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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 02/03/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
N.R.G. 1372/2023
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario Valeria Caminada, ha pronunciato e pubblicato all'esito dell'udienza fissata ex art 127 ter cpc del 25.02.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°
1372/2023 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. SCILINGUO LUIGI PIETRO Parte_1
RICORRENTE
E
con l'avv. NASSO MARIA TERESA CP_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 445 bis, comma 6 cpc depositato in data 24.06.2023 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' CP_1
dinnanzi al Tribunale di Cassino, contestando le risultanze peritali dell'accertamento tecnico preventivo espletato nella precedente fase e chiedendo, previa rinnovazione della CTU, di accertare la sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento in favore della stessa dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa o da diversa data accertata dal CTU, con conseguente condanna dell'ente al pagamento di ogni somma e con vittoria di spese.
Parte ricorrente ha dedotto di avere depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo e di avere ricevuto anche in sede di A.T.P. un esito negativo;
di avere contestato le risultanze dell'elaborato peritale, di avere deposito atto di dissenso e poi di avere introdotto il presente giudizio di opposizione.
L' costituitasi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per CP_1
mancata specifica contestazione della CTU e, nel merito, l'infondatezza della domanda.
La causa è stata istruita con l'acquisizione del fascicolo della precedente fase di ATP e dei documenti offerti in comunicazione dalle parti e con la rinnovazione della CTU.
E' stata decisa all'esito dell'udienza fissata ex art 127 ter cpc.
Accertato che il ricorso era stato depositato nel termine di legge, che le motivazioni del ricorso erano da considerarsi specifiche e puntuali, che la domanda del ricorrente era preordinata all'accertamento delle condizioni sanitarie alla base ed alla conseguente prestazione di legge, si passa all'esame del merito.
Il Giudizio ha ad oggetto l'accertamento delle condizioni legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento (L. 18/80-
508/88 e ). Num_1
Accompagno.
Pag. 2 di 5 “Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'articolo 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, e concessa un'indennita' di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato, dell'importo di lire 120.000 mensili a partire dal 1 gennaio 1980, elevate a lire 180.000 mensili dal 1 gennaio 1981 e a lire 232.000 mensili con decorrenza 1° gennaio 1982.
Dal 1° gennaio 1983 l'indennita' di accompagnamento sara' equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera
a-bis, n. 1, del decreto del Presidente, della Repubblica 23 dicembre 1978,
n. 915. La medesima indennita' e concessa agli invalidi civili minori di diciotto anni che si trovano nelle condizioni sopra indicate. Sono esclusi dalle indennita' di cui ai precedenti commi gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto.”
Il CTU, dott.ssa esaminata la documentazione medica e visitata la Per_1
ricorrente ha accertato lo stato di invalidità del 100% con necessità di accompagno a far data da ottobre 2023. Ed in particolare “nel caso della ricorrente- sono risultate progressivamente compromesse. Alla luce delle suddette considerazioni posso pertanto affermare che nel caso della ricorrente il complesso quadro patologico da cui è affetta determina, a mio avviso uno stato di invalidità civile valutabile nella misura del 100% e con necessità di assistenza continua non essendo la ricorrente in grado di
Pag. 3 di 5 compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto di un accompagnatore. Tale condizione, tenuto conto della documentazione esibita, dell'esame obiettivo e della comune esperienza clinica, è presente nella ricorrente, a parere della sottoscritta, a far data dal mese di ottobre
2023, data del certificato di visita geriatrica attestante lo scadimento e la compromissione delle condizioni generali della ricorrente, tali da configurare la necessità di accompagnamento per lo svolgimento delle attività della vita quotidiana.”
La CTU analitica e debitamente motivata è posta a fondamento della decisione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accerta e dichiara invalido al 100% con diritto Parte_1
all'indennità di accompagno a far data da ottobre 2023 e, per l'effetto, condanna al pagamento dei corrispondenti ratei oltre interessi e CP_1
rivalutazione.
Compensa tra le parti le spese di ATP
Condanna al pagamento delle spese di merito che liquida in € CP_1
1.300,00 oltre rimb forf cassa ed iva da distarsi.
CTU come da separato provvedimento.
Cassino 01.03.2025
Il Giudice Onorario
Valeria Caminada
Pag. 4 di 5 Pag. 5 di 5
Sezione Lavoro
N.R.G. 1372/2023
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario Valeria Caminada, ha pronunciato e pubblicato all'esito dell'udienza fissata ex art 127 ter cpc del 25.02.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°
1372/2023 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. SCILINGUO LUIGI PIETRO Parte_1
RICORRENTE
E
con l'avv. NASSO MARIA TERESA CP_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 445 bis, comma 6 cpc depositato in data 24.06.2023 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' CP_1
dinnanzi al Tribunale di Cassino, contestando le risultanze peritali dell'accertamento tecnico preventivo espletato nella precedente fase e chiedendo, previa rinnovazione della CTU, di accertare la sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento in favore della stessa dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa o da diversa data accertata dal CTU, con conseguente condanna dell'ente al pagamento di ogni somma e con vittoria di spese.
Parte ricorrente ha dedotto di avere depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo e di avere ricevuto anche in sede di A.T.P. un esito negativo;
di avere contestato le risultanze dell'elaborato peritale, di avere deposito atto di dissenso e poi di avere introdotto il presente giudizio di opposizione.
L' costituitasi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per CP_1
mancata specifica contestazione della CTU e, nel merito, l'infondatezza della domanda.
La causa è stata istruita con l'acquisizione del fascicolo della precedente fase di ATP e dei documenti offerti in comunicazione dalle parti e con la rinnovazione della CTU.
E' stata decisa all'esito dell'udienza fissata ex art 127 ter cpc.
Accertato che il ricorso era stato depositato nel termine di legge, che le motivazioni del ricorso erano da considerarsi specifiche e puntuali, che la domanda del ricorrente era preordinata all'accertamento delle condizioni sanitarie alla base ed alla conseguente prestazione di legge, si passa all'esame del merito.
Il Giudizio ha ad oggetto l'accertamento delle condizioni legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento (L. 18/80-
508/88 e ). Num_1
Accompagno.
Pag. 2 di 5 “Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'articolo 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, e concessa un'indennita' di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato, dell'importo di lire 120.000 mensili a partire dal 1 gennaio 1980, elevate a lire 180.000 mensili dal 1 gennaio 1981 e a lire 232.000 mensili con decorrenza 1° gennaio 1982.
Dal 1° gennaio 1983 l'indennita' di accompagnamento sara' equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera
a-bis, n. 1, del decreto del Presidente, della Repubblica 23 dicembre 1978,
n. 915. La medesima indennita' e concessa agli invalidi civili minori di diciotto anni che si trovano nelle condizioni sopra indicate. Sono esclusi dalle indennita' di cui ai precedenti commi gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto.”
Il CTU, dott.ssa esaminata la documentazione medica e visitata la Per_1
ricorrente ha accertato lo stato di invalidità del 100% con necessità di accompagno a far data da ottobre 2023. Ed in particolare “nel caso della ricorrente- sono risultate progressivamente compromesse. Alla luce delle suddette considerazioni posso pertanto affermare che nel caso della ricorrente il complesso quadro patologico da cui è affetta determina, a mio avviso uno stato di invalidità civile valutabile nella misura del 100% e con necessità di assistenza continua non essendo la ricorrente in grado di
Pag. 3 di 5 compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto di un accompagnatore. Tale condizione, tenuto conto della documentazione esibita, dell'esame obiettivo e della comune esperienza clinica, è presente nella ricorrente, a parere della sottoscritta, a far data dal mese di ottobre
2023, data del certificato di visita geriatrica attestante lo scadimento e la compromissione delle condizioni generali della ricorrente, tali da configurare la necessità di accompagnamento per lo svolgimento delle attività della vita quotidiana.”
La CTU analitica e debitamente motivata è posta a fondamento della decisione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accerta e dichiara invalido al 100% con diritto Parte_1
all'indennità di accompagno a far data da ottobre 2023 e, per l'effetto, condanna al pagamento dei corrispondenti ratei oltre interessi e CP_1
rivalutazione.
Compensa tra le parti le spese di ATP
Condanna al pagamento delle spese di merito che liquida in € CP_1
1.300,00 oltre rimb forf cassa ed iva da distarsi.
CTU come da separato provvedimento.
Cassino 01.03.2025
Il Giudice Onorario
Valeria Caminada
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