Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/04/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO - SEZIONE LAVORO
Nella causa R.G.L. 5569/2024, instaurata tra le parti:
- (CF: , ass. Avv. Avv. PERSICO Parte_1 C.F._1
CARLOTTA (ricorrente)
- Controparte_1
(CF: ass. Dott.ssa ,
[...] P.IVA_1 CP_2
Dott. (convenuto) Controparte_3
Oggetto: progressione stipendiale in contratti a tempo determinato e differenze
retributive - carta del docente – retribuzione professionale docenti
CONCLUSIONI: come da verbale
1. Con ricorso depositato in data 26/6/2024, parte ricorrente ha allegato: Parte_2
- di avere prestato attività lavorativa, con le mansioni di docente, per il Controparte_1
(ora ) dall'anno scolastico 2007/2008, in forza di contratti Controparte_1
a tempo determinato, e sino all'anno 2020/2021, essendo poi divenuta docente di ruolo con decorrenza dall'1/9/2021;
1
progressivamente maturata, in applicazione dell'art. 526 del dlvo 297/1994, norma in forza della quale al personale docente non di ruolo spetta il solo trattamento economico iniziale previsto per il personale di ruolo, senza alcun riconoscimento di aumenti retributivi;
norma assunta quale discriminatoria;
- di avere però diritto al riconoscimento delle differenze retributive conseguenti all'applicazione dello scaglione retributivo 3-8 anni di anzianità, come da CCNL di settore, per gli anni scolastici
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021; scaglione che sarebbe stato applicabile laddove si fosse tenuto appunto conto dell'anzianità maturata in forza dei diversi contratti e a lei applicabile già
con riferimento alla finestra di applicazione della norma contrattuale di cui sopra;
- che tali differenze retributive, per gli anni scolastici sopra indicati, ammontano a complessivi euro 1.731,04;
- di non aver poi visto concedersi la fruizione, negli anni scolastici di cui sopra, della c.d. carta elettronica del docente, e dell'erogazione, tramite tale strumento, dell'importo di euro 500,00
annui; fruizione ed erogazione previste (per i soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato) dall'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e dal pedissequo DPCM 23.9.2015;
fruizione ed erogazione finalizzate all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali.
Parte ricorrente ha quindi sostenuto sussistere, nel caso di specie, di illegittima discriminazione,
con riferimento al mancato riconoscimento dell'anzianità contrattuale e delle progressioni stipendiali conseguenti, ed anche con riferimento alla mancata erogazione del beneficio economico di cui sopra, tra personale docente assunto a tempo indeterminato e personale docente assunto invece con contratto a tempo determinato;
sarebbe stata posta in essere, in particolare, discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4
dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, nonché
2 per violazione dell'art. 14 della CDFUE, dell'art. 10 della Carta Sociale Europea e della clausola 6 dell'Accordo Quadro citato sul diritto/dovere di formazione e aggiornamento professionale di tutto il personale in servizio.
Parte ricorrente ha quindi richiesto, in relazione agli anni scolastici sopra indicati,
l'accertamento dell'anzianità maturata durante gli anni di servizio quale lavoratrice a tempo determinato e la condanna del al pagamento di differenze retributive pari ad euro CP_1
1.731,04 lordi, nonché al riconoscimento del beneficio ex l. 107/2015 ed all'accredito sulla c.d.
carta del docente di complessivi euro 1.500,00 oltre ad accessori.
Parte ricorrente ha poi lamentato di non avere ricevuto, negli anni scolastici 2013/2014,
2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021, nei quali ha prestato attività di lavoro in forza di contratti aventi scadenza al 30 giugno (o con contratti di durata inferiore, per supplenze brevi/saltuarie), la liquidazione dell'indennità sostitutiva delle ferie,
che ammonta a complessivi euro 1.571,79.
Parte ricorrente ha poi lamentato di non avere percepito, nell'anno scolastico 2018/2019 (per il periodo lavorato, in forza di contratto ex art. 4 co 3 l. 124/1999, dall'11/9 all'1/10/2018)
l'indennità di cui all'art. 7 CCNL comparto scuola 20/2/2001 (c.d. retribuzione professionale docenti) e successive modifiche ed integrazioni dei Contratti Collettivi del comparto scuola;
ritenendo che invece tale indennità (dalla parte quantificata in complessivi euro 123,91,
comprensivi di differenze sul TFR, pari ad euro 8,55), prevista, per disposizioni del CCNL e secondo il , solo per il personale docente di ruolo, assunto con Controparte_1
contratto a tempo indeterminato, e per il personale assunto per supplenze annuali, spetti in realtà
anche al personale assunto con contratti a tempo determinato per supplenze brevi, pena,
altrimenti, la realizzazione di una vera e propria discriminazione all'interno del personale docente. Parte ricorrente ha pertanto chiesto la condanna della parte convenuta al pagamento delle somme di cui sopra.
3 Parte ricorrente, con atto depositato in data 8/7/2024 e notificato ritualmente a parte convenuta,
ha dichiarato di rinunciare agli atti alla domanda relativa all'indennità sostitutiva delle ferie.
Il convenuto si è costituito in giudizio, eccependo in via preliminare, in relazione al CP_1
beneficio ex art. 1 l. 107/2015, la prescrizione quinquennale per le somme maturate anteriormente al quinquennio antecedente alla notifica del ricorso;
nel merito, il ha CP_1
chiesto il rigetto della domanda, contestando la configurabilità di una violazione del principio di parità di trattamento;
secondo la tesi della parte convenuta, da un lato la carta docente avrebbe l'esclusiva funzione di assicurare la formazione professionale e non costituirebbe retribuzione accessoria né reddito imponibile, non potendo pertanto essere ricondotta alle condizioni di impiego e, dall'altro lato, le ragioni oggettive della diversità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo sarebbero costituite dal “mancato ritorno, in termini di miglioramento della qualità del servizio pubblico di istruzione, dell'investimento formativo che il CP_1
riporrebbe nel docente precario”, dovuto al fatto che detto miglioramento è affidato ad un accrescimento delle competenze professionali della funzione docente che si ripercuote sull'intera vita lavorativa, realizzato per il tramite di beni durevoli che manifestano i loro benefici nel corso del tempo;
ritorno che sarebbe dunque incompatibile con la natura temporanea del rapporto di lavoro del docente assunto a termine.
Il ha altresì eccepito la non accoglibilità della domanda di condanna al pagamento CP_1
dell'importo eventualmente spettante così come formulata, in quanto l'importo annuo di €
500,00 può essere fruito soltanto mediante la generazione di buoni scaricabili dalla piattaforma del e spendibili esclusivamente per le attività formative e per gli acquisti previsti dal CP_1
citato art. 1 comma 121 l. n. 107/2015.
Con riferimento alla domanda risarcitoria, il ha infine eccepito la mancata CP_1
dimostrazione da parte del ricorrente di aver sostenuto spese per la formazione;
spese quindi rifondibili a titolo risarcitorio.
4 Parte convenuta, in relazione alla retribuzione professionale docenti, ha contestato le pretese della parte ricorrente;
in particolare, sostenendo che non potrebbe ravvisarsi illegittima discriminazione nella mancata corresponsione della retribuzione professionale docenti ai lavoratori che hanno prestato attività per supplenze brevi e saltuarie, dovendosi ravvisare nelle loro prestazioni significative differenze rispetto alle prestazioni rese dal personale docente che lavora sino alla fine dell'anno scolastico;
così sussistendo ragioni oggettive per la differenziazione del trattamento. Parte convenuta ha però dato atto, in subordine, della correttezza contabile dei conteggi avversari.
In relazione alle progressioni stipendiali ed alle differenze retributive richieste, parte convenuta ha eccepito la correttezza del mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio nel periodo nel quale il ricorrente era docente non di ruolo;
tanto è avvenuto in forza di norma di legge (che permette di riconoscere il servizio prestato in forza di contratti a tempo determinato solo una volta che il docente sia stato assunto a tempo indeterminato), e comunque non sarebbe invocabile in questo caso il principio di non discriminazione tra docenti di ruolo e docenti non di ruolo, posto che devono tenersi in considerazione le peculiarità del settore dell'istruzione.
Parte convenuta, in subordine, ha però dato atto della correttezza contabile dei conteggi del dovuto presenti nel ricorso.
All'odierna udienza parte ricorrente ha precisato che il riferimento allo scaglione retributivo 9-
14 anni di anzianità, contenuto a pag.
2-3 del ricorso, è erroneo, frutto di errata trascrizione, e che deve in realtà farsi riferimento, per le differenze retributive richieste, allo scaglione 3-8
anni, in ragione dell'applicabilità alla sua posizione della c.d. clausola di salvaguardia di cui al
CCNL comparto istruzione del 2011.
All'odierna udienza, poi parte convenuta ha dichiarato di accettare la rinuncia agli atti in relazione alla domanda per indennità sostitutiva delle ferie.
*****
5 2. La domanda relativa al riconoscimento delle progressioni stipendiali negli anni 2018/2019,
2019/2020 e 2020/2021, e delle relative differenze retributive, è fondata e deve essere accolta.
Occorre infatti osservare che:
- l'art. 526 co 1 del dlvo 297/1994 recita: “Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”;
- secondo Cass. n. 23868/2016 “Al personale scolastico non di ruolo assunto a tempo
determinato spetta, in applicazione del divieto di discriminazione di cui alla clausola 4
dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CE, di diretta applicazione, il trattamento
retributivo secondo il sistema di progressione professionale per fasce di anzianità previsto per
gli assunti a tempo indeterminato, con conseguente disapplicazione di ogni normativa
contrattuale contraria”;
- secondo Cass. ord. n. 38100/2022 “In applicazione della clausola 4 dell'Accordo quadro
allegato alla Direttiva 1999/70/CE, i docenti a tempo determinato hanno diritto, a parità di
condizioni di impiego, alla piena equiparazione del proprio trattamento retributivo a quello
del personale assunto con contratto a tempo indeterminato ed alla conseguente ricostruzione
della carriera agli effetti economici, con condanna dell'Amministrazione scolastica a
provvedere ai relativi adeguamenti retributivi e a corrispondere le differenze stipendiali
riconosciute dal contratto collettivo di comparto in base all'anzianità maturata per il periodo
effettivamente lavorato […]”;
- secondo Cass. n. 15231/2020 “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo
determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di
lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera
successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo
determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto "ab origine" a tempo
6 indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di
trattamento […]”;
- in merito alla richiesta disapplicazione del disposto dell'art. 526 del dlvo 297/1994, deve osservarsi che secondo Cass. ord. n. 21241/2022: “[…] come affermato in motivazione da Cass.
n. 17314/2020 e da Cass. n. 31149/2019, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti
a tempo determinato può essere fatta valere dal personale docente ed amministrativo della
scuola sia per rivendicare, in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti, le
maggiorazioni retributive connesse all'anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente
all'immissione in ruolo ed alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione
della carriera ed il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio in precedenza
prestato;
5. si tratta di pretese che, seppure fondate entrambe sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro
allegato alla direttiva 99/70/CE, non sono sovrapponibili, sia perché fondate su elementi
costitutivi diversi (in un caso la sola successione dei contratti a termine, nell'altro la
prestazione a tempo determinato seguita dall'immissione in ruolo), sia in quanto non
coincidenti sono le disposizioni legali e contrattuali che vengono in rilievo;
5.2. in particolare, per la prima delle due azioni, il quadro normativo e contrattuale interno è
rappresentato dai CCNL succedutisi nel tempo che, nel ribadire un criterio già indicato da
dall'art. 526 del d.lgs. n. 297/1994, parametra la retribuzione spettante all'assunto a tempo
determinato a quella «iniziale» prevista per il personale di ruolo (cfr. Cass. n. 22558/2016,
richiamata da numerose successive pronunce), mentre la ricostruzione della carriera
successiva all'immissione in ruolo trova la sua disciplina negli artt. 485 e seguenti del d.lgs. n.
297/1994 per il personale docente e negli artt. 569 e seguenti del richiamato T.U. (cfr. Cass.
n. 31149/ 2019 e Cass. n. 31150/2019);
7
5.3. il giudice, quindi, in un caso è tenuto a verificare la compatibilità con il diritto dell'Unione
della disciplina contrattuale che, in pendenza di rapporto a termine, non assegna alcun rilievo
all'anzianità di servizio maturata, nell'altro se sia giustificata l'abbattimento dell'anzianità
stessa che il legislatore nazionale ha operato riconoscendo solo parzialmente l'anzianità
medesima, una volta concluso il contratto a tempo indeterminato […]”;
nel caso in esame, in relazione all'art. 526 del dlvo 297/1994 (ed alle norme di CCNL
conseguenti, che hanno individuato gli scaglioni retributivi progressivi solo per il personale assunto a tempo indeterminato), deve procedersi alla sua disapplicazione, in quanto essa si pone in palese contrasto con il già richiamato art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva
99/70/CE, che recita: “4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità
siano giustificati da motivazioni oggettive”; nel caso di specie, non si ravvisano (e non sono neppure allegate, sostanzialmente, da parte convenuta) ragioni oggettive che giustifichino una disparità di trattamento normativo tra docenti assunti con contratti a tempo determinato e docenti assunti con contratti a tempo indeterminato;
in particolare, non si ravvisano diversità
nella qualità delle mansioni prestate e del servizio reso che possano porsi in relazione alla disparità di considerazione dell'anzianità di servizio a fini economici (tant'è che neppure parte convenuta ha allegato quali differenze vi siano nelle attività lavorative svolte dal docente di ruolo e dal docente assunto a tempo determinato); la norma in discorso deve essere pertanto disapplicata, per contrasto con l'art. 4 dell'Accordo Quadro citato;
ne consegue che al ricorrente spetta il riconoscimento dell'anzianità progressivamente maturata già da prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
- ciò posto, in merito all'applicazione della c.d. clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 del
CCNL del 4/8/2011 (più precisamente, norme contrattuali di cui all'art. 2, co 2 e 3, del CCNL
8 del 4/8/2011: “Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”,
conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”. “ Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”), clausola che il ricorrente vuole vedere estesa alla propria posizione contrattuale, la Suprema Corte ha statuito che “in tema di riconoscimento dei servizi
pre-ruolo del personale scolastico, l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita
il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al
conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato,
viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente
disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima
misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli
dell'amministrazione” (Cass. sent. n. 2924/2020); tanto è sufficiente per affermare la spettanza alla ricorrente anche della fascia retributiva reclamata come maturata sino al periodo indicato dall'art. 2 del CCNL 4/8/2011; è infatti pacifico che al settembre del 2010 la risultava Pt_1
già inserita, in ragione dei rapporti contrattuali a tempo determinato già avuti con parte convenuta, nello scaglione retributivo 0-2 anni, e che, disapplicata la norma contrattuale in discorso, nella parte in cui ha escluso dal beneficio della c.d. salvaguardia i docenti assunti a tempo determinato, la stessa ha successivamente maturato (dal gennaio del 2017, come allegato in ricorso e non contestato da parte convenuta), il diritto al riconoscimento dei benefici economici conseguenti alla trasformazione in assegno ad personam della differenza retributiva scaturente dalla fascia stipendiale 3-8 (ciò, ovviamente, sino al riconoscimento della fascia
9 stipendiale 9-14); salva la limitazione della domanda al solo periodo ottobre 2018 – giugno
2021.
Disapplicata la norma di legge di cui sopra e cumulata l'anzianità contrattuale maturata dalla ricorrente dall'a.s. 2007/2008 all'a.s. 2016/2017, si ha che sin dal 2018/2019 la avrebbe Pt_1
avuto diritto al riconoscimento della fascia stipendiale 3-8 anni (tale ricostruzione progressiva dell'anzianità non è stata contestata dal ). CP_1
Ne consegue che alla spettano le differenze retributive indicate in ricorso, le quali, come Pt_1
si è visto, sono state riconosciute da parte convenuta come contabilmente corrette. Deve quindi emettersi condanna al pagamento di complessivi euro 1.731,04, oltre ad interessi.
3. La domanda relativa al beneficio ex art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 è fondata, nei termini che infra si specificano.
Occorre anzitutto precisare che, in base ad un'interpretazione univoca dell'atto introduttivo del giudizio, le annualità interessate dalla domanda attorea sono le medesime della domanda relativa all'anzianità contrattuale sopra esaminata, ovvero il 2018/2019, 2019/2020, ed il
2020/2021, nelle quali la ha prestato attività lavorativa in forza di contratti con scadenza Pt_1
o al 30 giugno o al 31 agosto.
Ciò premesso, occorre osservare che:
- la “carta elettronica” oggetto di contenzioso è stata istituita dall'art. 1 della legge n. 107/2015;
al comma 121 l'art. 1 ha statuito che: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale,
per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di
10 qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a CP_1
corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”;
- il successivo comma 122 ha stabilito che: “con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Controparte_4
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della
Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”;
- il comma 124 ha stabilito poi che: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale.
Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Controparte_4
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”;
[...]
- le specifiche della messa a disposizione di tale importo per tali finalità sono stati quindi regolati con DPCM del 23/9/2015 e successivamente con DPCM del 28/11/2016;
11 - l'art. 2 del decreto del DPCM 23/9/2015, recante le “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, ha poi sancito che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale,
compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il CP_5
disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”;
- l'art. 3 del successivo DPCM del 28/11/2016 ha stabilito: “1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco,
fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La
Carta non e' piu' fruibile all'atto della cessazione dal servizio […]”.
Nella materia in trattazione (esclusione dal beneficio economico del personale docente assunto con contratto a tempo determinato) è intervenuto il Consiglio di Stato, sez. VII, con sentenza n.
1842/2022 del 16/3/2022; sentenza che ha annullato l'art. 2 del DPCM del 23/9/201, nella parte
12 in cui non contempla i docenti non di ruolo (assunti a tempo determinato) tra i destinatari della carta del docente.
In particolare, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il sistema adottato dal convenuto CP_1
determini una sorta di formazione “a doppia trazione”, ossia: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta;
e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà di formazione, e, dunque, alcun sostegno economico. Così, tale sistema confligge con le disposizioni costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo, sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A. (scontrandosi con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente, e non solo quello di ruolo, a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità
dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti). Secondo la sentenza dell'organo di giustizia amministrativa ““L'interpretazione di tali commi [commi da 121 a 124 dell'art. 1 l.
107/2015] deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente
dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico
dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione
tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che
garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio
che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si
può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato
(come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l.
n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di
ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di
colmare in via interpretativa la predetta lacuna” (Cons. Stato, sez. VII, sent. n. 1842/2022).
13 Nell'ambito di una controversia avente oggetto sostanzialmente sovrapponibile a quello della presente causa (procedimento di cognizione promosso da docente assunto con contratto a termine, che lamentava la mancata erogazione dell'importo annuo di € 500,00 di cui all'art. 1
comma 121 legge n. 107/2015), il Tribunale di Vercelli ha sottoposto alla Corte di Giustizia
dell'Unione Europea la questione di compatibilità di tale normativa con le clausole 4 punto 1 e
6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
Nell'ordinanza pronunciata il 18/5/2022, nell'ambito della causa C-450/2021, la Corte di
Giustizia dell'Unione Europea ha ritenuto che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro
deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo
personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo CP_1
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1
all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le
competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque
utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a
corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi
di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale,
ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per
rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali
e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al
fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte è giunta a tale conclusione affermando, in particolare, che “anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione” -
in base agli elementi forniti dal Tribunale di Vercelli l'indennità ex art. 1 c. 121 della L.
107/2015 deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della
14 clausola 4, punto 1 e ciò in quanto “conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, CP_1
dall'adozione del decreto legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza”, evidenziando anche CP_1
che la carta elettronica “dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio”;
conclusione che si trae dalle previsioni normative secondo cui essa non può essere utilizzata in caso di sospensione per motivi disciplinari, viene revocata nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico e deve essere restituita all'atto della cessazione del servizio (si vedano le norme di disciplina dello strumento sopra riportate).
La Corte ha altresì escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo ricordando che “la nozione di
«ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla
sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui
trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al
fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire
l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine” e che “Tali elementi possono risultare,
segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati
conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o,
eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato
membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e
giurisprudenza ivi citata)”; mentre non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva
“il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a
15 contratto”, in quanto “ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia
sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e
lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70
e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione
svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
Quanto all'ulteriore presupposto di operatività costituito dalla comparabilità tra il dipendente a termine e quello a tempo indeterminato, nel ribadire che la verifica spetta al giudice nazionale,
la Corte ha dato atto che nel procedimento principale era pacifico che la situazione della ricorrente “e quella dei docenti a tempo indeterminato, assunti dal nell'ambito di un CP_1
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sono comparabili dal punto di vista della natura del
lavoro e delle competenze professionali richieste”.
Sulla questione in trattazione è ulteriormente intervenuta, in data 27/10/2023, la Suprema Corte
di Cassazione (con sentenza n. 29961/2023), riconoscendo il diritto dei docenti assunti con contratti a tempo determinato, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 l. 124/1999, alla fruizione del beneficio economico. Si riportano diversi passaggi del percorso argomentativo di tale sentenza,
anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc, in quanto il diffuso ragionamento operato dalla S.C. è
dirimente per la soluzione delle questioni qui trattate.
“[…] la norma di legge evidenzia due profili che fondano l'attribuzione secondo il disegno del
legislatore.
5.2 Da un lato, essa è destinata ai soli insegnanti di ruolo, manifestando un indirizzo che
affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed
aggiornamento del personale che rappresenta, proprio per il trattarsi di dipendenti a tempo
indeterminato, la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo.
16
5.3 Per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per
“anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la
didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima.
D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv.,
con mod., in L. n. 103/2023 […] sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo
il beneficio esteso «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto
vacante e disponibile».
Il nesso tra la Carta Docente e la didattica è evidenziato altresì dall'incipit della norma
istitutiva, ove si dice che la Carta è finalizzata a «sostenere la formazione continua dei
docenti», ma vi si affianca l'aggiunta del fine di «valorizzarne le competenze professionali», il
che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio
attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui
esso è stato rivolto.
Assai significativo sul punto è altresì il fatto che la Carta docente venga associata, sempre
dalla norma, ad «iniziative coerenti» con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (c.d.
PTOF), ovverosia agli strumenti programmatici destinati alla fissazione e valutazione delle
priorità strategiche del sistema di istruzione (art. 1, co. 14, L. 107/2015; art. 3 d.p.r. 275/1999;
art. 2, co. 3, d.p.r. 80/2013) ed alla connessione integrata tra operato dei docenti e finalità
educative.
Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della
programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194;
art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, ad individuare
“annualmente” (art. 7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli
assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del CCNL 29.11.2007) ed in
riferimento alle classi affidate.
17 Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una
scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del
servizio scolastico.
[…]
La scelta - lo si dice per esemplificare - avrebbe potuto essere anche radicalmente opposta ed
indirizzata al sostegno della formazione autonoma dei docenti precari, o inequivocamente
destinata a tutti ed in pari misura o quant'altro.
L'impostazione della norma è stata invece diversa, nei termini appunto di sostegno alla
didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il PTOF)
che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione
del docente è indubbiamente finalizzata (v. anche, sul nesso tra formazione attraverso Carta
Docente e servizio scolastico, Cass. 31 ottobre 2022, n. 31104, con cui l'istituto è stato ritenuto
da applicare anche ai c.d. “educatori”).
5.4 È al contempo errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione,
in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico.
[…]
6. La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno
dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina
dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine.
Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga
all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della
durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza
di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non
18 discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli
docenti a tempo indeterminato.
In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa
dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una
scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò
comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito.
È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non
consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro,
secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
Il convergere della scelta di politica educativa e del piano lavoristico: la didattica “annua”.
7. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte
di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del
sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale,
il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari.
Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile,
devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
[…]
7.6 Va dunque considerato il disposto dell'appena citato art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999.
Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di
insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e
che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di
diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle
dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e
sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo,
19 si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle
procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo».
Il richiamo all'“annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui
esplicito.
Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di
insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e
fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede
mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi
compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non
concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è
dunque anche qui chiaramente enunciata.
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività
didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del
docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa
la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato
riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di
ruolo
7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale
beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato
che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi,
da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.
L'adeguamento del diritto interno al diritto eurounitario.
8. L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui
all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro.
20 È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale
ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei
confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e
può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare
il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se
necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n.
31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, SA , quest'ultima da Per_1
inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo
1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e,
ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato
anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è
detto - dal beneficio.
In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone
in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella
parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo
e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta
ed in misura piena quello stesso beneficio”.
In merito alla natura dell'obbligazione di cui è titolare il docente, ed in merito alle tempistiche ed ai modi con i quali si può reclamare l'adempimento dell'obbligazione stessa da parte del docente supplente, la Suprema Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
“12. Deve muoversi intanto dalla struttura dell'obbligazione.
21 In proposito va fatto riferimento alla norma di legge e, con essa, al DPCM 28 novembre 2016
che vi ha dato esecuzione e che, avendo sostanzialmente ridisegnato il sistema del precedente
DPCM, è in ogni caso destinato a regolare i provvedimenti di tutela giudiziaria sui diritti
rivendicati che, venendo emessi all'attualità, non possono che ricalcare quelle forme.
Il menzionato DPCM detta le disposizioni generali per il riconoscimento della Carta Docente,
richiesta come tale dalla legge istitutiva, nelle forme di un diritto ad acquistare beni coerenti
con le indicazioni della norma primaria.
A tale fine è previsto che la Carta è realizzata in forma di applicazione web, attraverso un
sistema che, utilizzabile mediante accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma
informatica dedicata, prevede l'iscrizione e la registrazione sia dei docenti che degli esercenti,
ovverosia dei venditori dei beni o fornitori dei servizi.
Tale sistema genera un codice di acquisto o buono a favore del docente, per i beni o servizi da
lui prescelti, che l'esercente può accettare solo per prodotti coerenti con il disposto normativo.
In seguito all'acquisto, all'esercente è riconosciuto un credito di pari importo nei confronti del
o, meglio, di chi (v. Consap) provvede per esso alla liquidazione. CP_1
12.1 Il collegio ritiene che la pur complessa struttura dell'operazione, non porti a discostare
la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento.
[…]
L'operazione ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente
l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque è
finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di
finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il o chi per lui) mette a CP_1
disposizione nell'interesse del docente-acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272
c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.), classificazioni ulteriori che però qui non
interessano, data la completezza ed autonomia della disciplina specifica.
22 […]
Il profilo del pagamento non esaurisce tuttavia le particolarità dell'obbligazione in esame.
12.2 L'intera operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche
tipologie di acquisti e non ad altri.
Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una
somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe
vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e
servizi formativi, e non somme in quanto tali.
12.3 Inoltre, si rileva che, ai sensi dell'art. 6, co. 2 del DPCM 28 novembre 2016 (ma v. anche
art. 2, co. 5, del precedente DPCM 23 settembre 2015), la cessazione dal servizio per qualsiasi
causa comporta che «la Carta non è più fruibile» e quindi si realizza l'estinzione del diritto a
utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente.
Poiché la cessazione del servizio può avvenire per ragioni del tutto indipendenti da
responsabilità del docente, ciò attesta il necessario obiettivo collegamento della fruizione in
concreto del diritto con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa
tuttora funzionale al sistema scolastico.
12.4 In effetti, mentre il sorgere del diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento
di attività di didattica nell'anno di riferimento, l'esercizio di tale diritto può essere spalmato
anche sull'anno successivo.
Ciò assicura strutturalmente il nesso tra Carta e didattica, ma poi consente al docente margini
di scelta temporale nella fruizione del bonus.
Resta dunque la ratio di fondo di sostegno alla didattica annua - lo si dice per evidenziare
anche da questo punto di vista il persistere della coerenza di sistema - ma semplicemente si
assicura al beneficiario una qualche flessibilità al fine di consentire la miglior utilizzazione del
beneficio.
23 […]
la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le
supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di
essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al
sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo.
Di converso, in tali casi, non viene meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle
modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche
l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative.
[…]
Si è del resto già detto che il sistema, mentre riconnette il sorgere del diritto alla concomitanza
con l'attività didattica, consente poi un esercizio dilazionato di esso, che, nel caso fisiologico
del regolare accredito in corso di anno scolastico, permette la fruizione entro l'anno scolastico
successivo.
[…]
se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti
iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e,
eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema
scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti
in ruolo.
Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia
cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per
fuoriuscita dal sistema scolastico.
In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno
[…]
24 Dunque, in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va
riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta
Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema
attuativo proprio dello specifico bonus in esame […]”.
Si deve quindi disapplicare la norma dell'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 nella parte in cui circoscrive ai soli docenti assunti a tempo indeterminato l'erogazione della carta docenti, si applica anche a parte ricorrente la restante parte della norma e si può dichiarare il suo diritto a percepire l'importo di € 500,00 per anno scolastico, nelle forme della cd. carta elettronica docente, nonché a qualificare la mancata attivazione della carta elettronica in suo favore come inadempimento al corrispondente obbligo del convenuto. CP_1
E' stato poi appurato in causa che parte ricorrente risulta essere ancora in servizio, alle dipendenze del convenuto (si deve ribadire che la è docente di ruolo CP_1 Pt_1
dall'1/9/2021); parte ricorrente ha precisato la propria domanda, richiedendo precisamente l'erogazione della carta elettronica e la messa a disposizione delle somme spettanti per ogni a.s.
nelle forme previste da ultimo dal DPCM 28/11/2016.
Sulle somme per le quali si pronuncia condanna spettano interessi, in quanto, secondo le considerazioni sviluppate dalla S.C. nella sentenza sopra citata, l'obbligazione di cui è titolare il docente ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, seppure con forme e destinazioni vincolate.
Deve infine rilevarsi che, ferma l'astratta spettanza del diritto della parte ricorrente, parte convenuta ha eccepito la maturata prescrizione in ordine agli importi spettanti per periodo anteriore al quinquennio precedente il deposito del ricorso.
Anzitutto, appurato che il diritto ad ottenere l'importo di euro 500,00, nelle forme sopra indicate, viene maturato dal docente per ogni anno scolastico, e quindi con periodicità, deve applicarsi alla fattispecie il termine di estinzione quinquennale;
ai sensi dell'art. 2948 n. 4) c.c.,
25 infatti, si applica tale termine prescrizionale in relazione a “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
Tali considerazioni sono state svolte anche nella già citata sentenza della Suprema Corte n.
29961/2023, di cui si riporta un brano:
“19. Nel valutare la questione sulla prescrizione deve intanto richiamarsi la natura pecuniaria
dell'obbligazione, quale sopra ritenuta.
Ciò consente di riportare la stessa alla fattispecie di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. relativa appunto
a ciò che deve “pagarsi”.
Quanto al punto - in sé più delicato - della periodicità, quale tratto qualificante per
l'applicazione della prescrizione breve, la valutazione non può avere riguardo al fatto che,
rispetto al singolo docente, la maturazione del diritto si abbia in ragione di un singolo anno
scolastico.
Ci si deve riferire, in proposito, ai principi che ispirano il risalente orientamento per cui
«criterio informatore della disciplina della prescrizione dei crediti previsti dal n. 1 al n. 4
dell'art. 2948 cod. civ. è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, non richieste
tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni siano periodiche in relazione ad un'unica
causa», sicché tipiche prestazioni periodiche sono quelle relative alle retribuzioni e ad altri
emolumenti, da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi in dipendenza del
rapporto di lavoro, che ne costituisce «l'unica causa solutoria … non influendo sul suo decorso
la saltuarietà o meno della prestazione lavorativa» (Cass. 4 dicembre 1982, n. 6615 e, poi,
Cass. 11 gennaio 1988, n. 108).
In breve, il pagamento “di scopo” di cui consiste la Carta Docente deve essere assicurato
annualmente dal ai docenti che ne abbiano diritto e rispetto a ciò è dato meramente CP_1
occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà
nella maturazione o meno dei presupposti del credito.
26 D'altro canto questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la
domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata
sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle
medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe,
in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il
che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione.
Diversamente, si verificherebbe una discriminazione «alla rovescia», nel senso che al
dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole
rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020, n. 10219).
[…]
20.1 […] la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto
può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999,
dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore,
dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche
ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione
telematica onde fruire del beneficio”.
In ordine al dies a quo della prescrizione, poi, si deve osservare che l'art. 2935 c.c., infatti,
stabilisce che “la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, con ciò facendo ovviamente riferimento al primo giorno in cui il diritto può essere esercitato.
Nel caso di specie, occorre osservare che:
- il DPCM 23/9/2015, all'art. 8, che ha previsto per l'a.s. 2015/16 l'erogazione dell'importo di euro 500,00 entro il mese di ottobre 2015;
27 - il DPCM 28/11/2016, all'art. 5, ha previsto per l'anno scolastico 2016/2017 la registrazione dei soggetti beneficiari dal 30 novembre 2016 e per gli anni scolastici successivi dal 1°
settembre al 30 ottobre di ciascun anno.
Risulta pertanto che per l'anno scolastico 2018/2019 parte ricorrente avrebbe potuto azionare il diritto all'erogazione del beneficio annuo a partire dal 30/10/2018 (avendo iniziato a prestare servizio ex art. 4 co 2 l. 124/1999, in quell'anno, in data 2/10/2018); in tale data deve essere pertanto individuato il termine iniziale di fruizione del diritto e la sua conseguente azionabilità
(facendo valere in giudizio la ritenuta disparità di trattamento rispetto al personale docente di ruolo), con conseguente individuazione nella medesima data anche del dies a quo del termine prescrizionale.
Nel caso di specie, risulta che il primo atto interruttivo della prescrizione è l'invio della diffida datata 25/10/2023, diffida che ha fatto riferimento, ex aliis, anche alla posizione della ricorrente ed al beneficio ex l. 107/2015, in relazione agli anni scolastici precedenti a quello di immissione in ruolo (v. doc. 2 e 5 ricorrente).
Ne consegue che il diritto all'importo di euro 500,00 per l'anno scolastico 2018/2019 non si è
prescritto, essendo intervenuta interruzione del decorso del termine estintivo poco prima della sua maturazione.
Il convenuto deve essere pertanto condannato alla corresponsione di euro 500,00, CP_1
nelle forme di cui al DPCM 28/11/2016, per tutti gli anni scolastici indicati in ricorso.
Sulle somme riconosciute spettano gli interessi (v. sentenza della S.C. sopra citata).
4. La domanda di condanna di parte convenuta alla corresponsione della retribuzione professionale docenti deve essere accolta;
infatti:
- la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta sul tema qui in trattazione, con ordinanza n.
20015/2018, statuendo che “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola
del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale
28 docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla
clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere
nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse
tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto
nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi
limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non
si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto
collettivo integrativo”;
- il principio di diritto sopra emarginato è quindi dirimente per la decisione della presente controversia;
- la domanda debba essere quindi accolta integralmente, essendo fondato sia l'an debeatur, sia il quantum (che, come si è visto, non è stato in alcun modo contestato dal convenuto); CP_1
in particolare, le somme dovute a parte ricorrente possono essere così quantificate: per l'a.s.
2018/2019 (contratto con durata dall'11/09/2018 al 01/10/2018) euro 123,91, di cui euro 8,55
a titolo di TFR.
5. Parte ricorrente ha lamentato poi di non essersi vista corrispondere l'indennità sostitutiva delle ferie non godute per gli anni scolastici 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019, 2020/2021; di avere diritto alla corresponsione di tale emolumento in forza del disposto dell'art. 1, co 54, l. 228/2012, quantificando l'indennità di cui sopra in complessivi euro 1.571,79.
Si osserva che non deve emettersi pronuncia in relazione all'indennità sostitutiva delle ferie,
essendovi stata rinuncia agli atti, accettata da parte convenuta.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo anche conto della natura sostanzialmente seriale della controversia, ma comunque della maggiore complessità insita nella proposizione di più domande eterogenee per la medesima parte.
29 Le spese sono distratte in favore del procuratore di parte ricorrente, che si è dichiarato antistatario
PQM
Il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro
Visto l'art. 429 c.p.c.
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
- accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata nel corso degli anni lavorati in forza di contratti a tempo determinato;
- condanna il al pagamento, in favore della ricorrente, di complessivi Controparte_1
euro 1.731,04 lordi, quali differenze retributive maturate in forza dell'anzianità contrattuale,
per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, oltre ad interessi dal dovuto al saldo;
- accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente, con riferimento agli anni scolastici
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
- condanna il ad accreditare in favore della ricorrente sulla carta Controparte_1
elettronica della parte ricorrente l'importo di euro 500,00 con riferimento a ciascuno dei sopraddetti anni scolastici;
oltre ad interessi dal dovuto al saldo;
- condanna il al pagamento, in favore di parte ricorrente, Controparte_1
a titolo di retribuzione professionale docenti: di euro 123,91, di cui euro 8,55 a titolo di incidenza sul TFR, per l'anno scolastico 2018/2019 (periodo contrattuale 11/9-1/10/2018);
- condanna il alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro Controparte_1
2.059,00, oltre spese forfettarie al 15%, iva, cpa, contributo unificato se versato, con distrazione in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Torino, 9/4/2025
30 Il Giudice
dott. Simone Romito
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