TRIB
Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 15/09/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
V.G. 1883/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1883/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata ad [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. SITZIA LUCIANA come da procura in atti e
, (C.F. ), nato ad [...], il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Asti, rappresentato e difeso dall'avv. GARBARINO MARINA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 civile in Asti il 31/08/2013.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Asti (atto n. 67 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Prima del matrimonio è nata la FI , ad Asti, il 01.06.2009. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Asti in data 10.03.2022 (R.G. 354/2022). Con ricorso depositato il 11/06/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, in Asti il 31/08/2013, iscritto nel registro del detto Comune all'anno 2013, Parte_2 parte I, n. 67 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE:
La casa coniugale sita in Asti, via Giacomo Scotti n. 39, di proprietà indivisa al 50% ciascuno tra i coniugi, unitamente agli arredi che la compongono, resterà assegnata in abitazione alla moglie unitamente alla FI fino a quando quest'ultima non sarà Parte_1 Persona_2 economicamente indipendente o non si trasferirà altrove;
La FI rimarrà affidata ad entrambi i genitori, con continuazione di residenza Persona_2 unitamente alla madre in Asti, via Giacomo Scotti n. 39; Parte_1
Il padre potrà tenere con sé la FI liberamente, in dipendenza dei propri turni lavorativi, di Per_1 quelli della madre nonché della volontà e degli impegni scolastici di , e comunque almeno Per_1 due fine settimana al mese e due/tre giorni infrasettimanali;
Per quanto attiene le festività principali si adotterà il principio dell'alternanza: festività natalizie trascorrerà con un genitore la settimana dal 23 al 31 dicembre e con l'altro genitore la Per_1 settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio, festività pasquali trascorrerà con il genitore con cui Per_1 hanno trascorso il Capodanno il giorno di Pasqua e con l'altro genitore il giorno di Pasquetta, festività infrannuali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre) verranno trascorse dai genitori con la FI sempre secondo il principio dell'alternanza, così come per il giorno del compleanno.
Per quanto riguarda le vacanze estive, ciascun genitore trascorrerà con almeno 15 giorni, Per_1 anche non consecutivi;
ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro il proprio piano ferie entro fine aprile, con facoltà dell'altro genitore di far visita alla FI, previo avviso telefonico;
contribuirà al mantenimento della FI mediante versamento alla sig.ra Parte_2 Per_1 della somma di € 300,00 mensili, da versarsi mediante accredito bancario Parte_1 anticipato, entro il giorno 5 del mese e rivalutabile annualmente ex indici ISTAT;
Le spese straordinarie, così come individuate e regolamentate dal Protocollo d'Intesa tra Avvocati e
Magistrati del Foro di Asti, che i ricorrenti dichiarano di ben conoscere, saranno a carico di ciascun genitore per il 50%;
PRENDE ATTO CHE:
Ciascuno dei genitori si preoccuperà, per il proprio ramo, di assicurare l'osservanza del principio di cui all'art. 317 bis c.c., secondo il quale gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con la nipote;
l'altro genitore non ostacolerà in alcun modo tale adempimento;
Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute di (scuola, sport, tempo Per_1 libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere ecc.) verranno prese concordemente dai genitori, i quali potranno prendere autonomamente le decisioni di ordinaria amministrazione;
e potranno usufruire nella misura del 50% ciascuno delle Parte_2 Parte_1 detrazioni per carichi di famiglia, essi convengono che sia a richiedere e trattenere Parte_1 per intero l'assegno unico per la FI;
Per_1
I ricorrenti si obbligano a comunicarsi ogni variazione di residenza a mezzo lettera racc. a/r o messaggio telefonico e si obbligano altresì a comunicarsi telefonicamente l'individuazione di ogni dimora protraentesi, se con la FI minore per periodi superiori ai due giorni;
Essi si danno reciprocamente l'assenso per il rilascio/rinnovo, anche con l'iscrizione della FI
, dei documenti validi per l'espatrio; Per_1
e continueranno a contribuire al 50% ciascuno nel pagamento Parte_2 Parte_1 dei ratei mensili del finanziamento contratto per l'acquisto della casa coniugale in Asti, via Giacomo Scotti n. 39 in comproprietà al 50% ciascuno;
Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, disponendo ciascuno di idonea attività lavorativa, di aver risolto e definito ogni questione di natura economica e patrimoniale e che, fatti salvi gli obblighi indicati, nulla hanno vicendevolmente a pretendere in dipendenza del trascorso periodo di loro convivenza.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Asti di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 10/09/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1883/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata ad [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. SITZIA LUCIANA come da procura in atti e
, (C.F. ), nato ad [...], il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Asti, rappresentato e difeso dall'avv. GARBARINO MARINA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 civile in Asti il 31/08/2013.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Asti (atto n. 67 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Prima del matrimonio è nata la FI , ad Asti, il 01.06.2009. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Asti in data 10.03.2022 (R.G. 354/2022). Con ricorso depositato il 11/06/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, in Asti il 31/08/2013, iscritto nel registro del detto Comune all'anno 2013, Parte_2 parte I, n. 67 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE:
La casa coniugale sita in Asti, via Giacomo Scotti n. 39, di proprietà indivisa al 50% ciascuno tra i coniugi, unitamente agli arredi che la compongono, resterà assegnata in abitazione alla moglie unitamente alla FI fino a quando quest'ultima non sarà Parte_1 Persona_2 economicamente indipendente o non si trasferirà altrove;
La FI rimarrà affidata ad entrambi i genitori, con continuazione di residenza Persona_2 unitamente alla madre in Asti, via Giacomo Scotti n. 39; Parte_1
Il padre potrà tenere con sé la FI liberamente, in dipendenza dei propri turni lavorativi, di Per_1 quelli della madre nonché della volontà e degli impegni scolastici di , e comunque almeno Per_1 due fine settimana al mese e due/tre giorni infrasettimanali;
Per quanto attiene le festività principali si adotterà il principio dell'alternanza: festività natalizie trascorrerà con un genitore la settimana dal 23 al 31 dicembre e con l'altro genitore la Per_1 settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio, festività pasquali trascorrerà con il genitore con cui Per_1 hanno trascorso il Capodanno il giorno di Pasqua e con l'altro genitore il giorno di Pasquetta, festività infrannuali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre) verranno trascorse dai genitori con la FI sempre secondo il principio dell'alternanza, così come per il giorno del compleanno.
Per quanto riguarda le vacanze estive, ciascun genitore trascorrerà con almeno 15 giorni, Per_1 anche non consecutivi;
ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro il proprio piano ferie entro fine aprile, con facoltà dell'altro genitore di far visita alla FI, previo avviso telefonico;
contribuirà al mantenimento della FI mediante versamento alla sig.ra Parte_2 Per_1 della somma di € 300,00 mensili, da versarsi mediante accredito bancario Parte_1 anticipato, entro il giorno 5 del mese e rivalutabile annualmente ex indici ISTAT;
Le spese straordinarie, così come individuate e regolamentate dal Protocollo d'Intesa tra Avvocati e
Magistrati del Foro di Asti, che i ricorrenti dichiarano di ben conoscere, saranno a carico di ciascun genitore per il 50%;
PRENDE ATTO CHE:
Ciascuno dei genitori si preoccuperà, per il proprio ramo, di assicurare l'osservanza del principio di cui all'art. 317 bis c.c., secondo il quale gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con la nipote;
l'altro genitore non ostacolerà in alcun modo tale adempimento;
Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute di (scuola, sport, tempo Per_1 libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere ecc.) verranno prese concordemente dai genitori, i quali potranno prendere autonomamente le decisioni di ordinaria amministrazione;
e potranno usufruire nella misura del 50% ciascuno delle Parte_2 Parte_1 detrazioni per carichi di famiglia, essi convengono che sia a richiedere e trattenere Parte_1 per intero l'assegno unico per la FI;
Per_1
I ricorrenti si obbligano a comunicarsi ogni variazione di residenza a mezzo lettera racc. a/r o messaggio telefonico e si obbligano altresì a comunicarsi telefonicamente l'individuazione di ogni dimora protraentesi, se con la FI minore per periodi superiori ai due giorni;
Essi si danno reciprocamente l'assenso per il rilascio/rinnovo, anche con l'iscrizione della FI
, dei documenti validi per l'espatrio; Per_1
e continueranno a contribuire al 50% ciascuno nel pagamento Parte_2 Parte_1 dei ratei mensili del finanziamento contratto per l'acquisto della casa coniugale in Asti, via Giacomo Scotti n. 39 in comproprietà al 50% ciascuno;
Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, disponendo ciascuno di idonea attività lavorativa, di aver risolto e definito ogni questione di natura economica e patrimoniale e che, fatti salvi gli obblighi indicati, nulla hanno vicendevolmente a pretendere in dipendenza del trascorso periodo di loro convivenza.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Asti di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 10/09/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente