Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 27/01/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 156/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott. ssa Vittoria Orlando Presidente
2) Dott. ssa Manuela Saracino Consigliere
3) Dott. ssa Elvira Palma Consigliere rel. ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A Parte_1 con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistito e difeso dall'Avv. to Carla Tiberino;
-Appellante- E
(25.02.1964 -Ponte di Piave, TV), rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. to Roberto Cristallini;
NONCHE'
, con sede in Bari, in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. to Viviana De Bello;
-Appellati-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con sentenza n. 3150/2023 del 14.11.2023, il Tribunale del Lavoro di Bari: 1) accoglieva le opposizioni avverso l'intimazione di pagamento n. 01420189007340690000, notificata il 13.06.2018, spiegate da nei CP_1 confronti di e dell , anche in qualità di Controparte_2 Pt_1 mandatario della con distinti ricorsi depositati il 28.06.2018, CP_3 successivamente riuniti, e, per l'effetto, 2) dichiarava non dovute le somme portate dalle cartelle di pagamento sottostanti, e segnatamente n. 014200800642323230000 per l'importo di € 4.216,70; n. 01420090004746872000 per l'importo di € 1086,97; n. 01420090022337725000 per l'importo di € 1.111,37; 01420090079347432000 per l'importo di € 1.091,46; n. 01420090093345447000 per l'importo di € 1.125,23; n. 01420090110857953000 per l'importo di € 1.109,72; n. 01420100039394918000 per l'importo di € 1.104,40; 3) condannava l e l'Agenzia opposte, in solido, Pt_1
Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado. In data odierna, all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di consiglio fra i Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si procedeva come da infrascritto dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE 3. Con sentenza definitiva n. 3150/2023 del 14.11.2023, il Tribunale del Lavoro di Bari dava atto avere proposto, nella medesima data del CP_1
28.06.2018, una prima opposizione, iscritta al n. 8425/2018 r.g., avverso l'intimazione di pagamento n. 01420189007340690000, notificata dall
[...]
in data 13.06.2018, con cui l richiedeva, a titolo Controparte_2 Pt_1 di omessa contribuzione IVS per il periodo contributivo 2006/2007, il pagamento della somma di € 4.216,7, portata dalla cartella esattoriale n. 014200800642323230000, asseritamente mai ricevuta, nonché un'ulteriore opposizione, iscritta al n. 8426/2018 r.g., avverso la medesima intimazione di pagamento, con cui l richiedeva, a titolo di omessa contribuzione IVS Pt_1 relativa al periodo contributivo 2008/2009, il pagamento della complessiva somma di € 6.639,05, rinveniente dalle cartelle di pagamento n. 01420090004746872000, n. 01420090022337725000, n. 01420090079347432000, n. 01420090093345447000, n. 01420090110857953000, n. 01420100039394918000, notificate dall'Agente riscossore rispettivamente il 30.07.2010, il 05.11.2009, il 25.09.2010, il 26.08.2010, il 18.03.2011 e il 30.06.2011. Riuniti i giudizi ai sensi degli artt. 151 disp. att c.p.c. e 274 c.p.c., il Tribunale accoglieva le opposizioni e dichiarava di nulla dovere in favore dell' e Pt_1
. Controparte_2
Quanto alla prima delle spiegate opposizioni, dava atto essere intervenuta nelle more del giudizio la sentenza n. 2354/2020 resa dal Tribunale di Bari in data 08.09.2020, che, in via assorbente, dichiarava insussistente il credito contributivo portato dalla sottostante cartella di pagamento n. 014200800642323230000.
2 Quanto alla seconda delle spiegate opposizioni, rilevava aver l'Agente della Riscossione, come da documentazione allegata, < contestazione dell'opponente, e, in particolare, dalle relate di notifica prodotte in fotocopia con attestazione di conformità all'originale>>, aver regolarmente notificato le cartelle esattoriali opposte, rispettivamente in data 22.07.2010, 23.06.2009, 17.09.2010, 02.12.2009, 10.03.2011 e 22.06.2011. Tuttavia, in accoglimento dell'eccepita prescrizione per decorso del termine quinquennale di legge, ex art. 3 L. n. 335/1995, il Tribunale statuiva come dianzi riportato, e precisamente constatava che le cartelle di pagamento n. 01420090004746872000, n. 01420090022337725000, 01420090079347432000, n. 01420090093345447000 e n. 0142009011085795300 risultavano notificate dall a mezzo raccomandata A/R in data Controparte_2
21.02.2013 e l'opposizione notificata in data 13.06.2018, con decorso del termine estintivo di legge. Invece, quanto all'ultima delle cartelle di pagamento sottese alla spiegata opposizione, n. 01420100039394918000, non riteneva qualificabile quale atto interruttivo del termine di prescrizione quinquennale, la notifica del 17.06.2016 effettuata dall'Agente riscossore mediante affissione di avviso nella Casa del Comune di residenza dell'opponente, in quanto, in conformità al richiamato orientamento di legittimità secondo cui la notifica mediante deposito nella casa comunale di cui all'art. 60, co.1 lett. e) D.P.R. n. 600/1973 in luogo delle canoniche modalità di notificazione previste dall'art. 140 c.p.c., può essere effettuata soltanto dopo avere debitamente verificato “l'irreperibilità assoluta del contribuente”, nel caso di specie, < risulta[vano] effettuate da parte del notificatore ricerche utili ad accertare la reperibilità del , stante l'insufficienza del mero dato anagrafico.>> CP_1
Conseguentemente, accoglieva le spiegate opposizioni, dichiarava non dovute le somme richieste e condannava i resistenti al pagamento, in solido, in favore del contribuente , delle spese e competenze di causa, con distrazione. CP_1
4. Avverso detta statuizione, l oppone più motivi di doglianza. Pt_1
4.1. Col primo motivo censura la sentenza gravata per avere il Tribunale omesso di definire il giudizio con declaratoria di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 4 D.L. n. 119/2018, conv. in L. n. 136/2018, a fronte dell'intervenuto stralcio, reso con provvedimento del 10.03.2020 dell
[...]
, dei crediti opposti, in quanto tutti al di sotto della soglia Controparte_2 di 1.000 euro, con contestuale annullamento degli stessi ed integrale compensazione delle spese di lite, come invocato nelle note conclusive già in primo grado. 4.2. Col secondo motivo contesta l la statuizione in punto di spese, Pt_1 laddove, in applicazione anche ex officio della normativa di cui all'art. 4 D.L. n. 119/2018, conv. in L. n. 136/2018, si sarebbero dovute annullare automaticamente le cartelle esattoriali opposte e compensare integralmente le spese di lite ovvero, in subordine, imputare, in ogni caso, la rifusione delle spese processuali all'Agente riscossore, il cui ritardo nella notificazione degli atti interruttivi della 3 prescrizione aveva determinato l'infruttuoso decorso del termine di cui all'art. 3 L. n. 335/1995. 4.3. Col terzo motivo eccepisce l , in via gradata, in ipotesi di omessa Pt_1 decisione con declaratoria di cessazione della materia del contendere, l'erroneo annullamento, da parte del Giudice di prime cure, della cartella esattoriale n. 01420090022337725000 sottesa all'opposta intimazione di pagamento n. 01420189007340690000, in quanto il credito contributivo portato dalla stessa, confermato con sentenza n. 2292/2016 resa dal Tribunale di Bari in data
04.05.2016, non risultava affatto prescritto, avuto riguardo alla data di pubblicazione della sentenza rispetto alla data del 13.06.2018, di avvenuto deposito del ricorso introduttivo del giudizio di opposizione ad intimazione di pagamento.
5. L'appello è meritevole di accoglimento. 5.1. In via assorbente, deve accordarsi favore alla invocata declaratoria di cessazione della materia del contendere sulla scorta del disposto di cui all'art. 4 D.L. n. 119/2018, conv. in L. n. 136/2018. Invero, come ribadito da ultimo dalla Suprema Corte – da ultimo, ord. Cass., Sez. III, 04/01/2023, n. 151 – “3. I motivi non possono essere scrutinati, dovendosi dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avuto riguardo allo ius superveniens costituito dalla disciplina contenuta nell'art. 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la cui applicazione è stata implicitamente invocata dagli stessi ricorrenti con le memorie depositate in vista delle adunanze camerali. L'art. 4, comma 1, prima parte, del suddetto decreto-legge dispone che i debiti di importo residuo, alla data della sua entrata in vigore, fino a 1.000,00 Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi, affidati agli agenti della riscossione dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui al precedente art. 3, sono «automaticamente annullati». Dall'annullamento sono esclusi, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo: i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015; i debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione. Nella specie, i debiti litigiosi, computati in base alla sommatoria dei carichi (Cass. 27/08/2020, n. 17966; Cass. 15/07/2021, n. 20254), non eccedono il limite di valore fissato dalla norma;
i carichi sono stati affidati all'agente della riscossione entro i termini previsti dalla medesima disposizione;
non ricorre la 4 clausola di esclusione contemplata nel citato comma 4 per i particolari carichi ivi tassativamente indicati. Verificatesi tali condizioni, l'annullamento ai sensi del citato art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 119 del 2018, opera automaticamente ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina - in conformità ad un principio già reiteratamente affermato da questa Corte, dal quale, allo stato, non vi è motivo di discostarsi - l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori (Cass. 07/06/2019, n. 15471; Cass. 30/04/2019, n. 11410; Cass. 09/11/2022, n. 33059).
Le spese processuali di tutti i gradi del giudizio, in dipendenza della definizione ope legis della controversia, devono essere compensate (Cass. 30/04/2019, n. 11410; Cass. 07/06/2019, n. 15471; Cass. 17/08/2022, n. 24853; Cass. 09/11/2022, n. 33059).” Ebbene, nel caso di specie, l ha documentalmente provato essere state Pt_1 tutte le cartelle sottese all'opposta intimazione di pagamento oggetto di provvedimento di stralcio, reso dall'Agente riscossore in data 10.03.2020, sicché il Giudice di prime cure, ai sensi dell'art. 4 D.L. n. 119/2018, conv. in L. n. 136/2018, avrebbe dovuto anche ex officio dichiarare cessata la materia del contendere e disporre ope legis la compensazione delle spese processuali. La sentenza gravata va, pertanto, riformata in tal senso. Invero, la cessazione della materia del contendere dà luogo a una pronuncia di carattere processuale;
essa si verifica, per costante giurisprudenza, quando, come nella specie, sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto, a ciò non ostando neppure la eventuale perdurante esistenza di una conflittualità in ordine alle sole spese di lite (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. I, 28 luglio 2004, n. 14194; cfr. altresì, nello stesso senso, Cassazione civile, sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775: “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale”; Cassazione civile, sez. III, 20 maggio 1998, n. 5029: “La dichiarazione della cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambi le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto (…) ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente 5 la necessità della pronuncia del giudice in quanto costituiva l'oggetto della controversia”). 6. Di conseguenza, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, in conformità all'orientamento di legittimità richiamato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall , in persona del legale rappresentante pro- Pt_1 tempore, con ricorso depositato in data 11.03.2024, nei confronti di CP_1
e , avverso la sentenza n. 3150/2023
[...] Controparte_2 emessa dal Tribunale di Bari, sezione lavoro, in data 14.11.2023, così provvede in riforma dell'impugnata sentenza: dichiara la cessazione della materia del contendere, anche con riferimento alle spese del doppio grado del giudizio. Così deciso in Bari, il 27 gennaio 2025 Il Presidente Dott. ssa Vittoria Orlando Il Consigliere estensore Dott. ssa Elvira Palma
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