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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/08/2025, n. 3383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3383 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10380/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del la Giudice dr. Grazia Roscigno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10380/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
con il patrocinio dell'avv. CARRELLA ANTONIO C.F._3
ATTORI contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
CHIOSI KETURA
(C.F. , Controparte_3 P.IVA_2
(C.F. ) con il patrocinio P.IVA_3 Controparte_4 dell'AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE di SALERNO
CONVENUTI
Oggetto: Morte CONCLUSIONI
Parte attorea: «Voglia l'on.le Tri bunale adito, respinta ogni contrari a istanza, eccezione e difesa, tenuto conto della statuizione di condanna generica resa in sede penale nei confront i dei c onvenuti in solido, affermata in ogni caso la responsabilità del dott. in proprio n onché quale sindaco e Controparte_5 ufficiale di Governo, in ordine al decesso della sig.ra a) Controparte_6 condannare il prede tto convenuto in solido con il n pe rsona del Controparte_2
Sindaco legale rappresentante p.t., con la Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente legale rappresentante p.t. e con il CP_4 pagi na 1 di 15 del per sona del p.t., al pagamento in favore di ciascuno CP_7 CP_8 degli istanti della somma di euro 80.000,00, ovvero di quella anche maggiore ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento di tutti i da nni da essi subiti p er la morte della n onna, oltre inte ressi e ri valutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla data dell'evento (5.5.1998) fino al soddisfo;
b) condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese e competenze di causa, da attribuirsi al sottoscritto difensore che dichiara di averne fatto anticipo .»
: « l'Ecc.mo Tribunale adito voglia in tutti i giudizi Controparte_2 Per_1 pendenti innanzi al Tribunale di Salerno precisare una connessione oggettiva e parzialmente soggettiva in tutti i giudizi che interessano la frana di e CP_2 stabilire un unico regolamento affinchè non vi sia una disparità di trattamento per gli attori e pe r i l convenuto. Nel merito rigettare la domanda in quanto inammissibile ed improcedibile ne i confronti del d in ogni caso infondata in fatto ed in diritto con Controparte_2 ogni conseguenza di legge e i noltre poiché il danno n o n è stato provato né documentato. In via del tutto subordinata qualora l'Ecc.mo Tribunale adito voglia accogliere, se pur parzialmente la richiesta degli attori di condanna in solido, attenuare le corresponsabilità secondo un criterio graduato e di gradualità, affinchè le somme eventualmente dovute a titol o risarcitorio siano liquidate ne i l i miti dell'effettivo dovuto e provato, essendo l'onere del la prova, in tal senso, incombente sulle parti attore e si contesta la richiesta di CTU poiché il presunto danno non è stato certificato da documentazione medica pertanto una documentazione odierna non può essere in nessun caso presa in esame. Inoltre, si contesta sin da ora l'eventuale domanda riconvenzionale dell'Avvocatura dello Stato se propo sta poiché tale azione dovrebbe essere proposta in un nu ovo giudizio non u nito al pr esente, e non se ne accetta il contraddittorio poi ché tale eventuale domanda è inammissibile ed irr ituale ed inoltre l'azione così come proposta si è prescritta per i soggetti sopra nominati poiché non si sono costituite parte civile nel procedime nto penale ed essendo trascorsi 17 anni non ha diritto a nessun risarcimento del danno. » P,C.d.M. e Interno: « “Rigettare la domanda attorea in CP_4 quanto infondata in fatto o in diritto e comunque non provata, oltre che, in ogni caso, prescritta;
in subordine, ridurre l 'ammontare del ris arcimento del danno a quanto di giustizia. Con vittoria di spese di lite”»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con distinti atti di citazione, notificati in data 1/12/2022 e il 7/12/2022, gli pagi na 2 di 15 attori hanno convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, rispettivamente il , la il Controparte_2 Controparte_3
e per ivi sentir accogliere le conclus ioni Controparte_4 CP_1 riportate in premessa.
A fondamento della propria domanda hanno dedotto:
− di essere i nipoti ex filio della sig.ra deceduta in Controparte_6 conseguenza degli eventi franosi verificatisi a il 5 maggio del 1998; CP_2
− che in quel pomeriggio la nonna paterna era nella propria abitazione sita a , nella frazione di Episcopio alla via Casasale n. 3. ; CP_2
− che, quel giorno, intorno alle ore 19.00, la sig.ra contattava la CP_6 figlia – zia di essi attori - per avvisarla di non andare a farle visita, Per_2 come di solito, i quanto, per le copiose piogge cadute nel corso della giornata, una colata di fango aveva travolto alcuni fabbricati nella frazione di Episcopio
e reso impraticabili le strade circostanti che il giorno dopo si apprese con sgomento che l'immobile ove risiedeva la nonna paterna era stato completamente travolto dal fango venuto giù dalla montagna;
− che il corpo esanime della sig.ra fu ritrovato dopo 5 giorni nei CP_6 pressi del cimitero di , a circa 400 metri dal luogo in cui abitava;
CP_2
− che la frana che provocò il disastro era stata una delle più imponenti tra le tante che nella medesima giornata si abbatterono sull'abitato di , CP_2 causando complessivamente la morte di 137 persone;
− che a causare il disastro fu lo scioglimento e il dilavamento a valle dei sedimenti di origine vulcanica formatisi sulla montagna e poggianti su un substrato solido di roccia calcarea;
− che in relazione a tali fatti, all'esito delle indagini svolte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, fu avviato un procedimento penale nei confronti del Sindaco del , Controparte_2 CP_1
, e di un assessore (poi prosciolto);
[...]
− che nel giudizio si costituì parte civile la loro madre, , che CP_9 estese la domanda risarcitoria nei confronti dei responsabili civili citati in dibattimento: l'Amministrazione Comunale di Sarno, la Presidenza del pagi na 3 di 15 Consiglio dei Ministri e il;
CP_4 CP_4
− che nei gradi di merito il procedimento si concluse con una pronunzia di assoluzione degli imputati, ma la posizione di ven ne cassata CP_1 dalla Suprema Corte con la sentenza del 12.03.2010 che rim ise gli atti alla
Corte di Appello di Napoli per la fase rescissoria;
− che il Giudice del rinvio così deci se: « […] Condanna ed i CP_1 responsabili civili Presidente p.t. del Consiglio dei Ministri, Ministro p.t. dell'Interno, Sindaco p.t. del in solido tra loro, al Controparte_2 risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili da liquidarsi in separata sede, nonché al pagamento della somma di euro trentamila a titolo di provvisionale, immediatamente esecutiva per legge, in favore delle parti civili […] e , in proprio e Parte_4 Parte_5 Parte_6 quali eredi di;
[…]Condanna, inoltre, al Parte_2 CP_1 pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Condanna CP_1 ed i responsabili civili in solido tra loro alla rifusione in favore delle
[...] parti civili costituite delle spese di assistenza in entrambi i gradi di giudizio
[…]»
− che i ricorsi per cassazione proposti dall'imputato, dalla
[...]
e dal avverso tale ultima Controparte_3 Controparte_10 statuizione vennero rigettati, sicché questa, in data 26.03.2013, diven ne irrevocabile;
− che in dipendenza dei fatti accertati dall'A.G. a essi attori è derivato un pregiudizio di ordine non patrimoniale;
− che, all'epoca dei fatti essi attori avevano rispettivamente 8 e 6 anni, e hanno visto sopprimere il diritto di attingere al bagaglio di culture ed esperienza che solitamente i nonni mettono a disposizione dei propri nipoti;
− che erano particolarmente alla nonna, in quanto costei li ospitavano spesso a casa per il pranzo e, in occasione delle principali festività dell'anno e di ricorrenze quali compleanni, onomastici ecc ., riunivano presso la propria abitazione l'intera famiglia.
Hanno dedotto, altresì, in diritto: pagi na 4 di 15 − l'irrevocabilità della sentenza penale ex art. 651 c.p.p. emessa nei confronti dei convenuti;
− di potersi avvalere dell'accertamento contenuto nella sentenza penale, seppur non avendo partecipato al processo penale, in quanto titolari di una posizione giuridica correlata a quella definita nel processo .
Si è costituito tempestivamente in giudi zio il con comparsa Controparte_2 di costituzione e risposta nella quale ha eccepito:
• la prescrizione del diritto posto a fondamento dell'azione risarcitoria, non avendo gli attori provveduto a effettuare la costituzione di parte civile ex art. 74 c.p.p. nel procedimento penale;
• l'erroneità dell'accertamento della responsabilità penale del sindaco, contenuta nella sentenza della Cassazione;
• l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno ereditario
• tanatologico, essendo la morte del congiunto intervenuta immediatamente;
• l'omessa prova del danno da perdita del rapporto parentale;
• l'omessa spettanza del danno morale ed esistenziale;
• l'omessa prova del danno patrimoniale;
• l'infondatezza della pretesa di cumulare la domanda di rivalutazione monetaria con gli interessi.
Ha rassegnato, pertanto, le conclusioni soprariportate.
Si sono costituiti altresì tempestivamente la Controparte_3
e il con comparsa di costituzione e risposta
[...] Controparte_4 nella quale hanno eccepito:
o il mancato assolvimento dell'onere probatorio in merito ai danni subiti dagli attori;
o la prescrizione delle pretese risarcitorie per non essersi gli attori costituiti parte civile nel giudizio penale.
CP_1
Hanno richiesto l'accoglimento delle conclusioni riportate in premessa.
Seppur regolarmente citato in giudizio, non si è costituito CP_1
pagi na 5 di 15 restando contumace.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
1. Eccezione di prescrizione
1.1. Va dapprima affrontata l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, tempestivamente sollevata da tutte le Amministrazioni pubbliche costituite, non essendosi gli attori costituiti parte civil e nel processo penale.
1.2. Si osserva, in diritto, che «l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte » (da ultimo
Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 30303 del 27/10/2021, enfasi della scrivente), e che «non viola il principio dispositivo della prescrizione (art. 2938 c.c.) né quello della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 c.p.c.) la decisione che accolga l'eccezione di prescrizione ordinaria sulla base di una ragione giuridica diversa da quella prospettata dalla parte che l'ha formulata, poiché spetta al giudice individuare gli effetti giuridici dei singoli atti posti in essere, attribuendo o negando a ciascuno di essi efficacia interruttiva o sospensiva della prescrizione, mentre la tutela del contraddittorio è assicurata ponendo la controparte nelle condizioni di difendersi deducendo l'esistenza di eventuali circostanze rilevanti ai sensi degli artt. 2941, 2942, 2943 e 2944 cod. civ. » (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 1149 del 21/01/2020, ma soprattutto Sez. U,
Sentenza n. 10955 del 25/07/2002).
1.3. Ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione, nel caso di specie, in cui l'azione aquiliana di risarcimento del danno scaturisce da un fatto illecito che costituisce reato, deve aversi riguardo al disposto dell'art. 2947, comma 3.
1.4. La circostanza pacifica che gli attori non si siano costituiti parti civili pagi na 6 di 15 nel processo penale è irrilevante ai fini dell'applicazione del termine più lungo di prescrizione previsto per il reato, in quanto la giurisprudenza di legittimità ha da tempo sostenuto (arg. da Cass. Civ., Sez. L, 26.7.2019, n. 20363; Cass.
Civ., Sez. III, 14.5.1998, n. 4867 e soprattutto le S.U. sentenza n. 27337/2008), che la più lunga prescrizione prevista per il reato si deve applicare anche all'azione risarcitoria civile, a norma dell'art. 2947, comma 3, c.c., indipendentemente dalla promozione o meno dell'azione penale (e, in quel caso, dalla proposizione della querela), essendo il maggior termine di prescrizione correlato solo all'astratta previsione dell'illecito civile come reato.
1.5. La corte ha precisato che «d'altra parte, solo nell'ambito dell'affermata autonomia tra giudizio civile e quello penale trovano logica collocazione le affermazioni costanti in giurisprudenza, in relazione ad altri profili della prescrizione civile intesa come svincolata dallo sviluppo, sia pure potenziale, di un procedimento penale. In particolare, si intende fare riferimento all'interpretazione offerta dalla sentenza delle Sezioni Unite n.
1479 del 18 febbraio 1997 in ordine all'ininfluenza delle cause di sospensione ed interruzione in sede penale sul corso della prescrizione civile;
ovvero all'affermazione secondo cui - qualora, in esito al processo penale,
l'imputazione sia stata degradata - deve aversi riguardo al reato contestato e non già a quello ritenuto in sentenza (cfr., Cass. 4 dicembre 1992, n. 12919) ed indipendentemente dal riconoscimento delle attenuanti (come avviene in sede penale solo attualmente a seguito della sostituzione dell'art. 157 c.p., operata dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6). Ciò è l'esatto contrario di quanto vale per la prescrizione penale per la cui determinazione, come è noto, occorre tener conto del tipo di reato riconosciuto in sentenza.» (in motivazione S.U. 2008 cit.).
1.6. Dopo queste doverose premesse, può passarsi all'individuazione del termine di prescrizione del reato di omicidio colposo plurimo contestato all'imputato , sindaco del all'epoca dei fatti. CP_1 Controparte_2
1.7. La prescrizione da prendere in considerazione è quella prevista dalla legge penale vigente alla data del fatto, a nulla rilevando eventuali modifiche pagi na 7 di 15 successive, perché i princìpi stabiliti dall'art. 2 c.p. riguardano solo gli aspetti penali della prescrizione, e non investono il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno [Cass. sez. un. 11.1.2008 n. 581 e Cass. civ. (ord.), sez. VI, 14.3.2018, n. 6333].
1.8. Deve precisarsi che l'art. 589 c.p., comma 3, contenuto nel capo di imputazione, in relazione al quale si è svolto il giudizio penale, necessita di essere contestualizzato, in ragione della formulazione dell'art. 589 cod. pen. vigente alla data della richiesta di rinvio a giudizio.
1.9. Pertanto, è indubbio che il richiamo all'art. 589 c.p., comma 3, contenuto nell'imputazione, va inteso, con riguardo all'ipotesi di cui all'art. 589 c.p., u.c., che regola il caso di morte di più persone;
dunque, trova applicazione la seguente versione dell'art. 589 cod. pen.:
«1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. (…)
3. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata sino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.»
1.10. La previsione del comma 3 introduce, all'evidenza, una norma di favore per coloro che rendono responsabili, con una sola azione o omissione, di più omicidi colposi, dal momento che prima del 1974, nelle ipotesi di concorso formale, trovava applicazione la disposizione di legge di cui all'art. 81 c.p., comma 1, secondo cui «chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni di legge o commette più violazioni della stessa disposizione di legge è punito a norma degli articoli precedenti» cioè con il cumulo materiale delle pene previste per ogni reato in concorso. Dottrina e giurisprudenza, peraltro, hanno sempre concordato sul fatto che la suddetta disposizione di legge non costituisce una circostanza attenuante, ma un limite posto dal legislatore ai giudici al solo fine di evitare eccessi nell'irrogazione delle pene.
pagi na 8 di 15 1.11. Tale normativa di favore ha perso incisività nel 1974, quando l'art. 81
c.p., comma 1, è stato sostituito dalla seguente disposizione: «è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge.» È evidente, infatti, che l'equiparazione del concorso formale di reati (regolata antecedentemente dalle norme sul concorso materiale) alla disciplina della continuazione (comunque non applicabile ai reati colposi), ha fatto in massima parte venire meno l'utilità di quel comma 2 (divenuto terzo comma dopo la riforma del 1966) dell'art. 589 cod. pen. prima citato;
tale disposizione di legge, però, è stata mantenuta dal Legislatore, in quanto il limite massimo
(all'epoca dei fatti) dei dodici anni di pena applicabile all'omicidio colposo plurimo dava luogo ancora a un vantaggio per il reo, rispetto alla pena massima irrogabile di quindici anni, cui poteva giungersi applicando il triplo della sanzione prevista dall'art. 589 cod. pen. sia per le fattispecie di omicidio semplice, sia per quelle di omicidio aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale o di quelle per la prevenzione sugli infortuni sul lavoro [v. Cass. pen. Sez. 4, Sentenza n. 3127 del 27/01/1999: «in tema di omicidio colposo la fattispecie disciplinata dall'ultimo comma dell'art. 589 cod. pen. non costituisce un'autonoma figura di reato complesso, né dà luogo alla previsione di circostanza aggravante rispetto al reato previsto dal primo comma, ma prevede un'ipotesi di concorso formale di reati, unificati solo
"quoad poenam", con la conseguenza che ogni fattispecie di reato conserva la propria autonomia e distinzione. (Fattispecie di prescrizione, il cui termine, in applicazione di detto principio, va calcolato in relazione a ciascun reato) , v. anche Cass. Sez. Pen. 4, Sentenza n. 15551/2007, Cass. Sez. 4, Sentenza n.
23944/2013, Sez. 4, Sentenza n. 2034/2017].
1.12. Dunque, la pena prevista per l'omicidio colposo non aggravato era
(ed è) di cinque anni, essendo irrilevante, per tutto quanto detto, la previsione del terzo comma, che pone solo un limite all'aumento massimo;
aumento di cui non può tenersi conto ai nostri fini, dovendosi avere riguardo del termine di pagi na 9 di 15 prescrizione del reato in astratto.
1.13. Dunque, passando ora alla concreta determinazione del termine, occorre specificare, come per la fattispecie di parte speciale, che trova applicazione l'art. 157 cod. pen. nella versione anteriore alla riforma introdotta dalla l. n. 251/2005, così detta ex L. Cirielli, in quanto la sentenza di primo grado è stata emessa (in data 3/6/2004) prima della entrata in vigore della riforma (l'art 10, c.3, della l. 251/2005 stabilisce, al netto della dichiarazione di incostituzionalità – sent. n. 393/2006 –, che «se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione»).
1.14. L'art. 157 cod. pen. ratione temporis vigente, per quel che qui rileva, aveva la seguente versione:
«La prescrizione estingue il reato:
(…) 2° in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;
3° in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;
(…) Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti.(…)».
1.15. È pacifico, in dottrina e in giurisprudenza, che il termine prescrizione della fattispecie prevista dall'art. 589, comma 3, cod. pen. era (ed è) quello previsto per i singoli reati (omicidio colposo) di cui l'imputato -danneggiante si era reso responsabile e che a tale fine non rileva il limite di pena indicato nell'art. 589 c.p., u.c., (Cass. pen. Sez. 1, sentenza n. 175 del 07/11/1995; Cass.
Sez. 4, Sentenza n. 3127 del 27/01/1999). pagi na 10 di 15 1.16. Pertanto, il termine di prescrizione dell'illecito civile nel caso di specie è di dieci anni, decorrente dal ritrovamento de l corpo esanime della vittima avvenuto quattro giorni dopo, quindi il nove maggio Parte_2 del 1998, con maturazione della prescrizione il nove maggio del 2008; pertanto, non rinvenendosi nelle produzione della parte attorea atti interruttivi della prescrizione nel decennio indicato, intervenuti solo con le note raccomandate del 8/3/2018, 9/3/2018 e 15/3/2018 indirizzate alla e a (all.ti nn. 6 e 7 Controparte_3 CP_1 fascicolo attoreo), l'azione risarcitoria esperita contro le eccipienti è prescritta.
1.17. Per tutto quanto spiegato all'esordio di questo paragrafo, è irrilevante che le entrambe le parti costituite convenute non abbiano indicato il termine di prescrizione così come appena individuato.
1.18. Tale conclusione non è scalfita dalla disposto della seconda parte del comma terzo dell'art. 2947 cod. civ. (Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile»), invocato dalla parte attorea, la quale fa decorrere il termine di prescrizione quinquennale (applicabile all'ipotesi esaminata, previsto dal disposizione citata) dalla irrevocabilità della sentenza penale (compiutasi il 26 marzo 2013), termine interrotto dalle lettere di messa in mora ricevute dalle
Amministrazioni convenute prima del compimento del termine di prescrizione breve di cinque anni.
1.19. La questione del «se basti la pendenza del procedimento penale per
"congelare" il decorso della prescrizione della pretesa risarcitoria o se - invece - il danneggiato debba anche compiere atti interruttivi ("dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere", ex art. 2935 c.c.) per poter fruire del termine prescrizionale proprio dell'illecito aquiliano (di cinque o due anni, ai sensi dell'art. 2947 c.c., commi 1 e 2) una volta che il giudizio penale venga definito con sentenza irrevocabile» è stata affrontata in maniera puntuale pagi na 11 di 15 dalla sentenza pronunciata dalla Cassazione civile sez. III, n.11190/2022
(confermata dalla successiva Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9883/2023).
1.20. Il problema è rilevante anche in questo giudizio, perché la parte attorea non ha compiuto nessun atto interruttivo nel termine di dieci anni di prescrizione del reato, quindi, è fondamentale stabilire se la pronuncia della sentenza irrevocabile renda inoperante o ininfluente il decorso della prescrizione per tutta la durata del processo penale a cui il danneggiante non ha partecipato.
1.21. La Corte ha risolto la questione in senso negativo, prendendosi carico di confutare il diverso e minoritario orientamento sostenuto da due pronunce, Cass. n. 9242/1998 e Cass. n. 16391/2009.
1.22. In particolare, la corte ha motivato:
a) che, in assenza di una espressa previsione normativa, deve negarsi che la seconda parte del terzo dell'art. 2947 cod. civ. stabilisca una deroga all'art. 2935 cod. civ., in quanto è pacifico che dalla percezione della commissione del reato-illecito il danneggiato può esercitare il diritto al risarcimento del danno e, dunque, è certo che il termine prescrizionale decorre, sebbene con l'eventuale maggiore durata, data dalla disciplina penale;
b) che alla costituzione di parte civile nel processo penale è riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità «un effetto interruttivo permanente della prescrizione del diritto al risarcimento del danno scaturito dal reato per tutta la durata del processo» (Cass. 28 novembre 2017, n. 28456, ma anche SU
8348/2013), mentre a sostenere il contrario – ossia l'automatica paralisi della decorrenza della prescrizione per tutta la durata del processo penale, che si concluda con una sentenza irrevocabile – significa privare tale atto della sua efficacia;
1.23. Entrambi gli argomenti concordano con il principio, più volte ribadito dalla Cassazione (v. fra tante Cassazione civile, Sezioni unite, n.
27337/2008) dell'autonomia del processo civile da quello penale e che, la disposizione in esame oggi deve armonizzarsi con gli ormai mutati principi generali in tema di rapporti tra giudizio civile e penale. pagi na 12 di 15 1.24. Infatti, dalla disciplina del nuovo codice di procedura penale, si ricava che il nostro ordinamento non è più ispirato alla regola dell'unitarietà della giurisdizione, ma a quello dell'autonomia di ciascun processo e della piena cognizione, da parte di ogni giudice, delle questioni giuridiche e di accertamento dei fatti rilevanti ai fini della propria decisione. È ormai consolidato l'orientamento secondo cui, tranne alcune particolari e limitate ipotesi di sospensione del processo civile previste dall'art. 75, comma 3, del nuovo codice di procedura penale, il processo civile deve poter proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale e il giudice civile deve poter procedere ad un autonoma accertamento dei fatti.
1.25. Va aggiunto, alle ragioni di natura sistematica date dalla pronuncia della Corte di Cassazione, che anche il tenore della disposizione in parola induce a escludere che l'aleatoria durata del processo penale possa prolungare di un tempo indefinito il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria del danneggiato.
1.26. Ebbene, è inconfutabile che la prima parte del terzo comma dell'art. 2947 cod. civ. introduce una disposizione favorevole al danneggiato («se il fatto
è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile.»): il danneggiato si gioverà del termine di prescrizione del reato se più lungo di quelli brevi previsti dal comma primo.
1.27. Nel secondo inciso del medesimo comma («Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile») l'utilizzo dell'avverbio
«tuttavia» conferisce valore avversativo -limitativo alla frase o sequenza di discorso che lo precede;
nel caso di specie «avverte» il danneggiato che non potrà contare sulla maggiore durata del termine di prescrizione del reato se si realizza uno degli eventi indicati: se nel decorso del maggior tempo di pagi na 13 di 15 prescrizione del reato intervengono o una sentenza irrevocabile o la morte del reo o l'amnistia si applicherà il termine breve previsto dai commi precedenti, ma con un temperamento – invece non accordato nel caso in cui il procedimento penale si concluda con un sentenza di prescrizione –, ossia la decorrenza ex novo, dalle date degli eventi indicati, dei termine di prescrizione brevi.
1.28. Ancora più chiaramente: dal tenore dell'art. 2947 cod. civ. si evince che il tempo massimo di prescrizione del risarcimento del danno, se più lungo del termine di prescrizione civile, è quello previsto per il corrispondente reato;
tale termine è certo – perché, come è stato già detto, è calcolato in astratto, è indipendente non solo dalla proposizione dell'eventuale querela, ma anche dall'avvio di giudizio penale – ma è suscettibile di riduzione per il verificarsi di fatti estranei alla sfera del danneggiato (la pronuncia di una sentenza irrevocabile, la morte del reo e l'amnistia); dal verificarsi di tali avvenimenti è individuato un nuovo termine iniziale della prescrizione breve di cui ai commi precedente della medesima disposizione, che deve ritenersi previsto proprio in ragione dell'affidamento che il danneggiato aveva potuto riporre nella previsione della maggiore durata del termine di prescrizione penale.
1.29. Così, la «reviviscenza» di termini brevi, con la nuova decorrenza, potrà aversi solo se gli eventi che la innescano si verificano in pendenza del termine di prescrizione del reato.
1.30. Va soggiunto che siffatta interpretazione della disposizione in parola non comporta un ingiustificato sacrificio della posizione del danneggiato, il quale ben può interrompere il decorso del termine più “lungo” di prescrizione del reato anche con una semplice messa in mora stragiudiziale
(art. 2943, c. 4, cod. civ.).
1.31. Tale tesi è stata confermata dall'ordinanza della Corte di Cassazione
n. 16132/2025, la quale si è pronunciata proprio su un'azione risarcitoria intrapresa da parenti delle vittime dello stesso evento franoso, non costituitesi parte civile. L'ordinanza spende – utilizzando addirittura lo stesso tenore – gli argomenti elaborati dalla scrivente nella sentenza di questo Tribunale n. pagi na 14 di 15 684/2024.
1.32. Dunque, è accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dalle parti convenute costituite nei confronti degli attori.
2. Le spese di lite vanno integralmente compensate, in quanto:
- riguardo all'individuazione del termine di prescrizione, molte delle precedenti sentenze emesse da questo Tribunale indicavano espressamente il termine di prescrizione in 15 anni e, nonostante alcune di quelle sentenze siano state oggetto di impugnazione, questo profilo non è mai stato sindacato dalle parti convenute, interessate a farlo rilevare;
- riguardo all'interpretazione del secondo inciso del terzo comma dell'art. 2947 cod. civ., la pronuncia citata - Cassazione civile sez. III, n.11190/2022 – anche in questo caso ha dato conto di avere superato un contrasto giurisprudenziale (definito apparente) .
2.1. Sussistono, quindi, «le gravi ed eccezionali ragioni» per la compensazione integrale delle spese di lite (Corte costituzionale, sentenza
19/04/2018 n° 77).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) Rigetta tutte le domande avanzate dagli attori;
B) Compensa per intero le spese di lite t ra le parti.
1 agosto 2025
La Giudice
Grazia Roscigno
pagi na 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del la Giudice dr. Grazia Roscigno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10380/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
con il patrocinio dell'avv. CARRELLA ANTONIO C.F._3
ATTORI contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
CHIOSI KETURA
(C.F. , Controparte_3 P.IVA_2
(C.F. ) con il patrocinio P.IVA_3 Controparte_4 dell'AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE di SALERNO
CONVENUTI
Oggetto: Morte CONCLUSIONI
Parte attorea: «Voglia l'on.le Tri bunale adito, respinta ogni contrari a istanza, eccezione e difesa, tenuto conto della statuizione di condanna generica resa in sede penale nei confront i dei c onvenuti in solido, affermata in ogni caso la responsabilità del dott. in proprio n onché quale sindaco e Controparte_5 ufficiale di Governo, in ordine al decesso della sig.ra a) Controparte_6 condannare il prede tto convenuto in solido con il n pe rsona del Controparte_2
Sindaco legale rappresentante p.t., con la Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente legale rappresentante p.t. e con il CP_4 pagi na 1 di 15 del per sona del p.t., al pagamento in favore di ciascuno CP_7 CP_8 degli istanti della somma di euro 80.000,00, ovvero di quella anche maggiore ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento di tutti i da nni da essi subiti p er la morte della n onna, oltre inte ressi e ri valutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla data dell'evento (5.5.1998) fino al soddisfo;
b) condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese e competenze di causa, da attribuirsi al sottoscritto difensore che dichiara di averne fatto anticipo .»
: « l'Ecc.mo Tribunale adito voglia in tutti i giudizi Controparte_2 Per_1 pendenti innanzi al Tribunale di Salerno precisare una connessione oggettiva e parzialmente soggettiva in tutti i giudizi che interessano la frana di e CP_2 stabilire un unico regolamento affinchè non vi sia una disparità di trattamento per gli attori e pe r i l convenuto. Nel merito rigettare la domanda in quanto inammissibile ed improcedibile ne i confronti del d in ogni caso infondata in fatto ed in diritto con Controparte_2 ogni conseguenza di legge e i noltre poiché il danno n o n è stato provato né documentato. In via del tutto subordinata qualora l'Ecc.mo Tribunale adito voglia accogliere, se pur parzialmente la richiesta degli attori di condanna in solido, attenuare le corresponsabilità secondo un criterio graduato e di gradualità, affinchè le somme eventualmente dovute a titol o risarcitorio siano liquidate ne i l i miti dell'effettivo dovuto e provato, essendo l'onere del la prova, in tal senso, incombente sulle parti attore e si contesta la richiesta di CTU poiché il presunto danno non è stato certificato da documentazione medica pertanto una documentazione odierna non può essere in nessun caso presa in esame. Inoltre, si contesta sin da ora l'eventuale domanda riconvenzionale dell'Avvocatura dello Stato se propo sta poiché tale azione dovrebbe essere proposta in un nu ovo giudizio non u nito al pr esente, e non se ne accetta il contraddittorio poi ché tale eventuale domanda è inammissibile ed irr ituale ed inoltre l'azione così come proposta si è prescritta per i soggetti sopra nominati poiché non si sono costituite parte civile nel procedime nto penale ed essendo trascorsi 17 anni non ha diritto a nessun risarcimento del danno. » P,C.d.M. e Interno: « “Rigettare la domanda attorea in CP_4 quanto infondata in fatto o in diritto e comunque non provata, oltre che, in ogni caso, prescritta;
in subordine, ridurre l 'ammontare del ris arcimento del danno a quanto di giustizia. Con vittoria di spese di lite”»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con distinti atti di citazione, notificati in data 1/12/2022 e il 7/12/2022, gli pagi na 2 di 15 attori hanno convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, rispettivamente il , la il Controparte_2 Controparte_3
e per ivi sentir accogliere le conclus ioni Controparte_4 CP_1 riportate in premessa.
A fondamento della propria domanda hanno dedotto:
− di essere i nipoti ex filio della sig.ra deceduta in Controparte_6 conseguenza degli eventi franosi verificatisi a il 5 maggio del 1998; CP_2
− che in quel pomeriggio la nonna paterna era nella propria abitazione sita a , nella frazione di Episcopio alla via Casasale n. 3. ; CP_2
− che, quel giorno, intorno alle ore 19.00, la sig.ra contattava la CP_6 figlia – zia di essi attori - per avvisarla di non andare a farle visita, Per_2 come di solito, i quanto, per le copiose piogge cadute nel corso della giornata, una colata di fango aveva travolto alcuni fabbricati nella frazione di Episcopio
e reso impraticabili le strade circostanti che il giorno dopo si apprese con sgomento che l'immobile ove risiedeva la nonna paterna era stato completamente travolto dal fango venuto giù dalla montagna;
− che il corpo esanime della sig.ra fu ritrovato dopo 5 giorni nei CP_6 pressi del cimitero di , a circa 400 metri dal luogo in cui abitava;
CP_2
− che la frana che provocò il disastro era stata una delle più imponenti tra le tante che nella medesima giornata si abbatterono sull'abitato di , CP_2 causando complessivamente la morte di 137 persone;
− che a causare il disastro fu lo scioglimento e il dilavamento a valle dei sedimenti di origine vulcanica formatisi sulla montagna e poggianti su un substrato solido di roccia calcarea;
− che in relazione a tali fatti, all'esito delle indagini svolte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, fu avviato un procedimento penale nei confronti del Sindaco del , Controparte_2 CP_1
, e di un assessore (poi prosciolto);
[...]
− che nel giudizio si costituì parte civile la loro madre, , che CP_9 estese la domanda risarcitoria nei confronti dei responsabili civili citati in dibattimento: l'Amministrazione Comunale di Sarno, la Presidenza del pagi na 3 di 15 Consiglio dei Ministri e il;
CP_4 CP_4
− che nei gradi di merito il procedimento si concluse con una pronunzia di assoluzione degli imputati, ma la posizione di ven ne cassata CP_1 dalla Suprema Corte con la sentenza del 12.03.2010 che rim ise gli atti alla
Corte di Appello di Napoli per la fase rescissoria;
− che il Giudice del rinvio così deci se: « […] Condanna ed i CP_1 responsabili civili Presidente p.t. del Consiglio dei Ministri, Ministro p.t. dell'Interno, Sindaco p.t. del in solido tra loro, al Controparte_2 risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili da liquidarsi in separata sede, nonché al pagamento della somma di euro trentamila a titolo di provvisionale, immediatamente esecutiva per legge, in favore delle parti civili […] e , in proprio e Parte_4 Parte_5 Parte_6 quali eredi di;
[…]Condanna, inoltre, al Parte_2 CP_1 pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Condanna CP_1 ed i responsabili civili in solido tra loro alla rifusione in favore delle
[...] parti civili costituite delle spese di assistenza in entrambi i gradi di giudizio
[…]»
− che i ricorsi per cassazione proposti dall'imputato, dalla
[...]
e dal avverso tale ultima Controparte_3 Controparte_10 statuizione vennero rigettati, sicché questa, in data 26.03.2013, diven ne irrevocabile;
− che in dipendenza dei fatti accertati dall'A.G. a essi attori è derivato un pregiudizio di ordine non patrimoniale;
− che, all'epoca dei fatti essi attori avevano rispettivamente 8 e 6 anni, e hanno visto sopprimere il diritto di attingere al bagaglio di culture ed esperienza che solitamente i nonni mettono a disposizione dei propri nipoti;
− che erano particolarmente alla nonna, in quanto costei li ospitavano spesso a casa per il pranzo e, in occasione delle principali festività dell'anno e di ricorrenze quali compleanni, onomastici ecc ., riunivano presso la propria abitazione l'intera famiglia.
Hanno dedotto, altresì, in diritto: pagi na 4 di 15 − l'irrevocabilità della sentenza penale ex art. 651 c.p.p. emessa nei confronti dei convenuti;
− di potersi avvalere dell'accertamento contenuto nella sentenza penale, seppur non avendo partecipato al processo penale, in quanto titolari di una posizione giuridica correlata a quella definita nel processo .
Si è costituito tempestivamente in giudi zio il con comparsa Controparte_2 di costituzione e risposta nella quale ha eccepito:
• la prescrizione del diritto posto a fondamento dell'azione risarcitoria, non avendo gli attori provveduto a effettuare la costituzione di parte civile ex art. 74 c.p.p. nel procedimento penale;
• l'erroneità dell'accertamento della responsabilità penale del sindaco, contenuta nella sentenza della Cassazione;
• l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno ereditario
• tanatologico, essendo la morte del congiunto intervenuta immediatamente;
• l'omessa prova del danno da perdita del rapporto parentale;
• l'omessa spettanza del danno morale ed esistenziale;
• l'omessa prova del danno patrimoniale;
• l'infondatezza della pretesa di cumulare la domanda di rivalutazione monetaria con gli interessi.
Ha rassegnato, pertanto, le conclusioni soprariportate.
Si sono costituiti altresì tempestivamente la Controparte_3
e il con comparsa di costituzione e risposta
[...] Controparte_4 nella quale hanno eccepito:
o il mancato assolvimento dell'onere probatorio in merito ai danni subiti dagli attori;
o la prescrizione delle pretese risarcitorie per non essersi gli attori costituiti parte civile nel giudizio penale.
CP_1
Hanno richiesto l'accoglimento delle conclusioni riportate in premessa.
Seppur regolarmente citato in giudizio, non si è costituito CP_1
pagi na 5 di 15 restando contumace.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
1. Eccezione di prescrizione
1.1. Va dapprima affrontata l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, tempestivamente sollevata da tutte le Amministrazioni pubbliche costituite, non essendosi gli attori costituiti parte civil e nel processo penale.
1.2. Si osserva, in diritto, che «l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte » (da ultimo
Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 30303 del 27/10/2021, enfasi della scrivente), e che «non viola il principio dispositivo della prescrizione (art. 2938 c.c.) né quello della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 c.p.c.) la decisione che accolga l'eccezione di prescrizione ordinaria sulla base di una ragione giuridica diversa da quella prospettata dalla parte che l'ha formulata, poiché spetta al giudice individuare gli effetti giuridici dei singoli atti posti in essere, attribuendo o negando a ciascuno di essi efficacia interruttiva o sospensiva della prescrizione, mentre la tutela del contraddittorio è assicurata ponendo la controparte nelle condizioni di difendersi deducendo l'esistenza di eventuali circostanze rilevanti ai sensi degli artt. 2941, 2942, 2943 e 2944 cod. civ. » (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 1149 del 21/01/2020, ma soprattutto Sez. U,
Sentenza n. 10955 del 25/07/2002).
1.3. Ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione, nel caso di specie, in cui l'azione aquiliana di risarcimento del danno scaturisce da un fatto illecito che costituisce reato, deve aversi riguardo al disposto dell'art. 2947, comma 3.
1.4. La circostanza pacifica che gli attori non si siano costituiti parti civili pagi na 6 di 15 nel processo penale è irrilevante ai fini dell'applicazione del termine più lungo di prescrizione previsto per il reato, in quanto la giurisprudenza di legittimità ha da tempo sostenuto (arg. da Cass. Civ., Sez. L, 26.7.2019, n. 20363; Cass.
Civ., Sez. III, 14.5.1998, n. 4867 e soprattutto le S.U. sentenza n. 27337/2008), che la più lunga prescrizione prevista per il reato si deve applicare anche all'azione risarcitoria civile, a norma dell'art. 2947, comma 3, c.c., indipendentemente dalla promozione o meno dell'azione penale (e, in quel caso, dalla proposizione della querela), essendo il maggior termine di prescrizione correlato solo all'astratta previsione dell'illecito civile come reato.
1.5. La corte ha precisato che «d'altra parte, solo nell'ambito dell'affermata autonomia tra giudizio civile e quello penale trovano logica collocazione le affermazioni costanti in giurisprudenza, in relazione ad altri profili della prescrizione civile intesa come svincolata dallo sviluppo, sia pure potenziale, di un procedimento penale. In particolare, si intende fare riferimento all'interpretazione offerta dalla sentenza delle Sezioni Unite n.
1479 del 18 febbraio 1997 in ordine all'ininfluenza delle cause di sospensione ed interruzione in sede penale sul corso della prescrizione civile;
ovvero all'affermazione secondo cui - qualora, in esito al processo penale,
l'imputazione sia stata degradata - deve aversi riguardo al reato contestato e non già a quello ritenuto in sentenza (cfr., Cass. 4 dicembre 1992, n. 12919) ed indipendentemente dal riconoscimento delle attenuanti (come avviene in sede penale solo attualmente a seguito della sostituzione dell'art. 157 c.p., operata dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6). Ciò è l'esatto contrario di quanto vale per la prescrizione penale per la cui determinazione, come è noto, occorre tener conto del tipo di reato riconosciuto in sentenza.» (in motivazione S.U. 2008 cit.).
1.6. Dopo queste doverose premesse, può passarsi all'individuazione del termine di prescrizione del reato di omicidio colposo plurimo contestato all'imputato , sindaco del all'epoca dei fatti. CP_1 Controparte_2
1.7. La prescrizione da prendere in considerazione è quella prevista dalla legge penale vigente alla data del fatto, a nulla rilevando eventuali modifiche pagi na 7 di 15 successive, perché i princìpi stabiliti dall'art. 2 c.p. riguardano solo gli aspetti penali della prescrizione, e non investono il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno [Cass. sez. un. 11.1.2008 n. 581 e Cass. civ. (ord.), sez. VI, 14.3.2018, n. 6333].
1.8. Deve precisarsi che l'art. 589 c.p., comma 3, contenuto nel capo di imputazione, in relazione al quale si è svolto il giudizio penale, necessita di essere contestualizzato, in ragione della formulazione dell'art. 589 cod. pen. vigente alla data della richiesta di rinvio a giudizio.
1.9. Pertanto, è indubbio che il richiamo all'art. 589 c.p., comma 3, contenuto nell'imputazione, va inteso, con riguardo all'ipotesi di cui all'art. 589 c.p., u.c., che regola il caso di morte di più persone;
dunque, trova applicazione la seguente versione dell'art. 589 cod. pen.:
«1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. (…)
3. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata sino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.»
1.10. La previsione del comma 3 introduce, all'evidenza, una norma di favore per coloro che rendono responsabili, con una sola azione o omissione, di più omicidi colposi, dal momento che prima del 1974, nelle ipotesi di concorso formale, trovava applicazione la disposizione di legge di cui all'art. 81 c.p., comma 1, secondo cui «chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni di legge o commette più violazioni della stessa disposizione di legge è punito a norma degli articoli precedenti» cioè con il cumulo materiale delle pene previste per ogni reato in concorso. Dottrina e giurisprudenza, peraltro, hanno sempre concordato sul fatto che la suddetta disposizione di legge non costituisce una circostanza attenuante, ma un limite posto dal legislatore ai giudici al solo fine di evitare eccessi nell'irrogazione delle pene.
pagi na 8 di 15 1.11. Tale normativa di favore ha perso incisività nel 1974, quando l'art. 81
c.p., comma 1, è stato sostituito dalla seguente disposizione: «è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge.» È evidente, infatti, che l'equiparazione del concorso formale di reati (regolata antecedentemente dalle norme sul concorso materiale) alla disciplina della continuazione (comunque non applicabile ai reati colposi), ha fatto in massima parte venire meno l'utilità di quel comma 2 (divenuto terzo comma dopo la riforma del 1966) dell'art. 589 cod. pen. prima citato;
tale disposizione di legge, però, è stata mantenuta dal Legislatore, in quanto il limite massimo
(all'epoca dei fatti) dei dodici anni di pena applicabile all'omicidio colposo plurimo dava luogo ancora a un vantaggio per il reo, rispetto alla pena massima irrogabile di quindici anni, cui poteva giungersi applicando il triplo della sanzione prevista dall'art. 589 cod. pen. sia per le fattispecie di omicidio semplice, sia per quelle di omicidio aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale o di quelle per la prevenzione sugli infortuni sul lavoro [v. Cass. pen. Sez. 4, Sentenza n. 3127 del 27/01/1999: «in tema di omicidio colposo la fattispecie disciplinata dall'ultimo comma dell'art. 589 cod. pen. non costituisce un'autonoma figura di reato complesso, né dà luogo alla previsione di circostanza aggravante rispetto al reato previsto dal primo comma, ma prevede un'ipotesi di concorso formale di reati, unificati solo
"quoad poenam", con la conseguenza che ogni fattispecie di reato conserva la propria autonomia e distinzione. (Fattispecie di prescrizione, il cui termine, in applicazione di detto principio, va calcolato in relazione a ciascun reato) , v. anche Cass. Sez. Pen. 4, Sentenza n. 15551/2007, Cass. Sez. 4, Sentenza n.
23944/2013, Sez. 4, Sentenza n. 2034/2017].
1.12. Dunque, la pena prevista per l'omicidio colposo non aggravato era
(ed è) di cinque anni, essendo irrilevante, per tutto quanto detto, la previsione del terzo comma, che pone solo un limite all'aumento massimo;
aumento di cui non può tenersi conto ai nostri fini, dovendosi avere riguardo del termine di pagi na 9 di 15 prescrizione del reato in astratto.
1.13. Dunque, passando ora alla concreta determinazione del termine, occorre specificare, come per la fattispecie di parte speciale, che trova applicazione l'art. 157 cod. pen. nella versione anteriore alla riforma introdotta dalla l. n. 251/2005, così detta ex L. Cirielli, in quanto la sentenza di primo grado è stata emessa (in data 3/6/2004) prima della entrata in vigore della riforma (l'art 10, c.3, della l. 251/2005 stabilisce, al netto della dichiarazione di incostituzionalità – sent. n. 393/2006 –, che «se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione»).
1.14. L'art. 157 cod. pen. ratione temporis vigente, per quel che qui rileva, aveva la seguente versione:
«La prescrizione estingue il reato:
(…) 2° in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;
3° in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;
(…) Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti.(…)».
1.15. È pacifico, in dottrina e in giurisprudenza, che il termine prescrizione della fattispecie prevista dall'art. 589, comma 3, cod. pen. era (ed è) quello previsto per i singoli reati (omicidio colposo) di cui l'imputato -danneggiante si era reso responsabile e che a tale fine non rileva il limite di pena indicato nell'art. 589 c.p., u.c., (Cass. pen. Sez. 1, sentenza n. 175 del 07/11/1995; Cass.
Sez. 4, Sentenza n. 3127 del 27/01/1999). pagi na 10 di 15 1.16. Pertanto, il termine di prescrizione dell'illecito civile nel caso di specie è di dieci anni, decorrente dal ritrovamento de l corpo esanime della vittima avvenuto quattro giorni dopo, quindi il nove maggio Parte_2 del 1998, con maturazione della prescrizione il nove maggio del 2008; pertanto, non rinvenendosi nelle produzione della parte attorea atti interruttivi della prescrizione nel decennio indicato, intervenuti solo con le note raccomandate del 8/3/2018, 9/3/2018 e 15/3/2018 indirizzate alla e a (all.ti nn. 6 e 7 Controparte_3 CP_1 fascicolo attoreo), l'azione risarcitoria esperita contro le eccipienti è prescritta.
1.17. Per tutto quanto spiegato all'esordio di questo paragrafo, è irrilevante che le entrambe le parti costituite convenute non abbiano indicato il termine di prescrizione così come appena individuato.
1.18. Tale conclusione non è scalfita dalla disposto della seconda parte del comma terzo dell'art. 2947 cod. civ. (Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile»), invocato dalla parte attorea, la quale fa decorrere il termine di prescrizione quinquennale (applicabile all'ipotesi esaminata, previsto dal disposizione citata) dalla irrevocabilità della sentenza penale (compiutasi il 26 marzo 2013), termine interrotto dalle lettere di messa in mora ricevute dalle
Amministrazioni convenute prima del compimento del termine di prescrizione breve di cinque anni.
1.19. La questione del «se basti la pendenza del procedimento penale per
"congelare" il decorso della prescrizione della pretesa risarcitoria o se - invece - il danneggiato debba anche compiere atti interruttivi ("dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere", ex art. 2935 c.c.) per poter fruire del termine prescrizionale proprio dell'illecito aquiliano (di cinque o due anni, ai sensi dell'art. 2947 c.c., commi 1 e 2) una volta che il giudizio penale venga definito con sentenza irrevocabile» è stata affrontata in maniera puntuale pagi na 11 di 15 dalla sentenza pronunciata dalla Cassazione civile sez. III, n.11190/2022
(confermata dalla successiva Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9883/2023).
1.20. Il problema è rilevante anche in questo giudizio, perché la parte attorea non ha compiuto nessun atto interruttivo nel termine di dieci anni di prescrizione del reato, quindi, è fondamentale stabilire se la pronuncia della sentenza irrevocabile renda inoperante o ininfluente il decorso della prescrizione per tutta la durata del processo penale a cui il danneggiante non ha partecipato.
1.21. La Corte ha risolto la questione in senso negativo, prendendosi carico di confutare il diverso e minoritario orientamento sostenuto da due pronunce, Cass. n. 9242/1998 e Cass. n. 16391/2009.
1.22. In particolare, la corte ha motivato:
a) che, in assenza di una espressa previsione normativa, deve negarsi che la seconda parte del terzo dell'art. 2947 cod. civ. stabilisca una deroga all'art. 2935 cod. civ., in quanto è pacifico che dalla percezione della commissione del reato-illecito il danneggiato può esercitare il diritto al risarcimento del danno e, dunque, è certo che il termine prescrizionale decorre, sebbene con l'eventuale maggiore durata, data dalla disciplina penale;
b) che alla costituzione di parte civile nel processo penale è riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità «un effetto interruttivo permanente della prescrizione del diritto al risarcimento del danno scaturito dal reato per tutta la durata del processo» (Cass. 28 novembre 2017, n. 28456, ma anche SU
8348/2013), mentre a sostenere il contrario – ossia l'automatica paralisi della decorrenza della prescrizione per tutta la durata del processo penale, che si concluda con una sentenza irrevocabile – significa privare tale atto della sua efficacia;
1.23. Entrambi gli argomenti concordano con il principio, più volte ribadito dalla Cassazione (v. fra tante Cassazione civile, Sezioni unite, n.
27337/2008) dell'autonomia del processo civile da quello penale e che, la disposizione in esame oggi deve armonizzarsi con gli ormai mutati principi generali in tema di rapporti tra giudizio civile e penale. pagi na 12 di 15 1.24. Infatti, dalla disciplina del nuovo codice di procedura penale, si ricava che il nostro ordinamento non è più ispirato alla regola dell'unitarietà della giurisdizione, ma a quello dell'autonomia di ciascun processo e della piena cognizione, da parte di ogni giudice, delle questioni giuridiche e di accertamento dei fatti rilevanti ai fini della propria decisione. È ormai consolidato l'orientamento secondo cui, tranne alcune particolari e limitate ipotesi di sospensione del processo civile previste dall'art. 75, comma 3, del nuovo codice di procedura penale, il processo civile deve poter proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale e il giudice civile deve poter procedere ad un autonoma accertamento dei fatti.
1.25. Va aggiunto, alle ragioni di natura sistematica date dalla pronuncia della Corte di Cassazione, che anche il tenore della disposizione in parola induce a escludere che l'aleatoria durata del processo penale possa prolungare di un tempo indefinito il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria del danneggiato.
1.26. Ebbene, è inconfutabile che la prima parte del terzo comma dell'art. 2947 cod. civ. introduce una disposizione favorevole al danneggiato («se il fatto
è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile.»): il danneggiato si gioverà del termine di prescrizione del reato se più lungo di quelli brevi previsti dal comma primo.
1.27. Nel secondo inciso del medesimo comma («Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile») l'utilizzo dell'avverbio
«tuttavia» conferisce valore avversativo -limitativo alla frase o sequenza di discorso che lo precede;
nel caso di specie «avverte» il danneggiato che non potrà contare sulla maggiore durata del termine di prescrizione del reato se si realizza uno degli eventi indicati: se nel decorso del maggior tempo di pagi na 13 di 15 prescrizione del reato intervengono o una sentenza irrevocabile o la morte del reo o l'amnistia si applicherà il termine breve previsto dai commi precedenti, ma con un temperamento – invece non accordato nel caso in cui il procedimento penale si concluda con un sentenza di prescrizione –, ossia la decorrenza ex novo, dalle date degli eventi indicati, dei termine di prescrizione brevi.
1.28. Ancora più chiaramente: dal tenore dell'art. 2947 cod. civ. si evince che il tempo massimo di prescrizione del risarcimento del danno, se più lungo del termine di prescrizione civile, è quello previsto per il corrispondente reato;
tale termine è certo – perché, come è stato già detto, è calcolato in astratto, è indipendente non solo dalla proposizione dell'eventuale querela, ma anche dall'avvio di giudizio penale – ma è suscettibile di riduzione per il verificarsi di fatti estranei alla sfera del danneggiato (la pronuncia di una sentenza irrevocabile, la morte del reo e l'amnistia); dal verificarsi di tali avvenimenti è individuato un nuovo termine iniziale della prescrizione breve di cui ai commi precedente della medesima disposizione, che deve ritenersi previsto proprio in ragione dell'affidamento che il danneggiato aveva potuto riporre nella previsione della maggiore durata del termine di prescrizione penale.
1.29. Così, la «reviviscenza» di termini brevi, con la nuova decorrenza, potrà aversi solo se gli eventi che la innescano si verificano in pendenza del termine di prescrizione del reato.
1.30. Va soggiunto che siffatta interpretazione della disposizione in parola non comporta un ingiustificato sacrificio della posizione del danneggiato, il quale ben può interrompere il decorso del termine più “lungo” di prescrizione del reato anche con una semplice messa in mora stragiudiziale
(art. 2943, c. 4, cod. civ.).
1.31. Tale tesi è stata confermata dall'ordinanza della Corte di Cassazione
n. 16132/2025, la quale si è pronunciata proprio su un'azione risarcitoria intrapresa da parenti delle vittime dello stesso evento franoso, non costituitesi parte civile. L'ordinanza spende – utilizzando addirittura lo stesso tenore – gli argomenti elaborati dalla scrivente nella sentenza di questo Tribunale n. pagi na 14 di 15 684/2024.
1.32. Dunque, è accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dalle parti convenute costituite nei confronti degli attori.
2. Le spese di lite vanno integralmente compensate, in quanto:
- riguardo all'individuazione del termine di prescrizione, molte delle precedenti sentenze emesse da questo Tribunale indicavano espressamente il termine di prescrizione in 15 anni e, nonostante alcune di quelle sentenze siano state oggetto di impugnazione, questo profilo non è mai stato sindacato dalle parti convenute, interessate a farlo rilevare;
- riguardo all'interpretazione del secondo inciso del terzo comma dell'art. 2947 cod. civ., la pronuncia citata - Cassazione civile sez. III, n.11190/2022 – anche in questo caso ha dato conto di avere superato un contrasto giurisprudenziale (definito apparente) .
2.1. Sussistono, quindi, «le gravi ed eccezionali ragioni» per la compensazione integrale delle spese di lite (Corte costituzionale, sentenza
19/04/2018 n° 77).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) Rigetta tutte le domande avanzate dagli attori;
B) Compensa per intero le spese di lite t ra le parti.
1 agosto 2025
La Giudice
Grazia Roscigno
pagi na 15 di 15