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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/02/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 874 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 con
OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale e vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. ), nata a Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
Napoli il 31.08.1972 (c.f. ), nata a [...] il [...] (c.f. CodiceFiscale_2 Parte_3 [...]
) e avv. nato a [...] il [...] (c.f. ), C.F._3 Controparte_1 CodiceFiscale_4
quest'ultimo anche in veste di procuratore di sé stesso, tutti in qualità di eredi legittimi dell'avv.
[...]
nato a [...] il [...] e deceduto il 24.02.2020, elettivamente domiciliati in Napoli al Corso Per_1
Novara n. 20 presso l'avv. (c.f. ) da cui sono rappresentati e Controparte_1 CodiceFiscale_4
difensi in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione volontaria ex art. 299 c.p.c. depositata telematicamente il 09.11.2022.
APPELLANTI
E
nato ad [...] il [...] (c.f. ed elettivamente Controparte_2 CodiceFiscale_5
domiciliato in Milano alla via Gabrio Serbelloni n. 5 presso l'avv. Giuseppe Spagnolo (c.f. C.F._6
) da cui è rappresentato e difeso in virtù in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e
[...]
risposta depositata nel giudizio di primo grado.
APPELLATO
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
PER GLI APPELLANTI: “Letta l'ordinanza del Collegio del 26.01.2024 con la quale è stato disposto lo
svolgimento della su indicata udienza con modalità cd. “cartolare”, gli odierni comparenti reiterano, con la
presente, tutto quanto già dedotto ed eccepito nel gravame nonché nella comparsa di costituzione del
09.11.2022, cui integralmente si riportano, e pertanto - impugnando ancora una volta le avverse difese,
eccezioni e conclusioni, inammissibili ed infondate - concludono perché piaccia a Codesta Corte d'Appello
accogliere le seguenti conclusioni: 1) In riforma della sentenza del Tribunale di Napoli n. 10746/2018,
accogliere l'appello e disporre pertanto la integrale compensazione delle spese del primo grado di giudizio,
stante la reciproca soccombenza delle parti e comunque per la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni;
2)
porre le spese del presente grado a carico dell'appellato e, solo in via subordinata, disporne la compensazione.
Chiedono assegnarsi la causa a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
PER L'APPELLATO: “ Il sottoscritto avv. Giuseppe Spagnolo, nella sua qualità di procuratore giudiziale
dell'appellato sig. in ottemperanza al provvedimento emesso il 26.1.2024, che concedeva Controparte_2
termine fino alle ore 9.30 del 29.11.2024 per il deposito telematico di note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione
dell'udienza di precisazione delle conclusioni, impugna e contesta quanto dedotto ed eccepito nell'atto di
appello e nei successivi atti avversi, compreso l'atto di costituzione in giudizio degli eredi legittimi
dell'originario appellante avv. in quanto infondati in fatto ed in diritto, e riportandosi a tutte Persona_1
le eccezioni e deduzioni richiamate nella propria comparsa di costituzione nonché in tutti propri atti, che qui
devono intendersi trascritti, insiste nell'accoglimento delle ragioni dell'appellato. Ritiene la causa matura per
la decisione, chiede la fissazione dei termini ex art. 190 cpc e contestualmente precisa di seguito le proprie
conclusioni: Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello Adita, respinta ogni contraria istanza, 1) nel merito, rigettare
in toto l'atto di appello per le motivazioni di cui in narrativa, in quanto inammissibile ed infondato, sia in fatto
che in diritto;
2) per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado n. 10746/2018 (Tribunale di Napoli - n.
25574/2013 RG) e condannare, in ogni caso, in solido tra loro, gli appellanti (c.f. Parte_1 [...]
), (c.f. ), (c.f. C.F._1 Parte_2 CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3
) e Avv. (c.f. ), nella loro qualità di eredi legittimi costituiti,
[...] Controparte_1 CodiceFiscale_4
al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio nonché di quello di primo grado, oltre
IVA, 15% forfettario e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
3)
pagina 2 di 10 Par condannare, in solido tra loro, gli appellanti , , e Avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3
, nella loro qualità di eredi legittimi costituiti, al risarcimento del danno per responsabilità Controparte_1
aggravata ex art. 96 c.p.c. per la somma che sarà ritenuta equitativamente di giustizia”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 02.09.2013 l'avv. ha convenuto innanzi al Tribunale di Persona_1
Napoli il sig. chiedendo la sua condanna al pagamento, in solido con le cittadine albanesi Controparte_2
e , dei compensi professionali maturati per la difesa di queste ultime nel giudizio Persona_2 Persona_3
civile innanzi al Tribunale di Nola da loro intentato per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al sinistro stradale verificatosi il 21.09.2006 in cui perdeva la vita il rispettivo coniuge e padre . Tanto con Persona_4
quantificazione delle competenze maturate per la propria attività difensiva in euro 71.866,00 al netto degli oneri fiscali, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si è costituito il quale, negando di essere tenuto a rispondere dell'obbligazione Controparte_2
dedotta in lite unitamente alle altre due convenute, ha chiesto il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti con condanna dell'attore al risarcimento danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
All'esito della prima udienza il giudice, rilevata l'omessa notifica dell'atto introduttivo della lite alle due cittadine albanesi e ritenuta l'inapplicabilità della sanatoria mediante rinnovazione della notifica nulla prevista dall'art. 291 co. 1 c.p.c. c.p.c. all'ipotesi di notifica inesistente, ha dichiarato con ordinanza l'estinzione del giudizio nei confronti delle convenute e rinviando la causa per la precisazione Persona_2 Persona_3
delle conclusioni.
Alla successiva udienza del 14.03.2016 l'attore ha formulato istanza di sospensione del processo allegando e documentando l'appello da lui proposto avverso l'ordinanza di estinzione parziale del giudizio.
Il giudice, ritenendo l'istituto della sospensione ex art. 295 c.p.c. applicabile solo in caso di possibile conflitto di giudicati, non riscontrabile nella fattispecie in esame, ha rigettato tale istanza rinviando la causa in prosieguo di conclusioni.
All'udienza fissata per la cura di tale incombenza parte attrice ha dichiarato di voler rinunciare agli atti del giudizio con compensazione delle spese di lite. Parte convenuta non ha tuttavia aderito a tale richiesta dichiarando la propria disponibilità ad accettare soltanto una rinuncia al diritto ed all'azione.
Di conseguenza, la causa è stata introitata in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui pagina 3 di 10 all'art.190 c.p.c. Con sentenza pubblicata il 12.12.18 e notificata il 15.01.19 il Tribunale ha quindi rigettato la domanda proposta dall'avv. non essendo stata fornita prova della stipula di un contratto d'opera Pt_2
professionale con condannando l'attore al rimborso delle spese di lite avversarie liquidate, in Controparte_2
applicazione del D.M. n. 55 del 2014, nel complessivo importo di € 9.785,00 così determinato: “euro 2.430 per
la fase di studio;
euro 1.550 per la fase introduttiva;
euro 3.780 per la fase istruttoria;
euro 2.025 per la fase
decisionale, tenendo conto dello scaglione di valore compreso tra i 56.000 ed i 260.000 euro, parametrato ai
valori medi per la fase di studio e per la fase introduttiva e minimi per la fase istruttoria e decisionale”.
Non sono stati infine ravvisati gli estremi per una condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
osservando: “Il ha omesso di provare l'elemento psicologico qualificato che deve necessariamente CP_2
fondare la responsabilità aggravata di cui all'articolo 96 cpc, primo comma cpc, che configura, secondo la
giurisprudenza prevalente, una particolare ipotesi di responsabilità aquiliana. Ne consegue che la condanna per
responsabilità processuale aggravata per lite temeraria, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e
probità cui ciascuna parte è tenuta, non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche
riconosciute errate dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento
dell'avversario la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza,
derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi”.
§§§§§§
Con atto notificato il 13.02.2019 l'avv. ha proposto tempestivo appello avverso tale sentenza Pt_2
chiedendo a questa Corte di riformarla parzialmente, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, con accoglimento delle seguenti conclusioni: “disporre la integrale compensazione delle spese del primo grado di
giudizio, stante la reciproca soccombenza delle parti e comunque per la sussistenza di gravi ed eccezionali
ragioni; porre le spese del secondo grado a carico dell'appellato e, solo in via subordinata, disporne la
compensazione”.
costituitosi in giudizio, ha concluso per il rigetto dell'appello con vittoria delle spese Controparte_2
del grado, da distrarre in favore del difensore antistatario, e condanna della controparte al risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata ex art 96 c.p.c.
Con ordinanza del 04.06.2019 il Collegio ha parzialmente accolto l'istanza avanzata dall'appellante sospendendo l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza in misura pari alla metà delle somme di cui alla pagina 4 di 10 statuizione di condanna.
In data 24.02.2020 è poi deceduto l'avv. per cui i suoi eredi legittimi, ossia la moglie Persona_1
ed i figli e , avendo interesse alla Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1
prosecuzione del giudizio, in data 09.11.2022 hanno depositato comparsa di costituzione volontaria ex art 299
c.p.c. facendo proprio l'appello proposto dal de cuius.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni fissando un'udienza poi sostituita dalla concessione di un termine per il deposito telematico di note ex art. 127-
ter c.p.c. Scaduto il termine per il deposito di tali note, il cui contenuto è stato trascritto in epigrafe, la causa è
stata introitata in decisione disponendo il deposito degli scritti difensivi finali nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§§§§§§
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha dedotto che nel giudizio di primo grado il convenuto si costituiva mediante comparsa di risposta depositata in cancelleria il 23.12.2013, ossia nello Controparte_2
stesso giorno indicato in citazione quale data di prima udienza, per cui la richiesta di condanna dell'attore al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c., da qualificare come domanda riconvenzionale, doveva essere dichiarata inammissibile, in quanto tardiva, prima ancora di essere esaminata nel merito.
In ogni caso la declaratoria di infondatezza di tale domanda, dando luogo ad un'ipotesi di soccombenza reciproca, doveva poi indurre il tribunale ad adottare una pronunzia di integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
§§§§§§
Il motivo è infondato in entrambe le sue articolazioni. È infatti pacifico in giurisprudenza che la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata a norma dell'art. 96 c.p.c. non attiene al merito della controversia, (i cui termini, con riferimento all'oggetto ed alla causa petendi delle domande rispettivamente proposte dalle parti, restano immutati) sicché può essere formulata per la prima volta anche all'udienza di precisazione delle conclusioni in quanto la parte istante solo al termine dell'istruttoria è spesso in grado di valutarne la fondatezza e/o di determinare l'entità del danno subito (cfr. ex multis Cass. n. 3941/2002, Cass. n.
14583/2003 e Cass. n. 15964/2009).
Quanto poi alla configurabilità di una soccombenza reciproca, in ragione del rigetto tanto della domanda principale quanto della domanda ex art. 96 c.p.c., occorre rilevare come, secondo un primo indirizzo della pagina 5 di 10 Suprema Corte che ha trovato consacrazione nella sentenza n. 20838/2016, il rigetto della domanda di risarcimento danni da lite temeraria proposta dalla parte vittoriosa rispetto alla pretesa fatta valere in via principale, varrebbe effettivamente a configurare un'ipotesi di soccombenza reciproca atta a giustificare la compensazione delle spese di lite ex art. 92 cod. proc. civ. poiché, in applicazione del principio di causalità, sono imputabili a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per aver resistito a pretese fondate o per aver avanzato richieste infondate.
Un successivo orientamento di legittimità, divenuto ormai unanime ed al quale questa Corte ritiene di aderire, ha invece espresso il contrario principio secondo cui il rigetto della domanda meramente accessoria proposta ex art. 96 cod. proc. civ. dalla parte interamente vittoriosa nel merito, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in grado di appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ. (Sez. 6, n. 9532, 12/4/2017).
Questa seconda opzione interpretativa è stata in seguito condivisa, sulla base di un ordito motivazionale di maggior incisività e pregnanza, da un'altra decisione (Sez. 6, n. 11792, 15.05.2018) con cui la Cassazione, dopo aver dato atto di volersi confrontare con entrambi gli orientamenti appena menzionati, ha aderito alla seconda opzione interpretativa osservando:
“Stante la natura meramente accessoria della domanda ex art. 96 cod. proc. civ. rispetto all'effettivo
tema di lite a cui va rapportata la verifica della soccombenza (domanda che presuppone, quale condizione
necessaria - anche se non sufficiente - per il suo accoglimento, proprio il riconoscimento della soccombenza
integrale della parte cui si attribuisce l'illecito processuale), nel caso - come quello all'esame - di rigetto della
domanda ex art. 96 cod. proc. civ. proposta dagli appellati e di rigetto dell'appello (con conseguente conferma
del rigetto della domanda proposta in primo grado dagli appellanti) non si dà luogo ad una ipotesi di pluralità
di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare la soccombenza reciproca sulla quale il Tribunale
ha fondato la compensazione delle spese di lite di secondo grado”.
A questo secondo indirizzo è stata data, infine, continuità con la pronunzia della Suprema Corte n.
18036/2022 la quale si è così espressa: “A voler completare la delineazione del quadro pare utile precisare che
il dato dirimente è rappresentato non tanto dalla natura dell'istanza, che si traduce, per forza di cose, in una
domanda, pur indubbiamente accessoria, quanto nella testuale condizione necessaria della riconosciuta
integrale soccombenza del preteso litigante temerario. L'ostacolo alla tesi opposta non si rinviene nella dedotta
pagina 6 di 10 mancanza di contrapposizione delle domande (tutte le domande che le parti si rivolgono contro sono
contrapposte per forza di cose, non essendo richiesto che siano simmetriche), ma nell'accessorietà della
domanda per lite temeraria, la quale, come puntualmente osservato, presuppone che la controparte risulti
integralmente soccombente”.
§§§§§§
Con il secondo motivo di gravame parte appellante deduce che il tribunale avrebbe comunque dovuto valorizzare, per un'equa regolamentazione delle spese del giudizio, il fatto che l'attore è stato incolpevolmente privato della possibilità e del diritto di compiere un'articolata istruttoria volta a dimostrare le proprie ragioni
(escutendo eventuali testi, esibendo documenti, ecc.) in quanto il giudizio di primo grado ha subito una
“improvvisa frenata” determinata dapprima dall'ordinanza di estinzione del giudizio nei confronti di Per_3
e ed in seguito dall'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c.
[...] Persona_2
Tale andamento del processo, prosegue parte appellante, fu determinato esclusivamente dallo stato anagrafico delle convenute, incerto e/o ignorato, da cui ebbe origine l'infruttuoso tentativo di notifica per l'una e l'omessa notifica per l'altra dell'atto introduttivo della lite e non da negligenza dell'appellante. Il Tribunale
avrebbe pertanto dovuto ravvisare la sussistenza di quelle “gravi ed eccezionali ragioni” previste per la compensazione delle spese dall'art. 92 co. 2 c.p.c. attesa la soccombenza incolpevole in cui era venuto a trovarsi,
suo malgrado, l'attore.
§§§§§§
Anche tale motivo è infondato. Il sesto comma dell'art. 183 c.p.c. stabilisce, infatti, che all'esito dell'udienza di prima comparizione e trattazione il giudice, “se richiesto”, concede alle parti: 1) un primo termine perentorio di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni e modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
2) un secondo termine perentorio di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e “per l'indicazione dei mezzi di prova e
produzioni documentali”; 3) un terzo termine perentorio di altri venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria. Nel caso di specie la richiesta di concessione di tali termini non è stata formulata né nel corso dell'udienza di prima comparizione e trattazione tenutasi in primo grado il 23.12.2013 né successivamente e, di conseguenza, parte appellante non può dolersi del fatto che la causa sia stata immediatamente rinviata per la pagina 7 di 10 precisazione delle conclusioni e tanto meno affermare di essere stato incolpevolmente privato della possibilità e del diritto di compiere un'articolata istruttoria volta a dimostrare la fondatezza delle proprie ragioni attraverso la produzione di documenti e l'articolazione di prove orali.
Va peraltro sottolineato come, in forza del combinato disposto degli artt. 187 co. 1 c.p.c. e 80-bis disp.
att. c.p.c., anche in caso di formulazione della richiesta di concessione dei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
al giudice non è precluso l'esercizio del potere di invitare le parti a precisare le conclusioni e di assegnare la causa in decisione in quanto ogni diversa interpretazione delle norme suddette, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il favor legislativo per una decisione immediata della causa, desumibile dall'art. 189 c.p.c. (cfr. in termini Cass. n. 32577/2023 e Cass. n. 7474/2017).
Tanto viene evidenziato al fine di rimarcare come, nel caso di specie, neppure in sede di gravame parte appellante abbia indicato di quali documenti disponeva per dimostrare il fondamento delle proprie pretese o quali prove era intenzionato a proporre.
Non può di conseguenza essere ravvisata la sussistenza di quelle gravi ed eccezionali ragioni richieste dall'art. 92 c.p.c. per la compensazione delle spese.
§§§§§§
Con ultimo motivo di gravame l'appellante lamenta la liquidazione in misura eccessiva dei compensi professionali in favore della controparte deducendo, in particolare, che nel procedere alla loro determinazione il tribunale ha riconosciuto anche quelli relativi alla “fase istruttoria” che sono stati quantificati in € 3.780,00
sebbene tale attività processuale sia mancata non avendo neppure parte convenuta provveduto alla deduzione di prova orale o alla produzione di documenti e non essendo stata svolta nessun altra attività se non la partecipazione a tre udienze. Di conseguenza tale voce dovrebbe essere espunta dalla liquidazione.
§§§§§§
Anche questo motivo è infondato. In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il D.M. n. 55 del 2014 non prevede infatti uno specifico compenso per la fase istruttoria ma prevede un compenso unitario, inclusivo della fase di trattazione e di quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso relativo alla fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento (cfr. in termini cass. n. 8561/2023, cass. n.
pagina 8 di 10 28627/2023, cass. n. 34575/2021 e cass. n 4698/2019). In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano in altri termini non solo l'espletamento di prove orali e di c.t.u ma anche le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del D.M. n. 55 del
2014 include in detta fase e tra cui figurano, oltre alle richieste di prova ed alle memorie di precisazione o integrazione delle domande già proposte, anche l'esame degli scritti della controparte e dei provvedimenti del giudice, le istanze al giudice in qualunque forma rivolte, etc.
Del tutto correttamente il tribunale ha pertanto riconosciuto anche il compenso relativo alla fase istruttoria liquidandolo nella sua misura minima proprio in considerazione della sua limitazione a poche delle attività in esso ricomprese.
§§§§§§
Anche le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo riconoscendo i compensi medi previsti dal D.M. n. 147 del 2022 per le cause di valore da € 5.201,00 a €
26.000,00 e distraendo la somma liquidata in favore dell'avv. Giuseppe Spagnolo per dichiarato anticipo.
Tanto con la precisazione che non ricorrono le condizioni per una condanna di parte appellante ex art. 96
c.p.c. in quanto l'orientamento giurisprudenziale relativo all'inconfigurabilità di una soccombenza reciproca in caso di rigetto dell'istanza di risarcimento danni da lite temeraria proposta dalla parte vittoriosa nel merito si è
definitivamente consolidato dopo la proposizione dell'appello.
Occorre infine dare atto dell'applicabilità, a carico degli appellanti, della sanzione prevista dall'art. 13 co.
1 quater D.P.R. 30.05.02 n. 115 che ha per oggetto il versamento, da parte di chi ha proposto un'impugnazione rigettata nel merito o dichiarata inammissibile, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 10746/2018 pubblicata il 12.12.2018 condannando gli appellanti al rimborso delle spese di lite avversarie che si liquidano in € 5.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% dei suddetti compensi ed accessori di legge, distraendo la pagina 9 di 10 somma in favore dell'avv. Giuseppe Spagnolo.
4) Dà atto dell'applicabilità, a carico degli appellanti, di una sanzione pari al contributo unificato dovuto per la proposizione dell'appello stesso.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 26.02.2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell' dr.ssa Antonella Mauriello. CP_3
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