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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 24/03/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 248/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SPECIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pier Luigi De Cinti Presidente Est. dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 248/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PAPA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PAPA GIUSEPPE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. MUSILLI EMANUELA ( ), elettivamente C.F._3 domiciliata in VIALE STATUTO 1 SC. B/6 04100 LATINA, presso il difensore avv. MUSILLI EMANUELA
CONVENUTO
e con la partecipazione del P.M. in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale e cessazione degli effetti civili
pagina 1 di 3
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 19 marzo 2025
IN FATTO
Con ricorso cumulativo congiunto le parti domandavano la pronunzia della separazione ed omologa nonché, all'esito, della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni contestualmente precisate.
Emessa, quindi, in data 01 marzo 2024 la sentenza di separazione ed omologa e rimessa la causa sul ruolo per il prosieguo, parte resistente, all'udienza del
20 novembre 2024 manifestava le proprie perplessità sulla disciplina precedentemente concordata relativamente alla frequentazione padre-figlie.
Con ordinanza del 29 novembre 2024 era quindi disposta, ai sensi dell'art. 473 bis. 51, comma 4, cpc, la convocazione personale delle parti e l'audizione delle minori ai fini del raggiungimento, all'esito, di soluzioni concordate che, a modifica delle condizioni di cui al ricorso, fossero conformi agli interessi della prole.
All'esito dell'udienza del 22 gennaio 2025, alcuna soluzione condivisa era, peraltro, raggiunta sicchè, permanendo, anche alla luce delle dichiarazioni delle minori, la difformità delle condizioni concordate in ricorso rispetto all'interesse della prole, la causa era, quindi, rinviata all'udienza del 19 marzo 2025 ove essa era discussa oralmente e, quindi, rimessa al collegio per la decisione.
IN DIRITTO
A termini dell'art. 473 bis. 51, comma 4, cpc Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, il giudice convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda.
Incidentalmente si rileva, a fronte di quanto insegnato dalla Suprema Corte nell'ordinanza 19540/2018, come tale indirizzo non possa che ritenersi superato alla luce di quanto previsto dalla novella di cui al D. Lgs. 149/2022 che ha introdotto la norma sopra riportata.
Orbene, nella specie, le modalità di frequentazione omologate dal tribunale in sede di separazione consensuale, si sono dimostrate, all'esito della loro applicazione ed a fronte di quanto dichiarato dalle stesse minori, inadeguate rispetto all'interesse della prole.
pagina 2 di 3
Né è stato possibile trovare soluzioni concordate che ovviassero a tale inidoneità, essendosi palesato un contrasto, allo stato, insanabile tra quanto auspicato dalle minori riguardo ad una frequentazione che maggiormente le ponga al centro dell'interesse paterno e la soluzione, di contro, proposta dal padre all'udienza del 22 gennaio 2025, che prevedeva, allo scopo, la mera diminuzione delle occasioni di visita.
Pacifiche, quindi, le difficoltà relazionali tra il padre e le minori a causa della presenza della nuova compagna del genitore ed a fronte della constatata impossibilità di trovare soluzioni concordate che tutelino adeguatamente le figlie, la domanda divorzile deve essere rigettata nella presente sede, salvo poter essere riproposta, nei termini e nelle modalità previste dalla legge, in via contenziosa.
In ragione del rito con il quale la causa è stata iniziata ed ha avuto un parziale esito con la sentenza di omologa della separazione, le spese di causa sono, infine, compensate tra le parti.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio in sede non contenziosa;
compensa le spese di causa tra le parti.
LATINA, 24/03/2025
Il Presidente Estensore
Dott. Pier Luigi De Cinti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SPECIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pier Luigi De Cinti Presidente Est. dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 248/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PAPA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PAPA GIUSEPPE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. MUSILLI EMANUELA ( ), elettivamente C.F._3 domiciliata in VIALE STATUTO 1 SC. B/6 04100 LATINA, presso il difensore avv. MUSILLI EMANUELA
CONVENUTO
e con la partecipazione del P.M. in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale e cessazione degli effetti civili
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CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 19 marzo 2025
IN FATTO
Con ricorso cumulativo congiunto le parti domandavano la pronunzia della separazione ed omologa nonché, all'esito, della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni contestualmente precisate.
Emessa, quindi, in data 01 marzo 2024 la sentenza di separazione ed omologa e rimessa la causa sul ruolo per il prosieguo, parte resistente, all'udienza del
20 novembre 2024 manifestava le proprie perplessità sulla disciplina precedentemente concordata relativamente alla frequentazione padre-figlie.
Con ordinanza del 29 novembre 2024 era quindi disposta, ai sensi dell'art. 473 bis. 51, comma 4, cpc, la convocazione personale delle parti e l'audizione delle minori ai fini del raggiungimento, all'esito, di soluzioni concordate che, a modifica delle condizioni di cui al ricorso, fossero conformi agli interessi della prole.
All'esito dell'udienza del 22 gennaio 2025, alcuna soluzione condivisa era, peraltro, raggiunta sicchè, permanendo, anche alla luce delle dichiarazioni delle minori, la difformità delle condizioni concordate in ricorso rispetto all'interesse della prole, la causa era, quindi, rinviata all'udienza del 19 marzo 2025 ove essa era discussa oralmente e, quindi, rimessa al collegio per la decisione.
IN DIRITTO
A termini dell'art. 473 bis. 51, comma 4, cpc Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, il giudice convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda.
Incidentalmente si rileva, a fronte di quanto insegnato dalla Suprema Corte nell'ordinanza 19540/2018, come tale indirizzo non possa che ritenersi superato alla luce di quanto previsto dalla novella di cui al D. Lgs. 149/2022 che ha introdotto la norma sopra riportata.
Orbene, nella specie, le modalità di frequentazione omologate dal tribunale in sede di separazione consensuale, si sono dimostrate, all'esito della loro applicazione ed a fronte di quanto dichiarato dalle stesse minori, inadeguate rispetto all'interesse della prole.
pagina 2 di 3
Né è stato possibile trovare soluzioni concordate che ovviassero a tale inidoneità, essendosi palesato un contrasto, allo stato, insanabile tra quanto auspicato dalle minori riguardo ad una frequentazione che maggiormente le ponga al centro dell'interesse paterno e la soluzione, di contro, proposta dal padre all'udienza del 22 gennaio 2025, che prevedeva, allo scopo, la mera diminuzione delle occasioni di visita.
Pacifiche, quindi, le difficoltà relazionali tra il padre e le minori a causa della presenza della nuova compagna del genitore ed a fronte della constatata impossibilità di trovare soluzioni concordate che tutelino adeguatamente le figlie, la domanda divorzile deve essere rigettata nella presente sede, salvo poter essere riproposta, nei termini e nelle modalità previste dalla legge, in via contenziosa.
In ragione del rito con il quale la causa è stata iniziata ed ha avuto un parziale esito con la sentenza di omologa della separazione, le spese di causa sono, infine, compensate tra le parti.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio in sede non contenziosa;
compensa le spese di causa tra le parti.
LATINA, 24/03/2025
Il Presidente Estensore
Dott. Pier Luigi De Cinti
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