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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/10/2025, n. 3196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3196 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 10346/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16.9.2025 da 1) Parte_1 nata: in Dasmarinas (Filippine) il 23.07.1990 cittadina: Filippina codice fiscale: C.F._1 residente in[...] con l'Avv. Stefano Commodo, Avv. Sara Commodo e Avv. Paul Francis Sombilla presso i quali ha eletto domicilio telematico;
e
2) Parte_2 nato: a Milano il 27.09.1989 cittadino: Italiano codice fiscale: C.F._2 residente in[...] con l'Avv. Stefano Commodo, Avv. Sara Commodo e Avv. Paul Francis Sombilla presso i quali ha eletto domicilio telematico;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 12 luglio 2016, trascritto/iscritto presso il a Milano, nei Registri dello stato civile del Comune di Milano Anno 2016 Parte_3
Numero 1083 Registro 01 Parte 1 Serie;
In comunione dei beni.
1 Con la seguente figlia: , nata a [...] il [...], cittadina Persona_1 italiana
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16/09/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti CONDIZIONI 1. La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori e prenderà la residenza Persona_1 anagrafica insieme alla madre in Milano, Via Privata Recanati n.16 dove quest'ultima si è trasferita e dove trasferirà formalmente la propria residenza.
2. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per cui assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia, come quelle relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, alla scelta delle attività sportive ed extrascolastiche, scelte che dovranno essere congiuntamente individuate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore.
3. Limitatamente all'ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità.
4. I coniugi, separati di fatto da tempo, stante la collocazione prevalente della bimba presso la madre, non chiedono alcun provvedimento in termini di assegnazione della casa già coniugale, presso cui è rimasto a vivere il padre non collocatario. La signora se ne è da tempo allontanata portando Pt_1 con sé la figlia, col consenso del coniuge;
5. I genitori si alterneranno nella gestione della figlia con le seguenti modalità:
a) la madre terrà con sé la figlia dal lunedì al venerdì; starà con il padre dal venerdì sera sino alla domenica sera.
b) Festività Natalizie e di fine anno coincidenti con il periodo di sospensione scolastica: la figlia starà ad anni alterni, un anno dal 24 al 30 dicembre con un genitore e l'anno successivo dal 31 dicembre al
6 gennaio con l'altro (a decorrere dal 2025: con la madre, la settimana dal 24 al 30 dicembre 2025 e con il padre, la settimana dal 31 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026).
c) Festività Pasquali, Carnevale coincidenti con il periodo di sospensione scolastica: Persona_1 starà ad anni alterni con ciascun genitore;
a titolo esplicativo, il periodo di sospensione scolastico del
Carnevale sarà trascorso con il padre, quello di Pasqua con la madre e così con alternanza tra i genitori per le annualità successive.
d) Le festività scolastiche (25 Aprile, 01 maggio, 2 giugno, 24 giugno e 8 dicembre) verranno trascorse da ciascun genitore con la figlia in modo alternato;
2 e) I compleanni di padre e madre saranno entrambi festeggiati unitamente alla figlia Persona_1 nel senso che ciascun genitore possa condividere alcuni momenti del giorno del proprio compleanno con la figlia (pranzo o cena) a seconda degli impegni della bambina.
f) Vacanze estive: ciascun genitore terrà con sé la figlia per un periodo non inferiore a due settimane con l'impegno di ciascuno di essi di comunicare all'altro località e recapito (anche telefonico), relativi al luogo di villeggiatura designato per il rispettivo periodo di vacanza con la figlia;
in difetto di accordo, trascorrerà con il padre il periodo compreso dal 1 al 15 agosto negli anni pari Persona_1
e quello compreso dal 16 al 31 agosto negli anni dispari;
con la madre viceversa;
In ordine al restante periodo di sospensione scolastica estiva, i coniugi terranno con sé la figlia conformemente al calendario di cui al punto 5 a del presente ricorso.
Le parti convengono che l'alternanza straordinaria di cui ai punti 5B, 5C, 5D, 5F sospenda quella ordinaria di cui al punto 5A.
6. Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della figlia quando l'avrà con sé sostenendone autonomamente le sole spese di vitto e allocative. Tutte le restanti spese ordinarie sostenute nell'interesse della figlia (a titolo esemplificativo ma non esaustivo abbigliamento, calzature, farmaci da banco…) così come le spese straordinarie, verranno sostenute al 50% ciascuno e dovranno essere previamente concordate e documentate aderendo alle Linee Guida 10 giugno 2025 del Tribunale di Milano che si intendono integralmente richiamate.
Entrambi i genitori acconsentono che l'SS NI venga percepito per intero dalla signora
. Pt_1
7. Il veicolo CM017RY intestato al signor resterà in proprietà a lui medesimo che ne sosterrà Pt_2 totalmente le spese. La signora si impegna sin d'ora a partecipare alla voltura del mezzo Pt_1 dovesse essercene bisogno in caso di vendita.
8.I saldi attivi dei conti correnti intestati a ciascun coniuge rimarranno nella disponibilità esclusiva dell'intestatario;
9. I coniugi si riconoscono economicamente autosufficienti e non formulano domanda di contributo al mantenimento e/o alimenti reciproca.
10. Le parti dichiarano che con il corretto adempimento delle condizioni di cui sopra, hanno definito ogni rapporto pendente derivante dal coniugio e dalla comunione e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo e/o causa eventualmente anche non dedotti.
11. Le spese della presente procedura verranno sostenute nella misura del 50% ciascuno.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito parziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. rinunciando al deposito giudiziale della parte non prodotta.
3 Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La figlia minore ha 8 anni e non ne è ex lege previsto l'ascolto. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio a Milano il 12 luglio 2016 Parte_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) DISPONE con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo del giudice delegato dr. Nicola Latour ai fini dell'ulteriore corso del giudizio;
5) Spese di procedura al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle
4 annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale. Così deciso in Milano, il 8.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Nicola Latour Dott. Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16.9.2025 da 1) Parte_1 nata: in Dasmarinas (Filippine) il 23.07.1990 cittadina: Filippina codice fiscale: C.F._1 residente in[...] con l'Avv. Stefano Commodo, Avv. Sara Commodo e Avv. Paul Francis Sombilla presso i quali ha eletto domicilio telematico;
e
2) Parte_2 nato: a Milano il 27.09.1989 cittadino: Italiano codice fiscale: C.F._2 residente in[...] con l'Avv. Stefano Commodo, Avv. Sara Commodo e Avv. Paul Francis Sombilla presso i quali ha eletto domicilio telematico;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 12 luglio 2016, trascritto/iscritto presso il a Milano, nei Registri dello stato civile del Comune di Milano Anno 2016 Parte_3
Numero 1083 Registro 01 Parte 1 Serie;
In comunione dei beni.
1 Con la seguente figlia: , nata a [...] il [...], cittadina Persona_1 italiana
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16/09/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti CONDIZIONI 1. La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori e prenderà la residenza Persona_1 anagrafica insieme alla madre in Milano, Via Privata Recanati n.16 dove quest'ultima si è trasferita e dove trasferirà formalmente la propria residenza.
2. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per cui assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia, come quelle relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, alla scelta delle attività sportive ed extrascolastiche, scelte che dovranno essere congiuntamente individuate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore.
3. Limitatamente all'ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità.
4. I coniugi, separati di fatto da tempo, stante la collocazione prevalente della bimba presso la madre, non chiedono alcun provvedimento in termini di assegnazione della casa già coniugale, presso cui è rimasto a vivere il padre non collocatario. La signora se ne è da tempo allontanata portando Pt_1 con sé la figlia, col consenso del coniuge;
5. I genitori si alterneranno nella gestione della figlia con le seguenti modalità:
a) la madre terrà con sé la figlia dal lunedì al venerdì; starà con il padre dal venerdì sera sino alla domenica sera.
b) Festività Natalizie e di fine anno coincidenti con il periodo di sospensione scolastica: la figlia starà ad anni alterni, un anno dal 24 al 30 dicembre con un genitore e l'anno successivo dal 31 dicembre al
6 gennaio con l'altro (a decorrere dal 2025: con la madre, la settimana dal 24 al 30 dicembre 2025 e con il padre, la settimana dal 31 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026).
c) Festività Pasquali, Carnevale coincidenti con il periodo di sospensione scolastica: Persona_1 starà ad anni alterni con ciascun genitore;
a titolo esplicativo, il periodo di sospensione scolastico del
Carnevale sarà trascorso con il padre, quello di Pasqua con la madre e così con alternanza tra i genitori per le annualità successive.
d) Le festività scolastiche (25 Aprile, 01 maggio, 2 giugno, 24 giugno e 8 dicembre) verranno trascorse da ciascun genitore con la figlia in modo alternato;
2 e) I compleanni di padre e madre saranno entrambi festeggiati unitamente alla figlia Persona_1 nel senso che ciascun genitore possa condividere alcuni momenti del giorno del proprio compleanno con la figlia (pranzo o cena) a seconda degli impegni della bambina.
f) Vacanze estive: ciascun genitore terrà con sé la figlia per un periodo non inferiore a due settimane con l'impegno di ciascuno di essi di comunicare all'altro località e recapito (anche telefonico), relativi al luogo di villeggiatura designato per il rispettivo periodo di vacanza con la figlia;
in difetto di accordo, trascorrerà con il padre il periodo compreso dal 1 al 15 agosto negli anni pari Persona_1
e quello compreso dal 16 al 31 agosto negli anni dispari;
con la madre viceversa;
In ordine al restante periodo di sospensione scolastica estiva, i coniugi terranno con sé la figlia conformemente al calendario di cui al punto 5 a del presente ricorso.
Le parti convengono che l'alternanza straordinaria di cui ai punti 5B, 5C, 5D, 5F sospenda quella ordinaria di cui al punto 5A.
6. Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della figlia quando l'avrà con sé sostenendone autonomamente le sole spese di vitto e allocative. Tutte le restanti spese ordinarie sostenute nell'interesse della figlia (a titolo esemplificativo ma non esaustivo abbigliamento, calzature, farmaci da banco…) così come le spese straordinarie, verranno sostenute al 50% ciascuno e dovranno essere previamente concordate e documentate aderendo alle Linee Guida 10 giugno 2025 del Tribunale di Milano che si intendono integralmente richiamate.
Entrambi i genitori acconsentono che l'SS NI venga percepito per intero dalla signora
. Pt_1
7. Il veicolo CM017RY intestato al signor resterà in proprietà a lui medesimo che ne sosterrà Pt_2 totalmente le spese. La signora si impegna sin d'ora a partecipare alla voltura del mezzo Pt_1 dovesse essercene bisogno in caso di vendita.
8.I saldi attivi dei conti correnti intestati a ciascun coniuge rimarranno nella disponibilità esclusiva dell'intestatario;
9. I coniugi si riconoscono economicamente autosufficienti e non formulano domanda di contributo al mantenimento e/o alimenti reciproca.
10. Le parti dichiarano che con il corretto adempimento delle condizioni di cui sopra, hanno definito ogni rapporto pendente derivante dal coniugio e dalla comunione e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo e/o causa eventualmente anche non dedotti.
11. Le spese della presente procedura verranno sostenute nella misura del 50% ciascuno.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito parziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. rinunciando al deposito giudiziale della parte non prodotta.
3 Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La figlia minore ha 8 anni e non ne è ex lege previsto l'ascolto. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio a Milano il 12 luglio 2016 Parte_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) DISPONE con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo del giudice delegato dr. Nicola Latour ai fini dell'ulteriore corso del giudizio;
5) Spese di procedura al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle
4 annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale. Così deciso in Milano, il 8.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Nicola Latour Dott. Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
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