava che la trasmissione da parte del datore di lavoro del flusso telematico Uniemens contenente gli appositi modelli DM10/M costituisse piena prova della corresponsione delle retribuzioni, e ciò in quanto i suddetti modelli avessero natura ricognitiva della situazione debitoria e la loro presentazione equivalesse all'attestazione di aver corrisposto le retribuzioni in relazione alle quali fosse stato omesso il versamento dei contributi. Evidenziava dunque che dai DM10/M Uniemens si ricavasse il debito inteso quale importo specifico che il datore di lavoro dichiarasse dovuto all'Istituto, con la conseguenza che dovesse ritenersi legittimo il recupero da parte dell' di CP_1
quel credito, oggetto di autodenuncia del datore di lavoro. Osservava inoltre che il ricorrente non avesse contestato specificamente l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e che tale circostanza dovesse ritenersi ammessa ex art. 115 c.p.c. Osservava ancora che l'illecito in esame non richiedesse il dolo specifico e che si concretizzasse con la sola coscienza e volontà dell'omissione o della tardività delle ritenute;
deduceva che non assumesse alcun rilievo la circostanza che il trasgressore avesse commesso l'illecito in presenza di una situazione di difficoltà economica e che l'impresa fosse sottoposta ad una procedura concorsuale.
Evidenziava, poi, di aver provato tramite documentazione la corretta notifica delle diffide prodromiche alle ordinanze ingiunzioni e rilevava l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, da non confondersi con quella relativa ai contributi e alle sanzioni civili. Osservava in particolare che, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689/1981, la prescrizione quinquennale venisse interrotta dagli atti tipici della procedura sanzionatoria, quali la notificazione della contestazione, dell'ordinanza ingiunzione e del ruolo esattoriale. Richiamava il disposto dell'art. 2943, co. 4 c.c., in forza del quale l'atto di accertamento della violazione regolarmente notificato determinasse l'effetto interruttivo della prescrizione, evidenziando che il dies a quo di decorrenza della prescrizione dovesse identificarsi con la data di entrata in vigore della nuova disciplina di cui al d.lgs. n. 8/2016, operando altresì la sospensione per il periodo di tre mesi per il versamento delle quote omesse nonché la sospensione dal 23/2/2020 al 31/5/2020 disposta dall'art. 103, comma 6 bis, d.l. n. 18/2020 conv. con modificazioni dalla legge n.
27/2020. Concludeva che nessuna prescrizione fosse maturata nella specie, essendo stata interrotta dalla notifica delle diffide versate in atti. Con riguardo alla determinazione delle sanzioni, rilevava che l' tenesse conto dell'importo delle ritenute omesse, CP_3
dell'eventuale reiterazione della violazione e della condotta volta ad eliminare o attenuare le conseguenze della violazione stessa, in osservanza al disposto dell'art. 11 della legge n.
689/1981, teso a garantire l'interesse pubblico all'osservanza dall'obbligo del datore di lavoro di versare i contributi dovuti, destinati a finanziare le prestazioni previdenziali dei lavoratori.
Evidenziava di aver proceduto alla rettifica dell'ammontare delle ordinanze ingiunzioni, emettendo i provvedimenti conseguenti, e precisava che fosse consentito al ricorrente di eseguire il pagamento in misura ridotta con il versamento di un importo pari alla metà della sanzione, come rideterminata secondo i criteri di calcolo, con la conseguenza che, nell'ipotesi di pagamento eseguito nei termini, dovesse essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Chiedeva pertanto, in via pregiudiziale, la declaratoria di inammissibilità in caso di tardività del ricorso e, in via principale, il rigetto delle domande proposte e la conferma delle ordinanze ingiunzioni opposte, dichiarandone l'esecutorietà; in via subordinata, inoltre, chiedeva che, dato atto della rideterminazione delle ordinanze ingiunzioni stesse, il ricorrente fosse condannato al pagamento delle somme accertate e dovute a titolo di sanzione amministrativa.
Con memoria del 6/12/2024 si costituiva per l' , quale nuovo procuratore, l'avvocato CP_1
LE ET, riportandosi alle domande, difese ed accezioni già sollevate nei precedenti atti e verbali di causa.
Il ricorrente depositava note di trattazione con le quali insisteva nell'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva con riferimento all'anno 2016, e nell'infondatezza della pretesa stessa;
evidenziava la regolarizzazione spontanea per quanto attiene all'anno 2016 e gli intervenuti pagamenti nei termini di legge, per quanto attiene all'anno 2017. Ribadiva che, in ogni caso, le sanzioni irrogate fossero immotivate e sproporzionate ed insisteva nelle conclusioni già rassegnate in ricorso.
Con successive note di trattazione del 6/11/2024, il ricorrente, preso atto della rideterminazione delle sanzioni, mostrava la propria disponibilità al pagamento dell'importo rideterminato, chiedendo di essere ammesso al beneficio della rateazione.
Con ordinanza del 12/10/2023, la causa veniva rinviata allo scopo di verificare l'eventuale cessazione della materia del contendere tramite pagamento della sanzione rideterminata. Ed ancora, con ordinanza del 26/11/2024, alla luce della disponibilità al pagamento mostrata dal ricorrente, la trattazione della causa veniva rinviata allo scopo di sollecitare l'interlocuzione dell' sulla richiesta di pagamento rateale. CP_1
Infine, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva delegato il sottoscritto giudice onorario per la trattazione e decisione della stessa e fissata l'udienza del 15 dicembre 2025, disponendo che detta udienza fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
L' ha depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato, CP_1
insistendo nelle proprie conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
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In via preliminare, si rileva l'ammissibilità dell'opposizione in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine di trenta giorni dalla notificazione dei provvedimenti, per come previsto dall'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 150/2011: il ricorso in opposizione è stato depositato in data 16/1/2023, entro il termine di 30 giorni dalla notifica delle ordinanze ingiunzioni avvenuta il 15/12/2022 (cfr. avvisi di ricevimento in atti), tenuto conto che i giorni del 14 e 15 gennaio 2023 cadevano rispettivamente di sabato e di domenica.
Or, si osserva che oggetto di opposizione sono le ordinanze ingiunzioni emesse dall' con CP_1
cui è stato intimato al ricorrente, nella sua qualità di titolare della ditta individuale Sangrigoli
Orazio, il pagamento delle sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relativamente agli anni 2016, 2017 e 2018.
Stante l'oggetto della controversia, è opportuno premettere che il decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo
2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quella di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016.
In particolare, il citato art. 2 del decreto-legge n. 463/1983, nel testo aggiornato e attualmente in vigore, al comma 1, prevede che “Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate
e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali e assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro”.
Il suddetto art. 2, al comma 1-bis, come novellato dall'art. 3 del d.lgs. n. 8/2016, ha altresì stabilito che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore
a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032.
Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Gli effetti che derivano dall'omesso versamento delle ritenute previdenziali risultano pertanto collegati al relativo importo e, conseguentemente: la prima ipotesi, punita con la reclusione e con la multa nei casi in cui l'importo non versato sia superiore ed euro 10.000 annui, configura una fattispecie di reato;
mentre la seconda ipotesi, di omesso versamento di ritenute di importo inferiore ad euro 10.000, configura la fattispecie dequalificata in illecito amministrativo, ricorrente nella specie.
Ed infatti, con le ordinanze ingiunzioni opposte, l' ha intimato il pagamento della sanzione CP_1
amministrativa in relazione all'omesso versamento di ritenute di importo inferiore ad euro
10.000, fattispecie integrante l'illecito amministrativo di cui si è detto.
Ciò premesso, venendo all'eccezione di omessa notifica dell'atto di accertamento sottostante all'ordinanza ingiunzione n. 001038795, relativa all'anno 2016, si osserva che risulta versato in atti l'accertamento stesso, prot. .2100.08/11/2017.0476822, nonché copia dell'avviso di CP_1
ricevimento relativo alla notifica per posta, il cui collegamento con l'atto in questione si ricava dal numero di protocollo “No.RG: 08/11/2017.0476822” riportato nell'avviso di ricevimento stesso. Dall'esame di detto documento si evince che, in data 27/11/2017, il plico non è stato consegnato al domicilio del destinatario per assenza dello stesso, che è stato immesso avviso nella cassetta, e che è stata spedita la comunicazione di avvenuto deposito dell'atto; risulta inoltre che detto ultimo non è stato ritirato entro il termine di dieci giorni.
Con riguardo alla notifica in esame, si osserva che non è stata prodotta la CAD, vale a dire la comunicazione di avvenuto deposito spedita con raccomandata sicchè, in assenza della stessa, la notifica non può ritenersi perfezionata.
La notifica dell'atto di accertamento quindi, in quanto incompleta, non può ritenersi regolarmente eseguita e deve considerarsi nulla.
Il rilievo sollevato sul punto dal ricorrente va quindi valutato come fondato.
Ne consegue, altresì, la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata con riferimento ai contributi in esame (anno 2016). Considerato infatti che le violazioni contestate afferiscono al terzo trimestre 2015 e al primo e secondo trimestre 2016, tenuto conto dell'irrituale notifica dell'atto di accertamento di cui si è detto,
al momento della notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta (15/12/2022) era già maturato il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 28 della legge 689/1981, e ciò pur tenendo conto dei periodi di sospensione intervenuti nella specie. Ci si riferisce alla sospensione per il periodo di tre mesi per il versamento delle quote omesse nonché alla sospensione dal 23/2/2020 al 31/5/2020 disposta dall'art. 103, comma 6 bis, d.l. n. 18/2020 conv. con modificazioni dalla legge n. 27/2020.
Ne consegue che le somme richieste a titolo di sanzione amministrativa con l'ordinanza ingiunzione n. OI-1038795 devono dichiararsi non dovute per intervenuta prescrizione.
Venendo ora all'esame dell'eccezione di infondatezza della pretesa contributiva, si osserva che l' , con riferimento alle violazioni relative all'anno 2017, oggetto dell'ordinanza ingiunzione CP_1
n. OI-1620865, ha rilevato la tardività dei versamenti eseguiti dal ricorrente nelle date del
28/3/2019 e del 18/4/2019; mentre, con riferimento alle violazioni inerenti all'anno 2018, oggetto dell'ordinanza ingiunzione n. OI-2009675, ha eccepito che i relativi importi fossero rimasti insoluti.
Or, venendo all'esame delle ritenute previdenziali inerenti agli anni 2017 e 2018, il ricorrente ha dato prova di taluni pagamenti (cfr. F35 del 28/3/2019) senza tuttavia dimostrare la tempestività degli stessi né la completezza dell'adempimento e, dunque, l'estinzione dell'obbligazione.
Ne discende che, stante l'assenza di prova in ordine al tempestivo ed integrale pagamento delle ritenute previdenziali, che viceversa l'azienda ha dichiarato all' con le denunce mensili CP_1
deve ritenersi sussistente nella specie l'omissione contributiva. Pt_2
Ed infatti, nei flussi Uniemens contenenti le dichiarazioni mensili degli obblighi contributivi facenti capo all'azienda e dovuti all' , l'azienda dichiara di aver trattenuto le quote a carico CP_1
dei lavoratori dipendenti ed omette di versarle al suddetto ente.
La presentazione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'Istituto previdenziale (cosiddetti modelli DM10) costituisce piena prova della corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell' , sono formate CP_1 esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalle denunce aziendali fornite dallo stesso contribuente (tra le tante, Cass. pen. 24 settembre 2020, n.
28672; Cass. pen., 15 ottobre 2019, n. 51214). Detti modelli hanno infatti natura ricognitiva della situazione debitoria e la loro presentazione equivale all'attestazione di aver corrisposto le retribuzioni in relazione alle quali è stato omesso il versamento dei contributi (Cass. pen., 10 aprile 2013, n. 37145).
Occorre inoltre precisare che l'illecito in esame non richiede il dolo specifico, ma si concretizza con la sola coscienza e volontà dell'omissione o della tardività delle ritenute (Cass. pen., 4 aprile 2012, n. 39470; Cass. pen., 18 novembre 2009, n. 2354), di talchè nessuna rilevanza può assumere la circostanza che il trasgressore abbia commesso l'illecito in presenza di una situazione di difficoltà economica (Cass. pen. 16 maggio 2019, n. 36421; Cass. pen., 12 febbraio 2015, n. 11353; Cass. pen. 12 giugno 2013, n. 37528) ovvero abbia deciso di destinare risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti urgenti (Cass. pen. 3 luglio 2014, n. 31464), né il datore di lavoro è esonerato dalla responsabilità nel caso abbia conferito l'incarico per il versamento delle ritenute previdenziali ad altro soggetto o ad un professionista, incombendo comunque sul medesimo l'obbligo di vigilare sull'adempimento dell'obbligazione da parte del terzo (tra le tante, Cass. pen. 18 luglio 2017; n. 39072; Cass. pen. 10 settembre 2013, n. 37130;
Cass. pen. 14 maggio 2012, n. 18100). Inoltre, l'illecito sussiste anche nell'ipotesi in cui il datore di lavoro abbia corrisposto soltanto acconti sulle retribuzioni spettanti ai lavoratori
(Cass. pen., 28 agosto 2018, n. 39043; Cass. pen., 7 novembre 2012, n. 42919) e non è escluso neanche da un provvedimento di ammissione al pagamento in forma rateale della contribuzione dovuta (Cass. pen., 16 maggio 2014, n. 32598; Cass. pen., 15 giugno 2015, n.
24917).
Ed invero, l'omissione in esame richiede il dolo generico della consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, sicchè non rilevano, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, le circostanze suindicate.
Tanto dedotto e rilevato, nella specie ricorrono tutte le condizioni prescritte dalla normativa vigente per la notifica degli atti di accertamento e per l'emanazione delle ordinanze ingiunzioni opposte.
Venendo ora all'esame dell'ultimo motivo di opposizione, si osserva che il ricorrente ha eccepito l'illegittima determinazione delle sanzioni, contestando la quantificazione delle stesse come indicate nelle ordinanze ingiunzioni e chiedendo la loro eventuale riduzione ad un'unica sanzione, ridotta nel suo ammontare.
Al riguardo si osserva che la graduazione della sanzione amministrativa rientra nella piena discrezionalità del Legislatore, che ha valutato a priori la gravità del comportamento del datore di lavoro che non versa all' le ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, CP_1
già denunciate all'ente, trattenendo per sé le somme prelevate ai lavoratori.
Or, dall'esame delle ordinanze ingiunzioni opposte emerge che l' ha determinato ai sensi CP_1
dell'art. 11 della legge n. 689/1981 gli importi dovuti, avendo riguardo alla gravità delle violazioni, tenuto conto del disvalore del comportamento tenuto (inosservanza dell'obbligo del datore di lavoro di versare i contributi dovuti, destinati a finanziare le prestazioni previdenziali dei lavoratori), nonché alla personalità e alle condizioni economiche del trasgressore.
Si osserva, in ogni caso, che l' ha dedotto e dimostrato (cfr. provvedimenti di rettifica in CP_1
atti) di aver rideterminato gli importi delle sanzioni richieste con le ordinanze opposte, in applicazione dell'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso.
Occorre pertanto dare atto della modifica da parte dell' dell'ordinanza ingiunzione n. OI- CP_1
1038795, con determinazione della sanzione amministrativa in euro 631,17; dell'ordinanza ingiunzione n. OI-1620865, con determinazione della sanzione amministrativa in euro 667,42;
e dell'ordinanza ingiunzione n. OI-2009675, con determinazione della sanzione amministrativa in euro 1.701,70.
Si dà atto, altresì, che non è stata data prova di pagamenti successivi alla suddetta rideterminazione.
In definitiva, per le considerazioni svolte, l'opposizione va accolta limitatamente all'ordinanza ingiunzione n. OI-1038795, stante l'intervenuta prescrizione, e rigettata nel resto.
Avuto riguardo all'esito della controversia e alla riduzione delle sanzioni applicate in corso di causa, si ritiene sussistano valide ragioni per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 500/2023 R.G., così statuisce:
Accerta e dichiara la modifica da parte dell' , intervenuta nelle more, dell'ordinanza CP_1
ingiunzione n. OI-1038795, con determinazione della sanzione amministrativa in euro 631,17; dell'ordinanza ingiunzione n. OI-1620865, con determinazione della sanzione amministrativa in euro 667,42; e dell'ordinanza ingiunzione n. OI-2009675, con determinazione della sanzione amministrativa in euro 1.701,70;
Dichiara non dovute per intervenuta prescrizione le somme richieste a titolo di sanzione amministrativa con l'ordinanza ingiunzione n. OI-1038795;
Rigetta nel resto l'opposizione e, per l'effetto, conferma le ordinanze ingiunzioni n. OI-1620865
e n. OI-2009675;
Compensa le spese fra le parti.
Così deciso in Catania il 15 dicembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio