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Articolo 23 della Legge 25 novembre 1957, n. 1139
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Legge 25 novembre 1957, n. 1139
Articolo 23 della Legge 25 novembre 1957, n. 1139
Versione
8 dicembre 1957
Art. 23.
Sono abrogate le disposizioni contrarie o, comunque, incompatibili con la presente legge.
Entrata in vigore il 8 dicembre 1957
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