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Sentenza 30 ottobre 2024
Sentenza 30 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 30/10/2024, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2024 |
Testo completo
N. 2515/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elisabetta Carta Presidente rel. dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 29/07/2024 da
( ) elettivamente domiciliata in Sassari alla via L. Parte_1 CodiceFiscale_1
Pirandello, 1/L, presso e nello studio dell'Avv. Alessandra Pompili (C.F. ), che la C.F._2
rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo,
e
), elettivamente domiciliato in Sassari Parte_2 CodiceFiscale_3 alla via A. Diaz n. 3 presso e nello studio dell'Avv. Cinzia Rita Cossu (C.F. ), C.F._4
che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
CONCLUSIONI
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 29/07/2024, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
- stabilire l'uso esclusivo della casa ex coniugale sita in Ardara (SS), piazza Antonio Segni, 9, descritta al Catasto Fabbricati del Comune di Ardara al foglio 11 mappale 416, nonché il cortile circostante, ed
pagina 1 di 3 il diritto di abitazione nel suddetto immobile, vita natural durante, alla moglie Parte_1
comprensivo di tutti gli arredi ad esclusione di quanto già preventivamente asportato dal marito secondo separato accordo;
- disporre che il marito versi alla moglie l'assegno divorzile di euro 130,00, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT da versarsi entro il 5 di ogni mese sul conto corrente bancario intestato alla medesima (IBAN [...]).
Con ordine al competente Ufficiale di Stato Civile del Comune di Quiliano di adempiere alle formalità di annotare a margine dell'atto di matrimonio, anno 1981 Atto n. 2, Parte 2, Serie A.
All'udienza del 22/10/2024, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate.
DIRITTO
I coniugi e hanno contratto matrimonio in Quiliano in data Parte_1 Parte_2
08/02/1981, optando per il regime della comunione dei beni.
Le parti si sono in seguito separate con decreto di omologa del Tribunale di Sassari del 21/04/2023.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, trattandosi di unione celebrata con rito concordatario.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita prendendo il tribunale atto delle obbligazioni assunte dalle parti.
Preso atto che nessuna ulteriore statuizione deve essere adottata non essendovi figli minorenni o maggiorenni economicamente non indipendenti da tutelare, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte spiegate dalle parti.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Quiliano in data 08/02/1981 tra
, nata a [...] il [...] c.f. residente in [...], Parte_1 C.F._5
pagina 2 di 3 piazza Antonio Segni, 9 e , nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
, residente in [...], piazza Antonio Segni, 9, nozze regolarmente trascritte C.F._6 nel registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato civile del Comune di Quiliano Anno 1981
Numero 2, Parte II, Serie A, alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Quiliano per l'annotazione della presente sentenza.
Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 29 ottobre 2024.
Il Presidente relatore dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elisabetta Carta Presidente rel. dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 29/07/2024 da
( ) elettivamente domiciliata in Sassari alla via L. Parte_1 CodiceFiscale_1
Pirandello, 1/L, presso e nello studio dell'Avv. Alessandra Pompili (C.F. ), che la C.F._2
rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo,
e
), elettivamente domiciliato in Sassari Parte_2 CodiceFiscale_3 alla via A. Diaz n. 3 presso e nello studio dell'Avv. Cinzia Rita Cossu (C.F. ), C.F._4
che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
CONCLUSIONI
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 29/07/2024, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
- stabilire l'uso esclusivo della casa ex coniugale sita in Ardara (SS), piazza Antonio Segni, 9, descritta al Catasto Fabbricati del Comune di Ardara al foglio 11 mappale 416, nonché il cortile circostante, ed
pagina 1 di 3 il diritto di abitazione nel suddetto immobile, vita natural durante, alla moglie Parte_1
comprensivo di tutti gli arredi ad esclusione di quanto già preventivamente asportato dal marito secondo separato accordo;
- disporre che il marito versi alla moglie l'assegno divorzile di euro 130,00, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT da versarsi entro il 5 di ogni mese sul conto corrente bancario intestato alla medesima (IBAN [...]).
Con ordine al competente Ufficiale di Stato Civile del Comune di Quiliano di adempiere alle formalità di annotare a margine dell'atto di matrimonio, anno 1981 Atto n. 2, Parte 2, Serie A.
All'udienza del 22/10/2024, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate.
DIRITTO
I coniugi e hanno contratto matrimonio in Quiliano in data Parte_1 Parte_2
08/02/1981, optando per il regime della comunione dei beni.
Le parti si sono in seguito separate con decreto di omologa del Tribunale di Sassari del 21/04/2023.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, trattandosi di unione celebrata con rito concordatario.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita prendendo il tribunale atto delle obbligazioni assunte dalle parti.
Preso atto che nessuna ulteriore statuizione deve essere adottata non essendovi figli minorenni o maggiorenni economicamente non indipendenti da tutelare, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte spiegate dalle parti.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Quiliano in data 08/02/1981 tra
, nata a [...] il [...] c.f. residente in [...], Parte_1 C.F._5
pagina 2 di 3 piazza Antonio Segni, 9 e , nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
, residente in [...], piazza Antonio Segni, 9, nozze regolarmente trascritte C.F._6 nel registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato civile del Comune di Quiliano Anno 1981
Numero 2, Parte II, Serie A, alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Quiliano per l'annotazione della presente sentenza.
Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 29 ottobre 2024.
Il Presidente relatore dott.ssa Elisabetta Carta
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