Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
2824/2022 RGAC
Il giudice, dott. P. Perfetti, ha emesso ordinanza, nel giudizio in epigrafe, pendente tra
Partita IVA in persona del suo legale rappresentante pro tempre Parte_1 P.IVA_1
Geom. , con sede in Sanfrè (CN), Via Oscar Milano n. 150, elettivamente domiciliata in Parte_2
Torino, Corso Re Umberto n. 26, presso lo studio dell'Avv. Carlo Tabbia del Foro di Torino (Cod. Fisc.
[...]
, mail pec che la rappresenta e difende C.F._1 Email_1
contro nato a [...], il [...], c.f. in proprio e nella sua CP_1 C.F._2 qualità di titolare della ditta sede legale in Carmagnola (TO), via Cavalcavia Controparte_2
n. 25, P. IVA , elettivamente domiciliato ai soli fini del presente procedimento in Carmagnola, P.IVA_2
Via Valobra 75, presso lo studio e la persona dell'Avv. Giulio Santinelli del Foro di Asti ex Alba, c.f.
, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata C.F._3
Conclusioni di parte attrice:
“Voglia il Tribunale Ill.mo,
reiectis adversis,
in via istruttoria: previa ammissione delle prove per interrogatorio formale e testi sulle circostanze dedotte in fatto, da intendersi articolate a capitoli di prova e con i testi già indicati;
disporre CTU tecnica volta ad accertare quali opere siano state eseguite dalla ditta convenuta con riferimento al contratto d'appalto concluso in data 14/03/22, la presenza di vizi e difetti afferenti le stesse ed i danni ad esse riconducibili con conseguente quantificazione delle opere necessarie alla loro eliminazione, il ritardo nel cronoprogramma per l'esecuzione delle opere riconducibile ai protratti CP_ inadempimenti della convenuta, nonché a quantificare il danno derivante dal mancato ordine della merce necessaria all'esecuzione delle opere oggetto di contratto d'appalto al momento del versamento dell'acconto rispetto al maggio 2022, con riferimento ai differenti prezzi applicati per l'acquisto di tali materiali nei due periodi indicati e con espressa riserva di integrazione del quesito nei termini istruttori che verranno concessi;
nel merito: accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto d'appalto stipulato tra le parti in data 14/03/22 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1662 c.c. per i motivi tutti di cui al presente atto e con ogni altro consequenziale provvedimento di legge.
e con ogni altro consequenziale provvedimento di legge.
Per effetto della precitata intervenuta risoluzione contrattuale, dichiarare tenuta e condannare la ditta convenuta a restituire all'attrice la somma di euro 20.000,00 da quest'ultima versata a titolo di acconto, oltre agli interessi moratori dalla data di pagamento sino a quella di effettivo saldo e sempre per i motivi di cui al presente atto;
CP_ dichiarare tenuta e condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti dalla società attrice in conseguenza dei plurimi inadempimenti contrattuali meglio sopra descritti e quantificati in euro
63.800,00 e così per complessivi euro 83.800,00, od in quel diverso importo che il Tribunale riterrà di giustizia.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.”
Conclusioni di parte convenuta:
“Voglia l'Onorevole Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi sopra esposti:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
Dichiarare inammissibile l'avversa domanda di risarcimento danni essendo stata formulata contestualmente alla domanda di pagamento di penali ed in ogni caso, respingere le avverse domande sia di pagamento delle penali, che di risarcimento danni e tutte le altre domande proposte in quanto infondate in fatto e in diritto.
NEL MERITO IN VIA RICONVEZIONALE
Condannare la in persona del legale rappresentante pro temporePietro Bonardo, Parte_1
a corrispondere al signor in proprio e quale titolare di Cop-Energy di Falconi Felice, la somma CP_1 di Euro25.930,00a saldo delle opere eseguite, dei costi sostenuti e del relativo mancato guadagno, ovvero il diverso maggiore o minore importo da accertarsi in corso di causa, e già al netto dell'acconto percepito, oltre interessi ex D. Lgs. 231 del 2002 dal 27.04.2022 al saldo o in subordine dalla data della domanda al saldo.
Con vittoria di compensi, spese, diritti ed onorari del presente procedimento, oltre cpa, rimborso spese forfettario del 15,00% e con vittoria di spese di CTU e CTP.”
OSSERVATO
Parte attrice svolge domanda in relazione a contratto di subappalto, siglato il 14.3.2022, con la ditta individuale Cop.Energy di Falconi Felice, avente ad oggetto opere edili da eseguire nell'immobile sito in
Sanfrè (CN), Via Piè di Carle n. 15 di proprietà del - come meglio specificate e descritte nel Parte_2 doc. n. 1 attoreo, alla pag. n. 2). In detta sede, veniva prevista la corresponsione da parte della società attrice alla Cop.Energy di un acconto pari ad euro 20.000,00, da effettuarsi al momento dell'inizio dei lavori e della contestuale consegna del c.d.
“cronogramma delle opere” (doc. n. 1, punto 4).
Si ritiene, alla luce della natura delle questioni controverse,
di dovere rimettere ad un CTU la valutazione:
a) Del quantum di opere realizzate dalla convenuta in relazione al contratto di appalto dedotto in giudizio;
b) Della conformità, o meno, delle lavorazioni svolte, alle leges artis, nonché alla normativa vigente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro;
c) Degli eventuali danni cagionati alla attrice, ove riscontrata negligenza da parte dell'appaltatore.
Nomina a tale fine quale CTU l'ing. . Persona_1
Fissa udienza, per il conferimento incarico, alla data del 30.4.2025 h 10.00.
Si comunichi ai procuratori delle parti ed al CTU.
Asti, 20.3.2025
Il gi dott. Perfetti