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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/11/2024, n. 4365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4365 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 12/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 4217/2023 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.DE CESARE CORRADO e Parte_1
G.De Cesarergiusta procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'avv CASTELLANETA ELVIRA giusta procura in atti CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento malattia professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto depositato il 7.4.2023, il ricorrente di cui in epigrafe esponeva di aver lavorato come coltivatore diretto dal 1987. Deduceva che, a causa delle mansioni svolte aveva contratto una malattia professionale.
Affermava che aveva presentato domanda per il riconoscimento della malattia professionale, ma l' non aveva riconosciuto un danno. CP_1
Concludeva per il riconoscimento del danno e la liquidazione della relativa indennità.
Si costituiva in giudizio l' che contestava gli avversi assunti CP_1 evidenziando l'assenza del nesso etiologico tra attività lavorativa e malattia denunciata. Chiedeva il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, il ricorso è infondato e va rigettato. Preliminarmente va precisato che dalla lettura dell'art. 41 e successivi del
D.Lgs. n° 277/91 (attuativo di direttive comunitarie), se per un verso emerge che il valore dei 90 d.B.A. (oggi 80 in virtù delle nuove tabelle delle malattie professionali) per l'esposizione quotidiana del lavoratore al rumore rappresenta la soglia di intollerabilità, il cui superamento determina particolari obblighi del datore di lavoro, risulta anche che l'esposizione a rumori superiori agli 80 decibel comporta per il datore di lavoro obblighi di
“informazione e formazione”, e che già il superamento della soglia di 85 decibel richiede l'adozione di adeguati mezzi di protezione e l'assoggettamento del lavoratore a controllo sanitario. Consegue da ciò che anche l'esposizione a rumorosità non eccedente l'indicato limite dei 90
d.B.A. può essere reputata idonea a pregiudicare l'apparato uditivo, tenendo conto anche alla diversa capacità di resistenza di ciascun organismo. Si deve, pertanto, ritenere che l'esposizione da parte dell'assicurato -durante l'attività lavorativa- ad una rumorosità inferiore alla predetta soglia di 90 d.B.A. non è di per se sola ostativa della configurabilità di una malattia professionale indennizzabile e, in particolare, non esime il giudice dall'indagine medico-legale in ordine alla sussistenza di tale malattia (cfr. in tal senso Cass. Sez. Lav., n°. 3582/98).
Tanto premesso, nel caso di specie si deve ritenersi raggiunta la prova circa l'attività lavorativa dell'istante, svolta in campagna.
Per quanto detto, si deve ritenere con ragionevole certezza che il ricorrente nell'esercizio della sua attività lavorativa sia stato effettivamente esposto a rischio ambientale.
Quanto poi all'idoneità di tale esposizione a determinare la patologia denunciata dall'istante, la stessa è risultata esclusa dalla consulenza tecnica medico-legale.
Il dott. , nell'elaborato peritale depositato, ha confermato Persona_1
l'esistenza della malattia denunciata dal ricorrente (ipoacusia neurosensoriale bilaterale, lieve di maggiore entità a dx), escludendo la sussistenza del nesso eziologico tra attività lavorativa e malattia. Il consulente ha premesso che l'ipoacusia è una diagnosi medica ben definita e definibile) vi deve essere l'incontro e, soprattutto, la contemporaneità, di tre dati essenziali:
1) anamnesi e valutazione positiva per esposizione ad un rumore potenzialmente dannoso;
2) entità fisico acustica e costanza del tempo di esposizione al rumore tali da poter essere potenzialmente lesivi;
3) riscontro clinico-strumentale di un deficit uditivo riconducibile a tale patogenesi per tempi di insorgenza, caratteristiche evolutive, qualitative e quantitative.
Fatta tale premessa, in particolare il ctu ha evidenziato che: “…la lesione audiologica accusata non appare assolutamente per storia naturale, storia clinica, per qualità del deficit uditivo riconducibile clinicamente e nosograficamente ad una ipoacusia da rumore. Infatti il sig. , è affetto, sostanzialmente, da una “Ipoacusia Pt_1 neurosensoriale bilaterale, lieve, di maggiore entità a destra".
Tali dati audiologici, clinici e tecnico-qualitativi, confliggono, inequivocabilmente, con le caratteristiche clinico-audiologiche dottrinali delle ipoacusie da rumore lavorativo. Il sig, , infatti, è affetto da una Pt_1 patologia audio-otologica definibile, in questa e pre questa sede, come "comune", poichè non vi è alcun nesso patogenetico con la sua attività lavorativa.
Tali risultando le conclusioni medico-legali deve rilevarsi come la giurisprudenza di legittimità - al fine della valutazione della pregnanza della prova dell'origine professionale della malattia denunciata - sia passata da un giudizio di certezza, ad uno di probabilità, ed infine alla semplice compatibilità: ha, invece, sicuramente escluso la mera possibilità.
Si è detto, in particolare, che la prova deve avere un grado di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell' eziopatogenesi professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve non solo consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso anche ad ogni utile iniziativa ex officio diretta ad acquisire ulteriori elementi (assunzione di deposizioni testimoniali, richiesta di chiarimenti al consulente tecnico e quanto altro si appalesi opportuno) in relazione all'entità ed alla esposizione del lavoratore ai fattori di rischio (Cass. 8 gennaio 2003 n. 87; Cass. 20 maggio 2000 n. 6592; Cass. 8 luglio 1994 n.
6434; Cass. 23 aprile 1997 n. 3523; Cass. 7 aprile 1998 n. 3602). È stato detto ancora che il ctu può giungere al giudizio di ragionevole probabilità anche in base alla compatibilità della malattia non tabellata con la noxa professionale, desunta dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti sul luogo di lavoro, della durata della prestazione lavorativa, e per l'assenza di altri fattori extra-professionali (Cass. 13 aprile
2002 n. 5352; Cass. 21 febbraio 2003 n. 2716; Cass. 24 marzo 2003 n.
4292).
Si possono a tale scopo utilizzare congiuntamente anche dati epidemiologici (Cass. 24 luglio 1991, n. 8310; Cass. sez. un. 4 giugno 1992
n. 6846; Cass. 27 giugno 1998 n. 6388; Cass. 29 settembre 2000 n.
12909), per suffragare una qualificata probabilità (Cass. 5638/1991 cit.;
Cass. 3 aprile 1990, n. 2684).
È opportuno, però, precisare che il giudizio di compatibilità si differenzia dalla mera possibilità in quanto il primo implica, oltre l'affermazione che la noxa professionale può avere causato la malattia, anche la esclusione di ogni altro fattore extraprofessionale (cfr. Cass. n. 10042/2004). Orbene, applicando gli esposti principi al caso che occupa, deve rilevarsi che le conclusioni peritali depongono per l'esclusione del nesso causale in relazione all'attività lavorativa svolta dal , in quanto la natura Pt_1 della malattia deve ritenersi non causalmente riconducibile all'attività lavorativa.
Il ctu, infatti, ha in modo condivisibile motivato tali conclusioni anche sulla base degli esami clinici in atti e ha compiutamente risposto alle osservazioni di parte ricorrente. Il ricorso va dunque respinto con compensazione delle spese del giudizio attesa la sussistenza della patologia, quelle di consulenza tecnica liquidate con decreto separato sono a carico del ricorrente.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto ME , Pt_1 nei confronti , così provvede: CP_2
1. Rigetta il ricorso
2. Compensa le spese tra le parti.
3. Pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di ctu liquidate in separato decreto.
Bari,12/11/2024.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 12/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 4217/2023 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.DE CESARE CORRADO e Parte_1
G.De Cesarergiusta procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'avv CASTELLANETA ELVIRA giusta procura in atti CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento malattia professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto depositato il 7.4.2023, il ricorrente di cui in epigrafe esponeva di aver lavorato come coltivatore diretto dal 1987. Deduceva che, a causa delle mansioni svolte aveva contratto una malattia professionale.
Affermava che aveva presentato domanda per il riconoscimento della malattia professionale, ma l' non aveva riconosciuto un danno. CP_1
Concludeva per il riconoscimento del danno e la liquidazione della relativa indennità.
Si costituiva in giudizio l' che contestava gli avversi assunti CP_1 evidenziando l'assenza del nesso etiologico tra attività lavorativa e malattia denunciata. Chiedeva il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, il ricorso è infondato e va rigettato. Preliminarmente va precisato che dalla lettura dell'art. 41 e successivi del
D.Lgs. n° 277/91 (attuativo di direttive comunitarie), se per un verso emerge che il valore dei 90 d.B.A. (oggi 80 in virtù delle nuove tabelle delle malattie professionali) per l'esposizione quotidiana del lavoratore al rumore rappresenta la soglia di intollerabilità, il cui superamento determina particolari obblighi del datore di lavoro, risulta anche che l'esposizione a rumori superiori agli 80 decibel comporta per il datore di lavoro obblighi di
“informazione e formazione”, e che già il superamento della soglia di 85 decibel richiede l'adozione di adeguati mezzi di protezione e l'assoggettamento del lavoratore a controllo sanitario. Consegue da ciò che anche l'esposizione a rumorosità non eccedente l'indicato limite dei 90
d.B.A. può essere reputata idonea a pregiudicare l'apparato uditivo, tenendo conto anche alla diversa capacità di resistenza di ciascun organismo. Si deve, pertanto, ritenere che l'esposizione da parte dell'assicurato -durante l'attività lavorativa- ad una rumorosità inferiore alla predetta soglia di 90 d.B.A. non è di per se sola ostativa della configurabilità di una malattia professionale indennizzabile e, in particolare, non esime il giudice dall'indagine medico-legale in ordine alla sussistenza di tale malattia (cfr. in tal senso Cass. Sez. Lav., n°. 3582/98).
Tanto premesso, nel caso di specie si deve ritenersi raggiunta la prova circa l'attività lavorativa dell'istante, svolta in campagna.
Per quanto detto, si deve ritenere con ragionevole certezza che il ricorrente nell'esercizio della sua attività lavorativa sia stato effettivamente esposto a rischio ambientale.
Quanto poi all'idoneità di tale esposizione a determinare la patologia denunciata dall'istante, la stessa è risultata esclusa dalla consulenza tecnica medico-legale.
Il dott. , nell'elaborato peritale depositato, ha confermato Persona_1
l'esistenza della malattia denunciata dal ricorrente (ipoacusia neurosensoriale bilaterale, lieve di maggiore entità a dx), escludendo la sussistenza del nesso eziologico tra attività lavorativa e malattia. Il consulente ha premesso che l'ipoacusia è una diagnosi medica ben definita e definibile) vi deve essere l'incontro e, soprattutto, la contemporaneità, di tre dati essenziali:
1) anamnesi e valutazione positiva per esposizione ad un rumore potenzialmente dannoso;
2) entità fisico acustica e costanza del tempo di esposizione al rumore tali da poter essere potenzialmente lesivi;
3) riscontro clinico-strumentale di un deficit uditivo riconducibile a tale patogenesi per tempi di insorgenza, caratteristiche evolutive, qualitative e quantitative.
Fatta tale premessa, in particolare il ctu ha evidenziato che: “…la lesione audiologica accusata non appare assolutamente per storia naturale, storia clinica, per qualità del deficit uditivo riconducibile clinicamente e nosograficamente ad una ipoacusia da rumore. Infatti il sig. , è affetto, sostanzialmente, da una “Ipoacusia Pt_1 neurosensoriale bilaterale, lieve, di maggiore entità a destra".
Tali dati audiologici, clinici e tecnico-qualitativi, confliggono, inequivocabilmente, con le caratteristiche clinico-audiologiche dottrinali delle ipoacusie da rumore lavorativo. Il sig, , infatti, è affetto da una Pt_1 patologia audio-otologica definibile, in questa e pre questa sede, come "comune", poichè non vi è alcun nesso patogenetico con la sua attività lavorativa.
Tali risultando le conclusioni medico-legali deve rilevarsi come la giurisprudenza di legittimità - al fine della valutazione della pregnanza della prova dell'origine professionale della malattia denunciata - sia passata da un giudizio di certezza, ad uno di probabilità, ed infine alla semplice compatibilità: ha, invece, sicuramente escluso la mera possibilità.
Si è detto, in particolare, che la prova deve avere un grado di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell' eziopatogenesi professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve non solo consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso anche ad ogni utile iniziativa ex officio diretta ad acquisire ulteriori elementi (assunzione di deposizioni testimoniali, richiesta di chiarimenti al consulente tecnico e quanto altro si appalesi opportuno) in relazione all'entità ed alla esposizione del lavoratore ai fattori di rischio (Cass. 8 gennaio 2003 n. 87; Cass. 20 maggio 2000 n. 6592; Cass. 8 luglio 1994 n.
6434; Cass. 23 aprile 1997 n. 3523; Cass. 7 aprile 1998 n. 3602). È stato detto ancora che il ctu può giungere al giudizio di ragionevole probabilità anche in base alla compatibilità della malattia non tabellata con la noxa professionale, desunta dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti sul luogo di lavoro, della durata della prestazione lavorativa, e per l'assenza di altri fattori extra-professionali (Cass. 13 aprile
2002 n. 5352; Cass. 21 febbraio 2003 n. 2716; Cass. 24 marzo 2003 n.
4292).
Si possono a tale scopo utilizzare congiuntamente anche dati epidemiologici (Cass. 24 luglio 1991, n. 8310; Cass. sez. un. 4 giugno 1992
n. 6846; Cass. 27 giugno 1998 n. 6388; Cass. 29 settembre 2000 n.
12909), per suffragare una qualificata probabilità (Cass. 5638/1991 cit.;
Cass. 3 aprile 1990, n. 2684).
È opportuno, però, precisare che il giudizio di compatibilità si differenzia dalla mera possibilità in quanto il primo implica, oltre l'affermazione che la noxa professionale può avere causato la malattia, anche la esclusione di ogni altro fattore extraprofessionale (cfr. Cass. n. 10042/2004). Orbene, applicando gli esposti principi al caso che occupa, deve rilevarsi che le conclusioni peritali depongono per l'esclusione del nesso causale in relazione all'attività lavorativa svolta dal , in quanto la natura Pt_1 della malattia deve ritenersi non causalmente riconducibile all'attività lavorativa.
Il ctu, infatti, ha in modo condivisibile motivato tali conclusioni anche sulla base degli esami clinici in atti e ha compiutamente risposto alle osservazioni di parte ricorrente. Il ricorso va dunque respinto con compensazione delle spese del giudizio attesa la sussistenza della patologia, quelle di consulenza tecnica liquidate con decreto separato sono a carico del ricorrente.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto ME , Pt_1 nei confronti , così provvede: CP_2
1. Rigetta il ricorso
2. Compensa le spese tra le parti.
3. Pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di ctu liquidate in separato decreto.
Bari,12/11/2024.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi