Articolo 8 della Legge 26 gennaio 1980, n. 16
Articolo 7Articolo 9
Versione
12 febbraio 1980
Art. 8.
La concessione degli indennizzi previsti dalla presente legge verra' effettuata secondo la procedura prevista dalle vigenti disposizioni concernenti anticipazioni ed indennizzi parziali ai cittadini italiani danneggiati nei territori gia' soggetti alla sovranita' italiana e all'estero.
Le riliquidazioni in base alla presente legge vengono effettuate direttamente dagli uffici competenti del Ministero del tesoro, salvo che gli interessati non richiedano la revisione.
Entrata in vigore il 12 febbraio 1980
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente