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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/03/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9776/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Comune,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9776/23, di opposizione al decreto ingiuntivo n.
3150/2023, emesso dal Tribunale di Torino il 02.05.2023 e notificato 04.05.2023, promossa da:
(C.F. ), in persona dell'amministratore e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante dott.ssa , con sede in Torino, corso Govone n. 1, elettivamente Parte_2 domiciliata in Torino, via Stampatori n. 21, presso lo studio dell'avv. Cesare Piozzo di Rosignano, che la rappresenta e difende per procura speciale unita all'atto di citazione in opposizione
ATTRICE IN OPPOSIZIONE contro
(C.F. ), residente in [...](Principato di Controparte_1 C.F._1
Monaco), Avenue de l'Annonciade n. 3, elettivamente domiciliato in Torino, corso Vittorio
Emanuele II n. 68, presso lo studio dell'avv. Andrea Baudino Bessone, che lo rappresenta e difende per procura speciale unita al ricorso per ingiunzione
CONVENUTO OPPOSTO
pagina 1 di 11 Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – società di persone – liquidazione della quota del socio uscente.
Conclusioni di parte attrice in opposizione:
“Voglia codesto On.le Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
- dato atto delle ordinanze di sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo opposto del 25 maggio 2023 e del 16 giugno 2023, nonché del versamento banco iudicis all'udienza del 2.10.2023 della somma di euro 223.803,44 a seguito di richiesta del convenuto del 17.7.2023 di vedersi liquidata in suo favore la Pa quota della defunta madre in (€ 274.987,56); Preso atto che la differenza tra la somma dovuta a titolo di liquidazione quota (€ 274.987,56) e quella versata in causa (€ 223.803,44) è pari a € 51.184,12, ovvero alla somma dovuta (e mai versata) dallo stesso , quale fiduciante della fiduciaria Comroll s.a., in modo che questa, quale socia di Controparte_1
potesse fornire la provvista di propria competenza necessaria alla liquidazione della quota per cui è Pt_1 causa allo stesso;
Controparte_1
- dichiarare nullo, annullare, revocare e/o comunque dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo
n.3150/2023 pronunciato avverso la società in data 01 - 02/05/2023 dal Tribunale di Torino, Pt_1 Giudice Ill.ma dott.ssa Domenica Maria Tiziana Latella, all'esito del procedimento monitorio avente R.G. n. N. R.G. 4252/2023; accertare e dichiarare che, oltre al versamento della predetta somma di € 223.803,44, nulla è ulteriormente dovuto dalla al signor quale credito di sua spettanza riveniente dalla Pt_1 Controparte_1 liquidazione della quota di partecipazione già in capo alla madre defunta [pari al 35,85% del valore di €
767.050,40], non avendo egli, quale fiduciante, fornito alla fiduciaria Comroll a.g. - in adempimento dell'obbligo per il fiduciante di anticipare alla fiduciaria la provvista finanziaria necessaria per Pa l'esecuzione degli incarichi - il terzo (della quota Comroll in pari al 56%) di sua spettanza;
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese del presente giudizio, oltre spese generali (15%), IVA e CPA anche della fase cautelare e con diritto di ripetizione delle somme che dovessero risultare versate in eccedenza”.
Conclusioni di parte convenuta opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Fatto salvo ogni ulteriore e maggior diritto del conchiudente;
In via principale: Rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
In subordine, nel denegato caso in cui il Tribunale dovesse ritenere che il decreto ingiuntivo sia stato concesso in assenza dei presupposti di cui agli artt. 643 e seguenti del cod. proc. civ., e pertanto dovesse dichiararne l'illegittimità; Dato atto che all'udienza del 2/10/2023 la società opponente ha versato la somma di euro 223.803,44 che il dott. ha accettato non a saldo, ma in conto del proprio maggior credito;
Controparte_1
Dichiarare tenuta e condannare al pronto ed immediato pagamento, a titolo di liquidazione della Pt_1 quota di partecipazione spettante al conchiudente, quale erede necessario della madre , Persona_1 della somma di ulteriori capitali euro 51.184,12 (pari ad euro 274.987,56, - 223.803,44) o di quella veriore dal Tribunale accertanda come dovuta (e salvo gravame);
pagina 2 di 11 Con gli interessi legali (conteggiati nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 del cod. civ.) dalla data di emissione dell'ingiunzione a quella di effettivo pagamento. In ogni caso:
Con vittoria delle spese oltre 15% rimborso forfettario, IVA e CPA e successive occorrende e con sentenza esecutiva come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La controversia riguarda l'opposizione proposta da (di Parte_1
Par seguito, ”) contro il decreto ingiuntivo n. 3150/2023, emesso dal Tribunale di Torino il
02.05.2023, notificato il 04.05.2023 e immediatamente esecutivo ex art. 642 c.p.c., col quale la società è stata condannata a pagare a l'importo di euro 274.987,56, oltre spese e Controparte_1
accessori, a titolo di liquidazione della quota sociale già nella titolarità della defunta Per_1
della quale il ricorrente è erede e il cui diritto ha fatto valere iure successionis. Quale
[...]
prova scritta del credito, il ricorrente ha indicato le sentenze non definitive rese nel parallelo giudizio di reintegrazione di legittima di cui al R.G. n. 3354/2019 del Tribunale di Torino (di seguito, il “Giudizio Successorio”), da lui instaurato contro la sorella e in Parte_2
Par contraddittorio, per quanto qui rileva, con la stessa , rimasta contumace.
Par Sulla scorta del provvedimento monitorio, ha notificato a l'atto di precetto. Controparte_1
Nel proporre opposizione, la società ingiunta ha chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto. Ha evidenziato, in particolare, come, nel Giudizio Successorio, il convenuto opposto avesse affermato il proprio diritto a subentrare nella compagine sociale in luogo della de cuius; essendosi il Tribunale, nella prima sentenza non definitiva, negativamente pronunciato sul punto, egli aveva formulato riserva d'appello estesa anche a tale domanda, senza
Par peraltro mai rivolgere a la richiesta di liquidazione della quota sociale prima del deposito del ricorso monitorio. Tali rilievi sono stati condivisi da questo Giudice, che ha sospeso la provvisoria esecutorietà del decreto opposto con decisione inaudita altera parte del 25.05.2023, confermata con ordinanza del 16.06.2023.
Par All'udienza di prima comparizione (02.10.2023), ha offerto banco iudicis, a mezzo del proprio difensore, un assegno circolare per l'importo di euro 223.803,44, che il difensore di _1
ha “accetta[to] e ritira[to]… a titolo di acconto sul maggior dovuto” (cfr. verbale
[...]
d'udienza 02.10.2023).
pagina 3 di 11 A seguito dell'intervenuto adempimento parziale, le parti hanno rimodulato le proprie conclusioni nei termini riportati in epigrafe;
segnatamente, ha chiesto la condanna della Controparte_1
Par società convenuta al pagamento della somma residua di euro 51.184,12; ha instato per il rigetto della domanda, proponendo – solo, però, con la comparsa conclusionale – eccezione di inadempimento del convenuto opposto alla sua asserita obbligazione di somministrare, “…quale Par fiduciante…alla fiduciaria Comroll a.g. [socia di e partecipata dal ] - in _1 adempimento dell'obbligo per il fiduciante di anticipare alla fiduciaria la provvista finanziaria Par necessaria per l'esecuzione degli incarichi - il terzo (della quota Comroll in pari al 56%) di sua spettanza”. Sull'ammissibilità e la fondatezza dell'eccezione le parti hanno contraddetto nelle rispettive memorie di replica.
2. Preliminarmente alla ricostruzione dei fatti di causa, è opportuno rilevare che le questioni dedotte in questo giudizio appaiono, per la stessa prospettazione delle parti, strettamente connesse a quelle oggetto del procedimento introdotto da nel 2019 (anche, per brevità, il Controparte_1
“Giudizio Successorio”). Nel delineare gli elementi fattuali del processo, di natura esclusivamente documentale, dovrà dunque procedersi ad una disamina unitaria di questi diversi profili.
• , figlio della defunta ha convenuto nel Giudizio Controparte_1 Persona_1
Par Successorio la sorella e le società e Parte_2 CP_2 CP_3 domandando, per quanto d'interesse, (i) la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle liberalità compiute dalla madre, reputate lesive dei propri diritti di legittimario, nonché (iii)
la formazione in natura delle porzioni del compendio ereditario da dividere;
• Quali componenti del relictum, tra gli altri cespiti, ha individuato la quota di partecipazione Par del 40% al capitale di , della quale la de cuius era titolare.
• Si riporta il tenore delle conclusioni che, sui punti rilevanti in questo giudizio, il convenuto opposto ha assunto (cfr. sentenza non definitiva n. 1530/2021 del 30.03.2021, la “Prima
Sentenza”). In particolare, ha chiesto accertarsi l'intestazione fiduciaria, Controparte_1
Par in capo a e nell'interesse della defunta , di una quota di e, CP_2 Per_1
quindi, la sua ricomprensione nel patrimonio relitto “…oltre che la quota pari al 40% del capitale di direttamente detenuta dalla sig.ra ” (capo A, pagg. Pt_1 Persona_1
2-3). Ha instato, quindi, affinché fosse accertato e dichiarato, nei confronti della sorella e in
Par contraddittorio con e le altre due società, che egli, “quale figlio della defunta Per_1
pagina 4 di 11 , ne è erede necessario e ha diritto a partecipare alla successione… per la quota Per_1 di un terzo dell'eredità…” (capo B.1, pag. 3) e perché venissero dichiarate incluse nel compendio ereditario – “oltre alle quote societarie…” – anche varie ragioni di credito verso la sorella (capo B.3, pag. 3); in ultimo, ha domandato di procedere, previo esperimento di
CTU, “alla determinazione e stima del compendio ereditario” e alla “formazione delle porzioni e alla divisione in natura” del medesimo fra i due coeredi (capo B.5, pag. 4). Par
• La sintesi della prospettazione di , quanto alla quota sociale di , si Controparte_1
legge a pag. 29 della Prima Sentenza (non sono agli atti, invero, gli scritti difensivi del
Par Giudizio Successorio): “Secondo l'attore, i soci di e avrebbero già sancito, CP_3
negli atti di modifica dei patti sociale del 19.6.2018, la volontà di continuare la società con
gli eredi di e non già di liquidare loro la quota;
di conseguenza Persona_1 secondo l'attore egli avrebbe diritto alla quota in natura di 1/3 delle predette partecipazioni, il che” – prosegue la motivazione – “equivale a dire che egli avrebbe diritto ad entrare nella compagine sociale per la quota di 1/3 di tali partecipazioni”. Par
• Nel Giudizio Successorio è rimasta contumace.
• In corso di causa, il convenuto opposto ha altresì chiesto il sequestro giudiziario delle quote Par (anche) di , sull'assunto che ne fosse controversa la proprietà o il possesso;
l'istanza cautelare, tuttavia, è stata rigettata.
• Al riguardo, tuttavia, la Prima Sentenza (pag. 29) ha rilevato la mancata proposizione di una specifica domanda diretta all'accertamento del diritto a subentrare nella titolarità della quota, ritenendo che “le pretese dell'attore in ordine alla quota di partecipazione nelle Par società semplici e si traducono al più in un diritto di credito, da valutarsi CP_3 nell'ambito delle operazioni di riunione fittizia”. Il Collegio ha dato seguito alle valutazioni già poste a fondamento del rigetto dell'istanza di sequestro giudiziario;
su queste basi, ha Par osservato come, dall'interpretazione dei patti modificativi dello statuto di , si desuma la
Par volontà dei soci di di protrarre il rapporto sociale con la sola : sicché, Parte_2 in mancanza di una clausola di continuazione, “…non può attribuirsi alle quote già intestate alla de cuius la natura di beni caduti in successione, atteso che agli eredi compete unicamente un diritto di credito in denaro di una somma pari al valore della quota al momento dell'apertura della successione” (così Prima Sentenza, pag. 30).
pagina 5 di 11 • Contro la Prima Sentenza ha formulato riserva d'appello così articolata: Controparte_1
“Ferma la riserva d'appello formulata all'udienza del 24/5/2021 con riferimento ai capi della sentenza non definitiva n. 1530/2021… nei quali l'attore è risultato soccombente;
Ferme dunque e non rinunciate le domande, respinte dal Tribunale con tale sentenza e che ci si riserva di riproporre nell'eventuale giudizio di secondo grado…” (cfr. pag. 2 della successiva sentenza non definitiva n. 4403/2022, la “Seconda Sentenza”).
• La Seconda Sentenza, per quel che rileva, (i) ha costituito la comunione ereditaria tra i fratelli sui cespiti oggetto di delazione;
(ii) sulla scorta delle risultanze della _1
CTU esperita in causa, ha determinato in euro 767.050,40 il valore della quota detenuta
Par dalla de cuius in (pag. 8); (iii) ha dichiarato, pertanto, “che è Controparte_1 titolare di un diritto di credito nei confronti di pari al 35,85% di € 767.050,40 [e, Pt_1
cioè, ad euro 274.987,56, ovvero l'importo oggetto del decreto ingiuntivo opposto]” (pag.
13).
• All'udienza del 16.01.2023, ha esteso anche alla Seconda Sentenza la Controparte_1
riserva d'appello già apposta in relazione alla prima pronuncia non definitiva (cfr. doc. 5 parte attrice).
• Nella medesima sede, il convenuto opposto ha formulato, per tramite del proprio difensore, una proposta transattiva rivolta al solo legale di;
dal testo della Parte_2
medesima (prodotto quale doc. 6 di parte attrice) si evince come essa riguardasse, essenzialmente, la divisione dei beni immobili ricadenti nella comunione ereditaria costituita, tra i fratelli, dalla Seconda Sentenza.
Par
• La proposta, tuttavia, non risulta esser mai stata indirizzata ad , né comunque portata a conoscenza di essa.
• Dei successivi sviluppi del Giudizio Successorio non è dato sapere, non avendo le parti, in proposito, compiuto alcuna allegazione o produzione documentale.
Par
• Il 17.02.2023, ha proposto ricorso per ingiunzione nei confronti di , Controparte_1
domandando – come riportato supra – il pagamento dell'importo di euro 274.987,56 quale liquidazione della quota sociale nella misura a lui riconosciuta dalla sentenza non definitiva n. 4403/2022 (ovvero il 35,85% del complessivo valore di euro 767.050,40).
pagina 6 di 11 • Con comunicazione del 17.07.2024 (doc. 9 convenuto opposto) – in epoca successiva, dunque, al decreto monitorio e quando già il giudizio di opposizione era stato introdotto –
ha richiesto alla sorella , nella sua qualità di amministratrice e Controparte_1 Pt_2
Par legale rappresentante di , la corresponsione della somma a lui asseritamente spettante a titolo di liquidazione;
ha inoltre precisato che tale atto avrebbe dovuto intendersi quale
“formale rinuncia ad ogni pretesa di proseguire nel rapporto societario, in ossequio a quanto disposto sul punto dal Tribunale nella sentenza n. 1530/2021”.
3. Prima di esaminare le questioni proposte in questo giudizio di opposizione, occorre delineare in che termini, all'esito delle posizioni assunte dalle parti, si atteggino i limiti attuali del thema decidendum devoluto al Tribunale.
Par Come detto, all'udienza del 02.10.2023 ha effettuato la dazione, banco iudicis, di assegno circolare dell'importo di 203.803,44. Con questo pagamento, avvenuto senza riserva di ripetizione
(cfr. verbale d'udienza cit.), si è determinata la parziale cessazione della materia del contendere, essendo stata soddisfatta nella misura corrispondente la pretesa del convenuto opposto.
Dall'adempimento in corso di causa deriva la necessità di revocare il decreto ingiuntivo, vertendosi in un'ipotesi assimilabile all'accoglimento parziale dell'opposizione (cfr. sul punto Cass. n.
18265/2006).
L'oggetto del processo, dunque, risulta oggi circoscritto (i) al vaglio della sussistenza dei presupposti dell'azione monitoria, seppur ai fini della regolamentazione delle spese di lite secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale, e (ii) allo scrutinio circa la fondatezza della domanda di adempimento di in ordine all'importo residuo di euro 51.184,12. Controparte_1
3.1 Prendendo le mosse dal primo profilo, va rilevato come sia proprio in ordine al concorso dei requisiti ex artt. 633 e ss. c.p.c. che, nelle proprie difese, le parti hanno articolato in modo prevalente il contraddittorio. Segnatamente, la società opponente ha affermato l'inidoneità delle sentenze rese nel Giudizio Successorio a costituire prova scritta del credito a mente dell'art. 635
c.p.c. (e, a fortiori, agli effetti dell'immediata efficacia esecutiva di cui all'art. 642 c.p.c.). Ciò in ragione sia della loro natura non definitiva, sia della circostanza che l'accertamento del diritto alla liquidazione della quota sociale non sarebbe stato oggetto di alcuna domanda di _1
: ad esso, piuttosto, si sarebbe proceduto ai soli e limitati fini della riunione fittizia, dei
[...]
quali soltanto il Tribunale, in quella sede, era investito. Il convenuto opposto, si sostiene, aveva pagina 7 di 11 domandato il riconoscimento del proprio “diritto sulla quota in natura”, id est al subingresso nella compagine societaria in veste di erede;
a fronte del rigetto della pretesa, egli si era riservato il gravame, senza mai chiedere una statuizione sul suo (diverso e incompatibile) diritto alla liquidazione del valore della quota.
Par Sotto altro profilo, ha dedotto la mancanza di liquidità del credito, desunta dalla circostanza che la quantificazione in sede di CTU era stata contestata da e che la questione Parte_2 doveva reputarsi ricompresa nell'ambito delle riserve d'appello che entrambi i fratelli _1
avevano formulato. Ancora, la società ha negato l'esigibilità del diritto, stante l'assenza di atti di costituzione in mora ad essa indirizzati in epoca anteriore alla proposizione del ricorso monitorio.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che difettassero le condizioni legittimanti l'esercizio dell'azione nelle forme del procedimento monitorio.
A risultare assorbente, in questo senso, è l'assenza del requisito della “prova scritta” del credito, quale è imposto dall'art. 634 del codice di rito.
Tali non possono essere considerate le due sentenze rese nel Giudizio Successorio, sulla cui scorta ha proposto il ricorso per ingiunzione. In primo luogo, va osservato che Controparte_1
entrambe le decisioni, di mero accertamento, hanno carattere di pronunce non definitive – e tali vanno tutt'ora considerate, tenuto conto che, del successivo corso del processo, nulla è dato sapere alla luce delle produzioni documentali versate in causa: ciò che non consente di reputare tali decisioni come atte ad offrire quel livello (pur non pieno) di certezza idoneo a giustificare l'emissione di un provvedimento condannatorio inaudita altera parte. Ma, ad apparire dirimente, è la considerazione dell'oggetto del processo nel quale dette sentenze sono state emanate. Come si è rilevato in fatto, quel che ha chiesto nel Giudizio Successorio era che fosse Controparte_1
accertata e dichiarata la propria qualità di erede della defunta socia NO e, per conseguenza,
che venisse riconosciuto il suo diritto a subentrare, pro quota, nella titolarità della partecipazione
Par detenuta dalla de cuius in . Se è vero che, nel rigettare questa pretesa, la Prima Sentenza ha escluso che il avesse formulato una domanda specifica diretta all'acquisto della qualità _1
di socio (cfr. ivi, pag. 29), è tuttavia parimenti vero come – lo si evince dalla lettura delle conclusioni, riportate nella pronuncia alle pagg. 2-4 – il medesimo, sul punto, non avesse proposto differenti domande, neppure in via subordinata: non, in particolare, una richiesta diretta a
Par conseguire da il valore della quota sociale. E ad avvalorare simile ricostruzione è lo stesso pagina 8 di 11 comportamento processuale di nel Giudizio Successorio, posto che la riserva Controparte_1
d'appello da lui articolata, nel riferirsi “ai capi della sentenza non definitiva n. 1530/2021… nei quali l'attore è risultato soccombente”, si palesa di portata del tutto generale, comprensiva della reiezione della domanda inerente alla titolarità della partecipazione.
Laddove, quindi, il Tribunale ha affermato che, in capo a , residuava un credito Controparte_1
relativo a tale valore e da considerare parte del relictum, esso non ha reso alcun “accertamento” suscettibile di rilevare a fini diversi e ulteriori rispetto alla determinazione, per tramite della riunione fittizia, dell'entità e della composizione dell'asse ereditario.
Strettamente connesso è, poi, il rilievo per cui se – per le ragioni indicate – il credito non poteva dirsi certo, neppure, per i medesimi motivi, poteva considerarsi liquido. La quantificazione operata dai consulenti d'ufficio nel Giudizio Successorio, ancorché – come si dirà infra – senza dubbio significativa quale (possibile) parametro di riferimento, era, ancora una volta, parametrata sull'oggetto specifico di quel processo e ad esso soltanto funzionale: senza, perciò, che fosse dato di assumerla quale elemento fondante di effetti di tutt'altra natura e portata.
Né, infine, il diritto alla liquidazione della quota risultava connotato dall'esigibilità. Dalle acquisizioni processuali, invero, non consta che alcun atto di costituzione in mora sia stato
Par indirizzato ad prima della proposizione del ricorso monitorio: non vi è prova dei “contatti informali” cui allude il convenuto (cfr. comparsa di risposta, pag. 9) e, per altro verso, la proposta transattiva dal medesimo avanzata nel Giudizio Successorio aveva diverso contenuto e diverso destinatario. Pur non potendosi negare che, quando si è risolto ad agire contro la Controparte_1
società, il termine semestrale ex art. 2289 c.c. fosse ampiamente spirato, va osservato come, nel caso di specie, il contegno fino ad allora serbato dal convenuto opposto apparisse di segno incompatibile rispetto alla volontà di far valere il proprio credito, stante la riserva d'appello proposta nel parallelo giudizio (e ancora estesa all'udienza del 16.01.2023). Dall'angolazione di Par
, che del Giudizio Successorio era parte, ancorché contumace, la liquidazione era dunque inesigibile, configurandosi la subitanea azione monitoria come un venire contra factum proprium
di . Controparte_1
In conclusione, ritiene questo Giudice che difettassero i presupposti per attivare lo strumento processuale ex artt. 633 e ss. c.p.c.; ne segue che il convenuto opposto, virtualmente soccombente,
pagina 9 di 11 Par dovrà farsi carico delle spese di lite sostenute da in relazione alla fase procedimentale erroneamente instaurata.
3.2 Venendo, ora, a trattare della residua materia del contendere, rilevanza centrale assume il
Par pagamento intervenuto in corso di causa da parte di . Come evidenziato, la società opponente non ha fatto riserva di ripetizione;
il debito, pertanto, può dirsi riconosciuto. Né, in questa sede, ne appare controverso l'ammontare: fermo quanto si è detto in ordine all'impossibilità di considerare il credito liquido al tempo del ricorso monitorio, nel giudizio di opposizione le parti hanno sostanzialmente concordato sulla quantificazione risultante dalla CTU.
In ordine all'importo residuo, l'opponente ha chiesto il rigetto della domanda eccependo – nella comparsa conclusionale (ivi, pagg. 15-18) – l'inadempimento di all'asserita Controparte_1
Par obbligazione di corrispondere a socia di e da lui fiduciariamente partecipata, la CP_2
Par provvista occorrente affinché la stessa fosse in grado di procedere alla liquidazione della quota.
Reputa il Tribunale, tuttavia, che l'eccezione sia tardiva.
Sul punto è sufficiente rammentare come, per orientamento pacifico, l'eccezione ex art. 1460 c.c. abbia natura di eccezione in senso stretto (cfr., per tutte, Cass. n. 6168/2011). In quanto tale, essa non è rilevabile d'ufficio e va proposta nel rispetto degli ordinari limiti preclusivi;
nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, quindi, con l'atto di citazione tempestivamente notificato, avendo l'opponente, formale attore, la veste sostanziale di convenuto. Nel caso di specie, dunque, in quanto dedotta con la sola comparsa conclusionale l'eccezione risulta tardiva e, come tale, inammissibile.
Alla reiezione dell'eccezione e alla mancata contestazione del credito, nell'an e nel quantum, consegue l'accoglimento della domanda.
Gli interessi calcolati ai sensi dell'art.1284 comma 4 c.p.c. vanno corrisposti a partire dalla data della notificazione del decreto ingiuntivo in data 4.5.2023, in quanto soltanto da tale parte creditrice ha reso noto alla parte opponente di volere la liquidazione della quota anziché la continuazione della società.
4. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, ricorrono i presupposti per disporne la compensazione integrale a mente dell'art. 92 c.p.c. Sussiste tra le parti, invero, una situazione di soccombenza reciproca: essa è ravvisabile nella circostanza che, se il convenuto opposto è risultato pagina 10 di 11 soccombente, in termini virtuali, in ordine alla legittimità dell'azione monitoria, esso, per contro, è riuscito vittorioso in ordine alla domanda di condanna al pagamento della parte residua del credito azionato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda proposta da Controparte_1 contro limitatamente all'importo di euro 223.803,44, e, per Parte_1
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.3150/2023, emesso dal Tribunale di Torino il
02.05.2023;
accoglie la domanda proposta da contro Controparte_1 Parte_1 quanto al residuo importo e, per l'effetto, condanna al Parte_1
pagamento in favore di della somma di euro 51.184,12, oltre interessi al tasso di Controparte_1 cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal 4.5.2023 al saldo;
visto l'art. 92 c.p.c., dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Torino il 1.3.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Comune
Minuta redatta dal M.O.T. in tirocinio, dott.Davide Melano Bosco.
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Comune,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9776/23, di opposizione al decreto ingiuntivo n.
3150/2023, emesso dal Tribunale di Torino il 02.05.2023 e notificato 04.05.2023, promossa da:
(C.F. ), in persona dell'amministratore e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante dott.ssa , con sede in Torino, corso Govone n. 1, elettivamente Parte_2 domiciliata in Torino, via Stampatori n. 21, presso lo studio dell'avv. Cesare Piozzo di Rosignano, che la rappresenta e difende per procura speciale unita all'atto di citazione in opposizione
ATTRICE IN OPPOSIZIONE contro
(C.F. ), residente in [...](Principato di Controparte_1 C.F._1
Monaco), Avenue de l'Annonciade n. 3, elettivamente domiciliato in Torino, corso Vittorio
Emanuele II n. 68, presso lo studio dell'avv. Andrea Baudino Bessone, che lo rappresenta e difende per procura speciale unita al ricorso per ingiunzione
CONVENUTO OPPOSTO
pagina 1 di 11 Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – società di persone – liquidazione della quota del socio uscente.
Conclusioni di parte attrice in opposizione:
“Voglia codesto On.le Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
- dato atto delle ordinanze di sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo opposto del 25 maggio 2023 e del 16 giugno 2023, nonché del versamento banco iudicis all'udienza del 2.10.2023 della somma di euro 223.803,44 a seguito di richiesta del convenuto del 17.7.2023 di vedersi liquidata in suo favore la Pa quota della defunta madre in (€ 274.987,56); Preso atto che la differenza tra la somma dovuta a titolo di liquidazione quota (€ 274.987,56) e quella versata in causa (€ 223.803,44) è pari a € 51.184,12, ovvero alla somma dovuta (e mai versata) dallo stesso , quale fiduciante della fiduciaria Comroll s.a., in modo che questa, quale socia di Controparte_1
potesse fornire la provvista di propria competenza necessaria alla liquidazione della quota per cui è Pt_1 causa allo stesso;
Controparte_1
- dichiarare nullo, annullare, revocare e/o comunque dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo
n.3150/2023 pronunciato avverso la società in data 01 - 02/05/2023 dal Tribunale di Torino, Pt_1 Giudice Ill.ma dott.ssa Domenica Maria Tiziana Latella, all'esito del procedimento monitorio avente R.G. n. N. R.G. 4252/2023; accertare e dichiarare che, oltre al versamento della predetta somma di € 223.803,44, nulla è ulteriormente dovuto dalla al signor quale credito di sua spettanza riveniente dalla Pt_1 Controparte_1 liquidazione della quota di partecipazione già in capo alla madre defunta [pari al 35,85% del valore di €
767.050,40], non avendo egli, quale fiduciante, fornito alla fiduciaria Comroll a.g. - in adempimento dell'obbligo per il fiduciante di anticipare alla fiduciaria la provvista finanziaria necessaria per Pa l'esecuzione degli incarichi - il terzo (della quota Comroll in pari al 56%) di sua spettanza;
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese del presente giudizio, oltre spese generali (15%), IVA e CPA anche della fase cautelare e con diritto di ripetizione delle somme che dovessero risultare versate in eccedenza”.
Conclusioni di parte convenuta opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Fatto salvo ogni ulteriore e maggior diritto del conchiudente;
In via principale: Rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
In subordine, nel denegato caso in cui il Tribunale dovesse ritenere che il decreto ingiuntivo sia stato concesso in assenza dei presupposti di cui agli artt. 643 e seguenti del cod. proc. civ., e pertanto dovesse dichiararne l'illegittimità; Dato atto che all'udienza del 2/10/2023 la società opponente ha versato la somma di euro 223.803,44 che il dott. ha accettato non a saldo, ma in conto del proprio maggior credito;
Controparte_1
Dichiarare tenuta e condannare al pronto ed immediato pagamento, a titolo di liquidazione della Pt_1 quota di partecipazione spettante al conchiudente, quale erede necessario della madre , Persona_1 della somma di ulteriori capitali euro 51.184,12 (pari ad euro 274.987,56, - 223.803,44) o di quella veriore dal Tribunale accertanda come dovuta (e salvo gravame);
pagina 2 di 11 Con gli interessi legali (conteggiati nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 del cod. civ.) dalla data di emissione dell'ingiunzione a quella di effettivo pagamento. In ogni caso:
Con vittoria delle spese oltre 15% rimborso forfettario, IVA e CPA e successive occorrende e con sentenza esecutiva come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La controversia riguarda l'opposizione proposta da (di Parte_1
Par seguito, ”) contro il decreto ingiuntivo n. 3150/2023, emesso dal Tribunale di Torino il
02.05.2023, notificato il 04.05.2023 e immediatamente esecutivo ex art. 642 c.p.c., col quale la società è stata condannata a pagare a l'importo di euro 274.987,56, oltre spese e Controparte_1
accessori, a titolo di liquidazione della quota sociale già nella titolarità della defunta Per_1
della quale il ricorrente è erede e il cui diritto ha fatto valere iure successionis. Quale
[...]
prova scritta del credito, il ricorrente ha indicato le sentenze non definitive rese nel parallelo giudizio di reintegrazione di legittima di cui al R.G. n. 3354/2019 del Tribunale di Torino (di seguito, il “Giudizio Successorio”), da lui instaurato contro la sorella e in Parte_2
Par contraddittorio, per quanto qui rileva, con la stessa , rimasta contumace.
Par Sulla scorta del provvedimento monitorio, ha notificato a l'atto di precetto. Controparte_1
Nel proporre opposizione, la società ingiunta ha chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto. Ha evidenziato, in particolare, come, nel Giudizio Successorio, il convenuto opposto avesse affermato il proprio diritto a subentrare nella compagine sociale in luogo della de cuius; essendosi il Tribunale, nella prima sentenza non definitiva, negativamente pronunciato sul punto, egli aveva formulato riserva d'appello estesa anche a tale domanda, senza
Par peraltro mai rivolgere a la richiesta di liquidazione della quota sociale prima del deposito del ricorso monitorio. Tali rilievi sono stati condivisi da questo Giudice, che ha sospeso la provvisoria esecutorietà del decreto opposto con decisione inaudita altera parte del 25.05.2023, confermata con ordinanza del 16.06.2023.
Par All'udienza di prima comparizione (02.10.2023), ha offerto banco iudicis, a mezzo del proprio difensore, un assegno circolare per l'importo di euro 223.803,44, che il difensore di _1
ha “accetta[to] e ritira[to]… a titolo di acconto sul maggior dovuto” (cfr. verbale
[...]
d'udienza 02.10.2023).
pagina 3 di 11 A seguito dell'intervenuto adempimento parziale, le parti hanno rimodulato le proprie conclusioni nei termini riportati in epigrafe;
segnatamente, ha chiesto la condanna della Controparte_1
Par società convenuta al pagamento della somma residua di euro 51.184,12; ha instato per il rigetto della domanda, proponendo – solo, però, con la comparsa conclusionale – eccezione di inadempimento del convenuto opposto alla sua asserita obbligazione di somministrare, “…quale Par fiduciante…alla fiduciaria Comroll a.g. [socia di e partecipata dal ] - in _1 adempimento dell'obbligo per il fiduciante di anticipare alla fiduciaria la provvista finanziaria Par necessaria per l'esecuzione degli incarichi - il terzo (della quota Comroll in pari al 56%) di sua spettanza”. Sull'ammissibilità e la fondatezza dell'eccezione le parti hanno contraddetto nelle rispettive memorie di replica.
2. Preliminarmente alla ricostruzione dei fatti di causa, è opportuno rilevare che le questioni dedotte in questo giudizio appaiono, per la stessa prospettazione delle parti, strettamente connesse a quelle oggetto del procedimento introdotto da nel 2019 (anche, per brevità, il Controparte_1
“Giudizio Successorio”). Nel delineare gli elementi fattuali del processo, di natura esclusivamente documentale, dovrà dunque procedersi ad una disamina unitaria di questi diversi profili.
• , figlio della defunta ha convenuto nel Giudizio Controparte_1 Persona_1
Par Successorio la sorella e le società e Parte_2 CP_2 CP_3 domandando, per quanto d'interesse, (i) la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle liberalità compiute dalla madre, reputate lesive dei propri diritti di legittimario, nonché (iii)
la formazione in natura delle porzioni del compendio ereditario da dividere;
• Quali componenti del relictum, tra gli altri cespiti, ha individuato la quota di partecipazione Par del 40% al capitale di , della quale la de cuius era titolare.
• Si riporta il tenore delle conclusioni che, sui punti rilevanti in questo giudizio, il convenuto opposto ha assunto (cfr. sentenza non definitiva n. 1530/2021 del 30.03.2021, la “Prima
Sentenza”). In particolare, ha chiesto accertarsi l'intestazione fiduciaria, Controparte_1
Par in capo a e nell'interesse della defunta , di una quota di e, CP_2 Per_1
quindi, la sua ricomprensione nel patrimonio relitto “…oltre che la quota pari al 40% del capitale di direttamente detenuta dalla sig.ra ” (capo A, pagg. Pt_1 Persona_1
2-3). Ha instato, quindi, affinché fosse accertato e dichiarato, nei confronti della sorella e in
Par contraddittorio con e le altre due società, che egli, “quale figlio della defunta Per_1
pagina 4 di 11 , ne è erede necessario e ha diritto a partecipare alla successione… per la quota Per_1 di un terzo dell'eredità…” (capo B.1, pag. 3) e perché venissero dichiarate incluse nel compendio ereditario – “oltre alle quote societarie…” – anche varie ragioni di credito verso la sorella (capo B.3, pag. 3); in ultimo, ha domandato di procedere, previo esperimento di
CTU, “alla determinazione e stima del compendio ereditario” e alla “formazione delle porzioni e alla divisione in natura” del medesimo fra i due coeredi (capo B.5, pag. 4). Par
• La sintesi della prospettazione di , quanto alla quota sociale di , si Controparte_1
legge a pag. 29 della Prima Sentenza (non sono agli atti, invero, gli scritti difensivi del
Par Giudizio Successorio): “Secondo l'attore, i soci di e avrebbero già sancito, CP_3
negli atti di modifica dei patti sociale del 19.6.2018, la volontà di continuare la società con
gli eredi di e non già di liquidare loro la quota;
di conseguenza Persona_1 secondo l'attore egli avrebbe diritto alla quota in natura di 1/3 delle predette partecipazioni, il che” – prosegue la motivazione – “equivale a dire che egli avrebbe diritto ad entrare nella compagine sociale per la quota di 1/3 di tali partecipazioni”. Par
• Nel Giudizio Successorio è rimasta contumace.
• In corso di causa, il convenuto opposto ha altresì chiesto il sequestro giudiziario delle quote Par (anche) di , sull'assunto che ne fosse controversa la proprietà o il possesso;
l'istanza cautelare, tuttavia, è stata rigettata.
• Al riguardo, tuttavia, la Prima Sentenza (pag. 29) ha rilevato la mancata proposizione di una specifica domanda diretta all'accertamento del diritto a subentrare nella titolarità della quota, ritenendo che “le pretese dell'attore in ordine alla quota di partecipazione nelle Par società semplici e si traducono al più in un diritto di credito, da valutarsi CP_3 nell'ambito delle operazioni di riunione fittizia”. Il Collegio ha dato seguito alle valutazioni già poste a fondamento del rigetto dell'istanza di sequestro giudiziario;
su queste basi, ha Par osservato come, dall'interpretazione dei patti modificativi dello statuto di , si desuma la
Par volontà dei soci di di protrarre il rapporto sociale con la sola : sicché, Parte_2 in mancanza di una clausola di continuazione, “…non può attribuirsi alle quote già intestate alla de cuius la natura di beni caduti in successione, atteso che agli eredi compete unicamente un diritto di credito in denaro di una somma pari al valore della quota al momento dell'apertura della successione” (così Prima Sentenza, pag. 30).
pagina 5 di 11 • Contro la Prima Sentenza ha formulato riserva d'appello così articolata: Controparte_1
“Ferma la riserva d'appello formulata all'udienza del 24/5/2021 con riferimento ai capi della sentenza non definitiva n. 1530/2021… nei quali l'attore è risultato soccombente;
Ferme dunque e non rinunciate le domande, respinte dal Tribunale con tale sentenza e che ci si riserva di riproporre nell'eventuale giudizio di secondo grado…” (cfr. pag. 2 della successiva sentenza non definitiva n. 4403/2022, la “Seconda Sentenza”).
• La Seconda Sentenza, per quel che rileva, (i) ha costituito la comunione ereditaria tra i fratelli sui cespiti oggetto di delazione;
(ii) sulla scorta delle risultanze della _1
CTU esperita in causa, ha determinato in euro 767.050,40 il valore della quota detenuta
Par dalla de cuius in (pag. 8); (iii) ha dichiarato, pertanto, “che è Controparte_1 titolare di un diritto di credito nei confronti di pari al 35,85% di € 767.050,40 [e, Pt_1
cioè, ad euro 274.987,56, ovvero l'importo oggetto del decreto ingiuntivo opposto]” (pag.
13).
• All'udienza del 16.01.2023, ha esteso anche alla Seconda Sentenza la Controparte_1
riserva d'appello già apposta in relazione alla prima pronuncia non definitiva (cfr. doc. 5 parte attrice).
• Nella medesima sede, il convenuto opposto ha formulato, per tramite del proprio difensore, una proposta transattiva rivolta al solo legale di;
dal testo della Parte_2
medesima (prodotto quale doc. 6 di parte attrice) si evince come essa riguardasse, essenzialmente, la divisione dei beni immobili ricadenti nella comunione ereditaria costituita, tra i fratelli, dalla Seconda Sentenza.
Par
• La proposta, tuttavia, non risulta esser mai stata indirizzata ad , né comunque portata a conoscenza di essa.
• Dei successivi sviluppi del Giudizio Successorio non è dato sapere, non avendo le parti, in proposito, compiuto alcuna allegazione o produzione documentale.
Par
• Il 17.02.2023, ha proposto ricorso per ingiunzione nei confronti di , Controparte_1
domandando – come riportato supra – il pagamento dell'importo di euro 274.987,56 quale liquidazione della quota sociale nella misura a lui riconosciuta dalla sentenza non definitiva n. 4403/2022 (ovvero il 35,85% del complessivo valore di euro 767.050,40).
pagina 6 di 11 • Con comunicazione del 17.07.2024 (doc. 9 convenuto opposto) – in epoca successiva, dunque, al decreto monitorio e quando già il giudizio di opposizione era stato introdotto –
ha richiesto alla sorella , nella sua qualità di amministratrice e Controparte_1 Pt_2
Par legale rappresentante di , la corresponsione della somma a lui asseritamente spettante a titolo di liquidazione;
ha inoltre precisato che tale atto avrebbe dovuto intendersi quale
“formale rinuncia ad ogni pretesa di proseguire nel rapporto societario, in ossequio a quanto disposto sul punto dal Tribunale nella sentenza n. 1530/2021”.
3. Prima di esaminare le questioni proposte in questo giudizio di opposizione, occorre delineare in che termini, all'esito delle posizioni assunte dalle parti, si atteggino i limiti attuali del thema decidendum devoluto al Tribunale.
Par Come detto, all'udienza del 02.10.2023 ha effettuato la dazione, banco iudicis, di assegno circolare dell'importo di 203.803,44. Con questo pagamento, avvenuto senza riserva di ripetizione
(cfr. verbale d'udienza cit.), si è determinata la parziale cessazione della materia del contendere, essendo stata soddisfatta nella misura corrispondente la pretesa del convenuto opposto.
Dall'adempimento in corso di causa deriva la necessità di revocare il decreto ingiuntivo, vertendosi in un'ipotesi assimilabile all'accoglimento parziale dell'opposizione (cfr. sul punto Cass. n.
18265/2006).
L'oggetto del processo, dunque, risulta oggi circoscritto (i) al vaglio della sussistenza dei presupposti dell'azione monitoria, seppur ai fini della regolamentazione delle spese di lite secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale, e (ii) allo scrutinio circa la fondatezza della domanda di adempimento di in ordine all'importo residuo di euro 51.184,12. Controparte_1
3.1 Prendendo le mosse dal primo profilo, va rilevato come sia proprio in ordine al concorso dei requisiti ex artt. 633 e ss. c.p.c. che, nelle proprie difese, le parti hanno articolato in modo prevalente il contraddittorio. Segnatamente, la società opponente ha affermato l'inidoneità delle sentenze rese nel Giudizio Successorio a costituire prova scritta del credito a mente dell'art. 635
c.p.c. (e, a fortiori, agli effetti dell'immediata efficacia esecutiva di cui all'art. 642 c.p.c.). Ciò in ragione sia della loro natura non definitiva, sia della circostanza che l'accertamento del diritto alla liquidazione della quota sociale non sarebbe stato oggetto di alcuna domanda di _1
: ad esso, piuttosto, si sarebbe proceduto ai soli e limitati fini della riunione fittizia, dei
[...]
quali soltanto il Tribunale, in quella sede, era investito. Il convenuto opposto, si sostiene, aveva pagina 7 di 11 domandato il riconoscimento del proprio “diritto sulla quota in natura”, id est al subingresso nella compagine societaria in veste di erede;
a fronte del rigetto della pretesa, egli si era riservato il gravame, senza mai chiedere una statuizione sul suo (diverso e incompatibile) diritto alla liquidazione del valore della quota.
Par Sotto altro profilo, ha dedotto la mancanza di liquidità del credito, desunta dalla circostanza che la quantificazione in sede di CTU era stata contestata da e che la questione Parte_2 doveva reputarsi ricompresa nell'ambito delle riserve d'appello che entrambi i fratelli _1
avevano formulato. Ancora, la società ha negato l'esigibilità del diritto, stante l'assenza di atti di costituzione in mora ad essa indirizzati in epoca anteriore alla proposizione del ricorso monitorio.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che difettassero le condizioni legittimanti l'esercizio dell'azione nelle forme del procedimento monitorio.
A risultare assorbente, in questo senso, è l'assenza del requisito della “prova scritta” del credito, quale è imposto dall'art. 634 del codice di rito.
Tali non possono essere considerate le due sentenze rese nel Giudizio Successorio, sulla cui scorta ha proposto il ricorso per ingiunzione. In primo luogo, va osservato che Controparte_1
entrambe le decisioni, di mero accertamento, hanno carattere di pronunce non definitive – e tali vanno tutt'ora considerate, tenuto conto che, del successivo corso del processo, nulla è dato sapere alla luce delle produzioni documentali versate in causa: ciò che non consente di reputare tali decisioni come atte ad offrire quel livello (pur non pieno) di certezza idoneo a giustificare l'emissione di un provvedimento condannatorio inaudita altera parte. Ma, ad apparire dirimente, è la considerazione dell'oggetto del processo nel quale dette sentenze sono state emanate. Come si è rilevato in fatto, quel che ha chiesto nel Giudizio Successorio era che fosse Controparte_1
accertata e dichiarata la propria qualità di erede della defunta socia NO e, per conseguenza,
che venisse riconosciuto il suo diritto a subentrare, pro quota, nella titolarità della partecipazione
Par detenuta dalla de cuius in . Se è vero che, nel rigettare questa pretesa, la Prima Sentenza ha escluso che il avesse formulato una domanda specifica diretta all'acquisto della qualità _1
di socio (cfr. ivi, pag. 29), è tuttavia parimenti vero come – lo si evince dalla lettura delle conclusioni, riportate nella pronuncia alle pagg. 2-4 – il medesimo, sul punto, non avesse proposto differenti domande, neppure in via subordinata: non, in particolare, una richiesta diretta a
Par conseguire da il valore della quota sociale. E ad avvalorare simile ricostruzione è lo stesso pagina 8 di 11 comportamento processuale di nel Giudizio Successorio, posto che la riserva Controparte_1
d'appello da lui articolata, nel riferirsi “ai capi della sentenza non definitiva n. 1530/2021… nei quali l'attore è risultato soccombente”, si palesa di portata del tutto generale, comprensiva della reiezione della domanda inerente alla titolarità della partecipazione.
Laddove, quindi, il Tribunale ha affermato che, in capo a , residuava un credito Controparte_1
relativo a tale valore e da considerare parte del relictum, esso non ha reso alcun “accertamento” suscettibile di rilevare a fini diversi e ulteriori rispetto alla determinazione, per tramite della riunione fittizia, dell'entità e della composizione dell'asse ereditario.
Strettamente connesso è, poi, il rilievo per cui se – per le ragioni indicate – il credito non poteva dirsi certo, neppure, per i medesimi motivi, poteva considerarsi liquido. La quantificazione operata dai consulenti d'ufficio nel Giudizio Successorio, ancorché – come si dirà infra – senza dubbio significativa quale (possibile) parametro di riferimento, era, ancora una volta, parametrata sull'oggetto specifico di quel processo e ad esso soltanto funzionale: senza, perciò, che fosse dato di assumerla quale elemento fondante di effetti di tutt'altra natura e portata.
Né, infine, il diritto alla liquidazione della quota risultava connotato dall'esigibilità. Dalle acquisizioni processuali, invero, non consta che alcun atto di costituzione in mora sia stato
Par indirizzato ad prima della proposizione del ricorso monitorio: non vi è prova dei “contatti informali” cui allude il convenuto (cfr. comparsa di risposta, pag. 9) e, per altro verso, la proposta transattiva dal medesimo avanzata nel Giudizio Successorio aveva diverso contenuto e diverso destinatario. Pur non potendosi negare che, quando si è risolto ad agire contro la Controparte_1
società, il termine semestrale ex art. 2289 c.c. fosse ampiamente spirato, va osservato come, nel caso di specie, il contegno fino ad allora serbato dal convenuto opposto apparisse di segno incompatibile rispetto alla volontà di far valere il proprio credito, stante la riserva d'appello proposta nel parallelo giudizio (e ancora estesa all'udienza del 16.01.2023). Dall'angolazione di Par
, che del Giudizio Successorio era parte, ancorché contumace, la liquidazione era dunque inesigibile, configurandosi la subitanea azione monitoria come un venire contra factum proprium
di . Controparte_1
In conclusione, ritiene questo Giudice che difettassero i presupposti per attivare lo strumento processuale ex artt. 633 e ss. c.p.c.; ne segue che il convenuto opposto, virtualmente soccombente,
pagina 9 di 11 Par dovrà farsi carico delle spese di lite sostenute da in relazione alla fase procedimentale erroneamente instaurata.
3.2 Venendo, ora, a trattare della residua materia del contendere, rilevanza centrale assume il
Par pagamento intervenuto in corso di causa da parte di . Come evidenziato, la società opponente non ha fatto riserva di ripetizione;
il debito, pertanto, può dirsi riconosciuto. Né, in questa sede, ne appare controverso l'ammontare: fermo quanto si è detto in ordine all'impossibilità di considerare il credito liquido al tempo del ricorso monitorio, nel giudizio di opposizione le parti hanno sostanzialmente concordato sulla quantificazione risultante dalla CTU.
In ordine all'importo residuo, l'opponente ha chiesto il rigetto della domanda eccependo – nella comparsa conclusionale (ivi, pagg. 15-18) – l'inadempimento di all'asserita Controparte_1
Par obbligazione di corrispondere a socia di e da lui fiduciariamente partecipata, la CP_2
Par provvista occorrente affinché la stessa fosse in grado di procedere alla liquidazione della quota.
Reputa il Tribunale, tuttavia, che l'eccezione sia tardiva.
Sul punto è sufficiente rammentare come, per orientamento pacifico, l'eccezione ex art. 1460 c.c. abbia natura di eccezione in senso stretto (cfr., per tutte, Cass. n. 6168/2011). In quanto tale, essa non è rilevabile d'ufficio e va proposta nel rispetto degli ordinari limiti preclusivi;
nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, quindi, con l'atto di citazione tempestivamente notificato, avendo l'opponente, formale attore, la veste sostanziale di convenuto. Nel caso di specie, dunque, in quanto dedotta con la sola comparsa conclusionale l'eccezione risulta tardiva e, come tale, inammissibile.
Alla reiezione dell'eccezione e alla mancata contestazione del credito, nell'an e nel quantum, consegue l'accoglimento della domanda.
Gli interessi calcolati ai sensi dell'art.1284 comma 4 c.p.c. vanno corrisposti a partire dalla data della notificazione del decreto ingiuntivo in data 4.5.2023, in quanto soltanto da tale parte creditrice ha reso noto alla parte opponente di volere la liquidazione della quota anziché la continuazione della società.
4. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, ricorrono i presupposti per disporne la compensazione integrale a mente dell'art. 92 c.p.c. Sussiste tra le parti, invero, una situazione di soccombenza reciproca: essa è ravvisabile nella circostanza che, se il convenuto opposto è risultato pagina 10 di 11 soccombente, in termini virtuali, in ordine alla legittimità dell'azione monitoria, esso, per contro, è riuscito vittorioso in ordine alla domanda di condanna al pagamento della parte residua del credito azionato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda proposta da Controparte_1 contro limitatamente all'importo di euro 223.803,44, e, per Parte_1
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.3150/2023, emesso dal Tribunale di Torino il
02.05.2023;
accoglie la domanda proposta da contro Controparte_1 Parte_1 quanto al residuo importo e, per l'effetto, condanna al Parte_1
pagamento in favore di della somma di euro 51.184,12, oltre interessi al tasso di Controparte_1 cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal 4.5.2023 al saldo;
visto l'art. 92 c.p.c., dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Torino il 1.3.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Comune
Minuta redatta dal M.O.T. in tirocinio, dott.Davide Melano Bosco.
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