Articolo 1 della Legge 5 marzo 1965, n. 156
Versione
7 aprile 1965
Art. 1. Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 17 della legge 5 marzo 1963, n. 246 , e' sostituito dal seguente:
"Le dichiarazioni presentate dai contribuenti a norma degli articoli 6, 7 e 12 sono soggette a rettifica da parte del Comune con una o piu' deliberazioni da adottarsi dalla Giunta municipale e da notificarsi entro due anni dalla presentazione della dichiarazione".

Entrata in vigore il 7 aprile 1965