Articolo 5 della Legge 23 febbraio 1952, n. 93
Articolo 4Articolo 6
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11 marzo 1952
Art. 5.
Le norme di cui alla presente legge ed al decreto legislativo 4 marzo 1945, n. 137 , non sono in alcun modo applicabili a coloro che, avendo optato per la cittadinanza tedesca ed avendo combattuto come cittadini tedeschi durante la guerra 1940-45 nelle forze armate germaniche che, riacquistano ora, con la riopzione, la cittadinanza italiana.
Entrata in vigore il 11 marzo 1952