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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 26/05/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente/relatore. -
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice –
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice-
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. nr. 1256/2020 vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dall'avv. Fabiana Pagano, presso il cui studio, in Eboli (SA) alla via Luigi Imperato n. 10, è elettivamente domiciliata
-ricorrente-
e
(c.f. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'avv. Donatella Tassone, presso il cui studio in Sapri (SA) alla Via Umberto I, n. 21, è elettivamente domiciliata
-resistente-
e
Il CO , presso il Tribunale di Lagonegro, CP_2 -interventore ex lege-
Oggetto: separazione giudiziale a conclusioni congiunte;
Conclusioni: come da atti di causa e ordinanza del 23.04.2025, il P.M. in data
10.5.2025 ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.10.2020 il IG. , premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio concordatario con la IG.ra in Rivello Controparte_1
(PZ) in data 14.09.2014, e che dalla loro unione era nata la figlia, (nata a [...]
Lagonegro il 03.09.2016), ha rappresentato che a causa di incomprensioni e contrasti, causati da una relazione extraconiugale intrattenuta dalla moglie, era venuta meno l'unione affettiva e coniugale, al punto di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Pertanto, il predetto ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi ed in particolare di: “1) dichiarare la separazione dei coniugi con addebito alla IG.ra ; 2) prevedere l'affidamento condiviso della figlia Controparte_1 Per_1
con collocazione privilegiata presso la madre e diritto di visita da parte del padre 2 giorni a settimana dalle 18 alle 20 nonché fine settimana alternato dalle ore 11 del sabato alle ore 20 della domenica;
3) assegnare la casa coniugale alla IG.ra CP_1
che l'abiterà unitamente alla figlia;
4) prevedere un assegno di mantenimento mensile a carico del ed in favore della figlia, di importo pari ad € 150,00 Parte_1
(centocinquanta/00), anche alla luce dello stato di disoccupazione in cui versa oltre la partecipazione nella misura del 50% alle spese extra”.
Ritualmente notificato il ricorso, unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti del 19.10.2020, si è costituita in giudizio anche la resistente, IG.ra , con comparsa di costituzione depositata in Controparte_1
data 05.02.2021.
La predetta resistente, pur non opponendosi alla domanda di separazione personale dal coniuge, rappresentava che a far data dalla data del matrimonio, il , per Parte_1 ben tre volte distinte, decideva di lasciare inopinatamente la casa coniugale facendovi poi rientro dopo settimane o addirittura mesi.
La stessa ha insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) pronunciare sentenza di separazione dei coniugi e;
2) Controparte_1 Parte_1
Rigettare la domanda di addebito nei confronti della resistente in quanto destituita di fondamento e dichiarare la separazione dei coniugi con addebito al IG. Parte_1
; 3) assegnare la casa coniugale alla IG.ra ; 4) prevedere
[...] CP_1
l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione privilegiata presso Per_1
la madre e diritto di visita da parte del padre un giorno a settimana dalle 18.00 alle
20:00 con l'obbligo per il padre di prelevare e riaccompagnare la figlia presso il domicilio materno e con l'obbligo per i genitori di mantenere un contegno rispettoso in presenza della minore, evitando che abbiano, in presenza di quest'ultima, contatti con donne e uomini con i quali intrattengono rapporti sentimentali;
5) attesa la mancanza di qualsivoglia rapporto tra padre e figlia e considerata la tenera età della stessa, al fine di non arrecarle pregiudizio Voglia l'On.le Tribunale rigettare la richiesta del NA di tenere con sé la minore il fine settimana alternato Per_1
dalle ore 11 del sabato alle ore 20 della domenica;
6) rigettare la richiesta di relativa al pagamento della somma mensile di Euro 150,00 per il mantenimento della figlia per le ragioni innanzi esposte e disporre che il versi alla a titolo Parte_1 CP_1
di mantenimento per la figlia minore euro 500,00 (cinquecento/00) oltre il 50 % delle spese straordinarie necessarie per la crescita e l'educazione della piccola;
7) Per_1
Condannare il al pagamento di euro 8.500,00 a titolo di mantenimento Parte_1
non corrisposto a far data dal 18.09.2019 ad oggi o diversa somma che si riterrà di giustizia. 8) Con vittoria di spese di lite”.
All'udienza di prima comparizione del 23.06.2021, resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, con ordinanza emessa in pari data e allegata al verbale di udienza, il
Presidente ha adottato i seguenti provvedimenti: “1. AUTORIZZA i coniugi a vivere separatamente, con facoltà di interrompere la coabitazione, ma pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto. Ricorda ai coniugi che, anche in caso di separazione personale dei genitori, la prole ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale e che le parti, tenuto conto della tenera età della madre, son invitati a tenere un comportamento rispettoso degli interessi della minore;
2. AFFIDA la figlia minore a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni Per_1
di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
con collocamento prevalente presso la madre;
3. ASSEGNA la casa familiare, con ogni arredo e pertinenza, sita in San Costantino di Rivello C.da Palazzo
a Filizzola Annamaria che ivi abiterà con la figlia;
4. DISPONE che possa tener con sé la figlia due pomeriggi a settimana Parte_1
da individuarsi, in mancanza di accordo tra le parti, nei giorni di martedì e giovedì dalle 18.00 alle 20.00 e ad anni alterni, il 24 o 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio e così il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis;
6. DISPONE che provveda al mantenimento della figlia in via indiretta, Parte_1
mediante versamento a dell'importo di euro 200,00 mensili, Controparte_1
da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTA (FOI).
7. DISPONE che provveda al pagamento del 50% delle spese mediche Parte_1
non coperte dal SSN e dentistiche, previamente concordate salvo l'urgenza o la prescrizione del medico curante per le specialistiche;
delle spese sportive pure previamente concordate, nonché delle spese scolastiche (tasse per istituto pubblico o privato se concordato, corredo scolastico di inizio anno, libri di testo ed eventuali gite scolastiche concordate se superiore alla giornata)”.
Con prosieguo innanzi al Giudice istruttore all'udienza del 19.10.2021, all'esito della quale, il Giudice, preso atto che era intercorso tra le parti un accordo in ordine all'ampliamento dell' esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario della figlia minore, ha assegnato i termini di cui all'art. 183, 6 comma, c.p.c., rinviando all'udienza del 03.05.2022 per l'ammissione dei mezzi di prova. Nelle more dell'istruttoria, le parti hanno rappresentato l'esistenza di trattative in atto per il raggiungimento di un accordo per la trasformazione del procedimento di separazione giudiziale in consensuale e, pertanto, il procedimento ha subito una serie di rinvii allo stato.
All'udienza del 15.04.2025, i procuratori delle parti, hanno rappresentato di avere raggiunto un accordo sottoscritto dalle parti, depositato in atti, e pertanto, hanno chiesto che venisse dichiarata la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti concordate condizioni regolatrici del rapporto di separazione:
“1) La figlia resta affidata congiuntamente alla madre ed al padre. Le decisioni Per_1
di maggiore interesse per la stessa, quali l'istruzione, l'educazione, la salute ed il tempo libero, potranno essere assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
i genitori, limitatamente alle decisioni su questioni relative alla ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La figlia resta collocata presso la madre nella abitazione coniugale, sita in San Costantino di Rivello
(PZ), alla Contrada Palazzo n. 2, di proprietà esclusiva dei genitori della IG.ra
, che resta assegnata alla stessa con tutto quanto in essa contenuto e dove CP_1
continuerà a risiedere, anche anagraficamente, in uno alla minore.
2) Il sig. verserà quale assegno di mantenimento in favore della Parte_1
figlia un contributo mensile pari ad euro 200,00 che sarà accreditato, entro e Per_1
non oltre il giorno 5 di ogni mese, sul c/c intestato alla IG.ra IBAN CP_1
[...], da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT al consumo;
3) le spese straordinarie relative ai figli minori saranno poste a carico del padre in ragione del 50%. Si riporta di seguito la elencazione delle spese straordinarie extra assegno e la relativa disciplina: SPESE SANITARIE (da documentare) e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: le visite specialistiche prescritte dal medico curante e da effettuarsi presso strutture pubbliche;
spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private;
spese sanitarie urgenti;
acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco;
spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private;
spese protesiche;
cure dentistiche presso strutture pubbliche, tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e costo per medicinali prescritti dal medico curante di base e/o specialista;
SPESE SANITARIE (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure dentali, ortodontiche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite Servizio Sanitario Nazionale;
trattamenti sanitari comprese le spese del nutrizionista e interventi chirurgici presso privati;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici;
analisi cliniche;
visite specialistiche;
cicli di psicoterapia e logopedia;
SPESE SCOLASTICHE (da documentare) e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici e università pubbliche;
libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, abbonamento per i mezzi pubblici per raggiungere la scuola;
LE SPESE SCOLASTICHE (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti privati e università private;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazioni agli esami di abilitazione o alla preparazione dei concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede) corsi di specializzazione;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio o d'istruzione; soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
corsi di recupero e lezioni private;
LE SPESE
LUDICHE (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: attività sportive comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
corsi di attività artistiche (musica, disegno, pittura, etc.), corsi di informatica;
centri estivi;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto) conseguimento della patente presso autoscuola private;
iscrizioni a palestre;
spese per le feste di compleanno delle figlie. Si precisa che le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo tra i genitori dovranno essere preventivamente concertate tra gli stessi e, salvo motivato dissenso, rimborsare alla madre non oltre 30 giorni dalla comunicazione della spesa sostenuta corredata sempre da idonea documentazione probatoria (scontrini, fatture et similia).
4) In ragione della circostanza che il sig. , a causa di temporanee Parte_1
difficoltà economiche, non versa l'assegno di mantenimento in favore della figlia dall'anno 2022 (unico versamento è stato effettuato nel mese di febbraio 2022) e che, quindi, vi sono all'attualità 38 mensilità di arretrato, si stabilisce che dovrà essere versata, dalla sottoscrizione del presente accordo, alla sig.ra mensilmente, CP_1
ad integrazione dell'assegno di mantenimento dell'importo pari ad euro 200,00 la ulteriore somma mensile pari ad euro 50,00 fino alla estinzione dell'arretrato maturato alla data di sottoscrizione del presente atto pari ad euro 7.600,00 (Euro settemilaseicento/00).
5) Entrambi i coniugi rinunciano all'addebito della separazione reciprocamente formulato in atti.
6) I coniugi percepiranno l'assegno unico per la figlia nella misura pari al 50%.
7) Con riguardo alla presa in custodia della figlia minore da parte del padre, Per_1
nell'interesse superiore della stessa, si conviene quanto segue:
potrà trascorrere con il padre 2 fine settimane non consecutivi il Sabato dalle Per_1
ore 18.30 fino alle ore 21.00 e la Domenica dalle ore 10.00 fino alle ore 18.00 durante il periodo scolastico (nel periodo extrascolastico dalle 19.00 alle ore 22.00 il sabato e la domenica dalle ore 10.00 alle ore 19.00), con l'obbligo del padre di prelevare e riaccompagnare la figlia presso la casa materna sia il sabato che la domenica;
durante, la settimana, compatibilmente con i propri impegni di lavoro e nel rispetto delle attività scolastiche e ludiche della stessa, il padre potrà tenere con sé la figlia per un pomeriggio, preferibilmente il martedì, dalle ore 18.30 alle ore 21.00, preoccupandosi sia di prelevarla che di riaccompagnarla dalla madre. 8) I coniugi, in ragione della circostanza che la piccola sino all'attualità non ha Per_1
frequentato il padre con costanza ma solo in modo sporadico – per esigenze legate esclusivamente agli impegni del padre – convengono che non vi sarà il pernotto della minore col padre sino a che non sarà la minore stessa a richiederlo spontaneamente.
9) Restando fermi i contenuti del diritto di visita, così come sopra indicati, durante il periodo estivo, previo accordo tra i coniugi che dovrà intervenite entro il 30 maggio, ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con la figlia 15 giorni anche non consecutivi (nel periodo da giugno a settembre non scolastico) – con la precisazione di cui al punto 8 per quanto concerne il pernotto con il padre – ad anni alterni il 24 ovvero il 25 dicembre, il 31 dicembre ovvero l'1 gennaio e così il giorno di Pasqua o lunedì in Albis;
i genitori potranno trascorrere, altresì, con la figlia il giorno del proprio compleanno, nonché il giorno rispettivamente della festa della mamma e del papà, sempre tenendo in debita considerazioni gli impegni scolastici e ludici della minore.
10) Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti.”.
Pertanto, all'esito della riserva assunta all'udienza del 15.04.2025, il Giudice, con ordinanza del 23.04.2025, rilevato il raggiungimento del suddetto accordo tra le parti e la concorde richiesta che la causa venisse decisa secondo l'accordo raggiunto, con rinuncia ai termini 190 c.p.c., ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, mandando gli atti al PM per il parere.
Lo stesso ha espresso parere favorevole in data 10.5.2025.
Orbene, come detto, i coniugi hanno confermato la volontà di volersi separare essendo venuta meno ogni forma di comunione e concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate.
In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo non presenta alcun profilo di illiceità o contrarietà a norme imperative, anche per quanto attiene al miglior interesse della prole.
Va, pertanto, pronunciata la separazione dei coniugi alle suddette condizioni. La presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di
Rivello (PZ) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del D.p.r.
3.11.2000 n. 396.
Quanto alle spese del giudizio, in ragione degli accordi intervenuti, sussistono ragioni per dichiararle integralmente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
• Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...]
Sapri (SA) in data 21.06.1988 e , nata a Sapri (SA) in [...]_1
12.05.1990, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Rivello (PZ) il
14.09.2014 (atto n. 2, p. II, Serie A, anno 2014 del Comune di Rivello (PZ) alle condizioni indicate in parte motiva, come da accordo raggiunto dalle parti;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autenticata a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rivello (PZ) per gli adempimenti di competenza;
• Compensa le spese di lite.
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 26 maggio 2025
Il Presidente rel./est.
Dott.ssa Antonella Tedesco