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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 24/03/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in Composizione Collegiale
Il Collegio
composto dai magistrati, riuniti in camera di consiglio,
dott. Raffaele Califano Presidente
dott.ssa Michela Palladino Giudice
dott.ssa Maria Iandiorio Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1655/2024 avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente
TRA
nata ad [...] in data [...] C.F. , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Antonietta De Angelis
RICORRENTE
E
, nato ad [...] in data [...] C.F. Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Fabiola De Stefano
RESISTENTE
E
, nato ad [...], il [...], C.F. Controparte_2 C.F._3
rappresentato dal curatore speciale, avv. IN DR RICORRENTE
NONCHE'
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Avellino
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI : le parti si riportano alle rispettive conclusioni come da verbale di udienza del 4
marzo 2025
BREVI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 10.6.2024, ha esposto di aver contratto matrimonio Parte_2
concordatario con in data 28.08.1998 in Avellino, matrimonio trascritto Controparte_1
nei pubblici registri del Comune di Avellino Anno 1998 Parte II S.A N.237; che dall'unione sono nati -Avellino 29.11.2005- e - Avellino 23.02.2008; di non Persona_1 Controparte_2
avere alcuna stabile occupazione;
di essersi allontanata dalla casa coniugale in data 19 maggio 2024
recandosi ospite presso la sorella a causa di comportamenti violenti del marito, Controparte_1
contro il quale aveva formalizzato denuncia presso la stazione dei carabinieri di Avellino in
[...]
data 24 maggio 2024; che la violenza del ricorrente si era perpetrata ai suoi danni nonché sulla figlia e sul figlio . Per_1 _2
Per tutti questi motivi, l'istante chiedeva disporsi, in primis e in via di urgenza,
l'allontanamento del “dalla casa familiare prescrivendogli altresì di non avvicinarsi alla CP_1
predetta abitazione sita in Mercogliano (AV) alla via Nazionale n. 58 ed ai luoghi abitualmente
frequentati dall'istante ed ordini al resistente la immediata cessazione della condotta
pregiudizievole”; nel merito chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito, assegnazione della casa coniugale e affido esclusivo del figlio;
fissarsi il pagamento periodico di un assegno _2
a favore dei due figli , minorenne e maggiorenne, studentessa Controparte_2 Persona_1
non economicamente autosufficiente e convivente con la madre, per un mantenimento complessivo pari ad euro 600,00 (euro seicento/00) mensili”, nonché un assegno di mantenimento di € 200,00 in suo favore;
spese straordinarie al 50%. Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta, il quale, Controparte_1
negando decisamente di essere un “orco”, riferiva che in data 18.5.2024 la ricorrente ed il figlio uscivano di casa, insieme a , sorella della ricorrente per accompagnare _2 Persona_2
ad una festa, con la specificazione che avrebbe dormito a casa di un amico. _2
, intanto, era precedentemente uscita alle 18.00 per andare a studiare da un'amica, in Per_1
vista del prossimo esame di stato ed avrebbe pernottato lì. La ricorrente era solita uscire con la sorella per varie ore, per cui nessun sospetto aveva il resistente del mancato rientro immediato della stessa,
quella sera. Nel cuore della notte, alle 01.04 la gli inviava un messaggio whatsapp Pt_1
scrivendogli che si era addormentata sul divano della sorella e chiudeva la conversazione con “ci
sentiamo domani” (all.2). Il mattino successivo il cercava di contattare ripetutamente i CP_1
figli e la senza successo (all.3_cronologia chiamate). Allarmato da tale silenzio, lo stesso Pt_1
scriveva alla IO che si sarebbe recato dai Carabinieri (all.2), prima però inviava un messaggio alla cognata (all.4), dopo averle telefonato invano, preoccupato (all.5) per avere Persona_2
informazioni. Di lì a qualche minuto la ricorrente lo contattava telefonicamente e comunicava che non sarebbe rientrata a casa perché la convivenza non era più sostenibile. Il chiedeva dei CP_1
ragazzi e apprendeva che erano con la madre, ma non riceveva informazioni su dove si trovavano.
L'indomani, il giorno 20.5.2024, rispondeva ad un messaggio e confermava che Persona_2
la sorella, con e si trovavano presso di lei (all.4). Nei giorni successivi il Per_1 _2 CP_1
riceveva un telegramma (all.6) con il quale la ricorrente comunicava di aver ”lasciato l'abitazione coniugale insieme a e stante “l'impossibilità di tollerare ulteriormente le tue condotte Per_1 _2
maltrattanti a breve sarai contattato dal mio avvocato per valutare ogni possibilità di giungere ad
una separazione bonaria”.
Riferiva che si era più volte recato nella casa familiare per prelevare libri e _2
abbigliamento e che nulla faceva intendere che il ragazzo fosse così spaventato dal padre;
che la moglie “appare una donna insoddisfatta dalla vita, per tutta una serie di ragioni desumibili dagli
scritti deliranti rinvenuti nell'abitazione coniugale, scritti di suo pugno, dai quali emerge con estrema chiarezza il suo disagio a relazionarsi con gli altri, anche in quello che fu il suo luogo di lavoro,
abbandonato improvvisamente”; che “negli scritti la stessa invoca lo Spirito Santo e parla di maledizioni, messe nere, malocchio (all.10); in altri si legge “so solo lamentarmi, voglio delle cose
che non avrò mai e vivo male…mi è sempre mancato qualcosa…devo distruggere tutto per rinascere”
(all.11); che “nelle lettere si legge di una passione che la ricorrente prova per un altro uomo presente
sul posto di lavoro, (all.12) racconta delle sensazioni di piacere quando le mostra attenzioni, si dice
infastidita quando non le risponde al telefono, ingelosita quando una nuova collaboratrice inizia a
lavorare presso lo stesso studio. Noncurante della “disperazione” di , che già nel 2020 aveva. Per_1
Da tali lettere si evince il forte malessere interiore della ricorrente, pertanto si chiede di voler
disporre una CTU per comprendere se la stessa sia in grado di seguire i figli, visto che addirittura
chiede l'affido esclusivo di , richiesta a cui ci si oppone fermamente”; il disagio di _2 Per_3
sicuramente non dipendeva dal padre tanto è vero che ad un certo punto, in corso di anno scolastico,
cambiava classe poiché non si sentiva accettata dalle sue amicizie;
che il resistente era uno stimato docente del liceo scientifico Mancini di Avellino e che percepiva euro 1500,00 mensili;
che aveva contratto una serie di finanziamenti per la famiglia visto che la ricorrente non aveva mai contribuito all'economia familiare.
In definitiva, chiedeva rigettarsi l'addebito della separazione per non avere mai assunto atteggiamenti violenti nei confronti dei suoi familiari;
chiedeva il rigetto dell'assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente per essere questa titolare di somme liquide;
chiedeva il rigetto della richiesta di affido esclusivo del figlio;
chiedeva di ridursi il mantenimento ai figli _2
nella misura di euro 200,00 ciascuno.
Le parti venivano ascoltate all'udienza del 4.7.2024. A detta udienza la ricorrente Parte_1
dichiarava di rinunciare alla casa coniugale per essersi bene ambientata nella casa della
[...]
sorella, la quale era disponibile ad ospitarli.
In data 1.7.2024 il Tribunale per i minorenni di Napoli ha proceduto a sospendere
[...]
dalla potestà genitoriale sul figlio , disponendo l'allontanamento del CP_1 _2 dall'abitazione familiare, nonché il divieto di avvicinamento del al figlio CP_1 CP_1
minore ed alla moglie nel raggio di 500 m dai luoghi da essi abitualmente _2 Parte_1
frequentati (abitazione, scuola, palestra, oratorio etc.); ha nominato curatore speciale del minore l'avv. IN DR.
In data 20.9.2024, il Tribunale di Avellino ha confermato il decreto reso dal Tribunale per i minorenni, adottando i provvedimenti urgenti ai sensi dell'art. 473 bis 40 c.p.c., consistenti nell'affido esclusivo di alla madre e prevedendo un onere di contribuzione del padre verso i figli di _2
euro 250,00 ciascuno e verso la moglie di euro 150,00 non essendo la stessa economicamente autosufficiente.
Ha previsto altresì un onere di allegare relazioni trimestrali a carico dei servizi sociali competenti per territorio.
In data 14 novembre 2024 si è tenuta l'udienza delegata di comparizione dei coniugi, udienza nella quale è stata ascoltata IE IO, nonché il resistente.
All'esito di detto ascolto, confermando sostanzialmente il decreto del 20.9.2024, a parziale modifica dello stesso il Giudice consentiva l'incontro tra padre e figlio, ma solo su espressa richiesta di quest'ultimo, stanti i progressi terapeutici registrati.
All'udienza del 4.3.2025, celebratasi nelle forme della trattazione scritta, la causa veniva riservata in decisione.
Sulla separazione
Va esaminata la domanda di separazione.
La domanda va senz'altro accolta ricorrendo gli estremi per la pronuncia ai sensi dell'art. 151 comma
1 c.c.
Le risultanze in atti inducono a ritenere sussistenti le condizioni per la pronuncia della separazione giudiziale tra i coniugi, peraltro concordemente richiesta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, lo stato di separazione protrattosi dal maggio 2024,
i gravi accadimenti che hanno interessato i coniugi, unitamente agli accertamenti svolti dalla Procura della Repubblica e dal Tribunale per i minorenni di Napoli, nonché le risultanze processuali e le dichiarazioni rese in corso di causa, infatti, hanno evidenziato la ricorrenza nel caso di specie di circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, attestando la persistenza di una crisi del rapporto, ragionevolmente ostativa ad una ricostituzione di quella comunione materiale e spirituale che rappresenta l'indispensabile presupposto della relazione di coniugio.
Sulla richiesta di addebito
La parte ricorrente ha chiesto e insistito per la pronuncia di addebito.
In diritto, è il caso di ricordare che, secondo costante giurisprudenza, per fondare la domanda di addebito occorre non soltanto l'accertamento della sussistenza di una violazione dei doveri del matrimonio, ma anche l'efficienza causale della stessa rispetto alla rottura del vincolo, (cfr. Cass n.
2740/2008, Cass. n. 12383/2005 e n. 14840/2006 secondo cui “ sulla parte la quale richiede
l'addebito della separazione all'altro coniuge, grava l'onere di provare sia la contrarietà del
comportamento di questi ai doveri che derivano dal matrimonio e sia l'efficacia causale di questi
comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza”.
In altri termini, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto dal coniuge e che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza.
Inoltre, ai fini dell'addebitabilità della separazione, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere effettuata con una valutazione globale e con la comparazione delle condotte di tutti e due i coniugi, non potendo il comportamento dell'uno essere giudicato senza un raffronto con quello dell'altro.
Infatti solo tale comparazione permette di riscontrare se e quale rilevanza essi abbiano avuto,
nel verificarsi della crisi matrimoniale (Cass n. 14162/2001).
Procedendo all'applicazione degli esposti principi alla fattispecie, deve rilevarsi quanto segue. è stata pressoché costretta ad interrompere il legame matrimoniale con il Parte_1
marito a causa di inaccettabili condotte violente che sono risultate riscontrate in sede penale e dinanzi al Tribunale per i minorenni e che hanno condotto al provvedimento di sospensione della potestà
genitoriale.
E' emerso, infatti, che aveva scatti di rabbia violenta che si sono Controparte_1
direzionati non solo sulla ricorrente ma anche sui figli.
La ricorrente ha confermato quanto esposto nell'atto introduttivo ed ha ripercorso gli anni di vita matrimoniale (contratto nel 1998), scanditi da condotte violente, fisiche e morali, tenute dal proprio coniuge in suo danno e dei figli (ha raccontato di un pugno ad un orecchio che le aveva creato problemi all'udito per vari giorni;
del lancio di una bottiglia di vetro addosso mentre aveva in braccio la figlia piccola;
di un calcio dietro la schiena inferto dal padre alla figlia perché aveva fatto tardi a scuola); ha riferito che il figlio interveniva per difenderla dalle aggressioni;
ha riferito che _2
un sentimento di vergogna che le aveva impedito di raccontare gli episodi di violenza alla famiglia ed agli amici.
in più di un'occasione è stata picchiata dal padre con calci tra le gambe. Per_3
Durante una vacanza la veniva immobilizzata sul letto dal marito che la bloccava Pt_1
ponendosi a cavalcioni e la colpiva violentemente in presenza di due figli che assistevano impietriti e scioccati.
Il figlio riusciva in diverse occasioni ad opporsi alla violenza paterna utilizzando _2
egli stesso violenza.
E' evidente che in tale contesto avesse il dovere, prima ancora che il diritto, Parte_1
di allontanarsi da una figura maschile che la sopraffaceva dal punto di vista psicologico e fisico,
procedendo ad un annientamento sistematico della sua personalità e di quella dei figli;
aveva il dovere di mettere in salvaguardia la sua persona e i figli;
il porre fine alla convivenza e alla coabitazione è
stato il primo e doloroso passo di emancipazione da una situazione che avrebbe potuto avere delle conseguenze tragiche. Non ha pertanto dubbio il collegio ad addebitare la colpa della separazione a Controparte_1
.
[...]
Sull'affido esclusivo
Va accolta la richiesta di affido esclusivo del figlio , avanzata dalla madre _2 Parte_1
.
[...]
Il clima di intimidazione e di violenza che hanno determinato la separazione tra i coniugi ha investito in maniera importante anche il figlio per il quale è stata disposta la sospensione _2
dalla potestà genitoriale nei confronti del padre.
L'ascolto di innanzi al Tribunale per i minorenni – e che non è stato reiterato in tale _2
sede per evitare ulteriori fonti di stress ad un ragazzo in età adolescenziale enormemente provato da una situazione schiacciante- ha confermato l'inidoneità del padre di assumere un ruolo educativo di guida per il figlio, salvi eventuali miglioramenti certificati da psicoterapeuti e dai servizi sociali.
Il collegio, nel confermare il provvedimento di sospensione della potestà genitoriale, in aderenza a quanto già previsto dal giudice che ha curato l'istruttoria del presente giudizio, conferma la possibilità per il padre di frequentare ove quest'ultimo lo voglia e compatibilmente con _2
le sue esigenze di studio.
Va precisato che il provvedimento di affido esclusivo comporta non la perdita della responsabilità genitoriale, bensì una sua limitazione: il genitore non affidatario deve comunque partecipare alle decisioni rilevanti che riguardano i figli ed esercitare il suo diritto di visita nei tempi e nei modi stabiliti dal giudice, con possibilità di ricorrere dinanzi all'autorità giudiziaria qualora ritenga che le decisioni assunte dal genitore affidatario, in via esclusiva, siano contrarie all'interesse del figlio minore.
Anche nel caso di affidamento esclusivo, infatti, va rispettato il principio della bigenitorialità,
da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (Cfr. Cassazione civile, sez. VI, 23/09/2015, n. 18817). Secondo quanto statuito dalla Suprema Corte la regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità ovvero sulla manifesta carenza educativa dell'altro genitore (cfr. Cass. n. 16593/2008).
Anche nel caso di affidamento esclusivo, infatti, va rispettato il principio della bigenitorialità,
da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (Cfr. Cassazione civile, sez. VI, 23/09/2015, n. 18817).
Va, pertanto, disposto l'affido esclusivo in favore della madre del figlio Parte_1
. Controparte_2
Sul mantenimento dei figli
Va, a questo punto, esaminata la richiesta di mantenimento per i figli.
Va confermato quanto statuito dal Giudice dell'istruttoria con ordinanza del 19.7.2024, e che ha previsto la corresponsione di € 250,00 per ciascun figlio.
Il resistente, professore di matematica, non ha depositato le dichiarazioni dei redditi ed ha riferito di guadagnare € 1.500,00 netti al mese e di aver contratto svariati finanziamenti;
stimasi equo un assegno mensile di € 250,00 per ciascun figlio;
tale importo dovrà essere versato alla ricorrente
(titolo di contributo per il mantenimento dei figli), entro il giorno cinque di ogni mese, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese extra non coperte dall'assegno come da protocollo del Tribunale.
L'assegno unico, come per legge, sarà percepito integralmente dalla madre, esclusiva affidataria e collocataria dei figli.
Rimangono a carico dei genitori, in misura uguale, le spese extra assegno ordinarie e straordinarie;
in merito alla loro distinzione ed alla analitica regolamentazione, si rimanda al protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati sottoscritto in data 28.12.2018, come novellato dal successivo protocollo del 20.4.2022, pubblicati sul sito internet del Tribunale, settore NEWS, riportati in calce al presente provvedimento, del quale fanno parte integrante.
Sul mantenimento a Parte_1
Va, altresì, disposto il mantenimento a carico del resistente in favore della moglie di euro
150,00 mensili come già previsto con la citata ordinanza del 19 luglio 2024, importo così ritenuto equo per le argomentazioni sopra esposte ma anche perché la ricorrente non dovrà sopportare spese di locazione di tipo abitativo, avendo scelto di rimanere ospite presso la casa della sorella.
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa,
definitivamente pronunciando
• Pronuncia la separazione personale dei coniugi n. ad Avellino il 23.6.1966 e Parte_1
n. ad Avellino il 24.12.1965, con addebito a carico di CP_1 CP_1 [...]
; CP_1
• Affida in via esclusiva il figlio minore , n. ad Avellino il 23.2.2008 alla Controparte_2
madre ; Parte_1
• Assegna integralmente l'assegno unico a;
Parte_1
• Conferma, con riguardo al mantenimento della moglie e dei figli, l'ordinanza resa in data 19.
7.2024;
• Conferma il provvedimento di sospensione della potestà genitoriale di Controparte_1
sul figlio , disponendo, quanto ai diritti di visita, che il figlio
[...] Controparte_2
possa vedere il padre liberamente e quando lo voglia, compatibilmente con le sue esigenze di studio;
• Conferma, nel resto, il divieto di avvicinamento alla moglie per un raggio di 500 m. già
disposto con ordinanza del 21.11.2024;
• Pone le spese straordinarie a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%;
• Condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € Controparte_1
5356,00 oltre Iva e Cpa nonché spese generali al 15% da versare in favore dell'erario;
• Liquida il curatore speciale del minore, IN DR come da separato decreto.
Così deciso in Avellino nella camera di Consiglio del 6 marzo 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott Maria Iandiorio Dott Raffaele Califano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in Composizione Collegiale
Il Collegio
composto dai magistrati, riuniti in camera di consiglio,
dott. Raffaele Califano Presidente
dott.ssa Michela Palladino Giudice
dott.ssa Maria Iandiorio Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1655/2024 avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente
TRA
nata ad [...] in data [...] C.F. , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Antonietta De Angelis
RICORRENTE
E
, nato ad [...] in data [...] C.F. Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Fabiola De Stefano
RESISTENTE
E
, nato ad [...], il [...], C.F. Controparte_2 C.F._3
rappresentato dal curatore speciale, avv. IN DR RICORRENTE
NONCHE'
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Avellino
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI : le parti si riportano alle rispettive conclusioni come da verbale di udienza del 4
marzo 2025
BREVI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 10.6.2024, ha esposto di aver contratto matrimonio Parte_2
concordatario con in data 28.08.1998 in Avellino, matrimonio trascritto Controparte_1
nei pubblici registri del Comune di Avellino Anno 1998 Parte II S.A N.237; che dall'unione sono nati -Avellino 29.11.2005- e - Avellino 23.02.2008; di non Persona_1 Controparte_2
avere alcuna stabile occupazione;
di essersi allontanata dalla casa coniugale in data 19 maggio 2024
recandosi ospite presso la sorella a causa di comportamenti violenti del marito, Controparte_1
contro il quale aveva formalizzato denuncia presso la stazione dei carabinieri di Avellino in
[...]
data 24 maggio 2024; che la violenza del ricorrente si era perpetrata ai suoi danni nonché sulla figlia e sul figlio . Per_1 _2
Per tutti questi motivi, l'istante chiedeva disporsi, in primis e in via di urgenza,
l'allontanamento del “dalla casa familiare prescrivendogli altresì di non avvicinarsi alla CP_1
predetta abitazione sita in Mercogliano (AV) alla via Nazionale n. 58 ed ai luoghi abitualmente
frequentati dall'istante ed ordini al resistente la immediata cessazione della condotta
pregiudizievole”; nel merito chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito, assegnazione della casa coniugale e affido esclusivo del figlio;
fissarsi il pagamento periodico di un assegno _2
a favore dei due figli , minorenne e maggiorenne, studentessa Controparte_2 Persona_1
non economicamente autosufficiente e convivente con la madre, per un mantenimento complessivo pari ad euro 600,00 (euro seicento/00) mensili”, nonché un assegno di mantenimento di € 200,00 in suo favore;
spese straordinarie al 50%. Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta, il quale, Controparte_1
negando decisamente di essere un “orco”, riferiva che in data 18.5.2024 la ricorrente ed il figlio uscivano di casa, insieme a , sorella della ricorrente per accompagnare _2 Persona_2
ad una festa, con la specificazione che avrebbe dormito a casa di un amico. _2
, intanto, era precedentemente uscita alle 18.00 per andare a studiare da un'amica, in Per_1
vista del prossimo esame di stato ed avrebbe pernottato lì. La ricorrente era solita uscire con la sorella per varie ore, per cui nessun sospetto aveva il resistente del mancato rientro immediato della stessa,
quella sera. Nel cuore della notte, alle 01.04 la gli inviava un messaggio whatsapp Pt_1
scrivendogli che si era addormentata sul divano della sorella e chiudeva la conversazione con “ci
sentiamo domani” (all.2). Il mattino successivo il cercava di contattare ripetutamente i CP_1
figli e la senza successo (all.3_cronologia chiamate). Allarmato da tale silenzio, lo stesso Pt_1
scriveva alla IO che si sarebbe recato dai Carabinieri (all.2), prima però inviava un messaggio alla cognata (all.4), dopo averle telefonato invano, preoccupato (all.5) per avere Persona_2
informazioni. Di lì a qualche minuto la ricorrente lo contattava telefonicamente e comunicava che non sarebbe rientrata a casa perché la convivenza non era più sostenibile. Il chiedeva dei CP_1
ragazzi e apprendeva che erano con la madre, ma non riceveva informazioni su dove si trovavano.
L'indomani, il giorno 20.5.2024, rispondeva ad un messaggio e confermava che Persona_2
la sorella, con e si trovavano presso di lei (all.4). Nei giorni successivi il Per_1 _2 CP_1
riceveva un telegramma (all.6) con il quale la ricorrente comunicava di aver ”lasciato l'abitazione coniugale insieme a e stante “l'impossibilità di tollerare ulteriormente le tue condotte Per_1 _2
maltrattanti a breve sarai contattato dal mio avvocato per valutare ogni possibilità di giungere ad
una separazione bonaria”.
Riferiva che si era più volte recato nella casa familiare per prelevare libri e _2
abbigliamento e che nulla faceva intendere che il ragazzo fosse così spaventato dal padre;
che la moglie “appare una donna insoddisfatta dalla vita, per tutta una serie di ragioni desumibili dagli
scritti deliranti rinvenuti nell'abitazione coniugale, scritti di suo pugno, dai quali emerge con estrema chiarezza il suo disagio a relazionarsi con gli altri, anche in quello che fu il suo luogo di lavoro,
abbandonato improvvisamente”; che “negli scritti la stessa invoca lo Spirito Santo e parla di maledizioni, messe nere, malocchio (all.10); in altri si legge “so solo lamentarmi, voglio delle cose
che non avrò mai e vivo male…mi è sempre mancato qualcosa…devo distruggere tutto per rinascere”
(all.11); che “nelle lettere si legge di una passione che la ricorrente prova per un altro uomo presente
sul posto di lavoro, (all.12) racconta delle sensazioni di piacere quando le mostra attenzioni, si dice
infastidita quando non le risponde al telefono, ingelosita quando una nuova collaboratrice inizia a
lavorare presso lo stesso studio. Noncurante della “disperazione” di , che già nel 2020 aveva. Per_1
Da tali lettere si evince il forte malessere interiore della ricorrente, pertanto si chiede di voler
disporre una CTU per comprendere se la stessa sia in grado di seguire i figli, visto che addirittura
chiede l'affido esclusivo di , richiesta a cui ci si oppone fermamente”; il disagio di _2 Per_3
sicuramente non dipendeva dal padre tanto è vero che ad un certo punto, in corso di anno scolastico,
cambiava classe poiché non si sentiva accettata dalle sue amicizie;
che il resistente era uno stimato docente del liceo scientifico Mancini di Avellino e che percepiva euro 1500,00 mensili;
che aveva contratto una serie di finanziamenti per la famiglia visto che la ricorrente non aveva mai contribuito all'economia familiare.
In definitiva, chiedeva rigettarsi l'addebito della separazione per non avere mai assunto atteggiamenti violenti nei confronti dei suoi familiari;
chiedeva il rigetto dell'assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente per essere questa titolare di somme liquide;
chiedeva il rigetto della richiesta di affido esclusivo del figlio;
chiedeva di ridursi il mantenimento ai figli _2
nella misura di euro 200,00 ciascuno.
Le parti venivano ascoltate all'udienza del 4.7.2024. A detta udienza la ricorrente Parte_1
dichiarava di rinunciare alla casa coniugale per essersi bene ambientata nella casa della
[...]
sorella, la quale era disponibile ad ospitarli.
In data 1.7.2024 il Tribunale per i minorenni di Napoli ha proceduto a sospendere
[...]
dalla potestà genitoriale sul figlio , disponendo l'allontanamento del CP_1 _2 dall'abitazione familiare, nonché il divieto di avvicinamento del al figlio CP_1 CP_1
minore ed alla moglie nel raggio di 500 m dai luoghi da essi abitualmente _2 Parte_1
frequentati (abitazione, scuola, palestra, oratorio etc.); ha nominato curatore speciale del minore l'avv. IN DR.
In data 20.9.2024, il Tribunale di Avellino ha confermato il decreto reso dal Tribunale per i minorenni, adottando i provvedimenti urgenti ai sensi dell'art. 473 bis 40 c.p.c., consistenti nell'affido esclusivo di alla madre e prevedendo un onere di contribuzione del padre verso i figli di _2
euro 250,00 ciascuno e verso la moglie di euro 150,00 non essendo la stessa economicamente autosufficiente.
Ha previsto altresì un onere di allegare relazioni trimestrali a carico dei servizi sociali competenti per territorio.
In data 14 novembre 2024 si è tenuta l'udienza delegata di comparizione dei coniugi, udienza nella quale è stata ascoltata IE IO, nonché il resistente.
All'esito di detto ascolto, confermando sostanzialmente il decreto del 20.9.2024, a parziale modifica dello stesso il Giudice consentiva l'incontro tra padre e figlio, ma solo su espressa richiesta di quest'ultimo, stanti i progressi terapeutici registrati.
All'udienza del 4.3.2025, celebratasi nelle forme della trattazione scritta, la causa veniva riservata in decisione.
Sulla separazione
Va esaminata la domanda di separazione.
La domanda va senz'altro accolta ricorrendo gli estremi per la pronuncia ai sensi dell'art. 151 comma
1 c.c.
Le risultanze in atti inducono a ritenere sussistenti le condizioni per la pronuncia della separazione giudiziale tra i coniugi, peraltro concordemente richiesta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, lo stato di separazione protrattosi dal maggio 2024,
i gravi accadimenti che hanno interessato i coniugi, unitamente agli accertamenti svolti dalla Procura della Repubblica e dal Tribunale per i minorenni di Napoli, nonché le risultanze processuali e le dichiarazioni rese in corso di causa, infatti, hanno evidenziato la ricorrenza nel caso di specie di circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, attestando la persistenza di una crisi del rapporto, ragionevolmente ostativa ad una ricostituzione di quella comunione materiale e spirituale che rappresenta l'indispensabile presupposto della relazione di coniugio.
Sulla richiesta di addebito
La parte ricorrente ha chiesto e insistito per la pronuncia di addebito.
In diritto, è il caso di ricordare che, secondo costante giurisprudenza, per fondare la domanda di addebito occorre non soltanto l'accertamento della sussistenza di una violazione dei doveri del matrimonio, ma anche l'efficienza causale della stessa rispetto alla rottura del vincolo, (cfr. Cass n.
2740/2008, Cass. n. 12383/2005 e n. 14840/2006 secondo cui “ sulla parte la quale richiede
l'addebito della separazione all'altro coniuge, grava l'onere di provare sia la contrarietà del
comportamento di questi ai doveri che derivano dal matrimonio e sia l'efficacia causale di questi
comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza”.
In altri termini, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto dal coniuge e che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza.
Inoltre, ai fini dell'addebitabilità della separazione, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere effettuata con una valutazione globale e con la comparazione delle condotte di tutti e due i coniugi, non potendo il comportamento dell'uno essere giudicato senza un raffronto con quello dell'altro.
Infatti solo tale comparazione permette di riscontrare se e quale rilevanza essi abbiano avuto,
nel verificarsi della crisi matrimoniale (Cass n. 14162/2001).
Procedendo all'applicazione degli esposti principi alla fattispecie, deve rilevarsi quanto segue. è stata pressoché costretta ad interrompere il legame matrimoniale con il Parte_1
marito a causa di inaccettabili condotte violente che sono risultate riscontrate in sede penale e dinanzi al Tribunale per i minorenni e che hanno condotto al provvedimento di sospensione della potestà
genitoriale.
E' emerso, infatti, che aveva scatti di rabbia violenta che si sono Controparte_1
direzionati non solo sulla ricorrente ma anche sui figli.
La ricorrente ha confermato quanto esposto nell'atto introduttivo ed ha ripercorso gli anni di vita matrimoniale (contratto nel 1998), scanditi da condotte violente, fisiche e morali, tenute dal proprio coniuge in suo danno e dei figli (ha raccontato di un pugno ad un orecchio che le aveva creato problemi all'udito per vari giorni;
del lancio di una bottiglia di vetro addosso mentre aveva in braccio la figlia piccola;
di un calcio dietro la schiena inferto dal padre alla figlia perché aveva fatto tardi a scuola); ha riferito che il figlio interveniva per difenderla dalle aggressioni;
ha riferito che _2
un sentimento di vergogna che le aveva impedito di raccontare gli episodi di violenza alla famiglia ed agli amici.
in più di un'occasione è stata picchiata dal padre con calci tra le gambe. Per_3
Durante una vacanza la veniva immobilizzata sul letto dal marito che la bloccava Pt_1
ponendosi a cavalcioni e la colpiva violentemente in presenza di due figli che assistevano impietriti e scioccati.
Il figlio riusciva in diverse occasioni ad opporsi alla violenza paterna utilizzando _2
egli stesso violenza.
E' evidente che in tale contesto avesse il dovere, prima ancora che il diritto, Parte_1
di allontanarsi da una figura maschile che la sopraffaceva dal punto di vista psicologico e fisico,
procedendo ad un annientamento sistematico della sua personalità e di quella dei figli;
aveva il dovere di mettere in salvaguardia la sua persona e i figli;
il porre fine alla convivenza e alla coabitazione è
stato il primo e doloroso passo di emancipazione da una situazione che avrebbe potuto avere delle conseguenze tragiche. Non ha pertanto dubbio il collegio ad addebitare la colpa della separazione a Controparte_1
.
[...]
Sull'affido esclusivo
Va accolta la richiesta di affido esclusivo del figlio , avanzata dalla madre _2 Parte_1
.
[...]
Il clima di intimidazione e di violenza che hanno determinato la separazione tra i coniugi ha investito in maniera importante anche il figlio per il quale è stata disposta la sospensione _2
dalla potestà genitoriale nei confronti del padre.
L'ascolto di innanzi al Tribunale per i minorenni – e che non è stato reiterato in tale _2
sede per evitare ulteriori fonti di stress ad un ragazzo in età adolescenziale enormemente provato da una situazione schiacciante- ha confermato l'inidoneità del padre di assumere un ruolo educativo di guida per il figlio, salvi eventuali miglioramenti certificati da psicoterapeuti e dai servizi sociali.
Il collegio, nel confermare il provvedimento di sospensione della potestà genitoriale, in aderenza a quanto già previsto dal giudice che ha curato l'istruttoria del presente giudizio, conferma la possibilità per il padre di frequentare ove quest'ultimo lo voglia e compatibilmente con _2
le sue esigenze di studio.
Va precisato che il provvedimento di affido esclusivo comporta non la perdita della responsabilità genitoriale, bensì una sua limitazione: il genitore non affidatario deve comunque partecipare alle decisioni rilevanti che riguardano i figli ed esercitare il suo diritto di visita nei tempi e nei modi stabiliti dal giudice, con possibilità di ricorrere dinanzi all'autorità giudiziaria qualora ritenga che le decisioni assunte dal genitore affidatario, in via esclusiva, siano contrarie all'interesse del figlio minore.
Anche nel caso di affidamento esclusivo, infatti, va rispettato il principio della bigenitorialità,
da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (Cfr. Cassazione civile, sez. VI, 23/09/2015, n. 18817). Secondo quanto statuito dalla Suprema Corte la regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità ovvero sulla manifesta carenza educativa dell'altro genitore (cfr. Cass. n. 16593/2008).
Anche nel caso di affidamento esclusivo, infatti, va rispettato il principio della bigenitorialità,
da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (Cfr. Cassazione civile, sez. VI, 23/09/2015, n. 18817).
Va, pertanto, disposto l'affido esclusivo in favore della madre del figlio Parte_1
. Controparte_2
Sul mantenimento dei figli
Va, a questo punto, esaminata la richiesta di mantenimento per i figli.
Va confermato quanto statuito dal Giudice dell'istruttoria con ordinanza del 19.7.2024, e che ha previsto la corresponsione di € 250,00 per ciascun figlio.
Il resistente, professore di matematica, non ha depositato le dichiarazioni dei redditi ed ha riferito di guadagnare € 1.500,00 netti al mese e di aver contratto svariati finanziamenti;
stimasi equo un assegno mensile di € 250,00 per ciascun figlio;
tale importo dovrà essere versato alla ricorrente
(titolo di contributo per il mantenimento dei figli), entro il giorno cinque di ogni mese, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese extra non coperte dall'assegno come da protocollo del Tribunale.
L'assegno unico, come per legge, sarà percepito integralmente dalla madre, esclusiva affidataria e collocataria dei figli.
Rimangono a carico dei genitori, in misura uguale, le spese extra assegno ordinarie e straordinarie;
in merito alla loro distinzione ed alla analitica regolamentazione, si rimanda al protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati sottoscritto in data 28.12.2018, come novellato dal successivo protocollo del 20.4.2022, pubblicati sul sito internet del Tribunale, settore NEWS, riportati in calce al presente provvedimento, del quale fanno parte integrante.
Sul mantenimento a Parte_1
Va, altresì, disposto il mantenimento a carico del resistente in favore della moglie di euro
150,00 mensili come già previsto con la citata ordinanza del 19 luglio 2024, importo così ritenuto equo per le argomentazioni sopra esposte ma anche perché la ricorrente non dovrà sopportare spese di locazione di tipo abitativo, avendo scelto di rimanere ospite presso la casa della sorella.
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa,
definitivamente pronunciando
• Pronuncia la separazione personale dei coniugi n. ad Avellino il 23.6.1966 e Parte_1
n. ad Avellino il 24.12.1965, con addebito a carico di CP_1 CP_1 [...]
; CP_1
• Affida in via esclusiva il figlio minore , n. ad Avellino il 23.2.2008 alla Controparte_2
madre ; Parte_1
• Assegna integralmente l'assegno unico a;
Parte_1
• Conferma, con riguardo al mantenimento della moglie e dei figli, l'ordinanza resa in data 19.
7.2024;
• Conferma il provvedimento di sospensione della potestà genitoriale di Controparte_1
sul figlio , disponendo, quanto ai diritti di visita, che il figlio
[...] Controparte_2
possa vedere il padre liberamente e quando lo voglia, compatibilmente con le sue esigenze di studio;
• Conferma, nel resto, il divieto di avvicinamento alla moglie per un raggio di 500 m. già
disposto con ordinanza del 21.11.2024;
• Pone le spese straordinarie a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%;
• Condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € Controparte_1
5356,00 oltre Iva e Cpa nonché spese generali al 15% da versare in favore dell'erario;
• Liquida il curatore speciale del minore, IN DR come da separato decreto.
Così deciso in Avellino nella camera di Consiglio del 6 marzo 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott Maria Iandiorio Dott Raffaele Califano