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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/03/2025, n. 1512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1512 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 14611/2020 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 14611/2020 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
elettivamente domiciliata in Paternò (CT), Via San Franceso di Paola C.F._1
n. 3, presso lo studio dell'avv. OLIVERI BARBARA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
nato a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Paternò (CT), Via E. Bellia n. 310, C.F._2
1 presso lo studio dell'avv. CAMPISANO MARIA CARMELA, che lo rappresenta e difende,
giusta procura in atti;
NEI CONFRONTI DI
nato a [...] il [...], nata a [...] il CP_2 CP_3
08.05.2009 e nata a Paternò il [...], in [...] curatore speciale avv. CP_4
PARISI MARIA ELENA, che li rappresenta e difende, come da provvedimento di nomina del giorno 01.03.2022 in atti.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione da Parte_1
: ha esposto che le parti si sono sposate a Paternò (CT) in data Controparte_1
14/12/2006 e che dall'unione coniugale sono nati i figli in data 04/01/2007, CP_2
nonché le minorenni , in data 08/05/2009, e , in data 13/01/2011. CP_3 CP_4
Ha chiesto al Tribunale di disporre l'affidamento esclusivo dei figli minorenni con collocamento presso sé, esponendo che il marito assumeva sostanze stupefacenti e che in alcune occasioni, mentre era sotto l'effetto della droga, le ha provocato lesioni.
La ricorrente, infine, ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale e la previsione di un assegno mensile di mantenimento in favore dei figli dell'importo complessivo di Euro 600,00,
oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito in giudizio , aderendo alla domanda volta a Controparte_1
pronunciare la separazione dei coniugi ma opponendosi alla richiesta di affidamento esclusivo dei figli alla ricorrente.
2 In ordine all'uso di droghe lamentato dalla ricorrente, il resistente ha esposto di avere intrapreso un percorso di recupero presso il Sert di Paternò (CT) e ha chiesto al Tribunale di disporre l'affidamento condiviso dei figli minorenni con collocamento presso la ricorrente.
Il resistente si è, altresì, opposto alla misura del mantenimento per i figli richiesta ex adverso,
esponendo di disporre solamente di una pensione di invalidità civile dell'importo mensile di
Euro 487,00 e ha chiesto di porre a suo carico il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore dei figli dell'importo complessivo di Euro 200,00, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Visto il tenore delle allegazioni, sono stati onerati sia il Settore Servizi Sociali del Comune di
Paternò di effettuare una valutazione delle capacità genitoriali di entrambe le parti in giudizio,
sia l'Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile presso l'A.S.P. di Catania di effettuare, in via di urgenza, le pertinenti valutazioni in ordine ai figli minorenni.
In data 10.02.2022 la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania ha chiesto l'apertura di procedimento volto alla dichiarazione dello stato di adottabilità dei minorenni, previa verifica delle condizioni di abbandono morale e materiale degli stessi, e con provvedimento del 14.02.2022 il Tribunale per i Minorenni di Catania ha disposto la sospensione delle parti dalla responsabilità genitoriale, l'affidamento dei figli minorenni al
Servizio Sociale competente territorialmente con mandato di collocarli presso una casa famiglia o idonea struttura e di struttura di garantire la regolare frequenza scolastica, e ha nominato tutore provvisorio dei minorenni l'avv. Maria Elena Parisi.
Con decreto del 14.03.2022, questo Tribunale ha provveduto a nominare il curatore speciale dei figli minorenni sempre nella persona dell'avv. Maria Elena Parisi che, con propria comparsa di costituzione del 18.03.2022, ha chiesto la conferma della sospensione della responsabilità
genitoriale delle parti, l'affidamento dei minorenni ai servizi sociali competenti territorialmente con collocamento presso una comunità, individuate dal servizio sociale competente, la regolamentazione del diritto di visita dei minorenni e dei genitori e l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento dei minorenni la somma di Euro 300,00.
3 All'udienza del 16.04.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione dinanzi al Collegio, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Nulla va disposto da questo Tribunale in ordine al regime di affidamento, collocamento dei figli minorenni e dei tempi e modalità di visita dei genitori con i figli minorenni, attesa la sopravvenuta pendenza del procedimento dinanzi al Tribunale dei Minorenni di Catania,
competente funzionalmente, che ha disposto la sospensione dalla responsabilità genitoriale di entrambe le parti.
Per tale ragione, questo Tribunale può solamente prendere atto delle decisioni del Tribunale per i minorenni di Catania in ordine al collocamento dei figli minorenni e al loro mantenimento, in considerazione della circostanza che i figli sono stati affidati al Settore Servizio Sociale del
Comune di Paternò, decisioni che questo Tribunale intende condividere.
Nulla va, infine, disciplinato in ordine al mantenimento dei figli, poiché gli stessi non sono né
affidati né collocati presso i genitori, e pertanto presso alcuna delle parti in giudizio.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...]
compensa tra le parti le spese di giudizio.
4 Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 18 Febbraio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 14611/2020 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
elettivamente domiciliata in Paternò (CT), Via San Franceso di Paola C.F._1
n. 3, presso lo studio dell'avv. OLIVERI BARBARA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
nato a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Paternò (CT), Via E. Bellia n. 310, C.F._2
1 presso lo studio dell'avv. CAMPISANO MARIA CARMELA, che lo rappresenta e difende,
giusta procura in atti;
NEI CONFRONTI DI
nato a [...] il [...], nata a [...] il CP_2 CP_3
08.05.2009 e nata a Paternò il [...], in [...] curatore speciale avv. CP_4
PARISI MARIA ELENA, che li rappresenta e difende, come da provvedimento di nomina del giorno 01.03.2022 in atti.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione da Parte_1
: ha esposto che le parti si sono sposate a Paternò (CT) in data Controparte_1
14/12/2006 e che dall'unione coniugale sono nati i figli in data 04/01/2007, CP_2
nonché le minorenni , in data 08/05/2009, e , in data 13/01/2011. CP_3 CP_4
Ha chiesto al Tribunale di disporre l'affidamento esclusivo dei figli minorenni con collocamento presso sé, esponendo che il marito assumeva sostanze stupefacenti e che in alcune occasioni, mentre era sotto l'effetto della droga, le ha provocato lesioni.
La ricorrente, infine, ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale e la previsione di un assegno mensile di mantenimento in favore dei figli dell'importo complessivo di Euro 600,00,
oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito in giudizio , aderendo alla domanda volta a Controparte_1
pronunciare la separazione dei coniugi ma opponendosi alla richiesta di affidamento esclusivo dei figli alla ricorrente.
2 In ordine all'uso di droghe lamentato dalla ricorrente, il resistente ha esposto di avere intrapreso un percorso di recupero presso il Sert di Paternò (CT) e ha chiesto al Tribunale di disporre l'affidamento condiviso dei figli minorenni con collocamento presso la ricorrente.
Il resistente si è, altresì, opposto alla misura del mantenimento per i figli richiesta ex adverso,
esponendo di disporre solamente di una pensione di invalidità civile dell'importo mensile di
Euro 487,00 e ha chiesto di porre a suo carico il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore dei figli dell'importo complessivo di Euro 200,00, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Visto il tenore delle allegazioni, sono stati onerati sia il Settore Servizi Sociali del Comune di
Paternò di effettuare una valutazione delle capacità genitoriali di entrambe le parti in giudizio,
sia l'Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile presso l'A.S.P. di Catania di effettuare, in via di urgenza, le pertinenti valutazioni in ordine ai figli minorenni.
In data 10.02.2022 la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania ha chiesto l'apertura di procedimento volto alla dichiarazione dello stato di adottabilità dei minorenni, previa verifica delle condizioni di abbandono morale e materiale degli stessi, e con provvedimento del 14.02.2022 il Tribunale per i Minorenni di Catania ha disposto la sospensione delle parti dalla responsabilità genitoriale, l'affidamento dei figli minorenni al
Servizio Sociale competente territorialmente con mandato di collocarli presso una casa famiglia o idonea struttura e di struttura di garantire la regolare frequenza scolastica, e ha nominato tutore provvisorio dei minorenni l'avv. Maria Elena Parisi.
Con decreto del 14.03.2022, questo Tribunale ha provveduto a nominare il curatore speciale dei figli minorenni sempre nella persona dell'avv. Maria Elena Parisi che, con propria comparsa di costituzione del 18.03.2022, ha chiesto la conferma della sospensione della responsabilità
genitoriale delle parti, l'affidamento dei minorenni ai servizi sociali competenti territorialmente con collocamento presso una comunità, individuate dal servizio sociale competente, la regolamentazione del diritto di visita dei minorenni e dei genitori e l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento dei minorenni la somma di Euro 300,00.
3 All'udienza del 16.04.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione dinanzi al Collegio, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Nulla va disposto da questo Tribunale in ordine al regime di affidamento, collocamento dei figli minorenni e dei tempi e modalità di visita dei genitori con i figli minorenni, attesa la sopravvenuta pendenza del procedimento dinanzi al Tribunale dei Minorenni di Catania,
competente funzionalmente, che ha disposto la sospensione dalla responsabilità genitoriale di entrambe le parti.
Per tale ragione, questo Tribunale può solamente prendere atto delle decisioni del Tribunale per i minorenni di Catania in ordine al collocamento dei figli minorenni e al loro mantenimento, in considerazione della circostanza che i figli sono stati affidati al Settore Servizio Sociale del
Comune di Paternò, decisioni che questo Tribunale intende condividere.
Nulla va, infine, disciplinato in ordine al mantenimento dei figli, poiché gli stessi non sono né
affidati né collocati presso i genitori, e pertanto presso alcuna delle parti in giudizio.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...]
compensa tra le parti le spese di giudizio.
4 Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 18 Febbraio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
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