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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/06/2025, n. 1427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1427 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2957/2024 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata, dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013); nella causa civile iscritta al n. 2957 del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 avente ad oggetto: mutuo – estinzione anticipata – ripetizione costi recurring e up front.
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Raffaele Antonino Calogero (C.F. ) – PEC raf- C.F._2
e Gianluca Fuccillo (C.F. ) ed Email_1 C.F._3
elett.te dom.to presso il loro studio in Castellammare di Stabia (NA) in Piazza Spar- taco n. 27,
-ricorrente -
E
(C.F. e P.IVA ) con sede in Roma in Via Ales- Controparte_1 P.IVA_1
sandro Farnese n. 4, in persona dell'Amministratore delegato, dr. , Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Laura Cangemi (C.F. ) - C.F._4
PEC ed elett.te dom.ta presso il suo studio Email_2
in Roma in Viale Giulio Cesare n. 95,
1 -resistente-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE conveniva in giudizio dichiarando di aver sti- Parte_1 Controparte_1
pulato con quest'ultima un contratto di mutuo, con numero 19594, contro cessione pro-solvendo di quote della pensione tramite il mediatore creditizio Credit Holding
s.r.l. Unipersonale, della durata di n.120 rate con decorrenza della prima rata dal
01.04.2019 ed ultima rata il 01.04.2029 con un capitale lordo maturato di €
23.400,00 suddiviso in rate da € 195,00 ciascuna.
Successivamente l'istituto provvedeva a contrarre una polizza Controparte_1
assicurativa a garanzia del credito, il cui costo veniva posto a carico dell'istante al momento della stipula, il quale corrispondeva oltre gli interessi pattuiti, le seguenti spese:
- Commissione di attivazione € 608,40;
- Commissione gestione pratica € 300,00;
- Oneri per attività di intermediazione € 1.404,00;
provvedendo al regolare pagamento di tutti i ratei mensili.
In data 31.03.2023 risolveva il contratto numero 19594 estinguen- Parte_1
dolo anticipatamente e la in data 31.03.2023, provvedeva ad Controparte_1
emettere relativo conteggio estintivo con un importo dovuto a saldo pari ad €
12.133,59, regolarizzato dall'istante a mezzo bonifico bancario.
2 nel conteggio dell'estinzione anticipata, non provvedeva a rim- Controparte_1
borsare all'istante i ratei di costi ed oneri non maturati perché relativi alle rate resi-
due del mutuo, né delle frazioni del premio assicurativo pagate in anticipo dall'istante.
Pertanto il chiedeva il rimborso delle quote sia recurring, che up front, de- Pt_1
terminate dividendo le somme versate al momento della stipula del contratto, a ti-
tolo di commissioni, oneri e premio polizza, per il numero di rate di cui si compo-
neva il piano di ammortamento del mutuo, moltiplicando il risultato per il numero di rate residuanti alla scadenza naturale del contratto.
Inoltre, secondo le ultime disposizioni del Collegio di Coordinamento ABF con decisione n. 26525 del 2019, in combinato disposto con gli art. 121 e 125 sexies
TUB, l'istante avrebbe potuto anche beneficiare del rimborso parziale delle spese vive sostenute per ottenere l'estinzione anticipata.
Pertanto, il lamentava l'errato ricalcolo inerente il conteggio estintivo ope- Pt_1
rato da e chiedeva il rimborso dell'importo di euro 1.207,44. Controparte_1
Si costituiva contestando tutto quanto dedotto ed eccepito e chie- Controparte_1
dendo, in particolare, il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Chiedeva il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con conseguente sospensione del presente giudizio, affinché emettesse una nuova e de-
finitiva pronuncia con riguardo ai costi che devono essere oggetto di rimborso in caso di estinzione anticipata del finanziamento, atteso il contrasto giurisprudenziale esistente in seno alla Corte stessa.
Il giudizio, precisate le conclusioni, veniva riservato per la decisione.
3 Preliminarmente, si rileva l'avvenuto esperimento del tentativo di mediazione ob-
bligatoria ex art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010 convertito in L. 69/2013, con esito negativo. Consegue la procedibilità della domanda.
Inoltre, devono essere disattese le richieste di parte resistente in ordine sia alla so-
spensione del giudizio per rinvio alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che alla chiamata in causa del Consiglio dei Ministri.
Nel merito, la domanda è fondata e, come tale merita accoglimento.
Sulla ripetizione della quota dei costi recurring ed up front, in caso di estinzione anticipata del mutuo, si osserva che le clausole che privano il consumatore del di-
ritto ad esigere la restituzione della porzione di tali costi, non ancora maturata al momento dell'estinzione anticipata e nel consentire al professionista di trattenere talune prestazioni senza corrispettivo e, dunque, senza alcuna residua giustifica-
zione (si pensi agli oneri assicurativi, a fronte di un rischio ormai cessato), determi-
nano in maniera evidente l'alterazione del sinallagma negoziale, indipendentemente dalla circostanza che la stessa sia stata doppiamente sottoscritta dal cliente.
Tali clausole relative alla previsione dei rimborsi, in caso di estinzione anticipata,
vanno dichiarate nulle ai sensi dell'art. 33 d.lgs. 206/05 (cd. Codice del Consumo)
in quanto determinano un significativo squilibrio tra diritti ed obblighi delle parti,
in violazione della buona fede e ciò a prescindere dall'inquadramento specifico della clausola in una delle condizioni enumerate in via esemplificativa – e non tassativa
- dall'art. 33 co. 2.
Conforta questa conclusione un diffuso orientamento della giurisprudenza di me-
rito, secondo cui tale diritto al rimborso non è escluso dall'esistenza della clausola negoziale che prevede l'irripetibilità di costi e commissioni in caso di estinzione anticipata. Siffatta clausola ha natura vessatoria ai sensi dell'art. 33 2° comma lett.
4 b) del codice del consumo e come tale è inopponibile al consumatore" (Tribunale
Parma, 27.11.2015; nello stesso senso anche Tribunale di Monza, ordinanza del
29.5.2018 n. 2017/1347).
Sul punto anche la giurisprudenza di legittimità ha accertato la natura vessatoria della clausola contrattuale che prevede l'irripetibilità di tutti i costi connessi al fi-
nanziamento (Corte di Cassazione n. 25977 del 23 maggio 2023: “E' nulla la clau-
sola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione
anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consuma-
tore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai
sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33").
Riguardo i costi di intermediazione, la recente giurisprudenza ha confermato il se-
guente principio : “Correttamente, pertanto, il primo giudice, ritenendo condivisi-
bilmente invalida la clausola di non rimborsabilità dei costi contenuta nel contratto
di mutuo in caso di sua estinzione anticipata, ha riconosciuto all'odierna appellata
il diritto al rimborso anche di tutti costi relativi al rapporto oggetto di causa, ivi
compresi i costi di intermediazione: per questi ultimi in particolare il finanziatore
ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota
dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di inter-
mediazione del credito” Tribunale Napoli Nord sez. III, 06/03/2023, (ud.
03.03.2023, dep. 06.03.2023 n.924). Sono dunque ripetibili anche le somme versate al mediatore, le spese fisse e le commissioni di assicurazione. (cfr. Tribunale Bene-
vento sez. II, n. 639/2023).
Pertanto, si ritene, in virtù di quanto sopra rappresentato, che in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, il cliente abbia diritto alla restituzione, in misura
5 proporzionale al tempo non goduto, delle commissioni applicate in un'unica solu-
zione a fronte di prestazioni continuative lungo l'intera durata del rapporto (cd. rim-
borso "pro-rata temporis").
Nel caso di specie, il ricorrente chiedeva la restituzione dell'importo di euro
1.207,44 come da conteggio che segue:
Durata: 120 rate mensili € 23.400,00 Quota mensile: € 195,00 Decor- Pt_2
renza contrattuale: 01.04.2019 Mesi di competenza del conteggio estintivo:
31.03.2023 Rate versate = 48 rate, Rate estinte anticipatamente = 72 rate CAPI-
TALE LORDO € 23.400,00 INTERESSI € 4.512,20 CAPITALE MATURATO €
18.887,80 SPESE DI ISTRUTTORIA € 0,00 COMMISSIONI DI GESTIONE €
300,00 COMMISSIONI DI ATTIVAZIONE€ 608,40 COSTI INTERMEDIA-
ZIONE € 1.404,00 TOTALE COSTI € 2.312,40 Totale costi (2.312,40) / 120 X
RATE NON GODUTE € 1.387,44 IMPORTI RIMBORSATI € 180,00 DIRITTI
DI ESTINZIONE € 0,00 IMPORTI DA RIMBORSARE € 1.207,44 Costi da resti-
tuire in proporzione: € 2.312,40/120 (rate) X 72 (rate non Godute) € 1.387,44 Im-
porti rimborsati € 180,00 Importi da rimborsare € 1.207,44.
Consegue che la resistente va condannata alla restituzione al ricorrente dell'importo di euro 1.207,44 oltre interessi legali dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n.147/2022, giusta la natura ed il valore della controversia, l'importanza ed il numero delle questioni trattate.
P.Q.M.
6 Il Giudice Onorario di Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, in accoglimento della do-
manda:
1. accerta e dichiara il diritto di ad ottenere il rimborso dei ratei resi- Parte_1
dui degli oneri finanziari sia cd. recurring che up front, versati e non goduti in re-
lazione al contratto n. 19594 stipulato con la resistente Controparte_1
2. condanna in persona del l.r.p.t., al pagamento della complessiva Controparte_1
somma di € 1.207,44 per le causali di cui in premessa, oltre interessi legali dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo, in favore dell'istante;
3. condanna in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di giu- Controparte_1
dizio che liquida in complessivi euro 1.800,00 di cui euro 300,00 per spese ed euro
1.500,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, iva e cpa come per legge con attribuzione agli avv.ti Raffaele A. Calogero e Gianluca Fuccillo di-
chiaratisi anticipatari.
Così deciso in Torre Annunziata il 06.06.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
7
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata, dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013); nella causa civile iscritta al n. 2957 del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 avente ad oggetto: mutuo – estinzione anticipata – ripetizione costi recurring e up front.
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Raffaele Antonino Calogero (C.F. ) – PEC raf- C.F._2
e Gianluca Fuccillo (C.F. ) ed Email_1 C.F._3
elett.te dom.to presso il loro studio in Castellammare di Stabia (NA) in Piazza Spar- taco n. 27,
-ricorrente -
E
(C.F. e P.IVA ) con sede in Roma in Via Ales- Controparte_1 P.IVA_1
sandro Farnese n. 4, in persona dell'Amministratore delegato, dr. , Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Laura Cangemi (C.F. ) - C.F._4
PEC ed elett.te dom.ta presso il suo studio Email_2
in Roma in Viale Giulio Cesare n. 95,
1 -resistente-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE conveniva in giudizio dichiarando di aver sti- Parte_1 Controparte_1
pulato con quest'ultima un contratto di mutuo, con numero 19594, contro cessione pro-solvendo di quote della pensione tramite il mediatore creditizio Credit Holding
s.r.l. Unipersonale, della durata di n.120 rate con decorrenza della prima rata dal
01.04.2019 ed ultima rata il 01.04.2029 con un capitale lordo maturato di €
23.400,00 suddiviso in rate da € 195,00 ciascuna.
Successivamente l'istituto provvedeva a contrarre una polizza Controparte_1
assicurativa a garanzia del credito, il cui costo veniva posto a carico dell'istante al momento della stipula, il quale corrispondeva oltre gli interessi pattuiti, le seguenti spese:
- Commissione di attivazione € 608,40;
- Commissione gestione pratica € 300,00;
- Oneri per attività di intermediazione € 1.404,00;
provvedendo al regolare pagamento di tutti i ratei mensili.
In data 31.03.2023 risolveva il contratto numero 19594 estinguen- Parte_1
dolo anticipatamente e la in data 31.03.2023, provvedeva ad Controparte_1
emettere relativo conteggio estintivo con un importo dovuto a saldo pari ad €
12.133,59, regolarizzato dall'istante a mezzo bonifico bancario.
2 nel conteggio dell'estinzione anticipata, non provvedeva a rim- Controparte_1
borsare all'istante i ratei di costi ed oneri non maturati perché relativi alle rate resi-
due del mutuo, né delle frazioni del premio assicurativo pagate in anticipo dall'istante.
Pertanto il chiedeva il rimborso delle quote sia recurring, che up front, de- Pt_1
terminate dividendo le somme versate al momento della stipula del contratto, a ti-
tolo di commissioni, oneri e premio polizza, per il numero di rate di cui si compo-
neva il piano di ammortamento del mutuo, moltiplicando il risultato per il numero di rate residuanti alla scadenza naturale del contratto.
Inoltre, secondo le ultime disposizioni del Collegio di Coordinamento ABF con decisione n. 26525 del 2019, in combinato disposto con gli art. 121 e 125 sexies
TUB, l'istante avrebbe potuto anche beneficiare del rimborso parziale delle spese vive sostenute per ottenere l'estinzione anticipata.
Pertanto, il lamentava l'errato ricalcolo inerente il conteggio estintivo ope- Pt_1
rato da e chiedeva il rimborso dell'importo di euro 1.207,44. Controparte_1
Si costituiva contestando tutto quanto dedotto ed eccepito e chie- Controparte_1
dendo, in particolare, il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Chiedeva il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con conseguente sospensione del presente giudizio, affinché emettesse una nuova e de-
finitiva pronuncia con riguardo ai costi che devono essere oggetto di rimborso in caso di estinzione anticipata del finanziamento, atteso il contrasto giurisprudenziale esistente in seno alla Corte stessa.
Il giudizio, precisate le conclusioni, veniva riservato per la decisione.
3 Preliminarmente, si rileva l'avvenuto esperimento del tentativo di mediazione ob-
bligatoria ex art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010 convertito in L. 69/2013, con esito negativo. Consegue la procedibilità della domanda.
Inoltre, devono essere disattese le richieste di parte resistente in ordine sia alla so-
spensione del giudizio per rinvio alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che alla chiamata in causa del Consiglio dei Ministri.
Nel merito, la domanda è fondata e, come tale merita accoglimento.
Sulla ripetizione della quota dei costi recurring ed up front, in caso di estinzione anticipata del mutuo, si osserva che le clausole che privano il consumatore del di-
ritto ad esigere la restituzione della porzione di tali costi, non ancora maturata al momento dell'estinzione anticipata e nel consentire al professionista di trattenere talune prestazioni senza corrispettivo e, dunque, senza alcuna residua giustifica-
zione (si pensi agli oneri assicurativi, a fronte di un rischio ormai cessato), determi-
nano in maniera evidente l'alterazione del sinallagma negoziale, indipendentemente dalla circostanza che la stessa sia stata doppiamente sottoscritta dal cliente.
Tali clausole relative alla previsione dei rimborsi, in caso di estinzione anticipata,
vanno dichiarate nulle ai sensi dell'art. 33 d.lgs. 206/05 (cd. Codice del Consumo)
in quanto determinano un significativo squilibrio tra diritti ed obblighi delle parti,
in violazione della buona fede e ciò a prescindere dall'inquadramento specifico della clausola in una delle condizioni enumerate in via esemplificativa – e non tassativa
- dall'art. 33 co. 2.
Conforta questa conclusione un diffuso orientamento della giurisprudenza di me-
rito, secondo cui tale diritto al rimborso non è escluso dall'esistenza della clausola negoziale che prevede l'irripetibilità di costi e commissioni in caso di estinzione anticipata. Siffatta clausola ha natura vessatoria ai sensi dell'art. 33 2° comma lett.
4 b) del codice del consumo e come tale è inopponibile al consumatore" (Tribunale
Parma, 27.11.2015; nello stesso senso anche Tribunale di Monza, ordinanza del
29.5.2018 n. 2017/1347).
Sul punto anche la giurisprudenza di legittimità ha accertato la natura vessatoria della clausola contrattuale che prevede l'irripetibilità di tutti i costi connessi al fi-
nanziamento (Corte di Cassazione n. 25977 del 23 maggio 2023: “E' nulla la clau-
sola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione
anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consuma-
tore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai
sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33").
Riguardo i costi di intermediazione, la recente giurisprudenza ha confermato il se-
guente principio : “Correttamente, pertanto, il primo giudice, ritenendo condivisi-
bilmente invalida la clausola di non rimborsabilità dei costi contenuta nel contratto
di mutuo in caso di sua estinzione anticipata, ha riconosciuto all'odierna appellata
il diritto al rimborso anche di tutti costi relativi al rapporto oggetto di causa, ivi
compresi i costi di intermediazione: per questi ultimi in particolare il finanziatore
ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota
dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di inter-
mediazione del credito” Tribunale Napoli Nord sez. III, 06/03/2023, (ud.
03.03.2023, dep. 06.03.2023 n.924). Sono dunque ripetibili anche le somme versate al mediatore, le spese fisse e le commissioni di assicurazione. (cfr. Tribunale Bene-
vento sez. II, n. 639/2023).
Pertanto, si ritene, in virtù di quanto sopra rappresentato, che in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, il cliente abbia diritto alla restituzione, in misura
5 proporzionale al tempo non goduto, delle commissioni applicate in un'unica solu-
zione a fronte di prestazioni continuative lungo l'intera durata del rapporto (cd. rim-
borso "pro-rata temporis").
Nel caso di specie, il ricorrente chiedeva la restituzione dell'importo di euro
1.207,44 come da conteggio che segue:
Durata: 120 rate mensili € 23.400,00 Quota mensile: € 195,00 Decor- Pt_2
renza contrattuale: 01.04.2019 Mesi di competenza del conteggio estintivo:
31.03.2023 Rate versate = 48 rate, Rate estinte anticipatamente = 72 rate CAPI-
TALE LORDO € 23.400,00 INTERESSI € 4.512,20 CAPITALE MATURATO €
18.887,80 SPESE DI ISTRUTTORIA € 0,00 COMMISSIONI DI GESTIONE €
300,00 COMMISSIONI DI ATTIVAZIONE€ 608,40 COSTI INTERMEDIA-
ZIONE € 1.404,00 TOTALE COSTI € 2.312,40 Totale costi (2.312,40) / 120 X
RATE NON GODUTE € 1.387,44 IMPORTI RIMBORSATI € 180,00 DIRITTI
DI ESTINZIONE € 0,00 IMPORTI DA RIMBORSARE € 1.207,44 Costi da resti-
tuire in proporzione: € 2.312,40/120 (rate) X 72 (rate non Godute) € 1.387,44 Im-
porti rimborsati € 180,00 Importi da rimborsare € 1.207,44.
Consegue che la resistente va condannata alla restituzione al ricorrente dell'importo di euro 1.207,44 oltre interessi legali dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n.147/2022, giusta la natura ed il valore della controversia, l'importanza ed il numero delle questioni trattate.
P.Q.M.
6 Il Giudice Onorario di Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, in accoglimento della do-
manda:
1. accerta e dichiara il diritto di ad ottenere il rimborso dei ratei resi- Parte_1
dui degli oneri finanziari sia cd. recurring che up front, versati e non goduti in re-
lazione al contratto n. 19594 stipulato con la resistente Controparte_1
2. condanna in persona del l.r.p.t., al pagamento della complessiva Controparte_1
somma di € 1.207,44 per le causali di cui in premessa, oltre interessi legali dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo, in favore dell'istante;
3. condanna in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di giu- Controparte_1
dizio che liquida in complessivi euro 1.800,00 di cui euro 300,00 per spese ed euro
1.500,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, iva e cpa come per legge con attribuzione agli avv.ti Raffaele A. Calogero e Gianluca Fuccillo di-
chiaratisi anticipatari.
Così deciso in Torre Annunziata il 06.06.2025
Il G.O.P.
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