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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 29/05/2025, n. 2711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2711 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5123/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Carla Quota ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5123/2022 promossa da:
N AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. QUOJANI FABIO
ATTRICE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. SALERNO FRANCESCO e dell'avv. MARRARA ALESSANDRO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Per l'attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per i motivi di cui in narrativa, dichiarare inefficaci e revocare, ai sensi degli art. 67, comma 2 l. fall. e delle disposizioni normative indicate in narrativa, o comunque dichiarare inefficaci ed inopponibili alla massa dei creditori, i pagamenti effettuati dall'attrice in favore di , come Controparte_1
meglio specificati al paragrafo 11 della narrativa del presente atto, per un totale di euro 107.360,00,
(centosettemilatrecentosessanta/00) o per il maggiore o minore importo che risulterà accertato in corso di causa e, per l'effetto, condannare la convenuta , in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore dell'attrice della somma di 107.360,00 o
pagina 1 di 16 della maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre ad interessi come per legge fino all'effettivo pagamento e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, e spese generali”.
Per la convenuta:
“In via preliminare e/o pregiudiziale:
- accertare e dichiarare che il difetta di interesse ad agire e, per l'effetto, Controparte_2
dichiarare inammissibili e/o improcedibili e/o comunque rigettare le domande svolte da
[...]
nei confronti di Parte_2 Controparte_1
In via principale e nel merito:
- rigettare, per tutti i motivi dedotti in atti e/o per quanto meglio ritenuto ed in ogni caso perché infondate in fatto ed in diritto, le domande svolte da Parte_2
nei confronti di Controparte_1
- con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Fatto e motivi della decisione
Con l'atto di citazione, dichiarava che, versando Parte_2
in una situazione di grave crisi finanziaria, in data 14 dicembre 2018 avrebbe provveduto al deposito, innanzi al Tribunale di Treviso, di una domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva, ai sensi dell'art. 161, co. 6, l.fall., e che, in pari data, la predetta domanda sarebbe stata pubblicata al Registro Imprese di Treviso.
Constatata l'impossibilità di rispettare il termine assegnato dal Tribunale di Treviso ex art. 161, co. 6, l. fall., in data 12 giugno 2019, l'attrice avrebbe depositato istanza di rinuncia al detto termine, con conseguente dichiarazione di inammissibilità della domanda da parte del Tribunale.
In pari data, l'attrice avrebbe chiesto, ex art. 3 d.lgs. 270/1999, al Tribunale di Venezia, la propria dichiarazione di insolvenza, rappresentando la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 d.lgs.
270/1999. Con sentenza n. 85, pubblicata l'8 luglio 2019, il Tribunale di Venezia avrebbe dichiarato lo stato di insolvenza di e, con successivo decreto motivato, emesso in data 12 settembre Parte_2
2019, ai sensi e per gli effetti degli articoli 30 e ss. del D. lgs. sopra citato, avrebbe dichiarato aperta la procedura di amministrazione straordinaria di Parte_2
Nel periodo sospetto antecedente la data di presentazione della domanda di concordato c.d. prenotativo (14 dicembre 2018), sarebbe emerso che avesse effettuato in favore di Pt_2 [...]
, dei pagamenti, per un importo complessivo pari ad euro 107.360,00, come di CP_1
seguito individuati: pagina 2 di 16 27/11/2018 Trasferimento banca 53.680,00;
11/12/2018 Trasferimento banca 53.680,00;
entrambi a fronte della fattura di n. 5351 del 2018 e dell'avviso di Controparte_1
pagamento del 6.12.2018.
In considerazione dell'avvicendarsi delle procedure innanzi richiamate, secondo l'attrice, dovrebbe convenirsi che, fra la domanda di concordato c.d. prenotativo del 14 dicembre 2018 e la data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria (8 luglio 2020), sia configurabile una sostanziale consecuzione, tale per cui, come espressamente previsto nell'art. 69-bis, comma 2, l. fall., il dies a quo da cui far decorrere a ritroso il periodo sospetto per l'applicazione della revocatoria fallimentare dovrebbe retrodatarsi al momento del deposito, per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, della domanda di concordato preventivo, a nulla rilevando che fra le diverse procedure sia intercorsa soluzione di continuità.
Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, l'attrice precisava, tra l'altro, che, a partire dal 30 giugno 2018, avrebbe iniziato ad accumulare debiti commerciali scaduti, pari, a tale data, ad Pt_2
Euro/Mil. 1,1 (come da Informativa mensile ex art. 114 TUF pubblicata il 31 luglio 2018). Con comunicato del 13 luglio 2018, dunque, l'attrice avrebbe dato atto delle dimissioni rassegnate dall'AD
manifestando un possibile segno di discontinuità in relazione al processo di Controparte_3
ristrutturazione iniziato, alla luce del fatto il Piano sottostante fosse stato predisposto proprio dallo stesso CP_3
Come riportato nelle successive informative mensili ex art. 114 TUF, al 31 agosto 2018, i debiti commerciali scaduti sarebbero incrementati ulteriormente, fino ad Euro/Mil. 3,3; al 30 settembre 2018, dunque, i debiti commerciali scaduti avrebbero raggiunto la somma di Euro/Mil. 3,6 e, al 31 ottobre
2018, sarebbero incrementati ancora, fino ad Euro/Mil. 3,9. In aggiunta, a partire dall'informativa del
29 ottobre 2018, avrebbe dato atto di aver deliberato l'avvio di un nuovo progetto di Pt_2
riorganizzazione aziendale, considerato il continuo rallentamento delle vendite e il mancato rispetto dei covenant;
nel comunicato del 6 dicembre 2018, inoltre, avrebbe dichiarato che il progetto di riorganizzazione stesse proseguendo.
L'attrice concludeva, quindi, come riportato nelle premesse.
Con la comparsa di costituzione, la convenuta sosteneva che l'odierna attrice le si sarebbe rivolta, quale advisor, e, con lettera di incarico, datata 8 novembre 2018, le avrebbe chiesto un
“supporto (…) finalizzato allo sviluppo di un nuovo Piano Industriale e alla identificazione e
pagina 3 di 16 all'accompagnamento in una nuova operazione di ristrutturazione finanziaria che potrebbe ragionevolmente contemplare il ricorso ad una procedura concorsuale ex art. 160 e ss.”. Con detto incarico, dunque, avrebbe domandato a di svolgere diverse attività, “da Pt_2 CP_1 considerarsi funzionali alla predisposizione della proposta concordataria”.
Gli elementi acquisiti da nello svolgimento del suo incarico, nei mesi di Novembre e CP_1
Dicembre 2018, avrebbero deposto tutti, in modo convergente, nel senso che si trovasse, non Pt_2
già in uno stato di insolvenza conclamato ed irreversibile, ma in uno stato di crisi temporanea e transitoria.
La fattura posta a fondamento dei pagamenti in questione, sarebbe stata emessa a titolo di corrispettivo, per prestazioni eseguite in forza di detto incarico, il quale, appunto, avrebbe avuto ad oggetto attività
“da considerarsi funzionali alla predisposizione della proposta concordataria”.
Ne deriverebbe che, ove non avesse ricevuto i pagamenti dei corrispettivi nei mesi di Novembre e
Dicembre 2018, avrebbe comunque potuto, all'indomani dell'apertura della procedura CP_1
di amministrazione straordinaria, pretendere che a questi suoi crediti venisse riconosciuta la prededuzione funzionale, ex art. 111, co. 2, L. Fall., in forza delle disposizioni ratione temporis vigenti, secondo cui i crediti sorti a seguito delle prestazioni rese in favore dell'imprenditore per la redazione della domanda di concordato preventivo e per la relativa assistenza rientravano, a pieno titolo, fra quelli da soddisfarsi in prededuzione.
La Giurisprudenza, sul punto, avrebbe confermato che il credito “sorto a seguito delle prestazioni finalizzate alla redazione del concordato preventivo e per la relativa assistenza, va soddisfatto in via di prededuzione, ai sensi della L. Fall., art. 111, comma 2, che ha portata generale, non prevede alcuna restrizione e risponde all'esigenza di favorire il ricorso alle procedure concorsuali diverse dal fallimento” (Cass. civ., sez. I, 15 aprile 2016); inoltre, il credito di chi “abbia svolto attività di assistenza, consulenza ed eventualmente redazione della proposta di concordato preventivo rientra de plano tra crediti sorti in funzione della procedura concorsuale, e, come tale, va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento ai sensi dell'art. 111, comma 2, legge fall.” (Cass. civ., sez. I,
21 aprile 2016 n. 8091).
Dunque, per l'ipotesi in cui l'azione dovesse risultare fondata, da un lato, dovrebbe CP_1 restituire quanto prima d'ora incassato, ma, dall'altro, maturerebbe verso l'Amministrazione
un credito di pari importo, per corrispettivi, che dovrebbe essere collocato in Parte_2
prededuzione. I crediti della convenuta verrebbero, quindi, pagati in via preferenziale rispetto agli altri creditori concorsuali, sicché, di fatto, la Procedura sarebbe chiamata a riversare a CP_1 pagina 4 di 16 quanto dalla stessa poco prima restituitole.
Sarebbe evidente, pertanto, che i versamenti contestati dall'Amministrazione Straordinaria non possano aver leso, neppure in ipotesi, alcuna par condicio creditorum, non essendovi, di conseguenza, alcuna necessità di dare corso ad azioni riparatorie, poiché a Novembre e Dicembre 2018 sarebbe stato estinto un credito che, nell'odierna procedura concorsuale, avrebbe comunque ottenuto analogo trattamento,
Citava, a conferma, una pronuncia del Tribunale di Frosinone, del 12 giugno 2016:
“in tema di revocatoria fallimentare di pagamenti, occorre in primis verificare l'ammissibilità dell'azione proposta dal fallimento alla stregua dell'interesse ad agire del curatore, da commisurarsi al pregiudizio astrattamente configurabile per la massa, in dipendenza dell'effettuato atto solutorio;
la circostanza che il credito soddisfatto sia privilegiato rileva sotto il profilo dell'interesse alla relativa azione, che può essere riconosciuto solo se e nei limiti in cui il curatore dimostri che il creditore, senza quel pagamento, non avrebbe trovato capienza, in tutto o in parte, in ragione dell'insufficienza dell'attivo, ovvero in ragione della concorrenza di crediti privilegiati poziori”.
Sotto altro profilo, la convenuta sosteneva che, avendo invocato la consecuzione delle procedure concorsuali, fosse preciso onere dell' dimostrare che queste Parte_2
procedure si connotassero effettivamente per il medesimo presupposto, ma tale incombente non sarebbe stato adempiuto, poiché l'attrice non avrebbe dato prova del fatto che lo stato di insolvenza dichiarato dal Tribunale di Venezia con la sentenza n. 85 dell'8 luglio 2019 fosse esistente già nel dicembre 2018, in occasione del deposito della domanda di concordato preventivo.
Anzi, il fatto che, constatata l'impossibilità di rispettare il termine assegnato dal Tribunale di Treviso ex art. 161, co. 6, L. fall., in data 12 giugno 2019, l'attrice abbia depositato istanza di rinuncia al detto termine, con conseguente dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato preventivo, dimostrerebbe come la procedura di concordato preventivo non fosse, di fatto, mai stata aperta e precluderebbe in radice la possibilità di invocare la consecutio delle procedure.
D'altro canto, la convenuta eccepiva che fossero applicabili in suo favore:
- l'esenzione prevista dall'art. 67, co. 3, lett. a) l. fall., secondo cui non sarebbero soggetti all'azione revocatoria i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso, sostenendo che i pagamenti oggi contestati fossero avvenuti, appunto, nei “termini d'uso” e che, in quanto tali, andassero esenti da revocatoria, poiché, nell'incarico, le parti avrebbero convenuto che le fatture andassero liquidate a vista e avrebbe pagato le scadenze del 7 Pt_2
novembre 2018 e del 6 dicembre 2018, rispettivamente, in data 27 novembre 2018 ed in data 11
pagina 5 di 16 dicembre 2018, ossia a distanza di soli 20 giorni e 5 giorni, la quale non potrebbe integrare un ritardo “significativo” o “notevole”;
- l'esenzione ex art. 67, co. 3, lett. f), L. fall., per cui andrebbero esenti da revocatoria i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito, in ragione del fatto che l'attività di consulenza svolta in esecuzione dell'incarico potesse essere ricompresa in una collaborazione, anche non subordinata, del fallito;
- l'esenzione ex art. 67, co. 3, lett. g), L. fall., in forza della quale non sarebbero soggetti all'azione revocatoria i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo, dato che le attività convenute nell'incarico sarebbero state espressamente qualificate come “funzionali alla predisposizione della proposta concordataria”.
In aggiunta, secondo la convenuta, non sarebbe stato possibile ravvisare la cd. scientia decoctionis essendo impossibile affermare, con ragionevole certezza, che, in data 27 novembre 2018 ed in data 11 dicembre 2018, essa avesse consapevolezza dello stato di insolvenza in cui versava Sosteneva Pt_2
che la Giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, avrebbe da tempo chiarito che, “per il dato testuale disposto dell'art. 67, secondo comma, della legge fallimentare, il curatore deve provare “che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore”. E lo stato d'insolvenza deve consistere in una situazione di oggettiva impotenza a far fronte alle proprie obbligazioni, funzionale e non transitoria”; precisando, altresì, che “non può essere condivisa l'affermazione secondo cui ai fini della revocatoria sarebbe sufficiente “la conoscenza dello stato d'insolvenza anche se temporaneo e superabile”. Essa è in contrasto con la nozione di insolvenza quale si desume dall'art. 5, secondo comma, della legge fall. e finisce per confondere la temporanea difficoltà dell'imprenditore (…) con la seria e grave incapacità di adempimento desumibile dal citato art. 5” (Cass. civ., sez. I, 1997 n. 7304).
Il presupposto soggettivo della scientia decoctionis, dunque, richiederebbe “non la mera conoscibilità, in astratto, dello stato di insolvenza del debitore, al momento dell'atto solutorio impugnato, ma la conoscenza effettiva e concreta, assumendo rilievo la reale situazione psicologica della parte al momento del perfezionamento dell'atto poi impugnato” (App. Catania, 30 marzo 2006).
Pur riconoscendo che, per provare la scientia decoctionis, ci si possa avvalere delle presunzioni semplici, la convenuta ribadiva che queste ultime “debbono formare oggetto di una concreta valutazione da parte del giudice di merito da compiersi in applicazione del disposto degli artt. 2727 e
2729 c.c., con attento esame di tutti gli elementi della fattispecie” (App. Catania, 30 marzo 2006). Ciò che rileva, infine, sarebbe la “concreta situazione psicologica della parte nel momento dell'atto pagina 6 di 16 impugnato” (Cass. civ., sez. I, 14 gennaio 2016 n. 504).
Nel caso di specie, invero, nel periodo di riferimento, una volta preso atto dell'impossibilità di dare attuazione a due dei tre pilastri previsti dal Piano e della sua situazione di tensione finanziaria, l'attrice, avrebbe prontamente posto in essere azioni correttive;
segnatamente, avrebbe elaborato nuove Pt_2 valutazioni dell'attività d'impresa ed operato la revisione del merchandising plan e del design dei prodotti, attivato un processo di revisione della struttura dei costi fissi e della tipologia, struttura e numero dei punti vendita, potenziando i canali di distribuzione digitale e le partnership distributive internazionali, avviato lo studio di un progetto di riorganizzazione aziendale caratterizzato da forte discontinuità, che avrebbe permesso alla Società di continuare ad operare in continuità sulla base di un nuovo e più ristretto perimetro operativo, individuato operazioni di rafforzamento patrimoniale e finanziario, avviato la predisposizione del Nuovo Piano.
Il Commissario Giudiziale avrebbe confermato la ragionevolezza delle valutazioni svolte da
[...]
nei mesi di Novembre e Dicembre 2018, avendo riconosciuto, nella sua relazione ex art. 28 CP_1
d.lgs. 270/1999, che il progetto di rilancio alla base del Nuovo Piano includesse “azioni in discontinuità sostanziale con il passato e potenzialmente in grado di superare le cause della crisi d'impresa, concorrendo al prospettico recupero dell'equilibrio economico”.
Con riguardo all'allegato aumento dei debiti commerciali, di cui alle informative ex art. 114
TUF, che sarebbero passati da Euro 1,1 milioni, del 30 giugno 2018, ad Euro 3,9 milioni, del 31 ottobre
2018, la convenuta riteneva che, scorrendo il contenuto dei medesimi comunicati stampa, si noterebbe come in questi documenti si precisasse che parte dei suddetti debiti fosse stata comunque di volta in volta pagata;
circostanza, questa, che sarebbe stata incompatibile con l'esistenza di uno stato di insolvenza. Notava, comunque, che “dati, quali l'indebitamento complessivo ed il risultato d'esercizio,
(…) di per sé soli considerati non hanno alcuna rilevanza” (Trib. Milano, 15 gennaio 2008).
Quanto alla circostanza, ancora, che si sarebbe potuta trovare in una situazione di cui all'art. Pt_2
2446 Cod. Civ., nel medesimo comunicato stampa relativo a tale fatto si sarebbe rappresentato che “il
Consiglio ha deliberato di fissare la data dell'assemblea degli azionisti per il giorno 14 dicembre 2018 alle ore 11.00, presso la sede sociale, per assumere le inerenti deliberazioni”. Al riguardo, inoltre, veniva richiamato quanto espresso dalla Suprema Corte nella sentenza n. 12736/1998: la riduzione del capitale sociale non sarebbe configurabile come sintomo inequivocabile di una condizione patologica irreversibile quale la situazione di insolvenza delineata nell'art. 5 della legge fallimentare (Cass. civ., sez. I, 21 dicembre 1998 n. 12736).
La convenuta rassegnava, quindi, conclusioni corrispondenti a quelle riportate nelle premesse. pagina 7 di 16 ***
In seguito alla prima udienza ed all'assegnazione dei termini ex art. 183, VI co., c.p.c., la causa veniva rinviata direttamente all'udienza di p.c., sostituita con note scritte ex art. 127ter cpc, e trattenuta in decisione con ordinanza pubblicata il 31.10.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
***
Decorsi detti termini, si rileva, in via preliminare di merito, il consolidato principio giurisprudenziale, confermato, anche di recente, dalla Corte di Cassazione, per cui ove non vi sia stata ammissione alla procedura minore, il credito del professionista incaricato dal debitore per l'accesso alla procedura non può essere considerato prededucibile nel fallimento: “In tema di concordato preventivo, il credito del professionista incaricato dal debitore per l'accesso alla procedura non può essere considerato prededucibile nel successivo e consecutivo fallimento, ove non vi sia stata l'ammissione alla procedura minore, atteso che tale circostanza elide quel nesso di funzionalità concreta tra le prestazioni professionali svolte e gli obiettivi della procedura alternativa al fallimento che costituisce il presupposto per il riconoscimento della prededucibilità” (Cassazione civile sez. I, 01/07/2024,
n.17962, fattispecie proprio in tema di rinuncia alla domanda di concordato seguita dalla dichiarazione di fallimento).
Nel caso di specie, dunque, l'interesse ad agire dell'attrice sussiste, evidentemente, in quanto il pagamento oggetto di revocatoria, riferito ad un credito maturato dalla convenuta per prestazioni di consulenza finalizzate all'elaborazione del piano di risanamento aziendale, funzionale all'ammissione della domanda di concordato preventivo allora depositata (e poi rinunciata), non può essere considerato prededucibile, ex art. 111, co. 2, L. Fall., non presentando alcun nesso funzionale alla tutela degli interessi della massa creditoria nel successivo procedimento concorsuale di amministrazione straordinaria, bensì, al contrario, essendo stato finalizzato alla valutazione delle possibilità di rilancio dell'attività imprenditoriale, proprio al fine di evitare l'amministrazione straordinaria.
Attività di rilancio che, chiaramente, si è rivelata insostenibile, anche alla luce dell'intervenuta rinuncia alla domanda di concordato. Invero, “in materia di fallimento, il credito del professionista che in sede stragiudiziale abbia assistito la società debitrice prima della sentenza dichiarativa, gode della prededuzione cosiddetta funzionale prevista dall'articolo 111, comma 2, della legge fallimentare esclusivamente nel caso in cui le relative prestazioni siano teleologicamente coerenti con
l'interesse della massa dei creditori alla pronta instaurazione del regime concorsuale appropriato alla reale consistenza dell'impresa e alle effettive possibilità di gestione dell'insolvenza e siano, come tali, in forza di un giudizio ex ante (e cioè a prescindere dal risultato effettivamente conseguito), pagina 8 di 16 direttamente funzionali alla presentazione della relativa istanza e alla predisposizione della documentazione a tal fine necessaria ovvero alla conservazione dell'integrità del valore del patrimonio aziendale o della relativa impresa, sempre che la procedura concorsuale invocata sia stata poi effettivamente aperta” (Cassazione civile sez. I, 08/07/2024, n.18533, conforme a Cass. SU n. 42093 del 2021, che, nella specie, ha osservato come le prestazioni professionali stragiudiziali che l'opponente aveva svolto, essendosi dichiaratamente tradotte in attività di consulenza e assistenza tributaria per conto della società poi fallita, pur se, in ipotesi, proficuamente svolte, e cioè tali da soddisfare in tutto o in parte l'interesse della stessa alla riduzione o alla rimozione del debito fiscale, non risultassero, al contrario, funzionalmente e specificatamente volte ad assicurare la conservazione dell'integrità del patrimonio della società committente, al precipuo fine della sua più rapida e satisfattiva liquidazione da parte degli organi del concordato preventivo liquidatorio dalla stessa proposto, né, del resto, la società committente risultasse essere stata ammessa a tale procedura concorsuale).
Con riguardo a detta interpretazione, fornita dalle SSUU nel 2021, dell'art. 111, co. 2, L. Fall., peraltro, si osserva, a confutazione tombale della tesi della convenuta secondo cui il tale “nuova interpretazione” non le sarebbe opponibile, che l'interpretazione della legge non è soggetta al principio di irretroattività (cfr. art. 11 delle Preleggi), in quanto non integrante modifica legislativa, bensì
l'effetto della medesima disposizione di legge.
Trattasi, peraltro, della mera conferma di un orientamento ermeneutico già consolidatosi prima dell'emanazione della sentenza a SSUU n. 42093 del 2021, come richiamato proprio in detta pronuncia, sia con riferimento all'interpretazione del disposto di cui all'art. 111, L. Fall., vigente ante riforma 2006, “nel presupposto che la prosecuzione dell'attività d'impresa non costituisse una delle finalità del concordato (anzi estranea ed eventuale: Cass. 11216/1995, 6352/1997), per esso la prededuzione era invece concessa con assoluta parsimonia, secondo il principio per cui i crediti relativi alla gestione e all'esercizio dell'impresa in tale regime "non sono prededucibili nella ripartizione dell'attivo relativa al successivo fallimento, stante il carattere solutorio che assume tale procedura, per la quale non è prevista una gestione provvisoria nell'interesse della massa dei creditori", salvo che per le spese dell'ufficio preposto, perché "sia il commissario giudiziale sia il liquidatore, nel caso di cui alla L. Fall., art. 182, agiscono proprio nell'interesse della massa (Cass.
5753/1983, 3325/1988, 8013/1992)”, sia con riguardo alla disposizione vigente post riforma: “detta relazione [di funzionalità del credito prededucibile rispetto alla procedura concorsuale, n.d.r], pur superando un primo approccio utilitaristico in concreto e dunque della prospettiva di una verifica ex post del citato vantaggio (Cass. 8534/2013), ha assunto - nella varietà delle formule definitorie - un
pagina 9 di 16 sostanziale assestamento entro una qualità strumentale riconoscibile ex ante e per quanto con oscillazioni sulla rappresentazione più o meno presunta e dunque automatica nel nesso con il prosieguo concorsuale, specie se ad esito infausto;
la funzionalità può dirsi sussistente allora quando
l'attività originante il credito sia ragionevolmente assunta, nella prospettazione delle circostanze ad essa coeve, proprio per assecondare, con l'instaurazione o lo svolgimento della specifica procedura concorsuale cui è volta, le utilità (patrimoniali, aziendali, negoziali) su cui può contare tipologicamente, cioè secondo le regole del modello implicato, l'intera massa dei creditori, destinati a prendere posizione sulla proposta del debitore;
ciò ne permette l'assimilazione ad una nozione di costo esterno sostenibile al pari di quelli prodotti dalle attività interne degli organi concorsuali, se e quando potranno operare (quesito iii)”.
Come osservato anche da altro giudice di merito, peraltro, “Alla luce della consolidata giurisprudenza in tema di prededucibilità, ex art. 111, comma 2, L. Fall., del credito sorto “in funzione” di una procedura concorsuale, l'ambito applicativo dell'esenzione di cui all'art. 67, comma 3, lett. g), l. fall ., non può essere esteso fino a ricomprendervi anche i crediti derivanti da attività finalizzate alla presentazione di una domanda di concordato dichiarata inammissibile, non essendo ravvisabile, in tal caso, alcuna funzionalità dell'attività prestata rispetto alle finalità della procedura, in quanto tale attività non solo non contribuisce con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante, alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa, ma determina anzi il procrastinarsi dello stato d'insolvenza” (Corte d'Appello, Milano , sez. IV , 27/05/2022 , n. 1282).
Anche la consulenza prestata nel caso di specie, quindi, non può, per definizione, essere qualificata come funzionale alla successiva procedura concorsuale, in quanto, proprio sulla base dell'oggetto del contratto di incarico per cui è stata prestata (“supporto (…) finalizzato allo sviluppo di un nuovo Piano
Industriale e alla identificazione e all'accompagnamento in una nuova operazione di ristrutturazione finanziaria che potrebbe ragionevolmente contemplare il ricorso ad una procedura concorsuale ex art.
160 e ss”), essa era finalizzata all'elaborazione di un piano di risanamento e rilancio dell'attività di impresa, al fine del superamento della situazione di crisi, determinando, così, un nuovo accesso al credito ed un possibile rinvio del manifestarsi dell'insolvenza, anziché una conservazione o un incremento dei valori aziendali esistenti.
Da ciò deriva, oltre all'ammissibilità dell'azione, anche l'inapplicabilità dell'esenzione invocata da parte convenuta ex art. 67, co. 3, lett. g), L. fall.: “L'esenzione da revocatoria non può operare a prescindere dall'apertura del concordato, poiché il concetto di strumentalità (quale prius della prestazione da cui sorge il credito) e' predicabile a fronte di una fattispecie pienamente compiuta e
pagina 10 di 16 dunque proprio per il caso di concordato ammesso, cui cioè il debitore abbia acceduto, pena la riduzione a mera intenzionalità della commentata attitudine causale” (Cassazione civile , sez. VI ,
28/04/2022, n. 13367). Infatti, l'ambito di applicazione del principio di esenzione da revocatoria di cui all' art. 67, comma 3, lettera g) L. riferito ai pagamenti di attività strumentale all'accesso a Pt_3 procedure concorsuali o di concordato preventivo, eseguiti “alla scadenza”, cioè solo a pagamenti connotati da regolarità nell'adempimento, deve ritenersi esteso solo qualora il segua Parte_4
all'apertura della procedura di Concordato preventivo.
Solo in questo caso, invero, il pagamento del compenso professionale per attività strumentale all'apertura del procedimento di Concordato rientra nell'esenzione da revocatoria, anche se effettuato dopo la scadenza, ai sensi del combinato disposto degli art. 111, comma 2, L. Fall., e art. 67 comma 3, lettere a) ed f), nonché dell'art. 67 comma 1, n. 2, L. Fall. (cfr. Cassazione civile, sez. VI , 28/04/2022 ,
n. 13367).
Per la medesima ragione, rappresentata dal difetto di ammissione al concordato e, dunque, dall'assenza del requisito di strumentalità della prestazione pagata rispetto alla procedura concorsuale subentrata all'istanza di concordato, si deve escludere l'applicabilità anche delle ulteriori esenzioni invocate dalla convenuta, ex art. 67, co. 3, lettere a) ed f), L. Fall..
Precipuamente, con riguardo alla lettera f), si richiama, in aggiunta il principio espresso dalla Corte di
Cassazione civile, sez. I, con pronuncia n. 8900/2024: “In tema di revocatoria fallimentare,
l'esenzione prevista dall'art. 67, comma 3, lett. f), l. fall. non si applica al compenso dell'avvocato, poiché il rapporto intercorrente con il cliente non può essere qualificato come rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuata e coordinata, dovendo, invece, essere ascritto, in ragione del suo carattere intellettuale, all'area del lavoro professionale autonomo”.
Detto principio è stato, ancor prima, chiarito, nella sua ratio, dalla Giurisprudenza di merito, tra cui si cita la Corte d'Appello di Brescia, sez. I, sentenza n. 1376/2023: “L' art. 67 comma 3 lett. f della l. fall.
prevede che debbano essere sottratti alla revocatoria fallimentare i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti o da altri collaboratori del fallito: tale esenzione risponde all'esigenza di tutelare la forza lavoro (anche intellettuale) e riguarda, oltre all'ipotesi di prestazioni di lavoro dipendenti, anche il corrispettivo di prestazioni lavorative autonome, rese con carattere di continuità e coordinazione. Pertanto ai fini dell'operatività del beneficio dell'esenzione, il collaboratore non si può limitare ad affermare di avere svolto attività in favore della società poi fallita, ma deve fornire la prova che il pagamento riguarda il corrispettivo proprio di tali prestazioni”. pagina 11 di 16 Appare chiaro, dunque, che simile esenzione non possa essere estesa nemmeno al caso di specie, in cui i pagamenti sono stati percepiti non da un prestatore d'opera autonomo, bensì da una società di capitali, esperta nel settore delle consulenze nella ristrutturazione di imprese, che ha svolto attività di sostegno all'elaborazione di un piano di rilancio aziendale, integrante un servizio complesso, di raccolta, studio ed elaborazione dati, prestato, a propria volta, tramite organizzazione di mezzi di impresa ed assunzione del relativo rischio.
Con specifico riguardo all'esenzione di cui alla lettera a), del co. 3, art. 67, L. Fall., infine, si richiama il dictum della Corte di Cassazione civile, sez. VI , 28/09/2021, n. 26244:
“Sono soggetti a revocatoria fallimentare, se ricorrono i presupposti dell' art. 67, comma 2, L.F. , i pagamenti dei compensi che il liquidatore di una società ha eseguito a suo favore, non ricorrendo in tal caso né l'eccezione di cui all'art. 67, comma 3, lett. a), L.F., che si riferisce ai pagamenti delle forniture di beni e servizi che hanno consentito all'imprenditore, poi fallito, di esercitare l'attività oggetto della sua impresa;
né l'eccezione di cui all'art. 67, comma 3, lett. f) L.F., che si riferisce ai pagamenti eseguiti a favore dei soggetti costituenti la forza lavoro dell'impresa, non a quelli che il liquidatore si autoattribuisce preferendo se stesso agli altri creditori della società, in violazione della par condicio creditorum”. Con detta pronuncia, in particolare, si è chiarito che: “l'esenzione di cui all'art. 67 L. Fall., comma 3, lett. a), risulta direttamente "intesa a favorire la conservazione dell'impresa nell'ottica dell'uscita dalla crisi" (così come, del resto, correttamente ritenuto pure dalla
Corte siciliana) e che, di conseguenza, la stessa fa riferimento ai pagamenti delle "forniture", quali negozi immediatamente espressivi dell'esercizio dell'attività di impresa e sempre che siano stati effettuati secondo i termini d'uso (cfr., in particolare, la pronuncia di Cass., 7 dicembre 2016, n.
25162). Ora, questa constatazione risulta in sé stessa idonea ad escludere dall'ambito coperto dall'esenzione in discorso il pagamento del compenso al liquidatore.
15. - Il contratto stipulato con il liquidatore e il conseguente pagamento di certo non rientrano, in effetti, nel novero "delle forniture" che sul piano oggettivo innervano - meglio, hanno innervato (visto che si tratta, appunto, di liquidazione) - la produzione di beni e/o servizi, e quindi l'esercizio della attività, della relativa impresa.
Gli stessi si inseriscono propriamente, per contro, nella struttura organizzativa che conforma la società, o ente, di cui all'impresa; e con la funzione specifica, in questo contesto, di andare a
"monetizzare" il valore dei cespiti aziendali che vi appartengono (su quest'ultimo punto v., anche con rifermento alla disciplina di cui all'art. 2487 c.c., comma 1, lett. c., la pronuncia di Cass., 20 gennaio
2021, n. 980)”. pagina 12 di 16 Risulta lampante, dunque, che anche l'attività di consulenza posta a fondamento dei pagamenti in esame non sia qualificabile come fornitura, ai sensi della norma citata, non essendo direttamente strumentale alla produzione di beni e/o servizi connotante l'attività di impresa dell'attrice (produzione e commercializzazione di abbigliamento), con conseguente esclusione dall'ambito applicativo dell'esenzione citata.
Infine, con riguardo alla sussistenza dei requisiti dell'azione revocatoria fallimentare, si rileva che la sussistenza di consecuzione tra le procedure risulta dimostrata non solo dalle strettissime tempistiche intercorrenti tra il primo tentativo di ottenere, dal Tribunale di Treviso, l'ammissione al concordato preventivo con riserva, ai sensi dell'art. 161, co. 6, L. Fall., con domanda pubblicata nel
R.I. il 14.12.2018, e la conseguente domanda di dichiarazione di insolvenza, presentata innanzi a questo Tribunale lo stesso giorno in cui la prima istanza è stata rinunciata (e, di seguito, dichiarata inammissibile), ma anche dal fatto che la rinuncia sia avvenuta, come pacifico, proprio in ragione dell'impossibilità di rispettare il termine fissato per la presentazione della proposta, finalizzata alla risoluzione della medesima situazione di crisi che, dunque, ha determinato la contestuale richiesta di accesso alla procedura concorsuale (cfr. in ogni caso Cass. 24056/2021).
Circa l'elemento soggettivo, inoltre, si osserva come la convenuta sia una società commerciale che si professa essere esperta proprio nella consulenza alle imprese, al fine del superamento di situazioni di crisi, dovendo essere dotata, dunque, della diligenza professionale media di un pari operatore del mercato, anche a livello informativo, circa le qualità delle controparti negoziali con cui si trova a concludere affari.
Nella valutazione presuntiva degli indizi rilevanti, la dimostrazione della suddetta conoscenza effettiva viene ricercata, invero, facendo applicazione di un canone di conoscibilità dello stato di insolvenza, da parte di un soggetto di ordinaria prudenza e avvedutezza, parametrate in relazione alle concrete qualità personali e professionali di colui che ha ricevuto il pagamento oggetto di revocatoria, nonché alle condizioni in cui si è trovato concretamente ad operare (cfr., Cass. 23650 del 2021 e Cass. Sez. n. 3081 del 08/02/2018; cfr. nel medesimo senso Cass. n. 3854 del 08/02/2019, Cass. n. 1101 del 2014; Cass. n.
26935 del 2006; Cass. n. 11060 del 1998).
La convenuta, pertanto, secondo i suoi obblighi di buona fede, correttezza e diligenza, quale operatore professionale estremamente qualificato, non poteva effettivamente essere ignara dello stato di insolvenza dell'attrice, alla luce della sussistenza, pacifica, dei seguenti indizi, plurimi e concordanti:
- della sussistenza, al 30 aprile 2018, di passività tributarie non regolate, a scadenza, per 0,3 milioni di euro, relative a ritenute IRPEF dei mesi di settembre e ottobre 2016, che venivano regolate solamente pagina 13 di 16 nel giugno 2018, mediante compensazione con il credito Iva (cfr. Informativa mensile ex art. 114 TUF pubblicata il 31 maggio 2018);
- della pubblicazione, in data 31.05.2018 e 31.07.2018, da parte dell'attrice, delle informative mensili, ex art. 114 TUF, contenenti l'indicazione del suo indebitamento finanziario netto, in seguito all'esecuzione di un Accordo di Ristrutturazione, da cui risultava un peggioramento di detto indice, per ben 3,5 milioni di euro, in soli due mesi (dal 30.04.2018 al 30.06.2018);
- della dichiarata situazione di generale incertezza, di contrazione delle vendite e di rischio della riduzione del capitale sotto il minimo legale, evidenziata nell'informativa del 29.10.2018 (cfr. doc.22 attoreo) solo dodici giorni prima del conferimento dell'incarico di consulenza proprio alla stessa convenuta (8.11.2018 cfr. doc. 1 della convenuta) ed un mese prima del primo dei due pagamenti oggetto di causa;
- del comunicato del 26 Settembre 2018, contenente l'informativa mensile al 31 Agosto 2018, da cui emergeva come verosimile l'ipotesi che si potesse verificare il mancato rispetto del covenant finanziario di Gruppo relativo all'EBITDA per l'esercizio 2018, previsto dall'Accordo di
Ristrutturazione in vigore con il ceto bancario e si dichiarava che il Consiglio di Amministrazione, inoltre, avesse riscontrato che, anche sulla base della situazione patrimoniale al 30 giugno 2018 di i dati economico patrimoniali aggiornati a data successiva al 30 giugno 2018 avrebbero potuto Pt_2 far emergere una perdita tale da far rientrare la Società nella fattispecie di cui all'art. 2446 del codice civile (cfr. doc. 20 attoreo).
Da simili elementi, dunque, un operatore esperto del settore di consulenza alle imprese in stato di crisi, secondo l'ordinaria diligenza, avrebbe necessariamente dovuto desumere non solo l'esistenza di uno stato di crisi temporaneo, bensì di insolvenza dell'odierna attrice, intesa, questa, come l'impossibilità strutturale e permanente di adempiere, regolarmente e con mezzi ordinari, alle proprie obbligazioni, circostanza evincibile inequivocabilmente proprio dal paventato rischio di riduzione del capitale societario per perdite e dal persistente andamento negativo delle vendite, nonostante la portata massiccia degli interventi di ristrutturazione (tramite ripensamento della rete di vendita, chiusura di negozi ed acceso al credito) prospettati dalla convenuta stessa, al fine dell'elaborazione del piano di risanamento.
Si evidenzia, invero, che “Lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività” (Cassazione pagina 14 di 16 civile sez. I, 05/09/2022, n.26131).
In particolare, non è possibile ignorare il dato pacifico riguardante lo squilibrio patrimoniale dell'attrice, ormai conclamato, al tempo dei pagamenti in questione: “Lo stato
d'insolvenza dell'imprenditore commerciale - l'accertamento dalla cui sussistenza è incensurabile in cassazione, quando sia sorretto da motivazione adeguata, immune da vizi logici e ispirata ad esatti criteri giuridici - quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività. E anche il dato di un assai marcato sbilanciamento tra l'attivo e il passivo patrimoniale accertati, pur se non fornisce, di per sè solo, la prova dell'insolvenza - potendo comunque essere superato dalla prospettiva di un favorevole andamento futuro degli affari, o da eventuali ricapitalizzazioni dell'impresa - nondimeno deve essere attentamente valutato, non potendosene per converso radicalmente prescindere, perché l'eventuale eccedenza del passivo sull'attivo patrimoniale costituisce, pur sempre, nella maggior parte dei casi, uno dei tipici "fatti esteriori" che, a norma dell'art. 5 l. fall., si mostrano rivelatori dell'impotenza dell'imprenditore a soddisfare le proprie obbligazioni” (Cassazione civile sez. I, 01/12/2005, n.26217).
La domanda attorea, pertanto, risulta fondata. Essendo la revocatoria un'azione costitutiva,
l'obbligazione accessoria relativa agli interessi sul capitale da restituire decorre dalla domanda giudiziale e non, ex art.1224 c.c., dalla messa in mora dell'accipiens soccombente (cfr. Cass.
26244/2021 e Cass. n. 12850/2018).
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore di riferimento (sino ad euro 260.000,00), salvo che per la fase istruttoria, cui si applicano i minimi, in ragione del suo tenore puramente documentale e della sua semplicità.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni ulteriore istanza, così decide:
1) dichiara inefficaci e revoca, ai sensi degli art. 67, comma 2, L. Fall., con conseguente inopponibilità alla massa dei creditori, i pagamenti effettuati dall'attrice in favore di
[...]
, rispettivamente in data 27/11/2018, per euro 53.680,00, ed in data CP_1
11/12/2018, per euro 53.680,00, per un totale di euro 107.360,00,
(centosettemilatrecentosessanta/00), e, per l'effetto, condanna la convenuta CP_1
pagina 15 di 16 , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in CP_1 favore dell'attrice della somma di 107.360,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 11.268,00 per compensi, in euro 786,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.p.A..
Venezia, 29 maggio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Carla Quota
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Carla Quota ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5123/2022 promossa da:
N AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. QUOJANI FABIO
ATTRICE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. SALERNO FRANCESCO e dell'avv. MARRARA ALESSANDRO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Per l'attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per i motivi di cui in narrativa, dichiarare inefficaci e revocare, ai sensi degli art. 67, comma 2 l. fall. e delle disposizioni normative indicate in narrativa, o comunque dichiarare inefficaci ed inopponibili alla massa dei creditori, i pagamenti effettuati dall'attrice in favore di , come Controparte_1
meglio specificati al paragrafo 11 della narrativa del presente atto, per un totale di euro 107.360,00,
(centosettemilatrecentosessanta/00) o per il maggiore o minore importo che risulterà accertato in corso di causa e, per l'effetto, condannare la convenuta , in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore dell'attrice della somma di 107.360,00 o
pagina 1 di 16 della maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre ad interessi come per legge fino all'effettivo pagamento e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, e spese generali”.
Per la convenuta:
“In via preliminare e/o pregiudiziale:
- accertare e dichiarare che il difetta di interesse ad agire e, per l'effetto, Controparte_2
dichiarare inammissibili e/o improcedibili e/o comunque rigettare le domande svolte da
[...]
nei confronti di Parte_2 Controparte_1
In via principale e nel merito:
- rigettare, per tutti i motivi dedotti in atti e/o per quanto meglio ritenuto ed in ogni caso perché infondate in fatto ed in diritto, le domande svolte da Parte_2
nei confronti di Controparte_1
- con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Fatto e motivi della decisione
Con l'atto di citazione, dichiarava che, versando Parte_2
in una situazione di grave crisi finanziaria, in data 14 dicembre 2018 avrebbe provveduto al deposito, innanzi al Tribunale di Treviso, di una domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva, ai sensi dell'art. 161, co. 6, l.fall., e che, in pari data, la predetta domanda sarebbe stata pubblicata al Registro Imprese di Treviso.
Constatata l'impossibilità di rispettare il termine assegnato dal Tribunale di Treviso ex art. 161, co. 6, l. fall., in data 12 giugno 2019, l'attrice avrebbe depositato istanza di rinuncia al detto termine, con conseguente dichiarazione di inammissibilità della domanda da parte del Tribunale.
In pari data, l'attrice avrebbe chiesto, ex art. 3 d.lgs. 270/1999, al Tribunale di Venezia, la propria dichiarazione di insolvenza, rappresentando la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 d.lgs.
270/1999. Con sentenza n. 85, pubblicata l'8 luglio 2019, il Tribunale di Venezia avrebbe dichiarato lo stato di insolvenza di e, con successivo decreto motivato, emesso in data 12 settembre Parte_2
2019, ai sensi e per gli effetti degli articoli 30 e ss. del D. lgs. sopra citato, avrebbe dichiarato aperta la procedura di amministrazione straordinaria di Parte_2
Nel periodo sospetto antecedente la data di presentazione della domanda di concordato c.d. prenotativo (14 dicembre 2018), sarebbe emerso che avesse effettuato in favore di Pt_2 [...]
, dei pagamenti, per un importo complessivo pari ad euro 107.360,00, come di CP_1
seguito individuati: pagina 2 di 16 27/11/2018 Trasferimento banca 53.680,00;
11/12/2018 Trasferimento banca 53.680,00;
entrambi a fronte della fattura di n. 5351 del 2018 e dell'avviso di Controparte_1
pagamento del 6.12.2018.
In considerazione dell'avvicendarsi delle procedure innanzi richiamate, secondo l'attrice, dovrebbe convenirsi che, fra la domanda di concordato c.d. prenotativo del 14 dicembre 2018 e la data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria (8 luglio 2020), sia configurabile una sostanziale consecuzione, tale per cui, come espressamente previsto nell'art. 69-bis, comma 2, l. fall., il dies a quo da cui far decorrere a ritroso il periodo sospetto per l'applicazione della revocatoria fallimentare dovrebbe retrodatarsi al momento del deposito, per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, della domanda di concordato preventivo, a nulla rilevando che fra le diverse procedure sia intercorsa soluzione di continuità.
Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, l'attrice precisava, tra l'altro, che, a partire dal 30 giugno 2018, avrebbe iniziato ad accumulare debiti commerciali scaduti, pari, a tale data, ad Pt_2
Euro/Mil. 1,1 (come da Informativa mensile ex art. 114 TUF pubblicata il 31 luglio 2018). Con comunicato del 13 luglio 2018, dunque, l'attrice avrebbe dato atto delle dimissioni rassegnate dall'AD
manifestando un possibile segno di discontinuità in relazione al processo di Controparte_3
ristrutturazione iniziato, alla luce del fatto il Piano sottostante fosse stato predisposto proprio dallo stesso CP_3
Come riportato nelle successive informative mensili ex art. 114 TUF, al 31 agosto 2018, i debiti commerciali scaduti sarebbero incrementati ulteriormente, fino ad Euro/Mil. 3,3; al 30 settembre 2018, dunque, i debiti commerciali scaduti avrebbero raggiunto la somma di Euro/Mil. 3,6 e, al 31 ottobre
2018, sarebbero incrementati ancora, fino ad Euro/Mil. 3,9. In aggiunta, a partire dall'informativa del
29 ottobre 2018, avrebbe dato atto di aver deliberato l'avvio di un nuovo progetto di Pt_2
riorganizzazione aziendale, considerato il continuo rallentamento delle vendite e il mancato rispetto dei covenant;
nel comunicato del 6 dicembre 2018, inoltre, avrebbe dichiarato che il progetto di riorganizzazione stesse proseguendo.
L'attrice concludeva, quindi, come riportato nelle premesse.
Con la comparsa di costituzione, la convenuta sosteneva che l'odierna attrice le si sarebbe rivolta, quale advisor, e, con lettera di incarico, datata 8 novembre 2018, le avrebbe chiesto un
“supporto (…) finalizzato allo sviluppo di un nuovo Piano Industriale e alla identificazione e
pagina 3 di 16 all'accompagnamento in una nuova operazione di ristrutturazione finanziaria che potrebbe ragionevolmente contemplare il ricorso ad una procedura concorsuale ex art. 160 e ss.”. Con detto incarico, dunque, avrebbe domandato a di svolgere diverse attività, “da Pt_2 CP_1 considerarsi funzionali alla predisposizione della proposta concordataria”.
Gli elementi acquisiti da nello svolgimento del suo incarico, nei mesi di Novembre e CP_1
Dicembre 2018, avrebbero deposto tutti, in modo convergente, nel senso che si trovasse, non Pt_2
già in uno stato di insolvenza conclamato ed irreversibile, ma in uno stato di crisi temporanea e transitoria.
La fattura posta a fondamento dei pagamenti in questione, sarebbe stata emessa a titolo di corrispettivo, per prestazioni eseguite in forza di detto incarico, il quale, appunto, avrebbe avuto ad oggetto attività
“da considerarsi funzionali alla predisposizione della proposta concordataria”.
Ne deriverebbe che, ove non avesse ricevuto i pagamenti dei corrispettivi nei mesi di Novembre e
Dicembre 2018, avrebbe comunque potuto, all'indomani dell'apertura della procedura CP_1
di amministrazione straordinaria, pretendere che a questi suoi crediti venisse riconosciuta la prededuzione funzionale, ex art. 111, co. 2, L. Fall., in forza delle disposizioni ratione temporis vigenti, secondo cui i crediti sorti a seguito delle prestazioni rese in favore dell'imprenditore per la redazione della domanda di concordato preventivo e per la relativa assistenza rientravano, a pieno titolo, fra quelli da soddisfarsi in prededuzione.
La Giurisprudenza, sul punto, avrebbe confermato che il credito “sorto a seguito delle prestazioni finalizzate alla redazione del concordato preventivo e per la relativa assistenza, va soddisfatto in via di prededuzione, ai sensi della L. Fall., art. 111, comma 2, che ha portata generale, non prevede alcuna restrizione e risponde all'esigenza di favorire il ricorso alle procedure concorsuali diverse dal fallimento” (Cass. civ., sez. I, 15 aprile 2016); inoltre, il credito di chi “abbia svolto attività di assistenza, consulenza ed eventualmente redazione della proposta di concordato preventivo rientra de plano tra crediti sorti in funzione della procedura concorsuale, e, come tale, va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento ai sensi dell'art. 111, comma 2, legge fall.” (Cass. civ., sez. I,
21 aprile 2016 n. 8091).
Dunque, per l'ipotesi in cui l'azione dovesse risultare fondata, da un lato, dovrebbe CP_1 restituire quanto prima d'ora incassato, ma, dall'altro, maturerebbe verso l'Amministrazione
un credito di pari importo, per corrispettivi, che dovrebbe essere collocato in Parte_2
prededuzione. I crediti della convenuta verrebbero, quindi, pagati in via preferenziale rispetto agli altri creditori concorsuali, sicché, di fatto, la Procedura sarebbe chiamata a riversare a CP_1 pagina 4 di 16 quanto dalla stessa poco prima restituitole.
Sarebbe evidente, pertanto, che i versamenti contestati dall'Amministrazione Straordinaria non possano aver leso, neppure in ipotesi, alcuna par condicio creditorum, non essendovi, di conseguenza, alcuna necessità di dare corso ad azioni riparatorie, poiché a Novembre e Dicembre 2018 sarebbe stato estinto un credito che, nell'odierna procedura concorsuale, avrebbe comunque ottenuto analogo trattamento,
Citava, a conferma, una pronuncia del Tribunale di Frosinone, del 12 giugno 2016:
“in tema di revocatoria fallimentare di pagamenti, occorre in primis verificare l'ammissibilità dell'azione proposta dal fallimento alla stregua dell'interesse ad agire del curatore, da commisurarsi al pregiudizio astrattamente configurabile per la massa, in dipendenza dell'effettuato atto solutorio;
la circostanza che il credito soddisfatto sia privilegiato rileva sotto il profilo dell'interesse alla relativa azione, che può essere riconosciuto solo se e nei limiti in cui il curatore dimostri che il creditore, senza quel pagamento, non avrebbe trovato capienza, in tutto o in parte, in ragione dell'insufficienza dell'attivo, ovvero in ragione della concorrenza di crediti privilegiati poziori”.
Sotto altro profilo, la convenuta sosteneva che, avendo invocato la consecuzione delle procedure concorsuali, fosse preciso onere dell' dimostrare che queste Parte_2
procedure si connotassero effettivamente per il medesimo presupposto, ma tale incombente non sarebbe stato adempiuto, poiché l'attrice non avrebbe dato prova del fatto che lo stato di insolvenza dichiarato dal Tribunale di Venezia con la sentenza n. 85 dell'8 luglio 2019 fosse esistente già nel dicembre 2018, in occasione del deposito della domanda di concordato preventivo.
Anzi, il fatto che, constatata l'impossibilità di rispettare il termine assegnato dal Tribunale di Treviso ex art. 161, co. 6, L. fall., in data 12 giugno 2019, l'attrice abbia depositato istanza di rinuncia al detto termine, con conseguente dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato preventivo, dimostrerebbe come la procedura di concordato preventivo non fosse, di fatto, mai stata aperta e precluderebbe in radice la possibilità di invocare la consecutio delle procedure.
D'altro canto, la convenuta eccepiva che fossero applicabili in suo favore:
- l'esenzione prevista dall'art. 67, co. 3, lett. a) l. fall., secondo cui non sarebbero soggetti all'azione revocatoria i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso, sostenendo che i pagamenti oggi contestati fossero avvenuti, appunto, nei “termini d'uso” e che, in quanto tali, andassero esenti da revocatoria, poiché, nell'incarico, le parti avrebbero convenuto che le fatture andassero liquidate a vista e avrebbe pagato le scadenze del 7 Pt_2
novembre 2018 e del 6 dicembre 2018, rispettivamente, in data 27 novembre 2018 ed in data 11
pagina 5 di 16 dicembre 2018, ossia a distanza di soli 20 giorni e 5 giorni, la quale non potrebbe integrare un ritardo “significativo” o “notevole”;
- l'esenzione ex art. 67, co. 3, lett. f), L. fall., per cui andrebbero esenti da revocatoria i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito, in ragione del fatto che l'attività di consulenza svolta in esecuzione dell'incarico potesse essere ricompresa in una collaborazione, anche non subordinata, del fallito;
- l'esenzione ex art. 67, co. 3, lett. g), L. fall., in forza della quale non sarebbero soggetti all'azione revocatoria i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo, dato che le attività convenute nell'incarico sarebbero state espressamente qualificate come “funzionali alla predisposizione della proposta concordataria”.
In aggiunta, secondo la convenuta, non sarebbe stato possibile ravvisare la cd. scientia decoctionis essendo impossibile affermare, con ragionevole certezza, che, in data 27 novembre 2018 ed in data 11 dicembre 2018, essa avesse consapevolezza dello stato di insolvenza in cui versava Sosteneva Pt_2
che la Giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, avrebbe da tempo chiarito che, “per il dato testuale disposto dell'art. 67, secondo comma, della legge fallimentare, il curatore deve provare “che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore”. E lo stato d'insolvenza deve consistere in una situazione di oggettiva impotenza a far fronte alle proprie obbligazioni, funzionale e non transitoria”; precisando, altresì, che “non può essere condivisa l'affermazione secondo cui ai fini della revocatoria sarebbe sufficiente “la conoscenza dello stato d'insolvenza anche se temporaneo e superabile”. Essa è in contrasto con la nozione di insolvenza quale si desume dall'art. 5, secondo comma, della legge fall. e finisce per confondere la temporanea difficoltà dell'imprenditore (…) con la seria e grave incapacità di adempimento desumibile dal citato art. 5” (Cass. civ., sez. I, 1997 n. 7304).
Il presupposto soggettivo della scientia decoctionis, dunque, richiederebbe “non la mera conoscibilità, in astratto, dello stato di insolvenza del debitore, al momento dell'atto solutorio impugnato, ma la conoscenza effettiva e concreta, assumendo rilievo la reale situazione psicologica della parte al momento del perfezionamento dell'atto poi impugnato” (App. Catania, 30 marzo 2006).
Pur riconoscendo che, per provare la scientia decoctionis, ci si possa avvalere delle presunzioni semplici, la convenuta ribadiva che queste ultime “debbono formare oggetto di una concreta valutazione da parte del giudice di merito da compiersi in applicazione del disposto degli artt. 2727 e
2729 c.c., con attento esame di tutti gli elementi della fattispecie” (App. Catania, 30 marzo 2006). Ciò che rileva, infine, sarebbe la “concreta situazione psicologica della parte nel momento dell'atto pagina 6 di 16 impugnato” (Cass. civ., sez. I, 14 gennaio 2016 n. 504).
Nel caso di specie, invero, nel periodo di riferimento, una volta preso atto dell'impossibilità di dare attuazione a due dei tre pilastri previsti dal Piano e della sua situazione di tensione finanziaria, l'attrice, avrebbe prontamente posto in essere azioni correttive;
segnatamente, avrebbe elaborato nuove Pt_2 valutazioni dell'attività d'impresa ed operato la revisione del merchandising plan e del design dei prodotti, attivato un processo di revisione della struttura dei costi fissi e della tipologia, struttura e numero dei punti vendita, potenziando i canali di distribuzione digitale e le partnership distributive internazionali, avviato lo studio di un progetto di riorganizzazione aziendale caratterizzato da forte discontinuità, che avrebbe permesso alla Società di continuare ad operare in continuità sulla base di un nuovo e più ristretto perimetro operativo, individuato operazioni di rafforzamento patrimoniale e finanziario, avviato la predisposizione del Nuovo Piano.
Il Commissario Giudiziale avrebbe confermato la ragionevolezza delle valutazioni svolte da
[...]
nei mesi di Novembre e Dicembre 2018, avendo riconosciuto, nella sua relazione ex art. 28 CP_1
d.lgs. 270/1999, che il progetto di rilancio alla base del Nuovo Piano includesse “azioni in discontinuità sostanziale con il passato e potenzialmente in grado di superare le cause della crisi d'impresa, concorrendo al prospettico recupero dell'equilibrio economico”.
Con riguardo all'allegato aumento dei debiti commerciali, di cui alle informative ex art. 114
TUF, che sarebbero passati da Euro 1,1 milioni, del 30 giugno 2018, ad Euro 3,9 milioni, del 31 ottobre
2018, la convenuta riteneva che, scorrendo il contenuto dei medesimi comunicati stampa, si noterebbe come in questi documenti si precisasse che parte dei suddetti debiti fosse stata comunque di volta in volta pagata;
circostanza, questa, che sarebbe stata incompatibile con l'esistenza di uno stato di insolvenza. Notava, comunque, che “dati, quali l'indebitamento complessivo ed il risultato d'esercizio,
(…) di per sé soli considerati non hanno alcuna rilevanza” (Trib. Milano, 15 gennaio 2008).
Quanto alla circostanza, ancora, che si sarebbe potuta trovare in una situazione di cui all'art. Pt_2
2446 Cod. Civ., nel medesimo comunicato stampa relativo a tale fatto si sarebbe rappresentato che “il
Consiglio ha deliberato di fissare la data dell'assemblea degli azionisti per il giorno 14 dicembre 2018 alle ore 11.00, presso la sede sociale, per assumere le inerenti deliberazioni”. Al riguardo, inoltre, veniva richiamato quanto espresso dalla Suprema Corte nella sentenza n. 12736/1998: la riduzione del capitale sociale non sarebbe configurabile come sintomo inequivocabile di una condizione patologica irreversibile quale la situazione di insolvenza delineata nell'art. 5 della legge fallimentare (Cass. civ., sez. I, 21 dicembre 1998 n. 12736).
La convenuta rassegnava, quindi, conclusioni corrispondenti a quelle riportate nelle premesse. pagina 7 di 16 ***
In seguito alla prima udienza ed all'assegnazione dei termini ex art. 183, VI co., c.p.c., la causa veniva rinviata direttamente all'udienza di p.c., sostituita con note scritte ex art. 127ter cpc, e trattenuta in decisione con ordinanza pubblicata il 31.10.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
***
Decorsi detti termini, si rileva, in via preliminare di merito, il consolidato principio giurisprudenziale, confermato, anche di recente, dalla Corte di Cassazione, per cui ove non vi sia stata ammissione alla procedura minore, il credito del professionista incaricato dal debitore per l'accesso alla procedura non può essere considerato prededucibile nel fallimento: “In tema di concordato preventivo, il credito del professionista incaricato dal debitore per l'accesso alla procedura non può essere considerato prededucibile nel successivo e consecutivo fallimento, ove non vi sia stata l'ammissione alla procedura minore, atteso che tale circostanza elide quel nesso di funzionalità concreta tra le prestazioni professionali svolte e gli obiettivi della procedura alternativa al fallimento che costituisce il presupposto per il riconoscimento della prededucibilità” (Cassazione civile sez. I, 01/07/2024,
n.17962, fattispecie proprio in tema di rinuncia alla domanda di concordato seguita dalla dichiarazione di fallimento).
Nel caso di specie, dunque, l'interesse ad agire dell'attrice sussiste, evidentemente, in quanto il pagamento oggetto di revocatoria, riferito ad un credito maturato dalla convenuta per prestazioni di consulenza finalizzate all'elaborazione del piano di risanamento aziendale, funzionale all'ammissione della domanda di concordato preventivo allora depositata (e poi rinunciata), non può essere considerato prededucibile, ex art. 111, co. 2, L. Fall., non presentando alcun nesso funzionale alla tutela degli interessi della massa creditoria nel successivo procedimento concorsuale di amministrazione straordinaria, bensì, al contrario, essendo stato finalizzato alla valutazione delle possibilità di rilancio dell'attività imprenditoriale, proprio al fine di evitare l'amministrazione straordinaria.
Attività di rilancio che, chiaramente, si è rivelata insostenibile, anche alla luce dell'intervenuta rinuncia alla domanda di concordato. Invero, “in materia di fallimento, il credito del professionista che in sede stragiudiziale abbia assistito la società debitrice prima della sentenza dichiarativa, gode della prededuzione cosiddetta funzionale prevista dall'articolo 111, comma 2, della legge fallimentare esclusivamente nel caso in cui le relative prestazioni siano teleologicamente coerenti con
l'interesse della massa dei creditori alla pronta instaurazione del regime concorsuale appropriato alla reale consistenza dell'impresa e alle effettive possibilità di gestione dell'insolvenza e siano, come tali, in forza di un giudizio ex ante (e cioè a prescindere dal risultato effettivamente conseguito), pagina 8 di 16 direttamente funzionali alla presentazione della relativa istanza e alla predisposizione della documentazione a tal fine necessaria ovvero alla conservazione dell'integrità del valore del patrimonio aziendale o della relativa impresa, sempre che la procedura concorsuale invocata sia stata poi effettivamente aperta” (Cassazione civile sez. I, 08/07/2024, n.18533, conforme a Cass. SU n. 42093 del 2021, che, nella specie, ha osservato come le prestazioni professionali stragiudiziali che l'opponente aveva svolto, essendosi dichiaratamente tradotte in attività di consulenza e assistenza tributaria per conto della società poi fallita, pur se, in ipotesi, proficuamente svolte, e cioè tali da soddisfare in tutto o in parte l'interesse della stessa alla riduzione o alla rimozione del debito fiscale, non risultassero, al contrario, funzionalmente e specificatamente volte ad assicurare la conservazione dell'integrità del patrimonio della società committente, al precipuo fine della sua più rapida e satisfattiva liquidazione da parte degli organi del concordato preventivo liquidatorio dalla stessa proposto, né, del resto, la società committente risultasse essere stata ammessa a tale procedura concorsuale).
Con riguardo a detta interpretazione, fornita dalle SSUU nel 2021, dell'art. 111, co. 2, L. Fall., peraltro, si osserva, a confutazione tombale della tesi della convenuta secondo cui il tale “nuova interpretazione” non le sarebbe opponibile, che l'interpretazione della legge non è soggetta al principio di irretroattività (cfr. art. 11 delle Preleggi), in quanto non integrante modifica legislativa, bensì
l'effetto della medesima disposizione di legge.
Trattasi, peraltro, della mera conferma di un orientamento ermeneutico già consolidatosi prima dell'emanazione della sentenza a SSUU n. 42093 del 2021, come richiamato proprio in detta pronuncia, sia con riferimento all'interpretazione del disposto di cui all'art. 111, L. Fall., vigente ante riforma 2006, “nel presupposto che la prosecuzione dell'attività d'impresa non costituisse una delle finalità del concordato (anzi estranea ed eventuale: Cass. 11216/1995, 6352/1997), per esso la prededuzione era invece concessa con assoluta parsimonia, secondo il principio per cui i crediti relativi alla gestione e all'esercizio dell'impresa in tale regime "non sono prededucibili nella ripartizione dell'attivo relativa al successivo fallimento, stante il carattere solutorio che assume tale procedura, per la quale non è prevista una gestione provvisoria nell'interesse della massa dei creditori", salvo che per le spese dell'ufficio preposto, perché "sia il commissario giudiziale sia il liquidatore, nel caso di cui alla L. Fall., art. 182, agiscono proprio nell'interesse della massa (Cass.
5753/1983, 3325/1988, 8013/1992)”, sia con riguardo alla disposizione vigente post riforma: “detta relazione [di funzionalità del credito prededucibile rispetto alla procedura concorsuale, n.d.r], pur superando un primo approccio utilitaristico in concreto e dunque della prospettiva di una verifica ex post del citato vantaggio (Cass. 8534/2013), ha assunto - nella varietà delle formule definitorie - un
pagina 9 di 16 sostanziale assestamento entro una qualità strumentale riconoscibile ex ante e per quanto con oscillazioni sulla rappresentazione più o meno presunta e dunque automatica nel nesso con il prosieguo concorsuale, specie se ad esito infausto;
la funzionalità può dirsi sussistente allora quando
l'attività originante il credito sia ragionevolmente assunta, nella prospettazione delle circostanze ad essa coeve, proprio per assecondare, con l'instaurazione o lo svolgimento della specifica procedura concorsuale cui è volta, le utilità (patrimoniali, aziendali, negoziali) su cui può contare tipologicamente, cioè secondo le regole del modello implicato, l'intera massa dei creditori, destinati a prendere posizione sulla proposta del debitore;
ciò ne permette l'assimilazione ad una nozione di costo esterno sostenibile al pari di quelli prodotti dalle attività interne degli organi concorsuali, se e quando potranno operare (quesito iii)”.
Come osservato anche da altro giudice di merito, peraltro, “Alla luce della consolidata giurisprudenza in tema di prededucibilità, ex art. 111, comma 2, L. Fall., del credito sorto “in funzione” di una procedura concorsuale, l'ambito applicativo dell'esenzione di cui all'art. 67, comma 3, lett. g), l. fall ., non può essere esteso fino a ricomprendervi anche i crediti derivanti da attività finalizzate alla presentazione di una domanda di concordato dichiarata inammissibile, non essendo ravvisabile, in tal caso, alcuna funzionalità dell'attività prestata rispetto alle finalità della procedura, in quanto tale attività non solo non contribuisce con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante, alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa, ma determina anzi il procrastinarsi dello stato d'insolvenza” (Corte d'Appello, Milano , sez. IV , 27/05/2022 , n. 1282).
Anche la consulenza prestata nel caso di specie, quindi, non può, per definizione, essere qualificata come funzionale alla successiva procedura concorsuale, in quanto, proprio sulla base dell'oggetto del contratto di incarico per cui è stata prestata (“supporto (…) finalizzato allo sviluppo di un nuovo Piano
Industriale e alla identificazione e all'accompagnamento in una nuova operazione di ristrutturazione finanziaria che potrebbe ragionevolmente contemplare il ricorso ad una procedura concorsuale ex art.
160 e ss”), essa era finalizzata all'elaborazione di un piano di risanamento e rilancio dell'attività di impresa, al fine del superamento della situazione di crisi, determinando, così, un nuovo accesso al credito ed un possibile rinvio del manifestarsi dell'insolvenza, anziché una conservazione o un incremento dei valori aziendali esistenti.
Da ciò deriva, oltre all'ammissibilità dell'azione, anche l'inapplicabilità dell'esenzione invocata da parte convenuta ex art. 67, co. 3, lett. g), L. fall.: “L'esenzione da revocatoria non può operare a prescindere dall'apertura del concordato, poiché il concetto di strumentalità (quale prius della prestazione da cui sorge il credito) e' predicabile a fronte di una fattispecie pienamente compiuta e
pagina 10 di 16 dunque proprio per il caso di concordato ammesso, cui cioè il debitore abbia acceduto, pena la riduzione a mera intenzionalità della commentata attitudine causale” (Cassazione civile , sez. VI ,
28/04/2022, n. 13367). Infatti, l'ambito di applicazione del principio di esenzione da revocatoria di cui all' art. 67, comma 3, lettera g) L. riferito ai pagamenti di attività strumentale all'accesso a Pt_3 procedure concorsuali o di concordato preventivo, eseguiti “alla scadenza”, cioè solo a pagamenti connotati da regolarità nell'adempimento, deve ritenersi esteso solo qualora il segua Parte_4
all'apertura della procedura di Concordato preventivo.
Solo in questo caso, invero, il pagamento del compenso professionale per attività strumentale all'apertura del procedimento di Concordato rientra nell'esenzione da revocatoria, anche se effettuato dopo la scadenza, ai sensi del combinato disposto degli art. 111, comma 2, L. Fall., e art. 67 comma 3, lettere a) ed f), nonché dell'art. 67 comma 1, n. 2, L. Fall. (cfr. Cassazione civile, sez. VI , 28/04/2022 ,
n. 13367).
Per la medesima ragione, rappresentata dal difetto di ammissione al concordato e, dunque, dall'assenza del requisito di strumentalità della prestazione pagata rispetto alla procedura concorsuale subentrata all'istanza di concordato, si deve escludere l'applicabilità anche delle ulteriori esenzioni invocate dalla convenuta, ex art. 67, co. 3, lettere a) ed f), L. Fall..
Precipuamente, con riguardo alla lettera f), si richiama, in aggiunta il principio espresso dalla Corte di
Cassazione civile, sez. I, con pronuncia n. 8900/2024: “In tema di revocatoria fallimentare,
l'esenzione prevista dall'art. 67, comma 3, lett. f), l. fall. non si applica al compenso dell'avvocato, poiché il rapporto intercorrente con il cliente non può essere qualificato come rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuata e coordinata, dovendo, invece, essere ascritto, in ragione del suo carattere intellettuale, all'area del lavoro professionale autonomo”.
Detto principio è stato, ancor prima, chiarito, nella sua ratio, dalla Giurisprudenza di merito, tra cui si cita la Corte d'Appello di Brescia, sez. I, sentenza n. 1376/2023: “L' art. 67 comma 3 lett. f della l. fall.
prevede che debbano essere sottratti alla revocatoria fallimentare i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti o da altri collaboratori del fallito: tale esenzione risponde all'esigenza di tutelare la forza lavoro (anche intellettuale) e riguarda, oltre all'ipotesi di prestazioni di lavoro dipendenti, anche il corrispettivo di prestazioni lavorative autonome, rese con carattere di continuità e coordinazione. Pertanto ai fini dell'operatività del beneficio dell'esenzione, il collaboratore non si può limitare ad affermare di avere svolto attività in favore della società poi fallita, ma deve fornire la prova che il pagamento riguarda il corrispettivo proprio di tali prestazioni”. pagina 11 di 16 Appare chiaro, dunque, che simile esenzione non possa essere estesa nemmeno al caso di specie, in cui i pagamenti sono stati percepiti non da un prestatore d'opera autonomo, bensì da una società di capitali, esperta nel settore delle consulenze nella ristrutturazione di imprese, che ha svolto attività di sostegno all'elaborazione di un piano di rilancio aziendale, integrante un servizio complesso, di raccolta, studio ed elaborazione dati, prestato, a propria volta, tramite organizzazione di mezzi di impresa ed assunzione del relativo rischio.
Con specifico riguardo all'esenzione di cui alla lettera a), del co. 3, art. 67, L. Fall., infine, si richiama il dictum della Corte di Cassazione civile, sez. VI , 28/09/2021, n. 26244:
“Sono soggetti a revocatoria fallimentare, se ricorrono i presupposti dell' art. 67, comma 2, L.F. , i pagamenti dei compensi che il liquidatore di una società ha eseguito a suo favore, non ricorrendo in tal caso né l'eccezione di cui all'art. 67, comma 3, lett. a), L.F., che si riferisce ai pagamenti delle forniture di beni e servizi che hanno consentito all'imprenditore, poi fallito, di esercitare l'attività oggetto della sua impresa;
né l'eccezione di cui all'art. 67, comma 3, lett. f) L.F., che si riferisce ai pagamenti eseguiti a favore dei soggetti costituenti la forza lavoro dell'impresa, non a quelli che il liquidatore si autoattribuisce preferendo se stesso agli altri creditori della società, in violazione della par condicio creditorum”. Con detta pronuncia, in particolare, si è chiarito che: “l'esenzione di cui all'art. 67 L. Fall., comma 3, lett. a), risulta direttamente "intesa a favorire la conservazione dell'impresa nell'ottica dell'uscita dalla crisi" (così come, del resto, correttamente ritenuto pure dalla
Corte siciliana) e che, di conseguenza, la stessa fa riferimento ai pagamenti delle "forniture", quali negozi immediatamente espressivi dell'esercizio dell'attività di impresa e sempre che siano stati effettuati secondo i termini d'uso (cfr., in particolare, la pronuncia di Cass., 7 dicembre 2016, n.
25162). Ora, questa constatazione risulta in sé stessa idonea ad escludere dall'ambito coperto dall'esenzione in discorso il pagamento del compenso al liquidatore.
15. - Il contratto stipulato con il liquidatore e il conseguente pagamento di certo non rientrano, in effetti, nel novero "delle forniture" che sul piano oggettivo innervano - meglio, hanno innervato (visto che si tratta, appunto, di liquidazione) - la produzione di beni e/o servizi, e quindi l'esercizio della attività, della relativa impresa.
Gli stessi si inseriscono propriamente, per contro, nella struttura organizzativa che conforma la società, o ente, di cui all'impresa; e con la funzione specifica, in questo contesto, di andare a
"monetizzare" il valore dei cespiti aziendali che vi appartengono (su quest'ultimo punto v., anche con rifermento alla disciplina di cui all'art. 2487 c.c., comma 1, lett. c., la pronuncia di Cass., 20 gennaio
2021, n. 980)”. pagina 12 di 16 Risulta lampante, dunque, che anche l'attività di consulenza posta a fondamento dei pagamenti in esame non sia qualificabile come fornitura, ai sensi della norma citata, non essendo direttamente strumentale alla produzione di beni e/o servizi connotante l'attività di impresa dell'attrice (produzione e commercializzazione di abbigliamento), con conseguente esclusione dall'ambito applicativo dell'esenzione citata.
Infine, con riguardo alla sussistenza dei requisiti dell'azione revocatoria fallimentare, si rileva che la sussistenza di consecuzione tra le procedure risulta dimostrata non solo dalle strettissime tempistiche intercorrenti tra il primo tentativo di ottenere, dal Tribunale di Treviso, l'ammissione al concordato preventivo con riserva, ai sensi dell'art. 161, co. 6, L. Fall., con domanda pubblicata nel
R.I. il 14.12.2018, e la conseguente domanda di dichiarazione di insolvenza, presentata innanzi a questo Tribunale lo stesso giorno in cui la prima istanza è stata rinunciata (e, di seguito, dichiarata inammissibile), ma anche dal fatto che la rinuncia sia avvenuta, come pacifico, proprio in ragione dell'impossibilità di rispettare il termine fissato per la presentazione della proposta, finalizzata alla risoluzione della medesima situazione di crisi che, dunque, ha determinato la contestuale richiesta di accesso alla procedura concorsuale (cfr. in ogni caso Cass. 24056/2021).
Circa l'elemento soggettivo, inoltre, si osserva come la convenuta sia una società commerciale che si professa essere esperta proprio nella consulenza alle imprese, al fine del superamento di situazioni di crisi, dovendo essere dotata, dunque, della diligenza professionale media di un pari operatore del mercato, anche a livello informativo, circa le qualità delle controparti negoziali con cui si trova a concludere affari.
Nella valutazione presuntiva degli indizi rilevanti, la dimostrazione della suddetta conoscenza effettiva viene ricercata, invero, facendo applicazione di un canone di conoscibilità dello stato di insolvenza, da parte di un soggetto di ordinaria prudenza e avvedutezza, parametrate in relazione alle concrete qualità personali e professionali di colui che ha ricevuto il pagamento oggetto di revocatoria, nonché alle condizioni in cui si è trovato concretamente ad operare (cfr., Cass. 23650 del 2021 e Cass. Sez. n. 3081 del 08/02/2018; cfr. nel medesimo senso Cass. n. 3854 del 08/02/2019, Cass. n. 1101 del 2014; Cass. n.
26935 del 2006; Cass. n. 11060 del 1998).
La convenuta, pertanto, secondo i suoi obblighi di buona fede, correttezza e diligenza, quale operatore professionale estremamente qualificato, non poteva effettivamente essere ignara dello stato di insolvenza dell'attrice, alla luce della sussistenza, pacifica, dei seguenti indizi, plurimi e concordanti:
- della sussistenza, al 30 aprile 2018, di passività tributarie non regolate, a scadenza, per 0,3 milioni di euro, relative a ritenute IRPEF dei mesi di settembre e ottobre 2016, che venivano regolate solamente pagina 13 di 16 nel giugno 2018, mediante compensazione con il credito Iva (cfr. Informativa mensile ex art. 114 TUF pubblicata il 31 maggio 2018);
- della pubblicazione, in data 31.05.2018 e 31.07.2018, da parte dell'attrice, delle informative mensili, ex art. 114 TUF, contenenti l'indicazione del suo indebitamento finanziario netto, in seguito all'esecuzione di un Accordo di Ristrutturazione, da cui risultava un peggioramento di detto indice, per ben 3,5 milioni di euro, in soli due mesi (dal 30.04.2018 al 30.06.2018);
- della dichiarata situazione di generale incertezza, di contrazione delle vendite e di rischio della riduzione del capitale sotto il minimo legale, evidenziata nell'informativa del 29.10.2018 (cfr. doc.22 attoreo) solo dodici giorni prima del conferimento dell'incarico di consulenza proprio alla stessa convenuta (8.11.2018 cfr. doc. 1 della convenuta) ed un mese prima del primo dei due pagamenti oggetto di causa;
- del comunicato del 26 Settembre 2018, contenente l'informativa mensile al 31 Agosto 2018, da cui emergeva come verosimile l'ipotesi che si potesse verificare il mancato rispetto del covenant finanziario di Gruppo relativo all'EBITDA per l'esercizio 2018, previsto dall'Accordo di
Ristrutturazione in vigore con il ceto bancario e si dichiarava che il Consiglio di Amministrazione, inoltre, avesse riscontrato che, anche sulla base della situazione patrimoniale al 30 giugno 2018 di i dati economico patrimoniali aggiornati a data successiva al 30 giugno 2018 avrebbero potuto Pt_2 far emergere una perdita tale da far rientrare la Società nella fattispecie di cui all'art. 2446 del codice civile (cfr. doc. 20 attoreo).
Da simili elementi, dunque, un operatore esperto del settore di consulenza alle imprese in stato di crisi, secondo l'ordinaria diligenza, avrebbe necessariamente dovuto desumere non solo l'esistenza di uno stato di crisi temporaneo, bensì di insolvenza dell'odierna attrice, intesa, questa, come l'impossibilità strutturale e permanente di adempiere, regolarmente e con mezzi ordinari, alle proprie obbligazioni, circostanza evincibile inequivocabilmente proprio dal paventato rischio di riduzione del capitale societario per perdite e dal persistente andamento negativo delle vendite, nonostante la portata massiccia degli interventi di ristrutturazione (tramite ripensamento della rete di vendita, chiusura di negozi ed acceso al credito) prospettati dalla convenuta stessa, al fine dell'elaborazione del piano di risanamento.
Si evidenzia, invero, che “Lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività” (Cassazione pagina 14 di 16 civile sez. I, 05/09/2022, n.26131).
In particolare, non è possibile ignorare il dato pacifico riguardante lo squilibrio patrimoniale dell'attrice, ormai conclamato, al tempo dei pagamenti in questione: “Lo stato
d'insolvenza dell'imprenditore commerciale - l'accertamento dalla cui sussistenza è incensurabile in cassazione, quando sia sorretto da motivazione adeguata, immune da vizi logici e ispirata ad esatti criteri giuridici - quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività. E anche il dato di un assai marcato sbilanciamento tra l'attivo e il passivo patrimoniale accertati, pur se non fornisce, di per sè solo, la prova dell'insolvenza - potendo comunque essere superato dalla prospettiva di un favorevole andamento futuro degli affari, o da eventuali ricapitalizzazioni dell'impresa - nondimeno deve essere attentamente valutato, non potendosene per converso radicalmente prescindere, perché l'eventuale eccedenza del passivo sull'attivo patrimoniale costituisce, pur sempre, nella maggior parte dei casi, uno dei tipici "fatti esteriori" che, a norma dell'art. 5 l. fall., si mostrano rivelatori dell'impotenza dell'imprenditore a soddisfare le proprie obbligazioni” (Cassazione civile sez. I, 01/12/2005, n.26217).
La domanda attorea, pertanto, risulta fondata. Essendo la revocatoria un'azione costitutiva,
l'obbligazione accessoria relativa agli interessi sul capitale da restituire decorre dalla domanda giudiziale e non, ex art.1224 c.c., dalla messa in mora dell'accipiens soccombente (cfr. Cass.
26244/2021 e Cass. n. 12850/2018).
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore di riferimento (sino ad euro 260.000,00), salvo che per la fase istruttoria, cui si applicano i minimi, in ragione del suo tenore puramente documentale e della sua semplicità.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni ulteriore istanza, così decide:
1) dichiara inefficaci e revoca, ai sensi degli art. 67, comma 2, L. Fall., con conseguente inopponibilità alla massa dei creditori, i pagamenti effettuati dall'attrice in favore di
[...]
, rispettivamente in data 27/11/2018, per euro 53.680,00, ed in data CP_1
11/12/2018, per euro 53.680,00, per un totale di euro 107.360,00,
(centosettemilatrecentosessanta/00), e, per l'effetto, condanna la convenuta CP_1
pagina 15 di 16 , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in CP_1 favore dell'attrice della somma di 107.360,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 11.268,00 per compensi, in euro 786,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.p.A..
Venezia, 29 maggio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Carla Quota
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