Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 29/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
2467 /2023 R.G.A.C.C.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 2467/2023 R.G.A.C.C. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato in CESENA in data 01/09/2018 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], - Controparte_1
C.F._1
2. , nato a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. BARATELLI BEATRICE;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 25/09/2023, i coniugi suddetti chiedevano anche dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
1
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in CESENA in data 01/09/2018 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], - Controparte_1
C.F._1
2. , nato a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di CESENA – atto n. 88 parte 1 anno 2018; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
25/09/2023, che integralmente si riportano:
1. …omissis…
2. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali Persona_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il minore si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni
2 ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. La dimora ubicata nel Comune di Cesena in Via Savio n. 2036 viene assegnata al
Sig. che si accollerà interamente, con impegno sin d'ora a non Parte_1
esercitare rivalsa alcuna nei confronti della Sig.ra le rate del mutuo CP_1
stipulato con Credit Agricole per un importo di 175.000,00 avente scadenza il
28/02/2053. A fronte di quanto predetto la Sig.ra si impegna sin d'ora a CP_1
cedere a titolo gratuito, la propria quota di proprietà su tale immobile, in particolare verrà ceduta a favore del Sig. con apposito atto notarile che sarà stipulato Pt_1
a partire dal 07/06/2028.
4. Il figlio resta collocato prevalentemente presso la dimora Persona_1
materna sita in via San Gimignano n. 229 a Cesena;
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a. A weekend alterni dal venerdì dopo la scuola e fino alle 20:30 della domenica sera (la cena viene consumata presso il padre), quando lo riporterà presso la dimora materna, salvo che il minore vista la tenera età non riesca a dormire senza la madre.
In tale ultimo caso il padre riporterà il minore presso la casa materna dopo cena quindi lo andrà a riprendere la mattina seguente accordandosi direttamente con la madre per l'orario;
4/b. Il padre durante i giorni infrasettimanali vedrà il minore due giorni a settimana dalle 19.00 alle 21.00, quando, dopo aver cenato con il minore, lo riporterà presso la dimora materna. Il padre potrà vedere il figlio anche in orari diversi da quelli predetti previo accordo con la madre;
4/c Durante le festività natalizie il figlio potrà rimanere con un genitore, mentre durante le feste pasquali potrà rimanere con l'altro genitore, sempre alternando gli anni;
in alternativa, previo tempestivo accordo con l'altro genitore, durante le festività natalizie il figlio potrà rimanere sette giorni consecutivi con ciascun genitore, dal 24 dicembre al 30 dicembre con uno, e dal 31 dicembre al 6 gennaio
3 con l'altro genitore alternando gli anni, mentre durante le feste pasquali potrà rimanere dal venerdì alla domenica con uno, dal lunedì al giovedì con l'altro, sempre alternando gli anni;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive.
Qualora possibile, ciascun genitore potrà far visita al figlio per 2 volte nell'arco del citato periodo di permanenza presso l'altro per le vacanze estive.
I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente le due settimane da trascorrere con il minore con congruo preavviso, ovvero con preavviso tale da permettere a ciascuno di essi di prenotare eventualmente la struttura alberghiera, qualora intenda trascorrere le vacanze con il figlio in una località turistica.
Il giorno del compleanno del bambino, compatibilmente con gli impegni scolastici di quest'ultimo, egli resterà mezza giornata con la madre e mezza giornata con il padre, mentre il giorno del compleanno di ciascun genitore potrà essere festeggiato insieme al figlio per intero derogando, qualora necessario e previo accordo tra le parti, alla regolamentazione di cui sopra.
Invero, la suddetta calendarizzazione delle permanenze potrà sempre subire modifiche previo accordo tra i genitori, avuto riguardo in primo luogo alle esigenze e al benessere del figlio.
5. il padre verserà, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, la somma mensile di € 300,00 (Eurotrecento#00) mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre, da effettuarsi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, a far data dal mese di ottobre 2023.
Il contributo per il mantenimento ordinario verrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat come per legge, a partire dall'anno successivo alla sentenza emessa a definizione del presente procedimento.
6. il padre concorrerà alle spese straordinarie per come disciplinate dal Per_1
Protocollo in materia in uso presso il Tribunale di Forlì, nella misura del 60% ivi compreso il costo per la mensa scolastica. In caso di impossibilità oggettiva di
4 pagamento diretto delle spese straordinarie pro quota, il Sig. si impegna ed Pt_1
obbliga a rifondere la madre, tramite bonifico bancario, delle somme dovute a tal titolo, entro e non oltre il termine di sette giorni dalla richiesta documentata da parte della stessa.
7. In ogni caso, l'assegno unico per il nucleo familiare, verrà integralmente percepito dalla Sig.ra con impegno ed obbligo del Signor di CP_1 Pt_1
prestare il consenso/autorizzazione presso l'Istituto erogante, nonché ad effettuare quant'altro di sua competenza sia richiesto a tal fine.
8. I genitori si impegnano reciprocamente a fare frequentare il minore a nuovi eventuali loro compagni, solo progressivamente in conformità al benessere del minore medesimo.
9. Le parti si concedono reciprocamente sin d'ora il consenso per il rilascio del passaporto e carta d'identità valida per l'estero ed eventuali loro rinnovi, per se stessi e per il figlio;
10. Ciascuna delle parti provvederà al 50% delle spese processuali.
PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione;
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di CESENA per quanto di competenza.
Forlì, 29/01/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
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