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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/03/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 1236/2024 del ruolo generale e promossa
DA
nata a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dall'avv. Bruno Torretti e dall'avv. Laura
Cardinali, come da mandato in calce al reclamo;
- reclamante-
OGGETTO
Appello avverso il decreto in data 3/12/2024 pronunciato dal Tribunale di Macerata nel procedimento
R.G. n. 79-1/2024 P.U.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 7 Per la reclamante: ACCOGLIERE il presente reclamo azionato verso il decreto di rigetto della liquidazione controllata dei beni della sig.ra emesso dal Tribunale di Macerata in data Parte_1
3/12/2024, notificato in data 4/12/2024 - RG 79-1/2024 PU, e per l'effetto:
REVOCARE il decreto del Tribunale di Macerata emesso in data 3/12/2024 notificato in data 4/12/2024 - RG 79-1/2024 PU;
DICHIARARE l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni della ricorrente (cod. fisc ), ai sensi degli artt. 270 e Parte_1 C.F._1
150 CCII, nella stessa misura di quanto richiesto in primo grado, di cui alla relazione del Gestore
della crisi, con la messa a disposizione della somma di € 15.034,00, costituita dalla vendita delle autovetture (rispettivamente di valore pari ad € 650,00 ed € 1.100,00), nonché dal reddito futuro di € 369,00 mensili per anni tre, quale quinto dello stipendio, determinando in € 1.365,00 pari a
4/5 dello stipendio l'importo escluso dalla liquidazione e destinato al mantenimento della ricorrente e della figlia, o stabilire la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e alla quale la ricorrente si atterrà, per l'effetto nominare il liquidatore nella figura della Dott.ssa Per_1
precedentemente nominata Gestore della Crisi dall'OCC presso l'Ordine dei Dottori
[...]
Commercialisti ed esperti Contabili di Macerata o persona diversa ritenuta a insindacabile giudizio della Corte;
CONCEDERE termine al Gestore della Crisi per integrare la relazione dell'OCC ai sensi del novellato articolo 268 co 3 - 4 periodo del CCII attestando che è possibile l'acquisizione di attivo da distribuire ai creditori anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie;
DISPORRE la trasmissione degli atti al Tribunale di Macerata per l'assunzione dei provvedimenti di cui all'art 270 CCII e dell'art. 150 CCII;
in assenza di contraddittorio si rinuncia alle spese legali
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto reclamo contro il decreto in data 3/12/2024, con il quale il Tribunale di Parte_1
pagina 2 di 7 Macerata ha rigettato il proprio ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata del debitore sovraindebitato ai sensi dell'art. 268 e ss ccii. Lamenta la reclamante l'erroneità dell'impugnato provvedimento per avere il Tribunale ritenuto non sussistenti i presupposti per l'ammissibilità della invocata procedura, in quanto, da un lato, lo stato di sovraindebitamento era imputabile ad “imprudenza e avventatezza” e, dall'altro, perché il soddisfacimento dei creditori risultava meramente simbolico e comunque irrisorio.
Sotto tale ultimo profilo il Collegio rileva innanzitutto che l'invocata procedura non prevede alcun limite percentuale di soddisfazione dei creditori, ma solo che vi sia un “attivo da distribuire ai creditori”, eventualmente acquisito anche mediante il previo esercizio di azioni giudiziarie. Nella specie l'OCC ha accertato l'esistenza di un patrimonio mobiliare da mettere a disposizione dei creditori, costituito da due autovetture (del valore complessivo di € 1.750,00, che l'OCC inserisce entrambe nel piano di liquidazione) e dal reddito derivante dallo stipendio (al netto delle spese di mantenimento della reclamante e della figlia) percepito nel prossimo triennio (pari ad € 13.284,00; €
369,00 mensili), patrimonio che consentirebbe il pagamento del 100% dei crediti privilegiati e dell'1% dei crediti chirografari (cfr. allegato E alla relazione dell'OCC). Per quanto limitato, è quindi comunque apprezzabile l'esistenza di un patrimonio da destinare ai creditori.
In ogni caso, la misura del soddisfacimento delle pretese creditorie non può ritenersi condizione di ammissibilità della invocata procedura. Dall'esame dell'art. 268 ccii emerge infatti che legittimato alla presentazione della domanda ai sensi del secondo comma della citata disposizione è anche il creditore,
senza che allo stesso sia chiesta l'allegazione di qualsivoglia circostanza in relazione alla consistenza patrimoniale attuale o futura del debitore;
l'unico limite alla ammissione della procedura è costituito dall'ammontare dei debiti scaduti e non pagati che deve essere superiore ad € 50.000. Il rilievo non è
poi superabile dalla circostanza che ai sensi del terzo comma della disposizione in esame il debitore può eccepire la propria incapienza, sia perché si tratta di eccezione prevista per il solo debitore
“persona fisica”, sia perché si tratta di una eccezione in senso stretto e cioè che può essere sollevata solo dalla parte interessata e non è rilevabile d'ufficio dal giudice, come emerge anche dal tenore del disposto di cui al primo comma dell'art. 271 ccii. Conferma delle conclusioni raggiunte si rinviene anche nell'art. 233 ccii, applicabile nella sua interezza in forza del richiamo integrale contenuto nel pagina 3 di 7 primo comma dell'art. 276 ccii, nel senso che la procedura di liquidazione si chiude non solo quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo, ma anche quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consenta di soddisfare, neppure in parte, i creditori.
Sul punto è inoltre intervenuta di recente la Corte Costituzionale (cfr. sent. n. 6 del 19/1/2024) la quale,
chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 142, comma 2, del decreto legislativo
12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19
ottobre 2017, n. 155), «per come applicabile nell'ambito della liquidazione controllata del sovraindebitato», nella parte in cui «non prevede un limite temporale all'acquisizione di beni sopravvenuti all'apertura della procedura concorsuale» in relazione al diritto dei creditori al soddisfacimento delle loro pretese, ha affermato (per quanto qui interessa) i seguenti principi:
che tra i beni acquisibili alla procedura di liquidazione controllata rientra sicuramente la quota dello stipendio o della pensione non destinata al soddisfacimento del mantenimento del debitore non solo in forza dell'art. 142 comma ccii, ma anche dell'art. 268, comma 4, lettera b), ccii, che nell'escludere dalla procedura “i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e
ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia”, implicitamente “riconosce che alla procedura si possono
ascrivere le quote di stipendi e pensioni che eccedano «quanto occorre al mantenimento» del debitore
«sovraindebitato e della sua famiglia», vale a dire prestazioni periodiche, corrispondenti a crediti
esigibili nel tempo”;
che la mancata previsione di una durata minima di acquisizione dei beni pervenuti al debitore dopo l'apertura della procedura di liquidazione controllata può essere colmata dal parametro desumibile dal contemperamento delle esigenze di realizzazione delle pretese creditorie, “con l'istituto della
esdebitazione, che comporta una responsabilità patrimoniale contenuta nel tempo e, pertanto, limita
l'apprensione dei beni sopravvenuti del debitore” e con “l'esigenza di porre un limite alla durata della
procedura concorsuale, che indirettamente si riverbera sulla durata del meccanismo acquisitivo, in
quanto il procedimento giurisdizionale non può protrarsi per una durata irragionevole, tanto più ove si
consideri che la sua apertura inibisce ogni azione individuale esecutiva o cautelare (art. 150 CCII)”;
pagina 4 di 7 che in particolare il limite temporale previsto dalla esdebitazione costituisce limite minimo e massimo dell'apprensione dei beni sopravvenuti del debitore e che “il criterio della massima
soddisfazione delle ragioni creditorie” deve essere inteso nel senso che “L'organo liquidatore deve,
sotto la supervisione del giudice delegato in sede di approvazione del programma, determinare il
tempo di acquisizione dei beni sopravvenuti, perseguendo l'obiettivo della maggiore soddisfazione
possibile delle ragioni creditorie, nel rispetto della ragionevole durata della procedura stessa”, in quanto “la chiusura della liquidazione controllata, a differenza della esdebitazione, non fa venire meno
la responsabilità patrimoniale, ma consente ai creditori di riacquistare il libero esercizio delle azioni
verso il debitore per la parte dei loro crediti rimasta eventualmente insoddisfatta”.
Quanto invece alla ritenuta insussistenza del requisito soggettivo necessario per l'accesso alla invocata procedura, il Collegio ritiene non condividere l'implicita affermazione, desumibile dal tenore del decreto qui impugnato, per cui la “meritevolezza” costituisca condizione di ammissibilità per l'accesso alla procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato.
Ed infatti, se è pur vero che il d.lgs 136/2024 ha modificato il secondo comma dell'art. 269 ccii,
inserendo la previsione che la relazione dell'OCC esponga non solo “una valutazione della completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda” e “illustri la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore”, ma verifichi anche “le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni”, è anche vero che il correttivo non ha espressamente ricompreso la “meritevolezza” tra i presupposti la cui sussistenza deve essere verificata dal Tribunale per l'apertura della procedura. Né è possibile addivenire a siffatta conclusione sulla base di considerazioni ermeneutiche che fanno leva su una interpretazione sistematica degli artt. 269 e 270 ccii che valorizzi il riportato intervenuto legislativo. Ed
infatti, come sopra già evidenziato la domanda può essere proposta anche dal creditore, rispetto al quale gli unici presupposti che il Tribunale è chiamato a verificare sono la soglia minima dei debiti non pagati e, nel caso di debitore persona fisica, anche la mancanza di eccezioni di quest'ultimo circa l'inesistenza di un attivo da distribuire anche a seguito dell'esercizio di azioni giudiziarie.
pagina 5 di 7 Inoltre, l'apertura della liquidazione controllata non esplica alcun effetto “premiale” per il debitore,
atteso che, come affermato dalla Corte Costituzionale con la richiamata sentenza, la chiusura della procedura di liquidazione controllata non fa venire meno la responsabilità patrimoniale del debitore, ma consente ai creditori il libero esercizio delle azioni per il recupero della porzione di credito rimasta insoluta. Il beneficio dell'esdebitazione potrà essere concesso solo in presenza dei requisiti previsti dall'art. 282 ccii e in particolare (in relazione al profilo in esame) alla verifica della condotta del debitore rispetto alle cause dell'indebitamento che non deve essere imputabile a “colpa grave, malafede o frode”. L'intervenuta modifica legislativa risulta pertanto funzionale all'ammissione del debitore a godere del beneficio dell'esdebitazione la cui pronuncia è effettuata dal Tribunale unitamente al decreto motivato che chiude la procedura a norma dell'art. 276 ccii.
In ordine alla richiesta avanzata dalla reclamante di concessione all'OCC di un termine per integrare la propria relazione in relazione alla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, ritiene questa
Corte la stessa non accoglibile stante la assoluta genericità della istanza che non indica né i soggetti contro i quali eventualmente proporre le supposte azioni né la natura delle stesse e risultando la locuzione inserita dall'OCC nella propria relazione meramente di stile in quanto riproducente il testo del terzo comma dell'art. 268 ccii.
In conclusione, in accoglimento del reclamo deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione controllata dei beni della ricorrente come da relazione del Gestore della Crisi del Parte_1
31/10/2024 a firma della dr. Il fascicolo deve inoltre essere rimesso al Tribunale di Persona_1
Macerata per quanto di competenza.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto avverso il decreto in data 3/12/2024 pronunciato dal Tribunale di Macerata nel procedimento R.G. n. 79-1/2024 P.U., così
decide:
dichiara aperta la liquidazione controllata dei beni di come da relazione del Gestore Parte_1
della Crisi del 31/10/2024 a firma della dr. Persona_1
pagina 6 di 7 rimette gli atti al Tribunale di Macerata per quanto di competenza;
nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio in data 11/3/2025
Il Presidente dr. Annalisa Gianfelice Il Consigliere Est. dr. Paola De Nisco
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