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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 19/05/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 8311/2020 promosso da:
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Chiastellino per mandato in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Genova, Via Gropallo 6/3A;
- attore - contro
Controparte_1
- convenuto contumace-
e anche contro
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, (c.f.: ) P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Celeste Arbia, per mandato a margine della comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa a Treviso, in Viale G. Verdi n. 21;
- convenuta -
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis:
- previa reiezione delle eccezioni tutte ex adverso formulate;
- disattesa ogni contraria domanda, eccezione, argomentazione e deduzione;
- previa, nell'ipotesi in cui ciò venisse ritenuto necessario, ammissione delle prove e/o istanze istruttorie dell'attore dedotte e non ammesse;
- previa, comunque, reiezione delle istanze istruttorie della compagnia assicuratrice convenuta;
- dato atto che il conchiudente accettava, in punto quantum debeatur, le risultanze della relazione medico legale del Dott.
fiduciario di versata in atti;
Persona_1 Controparte_2
1) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Signor per la verificazione del sinistro de quo;
Controparte_1
2) dichiarare tenute e per l'effetto condannare le parti odierne convenute, in solido tra loro, alternativamente o nella forma meglio vista, a risarcire al conchiudente tutti i danni riportati a causa dell'incidente stradale per cui è causa, nell'ammontare richiesto di € 43.265,91 o in quello, maggiore o minore, che parrà al Tribunale Ill.mo, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali dal dovuto alla domanda giudiziale e interessi di mora ex art. 1284, comma 4°, c.c. da quest'ultima al saldo, per un importo complessivo comunque non superiore a € 52.000,00;
3) Condannare le parti convenute in solido tra loro, alternativamente o nella forma meglio vista, al pagamento delle spese di lite, oltre a maggiorazione forfettaria 15%, IVA e CPA.
Per parte convenuta Controparte_3
Nel merito
All'esito degli accertamenti e delle prove acquisite nel corso del Giudizio, rigettarsi la pretesa avanzata dalla parte attrice
in ragione dei motivi esposti in atti;
in subordine, limitarsi la richiesta risarcitoria a quanto sia risultato accertato sulla scorta delle risultanze di giustizia, valorizzando la concorsuale responsabilità nell'incidente de quo, ai sensi dell'art. 2054,
2° co., c.c., in capo ai conducenti dei veicoli coinvolti nell'evento di causa, sicuramente prevalente in capo al Signor Pt_1
In ogni caso, con vittoria di competenze e spese di lite.
In via istruttoria
Si contesta la valenza ed efficacia probatoria dell'avversa produzione documentale.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione del 16/11/2020, il sig. conveniva in giudizio il sig. Parte_1 Controparte_1
CP_ e la per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni dallo Controparte_3
stesso subiti nel sinistro occorso in data 30/07/2019.
L'attore riferiva che in quel giorno, verso le ore 12,00, mentre in sella al proprio motociclo d'epoca Guzzi
GTS 500 tg. SV003084, percorreva la strada che da Castellane conduce a Digne (Francia), a moderata velocità e sulla propria corsia di pertinenza, subito dopo una rotonda esistente appena fuori dell'abitato di Castellane, veniva a collisione con il motociclo Triumph tg. FG-086- FC di nazionalità francese, condotto e di proprietà del Signor il quale, provenendo da tergo, dapprima, lo Controparte_1
superava a sinistra nella rotonda, quindi, in strettissima consecuzione temporale, rientrava repentinamente a destra sulla propria traiettoria, senza azionare alcun indicatore direzionale né lasciare il necessario spazio di sicurezza, ponendo poi in essere una brusca e immotivata frenata e tagliandogli in tal modo la strada.
In conseguenza di tale manovra posta in essere dal conducente del veicolo antagonista, il Signor Pt_1
nonostante avesse tentato di evitare l'ostacolo ponendo in essere una manovra d'emergenza, urtava violentemente il terminale di scarico del motociclo tg. FG-086- FC con la propria gamba destra.
A seguito della caduta, il Signor riportava lesioni personali refertate in sede di Pronto Parte_1
Soccorso presso l'Ospedale di Digne Les Bains, in “une fracture complexe de la jambe droite, une fracture diaphysaire distale tibia associée à une fracture complexe bi malléolaire de la cheville droite fermée”.
Sul luogo del fatto interveniva la che redigeva rapporto d'incidente e che Controparte_5
l'esponente provvedeva reiteratamente a richiedere, ma che non gli veniva trasmesso.
All'evento assisteva, quale teste oculare, il Signor che viaggiava in compagnia del sig. Testimone_1
seguendolo in sella alla propria moto. Pt_1
In esito alla frattura cagionata dalla caduta, il motociclista subiva tre interventi chirurgici, rispettivamente presso l'ospedale di Digne Les Bains, di Castelsangiovanni e San Martino di Genova: il primo, per la riduzione e sistemazione della frattura di cui sopra;
il secondo e il terzo per la susseguente rimozione dei mezzi di sintesi;
dopo l'incidente egli era costretto a deambulare con l'ausilio di stampelle per un periodo di circa sei mesi e riprendeva la normale attività lavorativa di militare della Guardia di Finanza soltanto il
20/07/2020.
Per l'accertamento e la quantificazione delle lesioni lamentate dal sig. Pt_1 Controparte_2
designava un proprio medico legale fiduciario nella persona del Dott. che in data Persona_1
08/06/2020, sottoposto a visita il sig. concludeva attestando una inabilità temporanea biologica Pt_1
totale di giorni 30, una inabilità temporanea biologica parziale al 75% di giorni 30, una inabilità temporanea biologica parziale al 50% di giorni 30 e una inabilità temporanea biologica parziale al 25% di giorni 60; quantificava il danno permanente biologico nel 12% ed attestava la congruità delle spese mediche sostenute nell'importo di € 500,91.
Per conseguire la piena tutela dei propri diritti risarcitori, il danneggiato citava in giudizio il sig. CP_1
e chiedendo il risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali,
[...] Controparte_2
patiti che risultassero riconducibili all'evento dannoso e quantificati in corso di causa.
Nessuno si costituiva in giudizio per il sig. di cui, in esito all'udienza del 15/06/2023, il GI CP_1
dichiarava la contumacia.
citata in qualità di impresa “mandataria italiana della compagnia assicuratrice estera del Controparte_2
motociclo Triumph tg. FG-086-FC di nazionalità francese”, si costituiva contestando il fondamento, in fatto e diritto, delle pretese ex adverso avanzate, sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
A seguito del deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., il Giudice istruiva la causa mediante l'assunzione della prova testimoniale, ordinando l'esibizione, da parte della convenuta, della perizia medico legale eseguita dal Dott. sulla persona dell'attore, e della traduzione Persona_1
asseverata del verbale di incidente allegato quale documento n. 1 della comparsa di costituzione del
24/01/2021.
All'udienza del 30/05/2024, veniva sentito il teste di parte attrice e il legale, alla luce del deposito della perizia medica alla quale dichiarava di aderire, formalizzava rinuncia all'audizione del secondo teste citato, chiedeva la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni ed, in subordine, la prosecuzione del processo.
Il G.I., pertanto, rinviava all'udienza del 31/10/24 per la precisazione delle conclusioni, in esito alle quali, trattenuta la causa in decisione, assegnava i termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di replica.
* * *
1) Della giurisdizione e della legge applicabile
In caso di sinistro stradale all'estero, la giurisdizione è solitamente quella dello Stato in cui si è verificato l'incidente, mentre la legge applicabile per la responsabilità civile e il risarcimento è la legge dello Stato in cui il danno si è verificato.
Il Giudice dello Stato in cui è avvenuto l'incidente è competente a conoscere della controversia, anche se le parti non hanno residenza o cittadinanza in quel paese. Esistono alcune eccezioni, ad esempio in caso di incidente in uno Stato membro dell'Unione Europea, in cui si applica il Regolamento UE n. 44/2001.
In questo caso, il danneggiato può scegliere di agire dinanzi al tribunale del proprio Stato membro o del luogo in cui si è verificato il danno.
Per i danni extracontrattuali, come quelli da incidente stradale, la lettera dell'art. 62, comma 1, della legge
218/1995, impone l'applicazione della legge del luogo in cui il danno si verifica;
il comma 2 dello stesso articolo, prevede la possibilità di applicare la legge del Paese in cui il presunto responsabile e la parte lesa risiedono abitualmente.
Ciò significa che, se il sinistro avviene in Francia, la legge francese sarà quella applicabile al risarcimento.
Parte attrice, con riferimento alla fattispecie dedotta in controversia, sostiene l'applicabilità, quale normativa di diritto internazionale privato, del combinato disposto degli articoli 11 - 13 del Regolamento
U.E. n. 1215/2012, cd. “Bruxelles Bis”, che, per quanto concerne la giurisdizione e la competenza, consente espressamente ai soggetti danneggiati da un sinistro transfrontaliero di agire giudizialmente in via diretta contro l'assicuratore straniero del veicolo responsabile dinanzi al proprio foro di residenza, qualora tale azione sia prevista dall'ordinamento nazionale.
Nell'ordinamento giuridico italiano detta azione diretta è espressamente prevista dall'art. 151, co. 5, del D. Lgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni), per cui “Nelle ipotesi di cui al presente articolo gli aventi diritto al risarcimento possono agire direttamente contro l'impresa di assicurazione che copre la responsabilità civile del responsabile”: ne deriva che, quanto alla giurisdizione, è consentito alla vittima di un sinistro coinvolto in un sinistro transfrontaliero di convenire in giudizio il mandatario designato dalla compagnia straniera assicuratrice del responsabile civile, essendo il mandatario titolare di una legittimazione passiva sostanziale, non limitata alla sola fase stragiudiziale.
L'argomentazione non è confutata dalla convenuta che, a sua volta, ha confermato la CP_2
giurisdizione e l'applicabilità, nel caso de quo, del diritto straniero, sia per quanto riguarda la determinazione della responsabilità dell'evento, sia per la quantificazione del danno da esso derivante, sia per la liquidazione delle spese di assistenza stragiudiziale.
2) Della dinamica del sinistro
La dinamica del sinistro come rappresentata dall'attore è stata contestata dall'assicurazione convenuta.
Il sig. riferisce che, mentre percorreva la strada che da Castellane conduce a Digne (Francia), in Pt_1
sella al proprio motociclo, a moderata velocità e mantenendosi sulla propria corsia di pertinenza, oltrepassata la rotatoria esistente appena fuori dell'abitato di Castellane, veniva a collisione con il motociclo Triumph tg. FG 086-FC, condotto e di proprietà del Signor che, Controparte_1
proveniente da tergo, lo sorpassava a sinistra in tale rotatoria per poi rientrare repentinamente sulla propria corsia, senza lasciare alcun necessario spazio di sicurezza, tagliandogli la strada. A causa di questa manovra, il sig. nel vano tentativo di evitare l'ostacolo, si sarebbe spostato per convergere verso Pt_1
sinistra nell'esecuzione di manovra d'emergenza e avrebbe così urtato il terminale di scarico del motociclo tg. FG-086- FC con la gamba destra.
L'attore, a fondamento della propria tesi, chiamava a rendere testimonianza il sig. che, Tes_1
interrogato sui fatti così rispondeva : “il Sig. ha sorpassato dapprima me, in moto, ma lungo un rettilineo, CP_1
poi ha superato dal lato sinistro l'attore in rotatoria, per poi tagliargli la strada, rientrando sulla destra”, “E' vero, ha provato a scartarlo (il motociclo di controparte, n.d.r.), ma non c'era più spazio, si è trovato un ostacolo davanti all'improvviso, la ruota della moto è riuscita a passare, la gamba no”; “E' vero, il sig. con la sua moto ha cercato Pt_1 di scartare la moto del Signor verso sinistra”: “Egli (l'attore, n.d.r.) era in accelerazione, mentre la moto del CP_1
convenuto, dopo averlo superato ed essersi spostata verso destra, stava decelerando;
quindi, a quel punto, la gamba dell'attore ha colliso con la moto del sig. . CP_1
sostiene, invece, che la responsabilità del sinistro debba essere addebitata all'attore e definisce CP_2
inattendibile la testimonianza resa dal signor , la cui dichiarazione presenterebbe Testimone_2
contraddizioni rispetto a quanto accertato e riportato a verbale dagli Agenti intervenuti sul luogo del sinistro: questi ultimi, infatti, all'esito degli accertamenti esperiti, “contrariamente a quanto rappresentato” da parte attrice, avrebbero appurato che la responsabilità del sinistro dovesse essere integralmente attribuita al che, in base all'istruttoria svolta dai verbalizzanti, alla guida del proprio motoveicolo Guzzi Pt_1
GTS 500 tg. SV003084, all'uscita della rotatoria, si sarebbe posto in sorpasso del motociclo Triumph tg.
FG086-FC, condotto dal proprietario andando ad urtare con la propria gamba destra Controparte_1
il terminale di scarico sinistro del motociclo Triumph.
I Verbalizzanti, quindi, ritenevano che la condotta dell'attore fosse sanzionabile per violazione dell'art.
R412-12 del codice della strada francese, in quanto il signor si era posto in sorpasso del Pt_1
motoveicolo Triumph senza tenere la dovuta distanza di sicurezza da quest'ultimo, andandolo così ad urtare.
Anche il luogo del sinistro è oggetto di contestazione. Il teste afferma che la manovra di sorpasso da parte del motociclo Triumph sarebbe avvenuta durante la percorrenza della rotatoria, mentre gli Agenti verbalizzanti avrebbero individuato il punto d'urto ad una rilevante distanza dalla rotatoria. contesta, infine, la ricostruzione dell'evento che risulterebbe incompatibile sia Controparte_2
rispetto alla tipologia di lesione alla gamba destra lamentata dal signor che, rispetto ai danni Pt_1
riscontrati sul tubo di scarico sinistro del motoveicolo.
La ricostruzione dell'evento, nei termini prospettati dal testimone, secondo l'assicurazione convenuta risulterebbe quindi incoerente con gli elementi obiettivi raccolti dai Verbalizzanti: ritiene del CP_2
tutto inattendibili le dichiarazioni rese dal testimone e, rispetto alla ricostruzione Testimone_2
dei fatti contestati, ritiene di prendere a sostegno solo le risultanze del verbale di incidente redatto dalla Polizia Francese, che, in quanto redatto da pubblici ufficiali, farebbe piena prova di quanto accaduto fino a querela di falso.
L'argomentazione dell' convenuta appare priva di pregio e non condivisibile. CP_3
Il verbale di accertamento dell'infrazione stradale, infatti, fa piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti o relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento (Cass. civ., sez. II, ord., 27 settembre 2022, n. 28149)
La fede privilegiata, tuttavia, non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone o a quelli ricostruiti attraverso personali considerazioni logiche.
I verbali di accertamento degli organi ispettivi, fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche, anche se detti verbali, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono pur sempre un elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (Corte di cassazione, sezione 6, ordinanza 14 dicembre
2022, n. 36573)
Nel caso di specie, nel verbale redatto dalla Polizia Giudiziaria Francese, in occasione del sinistro stradale all'origine della causa pendente, i fatti descritti risultano ricostruiti dal pubblico ufficiale sulla base di quanto appreso da terzi, dagli accertamenti e dai rilievi tecnici eseguiti dopo l'incidente: tale verbale di accertamento, pertanto, presenta una rilevanza probatoria ordinaria, che può essere infirmata da prova contraria.
Gli Agenti verbalizzanti, infatti, sono sopraggiunti sul luogo del sinistro solo in un momento successivo allo scontro -“quando siamo arrivati”- (cfr. pag. 3 verbale, depositato il 30/4/2024 da ed hanno CP_2
“scoperto che il conducente della moto A era stato preso in carico dal veicolo di pronto intervento…omissis...il conducente della moto B ci ha spiegato che….”, e poi “La moto A era stata spostata…” . La polizia Giudiziaria Tes_3
dunque, non ha assistito al sinistro e il verbale degli agenti non può assumere valore di fede privilegiata, né tantomeno, di per sé solo confutare e smentire le dichiarazioni del teste . Testimone_2
Quest'ultimo, infatti, a differenza della Polizia, trovandosi ad una distanza di circa 50 metri, dietro a
, con cui si trovava in viaggio, guidando la propria moto, è stato un testimone oculare dello Parte_1
scontro ed, in quanto tale, è venuto a conoscenza dei fatti direttamente.
La deposizione appare coerente.
Quanto al luogo del sinistro, collocato dalla convenuta non in corrispondenza della rotatoria, ma in un punto più avanti, lungo il rettilineo, ha affermato il teste che l'attore “riusciva a non cadere, fermandosi in uno spiazzo più avanti;
l'ho aiutato io a fermarsi, non riusciva a mettere in folle…”.
La dinamica come riportata dall'attore è peraltro coerente con la lesione e con la deposizione del teste.
Egli ha dichiarato che l'attore “ha provato a scartarlo, ma non c'era più spazio, si è trovato un ostacolo davanti all'improvviso; la ruota della moto è riuscita a passare, ma la gamba no … il sig. con la sua moto ha cercato di Pt_1
scartare la moto del sig. verso sinistra.” CP_1
L'attore ha quindi cercato di evitare la collisione, una volta che il convenuto era già rientrato a destra,
sterzando verso sinistra, ma, dal momento che il convenuto era in fase di decelerazione e l'attore di accelerazione, questi è riuscito ad evitare il contatto con la ruota anteriore del motoveicolo attoreo, ma non con la gamba destra del sig. che ha urtato il tubo di scarico sinistro del motociclo del Pt_1
convenuto.
Inoltre non è stata data prova dell'eccessiva velocità del sig. soltanto allegata dall'attrice. Pt_1
Escluse ragioni di inattendibilità, inammissibilità o incompatibilità del teste, la deposizione resa dal sig.
appare del tutto idonea a provare i fatti rappresentati da parte attrice e quindi a fondare la Tes_1
domanda di risarcimento dei danni.
3) Del danno risarcibile Il danno non patrimoniale si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.
3.1) Del danno non patrimoniale
Va esaminato, in primo luogo, il profilo biologico, ovvero la lesione permanente o temporanea dell'integrità psico-fisica del soggetto in sé considerata e il correlativo pregiudizio alla possibilità di esplicazione della personalità in tutti gli ambiti della vita individuale e sociale.
Dalla perizia del dott. (qui da intendersi integralmente richiamata), emerge che Persona_1
l'attore ha riportato nel sinistro una “frattura complessa della gamba destra, costituita da frattura diafisaria distale di tibia associata a frattura complessa bimalleolare della caviglia destra” (cfr. elaborato peritale).
Il medico ha definito “compatibile” il rapporto causale fra evento e lesioni, nonché “compatibile” il rapporto causale fra lesioni accertate e menomazioni.
Ne è conseguito – secondo la ricostruzione del medico legale – un periodo di inabilità temporanea biologica di complessivi 150 giorni, di cui 30 al 100%, i successivi 30 al 75%, altri 30 giorni al 50% e gli ultimi 60 al 25%.
Sussistono, inoltre, postumi permanenti in misura pari ad un danno biologico del 12%.
Il medico attesta, infine, la congruità delle spese mediche sostenute nell'importo di € 500,91.
Tali risultanze acquisite ed attestate dall'Assicurazione convenuta sono pacifiche ed incontestate, atteso che venivano da subito accettate dal Signor nell'intento di definire in breve tempo ogni Pt_1
contenzioso ed ottenere un risarcimento del danno subito.
In sede di conclusionale, stessa riconosce che “il diritto applicabile al caso de quo è quello straniero, sia CP_2
per quanto riguarda la determinazione della responsabilità dell'evento, sia per la quantificazione del danno da esso derivante, sia per la liquidazione delle spese di assistenza stragiudiziale. Sarà pertanto necessario che Codesto Giudice, in ossequio al principio giuridico rappresentato, proceda alla quantificazione dei danni pretesi dall'attore a seguito Parte_1
dell'incidente stradale occorso in Francia in data 30.07.2019, in applicazione dei criteri stabiliti dalla legislazione francese in tema di accertamento, quantificazione e liquidazione del danno non patrimoniale”.
In Francia, la liquidazione del danno non patrimoniale (detto anche "préjudice moral") viene calcolata in base a un sistema tabellare, con valori che possono variare da 1.500 a 50.000 euro, a seconda della gravità del pregiudizio. Le tabelle francesi, pur diverse da quelle di Milano, utilizzano un sistema di valutazione simile, con un sistema di punteggio che tiene conto della gravità del pregiudizio estetico e delle conseguenze sulla vita della persona. Il risarcimento del danno non patrimoniale in Francia, come in
CP_
, mira a compensare la persona per le sofferenze, la perdita di qualità della vita e altri pregiudizi non economici derivanti da un fatto illecito. In Francia, il pregiudizio non patrimoniale è distinto dal "danno biologico" (lesione permanente dell'integrità psico-fisica) e viene liquidato separatamente.
In sintesi, in Francia il risarcimento del danno non patrimoniale è calcolato in base a un sistema tabellare, che tiene conto della gravità del pregiudizio e delle conseguenze sulla vita della persona. Le tabelle francesi, pur non essendo identiche alle tabelle di Milano, seguono un approccio simile, utilizzando un sistema di punteggio per determinare l'ammontare del risarcimento.
Come in Italia, la voce di danno suscettibile di accertamento medico-legale va determinata, ai fini del risarcimento integrale del danno alla persona e della sua personalizzazione, con riferimento sia alle componenti a prova scientifica medico-legale, sia a quelle relative all'incidenza negativa sulle attività quotidiane (c.d. inabilità totale o parziale), sia a quelle che incidono sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, che attengono anche alla perdita della capacità lavorativa generica e di attività socialmente rilevanti ovvero anche meramente ludiche, ma comunque essenziali per la salute o la vita attiva (cfr. Cass. civ., sez. III, 18 febbraio 2010, n. 3906). Occorre avere riguardo, cioè, alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità, ovvero a tutte le attività realizzatrici della persona umana (cfr. Corte Cost., 18 luglio 1991, n.
356, Corte Cost. 14 luglio 1986, n. 184).
Secondo il diritto francese i danni non patrimoniali risarcibili per le vittime dirette sono classificati come segue:
Danni temporanei (D.F.T. deficit funzionale temporaneo): danni temporanei sofferenza (S.E.T. sofferenza temporanea); deficit temporaneo circa attività abituali;
Danno estetico temporaneo;
danno sessuale temporaneo. Danni permanenti: deficit funzionale permanente (D.F.P.): danno fisico o psichico permanente, dolore permanente, degradazione permanente qualità di vita;
danni relativi alla pratica di uno sport, di un hobby o di un'attività abituale (P.A.); danno estetico permanente (P.E.P.); danno sessuale permanente;
danno relativo alla perdita di possibilità circa un progetto di vita familiare a causa della gravità dell'handicap; danni permanenti atipici
Danni in evoluzione: danno relativo a malattie incurabili
La quantificazione del danno viene effettuata attraverso i criteri e i parametri di calcolo indicati nel
Référentiel indicatif de l'indemnisation du préjudice corporel des cours d'appel.
Sulla scorta dei parametri succitati, avuto riguardo alla misura percentuale di invalidità permanente, individuata dal medico legale nel 12%, si ritiene che all'attore possa essere riconosciuta la liquidazione del danno in questi termini:
- D.F.T. (deficit funzionale temporaneo) totale mesi 1: € 700,00 - D.F.T. parziale al 75% mesi 1: € 525,00
- D.F.T. parziale al 50% mesi 1: € 350,00 - D.F.T. parziale al 25% mesi 2: € 350,00
- S.E.T. (sofferenza temporanea): € 8.000,00;
- D.F.P (deficit funzionale permanente) 12%: € 22.080,00
- P.A. (pregiudizio all'attività di svago): € 2.760,00
- P.E.P. (pregiudizio estetico permanente): € 8.000,00
per un totale complessivo di € 42.765,00.
La sua congruità di tale liquidazione è avvalorata dalla considerazione che, anche applicando alle risultanze medico-legali riportate i criteri di calcolo previsti dalle vigenti tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, il risultato ottenuto è pressoché analogo.
Ad analoghe conclusioni, perviene, inoltre, il medico fiduciario di alla cui quantificazione CP_2
l'attore ha dichiarato di aderire.
3.2) Del danno patrimoniale
Il danno patrimoniale subito dal sig. si individua nelle spese mediche sostenute nella fase Pt_1
immediatamente successiva all'incidente e nella fase riabilitativa, documentate ed allegate per un importo pari ad € 500,91 e di cui il dott. ha dichiarato la pertinenza e la congruità, le quali devono Per_1
considerarsi quindi risarcibili a titolo di danno emergente.
4) Degli interessi e sulla rivalutazione monetaria
Sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno spetteranno rivalutazione monetaria ed interessi secondo i criteri di seguito esplicati.
Il danno non patrimoniale liquidato deve intendersi in termini monetari attuali. Su tale somma, devalutata alla data del sinistro e anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data del sinistro alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
Con riferimento, invece, al danno patrimoniale emergente, la somma corrispondente alle spese sostenute deve essere rivalutata dalla data in cui la spesa è stata sostenuta (“data della spesa”: Cass. civ, sez. III, 16 febbraio 2001, n. 2335) e su tale importo, devalutato alla data dell'esborso ed anno per anno rivalutato su base Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data della spesa alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
5) Delle spese di lite.
La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza. Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, calcolate sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 previsti per l'importo effettivamente liquidato, valori medi.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, in persona della dott.ssa Marina Righi, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accerta la responsabilità del sig. nella determinazione del sinistro per cui è causa;
Controparte_1
Condanna il sig. in solido con a pagare al sig. le Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
seguenti somme:
- a titolo di danno non patrimoniale, la somma di €. 42.765,00;
-a titolo di danno patrimoniale la somma di € 500,91 quale rimborso delle spese mediche sostenute. Somme tutte debitamente devalutate e rivalutate, oltre rivalutazione e interessi al saggio legale calcolati sulla base dei criteri esposti in motivazione;
Condanna il sig. in solido con a rifondere al sig. le Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
spese di causa calcolate nella complessiva somma di €. complessivi € 7.616,00 oltre rimborso forfetario,
IVA e CPA se dovuti per legge
Così deciso in Treviso, 19.5.2025
Il Giudice
Marina Righi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 8311/2020 promosso da:
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Chiastellino per mandato in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Genova, Via Gropallo 6/3A;
- attore - contro
Controparte_1
- convenuto contumace-
e anche contro
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, (c.f.: ) P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Celeste Arbia, per mandato a margine della comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa a Treviso, in Viale G. Verdi n. 21;
- convenuta -
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis:
- previa reiezione delle eccezioni tutte ex adverso formulate;
- disattesa ogni contraria domanda, eccezione, argomentazione e deduzione;
- previa, nell'ipotesi in cui ciò venisse ritenuto necessario, ammissione delle prove e/o istanze istruttorie dell'attore dedotte e non ammesse;
- previa, comunque, reiezione delle istanze istruttorie della compagnia assicuratrice convenuta;
- dato atto che il conchiudente accettava, in punto quantum debeatur, le risultanze della relazione medico legale del Dott.
fiduciario di versata in atti;
Persona_1 Controparte_2
1) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Signor per la verificazione del sinistro de quo;
Controparte_1
2) dichiarare tenute e per l'effetto condannare le parti odierne convenute, in solido tra loro, alternativamente o nella forma meglio vista, a risarcire al conchiudente tutti i danni riportati a causa dell'incidente stradale per cui è causa, nell'ammontare richiesto di € 43.265,91 o in quello, maggiore o minore, che parrà al Tribunale Ill.mo, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali dal dovuto alla domanda giudiziale e interessi di mora ex art. 1284, comma 4°, c.c. da quest'ultima al saldo, per un importo complessivo comunque non superiore a € 52.000,00;
3) Condannare le parti convenute in solido tra loro, alternativamente o nella forma meglio vista, al pagamento delle spese di lite, oltre a maggiorazione forfettaria 15%, IVA e CPA.
Per parte convenuta Controparte_3
Nel merito
All'esito degli accertamenti e delle prove acquisite nel corso del Giudizio, rigettarsi la pretesa avanzata dalla parte attrice
in ragione dei motivi esposti in atti;
in subordine, limitarsi la richiesta risarcitoria a quanto sia risultato accertato sulla scorta delle risultanze di giustizia, valorizzando la concorsuale responsabilità nell'incidente de quo, ai sensi dell'art. 2054,
2° co., c.c., in capo ai conducenti dei veicoli coinvolti nell'evento di causa, sicuramente prevalente in capo al Signor Pt_1
In ogni caso, con vittoria di competenze e spese di lite.
In via istruttoria
Si contesta la valenza ed efficacia probatoria dell'avversa produzione documentale.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione del 16/11/2020, il sig. conveniva in giudizio il sig. Parte_1 Controparte_1
CP_ e la per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni dallo Controparte_3
stesso subiti nel sinistro occorso in data 30/07/2019.
L'attore riferiva che in quel giorno, verso le ore 12,00, mentre in sella al proprio motociclo d'epoca Guzzi
GTS 500 tg. SV003084, percorreva la strada che da Castellane conduce a Digne (Francia), a moderata velocità e sulla propria corsia di pertinenza, subito dopo una rotonda esistente appena fuori dell'abitato di Castellane, veniva a collisione con il motociclo Triumph tg. FG-086- FC di nazionalità francese, condotto e di proprietà del Signor il quale, provenendo da tergo, dapprima, lo Controparte_1
superava a sinistra nella rotonda, quindi, in strettissima consecuzione temporale, rientrava repentinamente a destra sulla propria traiettoria, senza azionare alcun indicatore direzionale né lasciare il necessario spazio di sicurezza, ponendo poi in essere una brusca e immotivata frenata e tagliandogli in tal modo la strada.
In conseguenza di tale manovra posta in essere dal conducente del veicolo antagonista, il Signor Pt_1
nonostante avesse tentato di evitare l'ostacolo ponendo in essere una manovra d'emergenza, urtava violentemente il terminale di scarico del motociclo tg. FG-086- FC con la propria gamba destra.
A seguito della caduta, il Signor riportava lesioni personali refertate in sede di Pronto Parte_1
Soccorso presso l'Ospedale di Digne Les Bains, in “une fracture complexe de la jambe droite, une fracture diaphysaire distale tibia associée à une fracture complexe bi malléolaire de la cheville droite fermée”.
Sul luogo del fatto interveniva la che redigeva rapporto d'incidente e che Controparte_5
l'esponente provvedeva reiteratamente a richiedere, ma che non gli veniva trasmesso.
All'evento assisteva, quale teste oculare, il Signor che viaggiava in compagnia del sig. Testimone_1
seguendolo in sella alla propria moto. Pt_1
In esito alla frattura cagionata dalla caduta, il motociclista subiva tre interventi chirurgici, rispettivamente presso l'ospedale di Digne Les Bains, di Castelsangiovanni e San Martino di Genova: il primo, per la riduzione e sistemazione della frattura di cui sopra;
il secondo e il terzo per la susseguente rimozione dei mezzi di sintesi;
dopo l'incidente egli era costretto a deambulare con l'ausilio di stampelle per un periodo di circa sei mesi e riprendeva la normale attività lavorativa di militare della Guardia di Finanza soltanto il
20/07/2020.
Per l'accertamento e la quantificazione delle lesioni lamentate dal sig. Pt_1 Controparte_2
designava un proprio medico legale fiduciario nella persona del Dott. che in data Persona_1
08/06/2020, sottoposto a visita il sig. concludeva attestando una inabilità temporanea biologica Pt_1
totale di giorni 30, una inabilità temporanea biologica parziale al 75% di giorni 30, una inabilità temporanea biologica parziale al 50% di giorni 30 e una inabilità temporanea biologica parziale al 25% di giorni 60; quantificava il danno permanente biologico nel 12% ed attestava la congruità delle spese mediche sostenute nell'importo di € 500,91.
Per conseguire la piena tutela dei propri diritti risarcitori, il danneggiato citava in giudizio il sig. CP_1
e chiedendo il risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali,
[...] Controparte_2
patiti che risultassero riconducibili all'evento dannoso e quantificati in corso di causa.
Nessuno si costituiva in giudizio per il sig. di cui, in esito all'udienza del 15/06/2023, il GI CP_1
dichiarava la contumacia.
citata in qualità di impresa “mandataria italiana della compagnia assicuratrice estera del Controparte_2
motociclo Triumph tg. FG-086-FC di nazionalità francese”, si costituiva contestando il fondamento, in fatto e diritto, delle pretese ex adverso avanzate, sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
A seguito del deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., il Giudice istruiva la causa mediante l'assunzione della prova testimoniale, ordinando l'esibizione, da parte della convenuta, della perizia medico legale eseguita dal Dott. sulla persona dell'attore, e della traduzione Persona_1
asseverata del verbale di incidente allegato quale documento n. 1 della comparsa di costituzione del
24/01/2021.
All'udienza del 30/05/2024, veniva sentito il teste di parte attrice e il legale, alla luce del deposito della perizia medica alla quale dichiarava di aderire, formalizzava rinuncia all'audizione del secondo teste citato, chiedeva la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni ed, in subordine, la prosecuzione del processo.
Il G.I., pertanto, rinviava all'udienza del 31/10/24 per la precisazione delle conclusioni, in esito alle quali, trattenuta la causa in decisione, assegnava i termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di replica.
* * *
1) Della giurisdizione e della legge applicabile
In caso di sinistro stradale all'estero, la giurisdizione è solitamente quella dello Stato in cui si è verificato l'incidente, mentre la legge applicabile per la responsabilità civile e il risarcimento è la legge dello Stato in cui il danno si è verificato.
Il Giudice dello Stato in cui è avvenuto l'incidente è competente a conoscere della controversia, anche se le parti non hanno residenza o cittadinanza in quel paese. Esistono alcune eccezioni, ad esempio in caso di incidente in uno Stato membro dell'Unione Europea, in cui si applica il Regolamento UE n. 44/2001.
In questo caso, il danneggiato può scegliere di agire dinanzi al tribunale del proprio Stato membro o del luogo in cui si è verificato il danno.
Per i danni extracontrattuali, come quelli da incidente stradale, la lettera dell'art. 62, comma 1, della legge
218/1995, impone l'applicazione della legge del luogo in cui il danno si verifica;
il comma 2 dello stesso articolo, prevede la possibilità di applicare la legge del Paese in cui il presunto responsabile e la parte lesa risiedono abitualmente.
Ciò significa che, se il sinistro avviene in Francia, la legge francese sarà quella applicabile al risarcimento.
Parte attrice, con riferimento alla fattispecie dedotta in controversia, sostiene l'applicabilità, quale normativa di diritto internazionale privato, del combinato disposto degli articoli 11 - 13 del Regolamento
U.E. n. 1215/2012, cd. “Bruxelles Bis”, che, per quanto concerne la giurisdizione e la competenza, consente espressamente ai soggetti danneggiati da un sinistro transfrontaliero di agire giudizialmente in via diretta contro l'assicuratore straniero del veicolo responsabile dinanzi al proprio foro di residenza, qualora tale azione sia prevista dall'ordinamento nazionale.
Nell'ordinamento giuridico italiano detta azione diretta è espressamente prevista dall'art. 151, co. 5, del D. Lgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni), per cui “Nelle ipotesi di cui al presente articolo gli aventi diritto al risarcimento possono agire direttamente contro l'impresa di assicurazione che copre la responsabilità civile del responsabile”: ne deriva che, quanto alla giurisdizione, è consentito alla vittima di un sinistro coinvolto in un sinistro transfrontaliero di convenire in giudizio il mandatario designato dalla compagnia straniera assicuratrice del responsabile civile, essendo il mandatario titolare di una legittimazione passiva sostanziale, non limitata alla sola fase stragiudiziale.
L'argomentazione non è confutata dalla convenuta che, a sua volta, ha confermato la CP_2
giurisdizione e l'applicabilità, nel caso de quo, del diritto straniero, sia per quanto riguarda la determinazione della responsabilità dell'evento, sia per la quantificazione del danno da esso derivante, sia per la liquidazione delle spese di assistenza stragiudiziale.
2) Della dinamica del sinistro
La dinamica del sinistro come rappresentata dall'attore è stata contestata dall'assicurazione convenuta.
Il sig. riferisce che, mentre percorreva la strada che da Castellane conduce a Digne (Francia), in Pt_1
sella al proprio motociclo, a moderata velocità e mantenendosi sulla propria corsia di pertinenza, oltrepassata la rotatoria esistente appena fuori dell'abitato di Castellane, veniva a collisione con il motociclo Triumph tg. FG 086-FC, condotto e di proprietà del Signor che, Controparte_1
proveniente da tergo, lo sorpassava a sinistra in tale rotatoria per poi rientrare repentinamente sulla propria corsia, senza lasciare alcun necessario spazio di sicurezza, tagliandogli la strada. A causa di questa manovra, il sig. nel vano tentativo di evitare l'ostacolo, si sarebbe spostato per convergere verso Pt_1
sinistra nell'esecuzione di manovra d'emergenza e avrebbe così urtato il terminale di scarico del motociclo tg. FG-086- FC con la gamba destra.
L'attore, a fondamento della propria tesi, chiamava a rendere testimonianza il sig. che, Tes_1
interrogato sui fatti così rispondeva : “il Sig. ha sorpassato dapprima me, in moto, ma lungo un rettilineo, CP_1
poi ha superato dal lato sinistro l'attore in rotatoria, per poi tagliargli la strada, rientrando sulla destra”, “E' vero, ha provato a scartarlo (il motociclo di controparte, n.d.r.), ma non c'era più spazio, si è trovato un ostacolo davanti all'improvviso, la ruota della moto è riuscita a passare, la gamba no”; “E' vero, il sig. con la sua moto ha cercato Pt_1 di scartare la moto del Signor verso sinistra”: “Egli (l'attore, n.d.r.) era in accelerazione, mentre la moto del CP_1
convenuto, dopo averlo superato ed essersi spostata verso destra, stava decelerando;
quindi, a quel punto, la gamba dell'attore ha colliso con la moto del sig. . CP_1
sostiene, invece, che la responsabilità del sinistro debba essere addebitata all'attore e definisce CP_2
inattendibile la testimonianza resa dal signor , la cui dichiarazione presenterebbe Testimone_2
contraddizioni rispetto a quanto accertato e riportato a verbale dagli Agenti intervenuti sul luogo del sinistro: questi ultimi, infatti, all'esito degli accertamenti esperiti, “contrariamente a quanto rappresentato” da parte attrice, avrebbero appurato che la responsabilità del sinistro dovesse essere integralmente attribuita al che, in base all'istruttoria svolta dai verbalizzanti, alla guida del proprio motoveicolo Guzzi Pt_1
GTS 500 tg. SV003084, all'uscita della rotatoria, si sarebbe posto in sorpasso del motociclo Triumph tg.
FG086-FC, condotto dal proprietario andando ad urtare con la propria gamba destra Controparte_1
il terminale di scarico sinistro del motociclo Triumph.
I Verbalizzanti, quindi, ritenevano che la condotta dell'attore fosse sanzionabile per violazione dell'art.
R412-12 del codice della strada francese, in quanto il signor si era posto in sorpasso del Pt_1
motoveicolo Triumph senza tenere la dovuta distanza di sicurezza da quest'ultimo, andandolo così ad urtare.
Anche il luogo del sinistro è oggetto di contestazione. Il teste afferma che la manovra di sorpasso da parte del motociclo Triumph sarebbe avvenuta durante la percorrenza della rotatoria, mentre gli Agenti verbalizzanti avrebbero individuato il punto d'urto ad una rilevante distanza dalla rotatoria. contesta, infine, la ricostruzione dell'evento che risulterebbe incompatibile sia Controparte_2
rispetto alla tipologia di lesione alla gamba destra lamentata dal signor che, rispetto ai danni Pt_1
riscontrati sul tubo di scarico sinistro del motoveicolo.
La ricostruzione dell'evento, nei termini prospettati dal testimone, secondo l'assicurazione convenuta risulterebbe quindi incoerente con gli elementi obiettivi raccolti dai Verbalizzanti: ritiene del CP_2
tutto inattendibili le dichiarazioni rese dal testimone e, rispetto alla ricostruzione Testimone_2
dei fatti contestati, ritiene di prendere a sostegno solo le risultanze del verbale di incidente redatto dalla Polizia Francese, che, in quanto redatto da pubblici ufficiali, farebbe piena prova di quanto accaduto fino a querela di falso.
L'argomentazione dell' convenuta appare priva di pregio e non condivisibile. CP_3
Il verbale di accertamento dell'infrazione stradale, infatti, fa piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti o relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento (Cass. civ., sez. II, ord., 27 settembre 2022, n. 28149)
La fede privilegiata, tuttavia, non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone o a quelli ricostruiti attraverso personali considerazioni logiche.
I verbali di accertamento degli organi ispettivi, fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche, anche se detti verbali, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono pur sempre un elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (Corte di cassazione, sezione 6, ordinanza 14 dicembre
2022, n. 36573)
Nel caso di specie, nel verbale redatto dalla Polizia Giudiziaria Francese, in occasione del sinistro stradale all'origine della causa pendente, i fatti descritti risultano ricostruiti dal pubblico ufficiale sulla base di quanto appreso da terzi, dagli accertamenti e dai rilievi tecnici eseguiti dopo l'incidente: tale verbale di accertamento, pertanto, presenta una rilevanza probatoria ordinaria, che può essere infirmata da prova contraria.
Gli Agenti verbalizzanti, infatti, sono sopraggiunti sul luogo del sinistro solo in un momento successivo allo scontro -“quando siamo arrivati”- (cfr. pag. 3 verbale, depositato il 30/4/2024 da ed hanno CP_2
“scoperto che il conducente della moto A era stato preso in carico dal veicolo di pronto intervento…omissis...il conducente della moto B ci ha spiegato che….”, e poi “La moto A era stata spostata…” . La polizia Giudiziaria Tes_3
dunque, non ha assistito al sinistro e il verbale degli agenti non può assumere valore di fede privilegiata, né tantomeno, di per sé solo confutare e smentire le dichiarazioni del teste . Testimone_2
Quest'ultimo, infatti, a differenza della Polizia, trovandosi ad una distanza di circa 50 metri, dietro a
, con cui si trovava in viaggio, guidando la propria moto, è stato un testimone oculare dello Parte_1
scontro ed, in quanto tale, è venuto a conoscenza dei fatti direttamente.
La deposizione appare coerente.
Quanto al luogo del sinistro, collocato dalla convenuta non in corrispondenza della rotatoria, ma in un punto più avanti, lungo il rettilineo, ha affermato il teste che l'attore “riusciva a non cadere, fermandosi in uno spiazzo più avanti;
l'ho aiutato io a fermarsi, non riusciva a mettere in folle…”.
La dinamica come riportata dall'attore è peraltro coerente con la lesione e con la deposizione del teste.
Egli ha dichiarato che l'attore “ha provato a scartarlo, ma non c'era più spazio, si è trovato un ostacolo davanti all'improvviso; la ruota della moto è riuscita a passare, ma la gamba no … il sig. con la sua moto ha cercato di Pt_1
scartare la moto del sig. verso sinistra.” CP_1
L'attore ha quindi cercato di evitare la collisione, una volta che il convenuto era già rientrato a destra,
sterzando verso sinistra, ma, dal momento che il convenuto era in fase di decelerazione e l'attore di accelerazione, questi è riuscito ad evitare il contatto con la ruota anteriore del motoveicolo attoreo, ma non con la gamba destra del sig. che ha urtato il tubo di scarico sinistro del motociclo del Pt_1
convenuto.
Inoltre non è stata data prova dell'eccessiva velocità del sig. soltanto allegata dall'attrice. Pt_1
Escluse ragioni di inattendibilità, inammissibilità o incompatibilità del teste, la deposizione resa dal sig.
appare del tutto idonea a provare i fatti rappresentati da parte attrice e quindi a fondare la Tes_1
domanda di risarcimento dei danni.
3) Del danno risarcibile Il danno non patrimoniale si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.
3.1) Del danno non patrimoniale
Va esaminato, in primo luogo, il profilo biologico, ovvero la lesione permanente o temporanea dell'integrità psico-fisica del soggetto in sé considerata e il correlativo pregiudizio alla possibilità di esplicazione della personalità in tutti gli ambiti della vita individuale e sociale.
Dalla perizia del dott. (qui da intendersi integralmente richiamata), emerge che Persona_1
l'attore ha riportato nel sinistro una “frattura complessa della gamba destra, costituita da frattura diafisaria distale di tibia associata a frattura complessa bimalleolare della caviglia destra” (cfr. elaborato peritale).
Il medico ha definito “compatibile” il rapporto causale fra evento e lesioni, nonché “compatibile” il rapporto causale fra lesioni accertate e menomazioni.
Ne è conseguito – secondo la ricostruzione del medico legale – un periodo di inabilità temporanea biologica di complessivi 150 giorni, di cui 30 al 100%, i successivi 30 al 75%, altri 30 giorni al 50% e gli ultimi 60 al 25%.
Sussistono, inoltre, postumi permanenti in misura pari ad un danno biologico del 12%.
Il medico attesta, infine, la congruità delle spese mediche sostenute nell'importo di € 500,91.
Tali risultanze acquisite ed attestate dall'Assicurazione convenuta sono pacifiche ed incontestate, atteso che venivano da subito accettate dal Signor nell'intento di definire in breve tempo ogni Pt_1
contenzioso ed ottenere un risarcimento del danno subito.
In sede di conclusionale, stessa riconosce che “il diritto applicabile al caso de quo è quello straniero, sia CP_2
per quanto riguarda la determinazione della responsabilità dell'evento, sia per la quantificazione del danno da esso derivante, sia per la liquidazione delle spese di assistenza stragiudiziale. Sarà pertanto necessario che Codesto Giudice, in ossequio al principio giuridico rappresentato, proceda alla quantificazione dei danni pretesi dall'attore a seguito Parte_1
dell'incidente stradale occorso in Francia in data 30.07.2019, in applicazione dei criteri stabiliti dalla legislazione francese in tema di accertamento, quantificazione e liquidazione del danno non patrimoniale”.
In Francia, la liquidazione del danno non patrimoniale (detto anche "préjudice moral") viene calcolata in base a un sistema tabellare, con valori che possono variare da 1.500 a 50.000 euro, a seconda della gravità del pregiudizio. Le tabelle francesi, pur diverse da quelle di Milano, utilizzano un sistema di valutazione simile, con un sistema di punteggio che tiene conto della gravità del pregiudizio estetico e delle conseguenze sulla vita della persona. Il risarcimento del danno non patrimoniale in Francia, come in
CP_
, mira a compensare la persona per le sofferenze, la perdita di qualità della vita e altri pregiudizi non economici derivanti da un fatto illecito. In Francia, il pregiudizio non patrimoniale è distinto dal "danno biologico" (lesione permanente dell'integrità psico-fisica) e viene liquidato separatamente.
In sintesi, in Francia il risarcimento del danno non patrimoniale è calcolato in base a un sistema tabellare, che tiene conto della gravità del pregiudizio e delle conseguenze sulla vita della persona. Le tabelle francesi, pur non essendo identiche alle tabelle di Milano, seguono un approccio simile, utilizzando un sistema di punteggio per determinare l'ammontare del risarcimento.
Come in Italia, la voce di danno suscettibile di accertamento medico-legale va determinata, ai fini del risarcimento integrale del danno alla persona e della sua personalizzazione, con riferimento sia alle componenti a prova scientifica medico-legale, sia a quelle relative all'incidenza negativa sulle attività quotidiane (c.d. inabilità totale o parziale), sia a quelle che incidono sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, che attengono anche alla perdita della capacità lavorativa generica e di attività socialmente rilevanti ovvero anche meramente ludiche, ma comunque essenziali per la salute o la vita attiva (cfr. Cass. civ., sez. III, 18 febbraio 2010, n. 3906). Occorre avere riguardo, cioè, alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità, ovvero a tutte le attività realizzatrici della persona umana (cfr. Corte Cost., 18 luglio 1991, n.
356, Corte Cost. 14 luglio 1986, n. 184).
Secondo il diritto francese i danni non patrimoniali risarcibili per le vittime dirette sono classificati come segue:
Danni temporanei (D.F.T. deficit funzionale temporaneo): danni temporanei sofferenza (S.E.T. sofferenza temporanea); deficit temporaneo circa attività abituali;
Danno estetico temporaneo;
danno sessuale temporaneo. Danni permanenti: deficit funzionale permanente (D.F.P.): danno fisico o psichico permanente, dolore permanente, degradazione permanente qualità di vita;
danni relativi alla pratica di uno sport, di un hobby o di un'attività abituale (P.A.); danno estetico permanente (P.E.P.); danno sessuale permanente;
danno relativo alla perdita di possibilità circa un progetto di vita familiare a causa della gravità dell'handicap; danni permanenti atipici
Danni in evoluzione: danno relativo a malattie incurabili
La quantificazione del danno viene effettuata attraverso i criteri e i parametri di calcolo indicati nel
Référentiel indicatif de l'indemnisation du préjudice corporel des cours d'appel.
Sulla scorta dei parametri succitati, avuto riguardo alla misura percentuale di invalidità permanente, individuata dal medico legale nel 12%, si ritiene che all'attore possa essere riconosciuta la liquidazione del danno in questi termini:
- D.F.T. (deficit funzionale temporaneo) totale mesi 1: € 700,00 - D.F.T. parziale al 75% mesi 1: € 525,00
- D.F.T. parziale al 50% mesi 1: € 350,00 - D.F.T. parziale al 25% mesi 2: € 350,00
- S.E.T. (sofferenza temporanea): € 8.000,00;
- D.F.P (deficit funzionale permanente) 12%: € 22.080,00
- P.A. (pregiudizio all'attività di svago): € 2.760,00
- P.E.P. (pregiudizio estetico permanente): € 8.000,00
per un totale complessivo di € 42.765,00.
La sua congruità di tale liquidazione è avvalorata dalla considerazione che, anche applicando alle risultanze medico-legali riportate i criteri di calcolo previsti dalle vigenti tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, il risultato ottenuto è pressoché analogo.
Ad analoghe conclusioni, perviene, inoltre, il medico fiduciario di alla cui quantificazione CP_2
l'attore ha dichiarato di aderire.
3.2) Del danno patrimoniale
Il danno patrimoniale subito dal sig. si individua nelle spese mediche sostenute nella fase Pt_1
immediatamente successiva all'incidente e nella fase riabilitativa, documentate ed allegate per un importo pari ad € 500,91 e di cui il dott. ha dichiarato la pertinenza e la congruità, le quali devono Per_1
considerarsi quindi risarcibili a titolo di danno emergente.
4) Degli interessi e sulla rivalutazione monetaria
Sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno spetteranno rivalutazione monetaria ed interessi secondo i criteri di seguito esplicati.
Il danno non patrimoniale liquidato deve intendersi in termini monetari attuali. Su tale somma, devalutata alla data del sinistro e anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data del sinistro alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
Con riferimento, invece, al danno patrimoniale emergente, la somma corrispondente alle spese sostenute deve essere rivalutata dalla data in cui la spesa è stata sostenuta (“data della spesa”: Cass. civ, sez. III, 16 febbraio 2001, n. 2335) e su tale importo, devalutato alla data dell'esborso ed anno per anno rivalutato su base Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data della spesa alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
5) Delle spese di lite.
La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza. Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, calcolate sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 previsti per l'importo effettivamente liquidato, valori medi.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, in persona della dott.ssa Marina Righi, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accerta la responsabilità del sig. nella determinazione del sinistro per cui è causa;
Controparte_1
Condanna il sig. in solido con a pagare al sig. le Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
seguenti somme:
- a titolo di danno non patrimoniale, la somma di €. 42.765,00;
-a titolo di danno patrimoniale la somma di € 500,91 quale rimborso delle spese mediche sostenute. Somme tutte debitamente devalutate e rivalutate, oltre rivalutazione e interessi al saggio legale calcolati sulla base dei criteri esposti in motivazione;
Condanna il sig. in solido con a rifondere al sig. le Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
spese di causa calcolate nella complessiva somma di €. complessivi € 7.616,00 oltre rimborso forfetario,
IVA e CPA se dovuti per legge
Così deciso in Treviso, 19.5.2025
Il Giudice
Marina Righi