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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/05/2025, n. 1415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1415 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1496/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dr. Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere avv. Paola Ambruosi Giudice Ausiliario rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1496/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA SUSA N. 29 10138 Parte_1 P.IVA_1 TORINO presso lo studio dell'avv. CHIORAZZO PIERPAOLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. ALICE GIANPAOLO ( ) VIA GRAMSCI, 11 C.F._1
13900 BIELLA
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA TORINO N. 3/5 20039 CP_1 P.IVA_2 VAREDO presso lo studio dell'avv. FACCHINETTI SIMONE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
avente ad oggetto: Vendita di cose mobili sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“Contrariis reiectis, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, nel merito:
- riformare la sentenza impugnata n. 515/2024 Tribunale di Busto Arsizio, pubblicata il 10 aprile 2024 all'esito del procedimento r.g. n. 3496/2023 e notificata il 17 aprile 2024, e, per l'effetto, previo e se del caso accoglimento delle istanze istruttorie dedotte con la memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter, n. 2 c.p.c., che si intendono per brevità integralmente richiamate e riportate in calce,
In via principale
✓ accertare e dichiarare che nella fattispecie all'esame del Giudicante si versa in ipotesi di consegna di aliud pro alio, e, per l'effetto,
pagina 1 di 11 ✓ accertare e dichiarare la risoluzione del contratto vertito inter partes per i motivi dedotti in narrativa;
✓ dichiarare tenuta e condannare alla restituzione immediata della somma corrisposta CP_1 dall'esponente pari ad € 21.630,00, a titolo di prezzo per i guanti ritirati e posti in giacenza presso il magazzino di Parte_1
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudicante non ritenga che nella fattispecie de qua si versi in ipotesi di consegna di aliud pro alio,
✓ accertare e dichiarare la mancanza delle qualità promesse e/o essenziali ex art. 1497 c.c. del tessuto de quo, e, per l'effetto,
✓ accertare e dichiarare la risoluzione del contratto vertito inter partes per i motivi dedotti in narrative;
✓ condannare alla restituzione immediata della somma corrisposta dall'esponente pari CP_1 ad € 21.630,00, a titolo di prezzo per i guanti ritirati dal mercato. In ogni caso
✓ dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi da pari ad € 4.369,00 o nella veriore somma Parte_1 accertanda in corso di causa, agendo se necessario, in compensazione con l'eventuale somma spettante a controparte.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria
✓ si chiede ammettersi le istanze istruttorie tutte specificate ed elencate nella memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c. da intendersi qui integralmente richiamate e comunque riportate in calce, respingendo in ogni caso e per i motivi dedotti con la memoria ex art. 171 ter, n. 3, c.p.c., eventuali avversarie istanze istruttorie.
✓ ammettersi e disporsi idonea CTU tecnica assegnando il seguente quesito:
“Dica il C.T.U., esaminati gli astucci di guanti forniti (dichiarati essere dalla fornitrice) in nitrile consegnati dalla in favore della con d.d.t. n. 005178 del 12 marzo 2021 e n. CP_1 Parte_1
006155 del 24 marzo 2021, richiamata la normativa applicabile e previa analisi della composizione dei predetti beni:
a) se detti astucci e loro contenuto rispondano ai requisiti tecnici e legislativi di riferimento, indicando vizi, irregolarità e difetti di conformità, pur considerato il tempo dell'avvenuta consegna, anche con riferimento all'identificabilità del produttore, alla data di fabbricazione, alla data di scadenza ed al numero del lotto”; b) se i predetti guanti risultino, per caratteristiche della composizione, in nitrile ovvero caratterizzati dalla presenza di altra materia difforme rispetto a quanto oggetto dell'ordine e dichiarato dal fornitore;
c) quantificando altresì il pregiudizio derivante a da: Pt_1
- attività di controllo;
- costi sostenuti per ritiro, trasporto e stoccaggio degli astucci difettosi;
- mancato guadagno e oneri restitutori in capo a in relazione alla merce ritenuta CP_1 difforme”. con riserva di integrare ulteriormente il quesito che verrà sottoposto al designando CTU;
pagina 2 di 11 - ammettersi e disporsi prova per interpello e testi sui fatti dedotti in citazione, come da seguenti capitoli di prova tutti da intendersi preceduti da rituale
“vero che”:
1. è l'unica società nell'elenco fornitori di che ha provveduto a consegnare guanti a CP_1 Pt_1 marchio Medical Inspection Gloves Fusion Quantum all'attrice nell'anno 2021 e in epoca antecedente;
2. gli scambi commerciali tra ed avvenivano mediante l'intervento del commerciale Pt_1 CP_1 sig. ; Parte_2
3. nel mese di marzo 2021, tramite il sig. , ordinava ad la fornitura Parte_2 Pt_1 CP_1 di guanti in nitrile;
4. con DDT n. 006155 del 24 marzo 2021 che si rammostra al teste, consegnava a n. CP_1 Pt_1
1.400 scatole di guanti taglia S, n.
3.500 scatole di guanti taglia M, n.
2.100 scatole di guanti taglia L
(tutte a marchio Medical Inspection Gloves Fusion Quantum);
5. il mediatore provvedeva a fatturare la prestazione a per un importo pari Parte_2 Pt_1 ad € 1.750,00 che veniva regolarmente saldato, come da fattura doc. 4 che si rammostra al teste;
6. 7. a seguito della fornitura, iniziava la distribuzione dei guanti presso i propri clienti;
Parte_1 in particolare, effettuava in data 17 aprile 2021 la consegna di n. 100 astucci di guanti a Parte_1 marchio Medical Inspection Gloves Fusion Quantum provenienti dal lotto inviato dalla alla CP_1
KRM s.r.l., presso la sede di Milano in via Monterotondo, 10, come da documento di trasporto, doc. 6, che si rammostra al teste;
8. in data 28 aprile 2021 la KRM segnalava alla che “sull'astuccio dei guanti mancava: la Pt_1 data di produzione, la data di scadenza e il numero del lotto”, come da email doc. 7 che si rammostra al teste;
9. dava, dunque, avvio ad una serie di controlli presso il proprio magazzino sui guanti Parte_1 consegnati a Krm s.r.l. ed a quelli giacenti in magazzino, risalendo a n. 2000 astucci di guanti privi dei dati di riferimento essenziali, specie trattandosi di presidi sanitari, come da foto doc. 16 che si rammostra al teste;
10. a fronte di quanto emerso, tramite il proprio incaricato , segnalava Parte_1 Testimone_1 immediatamente, ovvero in data 28 aprile 2021, i vizi al sig. tramite il quale era Parte_2 stato concluso l'accordo;
11. il sig. prendeva contatto con il sig. presidente del Consiglio di Parte_2 Testimone_2
Amministrazione di rappresentando le contestazioni di non conformità della fornitura dei CP_1 guanti a marchio Medical Inspection Gloves Fusion Quantum sollevate da;
Pt_1
12. in particolare, in data 7 maggio 2021, il sig. inviava al sig. il Pt_2 Pt_2 Testimone_1 contatto diretto del sig. riferendo che quest'ultimo risultava impegnato per motivi Testimone_2 familiari, come da messaggio doc. 17 che si rammostra al teste;
13. il sig. lamentava al sig. di non esser stato ricontattato dal sig. Testimone_1 Parte_2
come da messaggio doc. 17 che si rammostra al teste;
Testimone_2
14. in data 11 maggio 2021, dopo aver conferito con il sig. scriveva al sig. CP_1 Parte_2
di aver richiesto al sig. di disporre il rimborso, come da Testimone_1 Testimone_2 messaggio doc. 17 che si rammostra al teste;
15. successivamente, il sig. riferiva al sig. che il sig. Parte_2 Testimone_1 Tes_2
per conto di respingeva le contestazioni, da messaggio doc. 17 che si rammostra al
[...] CP_1 teste;
16. dall'analisi del materiale ritirato e di quello ancora giacente in magazzino, inoltre, la Parte_1 appurava che i guanti forniti da a marchio Medical Inspection Gloves Fusion Quantum CP_1
pagina 3 di 11 risultano composti da materiale misto “vinile/nitrile”, come da relazione tecnica doc. 12 e doc. 13 che si rammostra al teste;
17. in particolare, il Dott. avendo esaminato gli astucci oggetto di fornitura da parte Persona_1 di a marchio Medical Inspection Gloves Fusion Quantum su richiesta di CP_1 Parte_1 osservava: “Manca la documentazione relativa alla attestazione della conformità del singolo prodotto alla Direttiva 2001/95/CE (Marcatura CE) da parte del Fabbricante. Il test report allegato effettuato da non è valido in quanto deve essere fatto da un Laboratorio iscritto al registro europeo CP_2 NANDO. Mancano totalmente le dichiarazioni del produttore e/o dell'Ente notificato relativamente ai test a cui il prodotto è stato sottoposto per il rilascio della marcatura (EU TYPE Certification)”, come da relazione tecnica doc. 12 che si rammostra al teste;
18. inoltre, il Dott. avendo esaminato gli astucci oggetto di fornitura da parte di Persona_1
a marchio Medical Inspection Gloves Fusion Quantum su richiesta di osservava: CP_1 Parte_1
“Il prodotto presenta delle criticità in termini di utilizzo. Sottoposto ad allungamento tende a rompersi”, come da relazione tecnica doc. 12 che si rammostra al teste;
19. in particolare, il Dott. e l'Ing. avendo esaminato gli astucci oggetto di fornitura Per_2 Per_3 da parte di a marchio Medical Inspection Gloves Fusion Quantum su richiesta di CP_1 Pt_1
[...] osservavano che detti guanti risultavano composti di materiale misto nitrile/vinile. A testi sulle circostanze di prova dedotte si indicano, sin d'ora anche a prova contraria: 1. , domiciliato presso su tutti i capitoli di prova dedotti;
Testimone_1 Parte_1
2. , domiciliata presso su tutti i capitoli di prova dedotti;
Testimone_3 Parte_1
3. , domiciliato in via Treviso, 9, Busto Arsizio, sui capitoli di prova da 2 a 16; Parte_2
4. Legale rappresentante o suo sostituto/incaricato di Krm s.r.l., domiciliato presso la sede in Milano, via Monterotondo, 10, sui capitoli di prova 7 e 8;
5. Dott. Chief Operational Officer Matt, domiciliato presso il suo studio in Selci (RI), Persona_1 via San Giusta, 23, sui capitoli di prova 16, 17 e 18;
6.Dott. , domiciliato presso con sede in Monza, via Tes_4 Controparte_3
Velleia, 2, sui capitoli di prova 16 e 19; 7. Ing. domiciliato presso con sede in Monza, via Velleia, Tes_5 Controparte_3 2, sui capitoli di prova 16 e 19”.
Per CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, previa ogni più opportuna declaratoria del caso, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE:
- Dichiarare inammissibile l'impugnazione proposta dall'appellante avverso la Parte_1 Sentenza n. 515/2024 pubblicata in data 10.04.2024 emessa inter partes all'esito del procedimento R.G. n. 3496/2023 dal Tribunale di Busto Arsizio;
IN VIA PRINCIPALE:
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'appello dovesse essere ritenuto ammissibile, rigettare l'impugnazione proposta dall'appellante avverso la Sentenza n. 515/2024 pubblicata Parte_1 in data 10.04.2024 emessa inter partes all'esito del procedimento R.G. n. 3496/2023 dal Tribunale di Busto Arsizio, in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto confermare integralmente la Sentenza de quo in ogni statuizione alla luce delle domande ed eccezioni tutte proposte da parte convenuta;
IN VIA ISTRUTTORIA:
pagina 4 di 11 - Rigettare ogni avversaria istanza ed assegnare la causa a Sentenza in quanto documentale e già matura per la decisione. In ogni caso, occorrendo, si richiamano integralmente tutte le istanze istruttorie formulate dalla convenuta nel corso del giudizio di primo grado come riprodotte nel foglio di precisazione delle conclusioni.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e onorari del grado oltre rimborso forfettario 15%, e oneri accessori, da distrarsi direttamente in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 515/2024 pubblicata il 10/04/2024, il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 3496/2023 promossa da nei confronti di ha così Parte_1 CP_1 deciso:
“1)Rigetta le domande formulate da parte attrice;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Avvocato Simone Facchinetti Parte_1 quale procuratore antistatario di che liquida in complessivi € 3387,00 oltre rimborso CP_1 spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge”.
Il Tribunale così sintetizza i fatti e lo svolgimento del processo:
“Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha convenuto innanzi al Tribunale Parte_1 di Busto Arsizio esponendo che: la società attrice ha ordinato alla società convenuta, CP_1 specializzata in import/export alcune scatole di guanti che furono oggetto della fornitura del
24.03.2021; in data 31.03.2021 ha emesso la fattura n.2520 per euro 75.705,00; a seguito CP_1 della fornitura l'attrice ha iniziato la distribuzione dei guanti presso i propri clienti;
successivamente la stessa ha ricevuto una segnalazione da un cliente di irregolarità rispetto a un lotto consegnato;
in particolare la società Krm s.r.l. ha contestato all'attrice che sull'astuccio dei guanti mancava la data di produzione, la data di scadenza e il numero del lotto;
alla luce di ciò la Krm s.r.l. domandava il ritiro del lotto;
quindi dava avvio ad una serie di controlli presso il proprio magazzino e Parte_1 appurava che la parte convenuta aveva consegnato non guanti in nitrile ma guanti in materiale misto vinile/nitrile; a seguito di ciò l'attrice ha diffidato la convenuta al ritiro degli astucci difettosi domandando l'emissione di una nota di credito per euro 20.600,00 oltre iva;
è stato instaurato un procedimento per Atp quindi innanzi al Tribunale di Torino in cui quest'ultimo si è dichiarato incompetente e riassunto lo stesso presso il Tribunale di Busto Arsizio il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ciò premesso ritenendo sussistente la fattispecie dell'aliud pro alio o comunque della mancanza delle qualità promesse all'uso cui i guanti erano destinati, ha concluso chiedendo di dichiarare la risoluzione del contratto inter partes con restituzione della somma corrisposta dall'attrice pari ad euro
21.630,00 a titolo di prezzo;
in via subordinata ha chiesto di accertare la mancanza di qualità promesse e per l'effetto la risoluzione del contratto e la restituzione di quanto versato a titolo di prezzo oltre al risarcimento dei danni per un importo pari ad euro 4369,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia. Si è costituita parte convenuta prendendo specifica posizione sulle doglianze di parte attrice ed eccependo in particolare l'insussistenza di un'ipotesi di aliud pro alio e quindi eccependo decadenza e prescrizione con riferimento all'esercizio dell'azione di risoluzione del contratto di compravendita ai sensi dell'articolo 1497 c.c.”
Il Tribunale di Busto Arsizio ha deciso nei termini di cui sopra, preliminarmente ritenendo che, pur a volere ritenere provati i difetti lamentati dalla società attrice, non fosse applicabile alla fattispecie pagina 5 di 11 l'istituto dell'aliud pro alio, come invocato da , ma al massimo, laddove pure provati i vizi, Pt_1 potrebbe reclamarsi la mancanza di qualità essenziali per l'uso cui era destinato, ritenendo che comunque, in tale ultima ipotesi mancava la prova della tempestiva denunzia dei vizi entro 8 giorni dalla scoperta.
Avverso la sentenza è stato proposto appello da che impugna la sentenza attraverso tre Parte_1 motivi:
1. Difetto di motivazione, motivazione apparente violazione della regola di giudizio, violazione degli artt 111 Cost., 132 e 183 c.p.c. Erronea applicazione del principio di diritto: sull'aliud pro alio;
2. Motivazione contraddittoria, carente, violazione degli artt. 112,115,183 cod. proc. Civ., contrasto con gli artt 1495-1497 cod. civ. Garanzia del venditore, esistenza dei vizi, onere della prova;
3. Richiamo integrale agli atti, alle eccezioni, alle contestazioni e alle istanze istruttorie di primo grado. Sull'esistenza dei vizi, sul danno e sull'onere della prova.
Si è costituito eccependo preliarmene l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc e nel CP_1 merito chiedendo il rigetto dell'appello.
Precisate le conclusioni e depositate le memorie conclusive, all'udienza del 27/03/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione processuale proposta dalla parte appellata concernente l'inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c. Alla luce dell'ampia interpretazione, ispirata a criteri di conservazione processuale, della norma fornita dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 2143/15, l'atto introduttivo, letto nel suo complesso, consente di desumere senza incertezze quali parti della sentenza di primo grado s'intenda censurare, quali sono le circostanze da cui derivano le dedotte violazioni di legge e la loro rilevanza e quali siano le modifiche richieste.
Nel merito:
Sulla sussistenza dell' aliud pro alio
Secondo l'appellante, il tribunale non avrebbe svolto l'attività istruttoria, né valutato la documentazione prodotta. Non avrebbe esaminato le necessarie qualità del dispositivo medico imposte dalla normativa vigente ai fini della commerciabilità. , infatti, non avrebbe acquistato i guanti Pt_1 per un qualunque impiego, ma poiché opera nella distribuzione presso presidi medico sanitari, ha acquistato dei guanti medicali come riportato sulle stesse scatole dei guanti consegnati “Medical nitrile Inspection Gloves”. Assume quindi che i guanti ricevuti non presenterebbero le stesse garanzie di tenuta e elasticità richieste dal settore sanitario. Per tale motivo, in primo grado, insisteva per l'ammissione di una ctu.
Inoltre, l'indicazione specifica della provenienza del lotto, della data di scadenza e di produzione, rappresentano elementi essenziali del presidio medico sanitario che non possono essere trascese o sanate.
La censura appare non accoglibile.
Osserva preliminarmente la Corte che l'appellante non ha fornito alcuna prova del tipo di dispositivo medico ordinato, né ha fornito prova che i guanti ricevuti fossero diversi, per qualità e tipologia, da quelli richiesti. Difatti, contrariamente a quanto sostenuto da , la descrizione riportata nella Pt_1 pagina 6 di 11 fattura n. 2520 del 31/03/2020 riporta semplicemente la dizione ”, Parte_3 così come il documento di trasporto del 24/03/2021. Si osserva sul punto che la generica dizione
“guanti nitrile” non può in alcun modo fornire la prova della merce effettivamente ordinata e della diversità con quella ricevuta. Alcuna ulteriore indicazione sul tipo di dispositivo - DPI o DM - è contenuta in fattura, né l'appellante ha prodotto documentazione attestante esattamente l'effettivo ordine commissionato, in modo da fornire piena prova della difformità reclamata fra quanto ordinato e quanto ricevuto.
Rileva poi che l'art. 1497 c.c. dispone che, qualora la cosa venduta difetti delle qualità promesse o di quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore abbia diritto di esperire l'azione di risoluzione del contratto, ma nei limiti prescrizionali e decadenziali di cui all'art. 1495 c.c. Per contro, l'aliud pro alio consente al compratore di incardinare un'ordinaria azione di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. scevra dei citati limiti temporali. Tale fattispecie, però, ricorre solo allorché la diversità tra la cosa venduta e quella consegnata incida sulla natura, sull'individualità, sulla consistenza e sulla destinazione del bene, al punto che esso appartenga ad un genere affatto diverso da quello che l'acquirente intendeva comprare. In altre parole, la res tradita deve essere difforme per essenza, consistenza, destinazione ed appartenere ad una specie diversa da quella acquistata, ovvero difettare delle qualità necessarie ad assolvere alla sua naturale funzione economico-sociale.
(Cassazione civile, sez. I, sentenza 05/02/2016 n. 2313)
Dunque, la consegna di aliud pro alio ricorre quando la diversità tra la cosa venduta e quella consegnata incide sulla natura e, quindi, sull'individualità, consistenza e destinazione della stessa
(Cass.15/01/2025, n.968), in modo da potersi ritenere che essa appartenga ad un genere del tutto diverso da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l'acquisto, o quando la cosa consegnata presenti difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti (c.d. inidoneità ad assolvere la funzione economico- sociale), facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto.
Orbene, in termini astratti, è dato riscontrare l'esistenza di una fattispecie di consegna di aliud pro alio, alla stregua della invocata inidoneità dei guanti forniti ad assolvere alla funzione per la quale erano stati richiesti, solo allorché si affermi che tale inidoneità abbia inciso sulla stessa funzione economico- sociale del bene, determinandone l'estraneità dal genere. Solo allorché le caratteristiche riscontrate sui guanti medicali forniti abbiano inciso sull'an della natura della res, determinando la funzionale e assoluta inidoneità del bene ad assolvere la destinazione economico-sociale promessa e, quindi, a fornire l'utilità richiesta - tanto da escludere che le condizioni del materiale fornito potessero far degradare le irregolarità dedotte a meri vizi redibitori o a mancanza di qualità essenziali della cosa consegnata - si realizza la fattispecie dell'aliud pro alio datum.
Nel caso in esame, l'appellante dichiara che i guanti ricevuti non presentano le stesse garanzie di tenuta richieste dal settore sanitario, per cui i prodotti acquistati non sarebbero idonei per la loro destinazione, senza però puntualmente precisare il quomodo della genericamente richiamata inidoneità e senza che sia emerso che, in conseguenza della loro natura, sia stata comunque compromessa la ratio giustificativa per la quale il negozio era stato stipulato. Solo l'esistenza di deficienze del materiale acquistato, tali da non consentire che esso assolvesse alla funzione per la quale era stato richiesto, integrerebbe la consegna di aliud pro alio (Cass. Sez. 2, n. 16559 del 06/08/2015; Sez. 2, n. 9313 del 17/04/2009).
Sull'esistenza di simili deficienze dei guanti acquistati - tali da pregiudicare l'appartenenza al genus, e non già semplicemente tali da implicare la degradazione delle irregolarità denunciate a vizi redibitori pagina 7 di 11 piuttosto che a mancanza di qualità essenziali - le laconiche argomentazioni esposte dall'appellante sono incerte, in quanto non è dato comprendere se la composizione mista vinile/nitrile (e la conseguente minore capacità di resistenza rispetto all'asserito, e non provato, ordine di guanti in nitrile commissionato), con la succedanea affermazione della inidoneità all'uso, abbia comportato la consegna di un bene a monte non qualificabile come medicale e, dunque, incapace di assolvere alla sua intrinseca funzione.
In conseguenza, non emerge dalle asserzioni della società appellante, il grado di incidenza della minore resistenza evocata sulla capacità del materiale fornito di assolvere alle sue funzioni, alla luce del ruolo principale dei guanti monouso nel settore sanitario, che è quello di proteggere. Come è noto, infatti, essi rientrano in due normative diverse (DPI o DM), a seconda del loro utilizzo. Oltre a ciò esistono diversi materiali utilizzati per la produzione di guanti di qualità medicale essendo, i principali, in lattice, in nitrile e in vinile.
Tuttavia non par dubbio che, nella specie, i beni consegnati appartenevano al genus guanti medicali, non essendo specificato se DPI o DM, e alla destinazione tipica degli stessi erano destinati. L'eventuale inidoneità ad assolvere in tutto o in parte allo scopo previsto costituiva, quindi, vizio della cosa, la cui denuncia è soggetta al termine decadenziale di legge.
Quindi, non può ritenersi che la doglianza dell'opponente configuri un'ipotesi di aliud pro alio, non trattandosi di beni completamente inservibili all'uso, ossia al loro commercio, potendo al più inquadrarsi la fattispecie in un'ipotesi di mancanza di qualità promesse, ex art. 1497 c.c, norma che prevede che “Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per l'inadempimento, purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi. Tuttavia, il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall'articolo 1495”.
Sulla mancanza delle qualità promesse. Decadenza e prescrizione ex art. 1495
Afferma, ancora, l'appellante che anche laddove non fosse configurabile l'ipotesi dell'aliud pro alio, la sentenza sarebbe comunque errata laddove ha ritenuto mancante la prova della tempestiva denuncia dei vizi entro otto giorni dalla scoperta. Tanto poiché, per affermare che manca la prova, sarebbe stato necessario svolgere l'istruttoria, e ammettere la prova per testi richiesta dall'attore. Inoltre, il primo giudice avrebbe errato a ritenere la natura apparente dei vizi relativi all'assenza dell'indicazione della data di produzione del numero di lotto della scadenza, senza tenere conto che tale vizio è stato rinvenuto non su tutti gli astucci consegnati.
La doglianza va rigettata
Ai fini della garanzia, il vizio apparente della merce ricevuta va denunciato tassativamente entro 8 giorni dalla data di consegna.
Per vizio apparente si intende quello che è agevolmente riscontrabile con un esame condotto con la dovuta diligenza, al momento del ricevimento della cosa mobile acquistata.
E, soprattutto - afferma la Cassazione con la sentenza n. 23816/2022 - il vizio apparente non può assumere, a causa della ritardata ispezione, la natura di vizio occulto denunciabile solo dal momento della scoperta dello stesso.
La regola del codice civile ritiene decaduto il compratore dal diritto alla garanzia sul bene acquistato se non denuncia il vizio riscontrato entro 8 giorni dalla sua scoperta. Tale regola va letta - nel caso di pagina 8 di 11 vendita di cosa mobile - nel senso che il termine di otto giorni decorre dal giorno dell'avvenuta consegna del bene. Perché con l'ordinaria diligenza è possibile riscontrare l'esistenza di vizi apparenti solo e semplicemente ispezionando il bene. Quindi eventuali altre vicende successive alla consegna, estranee al rapporto contrattuale tra venditore e acquirente, non consentono di disapplicare il principio di diritto che fa decorrere il termine per esercitare il diritto alla garanzia dal giorno della consegna della cosa mobile oggetto del contratto.
Nel caso concreto, il primo giudice ha correttamente ritenuto – relativamente alla mancanza delle indicazioni circa la data di fabbricazione, la scadenza e il numero di lotto - il termine della denuncia ormai decorso perché presentata in data 9/7/2021 e dunque ben oltre otto giorni dalla data di ricevimento della merce. Infatti, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, i vizi lamentati, sono vizi certamente apparenti poiché al momento della consegna sarebbero stati immediatamente riconoscibili anche senza un esame accurato e senza l'impiego di conoscenze o competenze particolari. In altre parole, nella specie, tali difetti sono così evidenti che avrebbero potuto essere rilevati con un'ispezione superficiale, ma condotta con la dovuta diligenza.
Oltre a ciò l'appellante censura la sentenza impugnata adducendo che la prova per testi richiesta per dimostrare la tempestività della denuncia, doveva essere ammessa, poiché i capitoli formulati e il documento 17, darebbero prova che la contestazione dei vizi era avvenuta immediatamente
La censura è infondata, avendo, il giudice di prime cure, fatta corretta applicazione degli artt. 244 e 245
c.pc., nel ritenere inammissibile la prova per testi formulata in considerazione della sua genericità.
La motivazione resa, al riguardo, dal tribunale, specie con riferimento al capitolo n. 10, che ha ad oggetto la denuncia dei vizi, è sufficiente e corretta, evidenziandosi che il capitolo di prova è estremamente generico in ordine alle modalità ed, in particolare, ai tempi in cui la denuncia sarebbe stata operata - Né tale valutazione sarebbe superabile col rilievo che l'avverbio ivi utilizzato
"immediatamente" soddisfa l'esigenza di indicare il tempo della contestazione dei vizi, trattandosi, comunque, di espressione che, considerata la brevità del termine di decadenza (otto giorni dalla scoperta dei vizi) fissato dall'articolo 1425, co. 1, c.c., reca in sé un elevato margine di relatività.
Oltre a ciò, si rileva. che l'appellante affida ai testimoni il compito di riferire di aver denunciato i vizi in data 28/04/2021, ovvero successivamente alle contestazioni del proprio cliente, in un termine, dunque, comunque superiore agli otto giorni dalla consegna dei beni.
Così come i messaggi WhatsApp (doc. 17), che secondo darebbero prova dell'immediatezza Pt_1 della denuncia, si mostrano anch'essi di molto successivi agli otto giorni previsti dalla legge. Peraltro, dal detto documento – uno scambio di messaggi WhatsApp- non emerge alcuna concreta denuncia dei vizi, evidenziandosi, tuttavia, che lo scambio di comunicazioni, fra due soggetti non precisamente identificati, sarebbe intervenuto fra il 7 e l'11/05/2021 e dunque ben oltre gli otto giorni sia dalla consegna del 24/3/2021 e sia anche dalla contestazione del 28/04/2021.
Dunque, anche a tutto voler concedere, dai capitoli di prova richiamati e dai documenti depositati, non viene fornita alcuna prova atta a dimostrare la tempestiva denuncia dei vizi nel termine di otto giorni dalla consegna, trattandosi di vizi evidenti.
Da quanto emerge dagli atti, i difetti che la società ha denunciato alla società e che poi Pt_1 CP_1 ha fatto valere in sede giudiziaria, non possono ritenersi vizi occulti, essendo facilmente riscontrabili con un semplice esame della merce. Ne consegue che il dies a quo degli otto giorni per la denuncia ex art. 1495 c.c., decorreva dalla data di consegna. Il fatto che la società acquirente aveva probabilmente lasciato la merce imballata per poi rispedirla presso i propri clienti, non può essere motivo idoneo a pagina 9 di 11 procrastinare il termine per la denuncia ex art. 1495 c.c., in quanto il vizio poteva già essere facilmente individuato con l'ordinaria diligenza, mediante l'ispezione anche di solo alcuni campioni del prodotto.
La suprema Corte ha ribadito che: "In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, ai fini della decorrenza del termine breve di otto giorni per la denuncia, va considerato: che in caso di "vizio apparente", che è quello rilevabile attraverso un rapido e sommario esame del bene utilizzando
l'ordinaria diligenza, il dies a quo decorre dal giorno del ricevimento della merce, equiparandosi in tal caso la possibilità di accertamento della condizione del bene alla riconoscibilità dei vizi apparenti"
(Cass. n. 7202 del 1994). In altri termini, in caso di facile riconoscibilità dei vizi, l'onere del compratore, quale risulta dall'art. 1495 c.c., deve rapportarsi alla diligenza occorrente per rilevare i difetti di facile percezione.
In proposito, l'individuazione della riconoscibilità dei vizi redibitori ex art. 1495 c.c. quale dies a quo del termine di decadenza dell'azione di garanzia, va effettuata tenendo conto della qualità delle parti e della natura della cosa medesima. Pertanto, con riguardo alla vendita della merce in oggetto, nel rapporto tra imprenditori esperti del settore, va effettuata con riguardo alla data in cui l'acquirente è messo in condizione di verificare la merce stessa (che normalmente coincide con il giorno della consegna: art. 1511 c.c.) e non con riguardo alla diversa data di consegna dalla merce al fine della trasformazione della stessa (cfr. Cass. n.10498 del 1996).
Questa Corte, pertanto, in ragione del tipo di vizi contestati – relativamente alla mancanza di indicazione della data di produzione e di scadenza e del numero di lotto - conferma il ragionamento del primo giudice, che non ha dato rilevanza alla circostanza che tali difetti erano stati rilevati solo successivamente all'apertura delle scatole presso lo stabilimento del terzo acquirente in data 28/04/2021 e grazie alla segnalazione ricevuta dal proprio cliente, essendo comunque principio giurisprudenziale pacifico che è onere di diligenza dell'acquirente dar corso all'immediata verifica della cosa mobile ricevuta, al fine di poter denunciare quelli che – di tutta evidenza - non sono vizi occulti, ma apparenti dei beni acquistati. Non possono essere quindi poste a carico del compratore le conseguenze di vicende successive alla consegna, che abbiano fatto venir a mancare la verifica superficiale da cui si sarebbero potuti agevolmente accertare eventuali vizi apparenti della cosa. (da ultimo Cassazione n. 23816/2022). E l'eventuale prassi di non aprire immediatamente la merce non può modificare la natura del vizio da apparente ad occulto.
Quanto poi alla ritenuta difformità dei guanti consegnati che, contrariamente a quanto ordinato, sarebbero composti in parte da nitrile e in parte da vinile, assume l'appellante di aver scoperto tale difformità solo grazie ad una relazione di parte del 10/06/2022 (doc 13).
Orbene, se è pur vero che in tal caso i vizi reclamati non possono essere ritenuti apparenti bensì occulti e che pertanto il dies a quo decorre dal momento della scoperta “la quale si ha allorquando il compratore abbia acquistato “certezza” (e non semplice sospetto) che il vizio sussista” ( Cass. n. 22107/15), è altresì evidente che, anche in tal caso, nessuna denuncia dei detti vizi è stata formulata da negli otto giorni successivi alla scoperta, concordando, altresì, con il primo giudice sul fatto Pt_1 che nella denuncia del 9/07/2021, non si rinviene alcun riferimento a tale tipo di difformità del materiale, né successivamente alla prima relazione del 17/8/2021 (doc.12), alcuna formale contestazione è stata tempestivamente sollevata.
Al contrario risulta che il giudizio in oggetto è stato introdotto in data 7/08/2023, essendo decorsi tutti i termini di legge previsti in materia, anche ai fini della prescrizione dell'azione ex art. 1495 co 3 c.c.
pagina 10 di 11 Oltre a ciò parla confusamente di mancanza di qualità tecniche e di materiale difforme da Pt_1 quello richiesto, ma non ha mai fornito prova di quali caratteristiche, imprescindibilmente, dovevano avere i guanti ordinati, essendo in commercio una pluralità di tipologie di guanti, pur destinati ad uso sanitario, con caratteristiche di composizione differenti.
La decadenza dall'azione, travolge le ulteriori richieste istruttorie, relative all'ammissione dei capitoli di prova formulati e alla richiesta di ctu – tesa a determinare se i guanti rispondono ai requisiti tecnici e legislativi di riferimento e se i guanti risultano nitrile - che peraltro si evidenzia esplorativa, diretta a supplire alla deficienza delle allegazioni appellanti e a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
L'appello deve quindi essere integralmente respinto, con conseguente conferma della sentenza n. 515/2024 resa in data 10/04/2024 dal Tribunale di Busto Arsizio e condanna dell'appellante Pt_1
[...
a rifondere le spese di lite a come da liquidazione operata in dispositivo. Sussistono CP_1 inoltre in capo all'appellante i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 515/2024 resa in data 10/04/2024 dal Tribunale di Busto Arsizio, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna a rifondere a le spese del grado che liquida in € 3.966,00 oltre al Parte_1 CP_1 rimborso del 15% per spese generali e ad accessori di legge da distrarsi in favore dell'avv. Simone Facchinetti quale antistatario.
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano il 9 aprile 2025
Il GA est Paola Ambruosi
Il Presidente Alberto Massimo Vigorelli
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dr. Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere avv. Paola Ambruosi Giudice Ausiliario rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1496/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA SUSA N. 29 10138 Parte_1 P.IVA_1 TORINO presso lo studio dell'avv. CHIORAZZO PIERPAOLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. ALICE GIANPAOLO ( ) VIA GRAMSCI, 11 C.F._1
13900 BIELLA
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA TORINO N. 3/5 20039 CP_1 P.IVA_2 VAREDO presso lo studio dell'avv. FACCHINETTI SIMONE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
avente ad oggetto: Vendita di cose mobili sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“Contrariis reiectis, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, nel merito:
- riformare la sentenza impugnata n. 515/2024 Tribunale di Busto Arsizio, pubblicata il 10 aprile 2024 all'esito del procedimento r.g. n. 3496/2023 e notificata il 17 aprile 2024, e, per l'effetto, previo e se del caso accoglimento delle istanze istruttorie dedotte con la memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter, n. 2 c.p.c., che si intendono per brevità integralmente richiamate e riportate in calce,
In via principale
✓ accertare e dichiarare che nella fattispecie all'esame del Giudicante si versa in ipotesi di consegna di aliud pro alio, e, per l'effetto,
pagina 1 di 11 ✓ accertare e dichiarare la risoluzione del contratto vertito inter partes per i motivi dedotti in narrativa;
✓ dichiarare tenuta e condannare alla restituzione immediata della somma corrisposta CP_1 dall'esponente pari ad € 21.630,00, a titolo di prezzo per i guanti ritirati e posti in giacenza presso il magazzino di Parte_1
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudicante non ritenga che nella fattispecie de qua si versi in ipotesi di consegna di aliud pro alio,
✓ accertare e dichiarare la mancanza delle qualità promesse e/o essenziali ex art. 1497 c.c. del tessuto de quo, e, per l'effetto,
✓ accertare e dichiarare la risoluzione del contratto vertito inter partes per i motivi dedotti in narrative;
✓ condannare alla restituzione immediata della somma corrisposta dall'esponente pari CP_1 ad € 21.630,00, a titolo di prezzo per i guanti ritirati dal mercato. In ogni caso
✓ dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi da pari ad € 4.369,00 o nella veriore somma Parte_1 accertanda in corso di causa, agendo se necessario, in compensazione con l'eventuale somma spettante a controparte.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria
✓ si chiede ammettersi le istanze istruttorie tutte specificate ed elencate nella memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c. da intendersi qui integralmente richiamate e comunque riportate in calce, respingendo in ogni caso e per i motivi dedotti con la memoria ex art. 171 ter, n. 3, c.p.c., eventuali avversarie istanze istruttorie.
✓ ammettersi e disporsi idonea CTU tecnica assegnando il seguente quesito:
“Dica il C.T.U., esaminati gli astucci di guanti forniti (dichiarati essere dalla fornitrice) in nitrile consegnati dalla in favore della con d.d.t. n. 005178 del 12 marzo 2021 e n. CP_1 Parte_1
006155 del 24 marzo 2021, richiamata la normativa applicabile e previa analisi della composizione dei predetti beni:
a) se detti astucci e loro contenuto rispondano ai requisiti tecnici e legislativi di riferimento, indicando vizi, irregolarità e difetti di conformità, pur considerato il tempo dell'avvenuta consegna, anche con riferimento all'identificabilità del produttore, alla data di fabbricazione, alla data di scadenza ed al numero del lotto”; b) se i predetti guanti risultino, per caratteristiche della composizione, in nitrile ovvero caratterizzati dalla presenza di altra materia difforme rispetto a quanto oggetto dell'ordine e dichiarato dal fornitore;
c) quantificando altresì il pregiudizio derivante a da: Pt_1
- attività di controllo;
- costi sostenuti per ritiro, trasporto e stoccaggio degli astucci difettosi;
- mancato guadagno e oneri restitutori in capo a in relazione alla merce ritenuta CP_1 difforme”. con riserva di integrare ulteriormente il quesito che verrà sottoposto al designando CTU;
pagina 2 di 11 - ammettersi e disporsi prova per interpello e testi sui fatti dedotti in citazione, come da seguenti capitoli di prova tutti da intendersi preceduti da rituale
“vero che”:
1. è l'unica società nell'elenco fornitori di che ha provveduto a consegnare guanti a CP_1 Pt_1 marchio Medical Inspection Gloves Fusion Quantum all'attrice nell'anno 2021 e in epoca antecedente;
2. gli scambi commerciali tra ed avvenivano mediante l'intervento del commerciale Pt_1 CP_1 sig. ; Parte_2
3. nel mese di marzo 2021, tramite il sig. , ordinava ad la fornitura Parte_2 Pt_1 CP_1 di guanti in nitrile;
4. con DDT n. 006155 del 24 marzo 2021 che si rammostra al teste, consegnava a n. CP_1 Pt_1
1.400 scatole di guanti taglia S, n.
3.500 scatole di guanti taglia M, n.
2.100 scatole di guanti taglia L
(tutte a marchio Medical Inspection Gloves Fusion Quantum);
5. il mediatore provvedeva a fatturare la prestazione a per un importo pari Parte_2 Pt_1 ad € 1.750,00 che veniva regolarmente saldato, come da fattura doc. 4 che si rammostra al teste;
6. 7. a seguito della fornitura, iniziava la distribuzione dei guanti presso i propri clienti;
Parte_1 in particolare, effettuava in data 17 aprile 2021 la consegna di n. 100 astucci di guanti a Parte_1 marchio Medical Inspection Gloves Fusion Quantum provenienti dal lotto inviato dalla alla CP_1
KRM s.r.l., presso la sede di Milano in via Monterotondo, 10, come da documento di trasporto, doc. 6, che si rammostra al teste;
8. in data 28 aprile 2021 la KRM segnalava alla che “sull'astuccio dei guanti mancava: la Pt_1 data di produzione, la data di scadenza e il numero del lotto”, come da email doc. 7 che si rammostra al teste;
9. dava, dunque, avvio ad una serie di controlli presso il proprio magazzino sui guanti Parte_1 consegnati a Krm s.r.l. ed a quelli giacenti in magazzino, risalendo a n. 2000 astucci di guanti privi dei dati di riferimento essenziali, specie trattandosi di presidi sanitari, come da foto doc. 16 che si rammostra al teste;
10. a fronte di quanto emerso, tramite il proprio incaricato , segnalava Parte_1 Testimone_1 immediatamente, ovvero in data 28 aprile 2021, i vizi al sig. tramite il quale era Parte_2 stato concluso l'accordo;
11. il sig. prendeva contatto con il sig. presidente del Consiglio di Parte_2 Testimone_2
Amministrazione di rappresentando le contestazioni di non conformità della fornitura dei CP_1 guanti a marchio Medical Inspection Gloves Fusion Quantum sollevate da;
Pt_1
12. in particolare, in data 7 maggio 2021, il sig. inviava al sig. il Pt_2 Pt_2 Testimone_1 contatto diretto del sig. riferendo che quest'ultimo risultava impegnato per motivi Testimone_2 familiari, come da messaggio doc. 17 che si rammostra al teste;
13. il sig. lamentava al sig. di non esser stato ricontattato dal sig. Testimone_1 Parte_2
come da messaggio doc. 17 che si rammostra al teste;
Testimone_2
14. in data 11 maggio 2021, dopo aver conferito con il sig. scriveva al sig. CP_1 Parte_2
di aver richiesto al sig. di disporre il rimborso, come da Testimone_1 Testimone_2 messaggio doc. 17 che si rammostra al teste;
15. successivamente, il sig. riferiva al sig. che il sig. Parte_2 Testimone_1 Tes_2
per conto di respingeva le contestazioni, da messaggio doc. 17 che si rammostra al
[...] CP_1 teste;
16. dall'analisi del materiale ritirato e di quello ancora giacente in magazzino, inoltre, la Parte_1 appurava che i guanti forniti da a marchio Medical Inspection Gloves Fusion Quantum CP_1
pagina 3 di 11 risultano composti da materiale misto “vinile/nitrile”, come da relazione tecnica doc. 12 e doc. 13 che si rammostra al teste;
17. in particolare, il Dott. avendo esaminato gli astucci oggetto di fornitura da parte Persona_1 di a marchio Medical Inspection Gloves Fusion Quantum su richiesta di CP_1 Parte_1 osservava: “Manca la documentazione relativa alla attestazione della conformità del singolo prodotto alla Direttiva 2001/95/CE (Marcatura CE) da parte del Fabbricante. Il test report allegato effettuato da non è valido in quanto deve essere fatto da un Laboratorio iscritto al registro europeo CP_2 NANDO. Mancano totalmente le dichiarazioni del produttore e/o dell'Ente notificato relativamente ai test a cui il prodotto è stato sottoposto per il rilascio della marcatura (EU TYPE Certification)”, come da relazione tecnica doc. 12 che si rammostra al teste;
18. inoltre, il Dott. avendo esaminato gli astucci oggetto di fornitura da parte di Persona_1
a marchio Medical Inspection Gloves Fusion Quantum su richiesta di osservava: CP_1 Parte_1
“Il prodotto presenta delle criticità in termini di utilizzo. Sottoposto ad allungamento tende a rompersi”, come da relazione tecnica doc. 12 che si rammostra al teste;
19. in particolare, il Dott. e l'Ing. avendo esaminato gli astucci oggetto di fornitura Per_2 Per_3 da parte di a marchio Medical Inspection Gloves Fusion Quantum su richiesta di CP_1 Pt_1
[...] osservavano che detti guanti risultavano composti di materiale misto nitrile/vinile. A testi sulle circostanze di prova dedotte si indicano, sin d'ora anche a prova contraria: 1. , domiciliato presso su tutti i capitoli di prova dedotti;
Testimone_1 Parte_1
2. , domiciliata presso su tutti i capitoli di prova dedotti;
Testimone_3 Parte_1
3. , domiciliato in via Treviso, 9, Busto Arsizio, sui capitoli di prova da 2 a 16; Parte_2
4. Legale rappresentante o suo sostituto/incaricato di Krm s.r.l., domiciliato presso la sede in Milano, via Monterotondo, 10, sui capitoli di prova 7 e 8;
5. Dott. Chief Operational Officer Matt, domiciliato presso il suo studio in Selci (RI), Persona_1 via San Giusta, 23, sui capitoli di prova 16, 17 e 18;
6.Dott. , domiciliato presso con sede in Monza, via Tes_4 Controparte_3
Velleia, 2, sui capitoli di prova 16 e 19; 7. Ing. domiciliato presso con sede in Monza, via Velleia, Tes_5 Controparte_3 2, sui capitoli di prova 16 e 19”.
Per CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, previa ogni più opportuna declaratoria del caso, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE:
- Dichiarare inammissibile l'impugnazione proposta dall'appellante avverso la Parte_1 Sentenza n. 515/2024 pubblicata in data 10.04.2024 emessa inter partes all'esito del procedimento R.G. n. 3496/2023 dal Tribunale di Busto Arsizio;
IN VIA PRINCIPALE:
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'appello dovesse essere ritenuto ammissibile, rigettare l'impugnazione proposta dall'appellante avverso la Sentenza n. 515/2024 pubblicata Parte_1 in data 10.04.2024 emessa inter partes all'esito del procedimento R.G. n. 3496/2023 dal Tribunale di Busto Arsizio, in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto confermare integralmente la Sentenza de quo in ogni statuizione alla luce delle domande ed eccezioni tutte proposte da parte convenuta;
IN VIA ISTRUTTORIA:
pagina 4 di 11 - Rigettare ogni avversaria istanza ed assegnare la causa a Sentenza in quanto documentale e già matura per la decisione. In ogni caso, occorrendo, si richiamano integralmente tutte le istanze istruttorie formulate dalla convenuta nel corso del giudizio di primo grado come riprodotte nel foglio di precisazione delle conclusioni.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e onorari del grado oltre rimborso forfettario 15%, e oneri accessori, da distrarsi direttamente in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 515/2024 pubblicata il 10/04/2024, il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 3496/2023 promossa da nei confronti di ha così Parte_1 CP_1 deciso:
“1)Rigetta le domande formulate da parte attrice;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Avvocato Simone Facchinetti Parte_1 quale procuratore antistatario di che liquida in complessivi € 3387,00 oltre rimborso CP_1 spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge”.
Il Tribunale così sintetizza i fatti e lo svolgimento del processo:
“Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha convenuto innanzi al Tribunale Parte_1 di Busto Arsizio esponendo che: la società attrice ha ordinato alla società convenuta, CP_1 specializzata in import/export alcune scatole di guanti che furono oggetto della fornitura del
24.03.2021; in data 31.03.2021 ha emesso la fattura n.2520 per euro 75.705,00; a seguito CP_1 della fornitura l'attrice ha iniziato la distribuzione dei guanti presso i propri clienti;
successivamente la stessa ha ricevuto una segnalazione da un cliente di irregolarità rispetto a un lotto consegnato;
in particolare la società Krm s.r.l. ha contestato all'attrice che sull'astuccio dei guanti mancava la data di produzione, la data di scadenza e il numero del lotto;
alla luce di ciò la Krm s.r.l. domandava il ritiro del lotto;
quindi dava avvio ad una serie di controlli presso il proprio magazzino e Parte_1 appurava che la parte convenuta aveva consegnato non guanti in nitrile ma guanti in materiale misto vinile/nitrile; a seguito di ciò l'attrice ha diffidato la convenuta al ritiro degli astucci difettosi domandando l'emissione di una nota di credito per euro 20.600,00 oltre iva;
è stato instaurato un procedimento per Atp quindi innanzi al Tribunale di Torino in cui quest'ultimo si è dichiarato incompetente e riassunto lo stesso presso il Tribunale di Busto Arsizio il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ciò premesso ritenendo sussistente la fattispecie dell'aliud pro alio o comunque della mancanza delle qualità promesse all'uso cui i guanti erano destinati, ha concluso chiedendo di dichiarare la risoluzione del contratto inter partes con restituzione della somma corrisposta dall'attrice pari ad euro
21.630,00 a titolo di prezzo;
in via subordinata ha chiesto di accertare la mancanza di qualità promesse e per l'effetto la risoluzione del contratto e la restituzione di quanto versato a titolo di prezzo oltre al risarcimento dei danni per un importo pari ad euro 4369,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia. Si è costituita parte convenuta prendendo specifica posizione sulle doglianze di parte attrice ed eccependo in particolare l'insussistenza di un'ipotesi di aliud pro alio e quindi eccependo decadenza e prescrizione con riferimento all'esercizio dell'azione di risoluzione del contratto di compravendita ai sensi dell'articolo 1497 c.c.”
Il Tribunale di Busto Arsizio ha deciso nei termini di cui sopra, preliminarmente ritenendo che, pur a volere ritenere provati i difetti lamentati dalla società attrice, non fosse applicabile alla fattispecie pagina 5 di 11 l'istituto dell'aliud pro alio, come invocato da , ma al massimo, laddove pure provati i vizi, Pt_1 potrebbe reclamarsi la mancanza di qualità essenziali per l'uso cui era destinato, ritenendo che comunque, in tale ultima ipotesi mancava la prova della tempestiva denunzia dei vizi entro 8 giorni dalla scoperta.
Avverso la sentenza è stato proposto appello da che impugna la sentenza attraverso tre Parte_1 motivi:
1. Difetto di motivazione, motivazione apparente violazione della regola di giudizio, violazione degli artt 111 Cost., 132 e 183 c.p.c. Erronea applicazione del principio di diritto: sull'aliud pro alio;
2. Motivazione contraddittoria, carente, violazione degli artt. 112,115,183 cod. proc. Civ., contrasto con gli artt 1495-1497 cod. civ. Garanzia del venditore, esistenza dei vizi, onere della prova;
3. Richiamo integrale agli atti, alle eccezioni, alle contestazioni e alle istanze istruttorie di primo grado. Sull'esistenza dei vizi, sul danno e sull'onere della prova.
Si è costituito eccependo preliarmene l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc e nel CP_1 merito chiedendo il rigetto dell'appello.
Precisate le conclusioni e depositate le memorie conclusive, all'udienza del 27/03/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione processuale proposta dalla parte appellata concernente l'inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c. Alla luce dell'ampia interpretazione, ispirata a criteri di conservazione processuale, della norma fornita dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 2143/15, l'atto introduttivo, letto nel suo complesso, consente di desumere senza incertezze quali parti della sentenza di primo grado s'intenda censurare, quali sono le circostanze da cui derivano le dedotte violazioni di legge e la loro rilevanza e quali siano le modifiche richieste.
Nel merito:
Sulla sussistenza dell' aliud pro alio
Secondo l'appellante, il tribunale non avrebbe svolto l'attività istruttoria, né valutato la documentazione prodotta. Non avrebbe esaminato le necessarie qualità del dispositivo medico imposte dalla normativa vigente ai fini della commerciabilità. , infatti, non avrebbe acquistato i guanti Pt_1 per un qualunque impiego, ma poiché opera nella distribuzione presso presidi medico sanitari, ha acquistato dei guanti medicali come riportato sulle stesse scatole dei guanti consegnati “Medical nitrile Inspection Gloves”. Assume quindi che i guanti ricevuti non presenterebbero le stesse garanzie di tenuta e elasticità richieste dal settore sanitario. Per tale motivo, in primo grado, insisteva per l'ammissione di una ctu.
Inoltre, l'indicazione specifica della provenienza del lotto, della data di scadenza e di produzione, rappresentano elementi essenziali del presidio medico sanitario che non possono essere trascese o sanate.
La censura appare non accoglibile.
Osserva preliminarmente la Corte che l'appellante non ha fornito alcuna prova del tipo di dispositivo medico ordinato, né ha fornito prova che i guanti ricevuti fossero diversi, per qualità e tipologia, da quelli richiesti. Difatti, contrariamente a quanto sostenuto da , la descrizione riportata nella Pt_1 pagina 6 di 11 fattura n. 2520 del 31/03/2020 riporta semplicemente la dizione ”, Parte_3 così come il documento di trasporto del 24/03/2021. Si osserva sul punto che la generica dizione
“guanti nitrile” non può in alcun modo fornire la prova della merce effettivamente ordinata e della diversità con quella ricevuta. Alcuna ulteriore indicazione sul tipo di dispositivo - DPI o DM - è contenuta in fattura, né l'appellante ha prodotto documentazione attestante esattamente l'effettivo ordine commissionato, in modo da fornire piena prova della difformità reclamata fra quanto ordinato e quanto ricevuto.
Rileva poi che l'art. 1497 c.c. dispone che, qualora la cosa venduta difetti delle qualità promesse o di quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore abbia diritto di esperire l'azione di risoluzione del contratto, ma nei limiti prescrizionali e decadenziali di cui all'art. 1495 c.c. Per contro, l'aliud pro alio consente al compratore di incardinare un'ordinaria azione di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. scevra dei citati limiti temporali. Tale fattispecie, però, ricorre solo allorché la diversità tra la cosa venduta e quella consegnata incida sulla natura, sull'individualità, sulla consistenza e sulla destinazione del bene, al punto che esso appartenga ad un genere affatto diverso da quello che l'acquirente intendeva comprare. In altre parole, la res tradita deve essere difforme per essenza, consistenza, destinazione ed appartenere ad una specie diversa da quella acquistata, ovvero difettare delle qualità necessarie ad assolvere alla sua naturale funzione economico-sociale.
(Cassazione civile, sez. I, sentenza 05/02/2016 n. 2313)
Dunque, la consegna di aliud pro alio ricorre quando la diversità tra la cosa venduta e quella consegnata incide sulla natura e, quindi, sull'individualità, consistenza e destinazione della stessa
(Cass.15/01/2025, n.968), in modo da potersi ritenere che essa appartenga ad un genere del tutto diverso da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l'acquisto, o quando la cosa consegnata presenti difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti (c.d. inidoneità ad assolvere la funzione economico- sociale), facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto.
Orbene, in termini astratti, è dato riscontrare l'esistenza di una fattispecie di consegna di aliud pro alio, alla stregua della invocata inidoneità dei guanti forniti ad assolvere alla funzione per la quale erano stati richiesti, solo allorché si affermi che tale inidoneità abbia inciso sulla stessa funzione economico- sociale del bene, determinandone l'estraneità dal genere. Solo allorché le caratteristiche riscontrate sui guanti medicali forniti abbiano inciso sull'an della natura della res, determinando la funzionale e assoluta inidoneità del bene ad assolvere la destinazione economico-sociale promessa e, quindi, a fornire l'utilità richiesta - tanto da escludere che le condizioni del materiale fornito potessero far degradare le irregolarità dedotte a meri vizi redibitori o a mancanza di qualità essenziali della cosa consegnata - si realizza la fattispecie dell'aliud pro alio datum.
Nel caso in esame, l'appellante dichiara che i guanti ricevuti non presentano le stesse garanzie di tenuta richieste dal settore sanitario, per cui i prodotti acquistati non sarebbero idonei per la loro destinazione, senza però puntualmente precisare il quomodo della genericamente richiamata inidoneità e senza che sia emerso che, in conseguenza della loro natura, sia stata comunque compromessa la ratio giustificativa per la quale il negozio era stato stipulato. Solo l'esistenza di deficienze del materiale acquistato, tali da non consentire che esso assolvesse alla funzione per la quale era stato richiesto, integrerebbe la consegna di aliud pro alio (Cass. Sez. 2, n. 16559 del 06/08/2015; Sez. 2, n. 9313 del 17/04/2009).
Sull'esistenza di simili deficienze dei guanti acquistati - tali da pregiudicare l'appartenenza al genus, e non già semplicemente tali da implicare la degradazione delle irregolarità denunciate a vizi redibitori pagina 7 di 11 piuttosto che a mancanza di qualità essenziali - le laconiche argomentazioni esposte dall'appellante sono incerte, in quanto non è dato comprendere se la composizione mista vinile/nitrile (e la conseguente minore capacità di resistenza rispetto all'asserito, e non provato, ordine di guanti in nitrile commissionato), con la succedanea affermazione della inidoneità all'uso, abbia comportato la consegna di un bene a monte non qualificabile come medicale e, dunque, incapace di assolvere alla sua intrinseca funzione.
In conseguenza, non emerge dalle asserzioni della società appellante, il grado di incidenza della minore resistenza evocata sulla capacità del materiale fornito di assolvere alle sue funzioni, alla luce del ruolo principale dei guanti monouso nel settore sanitario, che è quello di proteggere. Come è noto, infatti, essi rientrano in due normative diverse (DPI o DM), a seconda del loro utilizzo. Oltre a ciò esistono diversi materiali utilizzati per la produzione di guanti di qualità medicale essendo, i principali, in lattice, in nitrile e in vinile.
Tuttavia non par dubbio che, nella specie, i beni consegnati appartenevano al genus guanti medicali, non essendo specificato se DPI o DM, e alla destinazione tipica degli stessi erano destinati. L'eventuale inidoneità ad assolvere in tutto o in parte allo scopo previsto costituiva, quindi, vizio della cosa, la cui denuncia è soggetta al termine decadenziale di legge.
Quindi, non può ritenersi che la doglianza dell'opponente configuri un'ipotesi di aliud pro alio, non trattandosi di beni completamente inservibili all'uso, ossia al loro commercio, potendo al più inquadrarsi la fattispecie in un'ipotesi di mancanza di qualità promesse, ex art. 1497 c.c, norma che prevede che “Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per l'inadempimento, purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi. Tuttavia, il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall'articolo 1495”.
Sulla mancanza delle qualità promesse. Decadenza e prescrizione ex art. 1495
Afferma, ancora, l'appellante che anche laddove non fosse configurabile l'ipotesi dell'aliud pro alio, la sentenza sarebbe comunque errata laddove ha ritenuto mancante la prova della tempestiva denuncia dei vizi entro otto giorni dalla scoperta. Tanto poiché, per affermare che manca la prova, sarebbe stato necessario svolgere l'istruttoria, e ammettere la prova per testi richiesta dall'attore. Inoltre, il primo giudice avrebbe errato a ritenere la natura apparente dei vizi relativi all'assenza dell'indicazione della data di produzione del numero di lotto della scadenza, senza tenere conto che tale vizio è stato rinvenuto non su tutti gli astucci consegnati.
La doglianza va rigettata
Ai fini della garanzia, il vizio apparente della merce ricevuta va denunciato tassativamente entro 8 giorni dalla data di consegna.
Per vizio apparente si intende quello che è agevolmente riscontrabile con un esame condotto con la dovuta diligenza, al momento del ricevimento della cosa mobile acquistata.
E, soprattutto - afferma la Cassazione con la sentenza n. 23816/2022 - il vizio apparente non può assumere, a causa della ritardata ispezione, la natura di vizio occulto denunciabile solo dal momento della scoperta dello stesso.
La regola del codice civile ritiene decaduto il compratore dal diritto alla garanzia sul bene acquistato se non denuncia il vizio riscontrato entro 8 giorni dalla sua scoperta. Tale regola va letta - nel caso di pagina 8 di 11 vendita di cosa mobile - nel senso che il termine di otto giorni decorre dal giorno dell'avvenuta consegna del bene. Perché con l'ordinaria diligenza è possibile riscontrare l'esistenza di vizi apparenti solo e semplicemente ispezionando il bene. Quindi eventuali altre vicende successive alla consegna, estranee al rapporto contrattuale tra venditore e acquirente, non consentono di disapplicare il principio di diritto che fa decorrere il termine per esercitare il diritto alla garanzia dal giorno della consegna della cosa mobile oggetto del contratto.
Nel caso concreto, il primo giudice ha correttamente ritenuto – relativamente alla mancanza delle indicazioni circa la data di fabbricazione, la scadenza e il numero di lotto - il termine della denuncia ormai decorso perché presentata in data 9/7/2021 e dunque ben oltre otto giorni dalla data di ricevimento della merce. Infatti, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, i vizi lamentati, sono vizi certamente apparenti poiché al momento della consegna sarebbero stati immediatamente riconoscibili anche senza un esame accurato e senza l'impiego di conoscenze o competenze particolari. In altre parole, nella specie, tali difetti sono così evidenti che avrebbero potuto essere rilevati con un'ispezione superficiale, ma condotta con la dovuta diligenza.
Oltre a ciò l'appellante censura la sentenza impugnata adducendo che la prova per testi richiesta per dimostrare la tempestività della denuncia, doveva essere ammessa, poiché i capitoli formulati e il documento 17, darebbero prova che la contestazione dei vizi era avvenuta immediatamente
La censura è infondata, avendo, il giudice di prime cure, fatta corretta applicazione degli artt. 244 e 245
c.pc., nel ritenere inammissibile la prova per testi formulata in considerazione della sua genericità.
La motivazione resa, al riguardo, dal tribunale, specie con riferimento al capitolo n. 10, che ha ad oggetto la denuncia dei vizi, è sufficiente e corretta, evidenziandosi che il capitolo di prova è estremamente generico in ordine alle modalità ed, in particolare, ai tempi in cui la denuncia sarebbe stata operata - Né tale valutazione sarebbe superabile col rilievo che l'avverbio ivi utilizzato
"immediatamente" soddisfa l'esigenza di indicare il tempo della contestazione dei vizi, trattandosi, comunque, di espressione che, considerata la brevità del termine di decadenza (otto giorni dalla scoperta dei vizi) fissato dall'articolo 1425, co. 1, c.c., reca in sé un elevato margine di relatività.
Oltre a ciò, si rileva. che l'appellante affida ai testimoni il compito di riferire di aver denunciato i vizi in data 28/04/2021, ovvero successivamente alle contestazioni del proprio cliente, in un termine, dunque, comunque superiore agli otto giorni dalla consegna dei beni.
Così come i messaggi WhatsApp (doc. 17), che secondo darebbero prova dell'immediatezza Pt_1 della denuncia, si mostrano anch'essi di molto successivi agli otto giorni previsti dalla legge. Peraltro, dal detto documento – uno scambio di messaggi WhatsApp- non emerge alcuna concreta denuncia dei vizi, evidenziandosi, tuttavia, che lo scambio di comunicazioni, fra due soggetti non precisamente identificati, sarebbe intervenuto fra il 7 e l'11/05/2021 e dunque ben oltre gli otto giorni sia dalla consegna del 24/3/2021 e sia anche dalla contestazione del 28/04/2021.
Dunque, anche a tutto voler concedere, dai capitoli di prova richiamati e dai documenti depositati, non viene fornita alcuna prova atta a dimostrare la tempestiva denuncia dei vizi nel termine di otto giorni dalla consegna, trattandosi di vizi evidenti.
Da quanto emerge dagli atti, i difetti che la società ha denunciato alla società e che poi Pt_1 CP_1 ha fatto valere in sede giudiziaria, non possono ritenersi vizi occulti, essendo facilmente riscontrabili con un semplice esame della merce. Ne consegue che il dies a quo degli otto giorni per la denuncia ex art. 1495 c.c., decorreva dalla data di consegna. Il fatto che la società acquirente aveva probabilmente lasciato la merce imballata per poi rispedirla presso i propri clienti, non può essere motivo idoneo a pagina 9 di 11 procrastinare il termine per la denuncia ex art. 1495 c.c., in quanto il vizio poteva già essere facilmente individuato con l'ordinaria diligenza, mediante l'ispezione anche di solo alcuni campioni del prodotto.
La suprema Corte ha ribadito che: "In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, ai fini della decorrenza del termine breve di otto giorni per la denuncia, va considerato: che in caso di "vizio apparente", che è quello rilevabile attraverso un rapido e sommario esame del bene utilizzando
l'ordinaria diligenza, il dies a quo decorre dal giorno del ricevimento della merce, equiparandosi in tal caso la possibilità di accertamento della condizione del bene alla riconoscibilità dei vizi apparenti"
(Cass. n. 7202 del 1994). In altri termini, in caso di facile riconoscibilità dei vizi, l'onere del compratore, quale risulta dall'art. 1495 c.c., deve rapportarsi alla diligenza occorrente per rilevare i difetti di facile percezione.
In proposito, l'individuazione della riconoscibilità dei vizi redibitori ex art. 1495 c.c. quale dies a quo del termine di decadenza dell'azione di garanzia, va effettuata tenendo conto della qualità delle parti e della natura della cosa medesima. Pertanto, con riguardo alla vendita della merce in oggetto, nel rapporto tra imprenditori esperti del settore, va effettuata con riguardo alla data in cui l'acquirente è messo in condizione di verificare la merce stessa (che normalmente coincide con il giorno della consegna: art. 1511 c.c.) e non con riguardo alla diversa data di consegna dalla merce al fine della trasformazione della stessa (cfr. Cass. n.10498 del 1996).
Questa Corte, pertanto, in ragione del tipo di vizi contestati – relativamente alla mancanza di indicazione della data di produzione e di scadenza e del numero di lotto - conferma il ragionamento del primo giudice, che non ha dato rilevanza alla circostanza che tali difetti erano stati rilevati solo successivamente all'apertura delle scatole presso lo stabilimento del terzo acquirente in data 28/04/2021 e grazie alla segnalazione ricevuta dal proprio cliente, essendo comunque principio giurisprudenziale pacifico che è onere di diligenza dell'acquirente dar corso all'immediata verifica della cosa mobile ricevuta, al fine di poter denunciare quelli che – di tutta evidenza - non sono vizi occulti, ma apparenti dei beni acquistati. Non possono essere quindi poste a carico del compratore le conseguenze di vicende successive alla consegna, che abbiano fatto venir a mancare la verifica superficiale da cui si sarebbero potuti agevolmente accertare eventuali vizi apparenti della cosa. (da ultimo Cassazione n. 23816/2022). E l'eventuale prassi di non aprire immediatamente la merce non può modificare la natura del vizio da apparente ad occulto.
Quanto poi alla ritenuta difformità dei guanti consegnati che, contrariamente a quanto ordinato, sarebbero composti in parte da nitrile e in parte da vinile, assume l'appellante di aver scoperto tale difformità solo grazie ad una relazione di parte del 10/06/2022 (doc 13).
Orbene, se è pur vero che in tal caso i vizi reclamati non possono essere ritenuti apparenti bensì occulti e che pertanto il dies a quo decorre dal momento della scoperta “la quale si ha allorquando il compratore abbia acquistato “certezza” (e non semplice sospetto) che il vizio sussista” ( Cass. n. 22107/15), è altresì evidente che, anche in tal caso, nessuna denuncia dei detti vizi è stata formulata da negli otto giorni successivi alla scoperta, concordando, altresì, con il primo giudice sul fatto Pt_1 che nella denuncia del 9/07/2021, non si rinviene alcun riferimento a tale tipo di difformità del materiale, né successivamente alla prima relazione del 17/8/2021 (doc.12), alcuna formale contestazione è stata tempestivamente sollevata.
Al contrario risulta che il giudizio in oggetto è stato introdotto in data 7/08/2023, essendo decorsi tutti i termini di legge previsti in materia, anche ai fini della prescrizione dell'azione ex art. 1495 co 3 c.c.
pagina 10 di 11 Oltre a ciò parla confusamente di mancanza di qualità tecniche e di materiale difforme da Pt_1 quello richiesto, ma non ha mai fornito prova di quali caratteristiche, imprescindibilmente, dovevano avere i guanti ordinati, essendo in commercio una pluralità di tipologie di guanti, pur destinati ad uso sanitario, con caratteristiche di composizione differenti.
La decadenza dall'azione, travolge le ulteriori richieste istruttorie, relative all'ammissione dei capitoli di prova formulati e alla richiesta di ctu – tesa a determinare se i guanti rispondono ai requisiti tecnici e legislativi di riferimento e se i guanti risultano nitrile - che peraltro si evidenzia esplorativa, diretta a supplire alla deficienza delle allegazioni appellanti e a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
L'appello deve quindi essere integralmente respinto, con conseguente conferma della sentenza n. 515/2024 resa in data 10/04/2024 dal Tribunale di Busto Arsizio e condanna dell'appellante Pt_1
[...
a rifondere le spese di lite a come da liquidazione operata in dispositivo. Sussistono CP_1 inoltre in capo all'appellante i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 515/2024 resa in data 10/04/2024 dal Tribunale di Busto Arsizio, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna a rifondere a le spese del grado che liquida in € 3.966,00 oltre al Parte_1 CP_1 rimborso del 15% per spese generali e ad accessori di legge da distrarsi in favore dell'avv. Simone Facchinetti quale antistatario.
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano il 9 aprile 2025
Il GA est Paola Ambruosi
Il Presidente Alberto Massimo Vigorelli
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