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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/04/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili riunite iscritte ai n. 721/2020 – 959/2020 - 973/2020 R.G. poste in decisione all'udienza collegiale del 12 luglio 2024, promosse la prima da
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NIGRO IU
APPELLANTE PRINCIPALE nei confronti di
Controparte_1
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv.
[...] P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
e
(C.F. e Controparte_2 CodiceFiscale_2 CP_3
( , assistiti e difesi dall'Avv.
[...] CodiceFiscale_3
POIDOMANI VA
AG IU (C.F. ), assistito e difeso C.F._4
dall'Avv. AG MARTA
AN NI ( ), assistito e difeso CodiceFiscale_5 dall'Avv. POIDOMANI VA
APPELLATI (C.F. ) Controparte_4 C.F._6
APPELLATO CONTUMACE
la seconda da
(C.F. e Controparte_2 CodiceFiscale_2 CP_3
( , assistiti e difesi dall'Avv.
[...] CodiceFiscale_3
POIDOMANI VA
APPELLANTE nei confronti di
Controparte_1
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv.
[...] P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NIGRO IU
AG IU (C.F. ), assistito e difeso C.F._4
dall'Avv. AG MARTA
AN NI ( ), assistito e difeso CodiceFiscale_5 dall'Avv. POIDOMANI VA
APPELLATI
DI (C.F. ) CP_4 C.F._6
APPELLATO CONTUMACE
e la terza da
AG IU (C.F. ), assistito e difeso C.F._4
dall'Avv. AG MARTA
APPELLANTE nei confronti di pag. 2/17 Controparte_1
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv.
[...] P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO
[...]
(C.F. e Parte_2 CodiceFiscale_2 CP_3
( , assistiti e difesi dall'Avv.
[...] CodiceFiscale_3
POIDOMANI VA
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NIGRO IU
AN NI ( ), assistito e difeso CodiceFiscale_5 dall'Avv. POIDOMANI VA
APPELLATI
(C.F. ) Controparte_4 C.F._6
APPELLATO CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 4397/2019 pubblicata il
06/11/2019
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4397/2019 pubblicata il 06/11/2019 il Tribunale di Catania condannava solidalmente AR VA ed al pagamento, Parte_1
in favore del , Controparte_1 della complessiva somma di € 580.315,84, oltre agli interessi al tasso legale dal
6.12.2006 all'effettivo soddisfo;
condannava solidalmente , Controparte_2
, e CA PE al pagamento, in CP_3 Controparte_4 favore del medesimo , della complessiva somma di € 23.704,95, oltre CP_1
agli interessi al tasso legale dal 6.12.2006 all'effettivo soddisfo;
rigettava ogni altra domanda e poneva integralmente e solidalmente a carico di tutti i convenuti le somme liquidate ai C.T.U., compensando interamente tra tutte le parti le ulteriori spese di giudizio.
pag. 3/17 In particolare il primo giudice – dichiarata tardiva la produzione da parte del della relazione dell' del 19.4.2018 - riteneva provato l'an CP_1 CP_5
debeatur risarcitorio richiesto dal con riferimento al danno ambientale CP_1
costituito dalla compromissione del territorio, con l'eliminazione della copertura vegetale preesistente, a seguito della realizzazione dei due impianti siccome accertato dalla sentenza del Tribunale di Modica n. 342/2008, emessa il
26.11.2008, confermata quanto alle statuizioni civili dalla Corte di Appello di
Catania con sentenza n.1880/2012, depositata il 10.7.2014 (i cui ricorsi per cassazione erano stati tutti dichiarati inammissibili) relative alle violazioni delle norme penali ivi contestate (e dichiarate prescritte). Inoltre con riguardo al danno ambientale derivato dalla realizzazione del kartodromo in c/da
[...]
conseguenza degli illeciti per cui AR ed erano stati Per_1 Pt_1
condannati dal giudice penale al dovuto risarcimento in ragione delle condotte tenute (che unitariamente hanno contribuito alla causazione del danno suindicato), lo quantificava in complessivi € 580.315,84 e con riguardo al danno ambientale derivato dalla realizzazione dell'impianto per il trattamento dei rifiuti in c/da , conseguenza degli illeciti per cui , e Per_2 CP_2 CP_3 CP_4
CA erano stati condannati dal giudice penale al dovuto risarcimento in ragione delle condotte tenute (che unitariamente hanno contribuito alla causazione del danno suindicato), lo quantificava in complessivi € 23.704,95, siccome accertato dai C.T.U. nella loro relazione.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello (iscritto al n. Parte_1
721/2020 RG) per le ragioni meglio indicate in motivazione, cui ha replicato il che a sua volta ha proposto appello incidentale in merito al parziale CP_1
rigetto della domanda dallo stesso formulata in primo grado.
Indi con differenti atti di appello (iscritti rispettivamente ai n. 959/2020 e
973/2020 RG), la sentenza è stata impugnata da , Controparte_2 CP_3
pag. 4/17 e CA PE, per i motivi meglio illustrati in motivazione, Pt_1
appello a cui ha resistito il chiedendone il rigetto. CP_1
Non si e costituito, sebbene regolarmente citato, con Controparte_4
conseguente sua contumacia.
Con ordinanza del 13.1.2021 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Indi, all'udienza del 12.7.2024, sulle conclusioni precisate dalle parti, la Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Giudizio n. 721/2020: Appello proposto da e appello Parte_1
incidentale del Controparte_1
[...]
Appello principale proposto da Parte_1
Con il primo motivo, ha denunciato l'erronea applicazione Parte_1
dell'art.651 c.p.p. e l'omessa pronuncia su tale eccepita violazione, ritenendo che la suddetta norma sia inapplicabile e che l'ente attore non ha fornito in merito alcuna prova, mentre il primo giudice lo ha condannato sull'erroneo presupposto che “per ciò che attiene l'an del danno, le risultanze dibattimentali hanno fornito piena prova dei fatti di causa”.
Il motivo non è fondato.
In sintesi l'appellante sostiene che l'accertamento sul fatto (di reato) deve essere accertato dal giudice civile ma tale tesi si scontra con la giurisprudenza pacifica della Corte di Cassazione che ha più volte ribadito che “la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato e la sua estinzione per intervenuta prescrizione, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla "declaratoria iuris" di generica condanna al
pag. 5/17 risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati “(cfr.
Cass. 05/05/2020, n. 8477; 9 marzo 2018, n. 5660; 14 febbraio 2019, n. 4318).
Precisa la Corte che “quando si afferma che l'esistenza del danno, nei cosiddetti reati di danno, è implicita nell'accertamento del "fatto-reato", il riferimento, sulla base delle regole di diritto civile, è al danno evento, avvinto al fatto da un nesso di causalità materiale, ma non al danno conseguenza, per il quale
l'indagine da compiere è quella del nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (art. 1223 c.c.). In relazione all'accertamento del danno conseguenza, sotto il profilo dell'esistenza del nesso di causalità (oltre che il profilo dell'esistenza e quantificazione del danno), resta quindi ferma all'esito del giudicato penale la competenza del giudice civile anche con riferimento all'ipotesi del reato cosiddetto di danno”.
Ne consegue che il non è onerato di provare il fatto ma solo le sue CP_1
conseguenze e nel caso in esame tale accertamento è stato compiuto sia attraverso la perizie svoltesi in sede penale sia nell'ambito del giudizio di primo grado dai CTU nominati dal Tribunale.
Questi ultimi, infatti, dopo aver ricostruito lo stato dei luoghi prima dell'intervento compiuto dall'appellante e quello successivo a detto intervento, nonché richiamato le norme poste a tutela del patrimonio ambientale e i vincoli apposti sul terreno, hanno accertato la sussistenza del danno ambientale e il nesso causale con le trasformazioni compiute evidenziando “il fatto certo che entrambi gli interventi rientrano nella fascia di rispetto del vincolo boschivo, secondo quanto indicato dalla Legge Regionale 6 aprile 1996 n.16 (riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione) ed espressamente individuato (vincolo e relativa fascia di rispetto) dal piano agricolo Forestale del
pag. 6/17 . Ne segue che il Giudice…dovrà tenere in considerazione che Parte_3
il Piano Agricolo Forestale del prevedeva le dette aree Parte_3
rientranti nella fascia di rispetto di vincolo boschivo, determinando in detta fascia vincolo di inedificabilità e paesaggistico. Con riferimento a detto vincolo di inedificabilità, certa è la costruzione in (impianto di bio massa) ed Persona_3
altresì certa la realizzazione delle opere in opere che Persona_4
determinano un ovvio cambio di destinazione (da agricolo a ricreativo) con un differente uso del terreno rispetto a quanto previsto dalla tipologia di area e dal vincolo imposto” (v. pag. 22 e ss CTU).
Con gli ulteriori motivi (secondo, terzo e quarto), parte appellante muove diverse contestazioni avverso la CTU disposta in primo grado.
L' sostiene in particolare, che sarebbe illegittima l'ordinanza che ha Pt_1
disposto la consulenza tecnica motu proprio e senza richiesta da parte del
Ministero; che la CTU sarebbe nulla poiché i consulenti non hanno avuto materiale accesso al fondo oggetto delle violazioni sopra evidenziate ed infine che le valutazioni espresse dai CTU sarebbero errate non avendo tenuto conto dell'estensione della parte di terreno interessato dai lavori, delle concrete attività compiute sul fondo (lavori solo di recinzione e livellamento per la parte della pista) e delle acquisite certificazioni da parte delle autorità preposte al controllo.
I motivi sono tutti infondati.
Premesso che risulta pacifico che la consulenza svolge la primaria funzione di integrazione delle conoscenze scientifiche del giudice e di valutazione specialistica degli elementi già acquisiti e può altresì costituire strumento di accertamento di situazioni di fatto rilevabili solo con il ricorso a determinate cognizioni tecniche e che, quindi, la stessa può certamente essere disposta d'ufficio e prescindere dalle richieste dalle parti e precisato che le questioni poste dai motivi di appello non costituiscono affatto profili di nullità della CTU, a pag. 7/17 giudizio del Collegio le conclusioni raggiunte dai CTU sono assolutamente condivisibili ed esenti da vizi.
Invero i CTU hanno:
- evidenziato che risulta irrilevante il mancato accesso sui luoghi (peraltro, almeno in parte, causato dalla stessa indisponibilità di parte appellante) essendo ben possibile rilevare lo stato degli stessi, ante e post modifiche, mediante la documentazione in atti e le aerofotogrammetrie acquisite (v. pag. da 8 a 17 della relazione) ;
- tenuto conto dell'estensione delle varie aree interessate e delle autorizzazioni rilasciate dalle autorità, rilevando la loro inconferenza rispetto ai vincoli imposti sul terreno (v. pag. 22 e 23 della relazione).
Appello incidentale del CP_1
Venendo alla trattazione dell'appello incidentale proposto dal , CP_1
quest'ultimo lamenta il mancato riconoscimento delle maggior importo risarcitorio richiesto, rilevando che le somme sarebbero ricavabili anche da documentazione tempestivamente depositata (Relazione APAT 2007, verbale dibattimentale del 24.8.2008 in cui sono stati esaminati i periti e la perizia collegiale in dibattimento), precisando che:
- per gli interventi afferenti la ricostruzione della copertura vegetale i CTU hanno fatto riferimento a sole 240 piante mentre dalla relazione APAT emergeva la possibilità di impiantare n. 397 piante;
- non è stata disposta alcuna riparazione del danno temporaneo dovuto a indisponibilità dell'area - riparazione compensativa che viceversa ben poteva essere liquidata mediante la corresponsione degli interessi sulla somma liquidata.
A giudizio del Collegio i suddetti rilievi sono privi di pregio.
In primo luogo è bene precisare che il risarcimento del danno non può che essere parametrato alla perdita subita, con la conseguenza che poichè prima dell'intervento erano presenti nell'area solo 240 piante – poi andate distrutte – e a pag. 8/17 questa perdita che deve farsi riferimento e non già – come sostenuto dal e riportato nella relazione dallo stesso prodotta – alle 397 piante che CP_1
potrebbe contenere l'area oggetto di modifica.
Quanto alla liquidazione del danno temporaneo il motivo di appello non si confronta affatto con le indicazioni rese sul punto dai consulenti nominati in primo grado – le cui valutazioni sono state fatte proprie dal primo giudice.
Ed invero i consulenti hanno chiaramente rilevato che tale voce di danno
(prevista dall'all 3 parte sesta del Dlgs 152/06) non può consistere in una compensazione finanziaria ma ecologico-ambientale ed è quindi ricompresa nelle tabelle relative alle modalità di ripristino e nei i costi calcolati (v. pag. 24 e 25 della relazione di CTU).
Alla luce di tali considerazioni devono essere rigettati tanto l'appello principale proposto da quanto quello incidentale proposto dal Parte_1 [...]
. Controparte_1
2) Giudizio n. 959/2020 R.G.: appello proposto da e CP_3
Parte_4
3) Giudizio n. 973/2020 R.G.: appello proposto da CA PE
I motivi di appello rispettivamente proposti da e CP_3 Parte_4
e da CA PE sono sostanzialmente di identico tenore e
[...]
possono essere esaminati congiuntamente.
In particolare i primi due motivi proposti (errata valutazione dell'onere della prova e della sentenza penale;
errata valutazione dei presupposti per disporre l'accertamento peritale) - sono uguali a quelli già esaminati nella trattazione dell'appello proposto da e si palesano infondati per le medesime Parte_1
considerazioni sopra esposte, cui si rinvia.
Gli appellanti hanno, tuttavia, denunciato altresì l'errata applicazione del risarcimento per equivalente disposto dal primo giudice nonché il vizio di ultra petizione essendo stata liquidata una somma maggiore di quella richiesta.
pag. 9/17 Quanto al primo punto, deducono, specificamente, che sia la legge 349/1986 sia il d.lgs 152/2006 hanno privilegiato il risarcimento in forma specifica, rilevando peraltro che l'ordine di demolizione impartito dal Tribunale di Modica nella sentenza n. 342/2008 è stato revocato dalla Corte d'Appello e non risulta essere stato disposto da altre autorità locali e nazionali.
Il motivo è fondato nei limiti di cui infra.
Occorre premettere che, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (v. sentenza n. 3077/2023) “la disciplina multilivello in tema di prevenzione e riparazione del danno ambientale procede invero, con accelerazioni adeguatrici non sempre progressive, dall'applicazione interna - oltre che dell'obiettivo-valore dello sviluppo sostenibile, basato anche su tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, così l'art. 3 comma 3 Trattato UE - di due principi già presenti nel Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea
(ora art. 191TFUE) per cui la politica dell'Unione contribuisce a perseguire, tra gli altri, salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (comma 1), così mirando a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione e fondandosi sui principi della precauzione e dell'azione preventiva... della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga" (comma 2); la conseguente Direttiva 21 aprile 2004 del
Parlamento Europeo e del Consiglio (2004/35/CE) si è proposta di far applicare alle legislazioni nazionali la prevenzione e la riparazione del danno ambientale secondo il ripetuto principio "chi inquina paga" (artt. 1 e 7, All. II), coerentemente con lo sviluppo sostenibile, sancendo che l'operatore la cui attività ha causato un danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno sarà considerato finanziariamente responsabile in modo da indurre gli operatori ad adottare misure e a sviluppare pratiche atte a ridurre al minimo i rischi di
pag. 10/17 danno ambientale (cons. 2), dunque privilegiando nettamente l'obiettivo della eliminazione in natura del danno ambientale rispetto alla prospettiva risarcitoria
(per equivalente) e fissando una funzionalità altrettanto chiaramente imperniata sulla rilevanza anche giuridica delle attività professionali che presentano un rischio per la salute umana o l'ambiente (cons. 8); ne deriva così che è
l'operatore che provoca un danno ambientale o è all'origine di una minaccia imminente di tale danno a dover di massima sostenere il costo delle necessarie misure di prevenzione o di riparazione, mentre il costo dell'intervento di supplenza dell'autorità competente andrebbe posto a carico dell'operatore, includendo il costo della valutazione del danno ambientale ed eventualmente della valutazione della minaccia imminente (cons. 18 e secondo la definizione dell'art. 2 comma 16);…. imporre al soggetto inquinatore l'obbligo di riparare il danno o, in alternativa, quello di tenere indenne la comunità territoriale che
l'abbia evitato o rimosso, significa pertanto addossare - non in chiave etica ma di efficacia, come rilevato nell'analisi economica di tale sistema - le esternalità negative (conseguenti alla produzione o al commercio di beni e servizi) a carico del soggetto cui sia riferibile l'attività, evitando alterazioni di mercato (per qualità dei prodotti e livelli di concorrenza), senza oneri per la collettività ovvero costi assunti in via definitiva dall'ente pubblico;
… il testo del D.Lgs. n. 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell'ambiente), anche a seguito di due procedure
d'infrazione comunitaria (comunicazione del 31.1.2008 e parere del 26.1.2012) volte a superare il rilievo interno ancora proprio del rimedio della riparazione pecuniaria e le ambiguità sulla responsabilità colposa, ha dunque previsto, in pressoché adesivo allineamento alla citata direttiva, le reazioni ordinamentali al danno ambientale come effettivo ripristino (riparazione primaria) o, a seguire, riparazione complementare e compensativa conformemente ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga"
pag. 11/17 (art. 3ter); la stessa Corte di cassazione se ne è occupata (nelle pronunce 9012 e
16806 del 2015) innanzitutto chiarendo detti criteri risarcitori;
così, la riparazione primaria, ha lo scopo di riportare le risorse e/o i servizi naturali danneggiati alle condizioni originarie;
quella complementare, ove essi non tornino alle condizioni originarie, tende a compensare il mancato ripristino completo delle risorse e/o dei servizi naturali danneggiati;
la riparazione compensativa pareggia la perdita temporanea di risorse dalla data di verificazione del danno a quella in cui la riparazione primaria non abbia prodotto un effetto completo;
ma la definitiva armonizzazione della disciplina italiana rispetto a quella UE ha reso esplicito il conseguente principio per cui
"non residua alcun danno ambientale economicamente quantificabile e quindi risarcibile - né in forma specifica, né a maggior ragione per equivalente - ogniqualvolta, avutasi la riduzione al pristino stato, non persista la necessità di ulteriori misure sul territorio reso oggetto dell'intervento inquinante o danneggiante, soltanto il costo (ovvero il rimborso) delle quali potrà essere oggetto di condanna nei confronti dei danneggianti: misure che vanno ora tutte verificate alla stregua della nuova normativa", con l'importante applicazione officiosa e retroattiva ai giudizi pendenti per fatti anteriori proprio della onnicomprensività del nuovo criterio riparatore a superamento di quello per equivalente (conf. Cass. 14935/2016; così anche Cass. 8662-2017 e Cass. 5705-
2013 sui criteri di liquidazione del danno)”.
Invero, con le pronunce richiamate dalla Corte, si era già affermato il seguente principio di diritto “il giudice della domanda di risarcimento del danno ambientale ancora pendente alla data di entrata in vigore della L. 6 agosto 2013,
n. 97, essendo ormai esclusa la liquidazione per equivalente di quello, può ancora conoscere della domanda in applicazione del nuovo testo del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 311, come modificato prima dal D.L. n. 135 del 2009, art.
5-bis, comma 1, lett. b), cit. e poi dalla L. n. 97 del 2013, art. 25 cit.,
pag. 12/17 individuando le misure di riparazione primaria, complementare e compensativa
e, per il caso di omessa o imperfetta loro esecuzione, determinandone il costo, da rendere oggetto di condanna nei confronti dei soggetti obbligati” (cfr. Cass. n.
8662/2017).
Va, tuttavia, rilevato che, nel caso in esame, i consulenti non si sono limitati a determinare il costo delle misure di riparazione primaria, complementare e compensativa, ma hanno individuato le misure stesse alle pag. 27 e 28 della relazione che si riportano pag. 13/17 consentendo così alla Corte di emettere la relativa condanna in forma specifica all'esecuzione delle suddette misure di riparazione primaria, complementare e compensativa e, per il caso di omessa o imperfetta loro esecuzione, di condannare i soggetti obbligati al risarcimento per equivalente, nei limiti della somma richiesta dal . CP_1
Ed invero, risulta fondato il denunciato vizio di ultra petizione.
Occorre precisare che il nell'atto introduttivo del giudizio ha chiesto CP_1
di “condannare , , e Controparte_2 CP_3 Parte_5 [...]
(in solido tra loro) al pagamento titolo di risarcimento dei danni CP_4
patrimoniali in favore del alla somma di euro 20.274,80 Controparte_1
nonché al pagamento del danno cosiddetto da perdita provvisoria del determinarsi, ove occorrerà con il figlio di un consulente tecnico d'ufficio oltre gli interessi al saggio legale da calcolarsi sulla somma di denaro dal dì della stima fino al soddisfo”.
Siffatte conclusioni non sono state modificate né in sede di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. né in sede di precisazione delle conclusioni (in cui l'Avvocatura dello
Stato ha precisato le conclusioni “come nel proposto atto di citazione”), ma solo in comparsa conclusionale in cui è stata chiesta la condanna alla somma determinata dai CTU.
Orbene secondo l'orientamento costante della Corte di Cassazione “in tema di risarcimento danni (nella specie, danni non patrimoniali per morte di un prossimo congiunto), la circostanza che l'attore, nel domandare il ristoro del danno patito, dopo aver quantificato nell'atto di citazione la propria pretesa,
pag. 14/17 all'udienza di precisazione delle conclusioni domandi la condanna del convenuto al pagamento di una somma maggiore, al fine di tenere conto dei nuovi criteri standard di risarcimento (cd. "tabelle") adottati dal tribunale al momento della decisione, non costituisce mutamento inammissibile della domanda, sempre che attraverso tale mutamento non si introducano nel giudizio fatti nuovi o nuovi temi di indagine” (cfr. Cass. 18/01/2011 n. 1083 e 20/07/2018, n. 19455).
Deve, quindi, escludersi che, nell'assenza, attestata dall'andamento processuale, di qualsiasi iniziativa del in sede di precisazione delle conclusioni CP_1
volta all'adeguamento del quantum della domanda come formulato nelle originarie conclusioni ai più favorevoli risultati dell'espletata CTU, il giudice possa liquidare la somma maggiore determinata dai CTU.
Ne consegue che, in parziale riforma della sentenza impugnata, CP_2
, e devono essere condannati, in
[...] CP_3 Parte_5
solido tra loro, all'esecuzione delle misure di riparazione primaria, complementare e compensativa, come sopra individuate e, per il caso di omessa o imperfetta loro esecuzione, condannati al pagamento in favore del del relativo costo nella somma richiesta dal pari a € 20.274,80, oltre interessi al CP_1
tasso legale dalla domanda fino al soddisfo.
Per il resto la sentenza va confermata.
Attesa la soccombenza reciproca, le spese del presente giudizio vanno interamente compensate tra le parti.
Infine deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello Parte_1
incidentale , di Controparte_1
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
pag. 15/17 La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando nei giudizi di appello riuniti proposti rispettivamente, il primo, da nei Parte_1
confronti di Controparte_1
appellante incidentale, e nei confronti di
[...]
e , AG Controparte_2 CP_3
IU, AN NI e , il secondo, Controparte_4
da e nei confronti del Controparte_2 CP_3
Controparte_1
, AG IU,
[...] Parte_1
AN NI e , e il terzo da Controparte_4
AG IU nei confronti del
[...]
, Controparte_1
, e , Parte_1 Controparte_2 CP_3
AN NI e , avverso la sentenza del Controparte_4
Tribunale di Catania n. 4397/2019 pubblicata il 06/11/2019 così provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto da e l'appello Parte_1
incidentale proposto dal Controparte_1
;
[...]
2) in parziale modifica della sentenza impugnata, condanna CP_2
, e AG IU, in solido
[...] CP_3
tra loro, all'esecuzione delle misure di riparazione primaria, complementare e compensativa, come individuate in motivazione e, per il caso di omessa o imperfetta loro esecuzione, li condanna al pagamento in favore del dal
Controparte_1
del relativo costo nella somma richiesta dal pari a €
[...] CP_1
20.274,80, oltre interessi al tasso legale dalla domanda fino al soddisfo;
3) compensa interamente tra tutte le parti le spese del presente giudizio;
4) conferma per il resto la sentenza impugnata.
pag. 16/17 5) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale Parte_1 [...]
, in favore dell'erario di un Controparte_1
importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso, in data 04/04/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 17/17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili riunite iscritte ai n. 721/2020 – 959/2020 - 973/2020 R.G. poste in decisione all'udienza collegiale del 12 luglio 2024, promosse la prima da
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NIGRO IU
APPELLANTE PRINCIPALE nei confronti di
Controparte_1
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv.
[...] P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
e
(C.F. e Controparte_2 CodiceFiscale_2 CP_3
( , assistiti e difesi dall'Avv.
[...] CodiceFiscale_3
POIDOMANI VA
AG IU (C.F. ), assistito e difeso C.F._4
dall'Avv. AG MARTA
AN NI ( ), assistito e difeso CodiceFiscale_5 dall'Avv. POIDOMANI VA
APPELLATI (C.F. ) Controparte_4 C.F._6
APPELLATO CONTUMACE
la seconda da
(C.F. e Controparte_2 CodiceFiscale_2 CP_3
( , assistiti e difesi dall'Avv.
[...] CodiceFiscale_3
POIDOMANI VA
APPELLANTE nei confronti di
Controparte_1
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv.
[...] P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NIGRO IU
AG IU (C.F. ), assistito e difeso C.F._4
dall'Avv. AG MARTA
AN NI ( ), assistito e difeso CodiceFiscale_5 dall'Avv. POIDOMANI VA
APPELLATI
DI (C.F. ) CP_4 C.F._6
APPELLATO CONTUMACE
e la terza da
AG IU (C.F. ), assistito e difeso C.F._4
dall'Avv. AG MARTA
APPELLANTE nei confronti di pag. 2/17 Controparte_1
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv.
[...] P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO
[...]
(C.F. e Parte_2 CodiceFiscale_2 CP_3
( , assistiti e difesi dall'Avv.
[...] CodiceFiscale_3
POIDOMANI VA
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NIGRO IU
AN NI ( ), assistito e difeso CodiceFiscale_5 dall'Avv. POIDOMANI VA
APPELLATI
(C.F. ) Controparte_4 C.F._6
APPELLATO CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 4397/2019 pubblicata il
06/11/2019
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4397/2019 pubblicata il 06/11/2019 il Tribunale di Catania condannava solidalmente AR VA ed al pagamento, Parte_1
in favore del , Controparte_1 della complessiva somma di € 580.315,84, oltre agli interessi al tasso legale dal
6.12.2006 all'effettivo soddisfo;
condannava solidalmente , Controparte_2
, e CA PE al pagamento, in CP_3 Controparte_4 favore del medesimo , della complessiva somma di € 23.704,95, oltre CP_1
agli interessi al tasso legale dal 6.12.2006 all'effettivo soddisfo;
rigettava ogni altra domanda e poneva integralmente e solidalmente a carico di tutti i convenuti le somme liquidate ai C.T.U., compensando interamente tra tutte le parti le ulteriori spese di giudizio.
pag. 3/17 In particolare il primo giudice – dichiarata tardiva la produzione da parte del della relazione dell' del 19.4.2018 - riteneva provato l'an CP_1 CP_5
debeatur risarcitorio richiesto dal con riferimento al danno ambientale CP_1
costituito dalla compromissione del territorio, con l'eliminazione della copertura vegetale preesistente, a seguito della realizzazione dei due impianti siccome accertato dalla sentenza del Tribunale di Modica n. 342/2008, emessa il
26.11.2008, confermata quanto alle statuizioni civili dalla Corte di Appello di
Catania con sentenza n.1880/2012, depositata il 10.7.2014 (i cui ricorsi per cassazione erano stati tutti dichiarati inammissibili) relative alle violazioni delle norme penali ivi contestate (e dichiarate prescritte). Inoltre con riguardo al danno ambientale derivato dalla realizzazione del kartodromo in c/da
[...]
conseguenza degli illeciti per cui AR ed erano stati Per_1 Pt_1
condannati dal giudice penale al dovuto risarcimento in ragione delle condotte tenute (che unitariamente hanno contribuito alla causazione del danno suindicato), lo quantificava in complessivi € 580.315,84 e con riguardo al danno ambientale derivato dalla realizzazione dell'impianto per il trattamento dei rifiuti in c/da , conseguenza degli illeciti per cui , e Per_2 CP_2 CP_3 CP_4
CA erano stati condannati dal giudice penale al dovuto risarcimento in ragione delle condotte tenute (che unitariamente hanno contribuito alla causazione del danno suindicato), lo quantificava in complessivi € 23.704,95, siccome accertato dai C.T.U. nella loro relazione.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello (iscritto al n. Parte_1
721/2020 RG) per le ragioni meglio indicate in motivazione, cui ha replicato il che a sua volta ha proposto appello incidentale in merito al parziale CP_1
rigetto della domanda dallo stesso formulata in primo grado.
Indi con differenti atti di appello (iscritti rispettivamente ai n. 959/2020 e
973/2020 RG), la sentenza è stata impugnata da , Controparte_2 CP_3
pag. 4/17 e CA PE, per i motivi meglio illustrati in motivazione, Pt_1
appello a cui ha resistito il chiedendone il rigetto. CP_1
Non si e costituito, sebbene regolarmente citato, con Controparte_4
conseguente sua contumacia.
Con ordinanza del 13.1.2021 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Indi, all'udienza del 12.7.2024, sulle conclusioni precisate dalle parti, la Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Giudizio n. 721/2020: Appello proposto da e appello Parte_1
incidentale del Controparte_1
[...]
Appello principale proposto da Parte_1
Con il primo motivo, ha denunciato l'erronea applicazione Parte_1
dell'art.651 c.p.p. e l'omessa pronuncia su tale eccepita violazione, ritenendo che la suddetta norma sia inapplicabile e che l'ente attore non ha fornito in merito alcuna prova, mentre il primo giudice lo ha condannato sull'erroneo presupposto che “per ciò che attiene l'an del danno, le risultanze dibattimentali hanno fornito piena prova dei fatti di causa”.
Il motivo non è fondato.
In sintesi l'appellante sostiene che l'accertamento sul fatto (di reato) deve essere accertato dal giudice civile ma tale tesi si scontra con la giurisprudenza pacifica della Corte di Cassazione che ha più volte ribadito che “la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato e la sua estinzione per intervenuta prescrizione, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla "declaratoria iuris" di generica condanna al
pag. 5/17 risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati “(cfr.
Cass. 05/05/2020, n. 8477; 9 marzo 2018, n. 5660; 14 febbraio 2019, n. 4318).
Precisa la Corte che “quando si afferma che l'esistenza del danno, nei cosiddetti reati di danno, è implicita nell'accertamento del "fatto-reato", il riferimento, sulla base delle regole di diritto civile, è al danno evento, avvinto al fatto da un nesso di causalità materiale, ma non al danno conseguenza, per il quale
l'indagine da compiere è quella del nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (art. 1223 c.c.). In relazione all'accertamento del danno conseguenza, sotto il profilo dell'esistenza del nesso di causalità (oltre che il profilo dell'esistenza e quantificazione del danno), resta quindi ferma all'esito del giudicato penale la competenza del giudice civile anche con riferimento all'ipotesi del reato cosiddetto di danno”.
Ne consegue che il non è onerato di provare il fatto ma solo le sue CP_1
conseguenze e nel caso in esame tale accertamento è stato compiuto sia attraverso la perizie svoltesi in sede penale sia nell'ambito del giudizio di primo grado dai CTU nominati dal Tribunale.
Questi ultimi, infatti, dopo aver ricostruito lo stato dei luoghi prima dell'intervento compiuto dall'appellante e quello successivo a detto intervento, nonché richiamato le norme poste a tutela del patrimonio ambientale e i vincoli apposti sul terreno, hanno accertato la sussistenza del danno ambientale e il nesso causale con le trasformazioni compiute evidenziando “il fatto certo che entrambi gli interventi rientrano nella fascia di rispetto del vincolo boschivo, secondo quanto indicato dalla Legge Regionale 6 aprile 1996 n.16 (riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione) ed espressamente individuato (vincolo e relativa fascia di rispetto) dal piano agricolo Forestale del
pag. 6/17 . Ne segue che il Giudice…dovrà tenere in considerazione che Parte_3
il Piano Agricolo Forestale del prevedeva le dette aree Parte_3
rientranti nella fascia di rispetto di vincolo boschivo, determinando in detta fascia vincolo di inedificabilità e paesaggistico. Con riferimento a detto vincolo di inedificabilità, certa è la costruzione in (impianto di bio massa) ed Persona_3
altresì certa la realizzazione delle opere in opere che Persona_4
determinano un ovvio cambio di destinazione (da agricolo a ricreativo) con un differente uso del terreno rispetto a quanto previsto dalla tipologia di area e dal vincolo imposto” (v. pag. 22 e ss CTU).
Con gli ulteriori motivi (secondo, terzo e quarto), parte appellante muove diverse contestazioni avverso la CTU disposta in primo grado.
L' sostiene in particolare, che sarebbe illegittima l'ordinanza che ha Pt_1
disposto la consulenza tecnica motu proprio e senza richiesta da parte del
Ministero; che la CTU sarebbe nulla poiché i consulenti non hanno avuto materiale accesso al fondo oggetto delle violazioni sopra evidenziate ed infine che le valutazioni espresse dai CTU sarebbero errate non avendo tenuto conto dell'estensione della parte di terreno interessato dai lavori, delle concrete attività compiute sul fondo (lavori solo di recinzione e livellamento per la parte della pista) e delle acquisite certificazioni da parte delle autorità preposte al controllo.
I motivi sono tutti infondati.
Premesso che risulta pacifico che la consulenza svolge la primaria funzione di integrazione delle conoscenze scientifiche del giudice e di valutazione specialistica degli elementi già acquisiti e può altresì costituire strumento di accertamento di situazioni di fatto rilevabili solo con il ricorso a determinate cognizioni tecniche e che, quindi, la stessa può certamente essere disposta d'ufficio e prescindere dalle richieste dalle parti e precisato che le questioni poste dai motivi di appello non costituiscono affatto profili di nullità della CTU, a pag. 7/17 giudizio del Collegio le conclusioni raggiunte dai CTU sono assolutamente condivisibili ed esenti da vizi.
Invero i CTU hanno:
- evidenziato che risulta irrilevante il mancato accesso sui luoghi (peraltro, almeno in parte, causato dalla stessa indisponibilità di parte appellante) essendo ben possibile rilevare lo stato degli stessi, ante e post modifiche, mediante la documentazione in atti e le aerofotogrammetrie acquisite (v. pag. da 8 a 17 della relazione) ;
- tenuto conto dell'estensione delle varie aree interessate e delle autorizzazioni rilasciate dalle autorità, rilevando la loro inconferenza rispetto ai vincoli imposti sul terreno (v. pag. 22 e 23 della relazione).
Appello incidentale del CP_1
Venendo alla trattazione dell'appello incidentale proposto dal , CP_1
quest'ultimo lamenta il mancato riconoscimento delle maggior importo risarcitorio richiesto, rilevando che le somme sarebbero ricavabili anche da documentazione tempestivamente depositata (Relazione APAT 2007, verbale dibattimentale del 24.8.2008 in cui sono stati esaminati i periti e la perizia collegiale in dibattimento), precisando che:
- per gli interventi afferenti la ricostruzione della copertura vegetale i CTU hanno fatto riferimento a sole 240 piante mentre dalla relazione APAT emergeva la possibilità di impiantare n. 397 piante;
- non è stata disposta alcuna riparazione del danno temporaneo dovuto a indisponibilità dell'area - riparazione compensativa che viceversa ben poteva essere liquidata mediante la corresponsione degli interessi sulla somma liquidata.
A giudizio del Collegio i suddetti rilievi sono privi di pregio.
In primo luogo è bene precisare che il risarcimento del danno non può che essere parametrato alla perdita subita, con la conseguenza che poichè prima dell'intervento erano presenti nell'area solo 240 piante – poi andate distrutte – e a pag. 8/17 questa perdita che deve farsi riferimento e non già – come sostenuto dal e riportato nella relazione dallo stesso prodotta – alle 397 piante che CP_1
potrebbe contenere l'area oggetto di modifica.
Quanto alla liquidazione del danno temporaneo il motivo di appello non si confronta affatto con le indicazioni rese sul punto dai consulenti nominati in primo grado – le cui valutazioni sono state fatte proprie dal primo giudice.
Ed invero i consulenti hanno chiaramente rilevato che tale voce di danno
(prevista dall'all 3 parte sesta del Dlgs 152/06) non può consistere in una compensazione finanziaria ma ecologico-ambientale ed è quindi ricompresa nelle tabelle relative alle modalità di ripristino e nei i costi calcolati (v. pag. 24 e 25 della relazione di CTU).
Alla luce di tali considerazioni devono essere rigettati tanto l'appello principale proposto da quanto quello incidentale proposto dal Parte_1 [...]
. Controparte_1
2) Giudizio n. 959/2020 R.G.: appello proposto da e CP_3
Parte_4
3) Giudizio n. 973/2020 R.G.: appello proposto da CA PE
I motivi di appello rispettivamente proposti da e CP_3 Parte_4
e da CA PE sono sostanzialmente di identico tenore e
[...]
possono essere esaminati congiuntamente.
In particolare i primi due motivi proposti (errata valutazione dell'onere della prova e della sentenza penale;
errata valutazione dei presupposti per disporre l'accertamento peritale) - sono uguali a quelli già esaminati nella trattazione dell'appello proposto da e si palesano infondati per le medesime Parte_1
considerazioni sopra esposte, cui si rinvia.
Gli appellanti hanno, tuttavia, denunciato altresì l'errata applicazione del risarcimento per equivalente disposto dal primo giudice nonché il vizio di ultra petizione essendo stata liquidata una somma maggiore di quella richiesta.
pag. 9/17 Quanto al primo punto, deducono, specificamente, che sia la legge 349/1986 sia il d.lgs 152/2006 hanno privilegiato il risarcimento in forma specifica, rilevando peraltro che l'ordine di demolizione impartito dal Tribunale di Modica nella sentenza n. 342/2008 è stato revocato dalla Corte d'Appello e non risulta essere stato disposto da altre autorità locali e nazionali.
Il motivo è fondato nei limiti di cui infra.
Occorre premettere che, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (v. sentenza n. 3077/2023) “la disciplina multilivello in tema di prevenzione e riparazione del danno ambientale procede invero, con accelerazioni adeguatrici non sempre progressive, dall'applicazione interna - oltre che dell'obiettivo-valore dello sviluppo sostenibile, basato anche su tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, così l'art. 3 comma 3 Trattato UE - di due principi già presenti nel Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea
(ora art. 191TFUE) per cui la politica dell'Unione contribuisce a perseguire, tra gli altri, salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (comma 1), così mirando a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione e fondandosi sui principi della precauzione e dell'azione preventiva... della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga" (comma 2); la conseguente Direttiva 21 aprile 2004 del
Parlamento Europeo e del Consiglio (2004/35/CE) si è proposta di far applicare alle legislazioni nazionali la prevenzione e la riparazione del danno ambientale secondo il ripetuto principio "chi inquina paga" (artt. 1 e 7, All. II), coerentemente con lo sviluppo sostenibile, sancendo che l'operatore la cui attività ha causato un danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno sarà considerato finanziariamente responsabile in modo da indurre gli operatori ad adottare misure e a sviluppare pratiche atte a ridurre al minimo i rischi di
pag. 10/17 danno ambientale (cons. 2), dunque privilegiando nettamente l'obiettivo della eliminazione in natura del danno ambientale rispetto alla prospettiva risarcitoria
(per equivalente) e fissando una funzionalità altrettanto chiaramente imperniata sulla rilevanza anche giuridica delle attività professionali che presentano un rischio per la salute umana o l'ambiente (cons. 8); ne deriva così che è
l'operatore che provoca un danno ambientale o è all'origine di una minaccia imminente di tale danno a dover di massima sostenere il costo delle necessarie misure di prevenzione o di riparazione, mentre il costo dell'intervento di supplenza dell'autorità competente andrebbe posto a carico dell'operatore, includendo il costo della valutazione del danno ambientale ed eventualmente della valutazione della minaccia imminente (cons. 18 e secondo la definizione dell'art. 2 comma 16);…. imporre al soggetto inquinatore l'obbligo di riparare il danno o, in alternativa, quello di tenere indenne la comunità territoriale che
l'abbia evitato o rimosso, significa pertanto addossare - non in chiave etica ma di efficacia, come rilevato nell'analisi economica di tale sistema - le esternalità negative (conseguenti alla produzione o al commercio di beni e servizi) a carico del soggetto cui sia riferibile l'attività, evitando alterazioni di mercato (per qualità dei prodotti e livelli di concorrenza), senza oneri per la collettività ovvero costi assunti in via definitiva dall'ente pubblico;
… il testo del D.Lgs. n. 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell'ambiente), anche a seguito di due procedure
d'infrazione comunitaria (comunicazione del 31.1.2008 e parere del 26.1.2012) volte a superare il rilievo interno ancora proprio del rimedio della riparazione pecuniaria e le ambiguità sulla responsabilità colposa, ha dunque previsto, in pressoché adesivo allineamento alla citata direttiva, le reazioni ordinamentali al danno ambientale come effettivo ripristino (riparazione primaria) o, a seguire, riparazione complementare e compensativa conformemente ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga"
pag. 11/17 (art. 3ter); la stessa Corte di cassazione se ne è occupata (nelle pronunce 9012 e
16806 del 2015) innanzitutto chiarendo detti criteri risarcitori;
così, la riparazione primaria, ha lo scopo di riportare le risorse e/o i servizi naturali danneggiati alle condizioni originarie;
quella complementare, ove essi non tornino alle condizioni originarie, tende a compensare il mancato ripristino completo delle risorse e/o dei servizi naturali danneggiati;
la riparazione compensativa pareggia la perdita temporanea di risorse dalla data di verificazione del danno a quella in cui la riparazione primaria non abbia prodotto un effetto completo;
ma la definitiva armonizzazione della disciplina italiana rispetto a quella UE ha reso esplicito il conseguente principio per cui
"non residua alcun danno ambientale economicamente quantificabile e quindi risarcibile - né in forma specifica, né a maggior ragione per equivalente - ogniqualvolta, avutasi la riduzione al pristino stato, non persista la necessità di ulteriori misure sul territorio reso oggetto dell'intervento inquinante o danneggiante, soltanto il costo (ovvero il rimborso) delle quali potrà essere oggetto di condanna nei confronti dei danneggianti: misure che vanno ora tutte verificate alla stregua della nuova normativa", con l'importante applicazione officiosa e retroattiva ai giudizi pendenti per fatti anteriori proprio della onnicomprensività del nuovo criterio riparatore a superamento di quello per equivalente (conf. Cass. 14935/2016; così anche Cass. 8662-2017 e Cass. 5705-
2013 sui criteri di liquidazione del danno)”.
Invero, con le pronunce richiamate dalla Corte, si era già affermato il seguente principio di diritto “il giudice della domanda di risarcimento del danno ambientale ancora pendente alla data di entrata in vigore della L. 6 agosto 2013,
n. 97, essendo ormai esclusa la liquidazione per equivalente di quello, può ancora conoscere della domanda in applicazione del nuovo testo del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 311, come modificato prima dal D.L. n. 135 del 2009, art.
5-bis, comma 1, lett. b), cit. e poi dalla L. n. 97 del 2013, art. 25 cit.,
pag. 12/17 individuando le misure di riparazione primaria, complementare e compensativa
e, per il caso di omessa o imperfetta loro esecuzione, determinandone il costo, da rendere oggetto di condanna nei confronti dei soggetti obbligati” (cfr. Cass. n.
8662/2017).
Va, tuttavia, rilevato che, nel caso in esame, i consulenti non si sono limitati a determinare il costo delle misure di riparazione primaria, complementare e compensativa, ma hanno individuato le misure stesse alle pag. 27 e 28 della relazione che si riportano pag. 13/17 consentendo così alla Corte di emettere la relativa condanna in forma specifica all'esecuzione delle suddette misure di riparazione primaria, complementare e compensativa e, per il caso di omessa o imperfetta loro esecuzione, di condannare i soggetti obbligati al risarcimento per equivalente, nei limiti della somma richiesta dal . CP_1
Ed invero, risulta fondato il denunciato vizio di ultra petizione.
Occorre precisare che il nell'atto introduttivo del giudizio ha chiesto CP_1
di “condannare , , e Controparte_2 CP_3 Parte_5 [...]
(in solido tra loro) al pagamento titolo di risarcimento dei danni CP_4
patrimoniali in favore del alla somma di euro 20.274,80 Controparte_1
nonché al pagamento del danno cosiddetto da perdita provvisoria del determinarsi, ove occorrerà con il figlio di un consulente tecnico d'ufficio oltre gli interessi al saggio legale da calcolarsi sulla somma di denaro dal dì della stima fino al soddisfo”.
Siffatte conclusioni non sono state modificate né in sede di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. né in sede di precisazione delle conclusioni (in cui l'Avvocatura dello
Stato ha precisato le conclusioni “come nel proposto atto di citazione”), ma solo in comparsa conclusionale in cui è stata chiesta la condanna alla somma determinata dai CTU.
Orbene secondo l'orientamento costante della Corte di Cassazione “in tema di risarcimento danni (nella specie, danni non patrimoniali per morte di un prossimo congiunto), la circostanza che l'attore, nel domandare il ristoro del danno patito, dopo aver quantificato nell'atto di citazione la propria pretesa,
pag. 14/17 all'udienza di precisazione delle conclusioni domandi la condanna del convenuto al pagamento di una somma maggiore, al fine di tenere conto dei nuovi criteri standard di risarcimento (cd. "tabelle") adottati dal tribunale al momento della decisione, non costituisce mutamento inammissibile della domanda, sempre che attraverso tale mutamento non si introducano nel giudizio fatti nuovi o nuovi temi di indagine” (cfr. Cass. 18/01/2011 n. 1083 e 20/07/2018, n. 19455).
Deve, quindi, escludersi che, nell'assenza, attestata dall'andamento processuale, di qualsiasi iniziativa del in sede di precisazione delle conclusioni CP_1
volta all'adeguamento del quantum della domanda come formulato nelle originarie conclusioni ai più favorevoli risultati dell'espletata CTU, il giudice possa liquidare la somma maggiore determinata dai CTU.
Ne consegue che, in parziale riforma della sentenza impugnata, CP_2
, e devono essere condannati, in
[...] CP_3 Parte_5
solido tra loro, all'esecuzione delle misure di riparazione primaria, complementare e compensativa, come sopra individuate e, per il caso di omessa o imperfetta loro esecuzione, condannati al pagamento in favore del del relativo costo nella somma richiesta dal pari a € 20.274,80, oltre interessi al CP_1
tasso legale dalla domanda fino al soddisfo.
Per il resto la sentenza va confermata.
Attesa la soccombenza reciproca, le spese del presente giudizio vanno interamente compensate tra le parti.
Infine deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello Parte_1
incidentale , di Controparte_1
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
pag. 15/17 La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando nei giudizi di appello riuniti proposti rispettivamente, il primo, da nei Parte_1
confronti di Controparte_1
appellante incidentale, e nei confronti di
[...]
e , AG Controparte_2 CP_3
IU, AN NI e , il secondo, Controparte_4
da e nei confronti del Controparte_2 CP_3
Controparte_1
, AG IU,
[...] Parte_1
AN NI e , e il terzo da Controparte_4
AG IU nei confronti del
[...]
, Controparte_1
, e , Parte_1 Controparte_2 CP_3
AN NI e , avverso la sentenza del Controparte_4
Tribunale di Catania n. 4397/2019 pubblicata il 06/11/2019 così provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto da e l'appello Parte_1
incidentale proposto dal Controparte_1
;
[...]
2) in parziale modifica della sentenza impugnata, condanna CP_2
, e AG IU, in solido
[...] CP_3
tra loro, all'esecuzione delle misure di riparazione primaria, complementare e compensativa, come individuate in motivazione e, per il caso di omessa o imperfetta loro esecuzione, li condanna al pagamento in favore del dal
Controparte_1
del relativo costo nella somma richiesta dal pari a €
[...] CP_1
20.274,80, oltre interessi al tasso legale dalla domanda fino al soddisfo;
3) compensa interamente tra tutte le parti le spese del presente giudizio;
4) conferma per il resto la sentenza impugnata.
pag. 16/17 5) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale Parte_1 [...]
, in favore dell'erario di un Controparte_1
importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso, in data 04/04/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
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