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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/10/2025, n. 1435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1435 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. AN BE LO Presidente rel.
dr.ssa Virginia Marletta Consigliere
dr.ssa Giulia Maisano Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 152/2020 R.G. avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 3467/2019 del 9-12 luglio 2019
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 [...]
), in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genito- C.F._1
riale sul figlio nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), quivi elettivamente domiciliata presso lo studio CodiceFiscale_2
dell'avv. Giovanni Bertuglia che la rappresenta e difende per mandato conferito con procura allegata all'atto introduttivo di questo grado del giudizio
APPELLANTE
CONTRO
1) l' (C.F.: ; P.I.: Controparte_2 P.IVA_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_2
a Palermo in via Piersanti Mattarella nn. 38/42 e quivi elettivamente domici-
liato presso lo studio dell'avv. Biagio Bruno che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione di questo grado del giudizio
2) (P.I.: ), Controparte_3 P.IVA_3 Controparte_4
[... [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede a Milano
[...]
in via Benigno Crespi n. 23 ed elettivamente domiciliata in Palermo presso lo studio dell'avv. Santo Spagnolo che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di risposta del primo grado del giudizio
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la appellante
Dire e dichiarare la responsabilità dell' per quanto ac- Controparte_2
caduto al minore alla luce di tutto quanto sopra ribadito;
Controparte_1
per l'effetto condannare il convenuto alla complessiva somma di
€18.391,91 e, più precisamente, a corrispondere all'attrice nella qualità tutte le somme dovute a titolo di spese già effettuate pari ad €4.719,00; per quelle che dovranno sostenersi nella misura indicata e preventivata dal consulente tecnico d'ufficio, ossia €9.600,00; nonché al risarcimento del danno biologico deri-
vante da invalidità permanente pari a 3% nella somma di €3.057,10: invalidità
temporanea parziale al 50% per venti giorni nella somma di €634,88: invalidità
temporanea 25% per giorni trenta nella somma di €380,93, od in quell'altra da liquidarsi superiore o inferiore in via equitativa, indicandosi in via cautelativa la somma complessiva di €26.000,00.
(omissis)
Con vittoria delle spese, competenze ed onorari dei due gradi del giudi-
zio da distrarsi in favore dell'odierno procuratore il quale si dichiara antistata-
rio.
Per l' Controparte_2
Rigettare, sempre e comunque e con ogni e qualsiasi statuizione, l'atto
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
2 di appello proposto dalla sig.ra in proprio e nella qualità di Parte_1
genitore esercente la potestà sul figlio minore avverso la Controparte_1
sentenza n. 3467/2019 resa dal Tribunale di Palermo, Sezione Terza Civile,
giudice unico dr. Davide Romeo, in data 9 luglio 2019, depositata il 12 luglio
2019, e ciò per i motivi tutti e per ciascuno di essi dedotti nella narrativa che precede e in primo grado, che in questa sede devono intendersi integralmente ripetuti e trascritti e nei quali ad ogni effetto si insiste;
in accoglimento dell'appello incidentale con il presente atto proposto,
dire nulla, annullare e comunque revocare con ogni e qualsiasi statuizione la sentenza oggetto del presente giudizio nel capo e nel punto in narrativa meglio spiegato relativo alla regolamentazione delle spese processuali, e ciò per i mo-
tivi tutti sopra dedotti ed esposti anche in primo grado, che in questa sede de-
vono intendersi integralmente ripetuti e trascritti e nei quali ad ogni effetto si insiste;
per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condannare la sig.ra in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sul Parte_1
figlio minore al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1
dell' , in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, sia per il giudizio di primo grado che per il presente grado di giudizio;
confermare sempre e comunque e con ogni e qualsiasi statuizione la sentenza oggetto del presente giudizio per i capi e i punti non gravati dal pro-
posto appello incidentale;
nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avverso gravame, porre ogni e qualsiasi eventuale statuizione di condanna in ordine al risarcimento dei danni
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3 asseritamente patiti dal minore in capo alla Controparte_1 Controparte_3
[...
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ritenendo e dichia-
rando, sempre ed in ogni caso, che quest'ultima deve tenere indenne, garantire e manlevare l' da ogni e qualsi- Controparte_2
voglia responsabilità e/o pretesa avanzata nei propri confronti dall'appellante,
da ogni e qualsiasi statuizione di condanna che potrebbe al riguardo emergere a suo carico e da ogni e qualsiasi somma che venisse eventualmente ritenuta dovuta in favore della sig.ra e ciò per i motivi superiormente dedotti. Pt_1
Per Controparte_3
Dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dall'appel-
lante ex art. 348-bis Cpc;
nel merito:
rigettare, per le ragioni esposte in narrativa, l'appello perché infondato in fatto e in diritto e, altresì, rigettare le istanze istruttorie reiterate in seno all'atto di appello e, per l'effetto, confermare la sentenza in tutti i suoi punti;
in subordine, per il caso non creduto in cui la Corte d'Appello adita ritenesse di dare seguito all'appello avversario, ammesso che l' CP_5
costituendosi in giudizio, reiteri la domanda di manleva spiegata nel
[...]
primo grado, si chiede di:
- dare atto dell'avvenuta corresponsione di €1.000,00 in favore della in proprio e nella qualità, e, ritenuta la somma satisfattiva, rigettare Pt_1
ogni ulteriore domanda;
- rigettare, comunque, la domanda avversaria perché infondata in fatto e in diritto;
- in subordine, ridurla a quanto rigorosamente dedotto e provato,
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4 contenendo l'eventuale condanna della comparente nei limiti del massimale di polizza, tenendo conto pure delle franchigie e/o scoperti ivi previsti;
- in ogni caso, ritenere e dichiarare la nullità della domanda di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e di compensi del doppio grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza 3467/2019 del 9-12 luglio 2019, il Tribunale di Pa-
lermo ha respinto la domanda di , avanzata in proprio Parte_1
e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio Persona_1
, la quale aveva chiesto la condanna dell' a
[...] Controparte_6
risarcirle il danno patito dal figlio a seguito di una caduta avvenuta nei locali dello stesso . CP_2
1.2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello , Parte_1
in proprio e nella detta qualità. Dal canto suo, l' ha chiesto il Controparte_2
rigetto del gravame, avanzando, a sua volta, impugnazione incidentale.
A sua volta, , chiamata in garanzia dall'Istituto per il Controparte_3
caso di sua condanna al chiesto risarcimento, ha eccepito, innanzi tutto, l'inam-
missibilità del gravame ex art. 348-bis Cpc;
nel merito, ne ha domandato il ri-
getto.
1.3. Con ordinanza ex art. 127-ter Cpc del 18 luglio 2025 sono stati con-
cessi termini di venti giorni e di altri venti giorni per il deposito, rispettiva-
mente, di comparse conclusionali e memorie di replica;
decorsi detti termini, si procede quindi alla decisione della causa.
2. Ciò premesso, quanto alla questione relativa all'inammissibilità del gravame ex art. 348-bis Cpc, si osserva che la stessa è stata ritenuta
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5 implicitamente infondata allorché, con l'ordinanza fuori udienza del 24 settem-
bre 2020, la Corte dispose che si procedesse ad attività istruttoria e rinviò a successiva udienza, nulla osservando sulla (in)sussistenza di una ragionevole probabilità di accoglimento del gravame. In ogni caso, la questione non può più
esaminarsi in questa sede, essendosi ormai superata la fase prevista dall'art. 350
Cpc (si veda, al riguardo, il 1° comma dell'art. 348-ter dello stesso codice) ed essendo il giudizio pervenuto al momento conclusivo di cui al 1° comma dell'art. 352 del codice di rito (entrambi gli articoli nelle formulazioni ancora applicabili, ratione temporis, alla presente controversia): si confronti Cass.
10422/2019, per la quale, allorché il giudice d'appello abbia proceduto alla trat-
tazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi del richiamato art. 348-bis, la decisione sull'ammissi-
bilità non è ulteriormente sindacabile davanti allo stesso giudice dell'appello e/o al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione.
3. Può dunque passarsi all'esame dell'unico, articolato motivo di gra-
vame, che può compendiarsi nei seguenti punti:
- l'art. 2048 Cc «prevede una presunzione di colpa a carico dei precettori o insegnanti rispetto ai fatti accaduti o causati ai loro allievi o alunni, sicché
l'onere della prova che quei fatti o incidenti siano accaduti durante il periodo dell'affidamento incombe a chi esercita il dovere e l'obbligo di custodia e/o vigilanza» (pag. 11 dell'atto di appello);
- «l'attrice, nella specie dedotta in giudizio, aveva soltanto l'onere di descrivere che il sinistro fosse avvenuto in orario scolastico e di formulare la domanda risarcitoria»; spettava invece «alla convenuta dimostrare di avere adottato tutte le cautele e le misure atte a prevenire ogni possibilità di incidente
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6 ai propri alunni, ovvero dimostrare la propria diligenza e perizia nell'esercizio dell'obbligo di custodia e vigilanza» (ib.);
- ha dunque errato il Tribunale nell'escludere la responsabilità della scuola allorché afferma che la prova della diligenza di quest'ultima era «stata raggiunta attraverso le testimonianze delle stesse maestre che avevano l'ob-
bligo di custodia, specie quella di sostegno […]: a) è, infatti, errata la motiva-
zione che la semplice presenza delle maestre fosse elemento di per sé suffi-
ciente ed idoneo ad escludere la responsabilità delle stesse e dell' per CP_2
l'idoneità e la forza dissuasiva che tale presenza può ingenerare[…]; b) ha omesso di considerare il decidente che le maestre nella specie costituiscono agenti colpevoli del sinistro, sicché le loro dichiarazioni non possono essere valutate dal giudice per escluderne la loro responsabilità» (ib.);
- al contrario la descrizione fatta dalle due insegnanti costituirebbe am-
missione di responsabilità delle stesse, poiché una di esse aveva riferito di «aver visto un bambino inciampare e cadere sul piccolo , il quale a sua volta CP_1
cadeva a terra e presentava la bocca un po' sanguinante» (pag. 12);
- peraltro, , a causa della patologia da cui è affetto, «non ha CP_1
capacità di discernimento, non è in grado di percepire l'autorevolezza né del genitore né del percettore, non è in grado di valutare alcuna situazione di peri-
colo, anzi va accompagnato in tutti i momenti della vita scolastica e non può
essere mai lasciato solo neanche per pochi attimi» (pagg. 12 e 13); e l'inse-
gnante di sostegno aveva proprio tale compito: «accompagnare in tutti CP_1
i momenti della sua vita scolastica» (pag. 13);
- in conclusione: «l'Istituto scolastico non ha affatto fornito la prova di avere adottato tutte le misure atte a prevenire incidenti ai bambini e soprattutto
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7 a Riccardo in considerazione delle sue problematiche di salute e motorie» (pag.
14).
3.1. Così riassunta la doglianza, si osserva quanto segue.
3.1.1. In punto di diritto va premesso che:
- ai sensi dell'art. 2048 Cc, «i precettori e coloro che insegnano un me-
stiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza» (2° comma),
e sono liberati «dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto im-
pedire il fatto» (3° comma);
- allorché, in relazione al danno a un terzo cagionato dal fatto illecito dell'allievo, sia stata affermata la responsabilità dell'insegnante di scuola pri-
vata ex art. 2048 citato, sussiste la responsabilità indiretta dell'istituto scola-
stico con il quale quell'insegnante intratteneva il rapporto di lavoro, responsa-
bilità che trae fondamento dalla previsione del successivo art. 2049 (Cass.
11241/2003).
3.1.2. Al riguardo, la Corte Suprema ha chiarito che gli insegnanti delle scuole elementari rispondono dei danni cagionati dall'atto illecito dei loro al-
lievi nel tempo in cui sono sottoposti alla loro vigilanza, se non provano, ex art. 2048 Cc, di non aver potuto impedire il fatto e, quindi, non dimostrano di avere esercitato la vigilanza sugli alunni nella misura dovuta e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità e impreve-
dibilità abbia impedito loro un tempestivo ed efficace intervento (Cass.
1683/1997).
3.1.3. Orbene, alla luce di quanto precede, ritiene questa Corte che l'ap-
pello non possa accogliersi.
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8 Invero, l'unico dato oggettivo e incontestato è costituito dalla circo-
stanza che, nell'occorso, un bambino inciampava e cadeva «sul piccolo
[...]
, il quale a sua volta cadeva a terra» (così la testimonianza di Per_1 Tes_1
riportata dalla appellante a pag. 12 sia dell'atto introduttivo di questo
[...]
grado del giudizio sia della successiva comparsa conclusionale).
Nulla, però, è emerso relativamente alle cause della prima caduta, e cioè
se la stessa fu accidentale e imprevedibile (cioè dovuta, ad esempio, a un ina-
spettato inciampo autonomo) o, piuttosto, venne provocata da agenti esterni percepibili dagli insegnanti (una corsa scomposta, la spinta di altro bambino,
l'inciampo su pavimentazione sconnessa della scuola ecc.), potendo ipotizzarsi solo in questo secondo caso un obbligo di intervento degli educatori.
Nulla, insomma, consente di affermare che l'inciampo del primo bam-
bino fu dovuto a un'omessa o non adeguata vigilanza sullo stesso, di talché
deve necessariamente concludersi che l'evento successivo, ossia la caduta di ebbe a inserirsi in un contesto di velocità e imprevedibilità Controparte_1
che esclude la possibilità di ipotizzare un nesso di causalità tra condotte degli insegnati (un loro pronto e utile intervento) e il danno patito dallo stesso
[...]
Pt_2
E peraltro, anche recentemente la Cassazione ha affermato che «l'in-
ciampo del minore è circostanza imprevedibile», e nei confronti della stessa l'istituto scolastico non può apprestare alcuna idonea misura preventiva (così
la recentissima Cass. 25337/2025, che richiama Cass. 24456/2005).
3.1.4. Né – si osserva per completezza di motivazione – può accogliersi la richiesta sentire quale testimone , istanza già avan- Testimone_2
zata in primo grado nella memoria depositata il 31 gennaio 2018 e reiterata
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9 nell'atto di appello, e ciò dal momento che nessuno dei capitoli di prova all'uopo articolati consentirebbe di chiarire la questione su cui ci si è soffermati in precedenza. Tali capitoli, infatti, sono del seguente testuale tenore:
«1) Vero è che nel gennaio 2016, quando si trovava per motivi di lavoro
presso il centro diagnostico con la sig.ra la stessa ha ricevuto una Pt_1
telefonata dal personale del per recarsi a scuola per prelevare il fi- CP_2
glio che era caduto durante la ricreazione? CP_1
2) Vero è che Lei ha accompagnato la sig.ra a scuola e che il Pt_1
figlio aveva i denti superiori rotti ed ha riferito che era caduto durante la ri-
creazione?
3) Vero è che la signora ha portato il bambino subito dopo Pt_1
averlo preso a scuola dal dentista?».
3.2. Come anticipato, l'impugnazione principale deve quindi respin-
gersi.
4. Va parimenti respinto l'appello incidentale dell' , il Controparte_2
quale si duole che il Tribunale, con statuizione non conforme alla previsione dell'art. 91 Cpc, abbia disposto la compensazione delle spese di quel grado.
4.1. La doglianza è inammissibile e, comunque, infondata.
4.1.1. Al riguardo, va premesso che, nella sentenza 27199/2017 (poi ri-
chiamata nell'ordinanza 13535/2018), le Sezioni Unite della Corte Suprema
hanno enunciato il seguente principio di diritto: «Gli artt. 342 e 434 Cpc, nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modi-
ficazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134 [e dunque applicabile, ratione tem-
poris, al presente appello], vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati
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10 della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice».
Si tratta di princìpi elaborati dalla Cassazione anche nel vigore del testo dell'art. 342 Cpc precedente alla riforma contenuta nel richiamato Dl 83/2012:
infatti, già con la sentenza 8926/2004, la Corte Suprema aveva «chiarito: che nel giudizio di appello la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso l'enunciazione di specifici motivi;
che tale specificità dei motivi esige che, alle argomentazioni svolte nella sentenza im-
pugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fon-
damento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sen-
tenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono;
che, alla parte volitiva dell'appello, deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice;
che non si rileva sufficiente il fatto che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata, con la conseguenza che se, da un lato,
il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale ed as-
soluta, dall'altro lato esige pur sempre che alle argomentazioni svolte nella sen-
tenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime» (principi, questi, poi ripresi, fra le altre, da Cass. 9244/2007 e 18932/2016).
4.1.2. La necessità che l'appello contenga la chiara esposizione di
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11 ragioni specifiche dirette a ottenere una modifica della sentenza impugnata (né
ci si esime dall'evidenziare, appena di passaggio, che l'art. 342 Cpc nella for-
mulazione parzialmente riscritta dalla l. 149/2022 richiede che i motivi dell'ap-
pello siano esposti in «in modo chiaro, sintetico e specifico») va individuata nell'esigenza che al giudice e alle parti appellate sia consentita più agevolmente la corretta determinazione del quantum appellatum, senza che l'uno e le altre siano costrette a un'attività di interpretazione delle ragioni di censura, che non solo la legge non affida loro, ma che, soprattutto, potrebbe tradire il reale con-
tenuto dei motivi di gravame.
Ciò spiega la ragione per la quale, al fine del soddisfacimento del requi-
sito previsto dall'art. 342 citato, non sia ritenuto sufficiente il generico rinvio
per relationem agli atti del processo di primo grado: un tale richiamo, infatti,
esporrebbe il giudice e le parti avverse a un'opera di ricostruzione delle ragioni di impugnazione, viziata dall'inevitabile soggettività dei criteri interpretativi adottati.
Dunque, l'appellante che deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata ha l'onere di indicare in modo specifico gli errori e le omissioni del consulente di ufficio, determinanti ai fini della decisione, e che il giudice non avrebbe considerato, muovendo rilievi specifici ed argomentati atti ad infirmare le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado.
4.1.3. Ora, sulla questione de qua, il Tribunale di Palermo ha così mo-
tivato: «Si ritiene, infine, opportuno, in ragione della tipologia di argomenta-
zioni che sorreggono la decisione e delle lesioni ad ogni modo patite dal minore
in conseguenza dell'evento dannoso occorsogli, compensare Controparte_1
tra le parti integralmente le spese processuali».
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12 L' , lungi dal censurare questo specifico iter motivazio- Controparte_2
nale (la compensazione, infatti, era stata giustificata in ragione: «della tipologia
di argomentazioni che sorreggono la decisione» e «delle lesioni ad ogni modo
patite dal minore in conseguenza dell'evento dannoso oc- Controparte_1
corsogli»), si è limitato a richiamare il 1° comma dell'art. 91 Cpc e il 2° comma del successivo art. 92, senza però:
- né considerare che con la sentenza 77/2018 la Corte Costituzionale
aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, 2° comma, Cpc, nel testo modificato dall'art. 13, 1° comma, Dl 132/2014, nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistessero altre analoghe gravi ed eccezionali ra-
gioni;
- né spiegare i motivi per i quali le circostanze esposte dal Tribunale non potessero ascriversi al novero di quelle «gravi ed eccezionali ragioni», non aprioristicamente tipizzate, che comunque attribuiscono al giudice il potere di disporre la compensazione delle spese di lite.
4.1.4. Per quanto precede, il motivo – si ripete – è dunque inammissi-
bile.
4.2. La doglianza è, comunque, infondata, dovendo senz'altro condivi-
dersi la scelta del Tribunale di disporre detta compensazione in ragione della peculiarità del caso, che aveva visto senz'altro un danneggiato e, in buona so-
stanza, un difetto di prova di sicura responsabilità dell' . CP_2
5. Per le stesse ragioni, ritiene questo collegio che anche le spese di questo grado del giudizio debbano compensarsi interamente tra le parti: la pre-
tesa risarcitoria, infatti, viene respinta non a seguito dell'acclarata infondatezza
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13 della stessa, quanto piuttosto perché, in definitiva, non è stata acquisita la prova delle cause della prima caduta (prova oggettivamente difficile da dare per la appellante, peraltro non presente ai fatti).
5.1. Inoltre, in ragione dell'esito del giudizio, le spese per la consulenza tecnica d'ufficio, per le quali è stato previsto il pagamento di un anticipo a ca-
rico della parte appellante all'udienza del 4 dicembre 2020 (al momento del giuramento dell'ausiliare), vanno poste definitivamente a carico della stessa.
5.2. Infine, tenuto conto dell'esito dell'impugnazione principale e di quella incidentale dell' , deve darsi atto della sussistenza dei Controparte_2
presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-quater, Dpr 115/2002 per il versa-
mento, da parte dei due appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le rispettive impugnazioni.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sull'appello proposto da , in proprio e nella qualità, Parte_1
e su quello incidentale avanzato dall' Controparte_7
avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 3467/2019 del 9-12 luglio
[...]
2019, così provvede:
1) respinge entrambe le impugnazioni;
2) compensa interamente tra le parti le spese di questo grado del giudi-
zio;
3) pone le spese per la consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico della appellante;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma
1-quater, Dpr 115/2002 per il versamento, da parte di Parte_1
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14 , in proprio e nella qualità, e dell' , di un ulteriore im- Parte_1 Controparte_2
porto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le rispettive impu-
gnazioni.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo, il 2 ottobre 2025.
Il Presidente rel. est.
AN BE LO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con
firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 di-
cembre 2009, n. 193, convertito con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7
marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal de-
creto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
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15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. AN BE LO Presidente rel.
dr.ssa Virginia Marletta Consigliere
dr.ssa Giulia Maisano Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 152/2020 R.G. avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 3467/2019 del 9-12 luglio 2019
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 [...]
), in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genito- C.F._1
riale sul figlio nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), quivi elettivamente domiciliata presso lo studio CodiceFiscale_2
dell'avv. Giovanni Bertuglia che la rappresenta e difende per mandato conferito con procura allegata all'atto introduttivo di questo grado del giudizio
APPELLANTE
CONTRO
1) l' (C.F.: ; P.I.: Controparte_2 P.IVA_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_2
a Palermo in via Piersanti Mattarella nn. 38/42 e quivi elettivamente domici-
liato presso lo studio dell'avv. Biagio Bruno che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione di questo grado del giudizio
2) (P.I.: ), Controparte_3 P.IVA_3 Controparte_4
[... [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede a Milano
[...]
in via Benigno Crespi n. 23 ed elettivamente domiciliata in Palermo presso lo studio dell'avv. Santo Spagnolo che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di risposta del primo grado del giudizio
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la appellante
Dire e dichiarare la responsabilità dell' per quanto ac- Controparte_2
caduto al minore alla luce di tutto quanto sopra ribadito;
Controparte_1
per l'effetto condannare il convenuto alla complessiva somma di
€18.391,91 e, più precisamente, a corrispondere all'attrice nella qualità tutte le somme dovute a titolo di spese già effettuate pari ad €4.719,00; per quelle che dovranno sostenersi nella misura indicata e preventivata dal consulente tecnico d'ufficio, ossia €9.600,00; nonché al risarcimento del danno biologico deri-
vante da invalidità permanente pari a 3% nella somma di €3.057,10: invalidità
temporanea parziale al 50% per venti giorni nella somma di €634,88: invalidità
temporanea 25% per giorni trenta nella somma di €380,93, od in quell'altra da liquidarsi superiore o inferiore in via equitativa, indicandosi in via cautelativa la somma complessiva di €26.000,00.
(omissis)
Con vittoria delle spese, competenze ed onorari dei due gradi del giudi-
zio da distrarsi in favore dell'odierno procuratore il quale si dichiara antistata-
rio.
Per l' Controparte_2
Rigettare, sempre e comunque e con ogni e qualsiasi statuizione, l'atto
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
2 di appello proposto dalla sig.ra in proprio e nella qualità di Parte_1
genitore esercente la potestà sul figlio minore avverso la Controparte_1
sentenza n. 3467/2019 resa dal Tribunale di Palermo, Sezione Terza Civile,
giudice unico dr. Davide Romeo, in data 9 luglio 2019, depositata il 12 luglio
2019, e ciò per i motivi tutti e per ciascuno di essi dedotti nella narrativa che precede e in primo grado, che in questa sede devono intendersi integralmente ripetuti e trascritti e nei quali ad ogni effetto si insiste;
in accoglimento dell'appello incidentale con il presente atto proposto,
dire nulla, annullare e comunque revocare con ogni e qualsiasi statuizione la sentenza oggetto del presente giudizio nel capo e nel punto in narrativa meglio spiegato relativo alla regolamentazione delle spese processuali, e ciò per i mo-
tivi tutti sopra dedotti ed esposti anche in primo grado, che in questa sede de-
vono intendersi integralmente ripetuti e trascritti e nei quali ad ogni effetto si insiste;
per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condannare la sig.ra in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sul Parte_1
figlio minore al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1
dell' , in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, sia per il giudizio di primo grado che per il presente grado di giudizio;
confermare sempre e comunque e con ogni e qualsiasi statuizione la sentenza oggetto del presente giudizio per i capi e i punti non gravati dal pro-
posto appello incidentale;
nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avverso gravame, porre ogni e qualsiasi eventuale statuizione di condanna in ordine al risarcimento dei danni
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3 asseritamente patiti dal minore in capo alla Controparte_1 Controparte_3
[...
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ritenendo e dichia-
rando, sempre ed in ogni caso, che quest'ultima deve tenere indenne, garantire e manlevare l' da ogni e qualsi- Controparte_2
voglia responsabilità e/o pretesa avanzata nei propri confronti dall'appellante,
da ogni e qualsiasi statuizione di condanna che potrebbe al riguardo emergere a suo carico e da ogni e qualsiasi somma che venisse eventualmente ritenuta dovuta in favore della sig.ra e ciò per i motivi superiormente dedotti. Pt_1
Per Controparte_3
Dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dall'appel-
lante ex art. 348-bis Cpc;
nel merito:
rigettare, per le ragioni esposte in narrativa, l'appello perché infondato in fatto e in diritto e, altresì, rigettare le istanze istruttorie reiterate in seno all'atto di appello e, per l'effetto, confermare la sentenza in tutti i suoi punti;
in subordine, per il caso non creduto in cui la Corte d'Appello adita ritenesse di dare seguito all'appello avversario, ammesso che l' CP_5
costituendosi in giudizio, reiteri la domanda di manleva spiegata nel
[...]
primo grado, si chiede di:
- dare atto dell'avvenuta corresponsione di €1.000,00 in favore della in proprio e nella qualità, e, ritenuta la somma satisfattiva, rigettare Pt_1
ogni ulteriore domanda;
- rigettare, comunque, la domanda avversaria perché infondata in fatto e in diritto;
- in subordine, ridurla a quanto rigorosamente dedotto e provato,
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4 contenendo l'eventuale condanna della comparente nei limiti del massimale di polizza, tenendo conto pure delle franchigie e/o scoperti ivi previsti;
- in ogni caso, ritenere e dichiarare la nullità della domanda di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e di compensi del doppio grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza 3467/2019 del 9-12 luglio 2019, il Tribunale di Pa-
lermo ha respinto la domanda di , avanzata in proprio Parte_1
e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio Persona_1
, la quale aveva chiesto la condanna dell' a
[...] Controparte_6
risarcirle il danno patito dal figlio a seguito di una caduta avvenuta nei locali dello stesso . CP_2
1.2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello , Parte_1
in proprio e nella detta qualità. Dal canto suo, l' ha chiesto il Controparte_2
rigetto del gravame, avanzando, a sua volta, impugnazione incidentale.
A sua volta, , chiamata in garanzia dall'Istituto per il Controparte_3
caso di sua condanna al chiesto risarcimento, ha eccepito, innanzi tutto, l'inam-
missibilità del gravame ex art. 348-bis Cpc;
nel merito, ne ha domandato il ri-
getto.
1.3. Con ordinanza ex art. 127-ter Cpc del 18 luglio 2025 sono stati con-
cessi termini di venti giorni e di altri venti giorni per il deposito, rispettiva-
mente, di comparse conclusionali e memorie di replica;
decorsi detti termini, si procede quindi alla decisione della causa.
2. Ciò premesso, quanto alla questione relativa all'inammissibilità del gravame ex art. 348-bis Cpc, si osserva che la stessa è stata ritenuta
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5 implicitamente infondata allorché, con l'ordinanza fuori udienza del 24 settem-
bre 2020, la Corte dispose che si procedesse ad attività istruttoria e rinviò a successiva udienza, nulla osservando sulla (in)sussistenza di una ragionevole probabilità di accoglimento del gravame. In ogni caso, la questione non può più
esaminarsi in questa sede, essendosi ormai superata la fase prevista dall'art. 350
Cpc (si veda, al riguardo, il 1° comma dell'art. 348-ter dello stesso codice) ed essendo il giudizio pervenuto al momento conclusivo di cui al 1° comma dell'art. 352 del codice di rito (entrambi gli articoli nelle formulazioni ancora applicabili, ratione temporis, alla presente controversia): si confronti Cass.
10422/2019, per la quale, allorché il giudice d'appello abbia proceduto alla trat-
tazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi del richiamato art. 348-bis, la decisione sull'ammissi-
bilità non è ulteriormente sindacabile davanti allo stesso giudice dell'appello e/o al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione.
3. Può dunque passarsi all'esame dell'unico, articolato motivo di gra-
vame, che può compendiarsi nei seguenti punti:
- l'art. 2048 Cc «prevede una presunzione di colpa a carico dei precettori o insegnanti rispetto ai fatti accaduti o causati ai loro allievi o alunni, sicché
l'onere della prova che quei fatti o incidenti siano accaduti durante il periodo dell'affidamento incombe a chi esercita il dovere e l'obbligo di custodia e/o vigilanza» (pag. 11 dell'atto di appello);
- «l'attrice, nella specie dedotta in giudizio, aveva soltanto l'onere di descrivere che il sinistro fosse avvenuto in orario scolastico e di formulare la domanda risarcitoria»; spettava invece «alla convenuta dimostrare di avere adottato tutte le cautele e le misure atte a prevenire ogni possibilità di incidente
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6 ai propri alunni, ovvero dimostrare la propria diligenza e perizia nell'esercizio dell'obbligo di custodia e vigilanza» (ib.);
- ha dunque errato il Tribunale nell'escludere la responsabilità della scuola allorché afferma che la prova della diligenza di quest'ultima era «stata raggiunta attraverso le testimonianze delle stesse maestre che avevano l'ob-
bligo di custodia, specie quella di sostegno […]: a) è, infatti, errata la motiva-
zione che la semplice presenza delle maestre fosse elemento di per sé suffi-
ciente ed idoneo ad escludere la responsabilità delle stesse e dell' per CP_2
l'idoneità e la forza dissuasiva che tale presenza può ingenerare[…]; b) ha omesso di considerare il decidente che le maestre nella specie costituiscono agenti colpevoli del sinistro, sicché le loro dichiarazioni non possono essere valutate dal giudice per escluderne la loro responsabilità» (ib.);
- al contrario la descrizione fatta dalle due insegnanti costituirebbe am-
missione di responsabilità delle stesse, poiché una di esse aveva riferito di «aver visto un bambino inciampare e cadere sul piccolo , il quale a sua volta CP_1
cadeva a terra e presentava la bocca un po' sanguinante» (pag. 12);
- peraltro, , a causa della patologia da cui è affetto, «non ha CP_1
capacità di discernimento, non è in grado di percepire l'autorevolezza né del genitore né del percettore, non è in grado di valutare alcuna situazione di peri-
colo, anzi va accompagnato in tutti i momenti della vita scolastica e non può
essere mai lasciato solo neanche per pochi attimi» (pagg. 12 e 13); e l'inse-
gnante di sostegno aveva proprio tale compito: «accompagnare in tutti CP_1
i momenti della sua vita scolastica» (pag. 13);
- in conclusione: «l'Istituto scolastico non ha affatto fornito la prova di avere adottato tutte le misure atte a prevenire incidenti ai bambini e soprattutto
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7 a Riccardo in considerazione delle sue problematiche di salute e motorie» (pag.
14).
3.1. Così riassunta la doglianza, si osserva quanto segue.
3.1.1. In punto di diritto va premesso che:
- ai sensi dell'art. 2048 Cc, «i precettori e coloro che insegnano un me-
stiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza» (2° comma),
e sono liberati «dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto im-
pedire il fatto» (3° comma);
- allorché, in relazione al danno a un terzo cagionato dal fatto illecito dell'allievo, sia stata affermata la responsabilità dell'insegnante di scuola pri-
vata ex art. 2048 citato, sussiste la responsabilità indiretta dell'istituto scola-
stico con il quale quell'insegnante intratteneva il rapporto di lavoro, responsa-
bilità che trae fondamento dalla previsione del successivo art. 2049 (Cass.
11241/2003).
3.1.2. Al riguardo, la Corte Suprema ha chiarito che gli insegnanti delle scuole elementari rispondono dei danni cagionati dall'atto illecito dei loro al-
lievi nel tempo in cui sono sottoposti alla loro vigilanza, se non provano, ex art. 2048 Cc, di non aver potuto impedire il fatto e, quindi, non dimostrano di avere esercitato la vigilanza sugli alunni nella misura dovuta e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità e impreve-
dibilità abbia impedito loro un tempestivo ed efficace intervento (Cass.
1683/1997).
3.1.3. Orbene, alla luce di quanto precede, ritiene questa Corte che l'ap-
pello non possa accogliersi.
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8 Invero, l'unico dato oggettivo e incontestato è costituito dalla circo-
stanza che, nell'occorso, un bambino inciampava e cadeva «sul piccolo
[...]
, il quale a sua volta cadeva a terra» (così la testimonianza di Per_1 Tes_1
riportata dalla appellante a pag. 12 sia dell'atto introduttivo di questo
[...]
grado del giudizio sia della successiva comparsa conclusionale).
Nulla, però, è emerso relativamente alle cause della prima caduta, e cioè
se la stessa fu accidentale e imprevedibile (cioè dovuta, ad esempio, a un ina-
spettato inciampo autonomo) o, piuttosto, venne provocata da agenti esterni percepibili dagli insegnanti (una corsa scomposta, la spinta di altro bambino,
l'inciampo su pavimentazione sconnessa della scuola ecc.), potendo ipotizzarsi solo in questo secondo caso un obbligo di intervento degli educatori.
Nulla, insomma, consente di affermare che l'inciampo del primo bam-
bino fu dovuto a un'omessa o non adeguata vigilanza sullo stesso, di talché
deve necessariamente concludersi che l'evento successivo, ossia la caduta di ebbe a inserirsi in un contesto di velocità e imprevedibilità Controparte_1
che esclude la possibilità di ipotizzare un nesso di causalità tra condotte degli insegnati (un loro pronto e utile intervento) e il danno patito dallo stesso
[...]
Pt_2
E peraltro, anche recentemente la Cassazione ha affermato che «l'in-
ciampo del minore è circostanza imprevedibile», e nei confronti della stessa l'istituto scolastico non può apprestare alcuna idonea misura preventiva (così
la recentissima Cass. 25337/2025, che richiama Cass. 24456/2005).
3.1.4. Né – si osserva per completezza di motivazione – può accogliersi la richiesta sentire quale testimone , istanza già avan- Testimone_2
zata in primo grado nella memoria depositata il 31 gennaio 2018 e reiterata
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9 nell'atto di appello, e ciò dal momento che nessuno dei capitoli di prova all'uopo articolati consentirebbe di chiarire la questione su cui ci si è soffermati in precedenza. Tali capitoli, infatti, sono del seguente testuale tenore:
«1) Vero è che nel gennaio 2016, quando si trovava per motivi di lavoro
presso il centro diagnostico con la sig.ra la stessa ha ricevuto una Pt_1
telefonata dal personale del per recarsi a scuola per prelevare il fi- CP_2
glio che era caduto durante la ricreazione? CP_1
2) Vero è che Lei ha accompagnato la sig.ra a scuola e che il Pt_1
figlio aveva i denti superiori rotti ed ha riferito che era caduto durante la ri-
creazione?
3) Vero è che la signora ha portato il bambino subito dopo Pt_1
averlo preso a scuola dal dentista?».
3.2. Come anticipato, l'impugnazione principale deve quindi respin-
gersi.
4. Va parimenti respinto l'appello incidentale dell' , il Controparte_2
quale si duole che il Tribunale, con statuizione non conforme alla previsione dell'art. 91 Cpc, abbia disposto la compensazione delle spese di quel grado.
4.1. La doglianza è inammissibile e, comunque, infondata.
4.1.1. Al riguardo, va premesso che, nella sentenza 27199/2017 (poi ri-
chiamata nell'ordinanza 13535/2018), le Sezioni Unite della Corte Suprema
hanno enunciato il seguente principio di diritto: «Gli artt. 342 e 434 Cpc, nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modi-
ficazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134 [e dunque applicabile, ratione tem-
poris, al presente appello], vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati
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10 della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice».
Si tratta di princìpi elaborati dalla Cassazione anche nel vigore del testo dell'art. 342 Cpc precedente alla riforma contenuta nel richiamato Dl 83/2012:
infatti, già con la sentenza 8926/2004, la Corte Suprema aveva «chiarito: che nel giudizio di appello la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso l'enunciazione di specifici motivi;
che tale specificità dei motivi esige che, alle argomentazioni svolte nella sentenza im-
pugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fon-
damento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sen-
tenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono;
che, alla parte volitiva dell'appello, deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice;
che non si rileva sufficiente il fatto che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata, con la conseguenza che se, da un lato,
il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale ed as-
soluta, dall'altro lato esige pur sempre che alle argomentazioni svolte nella sen-
tenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime» (principi, questi, poi ripresi, fra le altre, da Cass. 9244/2007 e 18932/2016).
4.1.2. La necessità che l'appello contenga la chiara esposizione di
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11 ragioni specifiche dirette a ottenere una modifica della sentenza impugnata (né
ci si esime dall'evidenziare, appena di passaggio, che l'art. 342 Cpc nella for-
mulazione parzialmente riscritta dalla l. 149/2022 richiede che i motivi dell'ap-
pello siano esposti in «in modo chiaro, sintetico e specifico») va individuata nell'esigenza che al giudice e alle parti appellate sia consentita più agevolmente la corretta determinazione del quantum appellatum, senza che l'uno e le altre siano costrette a un'attività di interpretazione delle ragioni di censura, che non solo la legge non affida loro, ma che, soprattutto, potrebbe tradire il reale con-
tenuto dei motivi di gravame.
Ciò spiega la ragione per la quale, al fine del soddisfacimento del requi-
sito previsto dall'art. 342 citato, non sia ritenuto sufficiente il generico rinvio
per relationem agli atti del processo di primo grado: un tale richiamo, infatti,
esporrebbe il giudice e le parti avverse a un'opera di ricostruzione delle ragioni di impugnazione, viziata dall'inevitabile soggettività dei criteri interpretativi adottati.
Dunque, l'appellante che deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata ha l'onere di indicare in modo specifico gli errori e le omissioni del consulente di ufficio, determinanti ai fini della decisione, e che il giudice non avrebbe considerato, muovendo rilievi specifici ed argomentati atti ad infirmare le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado.
4.1.3. Ora, sulla questione de qua, il Tribunale di Palermo ha così mo-
tivato: «Si ritiene, infine, opportuno, in ragione della tipologia di argomenta-
zioni che sorreggono la decisione e delle lesioni ad ogni modo patite dal minore
in conseguenza dell'evento dannoso occorsogli, compensare Controparte_1
tra le parti integralmente le spese processuali».
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12 L' , lungi dal censurare questo specifico iter motivazio- Controparte_2
nale (la compensazione, infatti, era stata giustificata in ragione: «della tipologia
di argomentazioni che sorreggono la decisione» e «delle lesioni ad ogni modo
patite dal minore in conseguenza dell'evento dannoso oc- Controparte_1
corsogli»), si è limitato a richiamare il 1° comma dell'art. 91 Cpc e il 2° comma del successivo art. 92, senza però:
- né considerare che con la sentenza 77/2018 la Corte Costituzionale
aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, 2° comma, Cpc, nel testo modificato dall'art. 13, 1° comma, Dl 132/2014, nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistessero altre analoghe gravi ed eccezionali ra-
gioni;
- né spiegare i motivi per i quali le circostanze esposte dal Tribunale non potessero ascriversi al novero di quelle «gravi ed eccezionali ragioni», non aprioristicamente tipizzate, che comunque attribuiscono al giudice il potere di disporre la compensazione delle spese di lite.
4.1.4. Per quanto precede, il motivo – si ripete – è dunque inammissi-
bile.
4.2. La doglianza è, comunque, infondata, dovendo senz'altro condivi-
dersi la scelta del Tribunale di disporre detta compensazione in ragione della peculiarità del caso, che aveva visto senz'altro un danneggiato e, in buona so-
stanza, un difetto di prova di sicura responsabilità dell' . CP_2
5. Per le stesse ragioni, ritiene questo collegio che anche le spese di questo grado del giudizio debbano compensarsi interamente tra le parti: la pre-
tesa risarcitoria, infatti, viene respinta non a seguito dell'acclarata infondatezza
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13 della stessa, quanto piuttosto perché, in definitiva, non è stata acquisita la prova delle cause della prima caduta (prova oggettivamente difficile da dare per la appellante, peraltro non presente ai fatti).
5.1. Inoltre, in ragione dell'esito del giudizio, le spese per la consulenza tecnica d'ufficio, per le quali è stato previsto il pagamento di un anticipo a ca-
rico della parte appellante all'udienza del 4 dicembre 2020 (al momento del giuramento dell'ausiliare), vanno poste definitivamente a carico della stessa.
5.2. Infine, tenuto conto dell'esito dell'impugnazione principale e di quella incidentale dell' , deve darsi atto della sussistenza dei Controparte_2
presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-quater, Dpr 115/2002 per il versa-
mento, da parte dei due appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le rispettive impugnazioni.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sull'appello proposto da , in proprio e nella qualità, Parte_1
e su quello incidentale avanzato dall' Controparte_7
avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 3467/2019 del 9-12 luglio
[...]
2019, così provvede:
1) respinge entrambe le impugnazioni;
2) compensa interamente tra le parti le spese di questo grado del giudi-
zio;
3) pone le spese per la consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico della appellante;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma
1-quater, Dpr 115/2002 per il versamento, da parte di Parte_1
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14 , in proprio e nella qualità, e dell' , di un ulteriore im- Parte_1 Controparte_2
porto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le rispettive impu-
gnazioni.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo, il 2 ottobre 2025.
Il Presidente rel. est.
AN BE LO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con
firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 di-
cembre 2009, n. 193, convertito con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7
marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal de-
creto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
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