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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 24/02/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, nella persona del Giudice unico dott.ssa Alessia Caprio, ha pronunciato ex art. 281-sexies, ult. co., c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 121/2018 promossa da:
, ( ), rappresentato e difeso dall'avv. SIGNORINI Parte_1 C.F._1
RAFFAELLA, ed elettivamente domiciliato in VIA ROMA 147, MONTEVARCHI (AR)
PARTE ATTRICE contro
, ( ) rappresentata e difesa dall'avv. LEANDRI TIZIANA ed _1 C.F._2
elettivamente domiciliata in VIALE ARMANDO DIAZ 2/A, SANSEPOLCRO (AR)
PARTE CONVENUTA
e nei confronti di
, ( ) rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._3
dall'avv. GALLAI GIANFRANCO ed elettivamente domiciliata in via Petrarca n. 71, Arezzo
INTERVENUTA
nonché nei confronti di
“DOTT.SSA Controparte_3 [...]
” con sede a Castiglion Controparte_4
Fibocchi (AR) Via Setteponti n. 13-15/R, iscritto al n. 12/2015 R.C.P. del Tribunale di Arezzo, in persona del liquidatore giudiziale Avvocato a ciò autorizzata dal Giudice Delegato Controparte_5
con provvedimento del 6 aprile 2022, rappresentato e difeso dall'avv. ROSSI BARBARA, ed pagina 1 di 16 elettivamente domiciliato in Via Michelangelo 68, Arezzo
INTERVENUTA
e di
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata, in CP_6 P.IVA_1
forza di procura speciale del 2 novembre 2023, Rep. 314238 Fasc. 43607 a firma del Dott.
[...]
, Notaio in Pordenone, da ( ), rappresentata e difesa dall'avv. Per_1 Parte_2 P.IVA_2
DI ON NT ed elettivamente domiciliata in Via di San Nicola da Tolentino n. 67, Roma;
INTERVENUTA
Oggetto: Divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 19.02.2025, da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato promuoveva il presente giudizio di divisione Parte_1
affinché fosse sciolta la comunione instauratasi con la sorella e relativa a tre distinte masse: _1 una derivante dalla successione ereditaria di e;
l'altra derivante da Persona_2 Persona_3 successione ordinaria a titolo particolare da e l'ultima derivante da successione ereditaria Persona_4
di . Persona_4
Occorre tuttavia precisare, come già rammentato nella sentenza parziale n. 906/2024 del 31.10.2024, che la causa di divisione tra i comproprietari relativa alle suddette masse non è iniziata con l'instaurazione del presente giudizio n. 121/2018, essendosi già protratta per tre gradi di giudizio e conclusa con sentenza definitiva sulle modalità di scioglimento della comunione.
Infatti, il giudizio di divisione aveva avuto inizio in data 01.07.2003 allorché era stato Parte_1
convenuto in giudizio dalla sorella , la quale aveva chiesto al Tribunale di Arezzo - Sezione _1
Distaccata di ON - di pronunciare la divisione delle proprietà immobiliari dei beni pervenuti ai due fratelli in ragione di titoli diversi e diversi danti causa.
Nel giudizio di primo grado, istruito a mezzo di CTU, la causa civile era stata decisa con la sentenza n.
115/2006 Reg. Sent. depositata il 26.9.2006 emessa dal Tribunale di Arezzo -Sezione Distaccata di
ON - in composizione monocratica.
pagina 2 di 16 Tale sentenza veniva appellata da innanzi alla Corte d'Appello di Firenze, la quale, nella Parte_1
causa civile iscritta al n. 1112/2007 R.G. aveva emesso la sentenza n. 452/2013, depositata in cancelleria il 25.3.2013, con cui veniva affermato il diritto del condividente appellante a vedere effettuata la divisione dei beni oggetto di comunione con secondo masse plurime _1
individuate in parte motiva come MASSA A), MASSA B), MASSA C), in relazione ai titoli di provenienza dei beni oggetto di comunione ed in ragione del valore ad essi attribuito dalla CTU svoltasi in primo grado. Veniva dunque revocato il progetto divisionale e le conseguenti assegnazioni di beni in proprietà esclusiva come disposti nella sentenza di primo grado.
La sentenza della Corte d'Appello indicava inoltre i criteri che avrebbe dovuto seguire il giudizio di divisione, stabilendo le assegnazioni dei beni relative alle singole masse nel seguente modo: Massa A): preliminarmente era stato precisato di riferire a tale massa il credito riconosciuto a nella Parte_1 sentenza di primo grado e pari ad € 20.000,00; la Corte adita aveva precisato, altresì, che il valore dei beni come accertato consentiva di soddisfare interamente le quote attribuendo a il bene Parte_1
n. 3) vale a dire l'immobile in RR B.ni (AR) Loc. Penna n. 116 ed a i beni ai nn. 1), _1
per intero, e 2) limitatamente ai fondi, piano primo e piano terzo;
Massa B): bene non divisibile del quale si sarebbe dovuta effettuare la vendita ex art. 720 c.c.; Massa C): bene non divisibile del quale si sarebbe dovuta effettuare la vendita ex art 720 c.c.
Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze proponeva ricorso per Cassazione, _1
che veniva dichiarato inammissibile con la sentenza n. 15324/2015, con conseguente definitività delle statuizioni contenute nella sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 452/2013, passate in giudicato.
L'attore instaurava dunque il presente giudizio n. 121/2018 RG, chiedendo procedersi Parte_1
alla divisione seguendo i criteri e le modalità indicate nella sentenza della Corte d'Appello di Firenze n.
452 del 25.3.2013, divenuta definitiva.
Il presente giudizio, pertanto, ha ad oggetto la concreta attuazione della divisione secondo i principi e le modalità disposte con la sentenza n. 452/2013 della Corte d'Appello di Firenze, passata in giudicato.
Le tre masse individuate dalla sentenza n. 452/2013 della Corte di Appello di Firenze sui beni oggetto dell'odierno giudizio ricomprendevano:
-MASSA A): beni caduti in successione per la quota di un mezzo ciascuno per successione ereditaria di e ed esattamente: 1) appartamento posto in ON (AR) Via Persona_2 Persona_3
Basento n. 1 piano terra con garage del valore € 260.000,00; 2) immobile in ON (AR) Via
Trieste valore € 160.000,00; 3) immobile agricolo con terreni in RR B.ni (AR) Loc. Penna del valore € 380.000,00
pagina 3 di 16 -MASSA B): beni in comunione ordinaria per successione a titolo particolare di per la Persona_4
quota di ½ ciascuno dei condividenti: 1) piena proprietà di appartamento per civile abitazione posto in
ON (AR) Via Basento n. 1 piano primo.
- MASSA C) beni in comunione per successione ereditaria ab intestato di , in quote uguali Persona_4
di ½ ciascuno: 1) piena proprietà su immobile sito in Comacchio (FE) Loc. Lido di Spina, Via Perugino
n. 6.
Rigettata la richiesta di nuova consulenza estimativa richiesta da , il Giudice pro tempore _1
con ordinanza del 24.10.2018 predisponeva i progetti di divisione delle tre masse (A, B e C), come individuate dalla Corte di Appello di Firenze e fissava l'udienza ex art. 789 c.p.c. durante la quale le parti non raggiungevano alcun accordo.
La causa, all'udienza del 19.12.2019, veniva dunque trattenuta in decisione.
All'esito del deposito delle comparse conclusionali veniva emessa dal Tribunale di Arezzo la sentenza parziale n. 286/2020 che, in esecuzione della sentenza definitiva della Corte d'Appello di Firenze n.
452/2013, assegnava a , previo riferimento a tale massa del credito riconosciuto a Parte_1 [...]
nella sentenza di primo grado e pari ad euro 20.000,00, la piena proprietà del bene n. 3) di cui Pt_1
alla Massa A) e cioè l'immobile in RR AC (AR) Loc. Penna n. 116 individuato al
Catasto Terreni di detto Comune al foglio 36 part.lla 6, bosco misto, classe 3 di mq. 1415 R.D. € 1,02 e
R.A. € 0,22, foglio 36 part.lla 12, porzione AA, vigneto, classe 1, di mq. 2000, R.D. € 11,36 e R.A. €
8,26 e porzione AB (stessi foglio e particella), seminativo arborato, classe 3 di mq. 330 R.D. € 1,70 e
R.A. € 0,85, foglio 36 part.lla 196 uliveto vigneto mq. 15871 R.D. € 90,16 e R.A. € 65,57, foglio 36 part.lla 195 mq.1429 ente urbano senza reddito e foglio 36 part.lla 169 ente urbano di mq. 230 senza reddito.
Assegnava inoltre a la proprietà esclusiva del piano secondo e del piano quarto Parte_1
dell'immobile posto in ON (AR), Via Trieste n. 25 rappresentato al CF di tale Comune al foglio 11 part.lla 121 sub. 3 cat. A/5 classe 4 vani 2,5 R.C. € 129,11, piano 2, e foglio 11 part.lla 121 sub. 5 cat. A/5 classe 1 vani 2,5 R.C. € 80,18, piano 4.
Assegnava a i beni di cui al n. 1) della Massa A), cioè la piena proprietà di appartamento _1
con garage posto in ON (AR,) Via Basento n. 1 piano terreno catastalmente rappresentato al
CF al foglio 14 part.lla 416 sub. 1 categoria A/2 classe 2 di vani 8 e R.C. € 702,38, e al n. 2) della massa A), limitatamente ai fondi, piano primo e piano terzo dell'immobile sito in ON (AR),
Via Trieste n. 25, catastalmente individuato al CF al foglio 11 part.lla 121 sub. 1 cat. C/2 classe 4 mq.
32 R.C. € 114,03, i fondi, al foglio 11 part.lla 121 sub. 2 cat. A/5 classe 4 di vani 2,5 R.C. € 129,11 il piano 1 e foglio 11 part.lla 121 sub. 4 cat. A/5 classe 4 vani 2 e R.C. € 103,29 il piano 3.
pagina 4 di 16 Con la sentenza parziale suddetta, veniva dunque sciolta la comunione tra i condividenti relativa alla massa A, la causa veniva poi rimessa sul ruolo per procedersi alla vendita dei beni di cui alle masse B)
e C), comprendenti immobili non comodamente divisibili e su cui non era stato raggiunto un accordo tra le parti.
Le operazioni di vendita venivano delegate al professionista designato, avv. Carla Viti.
Venivano dunque integrate le alcune carenze documentali riscontrate ai fini della vendita nonché trascritta la domanda di divisione.
Si costituiva altresì ai sensi dell'art. 1113 c.c. in nome e per conto di nella CP_7 CP_8
qualità di soggetto a favore del quale risultano iscritte ipoteche sui beni oggetto di divisione, cui è succeduta, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., costituitasi con comparsa del 05.03.2024. Controparte_6
L'immobile di cui alla massa C (lotto 2), ossia l'immobile sito in Comacchio (FE), loc. Lido di Spina, via Perugino n. 6, identificato al Catasto fabbricati del Comune di Comacchio (FE) foglio 78, particella
101, subalterno 4, graffata con Foglio 78 particella 270, Categoria A/2, Classe 2, vani 3,5, rendita catastale € 488,05, veniva aggiudicato in data 05.09.2023 al prezzo di € 125.000,00 in favore di _1
ed il G.I. pro tempore emetteva decreto di trasferimento del suddetto immobile in favore
[...] dell'aggiudicatario in data 01.02.2024 nonché disponeva, in data 18.03.2024, che il professionista delegato predisponesse un progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita del lotto 2
(massa C).
Il professionista delegato, avv. Viti, previa interlocuzione con le parti e precisazione dei crediti, predisponeva un progetto di riparto parziale relativo alla vendita del bene di cui alla massa C (lotto 2),
a fronte del quale tuttavia alcune parti facevano pervenire osservazioni. Su tali osservazioni il delegato alle vendite prendeva posizione formulando le proprie valutazioni, depositate unitamente al progetto di distribuzione relativo alle somme ricavate dalla vendita del lotto 2 (massa C) in data 31.05.2024. A seguito della liquidazione delle competenze maturate per le operazioni di vendita in favore degli ausiliari, il professionista delegato ha depositato il progetto di distribuzione aggiornato in data
22.08.2024.
All'udienza del 16.10.2024, preso atto che fossero sorte questioni in ordine al progetto di distribuzione parziale predisposto dal professionista delegato per il lotto 2 – , è stata fissata successiva Pt_3
udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c., al fine di dirimere con sentenza, ex artt. 789 e 187 c.p.c., le contestazioni sorte in ordine alle modalità della divisione.
Pertanto, con la sentenza n. 906/2024 del 31.10.2024, si è provveduto a sciogliere la comunione tra i condividenti relativa al lotto 2 – Massa C, mediante adozione, per le ragioni diffusamente espresse in pagina 5 di 16 parte motiva, del progetto di distribuzione indicato in dispositivo, e la causa è stata rimessa sul ruolo al fine di verificare l'andamento delle operazioni divisionali relative all'ultima massa per cui doveva essere sciolta la comunione, ossia il lotto 1 – Massa B (immobile sito in ON (AR), Via
Basento n. 1 e censito al catasto dei fabbricati del predetto comune al foglio 14, particella 416, subalterno 2).
Tale immobile veniva aggiudicato in data 11.09.2024 al prezzo di € 106.000,00 in favore di _1
e, saldato il prezzo, veniva emesso decreto di trasferimento del suddetto immobile in favore dell'aggiudicatario in data 23.12.2024. Il delegato alle vendite predisponeva dunque il progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla suddetta vendita nonché di quelle accantonate dalla distribuzione delle somme ricavate dalla vendita del lotto 2.
All'udienza del 19.02.2025, preso atto che fossero sorte questioni in ordine al progetto di distribuzione predisposto dal professionista delegato, ossia questioni sulle modalità con cui devono essere concretamente eseguite le operazioni divisionali relative al lotto 1 – Massa B, le parti sono state invitate a precisare le conclusioni e alla discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., al fine di dirimere le contestazioni sorte in ordine alle modalità della divisione con sentenza, ex artt. 789 e 187 c.p.c., nonché ex art. 281-sexies, ult. co., c.p.c. (così come modificato dal d.lgs. n. 164/2024).
Ciò premesso, si rileva quanto segue in ordine alle modalità di distribuzione del ricavato dalla vendita del lotto 1- Massa B.
Il professionista delegato, unitamente al piano di riparto depositato il 13.02.2025, predisposto secondo le indicazioni già espresse nella precedente sentenza parziale n. 906/2024, non appellata da alcuna delle parti, ha dato di aver ricevuto osservazioni sul progetto di distribuzione predisposto, nei termini indicati, dall'avv. Rossi quale difensore costituito del Concordato preventivo n. 12/2015 e ha espresso le proprie valutazioni su tali osservazioni unitamente al deposito del piano di riparto.
Con successivo deposito del 17.02.2025 il delegato alle vendite, avv. Viti, ha dato atto di aver ricevuto a mezzo pec dalla parte personalmente alcune considerazioni critiche in ordine al Parte_1
progetto di distribuzione predisposto dal delegato, peraltro inviate anche alla casella di posta elettronica del giudice (come si evince dalla pec allegata alla nota di deposito del delegato del 17.02.2025). Il delegato, pur nella consapevolezza dell'irritualità delle osservazioni, che ha allegato alla propria nota, ha comunque preso posizione sulle stesse confermando il progetto di distribuzione depositato.
All'udienza del 19.02.2025 il difensore di parte attrice ha confermato che le suddette osservazioni erano da attribuirsi e da considerarsi di provenienza della parte personalmente, formulando, invece, alcune osservazioni in ordine ad un errore di conteggio delle spese di trascrizione (accolte e rettificate in sede di udienza dal delegato alle vendite e, dunque, per quanto rileva in questa sede, superate)
pagina 6 di 16 nonché formulando deduzioni sulle spese di lite del presente giudizio, rimettendosi al Tribunale per la loro liquidazione e chiedendo primariamente che le stesse fossero poste a carico della parte convenuta
, da considerarsi soccombente. Ha altresì espresso dichiarazione di antistatarietà ex art. 93 _1
c.p.c. (cfr. verbale d'udienza del 19.02.2025: “L'avv. Signorini rileva che le osservazioni trasmesse da
provengono dalla parte personalmente;
rileva altresì che per la difesa le osservazioni al Parte_1
piano di riparto attengono unicamente alle spese per iscrizione ipotecarie, verificate in questa sede dal delegato ed accolte, e dunque superate. L'avv. Signorini insiste per la refusione delle spese di lite a carico della controparte ed in favore di come da sentenza n. 286/2020 emessa in questo Parte_1 giudizio. Si dichiara antistataria per le spese di questo giudizio”).
Il difensore di parte convenuta, invece, si è associato alle deduzioni del delegato alle vendite, evidenziando che ai fini delle spese di lite in alcun modo la convenuta avrebbe potuto _1 considerarsi soccombente, essendo l'unica parte che ha sostenuto gli anticipi degli esborsi necessari per la prosecuzione delle operazioni divisionali (cfr. verbale di udienza del 19.02.2025).
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
Innanzitutto, si evidenzia che vanno considerate inammissibili le osservazioni al progetto di distribuzione predisposto dal delegato alle vendite trasmesse dalla parte personalmente, , Parte_1
al professionista delegato nonché alla casella di posta elettronica del sottoscritto giudice.
Nei giudizi civili la difesa tecnica a mezzo di avvocato è obbligatoria e necessaria, come inequivocabilmente previsto dall'art. 82 c.p.c. Non vertendosi, nel caso di specie, in alcuna delle ipotesi, espressamente indicate dalla legge, in cui è consentita la difesa personale della parte (cfr. artt.
82 e 86 c.p.c.) va necessariamente escluso che la parte possa, senza il tramite del proprio difensore, articolare difese, eccezioni e contestazioni produttive di validi effetti nel processo. Pertanto, posto che nel caso in esame la parte attrice è costituita in giudizio a mezzo del proprio difensore, ogni istanza, memoria e difesa non può che essere ritualmente esplicitata secondo una duplice concorrente condizione: a) deve provenire direttamente dal difensore costituito in giudizio per quella parte, b) deve osservare la normativa processuale vigente, ossia essere espressione di una facoltà processuale riconosciuta e consentita dalla legge ed essere depositata nel fascicolo telematico.
Tale principio è stato affermato anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, che ha avuto modo di chiarire che “Il diritto di ogni cittadino di difendersi da sé o con il ministero di un difensore in ogni stato e grado di giudizio, previsto dall'art. 6 della CEDU, non comprende la facoltà della parte che abbia già nominato il proprio difensore di esercitare attività difensiva (nella specie, di inviare atti al giudice) indipendentemente e, quindi, eventualmente anche in potenziale contrasto con le scelte tecniche del proprio difensore, potendo tale condotta costituire fonte di inefficienza e confusione
pagina 7 di 16 per l'intero processo (particolarmente per quello civile) e, quindi, di potenziale menomazione per la difesa della stessa parte.” (così Cass. n. 22186/2009, cfr. anche, più di recente, Cass. n. 39551/2021:
“Il diritto di ogni cittadino di difendersi da sé o con il ministero di un difensore in ogni stato e grado di giudizio, previsto dall'art. 6 CEDU, non comprende la facoltà della parte di esercitare attività difensiva (nella specie, di proporre ricorso per cassazione) indipendentemente e, quindi, eventualmente anche in potenziale contrasto con le scelte tecniche del proprio difensore, potendo tale condotta costituire fonte di inefficienza e confusione per l'intero processo e, quindi, di potenziale menomazione per la difesa della stessa parte. Né, a tale conclusione si oppone il comma 3, lett. c), dell'articolo menzionato, che si riferisce solo al processo penale e non a quello civile.”).
Non possono, dunque, essere tenute in considerazione in questa sede decisoria le osservazioni e considerazioni formulate e trasmesse personalmente dalla parte , che vanno dichiarate Parte_1
inammissibili e non possono essere esaminate.
Vanno invece esaminate le contestazioni al progetto di distribuzione predisposto dal professionista ritualmente formulate e trasmesse al delegato alla vendita unicamente dal Concordato preventivo n.
12/2015. Vanno altresì considerate le ulteriori deduzioni dei difensori delle parti emerse all'udienza del
19.02.2025 in punto di spese di lite, che possono tuttavia essere esaminate congiuntamente alle osservazioni del Concordato preventivo n. 12/2015 in quanto attinenti alla medesima questione di fondo, ossia alla determinazione e all'inserimento delle spese legali nel progetto di distribuzione.
In particolare, nelle osservazioni ritualmente trasmesse al delegato alle vendite, il Concordato preventivo n. 12/2015 si duole della circostanza che sia stata riconosciuta in prededuzione la liquidazione dei compensi dei legali dei condividenti, ossia di parte attrice e di parte convenuta, osservando, in sostanza, che: a) sarebbero state conteggiate le spese di lite relative ai compensi del legale di una delle due parti (parte attrice), sebbene quest'ultimo al momento della redazione del piano di riparto non avesse richiesto la relativa liquidazione;
b) le spese non dovrebbero farsi gravare sulla massa in prededuzione, dovendosi applicare l'ordinario criterio della soccombenza;
c) che tali spese sarebbero state fatte gravare proporzionalmente sui lotti 1 e 2 in base al loro valore ma, per la parte incapiente del lotto 2, sarebbero state fatte gravare sul lotto 1.
Sul punto, appaiono corrette e vanno confermate le risposte alle osservazioni formulate dal Concordato preventivo n. 12/2015 già esposte dal delegato alle vendite nella nota di deposito del 13.02.2025.
Infatti, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che le spese necessarie allo scioglimento della comunione devono essere poste a carico di tutti i condividenti in proporzione alle rispettive quote, non facendosi applicazione degli ordinari criteri di soccombenza, in considerazione della peculiarità dei giudizi divisionali, ove il giudizio è sorretto dall'interesse comune delle parti allo pagina 8 di 16 scioglimento della comunione (cfr. Cass. n. 7059/2002: “Nei giudizi di divisione vanno poste a carico della massa le spese che sono servite a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, sono state necessitate da eccessive pretese o da inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte.”, ma cfr. anche, in continuità con il suddetto principio di diritto, anche Cass. n. 3083/2006, Cass. n. 22903/2013, Cass. n. 1635/2020; Cass. n.
12068/2024).
Tra le spese necessarie allo scioglimento della comunione vanno considerate anche quelle di assistenza legale, dal momento che, come sopra evidenziato, le parti non possono stare in giudizio senza l'assistenza di un difensore, dovendosi applicare i principi generali sulla soccombenza unicamente per le spese processuali ulteriori ed estranee all'ordinario svolgimento dell'iter giudiziale finalizzato allo scioglimento della comunione.
Nel caso di specie, va osservato che le spese occasionate da procedimenti conseguiti ad attività processuali ulteriori e non necessarie, e dunque sottratte al suddetto principio, quali quelle relative al sub-procedimento di opposizione all'aggiudicazione del lotto 2 promosso dalla parte attrice (RG 121-
1/2018), sono già state autonomamente liquidate in tale sede sulla base degli ordinari criteri di soccombenza.
Non risulta ostativa all'inclusione dei compensi professionali dei legali di entrambi i condividenti nel progetto di distribuzione la circostanza allegata dal difensore del Concordato n. 12/2015 per cui il difensore di parte attrice non avrebbe preventivamente chiesto al delegato l'inserimento di tali spese nel piano di riparto, poiché si rileva che, trattandosi di spese legali, le stesse sono spese necessarie e comunque da liquidarsi, all'esito del giudizio, a carico della massa, secondo i parametri vigenti di cui al d.m. n. 55/2014 e ss.mm.ii. Peraltro, sul punto va rilevato che, in ogni caso, il difensore di parte attrice ha chiesto la liquidazione del proprio compenso all'udienza del 19.02.2025, rimettendosi al Tribunale per la quantificazione e formulando dichiarazione di antistatarietà ex art. 93 c.p.c., sicché la contestazione sul punto appare comunque in concreto superata.
Con riferimento alla quantificazione, va rilevato che il delegato ha inserito le spese legali nel progetto di distribuzione attestandosi sui valori minimi determinati dal d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, per lo scaglione di riferimento (cause dal valore compreso tra € 52.000 ed €
260.000). Pertanto, anche la quantificazione di tali spese appare corretta e conforme ai parametri vigenti, considerato altresì che i minimi tabellari sono inderogabili, come sancito dall'art. 4, d.m. n.
55/2014, così come modificato dal d.m. n. 37/2018 (e ribadito da Cass. n. 10438/2023 e Cass. n.
11102/2024).
pagina 9 di 16 Infine, per quanto attiene alla contestazione mossa dal Concordato n. 12/2015 relativa alla distribuzione proporzionale delle spese legali sui lotti 1 e 2, appaiono esaustive e condivisibili le risposte alle osservazioni formulate sul punto dal delegato alle vendite e depositate il 13.02.2025 Si tratta, infatti, di una mera operazione contabile per semplificare la procedura di distribuzione, avendo in precedenza effettuato per il lotto 2 una distribuzione parziale, finalizzata unicamente di evitare di procedere alla richiesta di restituzione somme già versate, per poi renderle nella massa del ricavato del lotto ancora da distribuire, non trattandosi di incapienza del ricavato del lotto, ma di incapienza dell'accantonamento del lotto precedente.
Ciò chiarito in ordine alle contestazioni sorte sulle modalità di distribuzione del ricavato derivante dalle operazioni di vendita del lotto 1 – Massa B, in questa sede si conferma e si approva il progetto di distribuzione delle somme derivate dallo scioglimento della comunione tra condividenti relativa al bene di cui al lotto 1 – Massa B nonché del residuo accantonato dalla distribuzione del lotto 2 – Pt_3
(cfr. sentenza parziale n. 906/2024 del 31.10.2024) predisposto dal delegato alle vendite e depositato il
13.02.2025, così come rettificato all'udienza del 19.02.2025.
Nell'adozione del progetto di distribuzione, quanto alle spese legali dei condividenti, si tiene conto della circostanza che sia l'avv. Raffaella Signorini, difensore di , che l'avv. Tiziana Parte_1
Leandri, difensore di , all'udienza del 19.02.2025 si sono dichiarati antistatari ai sensi _1 dell'art. 93 c.p.c., disponendo la distrazione di tali somme in loro diretto favore.
Si rammenta, infatti, che la dichiarazione di antistatarietà ex art. 93 c.p.c. non è sindacabile dal giudice
(cfr. Cass. n. 34202/2024: “In tema di spese giudiziali, il difensore munito di procura, il quale chieda la distrazione, a proprio favore, delle spese di giudizio e degli onorari, dichiarando di avere anticipato le prime e di non avere ricevuto i secondi, deve ottenere il relativo provvedimento sulla base della sua semplice dichiarazione, la quale non può essere sindacata dal giudice.”) e che la distrazione dei compensi in favore del difensore che si dichiari antistatario va disposta anche qualora non vi sia un provvedimento di condanna alle spese, operando in qualsiasi procedimento che si concluda determinando una definitiva allocazione del carico delle spese processuali (cfr. Cass n. 3879/2000:
“l'istituto della distrazione delle spese giudiziali ha carattere generale e può trovare applicazione non solo nei procedimenti che si concludano con una sentenza di condanna al pagamento delle spese giudiziali nei confronti della parte soccombente, secondo la formulazione letterale dell'art. 93 cod. proc. civ., ma in qualsiasi procedimento che si concluda con un provvedimento che comporti la attribuzione definitiva del carico delle spese giudiziali, quale che sia il criterio al quale si informi la disciplina delle spese anticipate dal difensore con procura e degli onorari non riscossi e, quindi, opera anche nel processo di esecuzione forzata nel quale il giudice dell'esecuzione, determinate le spese del
pagina 10 di 16 processo esecutivo, ne dispone il pagamento a favore del difensore del creditore che abbia dichiarato di averle anticipate”).
Tutto quanto sopra considerato, viene adottato il seguente progetto di distribuzione relativo al lotto 1 –
Massa B nonché al residuo accantonato del lotto 2- Massa C, già distribuito con la sentenza parziale n.
906/2024:
RICAVATO DELLA VENDITA lotto 1: € 106.000,00
RICAVATO DALLA VENDITA lotto 2: € 125.000,00 già distribuito con un residuo da distribuire pari ad € 12.500,00 dell'accantonamento nel riparto parziale.
LOTTO 1
Spese a carico della massa:
€ 1.535,00= annotamenti
€ 10.062,90= competenze liquidate in favore della delegata comprensivo di Iva e cpa in data
29/01/2025
€ 2.285,16= competenze liquidate ad IVG con provvedimento del 22/01/2025.
€ 140,00= a , liquidazione del 14/01/2025, per cambio serratura. CP_9
€ 3.181,26= a Geom. per la perizia utilizzata per la vendita come liquidata dal Giudice del Per_5
Concordato in data 25/01/25.
€ 1.298,37 all'Arch. come per la perizia utilizzata per la vendita come liquidata dal Giudice Per_6
del Concordato in data 03/02/2017.
€ 14.327,28= da imputare per competenze legali in favore delle parti al lotto 1 come sotto specificate:
Competenze legali totali che si liquidano per le parti e a carico della massa Parte_1 _1
pro quota in base al valore dei due lotti
€ 10.289,71= per competenze legali dell'Avv. Raffaella Signorini, parte da distrarsi in Parte_1 favore del procuratore di parte attrice che si è dichiarato antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Di cui € 4.720,30 a carico del Lotto 1 (45,8874%) e € 5.566,41 a carico del lotto 2 (54,1126%)
€ 10.289,71= per competenze legali dell'Avv. Tiziana Leandri, parte da distrarsi in favore _1 del procuratore di parte convenuta che si è dichiarato antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Di cui € 4.720,30 a carico del Lotto 1 (45,8874%) e € 5.566,41 a carico del lotto 2 (54,1126%)
*
Spese Vive sostenute interamente da per la vendita lotto 1: _1
€ 404,00 pubblicazione PVP
€ 417,50= 50% spese per la pubblicità per la prima vendita non tenutasi.
€ 1.958,10= spese di pubblicità per le ulteriori tre vendite.
pagina 11 di 16 € 310,67 Trascrizione domanda di divisione del 2003 su Arezzo
Totale di € 3.090,27 a per spese effettuate per la vendita. _1
Spese Vive sostenute da Parte_1
€ 214,00 certificazione ipocatastale immobile Arezzo
*
Spese ulteriori a carico della massa Lotto 2 (residuo da distribuire € 12.500,00)
€ 5.334,67= alla delegata Avv. Carla Viti come da liquidazione del Giudice del 29/01/2025 comprensivo di Iva e Cpa;
€ 913,19= all'Arch. come per la perizia utilizzata per la vendita come liquidata dal Giudice Per_6
del Concordato in data 03/02/2017.
RESIDUO € 6.252,14 che vengono imputate a competenze legali dei procuratori dei condividenti:
Poiché la somma residua del lotto 2 non è capiente relativamente ai compensi dei legali delle parti, la parte residua pari ad € 4.880,68 verrà imputata al lotto 1 e più precisamente:
La somma di € 4.880,68, che dovrebbe essere imputata alla massa del lotto 2, viene detratta dal lotto uno.
Nulla residua della massa del lotto 2.
RESIDUO NETTO LOTTO 1 da distribuire € 69.865,76
€ 34.932,88 Parte_4
€ 34.932,88 Parte_5
1. Distribuzione massa quota Parte_1
€ 34.932,88= al Concordato Preventivo n. 12/2015 dell'impresa individuale “Dott.ssa Controparte_2 titolare dell'omonima Farmacia” come previsto all'art. 2 e dall'art.5 dell'Atto di destinazione
[...]
negoziale di beni ex art 2645-ter c.c. a rogito Notaio del 22/05/2015 registrato in Persona_7
Arezzo il 03/06/2015 n. 3426 Serie 1T, trascritto in Arezzo il 03/06/2015 al n. 5375 di particolare
2. Distribuzione massa quota _1
La quota di proprietà di parte era gravata dalla seguente iscrizione ipotecaria in favore del _1
, pertanto il ricavato dalla vendita della quota di proprietà di verrà così Parte_1 _1
distribuita:
€ 6.914,77 a totale soddisfo del credito portato da sentenza della Corte di Cassazione n. 15324/2015
Iscrizione Ipotecaria del 30/08/2019 n. 1892 di particolare in favore di così composto Parte_1
€ 6.036,48= per capitale (competenze liquidate e accessori)
€ 584.29= per interessi legali dall'emissione della sentenza al 11/09/2024 (data della vendita)
€ 1.336,00= per spese vive per ulteriori iscrizioni ipotecarie su Arezzo.
pagina 12 di 16 N.B. le spese per le ulteriori iscrizioni ipotecarie erano già state computate nel precedente riparto.
€ 26.976,11= a quale residuo della quota di sua proprietà _1
*
Somme Versate da per spese di pubblicità _1
€ 1.150,00 versamento del 21/02/2022 fondo spese;
€ 1.000,00 versamento del 02/11/2023 fondo spese;
€ 1.150,00 versamento del 14/03/2024 fondo spese;
€ 3.300,00 Totale
€ 3.298,80
Residua € 1.20
Somme versate da per le spese di aggiudicazione _1
€ 4.370,00 spese di aggiudicazione Lotto 2
€ 6.000,00 spese di aggiudicazione Lotto 1
€ 10.370,00 Totale versato
Spese sostenute € 9.251,35
Somme non utilizzate da restituire € 1.118,65
TOTALE DA RESTITUIRE A € 1.119,85 _1
Il progetto di distribuzione adottato tiene dunque in considerazione sia le precisazioni relative ai conteggi per spese di iscrizioni ipotecarie emerse all'udienza del 19.02.2025 (cfr. verbale di udienza), sia della dichiarazione di antistatarietà resa in tale sede dai procuratori costituiti delle parti necessarie del presente giudizio di divisione, avv. Signorini e avv. Leandri, in favore delle quali viene disposta la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
• preso atto dello scioglimento della comunione relativa al bene di cui alla Massa B (lotto 1: immobile sito in ON (AR), Via Basento n. 1 e censito al catasto dei fabbricati del predetto Comune al foglio 14, particella 416, subalterno 2) a seguito delle operazioni di vendita all'asta, dispone procedersi alla divisione delle somme ricavate dalle operazioni di vendita del lotto 1 nonché delle somme accantonate dalla divisione del lotto 2 secondo il seguente progetto di distribuzione:
RICAVATO DELLA VENDITA lotto 1: € 106.000,00
pagina 13 di 16 RICAVATO DALLA VENDITA lotto 2: € 125.000,00 già distribuito con un residuo da distribuire pari ad € 12.500,00 dell'accantonamento nel riparto parziale.
LOTTO 1
Spese a carico della massa:
€ 1.535,00= annotamenti
€ 10.062,90= competenze liquidate in favore della delegata comprensivo di Iva e cpa in data
29/01/2025
€ 2.285,16= competenze liquidate ad IVG con provvedimento del 22/01/2025.
€ 140,00= a , liquidazione del 14/01/2025, per cambio serratura. CP_9
€ 3.181,26= a Geom. per la perizia utilizzata per la vendita come liquidata dal Giudice del Per_5
Concordato in data 25/01/25.
€ 1.298,37 all'Arch. come per la perizia utilizzata per la vendita come liquidata dal Giudice Per_6
del Concordato in data 03/02/2017.
€ 14.327,28= da imputare per competenze legali in favore delle parti al lotto 1 come sotto specificate:
Competenze legali totali che si liquidano alle parti e a carico della massa pro Parte_1 _1
quota in base al valore dei due lotti
€ 10.289,71= per competenze legali dell'Avv. Raffaella Signorini, parte da distrarsi in Parte_1 favore del procuratore di parte attrice che si è dichiarato antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Di cui € 4.720,30 a carico del Lotto 1 (45,8874%) e € 5.566,41 a carico del lotto 2 (54,1126%)
€ 10.289,71= per competenze legali dell'Avv. Tiziana Leandri, parte da distrarsi in favore _1 del procuratore di parte convenuta che si è dichiarato antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Di cui € 4.720,30 a carico del Lotto 1 (45,8874%) e € 5.566,41 a carico del lotto 2 (54,1126%)
*
Spese Vive sostenute interamente da per la vendita lotto 1: _1
€ 404,00 pubblicazione PVP
€ 417,50= 50% spese per la pubblicità per la prima vendita non tenutasi.
€ 1.958,10= spese di pubblicità per le ulteriori tre vendite.
€ 310,67 Trascrizione domanda di divisione del 2003 su Arezzo
Totale di € 3.090,27 a per spese effettuate per la vendita. _1
Spese Vive sostenute da Parte_1
€ 214,00 certificazione ipocatastale immobile Arezzo
*
Spese ulteriori a carico della massa Lotto 2 (residuo da distribuire € 12.500,00)
pagina 14 di 16 € 5.334,67= alla delegata Avv. Carla Viti come da liquidazione del Giudice del 29/01/2025 comprensivo di Iva e Cpa;
€ 913,19= all'Arch. come per la perizia utilizzata per la vendita come liquidata dal Giudice Per_6
del Concordato in data 03/02/2017.
RESIDUO € 6.252,14 che vengono imputate a competenze legali dei procuratori dei condividenti:
Poiché la somma residua del lotto 2 non è capiente relativamente ai compensi dei legali delle parti, la parte residua pari ad € 4.880,68 verrà imputata al lotto 1 e più precisamente:
La somma di € 4.880,68, che dovrebbe essere imputata alla massa del lotto 2, viene detratta dal lotto uno.
Nulla residua della massa del lotto 2.
RESIDUO NETTO LOTTO 1 da distribuire € 69.865,76
€ 34.932,88 Parte_4
€ 34.932,88 Parte_5
1. Distribuzione massa quota Parte_1
€ 34.932,88= al Concordato Preventivo n. 12/2015 dell'impresa individuale “Dott.ssa Controparte_2 titolare dell'omonima Farmacia” come previsto all'art. 2 e dall'art.5 dell'Atto di destinazione
[...]
negoziale di beni ex art 2645-ter c.c. a rogito Notaio del 22/05/2015 registrato in Persona_7
Arezzo il 03/06/2015 n. 3426 Serie 1T, trascritto in Arezzo il 03/06/2015 al n. 5375 di particolare.
2. Distribuzione massa quota _1
La quota di proprietà di parte era gravata dalla seguente iscrizione ipotecaria in favore del _1
, pertanto il ricavato dalla vendita della quota di proprietà di verrà così Parte_1 _1
distribuita:
€ 6.914,77 a totale soddisfo del credito portato da sentenza della Corte di Cassazione n. 15324/2015
Iscrizione Ipotecaria del 30/08/2019 n. 1892 di particolare in favore di così composto Parte_1
€ 6.036,48= per capitale (competenze liquidate e accessori)
€ 584.29= per interessi legali dall'emissione della sentenza al 11/09/2024 (data della vendita)
€ 1.336,00= per spese vive per ulteriori iscrizioni ipotecarie su Arezzo.
N.B. le spese per le ulteriori iscrizioni ipotecarie erano già state computate nel precedente riparto.
€ 26.976,11= a quale residuo della quota di sua proprietà _1
*
Somme Versate da per spese di pubblicità _1
€ 1.150,00 versamento del 21/02/2022 fondo spese;
€ 1.000,00 versamento del 02/11/2023 fondo spese;
pagina 15 di 16 € 1.150,00 versamento del 14/03/2024 fondo spese;
€ 3.300,00 Totale
€ 3.298,80
Residua € 1.20
Somme versate da per le spese di aggiudicazione _1
€ 4.370,00 spese di aggiudicazione Lotto 2
€ 6.000,00 spese di aggiudicazione Lotto 1
€ 10.370,00 Totale versato
Spese sostenute € 9.251,35
Somme non utilizzate da restituire € 1.118,65
TOTALE DA RESTITUIRE A € 1.119,85 _1
Arezzo, 24 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Alessia Caprio
pagina 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, nella persona del Giudice unico dott.ssa Alessia Caprio, ha pronunciato ex art. 281-sexies, ult. co., c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 121/2018 promossa da:
, ( ), rappresentato e difeso dall'avv. SIGNORINI Parte_1 C.F._1
RAFFAELLA, ed elettivamente domiciliato in VIA ROMA 147, MONTEVARCHI (AR)
PARTE ATTRICE contro
, ( ) rappresentata e difesa dall'avv. LEANDRI TIZIANA ed _1 C.F._2
elettivamente domiciliata in VIALE ARMANDO DIAZ 2/A, SANSEPOLCRO (AR)
PARTE CONVENUTA
e nei confronti di
, ( ) rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._3
dall'avv. GALLAI GIANFRANCO ed elettivamente domiciliata in via Petrarca n. 71, Arezzo
INTERVENUTA
nonché nei confronti di
“DOTT.SSA Controparte_3 [...]
” con sede a Castiglion Controparte_4
Fibocchi (AR) Via Setteponti n. 13-15/R, iscritto al n. 12/2015 R.C.P. del Tribunale di Arezzo, in persona del liquidatore giudiziale Avvocato a ciò autorizzata dal Giudice Delegato Controparte_5
con provvedimento del 6 aprile 2022, rappresentato e difeso dall'avv. ROSSI BARBARA, ed pagina 1 di 16 elettivamente domiciliato in Via Michelangelo 68, Arezzo
INTERVENUTA
e di
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata, in CP_6 P.IVA_1
forza di procura speciale del 2 novembre 2023, Rep. 314238 Fasc. 43607 a firma del Dott.
[...]
, Notaio in Pordenone, da ( ), rappresentata e difesa dall'avv. Per_1 Parte_2 P.IVA_2
DI ON NT ed elettivamente domiciliata in Via di San Nicola da Tolentino n. 67, Roma;
INTERVENUTA
Oggetto: Divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 19.02.2025, da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato promuoveva il presente giudizio di divisione Parte_1
affinché fosse sciolta la comunione instauratasi con la sorella e relativa a tre distinte masse: _1 una derivante dalla successione ereditaria di e;
l'altra derivante da Persona_2 Persona_3 successione ordinaria a titolo particolare da e l'ultima derivante da successione ereditaria Persona_4
di . Persona_4
Occorre tuttavia precisare, come già rammentato nella sentenza parziale n. 906/2024 del 31.10.2024, che la causa di divisione tra i comproprietari relativa alle suddette masse non è iniziata con l'instaurazione del presente giudizio n. 121/2018, essendosi già protratta per tre gradi di giudizio e conclusa con sentenza definitiva sulle modalità di scioglimento della comunione.
Infatti, il giudizio di divisione aveva avuto inizio in data 01.07.2003 allorché era stato Parte_1
convenuto in giudizio dalla sorella , la quale aveva chiesto al Tribunale di Arezzo - Sezione _1
Distaccata di ON - di pronunciare la divisione delle proprietà immobiliari dei beni pervenuti ai due fratelli in ragione di titoli diversi e diversi danti causa.
Nel giudizio di primo grado, istruito a mezzo di CTU, la causa civile era stata decisa con la sentenza n.
115/2006 Reg. Sent. depositata il 26.9.2006 emessa dal Tribunale di Arezzo -Sezione Distaccata di
ON - in composizione monocratica.
pagina 2 di 16 Tale sentenza veniva appellata da innanzi alla Corte d'Appello di Firenze, la quale, nella Parte_1
causa civile iscritta al n. 1112/2007 R.G. aveva emesso la sentenza n. 452/2013, depositata in cancelleria il 25.3.2013, con cui veniva affermato il diritto del condividente appellante a vedere effettuata la divisione dei beni oggetto di comunione con secondo masse plurime _1
individuate in parte motiva come MASSA A), MASSA B), MASSA C), in relazione ai titoli di provenienza dei beni oggetto di comunione ed in ragione del valore ad essi attribuito dalla CTU svoltasi in primo grado. Veniva dunque revocato il progetto divisionale e le conseguenti assegnazioni di beni in proprietà esclusiva come disposti nella sentenza di primo grado.
La sentenza della Corte d'Appello indicava inoltre i criteri che avrebbe dovuto seguire il giudizio di divisione, stabilendo le assegnazioni dei beni relative alle singole masse nel seguente modo: Massa A): preliminarmente era stato precisato di riferire a tale massa il credito riconosciuto a nella Parte_1 sentenza di primo grado e pari ad € 20.000,00; la Corte adita aveva precisato, altresì, che il valore dei beni come accertato consentiva di soddisfare interamente le quote attribuendo a il bene Parte_1
n. 3) vale a dire l'immobile in RR B.ni (AR) Loc. Penna n. 116 ed a i beni ai nn. 1), _1
per intero, e 2) limitatamente ai fondi, piano primo e piano terzo;
Massa B): bene non divisibile del quale si sarebbe dovuta effettuare la vendita ex art. 720 c.c.; Massa C): bene non divisibile del quale si sarebbe dovuta effettuare la vendita ex art 720 c.c.
Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze proponeva ricorso per Cassazione, _1
che veniva dichiarato inammissibile con la sentenza n. 15324/2015, con conseguente definitività delle statuizioni contenute nella sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 452/2013, passate in giudicato.
L'attore instaurava dunque il presente giudizio n. 121/2018 RG, chiedendo procedersi Parte_1
alla divisione seguendo i criteri e le modalità indicate nella sentenza della Corte d'Appello di Firenze n.
452 del 25.3.2013, divenuta definitiva.
Il presente giudizio, pertanto, ha ad oggetto la concreta attuazione della divisione secondo i principi e le modalità disposte con la sentenza n. 452/2013 della Corte d'Appello di Firenze, passata in giudicato.
Le tre masse individuate dalla sentenza n. 452/2013 della Corte di Appello di Firenze sui beni oggetto dell'odierno giudizio ricomprendevano:
-MASSA A): beni caduti in successione per la quota di un mezzo ciascuno per successione ereditaria di e ed esattamente: 1) appartamento posto in ON (AR) Via Persona_2 Persona_3
Basento n. 1 piano terra con garage del valore € 260.000,00; 2) immobile in ON (AR) Via
Trieste valore € 160.000,00; 3) immobile agricolo con terreni in RR B.ni (AR) Loc. Penna del valore € 380.000,00
pagina 3 di 16 -MASSA B): beni in comunione ordinaria per successione a titolo particolare di per la Persona_4
quota di ½ ciascuno dei condividenti: 1) piena proprietà di appartamento per civile abitazione posto in
ON (AR) Via Basento n. 1 piano primo.
- MASSA C) beni in comunione per successione ereditaria ab intestato di , in quote uguali Persona_4
di ½ ciascuno: 1) piena proprietà su immobile sito in Comacchio (FE) Loc. Lido di Spina, Via Perugino
n. 6.
Rigettata la richiesta di nuova consulenza estimativa richiesta da , il Giudice pro tempore _1
con ordinanza del 24.10.2018 predisponeva i progetti di divisione delle tre masse (A, B e C), come individuate dalla Corte di Appello di Firenze e fissava l'udienza ex art. 789 c.p.c. durante la quale le parti non raggiungevano alcun accordo.
La causa, all'udienza del 19.12.2019, veniva dunque trattenuta in decisione.
All'esito del deposito delle comparse conclusionali veniva emessa dal Tribunale di Arezzo la sentenza parziale n. 286/2020 che, in esecuzione della sentenza definitiva della Corte d'Appello di Firenze n.
452/2013, assegnava a , previo riferimento a tale massa del credito riconosciuto a Parte_1 [...]
nella sentenza di primo grado e pari ad euro 20.000,00, la piena proprietà del bene n. 3) di cui Pt_1
alla Massa A) e cioè l'immobile in RR AC (AR) Loc. Penna n. 116 individuato al
Catasto Terreni di detto Comune al foglio 36 part.lla 6, bosco misto, classe 3 di mq. 1415 R.D. € 1,02 e
R.A. € 0,22, foglio 36 part.lla 12, porzione AA, vigneto, classe 1, di mq. 2000, R.D. € 11,36 e R.A. €
8,26 e porzione AB (stessi foglio e particella), seminativo arborato, classe 3 di mq. 330 R.D. € 1,70 e
R.A. € 0,85, foglio 36 part.lla 196 uliveto vigneto mq. 15871 R.D. € 90,16 e R.A. € 65,57, foglio 36 part.lla 195 mq.1429 ente urbano senza reddito e foglio 36 part.lla 169 ente urbano di mq. 230 senza reddito.
Assegnava inoltre a la proprietà esclusiva del piano secondo e del piano quarto Parte_1
dell'immobile posto in ON (AR), Via Trieste n. 25 rappresentato al CF di tale Comune al foglio 11 part.lla 121 sub. 3 cat. A/5 classe 4 vani 2,5 R.C. € 129,11, piano 2, e foglio 11 part.lla 121 sub. 5 cat. A/5 classe 1 vani 2,5 R.C. € 80,18, piano 4.
Assegnava a i beni di cui al n. 1) della Massa A), cioè la piena proprietà di appartamento _1
con garage posto in ON (AR,) Via Basento n. 1 piano terreno catastalmente rappresentato al
CF al foglio 14 part.lla 416 sub. 1 categoria A/2 classe 2 di vani 8 e R.C. € 702,38, e al n. 2) della massa A), limitatamente ai fondi, piano primo e piano terzo dell'immobile sito in ON (AR),
Via Trieste n. 25, catastalmente individuato al CF al foglio 11 part.lla 121 sub. 1 cat. C/2 classe 4 mq.
32 R.C. € 114,03, i fondi, al foglio 11 part.lla 121 sub. 2 cat. A/5 classe 4 di vani 2,5 R.C. € 129,11 il piano 1 e foglio 11 part.lla 121 sub. 4 cat. A/5 classe 4 vani 2 e R.C. € 103,29 il piano 3.
pagina 4 di 16 Con la sentenza parziale suddetta, veniva dunque sciolta la comunione tra i condividenti relativa alla massa A, la causa veniva poi rimessa sul ruolo per procedersi alla vendita dei beni di cui alle masse B)
e C), comprendenti immobili non comodamente divisibili e su cui non era stato raggiunto un accordo tra le parti.
Le operazioni di vendita venivano delegate al professionista designato, avv. Carla Viti.
Venivano dunque integrate le alcune carenze documentali riscontrate ai fini della vendita nonché trascritta la domanda di divisione.
Si costituiva altresì ai sensi dell'art. 1113 c.c. in nome e per conto di nella CP_7 CP_8
qualità di soggetto a favore del quale risultano iscritte ipoteche sui beni oggetto di divisione, cui è succeduta, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., costituitasi con comparsa del 05.03.2024. Controparte_6
L'immobile di cui alla massa C (lotto 2), ossia l'immobile sito in Comacchio (FE), loc. Lido di Spina, via Perugino n. 6, identificato al Catasto fabbricati del Comune di Comacchio (FE) foglio 78, particella
101, subalterno 4, graffata con Foglio 78 particella 270, Categoria A/2, Classe 2, vani 3,5, rendita catastale € 488,05, veniva aggiudicato in data 05.09.2023 al prezzo di € 125.000,00 in favore di _1
ed il G.I. pro tempore emetteva decreto di trasferimento del suddetto immobile in favore
[...] dell'aggiudicatario in data 01.02.2024 nonché disponeva, in data 18.03.2024, che il professionista delegato predisponesse un progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita del lotto 2
(massa C).
Il professionista delegato, avv. Viti, previa interlocuzione con le parti e precisazione dei crediti, predisponeva un progetto di riparto parziale relativo alla vendita del bene di cui alla massa C (lotto 2),
a fronte del quale tuttavia alcune parti facevano pervenire osservazioni. Su tali osservazioni il delegato alle vendite prendeva posizione formulando le proprie valutazioni, depositate unitamente al progetto di distribuzione relativo alle somme ricavate dalla vendita del lotto 2 (massa C) in data 31.05.2024. A seguito della liquidazione delle competenze maturate per le operazioni di vendita in favore degli ausiliari, il professionista delegato ha depositato il progetto di distribuzione aggiornato in data
22.08.2024.
All'udienza del 16.10.2024, preso atto che fossero sorte questioni in ordine al progetto di distribuzione parziale predisposto dal professionista delegato per il lotto 2 – , è stata fissata successiva Pt_3
udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c., al fine di dirimere con sentenza, ex artt. 789 e 187 c.p.c., le contestazioni sorte in ordine alle modalità della divisione.
Pertanto, con la sentenza n. 906/2024 del 31.10.2024, si è provveduto a sciogliere la comunione tra i condividenti relativa al lotto 2 – Massa C, mediante adozione, per le ragioni diffusamente espresse in pagina 5 di 16 parte motiva, del progetto di distribuzione indicato in dispositivo, e la causa è stata rimessa sul ruolo al fine di verificare l'andamento delle operazioni divisionali relative all'ultima massa per cui doveva essere sciolta la comunione, ossia il lotto 1 – Massa B (immobile sito in ON (AR), Via
Basento n. 1 e censito al catasto dei fabbricati del predetto comune al foglio 14, particella 416, subalterno 2).
Tale immobile veniva aggiudicato in data 11.09.2024 al prezzo di € 106.000,00 in favore di _1
e, saldato il prezzo, veniva emesso decreto di trasferimento del suddetto immobile in favore dell'aggiudicatario in data 23.12.2024. Il delegato alle vendite predisponeva dunque il progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla suddetta vendita nonché di quelle accantonate dalla distribuzione delle somme ricavate dalla vendita del lotto 2.
All'udienza del 19.02.2025, preso atto che fossero sorte questioni in ordine al progetto di distribuzione predisposto dal professionista delegato, ossia questioni sulle modalità con cui devono essere concretamente eseguite le operazioni divisionali relative al lotto 1 – Massa B, le parti sono state invitate a precisare le conclusioni e alla discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., al fine di dirimere le contestazioni sorte in ordine alle modalità della divisione con sentenza, ex artt. 789 e 187 c.p.c., nonché ex art. 281-sexies, ult. co., c.p.c. (così come modificato dal d.lgs. n. 164/2024).
Ciò premesso, si rileva quanto segue in ordine alle modalità di distribuzione del ricavato dalla vendita del lotto 1- Massa B.
Il professionista delegato, unitamente al piano di riparto depositato il 13.02.2025, predisposto secondo le indicazioni già espresse nella precedente sentenza parziale n. 906/2024, non appellata da alcuna delle parti, ha dato di aver ricevuto osservazioni sul progetto di distribuzione predisposto, nei termini indicati, dall'avv. Rossi quale difensore costituito del Concordato preventivo n. 12/2015 e ha espresso le proprie valutazioni su tali osservazioni unitamente al deposito del piano di riparto.
Con successivo deposito del 17.02.2025 il delegato alle vendite, avv. Viti, ha dato atto di aver ricevuto a mezzo pec dalla parte personalmente alcune considerazioni critiche in ordine al Parte_1
progetto di distribuzione predisposto dal delegato, peraltro inviate anche alla casella di posta elettronica del giudice (come si evince dalla pec allegata alla nota di deposito del delegato del 17.02.2025). Il delegato, pur nella consapevolezza dell'irritualità delle osservazioni, che ha allegato alla propria nota, ha comunque preso posizione sulle stesse confermando il progetto di distribuzione depositato.
All'udienza del 19.02.2025 il difensore di parte attrice ha confermato che le suddette osservazioni erano da attribuirsi e da considerarsi di provenienza della parte personalmente, formulando, invece, alcune osservazioni in ordine ad un errore di conteggio delle spese di trascrizione (accolte e rettificate in sede di udienza dal delegato alle vendite e, dunque, per quanto rileva in questa sede, superate)
pagina 6 di 16 nonché formulando deduzioni sulle spese di lite del presente giudizio, rimettendosi al Tribunale per la loro liquidazione e chiedendo primariamente che le stesse fossero poste a carico della parte convenuta
, da considerarsi soccombente. Ha altresì espresso dichiarazione di antistatarietà ex art. 93 _1
c.p.c. (cfr. verbale d'udienza del 19.02.2025: “L'avv. Signorini rileva che le osservazioni trasmesse da
provengono dalla parte personalmente;
rileva altresì che per la difesa le osservazioni al Parte_1
piano di riparto attengono unicamente alle spese per iscrizione ipotecarie, verificate in questa sede dal delegato ed accolte, e dunque superate. L'avv. Signorini insiste per la refusione delle spese di lite a carico della controparte ed in favore di come da sentenza n. 286/2020 emessa in questo Parte_1 giudizio. Si dichiara antistataria per le spese di questo giudizio”).
Il difensore di parte convenuta, invece, si è associato alle deduzioni del delegato alle vendite, evidenziando che ai fini delle spese di lite in alcun modo la convenuta avrebbe potuto _1 considerarsi soccombente, essendo l'unica parte che ha sostenuto gli anticipi degli esborsi necessari per la prosecuzione delle operazioni divisionali (cfr. verbale di udienza del 19.02.2025).
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
Innanzitutto, si evidenzia che vanno considerate inammissibili le osservazioni al progetto di distribuzione predisposto dal delegato alle vendite trasmesse dalla parte personalmente, , Parte_1
al professionista delegato nonché alla casella di posta elettronica del sottoscritto giudice.
Nei giudizi civili la difesa tecnica a mezzo di avvocato è obbligatoria e necessaria, come inequivocabilmente previsto dall'art. 82 c.p.c. Non vertendosi, nel caso di specie, in alcuna delle ipotesi, espressamente indicate dalla legge, in cui è consentita la difesa personale della parte (cfr. artt.
82 e 86 c.p.c.) va necessariamente escluso che la parte possa, senza il tramite del proprio difensore, articolare difese, eccezioni e contestazioni produttive di validi effetti nel processo. Pertanto, posto che nel caso in esame la parte attrice è costituita in giudizio a mezzo del proprio difensore, ogni istanza, memoria e difesa non può che essere ritualmente esplicitata secondo una duplice concorrente condizione: a) deve provenire direttamente dal difensore costituito in giudizio per quella parte, b) deve osservare la normativa processuale vigente, ossia essere espressione di una facoltà processuale riconosciuta e consentita dalla legge ed essere depositata nel fascicolo telematico.
Tale principio è stato affermato anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, che ha avuto modo di chiarire che “Il diritto di ogni cittadino di difendersi da sé o con il ministero di un difensore in ogni stato e grado di giudizio, previsto dall'art. 6 della CEDU, non comprende la facoltà della parte che abbia già nominato il proprio difensore di esercitare attività difensiva (nella specie, di inviare atti al giudice) indipendentemente e, quindi, eventualmente anche in potenziale contrasto con le scelte tecniche del proprio difensore, potendo tale condotta costituire fonte di inefficienza e confusione
pagina 7 di 16 per l'intero processo (particolarmente per quello civile) e, quindi, di potenziale menomazione per la difesa della stessa parte.” (così Cass. n. 22186/2009, cfr. anche, più di recente, Cass. n. 39551/2021:
“Il diritto di ogni cittadino di difendersi da sé o con il ministero di un difensore in ogni stato e grado di giudizio, previsto dall'art. 6 CEDU, non comprende la facoltà della parte di esercitare attività difensiva (nella specie, di proporre ricorso per cassazione) indipendentemente e, quindi, eventualmente anche in potenziale contrasto con le scelte tecniche del proprio difensore, potendo tale condotta costituire fonte di inefficienza e confusione per l'intero processo e, quindi, di potenziale menomazione per la difesa della stessa parte. Né, a tale conclusione si oppone il comma 3, lett. c), dell'articolo menzionato, che si riferisce solo al processo penale e non a quello civile.”).
Non possono, dunque, essere tenute in considerazione in questa sede decisoria le osservazioni e considerazioni formulate e trasmesse personalmente dalla parte , che vanno dichiarate Parte_1
inammissibili e non possono essere esaminate.
Vanno invece esaminate le contestazioni al progetto di distribuzione predisposto dal professionista ritualmente formulate e trasmesse al delegato alla vendita unicamente dal Concordato preventivo n.
12/2015. Vanno altresì considerate le ulteriori deduzioni dei difensori delle parti emerse all'udienza del
19.02.2025 in punto di spese di lite, che possono tuttavia essere esaminate congiuntamente alle osservazioni del Concordato preventivo n. 12/2015 in quanto attinenti alla medesima questione di fondo, ossia alla determinazione e all'inserimento delle spese legali nel progetto di distribuzione.
In particolare, nelle osservazioni ritualmente trasmesse al delegato alle vendite, il Concordato preventivo n. 12/2015 si duole della circostanza che sia stata riconosciuta in prededuzione la liquidazione dei compensi dei legali dei condividenti, ossia di parte attrice e di parte convenuta, osservando, in sostanza, che: a) sarebbero state conteggiate le spese di lite relative ai compensi del legale di una delle due parti (parte attrice), sebbene quest'ultimo al momento della redazione del piano di riparto non avesse richiesto la relativa liquidazione;
b) le spese non dovrebbero farsi gravare sulla massa in prededuzione, dovendosi applicare l'ordinario criterio della soccombenza;
c) che tali spese sarebbero state fatte gravare proporzionalmente sui lotti 1 e 2 in base al loro valore ma, per la parte incapiente del lotto 2, sarebbero state fatte gravare sul lotto 1.
Sul punto, appaiono corrette e vanno confermate le risposte alle osservazioni formulate dal Concordato preventivo n. 12/2015 già esposte dal delegato alle vendite nella nota di deposito del 13.02.2025.
Infatti, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che le spese necessarie allo scioglimento della comunione devono essere poste a carico di tutti i condividenti in proporzione alle rispettive quote, non facendosi applicazione degli ordinari criteri di soccombenza, in considerazione della peculiarità dei giudizi divisionali, ove il giudizio è sorretto dall'interesse comune delle parti allo pagina 8 di 16 scioglimento della comunione (cfr. Cass. n. 7059/2002: “Nei giudizi di divisione vanno poste a carico della massa le spese che sono servite a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, sono state necessitate da eccessive pretese o da inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte.”, ma cfr. anche, in continuità con il suddetto principio di diritto, anche Cass. n. 3083/2006, Cass. n. 22903/2013, Cass. n. 1635/2020; Cass. n.
12068/2024).
Tra le spese necessarie allo scioglimento della comunione vanno considerate anche quelle di assistenza legale, dal momento che, come sopra evidenziato, le parti non possono stare in giudizio senza l'assistenza di un difensore, dovendosi applicare i principi generali sulla soccombenza unicamente per le spese processuali ulteriori ed estranee all'ordinario svolgimento dell'iter giudiziale finalizzato allo scioglimento della comunione.
Nel caso di specie, va osservato che le spese occasionate da procedimenti conseguiti ad attività processuali ulteriori e non necessarie, e dunque sottratte al suddetto principio, quali quelle relative al sub-procedimento di opposizione all'aggiudicazione del lotto 2 promosso dalla parte attrice (RG 121-
1/2018), sono già state autonomamente liquidate in tale sede sulla base degli ordinari criteri di soccombenza.
Non risulta ostativa all'inclusione dei compensi professionali dei legali di entrambi i condividenti nel progetto di distribuzione la circostanza allegata dal difensore del Concordato n. 12/2015 per cui il difensore di parte attrice non avrebbe preventivamente chiesto al delegato l'inserimento di tali spese nel piano di riparto, poiché si rileva che, trattandosi di spese legali, le stesse sono spese necessarie e comunque da liquidarsi, all'esito del giudizio, a carico della massa, secondo i parametri vigenti di cui al d.m. n. 55/2014 e ss.mm.ii. Peraltro, sul punto va rilevato che, in ogni caso, il difensore di parte attrice ha chiesto la liquidazione del proprio compenso all'udienza del 19.02.2025, rimettendosi al Tribunale per la quantificazione e formulando dichiarazione di antistatarietà ex art. 93 c.p.c., sicché la contestazione sul punto appare comunque in concreto superata.
Con riferimento alla quantificazione, va rilevato che il delegato ha inserito le spese legali nel progetto di distribuzione attestandosi sui valori minimi determinati dal d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, per lo scaglione di riferimento (cause dal valore compreso tra € 52.000 ed €
260.000). Pertanto, anche la quantificazione di tali spese appare corretta e conforme ai parametri vigenti, considerato altresì che i minimi tabellari sono inderogabili, come sancito dall'art. 4, d.m. n.
55/2014, così come modificato dal d.m. n. 37/2018 (e ribadito da Cass. n. 10438/2023 e Cass. n.
11102/2024).
pagina 9 di 16 Infine, per quanto attiene alla contestazione mossa dal Concordato n. 12/2015 relativa alla distribuzione proporzionale delle spese legali sui lotti 1 e 2, appaiono esaustive e condivisibili le risposte alle osservazioni formulate sul punto dal delegato alle vendite e depositate il 13.02.2025 Si tratta, infatti, di una mera operazione contabile per semplificare la procedura di distribuzione, avendo in precedenza effettuato per il lotto 2 una distribuzione parziale, finalizzata unicamente di evitare di procedere alla richiesta di restituzione somme già versate, per poi renderle nella massa del ricavato del lotto ancora da distribuire, non trattandosi di incapienza del ricavato del lotto, ma di incapienza dell'accantonamento del lotto precedente.
Ciò chiarito in ordine alle contestazioni sorte sulle modalità di distribuzione del ricavato derivante dalle operazioni di vendita del lotto 1 – Massa B, in questa sede si conferma e si approva il progetto di distribuzione delle somme derivate dallo scioglimento della comunione tra condividenti relativa al bene di cui al lotto 1 – Massa B nonché del residuo accantonato dalla distribuzione del lotto 2 – Pt_3
(cfr. sentenza parziale n. 906/2024 del 31.10.2024) predisposto dal delegato alle vendite e depositato il
13.02.2025, così come rettificato all'udienza del 19.02.2025.
Nell'adozione del progetto di distribuzione, quanto alle spese legali dei condividenti, si tiene conto della circostanza che sia l'avv. Raffaella Signorini, difensore di , che l'avv. Tiziana Parte_1
Leandri, difensore di , all'udienza del 19.02.2025 si sono dichiarati antistatari ai sensi _1 dell'art. 93 c.p.c., disponendo la distrazione di tali somme in loro diretto favore.
Si rammenta, infatti, che la dichiarazione di antistatarietà ex art. 93 c.p.c. non è sindacabile dal giudice
(cfr. Cass. n. 34202/2024: “In tema di spese giudiziali, il difensore munito di procura, il quale chieda la distrazione, a proprio favore, delle spese di giudizio e degli onorari, dichiarando di avere anticipato le prime e di non avere ricevuto i secondi, deve ottenere il relativo provvedimento sulla base della sua semplice dichiarazione, la quale non può essere sindacata dal giudice.”) e che la distrazione dei compensi in favore del difensore che si dichiari antistatario va disposta anche qualora non vi sia un provvedimento di condanna alle spese, operando in qualsiasi procedimento che si concluda determinando una definitiva allocazione del carico delle spese processuali (cfr. Cass n. 3879/2000:
“l'istituto della distrazione delle spese giudiziali ha carattere generale e può trovare applicazione non solo nei procedimenti che si concludano con una sentenza di condanna al pagamento delle spese giudiziali nei confronti della parte soccombente, secondo la formulazione letterale dell'art. 93 cod. proc. civ., ma in qualsiasi procedimento che si concluda con un provvedimento che comporti la attribuzione definitiva del carico delle spese giudiziali, quale che sia il criterio al quale si informi la disciplina delle spese anticipate dal difensore con procura e degli onorari non riscossi e, quindi, opera anche nel processo di esecuzione forzata nel quale il giudice dell'esecuzione, determinate le spese del
pagina 10 di 16 processo esecutivo, ne dispone il pagamento a favore del difensore del creditore che abbia dichiarato di averle anticipate”).
Tutto quanto sopra considerato, viene adottato il seguente progetto di distribuzione relativo al lotto 1 –
Massa B nonché al residuo accantonato del lotto 2- Massa C, già distribuito con la sentenza parziale n.
906/2024:
RICAVATO DELLA VENDITA lotto 1: € 106.000,00
RICAVATO DALLA VENDITA lotto 2: € 125.000,00 già distribuito con un residuo da distribuire pari ad € 12.500,00 dell'accantonamento nel riparto parziale.
LOTTO 1
Spese a carico della massa:
€ 1.535,00= annotamenti
€ 10.062,90= competenze liquidate in favore della delegata comprensivo di Iva e cpa in data
29/01/2025
€ 2.285,16= competenze liquidate ad IVG con provvedimento del 22/01/2025.
€ 140,00= a , liquidazione del 14/01/2025, per cambio serratura. CP_9
€ 3.181,26= a Geom. per la perizia utilizzata per la vendita come liquidata dal Giudice del Per_5
Concordato in data 25/01/25.
€ 1.298,37 all'Arch. come per la perizia utilizzata per la vendita come liquidata dal Giudice Per_6
del Concordato in data 03/02/2017.
€ 14.327,28= da imputare per competenze legali in favore delle parti al lotto 1 come sotto specificate:
Competenze legali totali che si liquidano per le parti e a carico della massa Parte_1 _1
pro quota in base al valore dei due lotti
€ 10.289,71= per competenze legali dell'Avv. Raffaella Signorini, parte da distrarsi in Parte_1 favore del procuratore di parte attrice che si è dichiarato antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Di cui € 4.720,30 a carico del Lotto 1 (45,8874%) e € 5.566,41 a carico del lotto 2 (54,1126%)
€ 10.289,71= per competenze legali dell'Avv. Tiziana Leandri, parte da distrarsi in favore _1 del procuratore di parte convenuta che si è dichiarato antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Di cui € 4.720,30 a carico del Lotto 1 (45,8874%) e € 5.566,41 a carico del lotto 2 (54,1126%)
*
Spese Vive sostenute interamente da per la vendita lotto 1: _1
€ 404,00 pubblicazione PVP
€ 417,50= 50% spese per la pubblicità per la prima vendita non tenutasi.
€ 1.958,10= spese di pubblicità per le ulteriori tre vendite.
pagina 11 di 16 € 310,67 Trascrizione domanda di divisione del 2003 su Arezzo
Totale di € 3.090,27 a per spese effettuate per la vendita. _1
Spese Vive sostenute da Parte_1
€ 214,00 certificazione ipocatastale immobile Arezzo
*
Spese ulteriori a carico della massa Lotto 2 (residuo da distribuire € 12.500,00)
€ 5.334,67= alla delegata Avv. Carla Viti come da liquidazione del Giudice del 29/01/2025 comprensivo di Iva e Cpa;
€ 913,19= all'Arch. come per la perizia utilizzata per la vendita come liquidata dal Giudice Per_6
del Concordato in data 03/02/2017.
RESIDUO € 6.252,14 che vengono imputate a competenze legali dei procuratori dei condividenti:
Poiché la somma residua del lotto 2 non è capiente relativamente ai compensi dei legali delle parti, la parte residua pari ad € 4.880,68 verrà imputata al lotto 1 e più precisamente:
La somma di € 4.880,68, che dovrebbe essere imputata alla massa del lotto 2, viene detratta dal lotto uno.
Nulla residua della massa del lotto 2.
RESIDUO NETTO LOTTO 1 da distribuire € 69.865,76
€ 34.932,88 Parte_4
€ 34.932,88 Parte_5
1. Distribuzione massa quota Parte_1
€ 34.932,88= al Concordato Preventivo n. 12/2015 dell'impresa individuale “Dott.ssa Controparte_2 titolare dell'omonima Farmacia” come previsto all'art. 2 e dall'art.5 dell'Atto di destinazione
[...]
negoziale di beni ex art 2645-ter c.c. a rogito Notaio del 22/05/2015 registrato in Persona_7
Arezzo il 03/06/2015 n. 3426 Serie 1T, trascritto in Arezzo il 03/06/2015 al n. 5375 di particolare
2. Distribuzione massa quota _1
La quota di proprietà di parte era gravata dalla seguente iscrizione ipotecaria in favore del _1
, pertanto il ricavato dalla vendita della quota di proprietà di verrà così Parte_1 _1
distribuita:
€ 6.914,77 a totale soddisfo del credito portato da sentenza della Corte di Cassazione n. 15324/2015
Iscrizione Ipotecaria del 30/08/2019 n. 1892 di particolare in favore di così composto Parte_1
€ 6.036,48= per capitale (competenze liquidate e accessori)
€ 584.29= per interessi legali dall'emissione della sentenza al 11/09/2024 (data della vendita)
€ 1.336,00= per spese vive per ulteriori iscrizioni ipotecarie su Arezzo.
pagina 12 di 16 N.B. le spese per le ulteriori iscrizioni ipotecarie erano già state computate nel precedente riparto.
€ 26.976,11= a quale residuo della quota di sua proprietà _1
*
Somme Versate da per spese di pubblicità _1
€ 1.150,00 versamento del 21/02/2022 fondo spese;
€ 1.000,00 versamento del 02/11/2023 fondo spese;
€ 1.150,00 versamento del 14/03/2024 fondo spese;
€ 3.300,00 Totale
€ 3.298,80
Residua € 1.20
Somme versate da per le spese di aggiudicazione _1
€ 4.370,00 spese di aggiudicazione Lotto 2
€ 6.000,00 spese di aggiudicazione Lotto 1
€ 10.370,00 Totale versato
Spese sostenute € 9.251,35
Somme non utilizzate da restituire € 1.118,65
TOTALE DA RESTITUIRE A € 1.119,85 _1
Il progetto di distribuzione adottato tiene dunque in considerazione sia le precisazioni relative ai conteggi per spese di iscrizioni ipotecarie emerse all'udienza del 19.02.2025 (cfr. verbale di udienza), sia della dichiarazione di antistatarietà resa in tale sede dai procuratori costituiti delle parti necessarie del presente giudizio di divisione, avv. Signorini e avv. Leandri, in favore delle quali viene disposta la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
• preso atto dello scioglimento della comunione relativa al bene di cui alla Massa B (lotto 1: immobile sito in ON (AR), Via Basento n. 1 e censito al catasto dei fabbricati del predetto Comune al foglio 14, particella 416, subalterno 2) a seguito delle operazioni di vendita all'asta, dispone procedersi alla divisione delle somme ricavate dalle operazioni di vendita del lotto 1 nonché delle somme accantonate dalla divisione del lotto 2 secondo il seguente progetto di distribuzione:
RICAVATO DELLA VENDITA lotto 1: € 106.000,00
pagina 13 di 16 RICAVATO DALLA VENDITA lotto 2: € 125.000,00 già distribuito con un residuo da distribuire pari ad € 12.500,00 dell'accantonamento nel riparto parziale.
LOTTO 1
Spese a carico della massa:
€ 1.535,00= annotamenti
€ 10.062,90= competenze liquidate in favore della delegata comprensivo di Iva e cpa in data
29/01/2025
€ 2.285,16= competenze liquidate ad IVG con provvedimento del 22/01/2025.
€ 140,00= a , liquidazione del 14/01/2025, per cambio serratura. CP_9
€ 3.181,26= a Geom. per la perizia utilizzata per la vendita come liquidata dal Giudice del Per_5
Concordato in data 25/01/25.
€ 1.298,37 all'Arch. come per la perizia utilizzata per la vendita come liquidata dal Giudice Per_6
del Concordato in data 03/02/2017.
€ 14.327,28= da imputare per competenze legali in favore delle parti al lotto 1 come sotto specificate:
Competenze legali totali che si liquidano alle parti e a carico della massa pro Parte_1 _1
quota in base al valore dei due lotti
€ 10.289,71= per competenze legali dell'Avv. Raffaella Signorini, parte da distrarsi in Parte_1 favore del procuratore di parte attrice che si è dichiarato antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Di cui € 4.720,30 a carico del Lotto 1 (45,8874%) e € 5.566,41 a carico del lotto 2 (54,1126%)
€ 10.289,71= per competenze legali dell'Avv. Tiziana Leandri, parte da distrarsi in favore _1 del procuratore di parte convenuta che si è dichiarato antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Di cui € 4.720,30 a carico del Lotto 1 (45,8874%) e € 5.566,41 a carico del lotto 2 (54,1126%)
*
Spese Vive sostenute interamente da per la vendita lotto 1: _1
€ 404,00 pubblicazione PVP
€ 417,50= 50% spese per la pubblicità per la prima vendita non tenutasi.
€ 1.958,10= spese di pubblicità per le ulteriori tre vendite.
€ 310,67 Trascrizione domanda di divisione del 2003 su Arezzo
Totale di € 3.090,27 a per spese effettuate per la vendita. _1
Spese Vive sostenute da Parte_1
€ 214,00 certificazione ipocatastale immobile Arezzo
*
Spese ulteriori a carico della massa Lotto 2 (residuo da distribuire € 12.500,00)
pagina 14 di 16 € 5.334,67= alla delegata Avv. Carla Viti come da liquidazione del Giudice del 29/01/2025 comprensivo di Iva e Cpa;
€ 913,19= all'Arch. come per la perizia utilizzata per la vendita come liquidata dal Giudice Per_6
del Concordato in data 03/02/2017.
RESIDUO € 6.252,14 che vengono imputate a competenze legali dei procuratori dei condividenti:
Poiché la somma residua del lotto 2 non è capiente relativamente ai compensi dei legali delle parti, la parte residua pari ad € 4.880,68 verrà imputata al lotto 1 e più precisamente:
La somma di € 4.880,68, che dovrebbe essere imputata alla massa del lotto 2, viene detratta dal lotto uno.
Nulla residua della massa del lotto 2.
RESIDUO NETTO LOTTO 1 da distribuire € 69.865,76
€ 34.932,88 Parte_4
€ 34.932,88 Parte_5
1. Distribuzione massa quota Parte_1
€ 34.932,88= al Concordato Preventivo n. 12/2015 dell'impresa individuale “Dott.ssa Controparte_2 titolare dell'omonima Farmacia” come previsto all'art. 2 e dall'art.5 dell'Atto di destinazione
[...]
negoziale di beni ex art 2645-ter c.c. a rogito Notaio del 22/05/2015 registrato in Persona_7
Arezzo il 03/06/2015 n. 3426 Serie 1T, trascritto in Arezzo il 03/06/2015 al n. 5375 di particolare.
2. Distribuzione massa quota _1
La quota di proprietà di parte era gravata dalla seguente iscrizione ipotecaria in favore del _1
, pertanto il ricavato dalla vendita della quota di proprietà di verrà così Parte_1 _1
distribuita:
€ 6.914,77 a totale soddisfo del credito portato da sentenza della Corte di Cassazione n. 15324/2015
Iscrizione Ipotecaria del 30/08/2019 n. 1892 di particolare in favore di così composto Parte_1
€ 6.036,48= per capitale (competenze liquidate e accessori)
€ 584.29= per interessi legali dall'emissione della sentenza al 11/09/2024 (data della vendita)
€ 1.336,00= per spese vive per ulteriori iscrizioni ipotecarie su Arezzo.
N.B. le spese per le ulteriori iscrizioni ipotecarie erano già state computate nel precedente riparto.
€ 26.976,11= a quale residuo della quota di sua proprietà _1
*
Somme Versate da per spese di pubblicità _1
€ 1.150,00 versamento del 21/02/2022 fondo spese;
€ 1.000,00 versamento del 02/11/2023 fondo spese;
pagina 15 di 16 € 1.150,00 versamento del 14/03/2024 fondo spese;
€ 3.300,00 Totale
€ 3.298,80
Residua € 1.20
Somme versate da per le spese di aggiudicazione _1
€ 4.370,00 spese di aggiudicazione Lotto 2
€ 6.000,00 spese di aggiudicazione Lotto 1
€ 10.370,00 Totale versato
Spese sostenute € 9.251,35
Somme non utilizzate da restituire € 1.118,65
TOTALE DA RESTITUIRE A € 1.119,85 _1
Arezzo, 24 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Alessia Caprio
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