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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/10/2025, n. 7414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7414 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Milano
Sezione XIV civile
Specializzata in materia di impresa - A
composto dai signori magistrati: dott.ssa Idamaria Chieffo Presidente dott. Edmondo Tota Giudice relatore dott.ssa Mariachiara Vanini Giudice ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale
25006/2023 promossa da
con sede legale in Milano, 20132, Via Parte_1
Ludovico D'Aragona 9, P.IVA , difesa dagli Avv.ti Luca P.IVA_1
IS, IA AF e AN AM;
- parte attrice -
contro
, cittadino francese, nato il [...] a Controparte_1
Fontenay-Aux-Rose, domiciliato in 4 Rue Saint-Denis 92700, Colombes,
Francia (sécurité sociale ) e PartitaIVA_2
immatriculation n. 909338998 R.C.S. Nanterre, Controparte_2 società di diritto francese avente sede in 144 Avenue Charles de Gaulle,
92200, Neuilly-sur-Seine, France, in persona del legale rappresentante pro tempore entrambi difesi dagli Avv.ti Alessandro ZI e CP_1
LA ZI;
1 , cittadino francese, nato a [...] il 12 Parte_2 dicembre 1979, c.f. domiciliato in 4, Rue des Sables Du P.IVA_3
Moulin à Vent, 78112, Fourqueux, Francia, difeso dagli Avv.ti Massimo
PI e CE Ferrario;
-convenuti-
OGGETTO: Azione risarcimento danni
CONCLUSIONI: come rassegnate nelle note scritte depositate telematicamente
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.– ha promosso davanti al Tribunale di Milano un Parte_1 giudizio nei confronti di e Parte_2 CP_1 CP_2
chiedendo di condannare i convenuti, in via solidale tra loro, al
[...] risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, anche futuri, patiti e patiendi a causa della condotta illecita osservata dai medesimi convenuti.
A fondamento dell'azione risarcitoria promossa nei confronti di Pt_2
e l'attrice ha riferito che: CP_1 CP_2
• fa parte del , impresa tecnologica Parte_1 CP_3 multinazionale operante nel settore automotive, fondata in Italia nel
2010 e diventata leader in Europa nelle attività di sales & marketing e nell'offerta SaaS (Software as a service) per la distribuzione automobilistica;
• il fatturato del gruppo è in continua crescita ed è pari, al 31 dicembre
2022, ad oltre 36 milioni di euro, di cui circa il 70% è generato da
; Parte_1
• attraverso lo sviluppo di soluzioni digitali integrate, supporta Pt_1 le case automobilistiche e i concessionari nella loro trasformazione digitale, fornendo loro soluzioni di vendita e marketing digitale;
• è la società holding delle altre società del Parte_1 CP_3
, che operano come business unit nei vari territori di riferimento
[...]
2 ( e ) e di cui CP_4 CP_5 Controparte_6
detiene il 100% delle partecipazioni;
nonché la business Parte_1 unit italiana del Gruppo, in quanto distribuisce i prodotti e i servizi del
Gruppo nel proprio territorio di riferimento (Italia) ed è a sua volta partecipata al 100% dalla società inglese MotorK PLC;
• è inoltre titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale Parte_1
(i.e. i marchi, i software, le piattaforme web, il know-how, ecc.) necessari per la realizzazione e distribuzione dei principali prodotti e servizi , e che concede in licenza alle varie Pt_1 Parte_1 business unit attraverso la sottoscrizione di appositi contratti con queste ultime;
• sostiene tutti gli investimenti marketing e pubblicitari per Parte_1 la promozione dei marchi ”, che dal 2021 al 2023 sono stati Pt_1 pari ad oltre 900.000 Euro;
• il successo dei prodotti e servizi dell'attrice, nonché dei relativi marchi e segni distintivi con cui tali prodotti e servizi sono offerti sul mercato, sono dimostrati dai numerosi premi e riconoscimenti ottenuti da nel corso degli anni;
Parte_1
• gli ingenti sforzi di ricerca e sviluppo, commerciali, pubblicitari, e i premi vinti hanno consentito a di avere tra i propri clienti Parte_1
i maggiori player del settore automotive e di gestirne i siti internet e le piattaforme e-commerce;
• nell'attività dell'attrice assume particolare importanza il fatto di poter annoverare tra le proprie referenze clienti importanti in modo da presentarsi al mercato con uno storico di servizi offerti con successo alle più celebri ed esigenti marche automobilistiche;
• con contratto di compravendita del 30 aprile 2019 CP_4 acquisì il 100% delle quote di 3W NET, società francese specializzata in soluzioni digitali per case automobilistiche e concessionarie
(l'“Operazione 3W NET”);
3 • l'Operazione 3W NET fu conclusa tra (controllata Controparte_7 al 100% da ) e il convenuto Sig. Parte_1 Parte_2 all'epoca socio unico e amministratore di 3W NET. La società acquistata fu successivamente fusa per incorporazione in CP_4
a maggio 2021;
[...]
• acquisì, a fronte del pagamento di un corrispettivo CP_4 significativo a favore del Sig. il portafoglio clienti di 3W NET, Pt_2 composto da circa 60 società; nonché tutti i diritti di proprietà intellettuale di 3W NET e i prodotti e sistemi IT forniti da 3W NET ai propri clienti (software, piattaforme web, CRM, ecc.);
• contestualmente all'Operazione 3W NET, integrò nel CP_4 suo organico proprio il Sig. Pt_2
• per più di 3 anni il Sig. ha lavorato presso 3W NET a fianco Pt_2 dell'altro convenuto Sig. a partire dal 1° settembre CP_1
2018, data in cui il Sig. fu assunto da 3W NET come Sales CP_1
Director, e fino al 30 settembre 2021, data in cui il Sig. lasciò CP_1
CP_4
• il 28 giugno 2021, il Sig. aveva sottoscritto un atto di CP_1 risoluzione consensuale del proprio contratto di lavoro prima di lasciare definitivamente il 30 settembre 2021; Pt_1
• quasi immediatamente dopo la sua uscita da CP_4 CP_1 aveva fondato una società concorrente di con sede a
[...] Pt_1
Neuilly-sur-Seine: la convenuta la cui attività principale CP_2 consiste nello sviluppo, pubblicazione e commercializzazione di
“SaaS” (Software as a service) e di siti internet destinati agli operatori del settore automobilistico;
• poco prima che il Sig. lasciasse e nei mesi CP_1 CP_4 successivi, i convenuti e si erano scambiati diverse CP_1 Pt_2 email specificatamente riferite a tre importanti clienti acquisiti Pt_1
a seguito dell'Operazione 3W NET, con i quali la stessa CP_4 aveva rapporti commerciali attivi: IT, FA e
[...]
(GAR); Controparte_8
4 • a seguito di questi scambi di email, con i quali il Sig. e il Sig. Pt_2
(dunque, si erano scambiati numerose informazioni CP_1 CP_2 aziendali riservate di , due di questi clienti (IT e Pt_1
FA) avevano interrotto il loro rapporto con;
Pt_1
• IT e FA erano tra i clienti più importanti di , inseriti Pt_1 tra le maggiori referenze dell'attrice nella comunicazione con il pubblico;
• in particolare, IT aveva inviato a una lettera di CP_4 risoluzione contrattuale in data 2 ottobre 2021, soltanto pochi giorni dopo l'uscita del Sig. da , mentre FA aveva inviato CP_1 Pt_1 un'analoga lettera in data 24 maggio 2022;
• a dicembre del 2022 anche il Sig. aveva chiesto a Pt_2 CP_4 di risolvere consensualmente il suo contratto di lavoro;
[...]
• a seguito della fuoriuscita dei Sig.ri e l'attrice aveva Pt_2 CP_1 ritenuto opportuno attivare una serie di approfondimenti dando avvio ad un audit interno finalizzato a prendere visione del traffico email riferito all'account di posta elettronica aziendale del Sig. a Pt_2 partire dal 1° settembre 2021 (mese di uscita del Sig. da CP_1
; CP_4
• all'esito dell'audit interno è emerso che il Sig. aveva Pt_2 ripetutamente provveduto ad: (i) auto-inoltrarsi numerosa corrispondenza commerciale con i clienti di al proprio account Pt_1 di posta elettronica personale ( ); in particolare, Email_1
l'attività di audit ha consentito di individuare diverse decine di auto- inoltri di thread di email, alcuni dei quali contenenti elenchi di clienti e altri dati riservati (elenco e identificativi IP dei server, clienti attivi con revenue/monthly fee per prodotti/servizi, etc.); (ii) inoltrare la corrispondenza commerciale con i clienti di MotorK IT, FA
e all'account di posta Controparte_9 elettronica del Sig. presso sia all'indirizzo personale CP_1 CP_2
( ) che a quello aziendale Email_2
; Email_3
5 • anche in relazione al cliente Groupement des Agents (GAR), CP_8
l'audit interno ha consentito di accertare una gestione del cliente da parte dei Sig.ri e quale “CEO di al di fuori e Pt_2 CP_1 CP_2 nell'inconsapevolezza di;
Pt_1
• dai risultati dell'audit condotto dall'attrice, è quindi emerso che per almeno un anno e mezzo, il Sig. ha commesso ripetuti atti di Pt_2 accesso abusivo al sistema informatico della attrice, avendo inoltrato alla propria email personale e a soggetti estranei a informazioni Pt_1 aziendali riservate per scopi estranei a quelli per i quali egli aveva accesso a tali informazioni;
• il Sig. dopo avere lavorato per diversi anni (tra il 2019 e il Pt_2
2021) a fianco del Sig. ha di fatto continuato a lavorare con CP_1 quest'ultimo anche dopo la sua uscita da , gestendo insieme a Pt_1 lui progetti relativi a clienti di (tanto che spesso i clienti si Pt_1 rivolgevano direttamente al Sig. o congiuntamente al Sig. CP_1
e al Sig. come se stessero ancora Parte_3 Parte_4 Pt_1 lavorando insieme, anche se lavoravano per aziende concorrenti);
• il Sig. ha approfittato delle sue mansioni all'interno di CP_1 Pt_1 per ottenere i dati, le informazioni, i contatti commerciali e il know- how che gli hanno permesso di lanciare la propria società, CP_2 deviando ingiustamente la clientela del suo ex datore di lavoro, che quest'ultimo aveva acquisito da 3W NET a fronte del pagamento di un corrispettivo molto significativo;
• il contenuto e la sequenza temporale degli scambi intercorsi tra Pt_2
e rispetto all'invio da parte di IT e FA delle lettere CP_1 di risoluzione contrattuale rendono infatti evidente come tali clienti siano stati sviati a favore della società concorrente dal Sig. CP_2
e dal Sig. (quest'ultimo anche quale direttore di Pt_2 CP_1
. CP_2
A fondamento dell'azione risarcitoria l'attrice ha inoltre dedotto che:
6 • le condotte illecite dei convenuti hanno cagionato un grave danno all'attrice, , sia in termini reputazionali sia in termini di Parte_1 svilimento del marchio e di perdita dell'avviamento commerciale;
• agli occhi del pubblico e dei vari operatori, è, infatti, il Parte_1 vero e proprio centro dell'intera realtà . Al riguardo, basti Pt_1 considerare che: (i) da sola genera circa il 70% del Parte_1 fatturato dell'intero Gruppo;
(ii) per tutti i player del settore è notorio che sia una azienda italiana;
(iii) la relazione commerciale e di Pt_1 immagine dei vari clienti con di fatto avviene quindi con Pt_1
; Parte_1
• pertanto, è chiaro che ad essere pregiudicata da qualsiasi fatto che danneggi l'immagine del a qualsiasi livello è anzitutto CP_3 proprio la società italiana;
Parte_1
• quanto al danno all'immagine e reputazionale, occorre considerare che la notizia che due clienti così importanti e rinomati come IT e
FA abbiano deciso di interrompere il loro rapporto commerciale con
(peraltro a favore di una società di piccole dimensioni che, Pt_1 all'insaputa dell'attrice, si è impossessata delle sue informazioni riservate per sottrarle clienti) è in grado di gettare un grandissimo discredito agli occhi degli altri operatori e di causare un enorme pregiudizio all'immagine professionale dell'attrice;
• quanto al danno per svilimento del marchio e perdita dell'avviamento commerciale, occorre considerare che è titolare di tutti i Parte_1 marchi del gruppo ”, che proprio a causa delle condotte dei Pt_1 convenuti hanno subito uno svilimento e una perdita di valore, destinati a ripercuotersi sui valori iscritti a bilancio, vanificando;
gli ingenti sforzi compiuti da per promuovere e pubblicizzare i Parte_1 propri segni distintivi;
• il danno reputazionale può essere calcolato applicando la percentuale del 50% all'importo del fatturato perso in relazione ai clienti IT
(oltre 21.500 euro al mese) e FA (5.000 euro al mese) rapportato al periodo intercorso dalla data di risoluzione dei relativi contratti
7 (rispettivamente, settembre 2021 e luglio 2022) ad oggi (i.e. in totale oltre 480.000 euro), che allo stato può quindi quantificarsi in una somma di circa 240.000 euro;
• il danno per svilimento del marchio e perdita dell'avviamento commerciale può essere calcolata applicando la percentuale del 30% all'importo del fatturato perso in relazione ai clienti IT e FA rapportato al periodo intercorso dalla data di risoluzione dei relativi contratti ad oggi, che allo stato può quindi quantificarsi in una somma di circa 144.000 euro.
I convenuti si sono costituiti chiedendo in via preliminare di accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice francese, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento UE n. 1215/2012 ovvero dell'art. 23 del Regolamento UE n. 1215/2012; nel merito hanno contestato l'esistenza dell'illecito che viene loro addebitato da Pt_1
e hanno chiesto pertanto di rigettare le domande dell'attrice.
[...]
Scambiate le memorie previste dall'art. 171-ter c.p.c., con ordinanza del 18 ottobre 2024, il giudice istruttore ha rimesso al Collegio l'esame dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dai convenuti. La causa
è stata quindi rinviata all'udienza del 29 aprile 2025 poi differita al 17 giugno 2025.
Le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica;
all'udienza del 17 giugno 2025 la causa è stata, infine, rimessa al
Collegio per la decisione.
*
2.- Va accolta l'eccezione avanzata dai convenuti e deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice francese.
Nel corso del processo le parti hanno ampiamente discusso la questione di giurisdizione da punti di vista contrapposti.
La società attrice afferma che il giudice italiano ha giurisdizione nel presente caso in forza dell'art. 7(2) Regolamento (UE) n. 1215/2012, il quale prevede che in materia di illeciti civili dolosi o colposi, la
8 giurisdizione può radicarsi anche “davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire”; luogo da identificarsi alternativamente, secondo la giurisprudenza della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea o nel luogo in cui si è concretizzato il danno o, in alternativa, a scelta dell'attore danneggiato, in quello dove si è verificato l'evento generatore di tale danno.
sostiene che la giurisdizione italiana si giustifica con il Parte_1 rilievo che l' è il luogo dove si è concretizzato il danno. Pt_1
A fondamento di tale argomento parte attrice osserva che:
• non ha fatto valere in questo giudizio un danno indiretto Parte_1 derivante dalla perdita di fatturato della controllata francese, bensì un danno subito direttamente e in via esclusiva ed autonoma da Pt_1
, quale titolare dei marchi e dell'immagine commerciale di
[...]
, i.e. gli elementi il cui valore è stato leso dalla condotta Pt_1 avversaria;
• non vi è dubbio che tale danno si è concretizzato in , luogo in cui Pt_1 ha sede , atteso che è titolare di tutti i Parte_1 Parte_1 marchi ”, a loro volta tutti domiciliati in , che proprio a Pt_1 Pt_1 causa delle condotte avversarie hanno subito uno svilimento del proprio valore come assets aziendali;
• agli occhi del pubblico e dei vari operatori di mercato, inoltre, Pt_1
è il vero e proprio centro dell'intera realtà del gruppo ,
[...] Pt_1 giacché: (i) da sola genera circa il 70% del fatturato Parte_1 dell'intero gruppo;
(ii) per tutti i players del settore è notorio che sia una azienda italiana;
(iii) la relazione commerciale e di Pt_1 immagine dei vari clienti con di fatto avviene con Pt_1 Pt_1
;
[...]
• è evidente, pertanto, che ad essere pregiudicata da qualsiasi fatto che danneggi i marchi e l'immagine di a qualsiasi livello è Pt_1 anzitutto proprio la società italiana;
9 • inoltre, effettua tutti gli investimenti marketing e Parte_1 pubblicitari per la promozione del brand e dell'immagine di;
Pt_1 investimenti che proprio a causa di quanto si è appena detto sono stati di fatto vanificati, nuovamente con significativo pregiudizio per l'odierna attrice;
• è altresì titolare di tutti i contratti con gli Internet service Parte_1 provider e dei vari indirizzi di posta elettronica “@motork.io” che concorrono a formare il sistema informatico del gruppo , cui il Pt_1 sig. ha illecitamente acceduto per trasmettere al sig. e Pt_2 CP_1
a le informazioni e la corrispondenza commerciale di CP_2 CP_4
[...]
I convenuti, d'altro canto, hanno sostenuto che l'evento dannoso dedotto dalla società attrice si è verificato semmai in Francia e che in realtà, a parte la sede in dell'attrice, non esiste alcun collegamento rilevante dei fatti Pt_1 di causa con la giurisdizione italiana che possa giustificare l'applicazione dell'art. 7(2) del Regolamento UE n. 1215/2012, giacché:
• tutte le condotte dei convenuti alle quali l'attrice riconduce la causa del danno lamentato si sono verificate in Francia, dove si sono svolti tutti i fatti oggetto del giudizio;
• i titoli contrattuali dai quali sorgono le obbligazioni che controparte deduce essere state violate, prevedono espressamente la giurisdizione del giudice francese;
• la nozione di «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto» non può essere interpretata estensivamente al punto da comprendere qualsiasi luogo in cui possano essere avvertite le conseguenze negative di un evento che abbia già provocato un danno iniziale effettivamente verificatosi in un altro luogo.
Per la soluzione del problema di giurisdizione vengono in rilievo, come segnalato dai difensori delle parti, le disposizioni degli artt. 4 e 7(2) del
Regolamento (UE) n. 1215/2012 del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
10 Anzitutto l'art. 4, par. 1, il quale stabilisce in via generale che: «… le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro».
In secondo luogo, l'articolo 7(2) dello stesso Regolamento, il quale, derogando alla previsione generale dell'art. 4, stabilisce che in materia di illeciti civili dolosi o colposi: «Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta … 2) …. davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire».
In riferimento a queste due disposizioni si trova scritto nel considerando n.
15 del Regolamento (UE) che: “È opportuno che le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità e si basino sul principio generale della competenza dell'autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto. Tale principio dovrebbe valere in ogni ipotesi, salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l'autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento”. Il criterio generale del foro del domicilio del convenuto dell'art. 4 – aggiunge il considerando n. 16 del Regolamento UE – viene quindi completato dall'art. 7 attraverso la previsione di fori alternativi, basati “sul collegamento stretto tra l'autorità giurisdizionale e la controversia”, al fine “di agevolare la buona amministrazione della giustizia”, dato che l'esistenza di “un collegamento stretto” tra il giudice e la causa dovrebbe “garantire la certezza del diritto ed evitare la possibilità che il convenuto sia citato davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per questi ragionevolmente prevedibile”.
Nella lettura dell'art. 7(2), anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha più volte ricordato che tale disposizione fissa una competenza speciale
– da interpretare in maniera autonoma e restrittiva – basata sull'esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra la domanda e il giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto, che si giustifica alla stregua dei principi di buona amministrazione della giustizia e di economia processuale. In particolare – si è detto – il giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto è in genere il più idoneo a pronunciarsi, in particolare
11 per motivi di prossimità alla controversia e di facilità nell'assunzione delle prove (CGUE, sentenza 16 giugno 2016, C-12/15 ove altre indicazioni).
A proposito del criterio di collegamento individuato nell'art. 7(2), a partire dalla sentenza 30 novembre 1976, causa 21/76, Controparte_10
, sempre la Corte di Giustizia dell'Unione, ha inoltre
[...] costantemente affermato – come segnalato dalle parti – che l'espressione
“luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto” va intesa nel senso che essa si riferisce tanto al luogo ove è insorto o si è concretizzato il danno, quanto al luogo ove si è verificato l'evento generatore dello stesso, ossia quello in cui si è realizzata la condotta lesiva, sicché il convenuto può essere citato,
a scelta dell'attore, dinanzi al giudice dell'uno o dell'altro di essi.
Deve tuttavia rammentarsi che per “luogo in cui il danno si è concretizzato” si deve aver riguardo al «danno iniziale» (CGUE, sentenza 11 gennaio
1990, causa 220/88, Cass., Sez. Un., 28 aprile 2015, n. CP_11
8571; Cass., Sez. Un., 22 novembre 2010, n. 23593), e dunque il criterio del locus commissi delicti non può dilatarsi fino a ricomprendere qualsiasi luogo in cui possano essere risentite le conseguenze negative a valle di un danno verificatosi altrove (Corte UE 10 giugno 2004, causa C-168/02); tantomeno detto luogo può coincidere con il domicilio del danneggiato, laddove la condotta dannosa si sia verificata altrove (Corte UE 16 giugno
2016, causa C-12/15): tale espressione ― “luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire” ― non riguarda il luogo del domicilio dell'attore, in cui sarebbe localizzato il centro principale del proprio patrimonio, per il solo motivo che egli avrebbe ivi subìto un danno finanziario derivante dalla perdita di elementi del suo patrimonio avvenuta e subìta in un altro Stato membro (Corte UE 10 giugno 2004, causa C-168/02).
Inoltre – ha ulteriormente precisato la Corte di Giustizia – la disposizione dell'art. 7(2) “non può essere interpretata nel senso che autorizzi chi agisce per il risarcimento di un danno che asserisce essere la conseguenza del pregiudizio subito da altre persone, vittime dirette del fatto dannoso, a citare l'autore di questo fatto dinanzi ai giudici del luogo dove egli stesso ha constatato il danno nel proprio patrimonio”. La nozione di “luogo ove è sorto il danno”, deve infatti essere intesa “come indicante il luogo ove il
12 fatto causale, che genera la responsabilità da delitto o da quasi delitto, ha prodotto direttamente i suoi effetti dannosi nei confronti di colui che ne è la vittima immediata”, atteso che il luogo ove si è manifestato il danno iniziale, “presenta, in genere, un rapporto stretto con gli altri elementi costitutivi della responsabilità, mentre, di norma, non è questo il caso del domicilio della vittima indiretta” (CGUE, sentenza 11 gennaio 1990, causa
220/88, Dumez France, cit.).
Ebbene, alla luce delle indicazioni offerte dalla giurisprudenza europea, il
Tribunale osserva che:
• con l'atto di citazione la società attrice ha dedotto: i) che i convenuti,
e ex dipendenti, di appropriandosi di CP_1 Pt_2 CP_4 informazioni aziendali riservate, hanno illecitamente sviato a favore della società francese (costituita dal dopo aver CP_2 CP_1 lasciato i clienti più rilevanti (FA e IT) CP_4 acquisiti in Francia dal gruppo con l'operazione di Pt_1 acquisizione della francese 3W NET di proprietà del (pp. 22 Pt_2 ss. atto di citazione); ii) che le condotte illecite di sviamento, interamente realizzate in territorio francese, hanno prodotto ingentissimi danni in termini di compromissione dell'immagine commerciale, diluizione e perdita di valore dei marchi e dell'avviamento di (pp. 24-26 atto di citazione); Parte_1
• è pacifico che nel caso in esame i convenuti hanno tutti domicilio in
Francia, così come ha domicilio in Francia la sussidiaria francese della società attrice, vittima immediata della illecita CP_4 condotta di sviamento di clientela che si assume posta in essere dai convenuti;
• è inoltre indiscusso che il fatto generatore (i.e. lo sviamento di clientela) indicato dalla società attrice quale causa del danno alla propria immagine commerciale e ai marchi ” si è interamente esaurito Pt_1 in Francia, atteso che il passaggio illecito di clienti (FA e
IT) ha interessato due società francesi a CP_4
CP_2
13 Se è pacifico che il fatto generatore del danno ingiusto si è verificato in
Francia, come si diceva, è invece ampiamente controverso tra le parti se l'Italia sia il luogo in cui si è concretizzato il danno lamentato Pt_1
.
[...]
Ritiene il Tribunale che, in base ai fatti prospettati dalla parte attrice, non sia ravvisabile quel collegamento sufficientemente stretto tra domanda e giudice adito che, come si è visto, costituisce presupposto imprescindibile della giurisdizione italiana in tema di illecito extracontrattuale ai sensi dell'art. 7(2).
Per affermare la giurisdizione italiana non è, infatti, sufficiente allegare che lo sviamento illecito di clienti del gruppo avvenuto in Francia (i.e. Pt_1 il danno iniziale), ha avuto ripercussioni economiche negative anche in per la ragione che è titolare di alcuni beni (i marchi Pt_1 Parte_1
”, l'immagine commerciale e l'avviamento aziendale) Pt_1 compromessi dall'azione lesiva dei convenuti. Né è sufficiente sostenere che è titolare dell'immagine commerciale dell'intero gruppo Parte_1
che si suppone lesa dalla condotta dei convenuti con la Pt_1 conseguenza che ad essere pregiudicata da qualsiasi fatto che danneggi l'immagine del gruppo a qualsiasi livello è anzitutto proprio la Pt_1 società italiana.
Per un verso, è infatti irrilevante, al fine di radicare la giurisdizione, che ad essere pregiudicata dall'illecito dei convenuti sia una società con sede in
Italia. Un evento dannoso può infatti senz'altro colpire un soggetto giuridico in uno Stato diverso da quello dove ha la sede o dove risiede (ad es. l'incendio di un bene di proprietà di quel soggetto che si trova in un altro Stato); d'altro canto l'immagine di un gruppo societario che opera in una pluralità di Stati e di mercati – che ha cioè una pluralità di centri d'interessi – può anch'essa subire eventi dannosi in vari luoghi che non si identificano necessariamente con il luogo dove ha sede la società capogruppo: può ben darsi infatti – e nella normalità dei casi accadrà – che un gruppo multinazionale che opera in più Stati soffra un danno d'immagine in uno o più mercati ma non necessariamente in tutti i mercati
14 in cui è presente e non necessariamente nello Stato in cui si trova la capogruppo.
Per altro verso, appare evidente per quel che si è detto fin qui che, secondo l'interpretazione accolta dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea,
l'espressione “luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto”, contenuta nell'art. 7(2) del Regolamento UE 1215/2012, non può riferirsi al luogo dove si sono prodotte le conseguenze economiche sofferte dalla vittima dell'illecito (danno-conseguenza) e tantomeno può coincidere con il luogo ove è localizzato il patrimonio del soggetto danneggiato, atteso che altrimenti si avrebbe una sostanziale cancellazione del foro generale del domicilio del convenuto stabilito dall'art. 4 in favore del domicilio dell'attore, titolare, per definizione, del patrimonio che ha subito una diminuzione a causa dell'illecito. Per lo stesso motivo, il luogo dell'evento dannoso non può neppure identificarsi automaticamente, nel caso illeciti che colpiscono l'integrità di beni immateriali (come l'immagine aziendale o il marchio), con quello del domicilio del titolare.
La formula dell'art. 7(2) deve invece intendersi riferita al luogo ove si è verificato il danno-evento, ossia il luogo dove si è prodotta la lesione del diritto: nel caso in esame danno-evento è il presunto discredito che avrebbe colpito a seguito della condotta illecita dei convenuti e ne Parte_1 avrebbe leso la reputazione, compromettendo il prestigio dei suoi marchi e il suo avviamento.
Che il luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto si indentifichi con il luogo in cui si è verificata la lesione della situazione giuridica dedotta in giudizio si ricava, ancora una volta, dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE la quale ha affermato che “in caso di diffamazione mediante un articolo di stampa diffuso in più Stati contraenti”, la norma dell'art. 7(2), “deve essere interpretata nel senso che la vittima può esperire nei confronti dell' editore un' azione di danni sia dinanzi ai giudici dello Stato contraente del luogo ove è stabilito l' editore della pubblicazione diffamatoria, i quali sono competenti a pronunciarsi sul risarcimento dei danni derivanti dalla diffamazione nella loro integralità, sia dinanzi ai giudici di ciascuno Stato contraente dove la pubblicazione è stata diffusa e dove la vittima assume
15 aver subito una lesione della sua reputazione, i quali sono competenti a conoscere dei soli danni cagionati nello Stato del giudice adito” (CGUE, sentenza 7 marzo 1995, e altri, C-68/93). Per_1
Sostiene al riguardo la società attrice che “la notizia che due clienti così importanti e rinomati come IT e FA abbiano deciso di interrompere il loro rapporto commerciale con (peraltro a favore Pt_1 di una società di piccole dimensioni che, all'insaputa dell'Attrice, si è impossessata delle sue informazioni riservate per sottrarle clienti) è evidentemente in grado di gettare un grandissimo discredito agli occhi degli altri operatori e di causare un enorme danno all'immagine professionale dell'attrice, intaccando la sua reputazione di partner serio e affidabile, costruita col tempo e con ingenti investimenti” (p. 24-25 atto di citazione).
AFma inoltre l'attrice che i suoi marchi “sono noti e apprezzati sul mercato grazie sia agli ingenti investimenti compiuti negli anni [….] sia anche ai numerosi riconoscimenti ottenuti da anche a livello Parte_1 europeo. È, quindi, evidente che la possibile associazione di tali marchi alla perdita di clienti del calibro di IT e FA rischia di comprometterne irrimediabilmente il valore. D'altra parte, il fatto che un determinato marchio non possa più essere associato a una certa referenza commerciale, estremamente nota al pubblico e agli operatori, ne diminuisce enormemente valore e toglie prestigio allo stesso” (p. 25 atto di citazione).
Dagli atti di causa non emerge tuttavia in alcun modo che il presunto discredito (danno-evento) provocato dalla concorrenza sleale dei convenuti abbia attraversato i confini francesi, ove si è certamente verificato il fatto generatore, e si sia propagato sul mercato italiano. Né vi è alcuna prova che il abbia effettivamente sofferto un clima di sfiducia in CP_3 Pt_1
Italia. In mancanza di specifiche allegazioni e di prove in tal senso deve pertanto presumersi che il danno si sia cristallizzato nel territorio francese dove si è prodotto il “danno iniziale” e che perciò il giudice francese sia il più adatto a pronunciarsi per motivi di prossimità alla controversia e di facilità nell'assunzione delle prove, giusta la massima della giurisprudenza, già ricordata, secondo cui la nozione di “luogo ove è sorto il danno”, designa “il luogo ove il fatto causale, che genera la responsabilità […] ha
16 prodotto direttamente i suoi effetti dannosi nei confronti di colui che ne è la vittima immediata”, atteso che il luogo ove si è manifestato il danno iniziale, “presenta, in genere, un rapporto stretto con gli altri elementi costitutivi della responsabilità, mentre, di norma, non è questo il caso del domicilio della vittima indiretta” (CGUE, sentenza 11 gennaio 1990, causa
220/88, cit.). CP_11
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo le previsioni del D.M. 147/2022, tenendo conto dell'entità della pretesa risarcitoria avanzata dall'attrice nell'atto introduttivo (€384.000) e dell'attività concretamente svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, XIV Sezione civile Specializzata in materia d'impresa - A, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
• dichiara, ai sensi degli artt. 4 e 7(2) del Regolamento (UE) n. 1215/2012 del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice francese;
• condanna parte attrice a rifondere le spese di lite in favore di e che liquida in €14.170,00 CP_1 CP_2 oltre accessori di legge;
• condanna parte attrice a rifondere le spese di lite in favore di che liquida in €14.170,00, oltre accessori Parte_2 di legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'11 settembre 2025.
Il Giudice estensore La Presidente
dott. Edmondo Tota dott.ssa Idamaria Chieffo
17
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Milano
Sezione XIV civile
Specializzata in materia di impresa - A
composto dai signori magistrati: dott.ssa Idamaria Chieffo Presidente dott. Edmondo Tota Giudice relatore dott.ssa Mariachiara Vanini Giudice ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale
25006/2023 promossa da
con sede legale in Milano, 20132, Via Parte_1
Ludovico D'Aragona 9, P.IVA , difesa dagli Avv.ti Luca P.IVA_1
IS, IA AF e AN AM;
- parte attrice -
contro
, cittadino francese, nato il [...] a Controparte_1
Fontenay-Aux-Rose, domiciliato in 4 Rue Saint-Denis 92700, Colombes,
Francia (sécurité sociale ) e PartitaIVA_2
immatriculation n. 909338998 R.C.S. Nanterre, Controparte_2 società di diritto francese avente sede in 144 Avenue Charles de Gaulle,
92200, Neuilly-sur-Seine, France, in persona del legale rappresentante pro tempore entrambi difesi dagli Avv.ti Alessandro ZI e CP_1
LA ZI;
1 , cittadino francese, nato a [...] il 12 Parte_2 dicembre 1979, c.f. domiciliato in 4, Rue des Sables Du P.IVA_3
Moulin à Vent, 78112, Fourqueux, Francia, difeso dagli Avv.ti Massimo
PI e CE Ferrario;
-convenuti-
OGGETTO: Azione risarcimento danni
CONCLUSIONI: come rassegnate nelle note scritte depositate telematicamente
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.– ha promosso davanti al Tribunale di Milano un Parte_1 giudizio nei confronti di e Parte_2 CP_1 CP_2
chiedendo di condannare i convenuti, in via solidale tra loro, al
[...] risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, anche futuri, patiti e patiendi a causa della condotta illecita osservata dai medesimi convenuti.
A fondamento dell'azione risarcitoria promossa nei confronti di Pt_2
e l'attrice ha riferito che: CP_1 CP_2
• fa parte del , impresa tecnologica Parte_1 CP_3 multinazionale operante nel settore automotive, fondata in Italia nel
2010 e diventata leader in Europa nelle attività di sales & marketing e nell'offerta SaaS (Software as a service) per la distribuzione automobilistica;
• il fatturato del gruppo è in continua crescita ed è pari, al 31 dicembre
2022, ad oltre 36 milioni di euro, di cui circa il 70% è generato da
; Parte_1
• attraverso lo sviluppo di soluzioni digitali integrate, supporta Pt_1 le case automobilistiche e i concessionari nella loro trasformazione digitale, fornendo loro soluzioni di vendita e marketing digitale;
• è la società holding delle altre società del Parte_1 CP_3
, che operano come business unit nei vari territori di riferimento
[...]
2 ( e ) e di cui CP_4 CP_5 Controparte_6
detiene il 100% delle partecipazioni;
nonché la business Parte_1 unit italiana del Gruppo, in quanto distribuisce i prodotti e i servizi del
Gruppo nel proprio territorio di riferimento (Italia) ed è a sua volta partecipata al 100% dalla società inglese MotorK PLC;
• è inoltre titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale Parte_1
(i.e. i marchi, i software, le piattaforme web, il know-how, ecc.) necessari per la realizzazione e distribuzione dei principali prodotti e servizi , e che concede in licenza alle varie Pt_1 Parte_1 business unit attraverso la sottoscrizione di appositi contratti con queste ultime;
• sostiene tutti gli investimenti marketing e pubblicitari per Parte_1 la promozione dei marchi ”, che dal 2021 al 2023 sono stati Pt_1 pari ad oltre 900.000 Euro;
• il successo dei prodotti e servizi dell'attrice, nonché dei relativi marchi e segni distintivi con cui tali prodotti e servizi sono offerti sul mercato, sono dimostrati dai numerosi premi e riconoscimenti ottenuti da nel corso degli anni;
Parte_1
• gli ingenti sforzi di ricerca e sviluppo, commerciali, pubblicitari, e i premi vinti hanno consentito a di avere tra i propri clienti Parte_1
i maggiori player del settore automotive e di gestirne i siti internet e le piattaforme e-commerce;
• nell'attività dell'attrice assume particolare importanza il fatto di poter annoverare tra le proprie referenze clienti importanti in modo da presentarsi al mercato con uno storico di servizi offerti con successo alle più celebri ed esigenti marche automobilistiche;
• con contratto di compravendita del 30 aprile 2019 CP_4 acquisì il 100% delle quote di 3W NET, società francese specializzata in soluzioni digitali per case automobilistiche e concessionarie
(l'“Operazione 3W NET”);
3 • l'Operazione 3W NET fu conclusa tra (controllata Controparte_7 al 100% da ) e il convenuto Sig. Parte_1 Parte_2 all'epoca socio unico e amministratore di 3W NET. La società acquistata fu successivamente fusa per incorporazione in CP_4
a maggio 2021;
[...]
• acquisì, a fronte del pagamento di un corrispettivo CP_4 significativo a favore del Sig. il portafoglio clienti di 3W NET, Pt_2 composto da circa 60 società; nonché tutti i diritti di proprietà intellettuale di 3W NET e i prodotti e sistemi IT forniti da 3W NET ai propri clienti (software, piattaforme web, CRM, ecc.);
• contestualmente all'Operazione 3W NET, integrò nel CP_4 suo organico proprio il Sig. Pt_2
• per più di 3 anni il Sig. ha lavorato presso 3W NET a fianco Pt_2 dell'altro convenuto Sig. a partire dal 1° settembre CP_1
2018, data in cui il Sig. fu assunto da 3W NET come Sales CP_1
Director, e fino al 30 settembre 2021, data in cui il Sig. lasciò CP_1
CP_4
• il 28 giugno 2021, il Sig. aveva sottoscritto un atto di CP_1 risoluzione consensuale del proprio contratto di lavoro prima di lasciare definitivamente il 30 settembre 2021; Pt_1
• quasi immediatamente dopo la sua uscita da CP_4 CP_1 aveva fondato una società concorrente di con sede a
[...] Pt_1
Neuilly-sur-Seine: la convenuta la cui attività principale CP_2 consiste nello sviluppo, pubblicazione e commercializzazione di
“SaaS” (Software as a service) e di siti internet destinati agli operatori del settore automobilistico;
• poco prima che il Sig. lasciasse e nei mesi CP_1 CP_4 successivi, i convenuti e si erano scambiati diverse CP_1 Pt_2 email specificatamente riferite a tre importanti clienti acquisiti Pt_1
a seguito dell'Operazione 3W NET, con i quali la stessa CP_4 aveva rapporti commerciali attivi: IT, FA e
[...]
(GAR); Controparte_8
4 • a seguito di questi scambi di email, con i quali il Sig. e il Sig. Pt_2
(dunque, si erano scambiati numerose informazioni CP_1 CP_2 aziendali riservate di , due di questi clienti (IT e Pt_1
FA) avevano interrotto il loro rapporto con;
Pt_1
• IT e FA erano tra i clienti più importanti di , inseriti Pt_1 tra le maggiori referenze dell'attrice nella comunicazione con il pubblico;
• in particolare, IT aveva inviato a una lettera di CP_4 risoluzione contrattuale in data 2 ottobre 2021, soltanto pochi giorni dopo l'uscita del Sig. da , mentre FA aveva inviato CP_1 Pt_1 un'analoga lettera in data 24 maggio 2022;
• a dicembre del 2022 anche il Sig. aveva chiesto a Pt_2 CP_4 di risolvere consensualmente il suo contratto di lavoro;
[...]
• a seguito della fuoriuscita dei Sig.ri e l'attrice aveva Pt_2 CP_1 ritenuto opportuno attivare una serie di approfondimenti dando avvio ad un audit interno finalizzato a prendere visione del traffico email riferito all'account di posta elettronica aziendale del Sig. a Pt_2 partire dal 1° settembre 2021 (mese di uscita del Sig. da CP_1
; CP_4
• all'esito dell'audit interno è emerso che il Sig. aveva Pt_2 ripetutamente provveduto ad: (i) auto-inoltrarsi numerosa corrispondenza commerciale con i clienti di al proprio account Pt_1 di posta elettronica personale ( ); in particolare, Email_1
l'attività di audit ha consentito di individuare diverse decine di auto- inoltri di thread di email, alcuni dei quali contenenti elenchi di clienti e altri dati riservati (elenco e identificativi IP dei server, clienti attivi con revenue/monthly fee per prodotti/servizi, etc.); (ii) inoltrare la corrispondenza commerciale con i clienti di MotorK IT, FA
e all'account di posta Controparte_9 elettronica del Sig. presso sia all'indirizzo personale CP_1 CP_2
( ) che a quello aziendale Email_2
; Email_3
5 • anche in relazione al cliente Groupement des Agents (GAR), CP_8
l'audit interno ha consentito di accertare una gestione del cliente da parte dei Sig.ri e quale “CEO di al di fuori e Pt_2 CP_1 CP_2 nell'inconsapevolezza di;
Pt_1
• dai risultati dell'audit condotto dall'attrice, è quindi emerso che per almeno un anno e mezzo, il Sig. ha commesso ripetuti atti di Pt_2 accesso abusivo al sistema informatico della attrice, avendo inoltrato alla propria email personale e a soggetti estranei a informazioni Pt_1 aziendali riservate per scopi estranei a quelli per i quali egli aveva accesso a tali informazioni;
• il Sig. dopo avere lavorato per diversi anni (tra il 2019 e il Pt_2
2021) a fianco del Sig. ha di fatto continuato a lavorare con CP_1 quest'ultimo anche dopo la sua uscita da , gestendo insieme a Pt_1 lui progetti relativi a clienti di (tanto che spesso i clienti si Pt_1 rivolgevano direttamente al Sig. o congiuntamente al Sig. CP_1
e al Sig. come se stessero ancora Parte_3 Parte_4 Pt_1 lavorando insieme, anche se lavoravano per aziende concorrenti);
• il Sig. ha approfittato delle sue mansioni all'interno di CP_1 Pt_1 per ottenere i dati, le informazioni, i contatti commerciali e il know- how che gli hanno permesso di lanciare la propria società, CP_2 deviando ingiustamente la clientela del suo ex datore di lavoro, che quest'ultimo aveva acquisito da 3W NET a fronte del pagamento di un corrispettivo molto significativo;
• il contenuto e la sequenza temporale degli scambi intercorsi tra Pt_2
e rispetto all'invio da parte di IT e FA delle lettere CP_1 di risoluzione contrattuale rendono infatti evidente come tali clienti siano stati sviati a favore della società concorrente dal Sig. CP_2
e dal Sig. (quest'ultimo anche quale direttore di Pt_2 CP_1
. CP_2
A fondamento dell'azione risarcitoria l'attrice ha inoltre dedotto che:
6 • le condotte illecite dei convenuti hanno cagionato un grave danno all'attrice, , sia in termini reputazionali sia in termini di Parte_1 svilimento del marchio e di perdita dell'avviamento commerciale;
• agli occhi del pubblico e dei vari operatori, è, infatti, il Parte_1 vero e proprio centro dell'intera realtà . Al riguardo, basti Pt_1 considerare che: (i) da sola genera circa il 70% del Parte_1 fatturato dell'intero Gruppo;
(ii) per tutti i player del settore è notorio che sia una azienda italiana;
(iii) la relazione commerciale e di Pt_1 immagine dei vari clienti con di fatto avviene quindi con Pt_1
; Parte_1
• pertanto, è chiaro che ad essere pregiudicata da qualsiasi fatto che danneggi l'immagine del a qualsiasi livello è anzitutto CP_3 proprio la società italiana;
Parte_1
• quanto al danno all'immagine e reputazionale, occorre considerare che la notizia che due clienti così importanti e rinomati come IT e
FA abbiano deciso di interrompere il loro rapporto commerciale con
(peraltro a favore di una società di piccole dimensioni che, Pt_1 all'insaputa dell'attrice, si è impossessata delle sue informazioni riservate per sottrarle clienti) è in grado di gettare un grandissimo discredito agli occhi degli altri operatori e di causare un enorme pregiudizio all'immagine professionale dell'attrice;
• quanto al danno per svilimento del marchio e perdita dell'avviamento commerciale, occorre considerare che è titolare di tutti i Parte_1 marchi del gruppo ”, che proprio a causa delle condotte dei Pt_1 convenuti hanno subito uno svilimento e una perdita di valore, destinati a ripercuotersi sui valori iscritti a bilancio, vanificando;
gli ingenti sforzi compiuti da per promuovere e pubblicizzare i Parte_1 propri segni distintivi;
• il danno reputazionale può essere calcolato applicando la percentuale del 50% all'importo del fatturato perso in relazione ai clienti IT
(oltre 21.500 euro al mese) e FA (5.000 euro al mese) rapportato al periodo intercorso dalla data di risoluzione dei relativi contratti
7 (rispettivamente, settembre 2021 e luglio 2022) ad oggi (i.e. in totale oltre 480.000 euro), che allo stato può quindi quantificarsi in una somma di circa 240.000 euro;
• il danno per svilimento del marchio e perdita dell'avviamento commerciale può essere calcolata applicando la percentuale del 30% all'importo del fatturato perso in relazione ai clienti IT e FA rapportato al periodo intercorso dalla data di risoluzione dei relativi contratti ad oggi, che allo stato può quindi quantificarsi in una somma di circa 144.000 euro.
I convenuti si sono costituiti chiedendo in via preliminare di accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice francese, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento UE n. 1215/2012 ovvero dell'art. 23 del Regolamento UE n. 1215/2012; nel merito hanno contestato l'esistenza dell'illecito che viene loro addebitato da Pt_1
e hanno chiesto pertanto di rigettare le domande dell'attrice.
[...]
Scambiate le memorie previste dall'art. 171-ter c.p.c., con ordinanza del 18 ottobre 2024, il giudice istruttore ha rimesso al Collegio l'esame dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dai convenuti. La causa
è stata quindi rinviata all'udienza del 29 aprile 2025 poi differita al 17 giugno 2025.
Le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica;
all'udienza del 17 giugno 2025 la causa è stata, infine, rimessa al
Collegio per la decisione.
*
2.- Va accolta l'eccezione avanzata dai convenuti e deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice francese.
Nel corso del processo le parti hanno ampiamente discusso la questione di giurisdizione da punti di vista contrapposti.
La società attrice afferma che il giudice italiano ha giurisdizione nel presente caso in forza dell'art. 7(2) Regolamento (UE) n. 1215/2012, il quale prevede che in materia di illeciti civili dolosi o colposi, la
8 giurisdizione può radicarsi anche “davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire”; luogo da identificarsi alternativamente, secondo la giurisprudenza della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea o nel luogo in cui si è concretizzato il danno o, in alternativa, a scelta dell'attore danneggiato, in quello dove si è verificato l'evento generatore di tale danno.
sostiene che la giurisdizione italiana si giustifica con il Parte_1 rilievo che l' è il luogo dove si è concretizzato il danno. Pt_1
A fondamento di tale argomento parte attrice osserva che:
• non ha fatto valere in questo giudizio un danno indiretto Parte_1 derivante dalla perdita di fatturato della controllata francese, bensì un danno subito direttamente e in via esclusiva ed autonoma da Pt_1
, quale titolare dei marchi e dell'immagine commerciale di
[...]
, i.e. gli elementi il cui valore è stato leso dalla condotta Pt_1 avversaria;
• non vi è dubbio che tale danno si è concretizzato in , luogo in cui Pt_1 ha sede , atteso che è titolare di tutti i Parte_1 Parte_1 marchi ”, a loro volta tutti domiciliati in , che proprio a Pt_1 Pt_1 causa delle condotte avversarie hanno subito uno svilimento del proprio valore come assets aziendali;
• agli occhi del pubblico e dei vari operatori di mercato, inoltre, Pt_1
è il vero e proprio centro dell'intera realtà del gruppo ,
[...] Pt_1 giacché: (i) da sola genera circa il 70% del fatturato Parte_1 dell'intero gruppo;
(ii) per tutti i players del settore è notorio che sia una azienda italiana;
(iii) la relazione commerciale e di Pt_1 immagine dei vari clienti con di fatto avviene con Pt_1 Pt_1
;
[...]
• è evidente, pertanto, che ad essere pregiudicata da qualsiasi fatto che danneggi i marchi e l'immagine di a qualsiasi livello è Pt_1 anzitutto proprio la società italiana;
9 • inoltre, effettua tutti gli investimenti marketing e Parte_1 pubblicitari per la promozione del brand e dell'immagine di;
Pt_1 investimenti che proprio a causa di quanto si è appena detto sono stati di fatto vanificati, nuovamente con significativo pregiudizio per l'odierna attrice;
• è altresì titolare di tutti i contratti con gli Internet service Parte_1 provider e dei vari indirizzi di posta elettronica “@motork.io” che concorrono a formare il sistema informatico del gruppo , cui il Pt_1 sig. ha illecitamente acceduto per trasmettere al sig. e Pt_2 CP_1
a le informazioni e la corrispondenza commerciale di CP_2 CP_4
[...]
I convenuti, d'altro canto, hanno sostenuto che l'evento dannoso dedotto dalla società attrice si è verificato semmai in Francia e che in realtà, a parte la sede in dell'attrice, non esiste alcun collegamento rilevante dei fatti Pt_1 di causa con la giurisdizione italiana che possa giustificare l'applicazione dell'art. 7(2) del Regolamento UE n. 1215/2012, giacché:
• tutte le condotte dei convenuti alle quali l'attrice riconduce la causa del danno lamentato si sono verificate in Francia, dove si sono svolti tutti i fatti oggetto del giudizio;
• i titoli contrattuali dai quali sorgono le obbligazioni che controparte deduce essere state violate, prevedono espressamente la giurisdizione del giudice francese;
• la nozione di «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto» non può essere interpretata estensivamente al punto da comprendere qualsiasi luogo in cui possano essere avvertite le conseguenze negative di un evento che abbia già provocato un danno iniziale effettivamente verificatosi in un altro luogo.
Per la soluzione del problema di giurisdizione vengono in rilievo, come segnalato dai difensori delle parti, le disposizioni degli artt. 4 e 7(2) del
Regolamento (UE) n. 1215/2012 del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
10 Anzitutto l'art. 4, par. 1, il quale stabilisce in via generale che: «… le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro».
In secondo luogo, l'articolo 7(2) dello stesso Regolamento, il quale, derogando alla previsione generale dell'art. 4, stabilisce che in materia di illeciti civili dolosi o colposi: «Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta … 2) …. davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire».
In riferimento a queste due disposizioni si trova scritto nel considerando n.
15 del Regolamento (UE) che: “È opportuno che le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità e si basino sul principio generale della competenza dell'autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto. Tale principio dovrebbe valere in ogni ipotesi, salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l'autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento”. Il criterio generale del foro del domicilio del convenuto dell'art. 4 – aggiunge il considerando n. 16 del Regolamento UE – viene quindi completato dall'art. 7 attraverso la previsione di fori alternativi, basati “sul collegamento stretto tra l'autorità giurisdizionale e la controversia”, al fine “di agevolare la buona amministrazione della giustizia”, dato che l'esistenza di “un collegamento stretto” tra il giudice e la causa dovrebbe “garantire la certezza del diritto ed evitare la possibilità che il convenuto sia citato davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per questi ragionevolmente prevedibile”.
Nella lettura dell'art. 7(2), anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha più volte ricordato che tale disposizione fissa una competenza speciale
– da interpretare in maniera autonoma e restrittiva – basata sull'esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra la domanda e il giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto, che si giustifica alla stregua dei principi di buona amministrazione della giustizia e di economia processuale. In particolare – si è detto – il giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto è in genere il più idoneo a pronunciarsi, in particolare
11 per motivi di prossimità alla controversia e di facilità nell'assunzione delle prove (CGUE, sentenza 16 giugno 2016, C-12/15 ove altre indicazioni).
A proposito del criterio di collegamento individuato nell'art. 7(2), a partire dalla sentenza 30 novembre 1976, causa 21/76, Controparte_10
, sempre la Corte di Giustizia dell'Unione, ha inoltre
[...] costantemente affermato – come segnalato dalle parti – che l'espressione
“luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto” va intesa nel senso che essa si riferisce tanto al luogo ove è insorto o si è concretizzato il danno, quanto al luogo ove si è verificato l'evento generatore dello stesso, ossia quello in cui si è realizzata la condotta lesiva, sicché il convenuto può essere citato,
a scelta dell'attore, dinanzi al giudice dell'uno o dell'altro di essi.
Deve tuttavia rammentarsi che per “luogo in cui il danno si è concretizzato” si deve aver riguardo al «danno iniziale» (CGUE, sentenza 11 gennaio
1990, causa 220/88, Cass., Sez. Un., 28 aprile 2015, n. CP_11
8571; Cass., Sez. Un., 22 novembre 2010, n. 23593), e dunque il criterio del locus commissi delicti non può dilatarsi fino a ricomprendere qualsiasi luogo in cui possano essere risentite le conseguenze negative a valle di un danno verificatosi altrove (Corte UE 10 giugno 2004, causa C-168/02); tantomeno detto luogo può coincidere con il domicilio del danneggiato, laddove la condotta dannosa si sia verificata altrove (Corte UE 16 giugno
2016, causa C-12/15): tale espressione ― “luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire” ― non riguarda il luogo del domicilio dell'attore, in cui sarebbe localizzato il centro principale del proprio patrimonio, per il solo motivo che egli avrebbe ivi subìto un danno finanziario derivante dalla perdita di elementi del suo patrimonio avvenuta e subìta in un altro Stato membro (Corte UE 10 giugno 2004, causa C-168/02).
Inoltre – ha ulteriormente precisato la Corte di Giustizia – la disposizione dell'art. 7(2) “non può essere interpretata nel senso che autorizzi chi agisce per il risarcimento di un danno che asserisce essere la conseguenza del pregiudizio subito da altre persone, vittime dirette del fatto dannoso, a citare l'autore di questo fatto dinanzi ai giudici del luogo dove egli stesso ha constatato il danno nel proprio patrimonio”. La nozione di “luogo ove è sorto il danno”, deve infatti essere intesa “come indicante il luogo ove il
12 fatto causale, che genera la responsabilità da delitto o da quasi delitto, ha prodotto direttamente i suoi effetti dannosi nei confronti di colui che ne è la vittima immediata”, atteso che il luogo ove si è manifestato il danno iniziale, “presenta, in genere, un rapporto stretto con gli altri elementi costitutivi della responsabilità, mentre, di norma, non è questo il caso del domicilio della vittima indiretta” (CGUE, sentenza 11 gennaio 1990, causa
220/88, Dumez France, cit.).
Ebbene, alla luce delle indicazioni offerte dalla giurisprudenza europea, il
Tribunale osserva che:
• con l'atto di citazione la società attrice ha dedotto: i) che i convenuti,
e ex dipendenti, di appropriandosi di CP_1 Pt_2 CP_4 informazioni aziendali riservate, hanno illecitamente sviato a favore della società francese (costituita dal dopo aver CP_2 CP_1 lasciato i clienti più rilevanti (FA e IT) CP_4 acquisiti in Francia dal gruppo con l'operazione di Pt_1 acquisizione della francese 3W NET di proprietà del (pp. 22 Pt_2 ss. atto di citazione); ii) che le condotte illecite di sviamento, interamente realizzate in territorio francese, hanno prodotto ingentissimi danni in termini di compromissione dell'immagine commerciale, diluizione e perdita di valore dei marchi e dell'avviamento di (pp. 24-26 atto di citazione); Parte_1
• è pacifico che nel caso in esame i convenuti hanno tutti domicilio in
Francia, così come ha domicilio in Francia la sussidiaria francese della società attrice, vittima immediata della illecita CP_4 condotta di sviamento di clientela che si assume posta in essere dai convenuti;
• è inoltre indiscusso che il fatto generatore (i.e. lo sviamento di clientela) indicato dalla società attrice quale causa del danno alla propria immagine commerciale e ai marchi ” si è interamente esaurito Pt_1 in Francia, atteso che il passaggio illecito di clienti (FA e
IT) ha interessato due società francesi a CP_4
CP_2
13 Se è pacifico che il fatto generatore del danno ingiusto si è verificato in
Francia, come si diceva, è invece ampiamente controverso tra le parti se l'Italia sia il luogo in cui si è concretizzato il danno lamentato Pt_1
.
[...]
Ritiene il Tribunale che, in base ai fatti prospettati dalla parte attrice, non sia ravvisabile quel collegamento sufficientemente stretto tra domanda e giudice adito che, come si è visto, costituisce presupposto imprescindibile della giurisdizione italiana in tema di illecito extracontrattuale ai sensi dell'art. 7(2).
Per affermare la giurisdizione italiana non è, infatti, sufficiente allegare che lo sviamento illecito di clienti del gruppo avvenuto in Francia (i.e. Pt_1 il danno iniziale), ha avuto ripercussioni economiche negative anche in per la ragione che è titolare di alcuni beni (i marchi Pt_1 Parte_1
”, l'immagine commerciale e l'avviamento aziendale) Pt_1 compromessi dall'azione lesiva dei convenuti. Né è sufficiente sostenere che è titolare dell'immagine commerciale dell'intero gruppo Parte_1
che si suppone lesa dalla condotta dei convenuti con la Pt_1 conseguenza che ad essere pregiudicata da qualsiasi fatto che danneggi l'immagine del gruppo a qualsiasi livello è anzitutto proprio la Pt_1 società italiana.
Per un verso, è infatti irrilevante, al fine di radicare la giurisdizione, che ad essere pregiudicata dall'illecito dei convenuti sia una società con sede in
Italia. Un evento dannoso può infatti senz'altro colpire un soggetto giuridico in uno Stato diverso da quello dove ha la sede o dove risiede (ad es. l'incendio di un bene di proprietà di quel soggetto che si trova in un altro Stato); d'altro canto l'immagine di un gruppo societario che opera in una pluralità di Stati e di mercati – che ha cioè una pluralità di centri d'interessi – può anch'essa subire eventi dannosi in vari luoghi che non si identificano necessariamente con il luogo dove ha sede la società capogruppo: può ben darsi infatti – e nella normalità dei casi accadrà – che un gruppo multinazionale che opera in più Stati soffra un danno d'immagine in uno o più mercati ma non necessariamente in tutti i mercati
14 in cui è presente e non necessariamente nello Stato in cui si trova la capogruppo.
Per altro verso, appare evidente per quel che si è detto fin qui che, secondo l'interpretazione accolta dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea,
l'espressione “luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto”, contenuta nell'art. 7(2) del Regolamento UE 1215/2012, non può riferirsi al luogo dove si sono prodotte le conseguenze economiche sofferte dalla vittima dell'illecito (danno-conseguenza) e tantomeno può coincidere con il luogo ove è localizzato il patrimonio del soggetto danneggiato, atteso che altrimenti si avrebbe una sostanziale cancellazione del foro generale del domicilio del convenuto stabilito dall'art. 4 in favore del domicilio dell'attore, titolare, per definizione, del patrimonio che ha subito una diminuzione a causa dell'illecito. Per lo stesso motivo, il luogo dell'evento dannoso non può neppure identificarsi automaticamente, nel caso illeciti che colpiscono l'integrità di beni immateriali (come l'immagine aziendale o il marchio), con quello del domicilio del titolare.
La formula dell'art. 7(2) deve invece intendersi riferita al luogo ove si è verificato il danno-evento, ossia il luogo dove si è prodotta la lesione del diritto: nel caso in esame danno-evento è il presunto discredito che avrebbe colpito a seguito della condotta illecita dei convenuti e ne Parte_1 avrebbe leso la reputazione, compromettendo il prestigio dei suoi marchi e il suo avviamento.
Che il luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto si indentifichi con il luogo in cui si è verificata la lesione della situazione giuridica dedotta in giudizio si ricava, ancora una volta, dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE la quale ha affermato che “in caso di diffamazione mediante un articolo di stampa diffuso in più Stati contraenti”, la norma dell'art. 7(2), “deve essere interpretata nel senso che la vittima può esperire nei confronti dell' editore un' azione di danni sia dinanzi ai giudici dello Stato contraente del luogo ove è stabilito l' editore della pubblicazione diffamatoria, i quali sono competenti a pronunciarsi sul risarcimento dei danni derivanti dalla diffamazione nella loro integralità, sia dinanzi ai giudici di ciascuno Stato contraente dove la pubblicazione è stata diffusa e dove la vittima assume
15 aver subito una lesione della sua reputazione, i quali sono competenti a conoscere dei soli danni cagionati nello Stato del giudice adito” (CGUE, sentenza 7 marzo 1995, e altri, C-68/93). Per_1
Sostiene al riguardo la società attrice che “la notizia che due clienti così importanti e rinomati come IT e FA abbiano deciso di interrompere il loro rapporto commerciale con (peraltro a favore Pt_1 di una società di piccole dimensioni che, all'insaputa dell'Attrice, si è impossessata delle sue informazioni riservate per sottrarle clienti) è evidentemente in grado di gettare un grandissimo discredito agli occhi degli altri operatori e di causare un enorme danno all'immagine professionale dell'attrice, intaccando la sua reputazione di partner serio e affidabile, costruita col tempo e con ingenti investimenti” (p. 24-25 atto di citazione).
AFma inoltre l'attrice che i suoi marchi “sono noti e apprezzati sul mercato grazie sia agli ingenti investimenti compiuti negli anni [….] sia anche ai numerosi riconoscimenti ottenuti da anche a livello Parte_1 europeo. È, quindi, evidente che la possibile associazione di tali marchi alla perdita di clienti del calibro di IT e FA rischia di comprometterne irrimediabilmente il valore. D'altra parte, il fatto che un determinato marchio non possa più essere associato a una certa referenza commerciale, estremamente nota al pubblico e agli operatori, ne diminuisce enormemente valore e toglie prestigio allo stesso” (p. 25 atto di citazione).
Dagli atti di causa non emerge tuttavia in alcun modo che il presunto discredito (danno-evento) provocato dalla concorrenza sleale dei convenuti abbia attraversato i confini francesi, ove si è certamente verificato il fatto generatore, e si sia propagato sul mercato italiano. Né vi è alcuna prova che il abbia effettivamente sofferto un clima di sfiducia in CP_3 Pt_1
Italia. In mancanza di specifiche allegazioni e di prove in tal senso deve pertanto presumersi che il danno si sia cristallizzato nel territorio francese dove si è prodotto il “danno iniziale” e che perciò il giudice francese sia il più adatto a pronunciarsi per motivi di prossimità alla controversia e di facilità nell'assunzione delle prove, giusta la massima della giurisprudenza, già ricordata, secondo cui la nozione di “luogo ove è sorto il danno”, designa “il luogo ove il fatto causale, che genera la responsabilità […] ha
16 prodotto direttamente i suoi effetti dannosi nei confronti di colui che ne è la vittima immediata”, atteso che il luogo ove si è manifestato il danno iniziale, “presenta, in genere, un rapporto stretto con gli altri elementi costitutivi della responsabilità, mentre, di norma, non è questo il caso del domicilio della vittima indiretta” (CGUE, sentenza 11 gennaio 1990, causa
220/88, cit.). CP_11
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo le previsioni del D.M. 147/2022, tenendo conto dell'entità della pretesa risarcitoria avanzata dall'attrice nell'atto introduttivo (€384.000) e dell'attività concretamente svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, XIV Sezione civile Specializzata in materia d'impresa - A, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
• dichiara, ai sensi degli artt. 4 e 7(2) del Regolamento (UE) n. 1215/2012 del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice francese;
• condanna parte attrice a rifondere le spese di lite in favore di e che liquida in €14.170,00 CP_1 CP_2 oltre accessori di legge;
• condanna parte attrice a rifondere le spese di lite in favore di che liquida in €14.170,00, oltre accessori Parte_2 di legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'11 settembre 2025.
Il Giudice estensore La Presidente
dott. Edmondo Tota dott.ssa Idamaria Chieffo
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